Art.
2 L. 1086/71
opere
in conglomerato cementizio – COSTRUZIONE - adempimenti.
Ove
le opere in conglomerato cementizio siano costituite da un’unica struttura
non occorre procedere agli adempimenti di cui alla L. 1086/71 (cfr. Cassazione
Sezione III, sent. 23/11/1998 n. 12164).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 14/2/2003
La
realizzazione senza ferri di opere murarie non è soggetta alla L. 1086/71,
talchè non occorre né il progetto di cui all’art. 2 né la denuncia di cui
all’art. 4.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 11/6/2003 n. 222/03
ART. 17 L. 64/74
RISCHIO SISMICO – COSTRUZIONE - NOZIONE.
L’art. 17 L. 64/74, per cui nelle zone sismiche chiunque intenda procedere
a costruzioni deve darne avviso al competente organo tecnico, si applica
solo qualora la costruzione sia rilevante sotto il profilo sismico (nella
specie è stata ritenuta rilevante ai fini sismici la costruzione
di un muro di contenimento terra, per i gravi effetti in termini di pubblica
incolumità in caso di crollo conseguente ad eventi sismici).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/5/2002 N. 294/02
Secondo il condivisibile assunto di una circolare del Consiglio Superiore
del Lavori Pubblici, in ipotesi di opere “di modesto rilievo” deve valutarsi
caso per caso se vi sia o meno un rischio sismico, solo in presenza del
quale è configurabile il reato di cui all’art. 17 L. 64/74.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/5/2002 N. 294/02
RISCHIO
SISMICO – COSTRUZIONE - autorizzazione.
La
legge regionale 28/83 ha sostituito l’autorizzazione per l'inizio dei lavori
del competente ufficio tecnico con il mero deposito della denuncia di inizio
dei lavori e del relativo progetto tecnico, talchè tale deposito produce in
oggi effetti equipollenti all’autorizzazione e le opere realizzate a seguito
dei lavori oggetto di tale denuncia possono essere ritenute illecite solo ove
non siano conformi alla normativa antisismica (cfr. Cassazione Sezioni Unite,
sent. 21/12/1993 n. 11635).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 14/2/2003
ART. 7 L. 47/85
REATI URBANISTICI – ORDINE DI DEMOLIZIONE – AMBITO DI APPLICAZIONE.
Ove agli atti non risulti irrogata ed eseguita la sanzione amministrativa
della demolizione dell’opera abusiva, questa deve essere disposta dal giudice
penale ai sensi dell’art. 7 L. 47/85 (cfr. Cassazione Sezione III, sent.
3/7/1992 n. 8534).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/11/2001 N. 445/01
REATI URBANISTICI – ORDINE DI DEMOLIZIONE – DIFFERENZA DALL’ORDINE
DI RIMESSIONE IN PRISTINO EX ART. 1 SEXIES L. 431/85.
L’ordine di rimessione in pristino previsto dall’art. 1 sexies D.L.
27/6/1985 n. 312, convertito con modifiche nella L. 431/85, costituisce
esplicazione di un potere-dovere conferito al giudice penale in via primaria
ed esclusiva e non meramente surrogatoria di un corrispondente dovere della
pubblica amministrazione, come avviene invece con riguardo all’ordine di
demolizione di cui all’art. 7 L. 47/85.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999
N. 185/99
In
presenza di un reato ambientale il giudice deve irrogare la sanzione
amministrativa della rimessione in pristino anche dopo la demolizione dell’opera
abusiva da parte dell’imputato e ciò per la natura autonoma della
rimessione in pristino rispetto alla demolizione.
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 4/6/2003 n. 349/03
REATI URBANISTICI – ORDINE DI DEMOLIZIONE – PATTEGGIAMENTO.
All’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. in relazione
ad un reato edilizio consegue la sanzione amministrativa della demolizione
dell’opera abusiva ai sensi dell’art. 7 L. cit.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/7/2001
N. 258/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 18/1/2002 N. 51/02
REATI URBANISTICI – ORDINE DI DEMOLIZIONE – SOSPENSIONE CONDIZIONALE.
In
caso di reato edilizio commesso in zona vincolata la sospensione condizionale
della pena è subordinata, ai sensi dell’art. 165 c.p., alla demolizione
dell’opera abusiva (cfr. Cassazione SS.UU., sent. 3/2/1997 n. 714).
