GIURISPRUDENZA SULLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA TRIBUTARIA

Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono 
e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto.
 

ART. 1 L. 516/82
REATO TRIBUTARIO - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - ABROGAZIONE.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 74/00 deve escludersi continuità normativa tra la fattispecie di cui all’art. 1 comma 1 L. 516/82, che prevedeva una contravvenzione per la punibilità della quale era sufficiente la colpa e il superamento di un certo limite di imponibile, e quella di cui all’art. 5 D.Lgs. 74/00, che prevede un delitto per la punibilità del quale occorre un dolo specifico (il fine di evadere le imposte) e il superamento di un certo limite di imposta evasa (Cassazione Sezioni Unite, sent. 13/12/2000=15/1/2001 n. 35).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 26/10/2001 N. 387/01
REATO TRIBUTARIO - OMESSA FATTURAZIONE DI CORRISPETTIVI - ABROGAZIONE.
Nessuna delle violazioni penali previste dal D.Lsv. 10/3/2000 n. 74 contempla il caso della omessa fatturazione di corrispettivi quale fatto reato, indipendentemente dall’incidenza sulla dichiarazione annuale ai fini delle imposte sul reddito o sull’IVA, e, tenuto conto dell’intervenuta abrogazione del principio di ultrattività delle leggi penali finanziarie, tale condotta non è più prevista dalla legge come reato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 25/6/2001 N. 252/01
REATO TRIBUTARIO - OMESSA ANNOTAZIONE DI CORRISPETTIVI – ABROGAZIONE.
In caso di omessa fatturazione e annotazione nelle scritture contabili obbligatorie di corrispettivi di cessioni di beni e di prestazioni di servizi il D.Lgs. 74/00 ha abrogato la contravvenzione di cui all’art. 1 L. 516/82 e ha posposto il momento della commissione del reato all’atto della dichiarazione tributaria, talchè in oggi è penalmente rilevante solo il risultato (la dichiarazione annuale infedele) e non già il mezzo (l’omessa annotazione); d’altro canto l’agente non risponde neppure del delitto di dichiarazione annuale infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/00 perché tale reato non esisteva all’epoca della commissione del fatto in quanto l'art. 1 L. 516/82 reprimeva l'omessa dichiarazione annuale ovvero la dichiarazione annuale infedele se fraudolenta o se attinente a redditi da non annotare nelle scritture contabili.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/4/2001 N. 145/01
REATO TRIBUTARIO - OMESSA TENUTA DI SCRITTURE CONTABILI – ABROGAZIONE.
L’omessa tenuta delle scritture contabili previste dal D.P.R. 600/73 non è più prevista dalla legge come reato a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 25 D.Lgs. 74/00.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/2/2002 N. 59/02
REATO TRIBUTARIO - OMESSA ANNOTAZIONE DI CORRISPETTIVI - PRESUNZIONI.
L'accertamento dei reati tributari non esula dal campo delle mere presunzioni i cui riscontri devono ritenersi tutt'altro che gravi, precisi e concordanti diversamente da quanto richiesto dall'art. 192, 2° comma, c.p.p. (cfr. Cassazione sezione III, sent. 25.1.1991, n. 925). Si è in altre parole nel campo degli accertamenti induttivi in ordine ai quali va ricordato l'insegnamento della Corte di cassazione (v. Cassazione sezione III, sent. 7.2.1992, n. 1071) secondo il quale «il giudice non può prescindere dall'osservanza dei canoni giuridici che presiedono alla formazione del suo convincimento, non potendo di certo rimettersi alle valutazioni effettuate da parte degli uffici finanziari. Pertanto, é tenuto a procedere alla ricostruzione della fattispecie penale contestata mediante l'acquisizione, la verifica e la valutazione dei dati materiali, desunti in particolare dalle deposizioni testimoniali e dai documenti, e laddove tali elementi oggettivi facciano difetto ricorrendo alla prova c.d. logica, ed anche alle presunzioni. In quest'ultima