ART. 26 D.P.R. 309/90
STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE.
Il concetto di coltivazione ex art. 26 L. 309/90 presuppone una vera
e propria semina in un terreno previamente preparato e non invece la mera
collocazione di piantine in vasi (cfr. Cassazione Sezione VI 12/7/1994)
a nulla rilevando in contrario che le piantine siano custodite presso un
terreno anziché presso l'abitazione dell'imputato. Pertanto esulandosi
dalla nozione di coltivazione tecnico-agraria la condotta dell'imputato
integra l'ipotesi di detenzione per uso personale, non punibile.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/6/1997 N. 128/97
Si ha la coltivazione prevista dall'art 26 D.P.R. 309/90 solo in presenza
di determinate condizioni, quali la disponibilità di un terreno,
la sua preparazione, la semina e il governo dello sviluppo delle piante,
la destinazione di locali alla custodia del prodotto, in quanto le predette
condizioni sono espressamente indicate nell'art. 27 D.P.R. cit., norma
strettamente collegata all'art. 26, che disciplina i requisiti della richiesta
di autorizzazione, appunto, alla coltivazione (su tali basi il giudice
ha ritenuto che la condotta, modesta e rudimentale, di coltivazione domestica
di qualche piantina, idonea a produrre quantitativi scarsamente apprezzabili
di sostanza stupefacente si colloca al di fuori della nozione normativa
di coltivazione, anche se, naturalisticamente, costituisce pur sempre coltivazione).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 3/10/2001
N. 332/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 15/2/2002 N. 94/02
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent.
4/4/2003 n. 210/03
La coltivazione non autorizzata di piante, da cui siano estraibili
sostanze stupefacenti, si realizza a seguito del collocamento del seme
nel terreno e del suo germogliamento, senza che occorra la produzione del
frutto.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/11/1999 N. 159/99
La coltivazione non autorizzata di piante, da cui siano estraibili
sostanze stupefacenti, costituisce reato di pericolo astratto, per cui
non ha rilevanza l’accertamento in concreto della pericolosità della
condotta con la conseguenza che sussiste il reato quale che sia la percentuale
di principio attivo.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/11/1999 N. 159/99
La coltivazione è reato di pericolo e, in astratto, quindi,
ben può essa valutarsi come pericolosa, ossia idonea ad attentare
al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista
esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più
occasioni di spaccio di droga, tanto più che è destinata
ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili. Ma diverso
profilo è quello dell'offensività specifica della singola
condotta in concreto accertata, talchè ove questa sia assolutamente
inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato viene meno la
riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio
perché la indispensabile connotazione di offensività in generale
di quest'ultima implica la necessità che anche in concreto la offensività
sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente,
in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura
del reato impossibile (art 49 cp).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 3/10/2001
N. 332/01
Deve
distinguersi tra la coltivazione in senso tecnico-agrario, per la quale è
esclusa ogni depenalizzazione per il livello di pericolosità astrattamente
connesso alla potenzialità offensiva conseguente all’aumento della presenza
di stupefacente in natura provocato da tale attività, e la coltivazione
domestica, depenalizzata perché incapace di ledere l’interesse protetto
dalla norma incriminatrice (la salute pubblica).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 25/9/2002 n. 387/02
Non è prevista dalla legge come reato la detenzione di semi
di cannabis indica, perché l’art. 73 d.p.r. 309/90 prevede tra le
condotte criminose la detenzione e la coltivazione di sostanze stupefacenti
e perché possa parlarsi di coltivazione è necessario che
sia iniziato il relativo procedimento naturale, e cioè almeno che
i semi siano stati piantati, non essendo sufficiente il mero possesso dei
semi medesimi, neppure sotto il profilo del tentativo punibile, non essendo
desumibile con certezza l’effettiva destinazione degli stessi (nella specie,
l’agente aveva detenuto 763 semi di cannabis indica con percentuale di
germinazione pari al 52% senza tuttavia piantarli, talchè gli stessi
erano rimasti privi di effetti stupefacenti).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/1/2001 N. 44/01
ART. 74 D.P.R. 309/90
STUPEFACENTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - REQUISITI.