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/11/2002 n. 528/02
In caso di reato edilizio la sospensione condizionale della pena è
subordinata, ai sensi dell’art. 165 c.p., alla demolizione dell’opera abusiva,
a nulla rilevando, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa
in questione, la pendenza di un procedimento amministrativo (cfr. Cassazione
SS.UU., ord. 18/8/1993 c.c. 18/6/1993 n.. 139; Cassazione Sezione III,
sent. 16/1/1996 c.c. 1/12/1995 n. 42; Cassazione Sezione IV, sent. 13/5/1994
n. 195).
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/7/2001
N. 258/01
ART. 20 L. 47/85
REATI URBANISTICI – COSTRUZIONE - NOZIONE.
Ai fini della valutazione della precarietà di un’opera e quindi
della sua irrilevanza penale, occorre tenere conto non già della
più o meno agevole rimovibilità della stessa bensì
della sua destinazione a rimanere ancorata al suolo in via transitoria
o duratura (nella specie è stato ritenuto opera edilizia, rilevante
ai fini dell’applicazione dell’art. 20 lettera b della L. 47/85, un box
di vendita).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 7/11/1995
N. 268/95
La natura precaria di un manufatto, ai fini dell’esenzione dalla concessione
edilizia, non può essere desunta dalla temporaneità della
destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore ma deve ricollegarsi
alla sua intrinseca destinazione materiale ad un uso precario e temporaneo,
per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e
sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti di manufatto
smontabile e non infisso al suolo (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 18/2-26/3/1999
n. 4002).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/1/2002 N. 36/02
La stabilità dell’opera non va confusa con la sua inamovibilità
o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata dal costruttore,
in quanto la stessa si estrinseca nella oggettiva destinazione a soddisfare
un bisogno non provvisorio (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 25/2-6/5/1994
n. 5236).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/11/2001 N. 445/01
Al
fine della valutazione della precarietà di un’opera non sono rilevanti le
caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e la più o meno agevole
rimovibilità bensì le esigenze temporanee alle quali l’opera sia
eventualmente destinata (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 13/11/2002 n.
38073).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 30/4/2003 n. 159/03
Ai fini della sussistenza di un reato edilizio occorre che l’agente
abbia posto in essere una trasformazione urbanistica di un qualche rilievo,
in difetto di che deve ritenersi che il fatto non sussista.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 29/10/2001
N. 310/01
Le
difformità minime ed innocue dell’opera edilizia rispetto alla concessione
edilizia o agli strumenti urbanistici non sono idonee a ledere la funzione
pubblica di gestione del territorio e l’ordinato assetto di esso e dell’ambiente.
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/5/2003 n. 292/03
Allorchè
spianamenti, livellamenti et similia interessino, per la loro rilevanza, la
conformazione del territorio che ne è oggetto, non è sufficiente addurre la
futura destinazione agricola dell’area ma occorre un preventivo controllo
dell’autorità comunale nelle forme della concessione urbanistica (atto
distinto dalla concessione edilizia).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/11/2002 n.
529/02
Reati
urbanistici – costruzione - destinazione.
La
destinazione agricola di un’opera implica che la stessa sia oggettivamente
destinata a soddisfare esigenze continuative nel tempo (cfr. Cassazione
Sezione III, sent. 26/10/1982-27/1/1983 n. 718).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 21/11/2001 n. 445/01
La
destinazione a coltivazione di aree create attraverso spianamenti non esime
dalla necessità di una preventiva concessione (cfr. Cassazione Sezione III,
sent. 19/10/1998 n. 10094).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/11/2002 n.
529/02
REATI URBANISTICI – COSTRUZIONE - CASISTICA.
Costituisce violazione edilizia e urbanistica la realizzazione di una
serra
con pali imbullonati oppure cementati al suolo in assenza di concessione
edilizia, trattandosi di opera destinata a permanere in via definitiva
sull’area interessata.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/7/2001
N. 258/01
Costituisce violazione edilizia e urbanistica la realizzazione di una
serra con struttura in ferro e pali verticali in legno e di dimensioni
consistenti costituisce trasformazione urbanistica del territorio ed è
soggetta a concessione amministrativa (nella specie il giudice ha anche
considerato che la serra era di dimensioni consistenti avendo una superficie
di mq. 400 e un’altezza al colmo di m. 5 e alle falde di m. 3).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/11/2001 N. 445/01
Il manufatto destinato ad ospitare una caldaia e le pompe per il riscaldamento
di una serra non costituisce mera pertinenza o costruzione precaria (cfr.
