ART. 73
COMMA 5 D.P.R. 309/90
STUPEFACENTI - FATTO DI LIEVE ENTITÀ.
Il
fatto di lieve entità di cui al quinto comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90
deve essere individuato con criteri interpretativi che consentano di
rapportare la pena al fatto in modo razionale, tenendo conto che il criterio
di ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost. impone, tanto al legislatore
quanto all’interprete, di rispettare la proporzione tra la quantità e la
qualità della pena e l’offensività del fatto (cfr. Cassazione Sezione VI,
sent. 19/4/1995 n. 4194).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 8/11/2002 n.
486/02
Deve operarsi una distinzione netta fra chi commercia grandi quantitativi
di stupefacente, alimentando una rete di spacciatori capillare e estesa
sul mercato, e chi si occupa di cessioni al minuto, dirette ed immediate
agli assuntori di detta sostanza. Infatti la severità delle pene
previste dal primo comma dell'art. 73 d.p.r. 309/90 si attaglia a chi gestisce
il mercato della droga "in grande", ai produttori ed agli importatori di
sostanze stupefacenti, ma non può essere applicato al piccolo spaccio
giornaliero, pena l'irragionevolezza del trattamento sanzionatorio.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/5/1995 N. 96/95
È applicabile il quinto comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90 nel
caso in cui la cessione dello stupefacente, per quantitativi modesti, sia
commessa da piccoli spacciatori (c.d. cavalli) in un contesto di vendita
“al dettaglio” dello stupefacente.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 19/1/2000 N. 12/00
È applicabile il quinto comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90 nel
caso in cui il ruolo dell’imputato, tossicodipendente, sia quello di cedente
ad altri tossicodipendenti di piccole quantità di stupefacenti in
un contesto di uso personale, per cui sia posto in essere uno smercio collocabile
all’ultimo stadio della catena distributiva.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/4/1999 N. 115/99
È applicabile il quinto comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90 nel
caso in cui il ruolo dell’imputato, tossicodipendente, sia quello di cedente
ad altri tossicodipendenti di quantità di stupefacenti modeste ancorchè
non piccole in un contesto non significativo di scopi di particolare lucro
in quanto caratterizzato dal fine di provvedere al finanziamento di propri
acquisti di stupefacente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/5/2001 N. 305/01
La lieve entità del fatto deve essere valutata non solo in relazione
al dato quantitativo, che conserva comunque valore determinante, ma anche
in relazione agli altri parametri di giudizio indicati nella citata disposizione
di legge, ossia mezzi, modalità e circostanze dell’azione (nella
specie è stata attribuita rilevanza decisiva ai fini del riconoscimento
della circostanza attenuante in questione al fatto che l’imputato fosse
un tossicodipendente costretto a cedere parte della droga per mantenere
il costoso vizio).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/2/1999 N. 25/99
La lieve entità del fatto deve essere valutata in primo luogo
in relazione al dato quantitativo, che ha valore determinante nel senso
che in presenza di una quantità cospicua di stupefacente ogni altro
elemento pur favorevole all’imputato sotto il profilo dei mezzi, delle
modalità e delle circostanze dell’azione non consente un giudizio
di lieve offensività del reato (Cass. 2773/95, 9914/94, 12100/94,
10122/94).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/7/1999 N. 106/99
La
lieve entità del fatto deve essere valutata con criteri interpretativi che
consentano di rapportare in modo razionale la pena la fatto, tenendo conto del
criterio di ragionevolezza derivante dall’art. 3 Cost., che impone la
proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del
fatto.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di ventimiglia, sent. 19/3/2003 n.