Gli elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere finalizzato
al traffico di stupefacenti sono la formazione e la permanenza di un vincolo
sociale tra tre o più persone, teso alla realizzazione di un numero
indeterminato di illeciti quali quelli previsti dagli artt. 73 ss. D.P.R.
309/90 (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 22/3/1996). A tal fine non occorre
che sia intervenuto un patto espresso fra gli associati, essendo sufficiente
che questi siano portati ad operare nella consapevolezza che le attività
proprie ed altrui ricevano vicendevolmente ausilio e che insieme contribuiscano
ad attuare il programma criminoso. Né occorre una complessa ed articolata
organizzazione dotata di notevole disponibilità economica e di imponenti
strumenti operativi, essendo sufficiente l’esistenza di strutture sia pure
rudimentali deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed
elementari, per il perseguimento del fine comune. Bastano, in sintesi,
la concordanza e la convergenza di condotte significativamente integrate
in un contesto di stabile e continuativa disponibilità, così
da costituire un punto di riferimento e di sicura affidabilità nella
realizzazione del progetto criminale (cfr. Cassazione Sezione VI, sent.
27/5/1991; Sezione I, sent. 31/5/1995).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/7/1998 N. 196/98
Ai fini della sussistenza del delitto di associazione per delinquere
finalizzata alla commissione di delitti tra quelli previsti dall'art. 73
d.p.r. 309/90 occorre una predisposizione di mezzi, sia pur semplici, concretamente
destinati alla commissione dei delitti menzionati da parte degli associati,
nonché una volontà comune di questi ultimi caratterizzata
dalla finalità di agire per la realizzazione di un fine comune perseguito
come proprio dell'organizzazione e nell'ambito di un’attività coordinata
basata su un continuo traffico di stupefacenti fondato su acquisti, detenzione
e cessioni di droga (nella specie l'associazione per delinquere contestata
agli imputati é stata esclusa in ragione della frammentazione delle
condotte poste in essere e delle finalità perseguite dagli imputati
medesimi, ciò che era stato ritenuto incompatibile con l'ipotesi
di un disegno comune attuato dagli associati attraverso un'organizzazione
stabile, come richiesto dall'art. 74 d.p.r. 309/90).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/11/1996 N. 337/96
Ai fini dell’associazione per delinquere prevista dall’art. 74 d.p.r.
309/90 è essenziale che i partecipanti costituiscano fra loro una
struttura stabile, caratterizzata da un modus operandi collaudato, supportato
da mezzi predisposti, con ruoli ripartiti, con perseguimento di finalità
comuni, con apporti paritari, anche se eventualmente differenziati in ordine
ai singoli viaggi illeciti: solo in tal caso può parlarsi di struttura
organizzata, potenzialmente idonea a favorire la reiterazione di una serie
indeterminata di illeciti nel settore degli stupefacenti (nella specie,
dopo l’importazione alle varie partite di stupefacente, del tipo hashish,
gli imputati avevano dato gestioni separate, perché la cessione
dello stupefacente a terzi aveva avuto luogo individualmente).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/7/1999 N. 208/99
Non sussiste un unico sodalizio criminoso proprio del delitto di associazione
per delinquere finalizzata alla commissione di delitti tra quelli previsti
dall'art. 73 d.p.r. 309/90 nel caso in cui la dedizione a traffici illeciti
nel campo degli stupefacenti da parte degli imputati si esplichi in regime
di piena autonomia e, di fatto, di concorrenza (nella specie, sono stati
ritenuti irrilevanti i contatti tra gli imputati che davano luogo a forniture
reciproche ma che avevano luogo senza alcuna suddivisione di compiti e
di utili).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/11/1996 N. 337/96
Se in linea di principio non osta, ai fini della configurabilità
dell’associazione per delinquere prevista dall’art. 74 d.p.r. 309/90, che
i pretesi partecipanti svolgano traffici personali al di fuori dei canali
che la struttura associativa potrebbe garantire, così come non è
di ostacolo a tale configurazione la circostanza che l’attività
delittuosa sia finalizzata soltanto all’importazione dello stupefacente,
è anomalo che dei soci in attività delittuose collaborino
fra loro soltanto in una fase della messa in circolazione della droga –
cioè la fase dell’importazione – ma si disinteressino delle fasi
successive – cioè le fasi lucrose – senza investire i proventi dell’attività,
senza tenere una contabilità comune, senza dividere i guadagni delle
vendite.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/7/1999 N. 208/99
STUPEFACENTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - PARTECIPAZIONE.