ipotesi, il giudizio deve avvalersi di dati ontologici processualmente acquisiti, ancorché elaborati sulla base delle regole di esperienza» (nella specie il Collegio ha ritenuto che i criteri induttivi adottati dal G.d.F. non fossero sufficientemente attendibili perché, anche se i verbalizzanti hanno tenuto conto del cibo somministrato al personale nonché degli scarti di lavorazione, sfridi per cali naturali, filettatura e toilettatura delle carni, oltre che delle modalità di confezionamento dei secondi piatti, gli stessi non hanno considerato altri fattori che avrebbe dovuto avere pari rilievo, chiaramente emersi nel dibattimento, e cioè: le diverse caratteristiche della merce a seconda dei fornitori, il diverso modo trattare il cibo da parte del personale che varia a seconda dei periodi, la particolare cure che un albergo di categoria lusso deve avere nella preparazione del cibo per accontentare le richieste, particolarmente esigenti e talvolta capricciose, della clientela che suole frequentare alberghi così costosi, l'utilizzo della carne e del pesce per scopi diversi dalla preparazione dei secondi piatti ed in particolare l'uso negli antipasti e nei primi piatti, ma soprattutto l'uso che nei mesi estivi, cioè quelli di maggiore affluenza, si fa della carne e del pesce nel buffet).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/6/1994 N. 116/94
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 5/11/1996 N. 332/96
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/6/1997 N. 132/97
secondo cui "l'impiego di mere presunzioni sui ricavi non dichiarati all'Erario da un ristoratore, che siano fondate semplicemente sul quantitativo complessivo di cibo impiegato, sul quantitativo di ogni porzione e sulla conseguente determinazione del numero di pasti confezionabili, non ha rilievo probatorio in sede penale perché non tiene conto di alcune rilevanti circostanze quali l'autoconsumo di parte del cibo in questione, gli sprechi dello stesso, gli sconti particolari alla clientela e più in generale l'effettiva situazione aziendale".
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/1/1992 N. 7/92 
secondo cui "ove avvenga mediante l’impiego di percentuali di ricarico sui costi sostenuti, la quantificazione dei corrispettivi non annotati dall’imputato deve ritenersi solo probabile e quindi insufficiente ai fini della prova, che deve essere certa, in quanto é fondata sul ricorso ad un metodo che, di per sé, é inidoneo a fondare una condanna dell’imputato".
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/12/1996 N. 262/96 
secondo cui "in assenza del riscontro di idonea documentazione, come l’agenda degli appuntamenti di uno studio odontoiatrico, l’accertamento induttivo dei corrispettivi non annotati dall’imputato deve ritenersi insufficiente ai fini della prova della sua responsabilità ai sensi dell’art. 1 L. 516/82".
REATO TRIBUTARIO - OMESSA ANNOTAZIONE DI CORRISPETTIVI - STUDI DI SETTORE.
Non può essere affermata la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 1 L. 516/82 in relazione all'omessa annotazione di corrispettivi semplicemente sulla base di uno studio di settore realizzato dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato, la cui valenza deve intendersi confinata nell'ambito amministrativo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 30/10/1997 N. 197/97
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/11/1997 N. 198/97
REATO TRIBUTARIO - OMESSA ANNOTAZIONE DI CORRISPETTIVI - ACCERTAMENTO INDUTTIVO.
Anche nell'accertamento dei reati tributari trova applicazione il principio, contenuto nell'art. 39 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 600, secondo cui il ricorso a forme di accertamento induttivo dell'imponibile di un’impresa é consentito solo quando non sia stata tenuta o sia stata tenuta irregolarmente la contabilità imposta dalla legge.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/6/1994 N. 116/94

