GIURISPRUDENZA SULLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono 
e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto.

 

ART. 73 D.P.R. 309/90
STUPEFACENTI - CONDOTTA - FATTISPECIE.
La normativa sugli stupefacenti non richiede un rapporto materiale di detenzione anteriore ai fatti di cessione della droga, per cui rileva qualsiasi atto che si ponga come antecedente correlato alla cessione stessa, come un'offerta di vendita o un'attività di intermediazione tra offerente e potenziale acquirente (cfr. Cassazione sezione VI, 19/5/1989 n. 7544).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/1/1995 N. 6/95
Con riferimento alla posizione del venditore dello stupefacente deve ritenersi idonea a generare responsabilità penale la mera dichiarazione di procacciare stupefacente indipendentemente dal raggiungimento della prova dell’accordo o della consegna conseguente all’acquirente. Con riferimento invece alla posizione dell’acquirente dello stupefacente non sono applicabili all’ambito penale le concezioni sulla compravendita di beni mobili, non essendo sufficiente l’accordo col venditore indipendentemente dalla traditio per reputare compiuta la fattispecie illecita (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 1/6/1998, Ceman e altri).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/12/2000 N. 679/00
Alternativa é la condotta di chi vende rispetto a quella di chi acquista, come quella di chi cede rispetto a quella di chi riceve o quella di chi esporta rispetto a quella di chi importa. Sono invece cumulative, in quanto necessariamente concorrono o possono concorrere, altre modalità della condotta, essendo chiaro che il vendere presuppone l’offerta o la messa in vendita e implica un’attività di cessione e di consegna, che chi commercia generalmente vende oppure acquista e solitamente anche distribuisce e procura ad altri, che chi acquista riceve e che tutte queste condotte, analogamente a quelle di chi coltiva, produce, fabbrica ecc. ovvero trasporta, importa, esporta ecc. implicano anche, almeno di norma, una condotta di detenzione. Ora é noto che quando una disposizione di legge contempla alternativamente o cumulativamente più ipotesi, stabilendo per tutte lo stesso trattamento penale, la norma incriminatrice violata é una soltanto, anche se più di una delle ipotesi previste risultino realmente. Trattandosi quindi di un reato unico non si potrà far luogo ad aumenti di pena a titolo di concorso formale o di continuazione, in relazione alla eventuale pluralità delle condotte illecite contemplate dalla norma.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/7/1991 N. 206/91
STUPEFACENTI - CONDOTTA - IDONEITÀ.
Il delitto di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90 non sussiste in caso di cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina in quantitativi così limitati da non avere effetto stupefacente.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/10/1991 N. 251/91 
Il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 non sussiste in caso di detenzione e cessione relative al preparato detto roipnol che risulta incluso tra le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella V dell'art. 14 del D.P.R. 309/90, la quale appunto indica le preparazioni che, pur contenendo le sostanze elencate nelle tabelle da I a IV, tuttavia non presentano rischi di abuso e come tali non vengono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/12/1996 N. 257/96
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/10/1991 N. 235/91