Deve essere ritenuto responsabile del reato associativo di cui all’art.
74 D.P.R. 309/90 colui che stabilmente sia disposto ad acquistare o comunque
a ricevere sostanze stupefacenti in quanto costui assume una funzione continuativa
che facilita l’esercizio dell’intera attività dell’associazione
(cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 21/12/1989).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/7/1998 N. 196/98
STUPEFACENTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – VINCOLO FAMILIARE.
L’esistenza di un vincolo familiare non è ostativa alla sussistenza
del vincolo associativo: la costituzione del sodalizio criminoso non è
esclusa per il solo fatto che lo stesso sia imperniato per lo più
intorno a appartenenti alla stessa famiglia, perché, al contrario,
i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono
quest’ultimo ancora più pericoloso (cfr. Cassazione Sezione VI,
sent. 9/1/1995 e 2/7/1987).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/7/1998 N. 196/98
STUPEFACENTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – BENE GIURIDICO.
Il reato di associazione per delinquere di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90
prevede l’esistenza di una struttura idonea e destinata a durare per un
apprezzabile lasso di tempo ed in ciò solo si ravvisa il pericolo
per l’ordine pubblico: l’associazione, pertanto, sussiste indipendentemente
dalla pratica realizzazione del programma criminoso, anche se elementi
di prova circa la sua esistenza possono desumersi dalla commissione dei
singoli reati fine.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/7/1998 N. 196/98
STUPEFACENTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – ELEMENTO SOGGETTIVO.
Dal punto di vista dell’elemento soggettivo del reato gli associati
devono avere effettiva consapevolezza che la propria attività contribuisca
ad attuare il programma criminoso; inoltre il singolo partecipante deve
avere coscienza che la propria azione individuale sia radicata in una struttura
organizzativa; infine non occorre che ogni associato conosca l’identità
di tutti gli altri o abbia rapporti con essi (cfr. Cassazione Sezione VI,
sent. 27/5/1991).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/7/1998 N. 196/98
ART. 80 D.P.R. 309/90
STUPEFACENTI - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SPECIALE.
In caso di importazione di kg. 20,39 di cocaina, con titolo di cloridrato
di cocaina del 91,1 % pari a kg. 18,58 di prodotto puro (tali da consentire
il confezionamento di circa 120.000 dosi), sussiste la circostanza aggravante
della quantità ingente di cui all’art. 80 d.p.r. 309/90, trattandosi
di quantitativo di eccezionale portata.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/3/1995 N. 97/95
In
caso di importazione di kg. 15,5 di cocaina, con titolo di cloridrato di
cocaina del 90 %, sussiste la circostanza aggravante della quantità ingente
di cui all’art. 80 d.p.r. 309/90.