ART. 3 L. 516/82
REATO TRIBUTARIO - OMESSA ANNOTAZIONE DI BLOCCHETTI.
Costituisce il reato di cui all'art. 8 L. 4/29 e 3 comma 2 L. 516/82 la detenzione di blocchetti per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti senza provvedere alle annotazioni prescritte dall'art. 10 D.M. 29/11/1978.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/1/1996 N. 18/96

ART. 4 L. 516/82
REATO TRIBUTARIO - DISSIMULAZIONE DI COMPONENTI POSITIVI DEL REDDITO.
A seguito della sentenza n. 35 del 28/1/1991 della Corte costituzionale occorre che la dissimulazione di componenti positivi del reddito si connoti in forme artificiose.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/7/1991 N. 209/91
REATO TRIBUTARIO - DISTRUZIONE DI SCRITTURE CONTABILI.
È regola di esperienza generale che un imprenditore, presuntivamente dotato di un minimo di cognizioni tecnico-contabili, non distrugga tutte le scritture contabili relative all'impresa se non per tentare di evadere le imposte sui redditi ovvero l'imposta sul valore aggiunto, soprattutto nel caso in cui versi in stato di decozione. In tal caso pertanto sussiste il dolo specifico di cui all'art. 4 comma 1 lettera b) L. 516/82 essendosi l’agente prefisso di evadere le imposte predette.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/2/1996 N. 26/96
REATO TRIBUTARIO - EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI.
Non sussiste il delitto di frode fiscale, punito dall'art. 4 della L. 516/82, nel caso in cui l'agente abbia maldestramente emesso ricevute per operazioni inesistenti non allo scopo di frodare il fisco bensì per far aumentare il proprio volume d'affari onde raggiungere la soglia minima ed evitare il controllo fiscale.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/10/1996 N. 207/96
ART. 8 D.LGS. 74/00
Il reato di fatturazione per operazioni inesistenti è ora sanzionato dall’art. 8 D.Lgs. 74/00 e tra la vecchia e la nuova fattispecie si registra omogeneità strutturale, talchè sussiste continuità dell’illecito.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/3/2002 N. 194/02
REATO TRIBUTARIO – INDICAZIONE DI SOMME DIVERSE DA QUELLE CORRISPOSTE NEI CERTIFICATI DI RITENUTA D’ACCONTO.
L’indicazione di somme diverse da quelle effettivamente corrisposte ai propri dipendenti nei certificati rilasciati agli stessi non è più penalmente sanzionata a seguito della abrogazione di cui all’art. 25 D.Lgs. 74/00, in quanto non costituisce violazione dell’art. 2 sanzionando tale norma il soggetto che fa la dichiarazione tributaria e si avvale del documento falso (cioè il dipendente che fa uso del certificato falso), né costituisce violazione dell’art. 3 essendo il dichiarante soggetto diverso dall’autore del certificato e in ogni caso occorrendo il superamento della soglia di punibilità, né costituisce violazione dell’art. 4 per entrambi i motivi suddetti, né costituisce violazione dell’art. 5 perché il rilascio del certificato è condotta commissiva mentre la norma incriminatrice in questione reprime una condotta omissiva e perché in ogni caso occorre il superamento della soglia di punibilità.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/4/2001 N. 145/01

ART. 8 L. 516/82
REATO TRIBUTARIO - ERRORE - CAUSA DI ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITÀ.
Ai sensi dell'art. 8 L. 516/82 deve escludersi la punibilità per un reato tributario nel caso in cui la violazione dipenda da errore sulle norme che disciplinano le imposte sui redditi e sull'imposta sul valore aggiunto a causa del quale l’agente abbia tenuto il comportamento vietato (nella specie, l'imputato, cittadino francese, aveva ritenuto di essere esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in quanto soggetto passivo di imposta nel proprio paese e ciò in base ad un’interpretazione della convenzione bilaterale di cui alla L. 469/63).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/4/1997 N. 69/97

ART. 2 L. 17/84
IMPORTAZIONE - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ESONERO - ATTESTAZIONE ALLA DOGANA.
Dell'attestazione alla dogana di rispettare le condizioni richieste dalla legge per importare beni senza pagamento dell'i.v.a., contenuta in false lettere di intento, non risponde lo spedizioniere doganale bensì gli importatori, salvo il caso del concorso con costoro del primo, perché non é compito di costui redigere la documentazione accompagnatoria della merce e non é possibile che il medesimo si renda conto della falsità delle attestazioni contenute nelle lettere di intento sottoscritte dall'importatore.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 30/4/1997 N. 94/97

ART. 40 D.LGS. 504/95
REATI TRIBUTARI – SOTTRAZIONE AL PAGAMENTO DELL’ACCISA SUGLI OLI MINERALI – ELEMENTO OGGETTIVO.
La violazione dell’art. 40 D.Lgs. 504/95 consiste nel destinare ad uso diverso da quello consentito ciò che è stato ottenuto in franchigia o ad aliquota ridotta, ponendosi l’effettiva utilizzazione in un momento successivo a quello in cui si perfeziona il reato (cfr. Cassazione 8/1/1998 n. 3725).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 20/3/2002 N. 190/02
REATI TRIBUTARI – SOTTRAZIONE AL PAGAMENTO DELL’ACCISA SUGLI OLI MINERALI – SOGGETTO ATTIVO.
Soggetto attivo del reato di cui all’art. 40 comma 1 lett. f) D.Lgs. 504/95 può essere un soggetto diverso dal titolare dell’obbligo fiscale, identificandosi con chiunque sottragga di fatto il gasolio oggetto del rifornimento di un’unità marittima al pagamento dell’imposta o ad un’aliquota maggiore mediante falsa dichiarazione in ordine alla destinazione extracomunitaria del viaggio.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 20/3/2002 N. 190/02