Cassazione Sezione III, sent. 5/10/1982-5/1/1983 n. 1).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/11/2001 N. 445/01
Costituisce opera comportante trasformazione edilizia e urbanistica,
come tale soggetta a concessione, l’installazione di un box prefabbricato
poggiato su quattro pilastri di cemento (nella specie, il box prefabbricato
aveva le seguenti dimensioni: m. 6,20x2,40x2).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/1/2002 N. 36/02
Non
costituisce mera pertinenza bensì opera comportante trasformazione edilizia e
urbanistica, come tale soggetta a concessione, la realizzazione di un forno
in muratura, costruito come corpo separato dal fabbricato (cfr. Cassazione
Sezione III, sent. 5/4/1990, Salerno).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 27/9/2002 n. 393/02
Costituisce
opera comportante trasformazione edilizia e urbanistica e necessità di
concessione edilizia la trasformazione di un terrazzo in veranda
mediante chiusura a mezzo di installazione di un pannello di vetro su
intelaiatura metallica (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 27/3/2000 n. 3879).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 30/4/2003 n. 159/03
Non
costituisce opera comportante modifica dell’assetto del territorio, su cui
si fonda la necessità di concessione edilizia, la veranda che sia destinata a
sopperire ad esigenze temporanee e contingenti e quindi sia precaria.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 30/4/2003 n. 159/03
Non costituisce opera comportante trasformazione edilizia e urbanistica
l’installazione di una tettoia poggiata su due pilastrini non saldamente
ancorati al suolo, trattandosi di opera precaria (nella specie, i pilastrini
affondavano in due vasi poggiati al suolo).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 6/5/2002 N. 252/02
Costituisce
opera edilizia, necessitante il rilascio di concessione, anche la mera
apertura di finestre (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 25/2/1988 n.
2581).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 17/1/2003 n. 11/03
Per la realizzazione di una strada mediante allargamento di
un precedente sentiero nonché per il taglio di alberi è richiesta
la concessione edilizia in quanto tali attività condizionano la
programmazione edilizia ed urbanistica del territorio (cfr. Cassazione
Sezione III, sent. n. 10096 del 1988): infatti il taglio di alberi costituisce
attività che trasforma la morfologia del suolo con depauperamento
della flora (cfr. Cassazione, sent. n. 8692 del 1982).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 17/5/1994
N. 160/94
Non
costituisce trasformazione edilizia e urbanistica la mera sistemazione di una
pavimentazione già esistente di una strada (nella specie all’imputato era
contestato di aver dato corso ad una gettata di calcestruzzo su una strada
vicinale di cui aveva così allargato il preesistente tracciato, seppur
soltanto al fine di pareggiare il bordo della strada medesima).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 17/2/2003 n. 51/03
Non costituisce trasformazione edilizia e urbanistica l’apposizione
di un leggero strato di cemento per rendere più agevole il transito
veicolare su un’area già adibita a strada e in stato di grave dissesto.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/12/2001 N. 522/01
La realizzazione di uno spiazzo mediante l’ammasso e il successivo
livellamento di una notevole massa di detriti, con conseguente interessamento
della conformazione del territorio, comportano trasformazione urbanistica
con conseguente necessità del provvedimento concessorio (cfr. Cassazione
Sezione III, sent. 5340/1994).
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 26/3/2001
N. 84/01
Lo sbancamento e il livellamento di un terreno sono illeciti
solo se prodromici ad attività di costruzione edilizia (cfr. Cassazione
Sezione II, sent. 24/9/1986 n. 9775; Sezione III, sent. 23/4/1994 n. 4722)
ovvero se interessano per la loro rilevanza la conformazione del territorio
che ne è oggetto (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 6/5/1994 n.
5340; sent. 10/10/1998 n. 2239).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 15/2/2002 N. 93/02
Non
sussiste il reato di cui all’art. 20 L. 47/85 in caso di copertura di un’area
con un ammasso di terra e detriti e conseguente innalzamento della
quota del terreno.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 14/6/2002 n. 317/02
Sussiste
il reato di cui all’art. 20 L. 47/85 in caso di deposito, movimentazione e
spianamento di un ammasso di terra e di pietre e conseguente sensibile
innalzamento della quota del terreno per una rilevante superficie in aree
urbanizzate, trattandosi di trasformazioni urbanistiche in grado di
pregiudicare la facoltà programmatoria spettante alla p.a. (nella specie, era
stato accertato lo spianamento di un ammasso terroso e pietroso con
innalzamento dell’altezza del terreno di oltre 4 metri e per una superficie
di varie centinaia di metri quadrati).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/11/2002 n.
529/02
La
trasformazione di una vasca irrigua in cantina con sopraelevazione del muro
perimetrale è opera comportante trasformazione edilizia e urbanistica
perché la costruzione preesistente non resta la stessa per forma, volume,
altezza e funzione.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 27/11/2002 n.