Tribunale
di Sanremo, sent. 17/4/2003 n. 145/03
In caso di importazione di kg. 12,25 di cocaina, con titolo di cloridrato
di cocaina del 97,5 % (tali da consentire il confezionamento di circa 60.000
dosi), sussiste la circostanza aggravante della quantità ingente
di cui all’art. 80 d.p.r. 309/90, trattandosi di quantitativo di eccezionale
portata.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/12/1996 N. 253/96
In caso di detenzione illecita di kg. 3,89 di cocaina, con titolo di
cloridrato di cocaina del 90,85 %, sussiste la circostanza aggravante della
quantità ingente di cui all’art. 80 d.p.r. 309/90, trattandosi di
stupefacente di quantità elevatissima e di buona qualità,
idoneo a rifornire un’ampia fascia di mercato per un non breve periodo.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/12/1996 N. 265/96
In caso di detenzione illecita di kg. 3 di cocaina, con titolo di cloridrato
di cocaina del 91%, pari a kg. 2,7 di prodotto puro (tali da consentire
il confezionamento di circa 18.000 dosi), sussiste la circostanza aggravante
della quantità ingente di cui all’art. 80 d.p.r. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/11/1998 N. 216/98
In caso di detenzione illecita di kg. 5,43 di cocaina, con titolo di
cloridrato di cocaina dal 32% al 51%, pari a kg. 2,28 di prodotto puro
(tali da consentire il confezionamento di circa 15.000 dosi), sussiste
la circostanza aggravante della quantità ingente di cui all’art.
80 d.p.r. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/7/2001 N. 395/01
In caso di detenzione illecita di kg. 2 di cocaina, con titolo di cloridrato
di cocaina del 97%, sussiste la circostanza aggravante della quantità
ingente di cui all’art. 80 d.p.r. 309/90.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/7/1999 N. 201/99
In caso di detenzione illecita di kg. 2 di cocaina, con titolo di cloridrato
di cocaina del 83% pari a kg. 1,623 di prodotto puro, non sussiste la circostanza
aggravante della quantità ingente di cui all’art. 80 d.p.r. 309/90,
anche se deve parlarsi di fatto di spiccata gravità, inquadrabile
nel grosso traffico internazionale di stupefacenti, in quanto la circostanza
aggravante dell’art. 80 comma 2 D.P.R. 309/90 è applicabile solo
in presenza di eccezionali e straordinari quantitativi di sostanze stupefacenti,
tali da far risultare inidonee e riduttive le sanzioni previste dalla norma
incriminatrice dell’art. 73 (reclusione da 8 a 20 anni e multa da 50 a
500 milioni di lire).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/5/1995 N. 134/95
In caso di detenzione illecita di kg. 2,082 di cocaina, con titolo
di cloridrato di cocaina del 68,58%, non sussiste la circostanza aggravante
della quantità ingente di cui all’art. 80 d.p.r. 309/90 anche se
deve parlarsi di quantitativo elevatissimo.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/2/1999 N. 28/99
In caso
di detenzione illecita di kg. 3,447,34 di cocaina, con titolo di cloridrato di
cocaina del 32,90% per complessivi kg. 1,134 di prodotto puro, sussiste la
circostanza aggravante della quantità ingente di cui all’art. 80 d.p.r.
