GIURISPRUDENZA SULLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA URBANISTICA

Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono 
e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto.

 

Art. 2 L. 1086/71

opere in conglomerato cementizio – COSTRUZIONE - adempimenti.

Ove le opere in conglomerato cementizio siano costituite da un’unica struttura non occorre procedere agli adempimenti di cui alla L. 1086/71 (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 23/11/1998 n. 12164).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/2/2003

La realizzazione senza ferri di opere murarie non è soggetta alla L. 1086/71, talchè non occorre né il progetto di cui all’art. 2 né la denuncia di cui all’art. 4.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 11/6/2003 n. 222/03

 

ART. 17 L. 64/74
RISCHIO SISMICO – COSTRUZIONE - NOZIONE.
L’art. 17 L. 64/74, per cui nelle zone sismiche chiunque intenda procedere a costruzioni deve darne avviso al competente organo tecnico, si applica solo qualora la costruzione sia rilevante sotto il profilo sismico (nella specie è stata ritenuta rilevante ai fini sismici la costruzione di un muro di contenimento terra, per i gravi effetti in termini di pubblica incolumità in caso di crollo conseguente ad eventi sismici).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/5/2002 N. 294/02
Secondo il condivisibile assunto di una circolare del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, in ipotesi di opere “di modesto rilievo” deve valutarsi caso per caso se vi sia o meno un rischio sismico, solo in presenza del quale è configurabile il reato di cui all’art. 17 L. 64/74.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/5/2002 N. 294/02

RISCHIO SISMICO – COSTRUZIONE - autorizzazione.

La legge regionale 28/83 ha sostituito l’autorizzazione per l'inizio dei lavori del competente ufficio tecnico con il mero deposito della denuncia di inizio dei lavori e del relativo progetto tecnico, talchè tale deposito produce in oggi effetti equipollenti all’autorizzazione e le opere realizzate a seguito dei lavori oggetto di tale denuncia possono essere ritenute illecite solo ove non siano conformi alla normativa antisismica (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 21/12/1993 n. 11635).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/2/2003

ART. 7 L. 47/85
REATI URBANISTICI – ORDINE DI DEMOLIZIONE – AMBITO DI APPLICAZIONE.
Ove agli atti non risulti irrogata ed eseguita la sanzione amministrativa della demolizione dell’opera abusiva, questa deve essere disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 7 L. 47/85 (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 3/7/1992 n. 8534).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/11/2001 N. 445/01
REATI URBANISTICI – ORDINE DI DEMOLIZIONE – DIFFERENZA DALL’ORDINE DI RIMESSIONE IN PRISTINO EX ART. 1 SEXIES L. 431/85.
L’ordine di rimessione in pristino previsto dall’art. 1 sexies D.L. 27/6/1985 n. 312, convertito con modifiche nella L. 431/85, costituisce esplicazione di un potere-dovere conferito al giudice penale in via primaria ed esclusiva e non meramente surrogatoria di un corrispondente dovere della pubblica amministrazione, come avviene invece con riguardo all’ordine di demolizione di cui all’art. 7 L. 47/85.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999 N. 185/99

In presenza di un reato ambientale il giudice deve irrogare la sanzione amministrativa della rimessione in pristino anche dopo la demolizione dell’opera abusiva da parte dell’imputato e ciò per la natura autonoma della rimessione in pristino rispetto alla demolizione.

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 4/6/2003 n. 349/03
REATI URBANISTICI – ORDINE DI DEMOLIZIONE – PATTEGGIAMENTO.
All’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. in relazione ad un reato edilizio consegue la sanzione amministrativa della demolizione dell’opera abusiva ai sensi dell’art. 7 L. cit.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/7/2001 N. 258/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 18/1/2002 N. 51/02
REATI URBANISTICI – ORDINE DI DEMOLIZIONE – SOSPENSIONE CONDIZIONALE.

In caso di reato edilizio commesso in zona vincolata la sospensione condizionale della pena è subordinata, ai sensi dell’art. 165 c.p., alla demolizione dell’opera abusiva (cfr. Cassazione SS.UU., sent. 3/2/1997 n. 714).