538/02
Non costituisce opera comportante trasformazione edilizia e urbanistica,
ma mera opera di intervento fondiario, la costruzione di un muro di
contenimento di altezza inferiore a metri tre a fini esclusivamente
agricoli.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/5/2002 N. 294/02
Non
costituisce opera comportante trasformazione edilizia e urbanistica né reato
ambientale la mera ricostruzione di un preesistente muro di contenimento in
cemento armato con la stessa linea e quota di livello di quello preesistente e
con altezza inferiore ai tre metri a fini esclusivamente agricoli, in quanto
si tratta di opera che non richiede alcuna autorizzazione e che è inoffensiva
dell’ambiente.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 21/6/2002 n. 327/02
Non costituisce opera comportante trasformazione edilizia e urbanistica
il mero rifacimento di un preesistente muro di contenimento di una fascia
di terreno.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 6/5/2002 N. 252/02
Non sussiste reato di cui all’art. 20 L. 47/85 in caso di lavori
non incidenti minimamente sull’identità e sulla destinazione
di un manufatto preesistente, perché gli stessi non danno luogo
a ristrutturazione in senso tecnico e, come tali, sono soggetti ad autorizzazione
e non a concessione: cfr. Cassazione Sezione III, sent. 18/3/1993 n. 11592;
26/5/1994 n. 6197 (nella specie, il pubblico ministero aveva contestato
una ristrutturazione in zona sottoposta a vincolo panoramico).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 20/3/2002 N. 193/02
Non può ipotizzarsi una mera
ristrutturazione quando la costruzione
preesistente non resti la stessa per forma, volume o altezza (cfr. Cassazione
Sezione III, sent. 15/6-31/7/1998 n. 1898).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/11/2001 N. 445/01
Reati
urbanistici – bene giuridico.
Nei
reati urbanistici il bene giuridico oggetto di tutela è il territorio la cui
offesa si realizza con le condotte che producono alterazioni in danno del
benessere della collettività nel suo complesso e delle sue attività e il cui
parametro di legalità è dato dalla disciplina degli strumenti urbanistici e
della normativa vigente (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 12/11/1993 n.
11635).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di ventimiglia, sent. 11/4/2003 n.
232/03
REATI URBANISTICI – SOGGETTO ATTIVO.
Il proprietario di area interessata da una costruzione abusiva non
risponde del reato di cui all’art. 20 L. 47/85 commesso dal comproprietario
nel caso in cui manchi la prova della sua partecipazione personale all’esecuzione
dell’opera abusiva ovvero della sua qualità di committente dell’opera
medesima, non sussistendo in capo al comproprietario, per il solo fatto
della titolarità del bene, l’obbligo di impedire la realizzazione
di opere abusive sull’area di proprietà.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 6/10/1998
N. 271/98
Il
proprietario consapevole che sul suo terreno sia costruita da un terzo un’opera
abusiva e, potendo intervenire, deliberatamente se ne astenga, pone in essere
una condotta omissiva che condiziona, rendendola possibile, la realizzazione
della predetta opera abusiva che è quindi conseguenza diretta anche della sua
omissione della quale egli deve essere ritenuto responsabile ai sensi del
principio generale di causalità di cui all’art. 40 c.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 11/11/2002 n. 473/02
Il
comproprietario ha il potere di porre il veto all’esecuzione di opere non
assentite nell’area in comunione, talchè deve essere ritenuto responsabile
del reato edilizio (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 12163/99, 859/00,
7314/00).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 11/11/2002 n. 473/02
Il committente di lavori edilizi ha l’obbligo di accertare che i lavori
stessi siano eseguiti in conformità delle prescrizioni amministrative
(cfr. Cassazione Sezione III, sent. 13/1/1983 n. 266).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 27/11/2000 N. 223/00
La qualità di committenti di lavori edilizi discende dalla qualità
di coniugi conviventi nell’immobile interessato dall’opera edilizia abusiva:
cfr. Cassazione Sezione III, sent. 27/4/1998 n. 6652 (nella specie, peraltro,
l’imputato, coniuge convivente del preteso unico committente, aveva dimostrato
un concreto interessamento ai lavori edilizi abusivi e aveva esercitato
azioni civili conseguenti ai lavori in questione).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 27/11/2000 N. 223/00
Sono
esecutori dei lavori ai sensi dell’art. 6 L. 47/85 sia il conducente di
mezzi utilizzati per il trasporto di materiale terroso impiegato per la
realizzazione di un’opera di trasformazione urbanistica sia il titolare dell’impresa
di trasporto, perché l’attività di trasporto e scarico di materiale
terroso nella zona interessata dalla trasformazione urbanistica costituisce
contributo alla realizzazione dell’opera abusiva e non già mera attività
di vendita di materiale edilizio, come tale penalmente irrilevante.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/11/2002 n.
