GIURISPRUDENZA SULLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono 
e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto.

 

ART. 73 COMMA 5 D.P.R. 309/90
STUPEFACENTI - FATTO DI LIEVE ENTITÀ.

Il fatto di lieve entità di cui al quinto comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90 deve essere individuato con criteri interpretativi che consentano di rapportare la pena al fatto in modo razionale, tenendo conto che il criterio di ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost. impone, tanto al legislatore quanto all’interprete, di rispettare la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 19/4/1995 n. 4194).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 8/11/2002 n. 486/02

Deve operarsi una distinzione netta fra chi commercia grandi quantitativi di stupefacente, alimentando una rete di spacciatori capillare e estesa sul mercato, e chi si occupa di cessioni al minuto, dirette ed immediate agli assuntori di detta sostanza. Infatti la severità delle pene previste dal primo comma dell'art. 73 d.p.r. 309/90 si attaglia a chi gestisce il mercato della droga "in grande", ai produttori ed agli importatori di sostanze stupefacenti, ma non può essere applicato al piccolo spaccio giornaliero, pena l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/5/1995 N. 96/95
È applicabile il quinto comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90 nel caso in cui la cessione dello stupefacente, per quantitativi modesti, sia commessa da piccoli spacciatori (c.d. cavalli) in un contesto di vendita “al dettaglio” dello stupefacente.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 19/1/2000 N. 12/00
È applicabile il quinto comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90 nel caso in cui il ruolo dell’imputato, tossicodipendente, sia quello di cedente ad altri tossicodipendenti di piccole quantità di stupefacenti in un contesto di uso personale, per cui sia posto in essere uno smercio collocabile all’ultimo stadio della catena distributiva.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/4/1999 N. 115/99
È applicabile il quinto comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90 nel caso in cui il ruolo dell’imputato, tossicodipendente, sia quello di cedente ad altri tossicodipendenti di quantità di stupefacenti modeste ancorchè non piccole in un contesto non significativo di scopi di particolare lucro in quanto caratterizzato dal fine di provvedere al finanziamento di propri acquisti di stupefacente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/5/2001 N. 305/01
La lieve entità del fatto deve essere valutata non solo in relazione al dato quantitativo, che conserva comunque valore determinante, ma anche in relazione agli altri parametri di giudizio indicati nella citata disposizione di legge, ossia mezzi, modalità e circostanze dell’azione (nella specie è stata attribuita rilevanza decisiva ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante in questione al fatto che l’imputato fosse un tossicodipendente costretto a cedere parte della droga per mantenere il costoso vizio).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/2/1999 N. 25/99
La lieve entità del fatto deve essere valutata in primo luogo in relazione al dato quantitativo, che ha valore determinante nel senso che in presenza di una quantità cospicua di stupefacente ogni altro elemento pur favorevole all’imputato sotto il profilo dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione non consente un giudizio di lieve offensività del reato (Cass. 2773/95, 9914/94, 12100/94, 10122/94).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/7/1999 N. 106/99