Il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 sussiste anche in caso di detenzione a fine di spaccio del metadone che risulta incluso tra le sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I dell'art. 14 del D.P.R. 309/90.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/10/2002 n. 532/02
Non è prevista dalla legge come reato la detenzione di semi di cannabis indica, perché l’art. 73 d.p.r. 309/90 prevede tra le condotte criminose la detenzione e la coltivazione di sostanze stupefacenti e perché possa parlarsi di coltivazione è necessario che sia iniziato il relativo procedimento naturale, e cioè almeno che i semi siano stati piantati, non essendo sufficiente il mero possesso dei semi medesimi, neppure sotto il profilo del tentativo punibile, non essendo desumibile con certezza l’effettiva destinazione degli stessi (nella specie, l’agente aveva detenuto 763 semi di cannabis indica con percentuale di germinazione pari al 52% senza tuttavia piantarli, talchè gli stessi erano rimasti privi di effetti stupefacenti).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/1/2001 N. 44/01
STUPEFACENTI - PRESCRIZIONE - USO TERAPEUTICO.
È legittimo l'uso di farmaco con effetti stupefacenti per la cura diretta dello stato di tossicodipendenza, finalizzata ad evitare lo stato di malessere più o meno grave causato dalla mancata assunzione di sostanze stupefacenti cioé dalla c.d. sindrome di astinenza. Infatti, anche gli effetti di una crisi di astinenza, come manifestazioni di dolore fisico insopportabile, costituiscono patologia che il medico può e deve curare con una terapia adeguata e mirante a far superare al suo assistito lo stato di sofferenza, allo scopo di evitargli danni maggiori.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/4/1998 N. 121/98
STUPEFACENTI - DETENZIONE - USO PERSONALE.
Indici della finalità di spaccio della sostanza stupefacente possono essere la quantità, la qualità e la composizione della sostanza medesima, anche in rapporto al reddito del detentore e del suo nucleo familiare, nonché la disponibilità da parte dell’agente di attrezzature per la sua pesatura o per il suo confezionamento (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 19/4-29/5/2000 n. 6282).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/11/2001 N. 444/01
È massima di esperienza che il tossicodipendente, nel rifornirsi di stupefacente per il proprio consumo personale, non ne acquista più di quanto gliene serve per uno o due giorni, anche per evitare di incorrere in sanzioni penali ed in genere non si precostituisce una scorta a meno che non debba allontanarsi per un lungo periodo o non gli capiti l'occasione di concludere un buon affare. Occorre perciò considerare tale massima di esperienza per valutare la destinazione dello stupefacente detenuto da imputato tossicodipendente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/6/1997 N. 136/97
La mera detenzione di hashish da parte di straniero che si trovi in vacanza in Italia non consente di ritenere la destinazione a terzi della sostanza stupefacente ove la sostanza stupefacente abbia un peso modesto e una bassa percentuale di THC e non si rinvengano strumenti per il taglio dello stupefacente stesso.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 5/12/2001 N. 406/01
È notorio che col tempo la cocaina si deteriora e, di conseguenza, chi acquista per il proprio consumo personale si munisce di pochi grammi di sostanza stupefacente alla volta, in modo da soddisfare le sue esigenze di consumo per qualche giorno e non certo per vari mesi.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/3/2001 N. 219/01
Qualora il detentore della sostanza stupefacente asserisca di farne uso personale la prova della non veridicità di tale destinazione o di altra diversa deve essere fornita dall’accusa (cfr. Cassazione Sezione IV, sent. 18/3/1994 n. 3331).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/11/2001 N. 444/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 15/3/2002 N. 176/02
Non sussiste un limite quantitativo alla detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, avendo il legislatore rimosso il confine della dose media giornaliera e non avendo introdotto alcuna restrizione.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/11/2001 N. 444/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 15/3/2002 N. 176/02
La suddivisione in confezioni, in sé considerata, non é circostanza univoca ai fini dell'accertamento della destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi, tenuto conto della possibilità che l'imputato abbia costituito una provvista per uso personale.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/1/1996 N. 22/96
La suddivisione in confezioni dello stupefacente e la provenienza delle confezioni medesime da partite diverse sono circostanze che inducono a considerare la destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi (nella specie, il giudice ha escluso la destinazione dell’eroina all’uso personale dell’imputato alla luce della sua suddivisione in sei confezioni e della diversa percentuale di principio attivo riscontrata nelle confezioni stesse).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 23/10/2000 N. 185/00

La detenzione di sostanza stupefacente integra il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90 a meno che l’agente non dia prova della destinazione della sostanza medesima al proprio esclusivo uso personale (cfr. Cassazione Sezione IV, sent. 6/3/1996 n. 2525).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 23/4/2003 n. 255/03
STUPEFACENTI - DETENZIONE - USO PERSONALE - CASISTICA.