166/03
La detenzione per lo spaccio dello stesso quantitativo di stupefacente
da parte di due compartecipi, ancorchè abbia ad oggetto un quantitativo
elevato ed una qualità apprezzabile di stupefacente, può
essere qualificata di non lieve entità per uno dei compartecipi
e, per l’altro di essi, può essere fatta rientrare nella previsione
dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, occorrendo distinguere tra chi abbia
la disponibilità dello stupefacente, l’abbia confezionato in dosi
ed agisca a fini di lucro, e chi, per converso, non tenga un contegno di
tipo professionale o organizzato ma agisca secondo modalità operative
tali da non rivelare particolare malizia o astuzia e al solo fine di ottenere
la consegna di una dose di stupefacente per il consumo personale.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/1999 N. 36/99
E’ irrilevante, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante
speciale di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90, il ruolo di mero
“cavallo” cioè di spacciatore per conto terzi, laddove la gravità
del fatto sia desumibile da altri elementi (nella specie il giudice ha
posto l’accento sulla elevata quantità di eroina, corrispondente
a 53 dosi medie giornaliere di cui alle previgenti tabelle, nonché
sul fatto che lo spaccio abituale abbia avuto luogo di giorno in pieno
centro cittadino in un giardino notoriamente frequentato da bambini).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/4/1999 N. 64/99
Non è di per sé incompatibile con la circostanza attenuante
speciale di cui al comma 5 dell’art. 73 D.P.R. 309/90 il carattere non
occasionale ma continuativo dell’attività di spaccio (nella specie,
l’attività di cessione era stata posta in essere ogni volta per
singole dosi da parte di tossicodipendente costretto a spacciare dal suo
stesso vizio).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/3/2001 N. 246/01
In caso di cessione di sostanza stupefacente per quantitativi non precisati
deve ritenersi sussistente la fattispecie attenuata di cui all'art. 73
comma 5 d.p.r. 309/90.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/2/1997 N. 12/97
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/4/2002 N. 201/02
In caso di cessione di sostanza stupefacente per quantitativi esigui,
ancorché relativa sia a eroina sia a cocaina, deve ritenersi sussistente
la fattispecie attenuata di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/2/1998 N. 35/98
In caso di cessione di sostanza stupefacente per quantitativi esigui,
ancorché avvenuta in varie occasioni, deve ritenersi sussistente
la fattispecie attenuata di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/2/1998 N. 35/98
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 19/1/2000 N. 13/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 29/3/2000 N. 61/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 12/4/2000 N. 74/00
STUPEFACENTI - FATTO DI LIEVE ENTITÀ - CASISTICA.
La detenzione per lo spaccio di gr. 50 di
eroina, di cui 20 di prodotto
puro, non va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma
5 D.P.R. 309/90 perché la circostanza attenuante del fatto di lieve
entità presuppone la limitata offensività del reato sia sotto
il profilo oggettivo (mezzi, modalità e circostanze dell’azione,
qualità e quantità della sostanza) sia sotto il profilo soggettivo
(nella specie il giudice ha ritenuto che in ogni caso il quantitativo di
sostanza detenuta abbia valore determinante).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/11/1998 N. 218/98
La detenzione per lo spaccio di gr. 23,3 di eroina, di cui 18,49 di
prodotto puro (pari a più di 180 dosi medie giornaliere secondo
le abrogate tabelle), posta in essere da un singolo individuo, non va qualificata
di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/3/2001 N. 249/01
La
detenzione per lo spaccio di gr. 40 di eroina, di cui 17,4 di prodotto puro
(pari a 174 dosi medie giornaliere secondo le abrogate tabelle), può essere
qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 12/3/2002 n. 55/02
La
detenzione per lo spaccio di gr. 480,2 di eroina, di cui 12 di prodotto puro
(pari a 120 dosi medie giornaliere secondo le abrogate tabelle), posta in
essere da un singolo individuo, può essere qualificata di lieve entità ai
sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 7/3/2002 n. 50/02
La detenzione per lo spaccio di gr. 48 di eroina, di cui 10 di prodotto
puro, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma
5 D.P.R. 309/90 ove sia posta in essere da più tossicodipendenti
che destinino alla cessione solo parte della stupefacente per mantenersi
il vizio mentre consumino direttamente la parte residua, di cui non devono
perciò rispondere penalmente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/6/1999 N. 90/99
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/9/1999 N. 122/99
La detenzione per lo spaccio di gr. 49,7 di eroina, di cui 9,6 di prodotto
puro, posta in essere da un singolo individuo, non va qualificata di lieve
entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/2/1999 N. 29/99
La detenzione per lo spaccio di gr. 20,57 di eroina, di cui gr. 8,35
di prodotto puro, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art.