529/02
REATI URBANISTICI – OPERA EDILIZIA IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO
PAESAGGISTICO - BENEFICI.
In caso di opera edilizia realizzata illecitamente in zona sottoposta
a vincolo paesaggistico la sospensione condizionale della pena va subordinata
alla rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del
reo perché tale reato causa un danno grave all’interesse paesaggistico
protetto in una zona di particolare pregevolezza.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999
N. 185/99
REATI URBANISTICI – DIFFERENZE DAI REATI AMBIENTALI.
Il difetto della preventiva autorizzazione prevista dall’art. 151 D.Lgs.
490/99 in relazione ad un opera realizzata in area sottoposta a vincolo
paesaggistico ex art. 164 c. 1 determina la commissione dei reati previsti
dall’art. 163 indipendentemente dalla temporaneità della modificazione
apportata allo stato dei luoghi e della realizzazione in via definitiva
di opere stabili, sia perché anche dalle modifiche temporanee dello
stato dei luoghi deriva un pregiudizio qualificabile come danno ambientale,
sia perché il controllo pubblico preventivo è essenziale
per l’accertamento e la garanzia che le opere precarie e temporanee abbiano
realmente queste caratteristiche e, in ogni caso, che si rispettino le
necessarie cautele anche nella fase dell’esecuzione e della rimozione (cfr.
Cassazione Sezione III, sent. 15/10-1/12/1999 n. 13716).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/1/2002 N. 36/02
ART. 22 L. 47/85
REATI URBANISTICI - CONCESSIONE IN SANATORIA - EFFETTI.
L'adozione della concessione in sanatoria é fatto idoneo a far
venir meno il reato previsto dall'art. 20 lettera c L. 47/85 ed i reati
ad esso collegati (nella specie, la violazione degli artt. 1 e 1 sexies
L. 431/85, delle norme del codice della navigazione in tema di occupazione
abusiva di demanio, degli artt. 6 e 16 L. 1086/71 che impongono la presentazione
di relazione al Genio Civile).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/5/1998 N. 144/98
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di un intervento
edilizio in area sottoposta a vincolo ex art. 431/85, il rilascio di concessione
edilizia in sanatoria previo parere favorevole della commissione edilizia
integrata, alla luce delle indicazioni del P.T.C.P., e il susseguente mancato
esercizio del potere di annullamento nel termine di legge da parte della
Sovrintendenza dei Beni Ambientali, determina l’estinzione del reato ex
art. 22 L. 47/85.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/10/2000 N. 580/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/11/2000 N. 615/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 20/11/2000 N. 620/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/11/2000 N. 643/00
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di opere
edilizie in area sottoposta a vincolo ambientale, il rilascio di concessione
edilizia in sanatoria determina l’estinzione di tutti i reati cioè
sia di quello di cui all’art. 20 lettera c) della L. 47/85 sia di quello
di cui all’art. 1 sexies della L. 431/85.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 31/5/2000 N. 94/00
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di opere
edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il rilascio di concessione
edilizia in sanatoria determina l’estinzione di tutti i reati cioè
sia di quello di cui all’art. 20 lettera c) della L. 47/85 sia di quello
di cui all’art. 1 sexies della L. 431/85.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/3/2001 N. 104/01
L’effetto estintivo del reato urbanistico a seguito del rilascio di
concessione edilizia in sanatoria si estende anche alla violazione ambientale.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/1/2002 N. 5/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/2/2002 N. 125/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/5/2002 N. 275/02
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di opere
edilizie in area sottoposta a vincolo ex L. 1497/39, il rilascio di concessione
edilizia in sanatoria determina l’estinzione del reato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 16/10/2000 N. 160/00
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di opere
edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il rilascio di concessione
edilizia in sanatoria preclude l’emanazione dell’ordine di demolizione.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/10/2001 N. 337/01
REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - EFFETTI.
La sopravvenuta possibilità di condonare opere edilizie ai sensi
della L. 724/94 comporta la sospensione del termine di prescrizione del
reato urbanistico per complessivi 223 giorni (cfr. Cassazione Sezioni Unite,
sent. 3/12/1996-27/1/1997).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/11/1998 N. 322/98
ART. 1 SEXIES L. 431/85
reati
AMBIENTALI – requisiti.