La lieve entità del fatto deve essere valutata con criteri interpretativi che consentano di rapportare in modo razionale la pena la fatto, tenendo conto del criterio di ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che impone la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di ventimiglia, sent. 19/3/2003 n. 166/03
La detenzione per lo spaccio dello stesso quantitativo di stupefacente da parte di due compartecipi, ancorchè abbia ad oggetto un quantitativo elevato ed una qualità apprezzabile di stupefacente, può essere qualificata di non lieve entità per uno dei compartecipi e, per l’altro di essi, può essere fatta rientrare nella previsione dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, occorrendo distinguere tra chi abbia la disponibilità dello stupefacente, l’abbia confezionato in dosi ed agisca a fini di lucro, e chi, per converso, non tenga un contegno di tipo professionale o organizzato ma agisca secondo modalità operative tali da non rivelare particolare malizia o astuzia e al solo fine di ottenere la consegna di una dose di stupefacente per il consumo personale.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/1999 N. 36/99
E’ irrilevante, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90, il ruolo di mero “cavallo” cioè di spacciatore per conto terzi, laddove la gravità del fatto sia desumibile da altri elementi (nella specie il giudice ha posto l’accento sulla elevata quantità di eroina, corrispondente a 53 dosi medie giornaliere di cui alle previgenti tabelle, nonché sul fatto che lo spaccio abituale abbia avuto luogo di giorno in pieno centro cittadino in un giardino notoriamente frequentato da bambini).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/4/1999 N. 64/99
Non è di per sé incompatibile con la circostanza attenuante speciale di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90 il carattere non occasionale ma continuativo dell’attività di spaccio (nella specie, l’attività di cessione era stata posta in essere ogni volta per singole dosi da parte di tossicodipendente costretto a spacciare dal suo stesso vizio).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/3/2001 N. 246/01
In caso di cessione di sostanza stupefacente per quantitativi non precisati deve ritenersi sussistente la fattispecie attenuata di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/2/1997 N. 12/97
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/4/2002 N. 201/02
In caso di cessione di sostanza stupefacente per quantitativi esigui, ancorché relativa sia a eroina sia a cocaina, deve ritenersi sussistente la fattispecie attenuata di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/2/1998 N. 35/98
In caso di cessione di sostanza stupefacente per quantitativi esigui, ancorché avvenuta in varie occasioni, deve ritenersi sussistente la fattispecie attenuata di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/2/1998 N. 35/98
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 19/1/2000 N. 13/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 29/3/2000 N. 61/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 12/4/2000 N. 74/00
STUPEFACENTI - FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CASISTICA.

La detenzione per lo spaccio di gr. 50 di eroina, di cui 20 di prodotto puro, non va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 perché la circostanza attenuante del fatto di lieve entità presuppone la limitata offensività del reato sia sotto il profilo oggettivo (mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza) sia sotto il profilo soggettivo (nella specie il giudice ha ritenuto che in ogni caso il quantitativo di sostanza detenuta abbia valore determinante).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/11/1998 N. 218/98
La detenzione per lo spaccio di gr. 23,3 di eroina, di cui 18,49 di prodotto puro (pari a più di 180 dosi medie giornaliere secondo le abrogate tabelle), posta in essere da un singolo individuo, non va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/3/2001 N. 249/01

La detenzione per lo spaccio di gr. 40 di eroina, di cui 17,4 di prodotto puro (pari a 174 dosi medie giornaliere secondo le abrogate tabelle), può essere qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 12/3/2002 n. 55/02

La detenzione per lo spaccio di gr. 480,2 di eroina, di cui 12 di prodotto puro (pari a 120 dosi medie giornaliere secondo le abrogate tabelle), posta in essere da un singolo individuo, può essere qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 7/3/2002 n. 50/02
La detenzione per lo spaccio di gr. 48 di eroina, di cui 10 di prodotto puro, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 ove sia posta in essere da più tossicodipendenti che destinino alla cessione solo parte della stupefacente per mantenersi il vizio mentre consumino direttamente la parte residua, di cui non devono perciò rispondere penalmente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/6/1999 N. 90/99 
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/9/1999 N. 122/99

La detenzione per lo spaccio di gr. 49,7 di eroina, di cui 9,6 di prodotto puro, posta in essere da un singolo individuo, non va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/2/1999 N. 29/99
La detenzione per lo spaccio di gr. 20,57 di eroina, di cui gr. 8,35 di prodotto puro, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 ove sia posta in essere da tossicodipendente costretto a cedere parte della stupefacente per mantenersi il costoso vizio.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/12/1999 N. 178/99