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/11/2002 n. 528/02

In caso di reato edilizio la sospensione condizionale della pena è subordinata, ai sensi dell’art. 165 c.p., alla demolizione dell’opera abusiva, a nulla rilevando, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa in questione, la pendenza di un procedimento amministrativo (cfr. Cassazione SS.UU., ord. 18/8/1993 c.c. 18/6/1993 n.. 139; Cassazione Sezione III, sent. 16/1/1996 c.c. 1/12/1995 n. 42; Cassazione Sezione IV, sent. 13/5/1994 n. 195).
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/7/2001 N. 258/01

 

ART. 20 L. 47/85
REATI URBANISTICI – COSTRUZIONE - NOZIONE.
Ai fini della valutazione della precarietà di un’opera e quindi della sua irrilevanza penale, occorre tenere conto non già della più o meno agevole rimovibilità della stessa bensì della sua destinazione a rimanere ancorata al suolo in via transitoria o duratura (nella specie è stato ritenuto opera edilizia, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 20 lettera b della L. 47/85, un box di vendita).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 7/11/1995 N. 268/95
La natura precaria di un manufatto, ai fini dell’esenzione dalla concessione edilizia, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore ma deve ricollegarsi alla sua intrinseca destinazione materiale ad un uso precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti di manufatto smontabile e non infisso al suolo (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 18/2-26/3/1999 n. 4002).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/1/2002 N. 36/02
La stabilità dell’opera non va confusa con la sua inamovibilità o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata dal costruttore, in quanto la stessa si estrinseca nella oggettiva destinazione a soddisfare un bisogno non provvisorio (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 25/2-6/5/1994 n. 5236).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/11/2001 N. 445/01

Al fine della valutazione della precarietà di un’opera non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e la più o meno agevole rimovibilità bensì le esigenze temporanee alle quali l’opera sia eventualmente destinata (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 13/11/2002 n. 38073).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 30/4/2003 n. 159/03
Ai fini della sussistenza di un reato edilizio occorre che l’agente abbia posto in essere una trasformazione urbanistica di un qualche rilievo, in difetto di che deve ritenersi che il fatto non sussista.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 29/10/2001 N. 310/01

Le difformità minime ed innocue dell’opera edilizia rispetto alla concessione edilizia o agli strumenti urbanistici non sono idonee a ledere la funzione pubblica di gestione del territorio e l’ordinato assetto di esso e dell’ambiente.

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/5/2003 n. 292/03

Allorchè spianamenti, livellamenti et similia interessino, per la loro rilevanza, la conformazione del territorio che ne è oggetto, non è sufficiente addurre la futura destinazione agricola dell’area ma occorre un preventivo controllo dell’autorità comunale nelle forme della concessione urbanistica (atto distinto dalla concessione edilizia).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/11/2002 n. 529/02

Reati urbanistici – costruzione - destinazione.

La destinazione agricola di un’opera implica che la stessa sia oggettivamente destinata a soddisfare esigenze continuative nel tempo (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 26/10/1982-27/1/1983 n. 718).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 21/11/2001 n. 445/01

La destinazione a coltivazione di aree create attraverso spianamenti non esime dalla necessità di una preventiva concessione (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 19/10/1998 n. 10094).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/11/2002 n. 529/02
REATI URBANISTICI – COSTRUZIONE - CASISTICA.
Costituisce violazione edilizia e urbanistica la realizzazione di una serra con pali imbullonati oppure cementati al suolo in assenza di concessione edilizia, trattandosi di opera destinata a permanere in via definitiva sull’area interessata.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/7/2001 N. 258/01
Costituisce violazione edilizia e urbanistica la realizzazione di una serra con struttura in ferro e pali verticali in legno e di dimensioni consistenti costituisce trasformazione urbanistica del territorio ed è soggetta a concessione amministrativa (nella specie il giudice ha anche considerato che la serra era di dimensioni consistenti avendo una superficie di mq. 400 e un’altezza al colmo di m. 5 e alle falde di m. 3).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/11/2001 N. 445/01
Il manufatto destinato ad ospitare una caldaia e le pompe per il riscaldamento di una serra non costituisce mera pertinenza o costruzione precaria (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 5/10/1982-5/1/1983 n. 1).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/11/2001 N. 445/01
Costituisce opera comportante trasformazione edilizia e urbanistica, come tale soggetta a concessione, l’installazione di un box prefabbricato poggiato su quattro pilastri di cemento (nella specie, il box prefabbricato aveva le seguenti dimensioni: m. 6,20x2,40x2).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/1/2002 N. 36/02