Ai
fini della configurabilità del reato di cui all’art. 1 sexies L. 431/85 è
necessario non solo che si verifichino interventi non autorizzati in zone
vincolate ma che gli stessi siano idonei a incidere negativamente sull’originario
stato dei luoghi sottoposti a protezione, talchè sono penalmente irrilevanti
tutti gli interventi che non pongono neppure astrattamente in pericolo il
paesaggio: cfr. Cassazione Sezione III, sent. 7/3/2000 n. 2732 (nella specie,
l’intervento consisteva nella sostituzione di un portone di legno con altro
in ferro munito di una piccola tettoia).
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 18/4/2003 n. 250/03
REATI AMBIENTALI – ORDINE DI RIMESSIONE IN PRISTINO – NATURA.
L’ordine di rimessione in pristino previsto dall’art. 1 sexies D.L.
27/6/1985 n. 312, convertito con modifiche nella L. 431/85, costituisce
esplicazione di un potere-dovere conferito al giudice penale in via primaria
ed esclusiva e non meramente surrogatoria di un corrispondente dovere della
pubblica amministrazione (come avviene invece con riguardo all’ordine di
demolizione di cui all’art. 7 L. 47/85): detto ordine, pertanto, ha natura
non già di sanzione penale accessoria o amministrativa ma è
assimilabile ad una vera e propria sanzione penale, di tipo principale;
ne consegue la piena possibilità di subordinare al suo adempimento
la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena
e l’obbligatorietà della sua imposizione anche con sentenza di applicazione
di pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (cfr. Cassazione Sezione III, sent.
22/2/1993 n. 1585).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999
N. 185/99
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di opere
edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il rilascio di concessione
edilizia in sanatoria preclude l’emanazione dell’ordine di demolizione.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/10/2001 N. 337/01
reati
ambientali – ordine di rimessione in pristino – patteggiamento.
All’applicazione
della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. in relazione ad un reato ambientale
consegue la sanzione amministrativa della rimessione in pristino, che deve
essere ordinata anche dopo la demolizione dell’opera abusiva da parte dell’imputato
e ciò per la natura autonoma della rimessione in pristino rispetto alla
demolizione.
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 4/6/2003 n. 349/03
REATI AMBIENTALI – CONCESSIONE IN SANATORIA - EFFETTI.
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di opere
edilizie in area sottoposta a vincolo ambientale, il rilascio di concessione
edilizia in sanatoria determina l’estinzione di tutti i reati cioè
sia di quello di cui all’art. 20 lettera c) della L. 47/85 sia di quello
di cui all’art. 1 sexies della L. 431/85.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 31/5/2000 N. 94/00
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di opere
edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il rilascio di concessione
edilizia in sanatoria determina l’estinzione di tutti i reati cioè
sia di quello di cui all’art. 20 lettera c) della L. 47/85 sia di quello
di cui all’art. 1 sexies della L. 431/85.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/3/2001 N. 104/01
L’effetto estintivo del reato urbanistico a seguito del rilascio di
concessione edilizia in sanatoria si estende anche alla violazione ambientale.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/1/2002 N. 5/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/2/2002 N. 125/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/5/2002 N. 275/02
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di opere
edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il rilascio di concessione
edilizia in sanatoria preclude l’emanazione dell’ordine di demolizione.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/10/2001 N. 337/01
REATI AMBIENTALI – BENEFICI - APPLICABILITA'.
In caso di opera edilizia realizzata illecitamente in zona sottoposta
a vincolo paesaggistico la sospensione condizionale della pena va subordinata
alla rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del
reo perché tale reato causa un danno grave all’interesse paesaggistico
protetto in una zona di particolare pregevolezza.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999
N. 185/99
ART. 163 D.LGS. 490/99
REATI AMBIENTALI – ELEMENTO OGGETTIVO.
Non sussiste il reato di cui all’art. 163 D.Lgs. 490/99 in caso di
compatibilità ambientale di un’opera edilizia e quindi nel caso
in cui manchi un’offesa all’ambiente, che è il bene giuridico protetto
dalla norma incriminatrice (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 7/3/2000
ud. 26/11/1999).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/1/2002 N. 5/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 18/2/2002 N. 96/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/2/2002 N. 125/02
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 10/6/2002 n. 308/02
Anche
accedendo all’opinione secondo cui la violazione di cui all’art. 163 D.Lgs.
490/99 si realizza per il solo fatto che manchi la preventiva autorizzazione
dell’opera, occorre tuttavia, in applicazione del principio di necessaria
offensività del reato ex art. 25 Cost. e 49 cpv. c.p., che sussista in
concreto un’offesa all’ambiente cioè al bene giuridico protetto dalle
norme incriminatrici (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 7/3/2000 ud.