La detenzione per lo spaccio di gr. 93 di eroina, di cui 8 di prodotto puro, parzialmente confezionato in dosi, in un quadro di contatti frequenti con tossicodipendenti, non va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 in quanto la detenzione è volta ad un’attività di spaccio incompatibile con collegamenti solo occasionali col circuito criminale degli stupefacenti e quindi la stessa denota un inserimento organico in esso circuito.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 23/10/2002 n. 445/02
La detenzione per lo spaccio di gr. 12,43 di eroina, di cui 7,46 di prodotto puro, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 apparendo conforme a giustizia il riconoscimento della circostanza attenuante in questione anche al fine di pervenire ad una pena adeguata e proporzionata.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/3/2001 N. 220/01 
La detenzione per lo spaccio di gr. 37,89 di eroina, di cui gr. 7,39 di prodotto puro, idonei ad essere suddivisi in confezioni di 70/80 dosi medie giornaliere secondo le previgenti tabelle, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 (nella specie il giudice ha ritenuto che il dato ponderale non superasse una soglia di ragionevolezza e che lo stupefacente fosse nella disponibilità di tre persone tra cui lo stesso avrebbe dovuto essere suddiviso).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/9/1999 N. 122/99
La detenzione per lo spaccio di gr. 20 di eroina, di cui 6,98 di prodotto puro, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 per la lieve offensività del reato.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/7/2000 N. 241/00 
La detenzione per lo spaccio di gr. 79,8 di eroina, di cui 6,73 di prodotto puro, pari a 67 dosi medie giornaliere secondo le abrogate tabelle, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 se relativa a tossicodipendente che destini parte dello stupefacente al consumo personale.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/5/2001 N. 310/01 

La detenzione per lo spaccio di gr. 36,6 di eroina, di cui 6,04 di prodotto puro, pari a 60 dosi medie giornaliere secondo le abrogate tabelle, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 28/2/2002 n. 45/02
La detenzione per lo spaccio di gr. 31,05 di eroina, di cui 5,36 di prodotto puro, contenuto in due barattoli di vetro, non va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, tenuto conto dell’elevato quantitativo di stupefacente, dell’abitualità e delle modalità dell’attività di cessione a terzi (nella specie il giudice ha posto l’accento sulla quantità di eroina corrispondente a 53 dosi medie giornaliere di cui alle previgenti tabelle nonché sul fatto che lo spaccio abituale abbia avuto luogo di giorno in pieno centro cittadino in un giardino notoriamente frequentato da bambini).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/4/1999 N. 64/99
La detenzione per lo spaccio di gr. 23 di eroina, di cui 5,13 di prodotto puro, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 per la lieve offensività del reato.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/7/2000 N. 240/00

La detenzione per lo spaccio di gr. 23,28 di eroina, di cui 5,1 di prodotto puro, non va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 14/2/2002 n. 37/02

La detenzione per lo spaccio di gr. 45,53 di eroina, di cui 5 di prodotto puro, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.

G.i.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 21/2/2002 n. 40/02
La detenzione per lo spaccio di gr. 58,05 di eroina, di cui gr. 4,24 di prodotto puro, ancorchè suddivisa in confezioni di 10 involucri, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 ove sia posta in essere da tossicodipendente costretto a cedere parte della stupefacente per mantenersi il costoso vizio.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/4/1999 N. 62/99
La detenzione per lo spaccio di gr. 35 di eroina, di cui gr. 4,06 di prodotto puro, ancorchè suddivisa in confezioni di 75 involucri, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 ove sia posta in essere da tossicodipendente costretto a cedere parte della stupefacente per mantenersi il costoso vizio.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/2/1999 N. 25/99
La detenzione per lo spaccio di gr. 5,2 di eroina con un totale di principio attivo di gr. 4,0 va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/4/1998 N. 115/98
La detenzione per lo spaccio di gr. 39,79 di eroina, di cui gr. 2,87 di prodotto puro, ancorchè suddivisa in confezioni di 51 involucri, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 ove sia posta in essere da tossicodipendente extracomunitario costretto a cedere parte della stupefacente per mantenersi il costoso vizio più che per fini di mero lucro.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/4/1999 N. 74/99
La detenzione per lo spaccio di gr. 37,59 di eroina con un totale di principio attivo di gr. 2,76 va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/7/2001 N. 394/01
La detenzione per lo spaccio di gr. 5 di eroina con un totale di principio attivo di gr. 2,2 va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/11/1997 N. 207/97
La detenzione per lo spaccio di gr. 6,1 di eroina con un totale di principio attivo di gr. 1,94 va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 12/2/2001 N. 97/01
La detenzione per lo spaccio di gr. 8,1 di eroina con un totale di principio attivo di gr. 1,66 va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/6/2001 N. 391/01
La detenzione per lo spaccio di gr. 2 di eroina con un totale di principio attivo di gr. 1,5, suddiviso in sette capsule di cellophane, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 31/3/1998 N. 93/98

La detenzione per lo spaccio di gr. 1,52 di eroina al netto, suddivisa in dodici involucri, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/7/2002 n. 338/02