ART. 2 D.LGS. 74/00
REATO TRIBUTARIO – DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA - FATTO PREGRESSO.
In tema di reati fiscali, in seguito all'introduzione della nuova ipotesi criminosa di dichiarazione fraudolenta ad opera dell'art. 2 D.lgs. 74/00 ed alla abolitio criminis disposta dal successivo art. 25, le condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, già punite dall'art. 4 lett. d) L. 516/82, in quanto meramente prodromiche o strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non sono più penalmente rilevanti, non potendo in alcun modo essere ricondotte nella previsione della più recente disposizione incriminatrice che individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica della fattispecie ed il momento in cui si verifica la lesione dell'interesse erariale all'integrale riscossione delle imposte; tuttavia, qualora i dati delle fatture o degli altri documenti per operazioni inesistenti siano stati recepiti dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, della quale costituiscano il supporto fraudolento per la mendace indicazione di componenti negativi in misura diversa da quella effettiva, tale condotta - già sanzionata dall'art. 4 lett. f) L. 516/82 - rimane interamente compresa nella nuova ipotesi criminosa e conserva, pertanto, rilevanza penale, con l'ulteriore conseguenza che, in applicazione della disciplina sulla successione di leggi penali nel tempo di cui all'art. 2 c.p., il trattamento sanzionatorio per i fatti anteriormente commessi deve essere individuato in quello più favorevole al reo.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/11/2001 N. 432/01
REATO TRIBUTARIO – INDICAZIONE DI SOMME DIVERSE DA QUELLE CORRISPOSTE NEI CERTIFICATI DI RITENUTA D’ACCONTO.
L’indicazione di somme diverse da quelle effettivamente corrisposte ai propri dipendenti nei certificati rilasciati agli stessi non è più penalmente sanzionata a seguito della abrogazione di cui all’art. 25 D.Lgs. 74/00, in quanto non costituisce violazione dell’art. 2 sanzionando tale norma il soggetto che fa la dichiarazione tributaria e si avvale del documento falso (cioè il dipendente che fa uso del certificato falso), né costituisce violazione dell’art. 3 essendo il dichiarante soggetto diverso dall’autore del certificato e in ogni caso occorrendo il superamento della soglia di punibilità, né costituisce violazione dell’art. 4 per entrambi i motivi suddetti, né costituisce violazione dell’art. 5 perché il rilascio del certificato è condotta commissiva mentre la norma incriminatrice in questione reprime una condotta omissiva e perché in ogni caso occorre il superamento della soglia di punibilità.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/4/2001 N. 145/01

ART. 4 D.LGS. 74/00
REATO TRIBUTARIO - OMESSA ANNOTAZIONE DI CORRISPETTIVI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI INFEDELE - FATTO PREGRESSO.
In caso di omessa fatturazione e annotazione nelle scritture contabili obbligatorie di corrispettivi di cessioni di beni e di prestazioni di servizi il D.Lgs. 74/00 ha abrogato la contravvenzione di cui all’art. 1 L. 516/82 e ha posposto il momento della commissione del reato all’atto della dichiarazione tributaria, talchè in oggi è penalmente rilevante solo il risultato (la dichiarazione annuale infedele) e non già il mezzo (l’omessa annotazione); d’altro canto l’agente non risponde neppure del delitto di dichiarazione annuale infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/00 perché tale reato non esisteva all’epoca della commissione del fatto in quanto l'art. 1 L. 516/82 reprimeva l'omessa dichiarazione annuale ovvero la dichiarazione annuale infedele se fraudolenta o se attinente a redditi da non annotare nelle scritture contabili.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/4/2001 N. 145/01

ART. 5 D.LGS. 74/00
REATO TRIBUTARIO - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - FATTO PREGRESSO.
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 74/00 deve escludersi continuità normativa tra la fattispecie di cui all’art. 1 comma 1 L. 516/82, che prevedeva una contravvenzione per la punibilità della quale era sufficiente la colpa e il superamento di un certo limite di imponibile, e quella di cui all’art. 5 D.Lgs. 74/00, che prevede un delitto per la punibilità del quale occorre un dolo specifico (il fine di evadere le imposte) e il superamento di un certo limite di imposta evasa (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 13/12/2000=15/1/2001 n. 35).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 26/10/2001 N. 387/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/11/2001 N. 433/01

ART. 8 D.LGS. 74/00
REATO TRIBUTARIO – FATTURAZIONE PER OPERAZIONI INESISTENTI – FATTO PREGRESSO.
Il reato di fatturazione per operazioni inesistenti è ora sanzionato dall’art. 8 D.Lgs. 74/00 e tra la vecchia e la nuova fattispecie si registra omogeneità strutturale, talchè sussiste continuità dell’illecito.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/3/2002 N. 194/02