309/90.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 11/3/2002 n. 54/02
In caso di detenzione illecita di g. 753,1 di cocaina, con prodotto
puro pari a g. 720,18, non sussiste la circostanza aggravante della quantità
ingente di cui all’art. 80 d.p.r. 309/90 perché non si tratta di
quantità di straordinaria rilevanza ed è inidonea a rifornire
un’ampia fascia di mercato per un rilevante periodo di tempo.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/3/1999 N. 34/99
In caso di detenzione illecita di kg. 1,246 di cocaina, con prodotto
puro pari a g. 540,38 (corrispondenti a circa 3.600 dosi medie giornaliere
secondo le abrogate tabelle), deve parlarsi di quantitativo elevatissimo
ancorchè non si verta nell’ipotesi della circostanza aggravante
della quantità ingente di cui all’art. 80 d.p.r. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/10/2001 N. 510/01
In caso di importazione e detenzione illecita di kg. 470,12 di hashish,
con prodotto puro pari a kg. 20,59, sussiste la circostanza aggravante
della quantità ingente di cui all’art. 80 d.p.r. 309/90 tenuto conto
che la quantità della sostanza stupefacente è tale da soddisfare
il parametro della saturazione del mercato elaborato dalla più recente
giurisprudenza della Corte di cassazione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/3/1999 N. 40/99
In
caso di importazione e detenzione illecita di kg. 152,77 di hashish, con
prodotto puro pari a kg. 10,59, sussiste la circostanza aggravante della
quantità ingente di cui all’art. 80 d.p.r. 309/90.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 30/5/2003 N. 154/03
In
caso di importazione e detenzione illecita di kg. 194,82 di hashish, con
prodotto puro pari a kg. 7,15, sussiste la circostanza aggravante della
quantità ingente di cui all’art. 80 d.p.r. 309/90.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 7/2/2003 N. 23/03
In caso di importazione e detenzione illecita di kg. 249,14 di hashish,
con prodotto puro pari a kg. 6,045 (tali da consentire il confezionamento
di circa 100.000 dosi medie giornaliere), sussiste la circostanza aggravante
della quantità ingente di cui all’art. 80 d.p.r. 309/90 tenuto conto
che la quantità della sostanza stupefacente è tale da determinare
la saturazione del mercato.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/2/1999 N. 22/99
In caso di importazione e detenzione illecita di kg. 115,20 di hashish,
con prodotto puro pari a kg. 2,857 (tali da consentire il confezionamento
di circa 50.000 dosi medie giornaliere), sussiste la circostanza aggravante
della quantità ingente di cui all’art. 80 d.p.r. 309/90 tenuto conto
che la quantità della sostanza stupefacente è tale da determinare
la saturazione del mercato.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 5/7/2001 N. 398/01
In
caso di detenzione illecita di kg. 98,2 di hashish, con prodotto puro pari a
kg. 2,35, non sussiste la circostanza aggravante della quantità ingente di
cui all’art. 80 d.p.r. 309/90 tenuto conto che l’art. 80 D.P.R. 309/90 fa
riferimento alla quantità pura della sostanza stupefacente e non a quella
complessiva.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 6/12/2002 n. 394/02
In caso di detenzione illecita di kg. 54,99 di hashish, con prodotto
puro pari a kg. 2,35 (tali da consentire il confezionamento di circa 40.000
dosi), sussiste la circostanza aggravante della quantità ingente
di cui all’art. 80 d.p.r. 309/90 tenuto conto che la quantità della
sostanza stupefacente è tale da determinare la saturazione del mercato.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/1/2001 N. 69/01
In
caso di detenzione illecita di kg. 15 di hashish deve applicarsi il IV comma
dell’art. 73 d.p.r. 309/90.
G.i.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 21/2/2002 n. 39/02
In caso di detenzione illecita di kg. 14,76 di hashish, con prodotto
puro pari a kg. 0,226, deve applicarsi il IV comma dell’art. 73 d.p.r.
309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/6/2001 N. 390/01
STUPEFACENTI - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE SPECIALE – CIRCOSTANZA ATTENUANTE
DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ.
In caso di sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.
80 lett. g) D.P.R. 309/90 per avvenuta cessione di stupefacente all’interno
di un carcere è comunque applicabile il comma 5 dell’art. 73 ove
la quantità ceduta, quantunque imprecisata, possa ritenersi limitata
a poche dosi.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/4/2002 N. 201/02
ART. 85 D.P.R. 309/90
STUPEFACENTI – PENA ACCESSORIA.
In caso di importazione di ingente quantità di stupefacente
è applicabile la pena accessoria facoltativa del divieto di espatrio
ex art. 85 d.p.r. 309/90.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/1/2001 N. 69/01 |