73 comma 5 D.P.R. 309/90 ove sia posta in essere da tossicodipendente costretto
a cedere parte della stupefacente per mantenersi il costoso vizio.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/12/1999 N. 178/99
La
detenzione per lo spaccio di gr. 93 di eroina, di cui 8 di prodotto puro,
parzialmente confezionato in dosi, in un quadro di contatti frequenti con
tossicodipendenti, non va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73
comma 5 D.P.R. 309/90 in quanto la detenzione è volta ad un’attività di
spaccio incompatibile con collegamenti solo occasionali col circuito criminale
degli stupefacenti e quindi la stessa denota un inserimento organico in esso
circuito.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 23/10/2002 n.
445/02
La detenzione per lo spaccio di gr. 12,43 di eroina, di cui 7,46 di
prodotto puro, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art.
73 comma 5 D.P.R. 309/90 apparendo conforme a giustizia il riconoscimento
della circostanza attenuante in questione anche al fine di pervenire ad
una pena adeguata e proporzionata.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/3/2001 N. 220/01
La detenzione per lo spaccio di gr. 37,89 di eroina, di cui gr. 7,39
di prodotto puro, idonei ad essere suddivisi in confezioni di 70/80 dosi
medie giornaliere secondo le previgenti tabelle, va qualificata di lieve
entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 (nella specie
il giudice ha ritenuto che il dato ponderale non superasse una soglia di
ragionevolezza e che lo stupefacente fosse nella disponibilità di
tre persone tra cui lo stesso avrebbe dovuto essere suddiviso).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/9/1999 N. 122/99
La detenzione per lo spaccio di gr. 20 di eroina, di cui 6,98 di prodotto
puro, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma
5 D.P.R. 309/90 per la lieve offensività del reato.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/7/2000 N. 241/00
La detenzione per lo spaccio di gr. 79,8 di eroina, di cui 6,73 di
prodotto puro, pari a 67 dosi medie giornaliere secondo le abrogate tabelle,
va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R.
309/90 se relativa a tossicodipendente che destini parte dello stupefacente
al consumo personale.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/5/2001 N. 310/01
La
detenzione per lo spaccio di gr. 36,6 di eroina, di cui 6,04 di prodotto puro,
pari a 60 dosi medie giornaliere secondo le abrogate tabelle, va qualificata
di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 28/2/2002 n. 45/02
La detenzione per lo spaccio di gr. 31,05 di eroina, di cui 5,36 di
prodotto puro, contenuto in due barattoli di vetro, non va qualificata
di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, tenuto
conto dell’elevato quantitativo di stupefacente, dell’abitualità
e delle modalità dell’attività di cessione a terzi (nella
specie il giudice ha posto l’accento sulla quantità di eroina corrispondente
a 53 dosi medie giornaliere di cui alle previgenti tabelle nonché
sul fatto che lo spaccio abituale abbia avuto luogo di giorno in pieno
centro cittadino in un giardino notoriamente frequentato da bambini).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/4/1999 N. 64/99
La detenzione per lo spaccio di gr. 23 di eroina, di cui 5,13 di prodotto
puro, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma
5 D.P.R. 309/90 per la lieve offensività del reato.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/7/2000 N. 240/00
La
detenzione per lo spaccio di gr. 23,28 di eroina, di cui 5,1 di prodotto puro,
non va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R.
309/90.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 14/2/2002 n. 37/02
La
detenzione per lo spaccio di gr. 45,53 di eroina, di cui 5 di prodotto puro,
va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.i.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 21/2/2002 n. 40/02
La detenzione per lo spaccio di gr. 58,05 di eroina, di cui gr. 4,24
di prodotto puro, ancorchè suddivisa in confezioni di 10 involucri,
va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R.