26/11/1999).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 12/6/2002 n. 312/02
Laddove
la tipologia di una attività di manutenzione ordinaria realizzata su un
immobile vincolato non ne alteri il decoro architettonico non vi è degrado
paesaggistico e, non essendovi alcun danno di tipo ambientale, non sussiste il
reato di cui all’art. 163 D.Lgs. 490/99.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 11/10/2002 n.
411/02
Ai
fini della configurabilità del reato ambientale è necessario non solo che si
verifichino interventi non autorizzati in zone vincolate ma che gli stessi
siano idonei a incidere negativamente sull’originario stato dei luoghi
sottoposti a protezione, talchè sono penalmente irrilevanti tutti gli
interventi che non pongono neppure astrattamente in pericolo il paesaggio: cfr.
Cassazione Sezione III, sent. 7/3/2000 n. 2732 (nella specie, l’intervento
consisteva nella sostituzione di un portone di legno con altro in ferro munito
di una piccola tettoia).
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 18/4/2003 n. 250/03
Il difetto della preventiva autorizzazione prevista dall’art. 151 D.Lgs.
490/99 in relazione ad un opera realizzata in area sottoposta a vincolo
paesaggistico ex art. 164 c. 1 determina la commissione dei reati previsti
dall’art. 163 indipendentemente dalla temporaneità della modificazione
apportata allo stato dei luoghi e della realizzazione in via definitiva
di opere stabili, sia perché anche dalle modifiche temporanee dello
stato dei luoghi deriva un pregiudizio qualificabile come danno ambientale,
sia perché il controllo pubblico preventivo è essenziale
per l’accertamento e la garanzia che le opere precarie e temporanee abbiano
realmente queste caratteristiche e, in ogni caso, che si rispettino le
necessarie cautele anche nella fase dell’esecuzione e della rimozione (cfr.
Cassazione Sezione III, sent. 15/10-1/12/1999 n. 13716).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/1/2002 N. 36/02
Il
rifacimento del manto di copertura di un fabbricato sottoposto a vincolo
ambientale, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 151 D.Lgs.
490/99, costituisce alterazione dello stato dei luoghi rilevante ex art. 163.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 19/2/2003 n.
94/03
Reati
AMBIENTALI – ELEMENTO sOGGETTIVO.
Ai
fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art.
163 D.Lgs. 499/90 è sufficiente la mera colpa trattandosi di contravvenzione,
che può essere esclusa solo quando sussistono elementi per affermare la buona
fede dell’agente.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 19/2/2003 n.
94/03
Ai
fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art.
163 D.Lgs. 499/90 la buona fede dell’agente non può fondarsi sull’ignoranza
dell’esistenza di un vincolo ambientale in quanto l’agente avrebbe dovuto
accertarsi della normativa ambientale prima di procedere ai lavori.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 19/2/2003 n.
94/03
reati
AMBIENTALI – pena.
In
materia di opere eseguite su beni ambientali in mancanza o in difformità dell’autorizzazione
paesistica, a seguito dell’entrata in vigore della più analitica previsione
dell’art. 163 D.Lgs. 490/99, nella quale è stato trasfuso il dettato dell’art.
1 sexies L. 431/85, pur permanendo ivi il richiamo quoad poenam alle sanzioni
stabilite all’art. 20 L. 47/85, può operarsi una distinzione tra le ipotesi
di mancanza assoluta di autorizzazione ambientale o di difformità totale
dalla stessa, alle quali si applicano le sanzioni stabilite alla lettera c)
dell’art. 20, e le ipotesi di difformità parziale, alle quali si applicano
invece le più miti sanzioni stabilite dalla lettera a) della stessa norma (cfr.
Cassazione Sezione III, sent. 25/10/2000 n. 12873).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 19/2/2003 n.
94/03
reati
ambientali – ordine di rimessione in pristino – patteggiamento.
All’applicazione
della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. in relazione ad un reato ambientale
consegue la sanzione amministrativa della rimessione in pristino, che deve
essere ordinata anche dopo la demolizione dell’opera abusiva da parte dell’imputato
e ciò per la natura autonoma della rimessione in pristino rispetto alla
demolizione.
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 4/6/2003 n. 349/03
REATI AMBIENTALI – CONCESSIONE IN SANATORIA - EFFETTI.