La detenzione per lo spaccio di gr. 10,67 di eroina con un totale di principio attivo di gr. 0,78 va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 20/11/2002 n. 511/02
La detenzione per lo spaccio di gr. 3,4 di eroina con un totale di principio attivo di gr. 0,44 va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/6/2001 N. 392/01
Lo detenzione per lo spaccio di gr. 1,25 di eroina, pari a gr. 0,14 di prodotto attivo va qualificato fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/11/2000 N. 600/00
Lo spaccio di gr. 0,09 di eroina con titolo in cloridrato di eroina del 9,39% di cui eroina pura pari a gr. 0,088 va qualificato fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 in considerazione della esiguità del quantitativo di eroina venduto.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/9/1994 N. 155/94
Lo detenzione per lo spaccio di gr. 0,26 di eroina al 9,3 %, pari a gr. 0,024 di prodotto attivo va qualificato fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 13/10/2000 N. 553/00
Lo spaccio di gr. 0,0741 di eroina al 17,43 %, pari a gr. 0,0129 di prodotto attivo va qualificato fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 in considerazione della modestia del quantitativo di eroina venduto.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 12/7/1994 N. 131/94
La detenzione per lo spaccio di gr. 31,8 di eroina va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 ove sia posta in essere da tossicodipendente costretto a cedere parte della stupefacente per mantenersi il costoso vizio e che quindi non possa dirsi spacciatore per fini di mero lucro.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/6/1997 N. 136/97
La detenzione per lo spaccio di gr. 18 di eroina in cinque confezioni con percentuali di principio attivo comprese tra l'8% e il 32% va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/5/1997 N. 111/97
La detenzione per lo spaccio di gr. 94,4 di cocaina, di cui 45,6 di prodotto puro (pari a 300 dosi medie giornaliere), non va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, avendo ad oggetto un quantitativo elevato di stupefacente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/3/2001 N. 219/01
La detenzione per lo spaccio di gr. 49,7 di cocaina, di cui 43,2 di prodotto puro (pari a 290 dosi medie giornaliere), non va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, avendo ad oggetto un quantitativo elevato ed una qualità apprezzabile di stupefacente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/1999 N. 36/99
La detenzione per lo spaccio di gr. 49,7 di cocaina, di cui 43,2 di prodotto puro (pari a 290 dosi medie giornaliere), da parte di due compartecipi, può essere qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 per uno di essi e di entità tale da rientrare nell’ipotesi di cui al primo comma della medesima disposizione per l’altro compartecipe, laddove le modalità e le circostanze dell’azione criminosa posta in essere dagli imputati siano diverse (nella specie il giudice ha distinto la posizione di chi non ha tenuto un contegno di tipo professionale o organizzato, agendo secondo modalità operative tali da non rivelare particolare malizia o astuzia e al solo fine di ottenere la consegna di una dose per sé, rispetto a quella di chi ha avuto la disponibilità dello stupefacente, l’ha confezionato in dosi ed ha agito a fini di lucro, riconoscendo la circostanza attenuante in questione al primo compartecipe e negandola al secondo).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/1999 N. 36/99

La detenzione al fine di spaccio di grammi 20,94 di cocaina con un contenuto totale di principio attivo pari a gr. 18,07, può essere qualificata fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90 in un quadro caratterizzato dalla destinazione dello stupefacente al lenimento di una malattia del’agente e dal mancato rinvenimento di corrispettivi della cessione o di attrezzature per il confezionamento.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 5/3/2002 n. 48/02
La detenzione al fine di spaccio di grammi 17,76 di cocaina con un contenuto totale di principio attivo pari a gr. 14,41, pari a circa 100 dosi medie giornaliere secondo le previgenti tabelle, non può essere qualificata fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/6/1999 N. 97/99