309/90 ove sia posta in essere da tossicodipendente costretto a cedere
parte della stupefacente per mantenersi il costoso vizio.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/4/1999 N. 62/99
La detenzione per lo spaccio di gr. 35 di eroina, di cui gr. 4,06 di
prodotto puro, ancorchè suddivisa in confezioni di 75 involucri,
va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R.
309/90 ove sia posta in essere da tossicodipendente costretto a cedere
parte della stupefacente per mantenersi il costoso vizio.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/2/1999 N. 25/99
La detenzione per lo spaccio di gr. 5,2 di eroina con un totale di
principio attivo di gr. 4,0 va qualificata di lieve entità ai sensi
dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/4/1998 N. 115/98
La detenzione per lo spaccio di gr. 39,79 di eroina, di cui gr. 2,87
di prodotto puro, ancorchè suddivisa in confezioni di 51 involucri,
va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R.
309/90 ove sia posta in essere da tossicodipendente extracomunitario costretto
a cedere parte della stupefacente per mantenersi il costoso vizio più
che per fini di mero lucro.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/4/1999 N. 74/99
La detenzione per lo spaccio di gr. 37,59 di eroina con un totale di
principio attivo di gr. 2,76 va qualificata di lieve entità ai sensi
dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT.
3/7/2001 N. 394/01
La detenzione per lo spaccio di gr. 5 di eroina con un totale di principio
attivo di gr. 2,2 va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art.
73 comma 5 D.P.R. 309/90.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/11/1997 N. 207/97
La detenzione per lo spaccio di gr. 6,1 di eroina con un totale di
principio attivo di gr. 1,94 va qualificata di lieve entità ai sensi
dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 12/2/2001 N. 97/01
La detenzione per lo spaccio di gr. 8,1 di eroina con un totale di
principio attivo di gr. 1,66 va qualificata di lieve entità ai sensi
dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/6/2001 N. 391/01
La detenzione per lo spaccio di gr. 2 di eroina con un totale di principio
attivo di gr. 1,5, suddiviso in sette capsule di cellophane, va qualificata
di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 31/3/1998 N. 93/98
La
detenzione per lo spaccio di gr. 1,52 di eroina al netto, suddivisa in dodici
involucri, va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5
D.P.R. 309/90.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 3/7/2002 n. 338/02
La
detenzione per lo spaccio di gr. 10,67 di eroina con un totale di principio
attivo di gr. 0,78 va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma
5 D.P.R. 309/90.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 20/11/2002 n.
511/02
La detenzione per lo spaccio di gr. 3,4 di eroina con un totale di
principio attivo di gr. 0,44 va qualificata di lieve entità ai sensi
dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/6/2001 N. 392/01
Lo detenzione per lo spaccio di gr. 1,25 di eroina, pari a gr. 0,14
di prodotto attivo va qualificato fatto di lieve entità ai sensi
dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/11/2000 N. 600/00
Lo spaccio di gr. 0,09 di eroina con titolo in cloridrato di eroina
del 9,39% di cui eroina pura pari a gr. 0,088 va qualificato fatto di lieve
entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 in considerazione
della esiguità del quantitativo di eroina venduto.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/9/1994 N. 155/94
Lo detenzione per lo spaccio di gr. 0,26 di eroina al 9,3 %, pari a
gr. 0,024 di prodotto attivo va qualificato fatto di lieve entità
ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 13/10/2000 N. 553/00
Lo spaccio di gr. 0,0741 di eroina al 17,43 %, pari a gr. 0,0129 di
prodotto attivo va qualificato fatto di lieve entità ai sensi dell'art.