Non costituisce mera pertinenza bensì opera comportante trasformazione edilizia e urbanistica, come tale soggetta a concessione, la realizzazione di un forno in muratura, costruito come corpo separato dal fabbricato (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 5/4/1990, Salerno).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 27/9/2002 n. 393/02

Costituisce opera comportante trasformazione edilizia e urbanistica e necessità di concessione edilizia la trasformazione di un terrazzo in veranda mediante chiusura a mezzo di installazione di un pannello di vetro su intelaiatura metallica (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 27/3/2000 n. 3879).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 30/4/2003 n. 159/03

Non costituisce opera comportante modifica dell’assetto del territorio, su cui si fonda la necessità di concessione edilizia, la veranda che sia destinata a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti e quindi sia precaria.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 30/4/2003 n. 159/03

Non costituisce opera comportante trasformazione edilizia e urbanistica l’installazione di una tettoia poggiata su due pilastrini non saldamente ancorati al suolo, trattandosi di opera precaria (nella specie, i pilastrini affondavano in due vasi poggiati al suolo).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 6/5/2002 N. 252/02

Costituisce opera edilizia, necessitante il rilascio di concessione, anche la mera apertura di finestre (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 25/2/1988 n. 2581).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 17/1/2003 n. 11/03
Per la realizzazione di una strada mediante allargamento di un precedente sentiero nonché per il taglio di alberi è richiesta la concessione edilizia in quanto tali attività condizionano la programmazione edilizia ed urbanistica del territorio (cfr. Cassazione Sezione III, sent. n. 10096 del 1988): infatti il taglio di alberi costituisce attività che trasforma la morfologia del suolo con depauperamento della flora (cfr. Cassazione, sent. n. 8692 del 1982).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 17/5/1994 N. 160/94

Non costituisce trasformazione edilizia e urbanistica la mera sistemazione di una pavimentazione già esistente di una strada (nella specie all’imputato era contestato di aver dato corso ad una gettata di calcestruzzo su una strada vicinale di cui aveva così allargato il preesistente tracciato, seppur soltanto al fine di pareggiare il bordo della strada medesima).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 17/2/2003 n. 51/03
Non costituisce trasformazione edilizia e urbanistica l’apposizione di un leggero strato di cemento per rendere più agevole il transito veicolare su un’area già adibita a strada e in stato di grave dissesto.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/12/2001 N. 522/01
La realizzazione di uno spiazzo mediante l’ammasso e il successivo livellamento di una notevole massa di detriti, con conseguente interessamento della conformazione del territorio, comportano trasformazione urbanistica con conseguente necessità del provvedimento concessorio (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 5340/1994).
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 26/3/2001 N. 84/01
Lo sbancamento e il livellamento di un terreno sono illeciti solo se prodromici ad attività di costruzione edilizia (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 24/9/1986 n. 9775; Sezione III, sent. 23/4/1994 n. 4722) ovvero se interessano per la loro rilevanza la conformazione del territorio che ne è oggetto (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 6/5/1994 n. 5340; sent. 10/10/1998 n. 2239).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 15/2/2002 N. 93/02

Non sussiste il reato di cui all’art. 20 L. 47/85 in caso di copertura di un’area con un ammasso di terra e detriti e conseguente innalzamento della quota del terreno.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/6/2002 n. 317/02

Sussiste il reato di cui all’art. 20 L. 47/85 in caso di deposito, movimentazione e spianamento di un ammasso di terra e di pietre e conseguente sensibile innalzamento della quota del terreno per una rilevante superficie in aree urbanizzate, trattandosi di trasformazioni urbanistiche in grado di pregiudicare la facoltà programmatoria spettante alla p.a. (nella specie, era stato accertato lo spianamento di un ammasso terroso e pietroso con innalzamento dell’altezza del terreno di oltre 4 metri e per una superficie di varie centinaia di metri quadrati).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/11/2002 n. 529/02