La detenzione al fine di spaccio di grammi 18,81 di cocaina con un contenuto totale di principio attivo pari a gr. 6,16, può essere qualificata fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 12/2/2003 n. 25/03
La detenzione al fine di spaccio di grammi 23 di cocaina con un contenuto totale di principio attivo pari a gr. 4,3 (pari a 29 dosi medie giornaliere secondo le abrogate tabelle) unitamente a grammi 9,8 di eroina, di cui gr. 1,9 di prodotto puro (pari a 19 dosi), é qualificabile fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90 ove sia verosimile che parte dello stupefacente fosse destinato al consumo personale dell’agente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 12/4/2001 N. 274/01
La detenzione al fine di spaccio di grammi 9,5625 di cocaina con un contenuto totale di principio attivo pari a gr. 3,2138 é correttamente qualificata fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90 avendo ad oggetto un quantitativo limitato di sostanza stupefacente.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/9/1994 N. 152/94
La detenzione al fine di spaccio di 44 pastiglie di extasy va qualificata fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90 perché siffatto numero di pastiglie stupefacenti non può ritenersi tale da alimentare un consistente smercio di sostanza stupefacente.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/2/1997 N. 25/97

La detenzione al fine di spaccio di 18 pastiglie di extasy (anfetamina) e la cessione di 3 pastiglie della stessa sostanza vanno qualificate fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 9/4/2002 n. 73/02

La detenzione al fine di spaccio di 7 flaconi con 140 millilitri di metadone va qualificata fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90.

G.u.p. del Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 21/3/2002 n. 63/02

La detenzione al fine di spaccio di 6 flaconi di metadone va qualificata fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/10/2002 n. 532/02
La detenzione per lo spaccio di gr. 965,57 di hashish al 2,58% di principio attivo (THC) con prodotto puro di gr. 24,91 (pari a 498 dosi medie giornaliere secondo le abrogate tabelle) non va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/12/1995 N. 303/95
La detenzione per lo spaccio di gr. 651 di hashish contenuti in 47 ovuli non va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/3/2001 N. 221/01
La detenzione per lo spaccio di gr. 238,8 di hashish al 3,26% di principio attivo (THC) con prodotto puro di gr. 7,78 (pari a 155 dosi medie giornaliere secondo le abrogate tabelle) non va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/7/1991 N. 201/91

La detenzione per lo spaccio di gr. 171,72 di hashish con gr. 3,89 di principio attivo (THC) va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 ove sia destinata in parte al consumo personale e in parte alla cessione a terzi.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 4/10/2002 n. 303/02
La detenzione per lo spaccio di gr. 164,11 di hashish al 4,50% di principio attivo (THC) va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/11/1995 N. 266/95
La detenzione per lo spaccio di gr. 145,54 di hashish di cui gr. 6,100 di principio attivo va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/12/1993 N. 256/93
La detenzione per lo spaccio di gr. 128 di hashish va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/5/1997 N. 101/97
contra Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 15/7/2002 n. 320/02

La detenzione per lo spaccio di gr. 68,73 di hashish con THC al 4,30% va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 9/1/2002 n. 4/02

La detenzione per lo spaccio di gr. 61,92 di hashish con un totale di THC di gr. 2,82 va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 14/3/2001  N. 103/01
La detenzione per lo spaccio di un quantitativo di hashish con un totale di THC di gr. 2,7, corrispondente a circa 30 delle dosi medie giornaliere previste dalla normativa in tema di stupefacenti anteriormente alle modifiche susseguenti al referendum, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/12/1996 N. 264/96
La detenzione per lo spaccio di gr. 47,269 di hashish con un totale di THC di gr. 1,427 va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/4/2000  N. 102/00
La detenzione per lo spaccio di gr. 32,916 di hashish con un totale di THC di gr. 1,333 va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 in considerazione della modestia del quantitativo sequestrato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 12/5/1994 N. 74/94
La detenzione per lo spaccio di gr. 240 di hashish con un totale di THC di gr. 7,8 non può essere qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 in considerazione dell'entità del quantitativo sequestrato, corrispondente a 155 delle dosi medie giornaliere previste dalla normativa in tema di stupefacenti anteriormente alle modifiche susseguenti al referendum.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/11/1995 N. 266/95
La detenzione per lo spaccio di gr. 79 di hashish, di gr. 15 di marijuana e di 45 francobolli di LSD può essere qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/9/2000 N. 267/00
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE – FATTO DI LIEVE ENTITÀ.
La coltivazione illegale di 53 piante di cannabis indica del peso di gr. 1.512 con THC pari allo 0,19% va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/4/2000 N. 101/00