73 comma 5 D.P.R. 309/90 in considerazione della modestia del quantitativo
di eroina venduto.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 12/7/1994 N. 131/94
La detenzione per lo spaccio di gr. 31,8 di eroina va qualificata di
lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 ove sia
posta in essere da tossicodipendente costretto a cedere parte della stupefacente
per mantenersi il costoso vizio e che quindi non possa dirsi spacciatore
per fini di mero lucro.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/6/1997 N. 136/97
La detenzione per lo spaccio di gr. 18 di eroina in cinque confezioni
con percentuali di principio attivo comprese tra l'8% e il 32% va qualificata
di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/5/1997 N. 111/97
La detenzione per lo spaccio di gr. 94,4 di cocaina, di cui 45,6 di
prodotto puro (pari a 300 dosi medie giornaliere), non va qualificata di
lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, avendo
ad oggetto un quantitativo elevato di stupefacente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/3/2001 N. 219/01
La detenzione per lo spaccio di gr. 49,7 di cocaina, di cui 43,2 di
prodotto puro (pari a 290 dosi medie giornaliere), non va qualificata di
lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, avendo
ad oggetto un quantitativo elevato ed una qualità apprezzabile di
stupefacente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/1999 N. 36/99
La detenzione per lo spaccio di gr. 49,7 di cocaina, di cui 43,2 di
prodotto puro (pari a 290 dosi medie giornaliere), da parte di due compartecipi,
può essere qualificata di lieve entità ai sensi dell'art.
73 comma 5 D.P.R. 309/90 per uno di essi e di entità tale da rientrare
nell’ipotesi di cui al primo comma della medesima disposizione per l’altro
compartecipe, laddove le modalità e le circostanze dell’azione criminosa
posta in essere dagli imputati siano diverse (nella specie il giudice ha
distinto la posizione di chi non ha tenuto un contegno di tipo professionale
o organizzato, agendo secondo modalità operative tali da non rivelare
particolare malizia o astuzia e al solo fine di ottenere la consegna di
una dose per sé, rispetto a quella di chi ha avuto la disponibilità
dello stupefacente, l’ha confezionato in dosi ed ha agito a fini di lucro,
riconoscendo la circostanza attenuante in questione al primo compartecipe
e negandola al secondo).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/1999 N. 36/99
La
detenzione al fine di spaccio di grammi 20,94 di cocaina con un contenuto
totale di principio attivo pari a gr. 18,07, può essere qualificata fatto di
lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90 in un quadro
caratterizzato dalla destinazione dello stupefacente al lenimento di una
malattia del’agente e dal mancato rinvenimento di corrispettivi della
cessione o di attrezzature per il confezionamento.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 5/3/2002 n. 48/02
La detenzione al fine di spaccio di grammi 17,76 di cocaina con un
contenuto totale di principio attivo pari a gr. 14,41, pari a circa 100
dosi medie giornaliere secondo le previgenti tabelle, non può essere
qualificata fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art.
73 d.p.r. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/6/1999 N. 97/99
La
detenzione al fine di spaccio di grammi 18,81 di cocaina con un contenuto
totale di principio attivo pari a gr. 6,16, può essere qualificata fatto di
lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 12/2/2003 n. 25/03
La detenzione al fine di spaccio di grammi 23 di cocaina con un contenuto
totale di principio attivo pari a gr. 4,3 (pari a 29 dosi medie giornaliere
secondo le abrogate tabelle) unitamente a grammi 9,8 di eroina, di cui
gr. 1,9 di prodotto puro (pari a 19 dosi), é qualificabile fatto
di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90
ove sia verosimile che parte dello stupefacente fosse destinato al consumo
personale dell’agente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 12/4/2001 N. 274/01
La detenzione al fine di spaccio di grammi 9,5625 di cocaina con un
contenuto totale di principio attivo pari a gr. 3,2138 é correttamente
qualificata fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art.
73 d.p.r. 309/90 avendo ad oggetto un quantitativo limitato di sostanza
stupefacente.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/9/1994 N. 152/94
La detenzione al fine di spaccio di 44 pastiglie di extasy va qualificata
fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90
perché siffatto numero di pastiglie stupefacenti non può
ritenersi tale da alimentare un consistente smercio di sostanza stupefacente.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/2/1997 N. 25/97
La
detenzione al fine di spaccio di 18 pastiglie di extasy (anfetamina) e la
cessione di 3 pastiglie della stessa sostanza vanno qualificate fatto di lieve
entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 9/4/2002 n. 73/02
La
detenzione al fine di spaccio di 7 flaconi con 140 millilitri di metadone
va qualificata fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r.