Non é prevista dalla legge come reato la mera detenzione di grammi 1,4 di eroina di cui grammi 0,65 di principio attivo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 30/1/1998 N. 12/98
Non é prevista dalla legge come reato la mera detenzione di grammi 4,2 di cocaina da parte di tossicodipendente che abbia immediatamente dichiarato alla polizia giudiziaria di destinare lo stupefacente al consumo personale.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/4/1999 N. 60/99
E’ prevista dalla legge come reato la detenzione di grammi 7,87 di cocaina di cui grammi 3,29 di principio attivo con THC al 41,89% (pari a ventidue dosi medie giornaliere), in quando tale quantitativo di sostanza stupefacente è incompatibile con la destinazione ad un uso esclusivamente personale.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/3/1995 N. 82/95
E’ prevista dalla legge come reato la detenzione di grammi 12,69 di cocaina di cui grammi 1,28 di principio attivo (pari a dieci dosi medie giornaliere), in quando tale quantitativo di sostanza stupefacente è incompatibile con la destinazione ad un uso esclusivamente personale.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/3/1999 N. 47/99
Non sussiste il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 nell'ipotesi di mera detenzione di una pastiglia di ecstasy e di tre pezzi di hashish, non disponendosi per ciò solo di alcun serio elemento per sostenere la destinazione dello stupefacente a terzi.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/11/1997 N. 228/97
Non sussiste il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 nell'ipotesi di mera detenzione di dieci francobolli di LSD, pari a gr. 0,0489 (corrispondenti a 11 dosi medie giornaliere secondo le abrogate tabelle) dovendosi ritenere la destinazione dello stupefacente all'uso personale.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 12/12/1995 N. 296/95
Sussiste il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90 nell’ipotesi di detenzione di quattro bollini di LSD del peso complessivo di 172 microgrammi e quindi con principio attivo più che triplo rispetto alla dose media giornaliera, pari a 50 microgrammi.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/6/1992 N. 91/92
Non é prevista dalla legge come reato ai sensi dell’art. 73 d.p.r. 309/90 la detenzione di 42 pastiglie di codeina, sia perché il quantitativo dello stupefacente é limitato sia perché tale sostanza, che pure risulta iscritta nella tabella I, é anche impiegata come medicinale contro la tosse.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/12/1998 N. 352/98
Non é prevista dalla legge come reato ai sensi dell’art. 73 d.p.r. 309/90 la detenzione di gr. 0,0125 di metadone, ovvero di ml. 14 con titolo di cloridrato di metadone pari a 1,0 mg/ml, dovendosi ritenere la destinazione dello stupefacente all'uso personale.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/9/1999 N. 131/99
Non sussiste il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 nell'ipotesi di mera detenzione all’interno di un sacco a pelo di un turista straniero, in un contesto estraneo all’attività di spaccio, di hashish per grammi 2,9 di prodotto puro (pari a grammi 95,37 con THC del 3%), dovendosi ritenere probabile la precostituzione, da parte dell’imputato, di una scorta di stupefacente per il periodo di permanenza in Italia.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/12/1996 N. 259/96
Non sussiste il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 nell'ipotesi di mera detenzione da parte di un cittadino straniero, in un contesto estraneo all’attività di spaccio, di hashish per grammi 64,24 con prodotto puro pari a mg. 1850.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 15/3/2002 N. 176/02
Non é più previsto dalla legge come reato la mera detenzione di hashish per grammi 2,8 di prodotto puro (pari a grammi 57,3 di prodotto lordo con THC del 4,94%, quantitativo corrispondente a 56 dosi medie giornaliere).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/10/1993 N. 209/93
Non sussiste il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 nell'ipotesi di mera detenzione di hashish per grammi 1,42 di prodotto puro (pari a grammi 47,26 di prodotto lordo con THC del 3,02%).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/10/2000 N. 150/00
Non sussiste il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 nell'ipotesi di mera detenzione di hashish per grammi 0,85 di prodotto puro (pari a grammi 20,47 di prodotto lordo con THC del 4,19%).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 31/10/1995 N. 258/95
Non sussiste il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 nell'ipotesi di mera detenzione sulla propria persona di hashish per grammi 0,33 di prodotto puro (pari a grammi 5,61 con THC del 6%), dovendosi ritenere la destinazione dello stupefacente all'uso personale in base alle circostanze del suo sequestro e all'esigua quantità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/2/1994 N. 13/94