In caso di realizzazione abusiva di opere edilizie in area sottoposta
a vincolo paesistico, il rilascio di concessione edilizia in sanatoria,
previo parere favorevole della commissione edilizia integrata con espressa
disamina della fattispecie in relazione ai profili di cui al D.Lgs. 490/99
e in mancanza dell'esercizio nel termine legale del potere di annullamento
da parte dell'Ufficio Beni Ambientali della Regione Liguria, determina
l’estinzione di tutti i reati ai sensi dell'art. 22 L. 47/85.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 20/4/2001 N. 160/01
L’effetto estintivo del reato urbanistico a seguito del rilascio di
concessione edilizia in sanatoria si estende anche alla violazione ambientale.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/1/2002 N. 5/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/2/2002 N. 125/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/5/2002 N. 275/02
REATI AMBIENTALI – BENEFICI - APPLICABILITA'.
In caso di opera edilizia realizzata illecitamente in zona sottoposta
a vincolo paesaggistico la sospensione condizionale della pena va subordinata
alla rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del
reo perché tale reato causa un danno grave all’interesse paesaggistico
protetto in una zona di particolare pregevolezza.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999
N. 185/99
REATI AMBIENTALI – DIFFERENZE DAI REATI URBANISTICI.
Il difetto della preventiva autorizzazione prevista dall’art. 151 D.Lgs.
490/99 in relazione ad un opera realizzata in area sottoposta a vincolo
paesaggistico ex art. 164 c. 1 determina la commissione dei reati previsti
dall’art. 163 indipendentemente dalla temporaneità della modificazione
apportata allo stato dei luoghi e della realizzazione in via definitiva
di opere stabili, sia perché anche dalle modifiche temporanee dello
stato dei luoghi deriva un pregiudizio qualificabile come danno ambientale,
sia perché il controllo pubblico preventivo è essenziale
per l’accertamento e la garanzia che le opere precarie e temporanee abbiano
realmente queste caratteristiche e, in ogni caso, che si rispettino le
necessarie cautele anche nella fase dell’esecuzione e della rimozione (cfr.
Cassazione Sezione III, sent. 15/10-1/12/1999 n. 13716).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/1/2002 N. 36/02
REATI
AMBIENTALI - associazioni ambientaliste - COSTITUZIONE DI Parte civile.
Nell’ambito
di un processo per reati ambientali è legittimata a costituirsi parte civile
l’associazione ambientalista lo scopo specifico della quale sia la
salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata e per la quale, ove
riconosciuta, debba comunque ritenersi la sussistenza di un generalizzato e
preventivo consenso dello Stato, alla luce della vigente normativa (nella
specie è stata ammessa la costituzione di parte civile dell’associazione
onlus Legambiente nonostante l’opposizione della difesa dell’imputato che
rilevava l’esistenza di una richiesta risarcitoria proposta dall’associazione
iure proprio pur in presenza di un riferimento della dichiarazione di parte
civile all’art. 9 comma 3 D.Lgs. 267/00, secondo cui il risarcimento del
danno ambientale che spetti a comuni e province deve essere richiesto dall’associazione
ambientalista a favore dell’ente sostituito e non a vantaggio proprio).
Tribunale
monocratico di Sanremo, ord. 9/7/2003 in proc. n. 156/03 r.g.t.
E’
legittimata a costituirsi parte civile l’associazione ambientalista che
possa sostenere di aver subito un danno effettivo nella proprio dimensione
"meta-individuale" a cagione di un reato ambientale a motivo del suo
radicamento nel territorio, della non occasionalità dell’attività svolta
ed anzi della continuità dell’azione mirante a promuovere, diffondere e
tutelare gli interessi perseguiti (nella specie non è stata ammessa la
costituzione di parte civile del Comitato Cittadino di Ospedaletti sull’assunto
che tra le prime attività svolte da tale associazione fosse stata proprio la
presentazione dell’esposto a seguito del quale era stato promosso il
processo nel quale era stata presentata la dichiarazione di costituzione di
parte civile e che pertanto dovesse ritenersi la carenza di una continuità di
azione nella promozione e tutela dell’interesse alla salvaguardia del bene
leso dal reato ambientale).
Tribunale
monocratico di Sanremo, ord. 31/1/2003
L’identificazione
dei soggetti danneggiati da un illecito ambientale non può essere ristretta
alle sole persone fisiche, ben potendo essere arrecata lesione, attraverso la
commissione di tale reato, anche a soggetti che subiscono il danno in una
dimensione sociale in quanto gli stessi risultino portatori di un interesse
specifico e consolidato alla salvaguardia del bene che si assume violato dal
reato in questione.
Tribunale
monocratico di Sanremo, ord. 31/1/2003
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