309/90.
G.u.p.
del Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 21/3/2002 n. 63/02
La
detenzione al fine di spaccio di 6 flaconi di metadone va qualificata
fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/10/2002 n.
532/02
La detenzione per lo spaccio di gr. 965,57 di hashish al 2,58% di principio
attivo (THC) con prodotto puro di gr. 24,91 (pari a 498 dosi medie giornaliere
secondo le abrogate tabelle) non va qualificata di lieve entità
ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/12/1995 N. 303/95
La detenzione per lo spaccio di gr. 651 di hashish contenuti in 47
ovuli non va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma
5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/3/2001 N. 221/01
La detenzione per lo spaccio di gr. 238,8 di hashish al 3,26% di principio
attivo (THC) con prodotto puro di gr. 7,78 (pari a 155 dosi medie giornaliere
secondo le abrogate tabelle) non va qualificata di lieve entità
ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/7/1991 N. 201/91
La
detenzione per lo spaccio di gr. 171,72 di hashish con gr. 3,89 di
principio attivo (THC) va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73
comma 5 D.P.R. 309/90 ove sia destinata in parte al consumo personale e in
parte alla cessione a terzi.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 4/10/2002 n. 303/02
La detenzione per lo spaccio di gr. 164,11 di hashish al 4,50% di principio
attivo (THC) va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73
comma 5 D.P.R. 309/90.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/11/1995 N. 266/95
La detenzione per lo spaccio di gr. 145,54 di hashish di cui gr. 6,100
di principio attivo va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art.
73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/12/1993 N. 256/93
La detenzione per lo spaccio di gr. 128 di hashish va qualificata di
lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.I.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/5/1997 N. 101/97
contra Tribunale di Sanremo sezione
distaccata di Ventimiglia, sent. 15/7/2002 n. 320/02
La
detenzione per lo spaccio di gr. 68,73 di hashish con THC al 4,30% va
qualificata di lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 9/1/2002 n.
4/02
La detenzione per lo spaccio di gr. 61,92 di hashish con un totale
di THC di gr. 2,82 va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art.
73 comma 5 D.P.R. 309/90.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 14/3/2001
N. 103/01
La detenzione per lo spaccio di un quantitativo di hashish con un totale
di THC di gr. 2,7, corrispondente a circa 30 delle dosi medie giornaliere
previste dalla normativa in tema di stupefacenti anteriormente alle modifiche
susseguenti al referendum, va qualificata di lieve entità ai sensi
dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/12/1996 N. 264/96
La detenzione per lo spaccio di gr. 47,269 di hashish con un totale
di THC di gr. 1,427 va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art.
73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/4/2000 N. 102/00
La detenzione per lo spaccio di gr. 32,916 di hashish con un totale
di THC di gr. 1,333 va qualificata di lieve entità ai sensi dell'art.
73 comma 5 D.P.R. 309/90 in considerazione della modestia del quantitativo
sequestrato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 12/5/1994 N. 74/94
La detenzione per lo spaccio di gr. 240 di hashish con un totale di
THC di gr. 7,8 non può essere qualificata di lieve entità
ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 in considerazione dell'entità
del quantitativo sequestrato, corrispondente a 155 delle dosi medie giornaliere
previste dalla normativa in tema di stupefacenti anteriormente alle modifiche
susseguenti al referendum.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/11/1995 N. 266/95
La detenzione per lo spaccio di gr. 79 di hashish, di gr. 15 di marijuana
e di 45 francobolli di LSD può essere qualificata di lieve entità
ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/9/2000 N. 267/00
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE – FATTO DI LIEVE ENTITÀ.
La coltivazione illegale di 53 piante di cannabis indica del peso di
gr. 1.512 con THC pari allo 0,19% va qualificata di lieve entità
ai sensi dell'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/4/2000 N. 101/00
|