Non sussiste il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 nell'ipotesi di mera detenzione di hashish per grammi 0,1 di prodotto lordo (pari a grammi 2,58 di prodotto lordo con THC del 4,28%, tale da consentire il confezionamento di 2 dosi medie giornaliere secondo le abrogate tabelle).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/3/1995 N. 81/95
Non sussiste il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 nell'ipotesi di mera detenzione di hashish per grammi 95 circa all'interno di un sacco a pelo da parte di un cittadino francese in vacanza, dovendosi ritenere la destinazione dello stupefacente all'uso personale in base alla probabilità che l'imputato abbia inteso precostituirsi una scorta personale per il periodo di permanenza all'estero.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/12/1996 N. 259/96
Non sussiste il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 nell'ipotesi di mera detenzione sulla propria persona di hashish per grammi 0,22 di prodotto puro (pari a grammi 8,33 con THC del 2,7%), dovendosi ritenere la destinazione dello stupefacente all'uso personale in base alle circostanze dell'esigua quantità di quest'ultimo e del suo sequestro.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/2/1994 N. 14/94
Non sussiste il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 nell'ipotesi di mera detenzione nella propria abitazione di hashish per grammi 0,7 di prodotto puro (pari a grammi 23,9 con THC del 2,8%), non potendosi ritenere la destinazione dello stupefacente ad un uso diverso da quello personale, ancorché al momento del sequestro lo stesso risulti suddiviso in confezioni.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/1/1996 N. 22/96
Non sussiste il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 nell'ipotesi di mera detenzione di marijuana per grammi 0,13 di prodotto puro (pari a grammi 6,62 con THC del 2,01%), dovendosi ritenere la destinazione dello stupefacente all’uso personale.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/1/2001 N. 44/01
STUPEFACENTI – DETENZIONE – CONSUMO DI GRUPPO.
Non costituisce reato il consumo di gruppo di sostanza stupefacente che si verifica allorchè l’agente acquisti la sostanza stupefacente previo accordo con altra persona con cui mette insieme il denaro occorrente all’acquisto (nella specie, il giudice ha accolto la tesi difensiva del consumo di gruppo valorizzando da un lato l’identità delle dosi di sostanza stupefacente sequestrate all’imputato e all’altra persona e dall’altro lato l’indisponibilità da parte dell’agente di somme di denaro apprezzabili).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/10/2000 N. 138/00
Non costituisce reato il consumo di gruppo di sostanza stupefacente cioè la condivisione dello stupefacente tra l’acquirente del medesimo e altri soggetti con reciproco scambio della sostanza, ancorchè difetti un accordo preventivo all’acquisto della medesima sostanza tra l’uno e gli altri (nella specie, l’acquirente di un certo quantitativo di canapa indiana aveva confezionato un c.d. spinello che era stato consumato dallo stesso acquirente e da alcuni suoi amici con scambio del medesimo).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/1/2001 N. 16/01
Non costituisce reato il consumo di gruppo di sostanza stupefacente che si verifica allorchè gli agenti acquistino la sostanza stupefacente per farne uso insieme (nella specie, il giudice ha accolto la tesi difensiva del consumo di gruppo valorizzando il rapporto di amicizia dei due imputati, il mancato rinvenimento di materiale per il confezionamento di dosi, il peso della sostanza stupefacente – grammi 41 circa di hashish con bassa percentuale di THC – e le modalità di detenzione della sostanza stessa – custodita in una scatoletta -).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 31/10/2001 N. 312/01
STUPEFACENTI - INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO - USO PERSONALE.
L'introduzione nel territorio dello Stato di hashish per grammi 0,16 di prodotto puro (pari a grammi 4,04 con THC del 4%), rinvenuto sulla persona dell'imputato non é previsto dalla legge come reato dovendosi ritenere la destinazione dello stupefacente all'uso personale in base alle circostanze dell'esigua quantità di quest'ultimo. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/1/1994 N. 3/94
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE - USO PERSONALE.
Nell’inciso "comunque detiene" per uso personale, contenuto nell’art. 75 D.P.R. 309/90 che individua le condotte penalmente irrilevanti in materia di stupefacenti, è ricompresa la condotta di coltivazione "piccola" o "domestica" (cfr. Corte costituzionale n. 443/94).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 17/4/2002 n. 205/02

Il concetto di coltivazione ex art. 26 L. 309/90 presuppone una vera e propria semina in un terreno previamente preparato e non invece la mera collocazione di piantine in vasi (cfr. Cassazione Sezione VI 12/7/1994) a nulla rilevando in contrario che le piantine siano custodite presso un terreno anziché presso l'abitazione dell'imputato. Pertanto esulandosi dalla nozione di coltivazione tecnico-agraria la condotta dell'imputato integra l'ipotesi di detenzione per uso personale, non punibile.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/6/1997 N. 128/97

La coltivazione domestica, da distinguersi nettamente da quella intesa in senso tecnico-agrario, è penalmente irrilevante non essendo in grado di ledere l’interesse protetto dalla norma incriminatrice cioè la salute pubblica (nella specie il tribunale ha ritenuto che l’elemento distintivo del tipo di coltivazione posto in essere dall’agente fosse rintracciabile nel numero e nel peso lordo delle piante di cannabis indica coltivate e, posto che le piante erano 33 e il loro peso lordo pari a kg. 8, ha ritenuto che si esulasse da un’ipotesi di coltivazione domestica e che il fatto contestato all’imputato non fosse di lieve entità).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 17/4/2002 n. 205/02
STUPEFACENTI - ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO.
La convinzione di trasportare hashish in luogo di cocaina non rileva ai fini della responsabilità per il reato di illecita introduzione nel territorio dello Stato di kg. 12 di cocaina, contenuta in pacchi chiusi, perché si deve in ogni caso ravvisare quanto meno il dolo eventuale avendo l'imputato accettato consapevolmente il rischio di trasportare droga pesante, non verificando il contenuto dei pacchi.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/12/1996 N. 253/96
STUPEFACENTI - CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIALE.
Sussiste la circostanza attenuante dell'essersi adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, prevista dall'art. 73 comma 7 d.p.r. 309/90, nell'ipotesi in cui la chiamata di correo costituisca efficace contributo per la neutralizzazione di attività criminose di un certo rilievo e pericolosità ovvero sia idonea a ispirare e facilitare l'attività repressiva, concretamente aiutandola, non essendo sufficiente, per contro, la mera confessione di fatti marginali.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/12/1997 N. 257/97

Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante speciale prevista dal comma 7 dell’art. 73 dp.r. 309/90 occorre orientare le indagini verso quadri probatori in precedenza non oggetto di investigazione mentre non bastano comportamenti e ammissioni che portino soltanto a rafforzare il quadro probatorio esistente ovvero soltanto ad affrettare l’ottenimento di risultati positivi verso cui le indagini siano già orientate (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 11/3/1999 n. 4).

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 9/4/2003 n. 126/03

Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante speciale prevista dal comma 7 dell’art. 73 dp.r. 309/90 occorre una collaborazione decisiva agli effetti dell’interruzione dell’iter criminis (nella specie tale collaborazione non è stata ravvisata nella effettuazione di una chiamata in correità rimasta priva di elementi di riscontro e riferita a persona trasferitasi per ignota destinazione).

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 9/2/1999 n. 21/99

Ai fini della sussistenza della circostanza attenuante speciale prevista dal comma 7 dell’art. 73 dp.r. 309/90 occorre che la condotta tenuta post delictum abbia dato luogo ad un efficace contributo nel conseguimento dei risultati perseguiti dagli inquirenti (cfr. Cassazione Sezione IV, sent. 12/11/1992) cioè consenta agli investigatori di individuare grossi o abituali fornitori o spacciatori di sostanze stupefacente oppure di scoprire o sottrarre importanti risorse e attrezzature aventi attinenza con la produzione, il traffico e l’uso delle sostanze medesime.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 9/4/2003 n. 126/03