La trasformazione di una vasca irrigua in cantina con sopraelevazione del muro perimetrale è opera comportante trasformazione edilizia e urbanistica perché la costruzione preesistente non resta la stessa per forma, volume, altezza e funzione.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 27/11/2002 n. 538/02

Non costituisce opera comportante trasformazione edilizia e urbanistica, ma mera opera di intervento fondiario, la costruzione di un muro di contenimento di altezza inferiore a metri tre a fini esclusivamente agricoli.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/5/2002 N. 294/02

Non costituisce opera comportante trasformazione edilizia e urbanistica né reato ambientale la mera ricostruzione di un preesistente muro di contenimento in cemento armato con la stessa linea e quota di livello di quello preesistente e con altezza inferiore ai tre metri a fini esclusivamente agricoli, in quanto si tratta di opera che non richiede alcuna autorizzazione e che è inoffensiva dell’ambiente.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 21/6/2002 n. 327/02

Non costituisce opera comportante trasformazione edilizia e urbanistica il mero rifacimento di un preesistente muro di contenimento di una fascia di terreno.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 6/5/2002 N. 252/02
Non sussiste reato di cui all’art. 20 L. 47/85 in caso di lavori non incidenti minimamente sull’identità e sulla destinazione di un manufatto preesistente, perché gli stessi non danno luogo a ristrutturazione in senso tecnico e, come tali, sono soggetti ad autorizzazione e non a concessione: cfr. Cassazione Sezione III, sent. 18/3/1993 n. 11592; 26/5/1994 n. 6197 (nella specie, il pubblico ministero aveva contestato una ristrutturazione in zona sottoposta a vincolo panoramico).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 20/3/2002 N. 193/02

Non può ipotizzarsi una mera ristrutturazione quando la costruzione preesistente non resti la stessa per forma, volume o altezza (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 15/6-31/7/1998 n. 1898).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/11/2001 N. 445/01

Reati urbanistici – bene giuridico.

Nei reati urbanistici il bene giuridico oggetto di tutela è il territorio la cui offesa si realizza con le condotte che producono alterazioni in danno del benessere della collettività nel suo complesso e delle sue attività e il cui parametro di legalità è dato dalla disciplina degli strumenti urbanistici e della normativa vigente (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 12/11/1993 n. 11635).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di ventimiglia, sent. 11/4/2003 n. 232/03
REATI URBANISTICI – SOGGETTO ATTIVO.
Il proprietario di area interessata da una costruzione abusiva non risponde del reato di cui all’art. 20 L. 47/85 commesso dal comproprietario nel caso in cui manchi la prova della sua partecipazione personale all’esecuzione dell’opera abusiva ovvero della sua qualità di committente dell’opera medesima, non sussistendo in capo al comproprietario, per il solo fatto della titolarità del bene, l’obbligo di impedire la realizzazione di opere abusive sull’area di proprietà.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 6/10/1998 N. 271/98

Il proprietario consapevole che sul suo terreno sia costruita da un terzo un’opera abusiva e, potendo intervenire, deliberatamente se ne astenga, pone in essere una condotta omissiva che condiziona, rendendola possibile, la realizzazione della predetta opera abusiva che è quindi conseguenza diretta anche della sua omissione della quale egli deve essere ritenuto responsabile ai sensi del principio generale di causalità di cui all’art. 40 c.p.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 11/11/2002 n. 473/02

Il comproprietario ha il potere di porre il veto all’esecuzione di opere non assentite nell’area in comunione, talchè deve essere ritenuto responsabile del reato edilizio (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 12163/99, 859/00, 7314/00).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 11/11/2002 n. 473/02
Il committente di lavori edilizi ha l’obbligo di accertare che i lavori stessi siano eseguiti in conformità delle prescrizioni amministrative (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 13/1/1983 n. 266).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/11/2000 N. 223/00
La qualità di committenti di lavori edilizi discende dalla qualità di coniugi conviventi nell’immobile interessato dall’opera edilizia abusiva: cfr. Cassazione Sezione III, sent. 27/4/1998 n. 6652 (nella specie, peraltro, l’imputato, coniuge convivente del preteso unico committente, aveva dimostrato un concreto interessamento ai lavori edilizi abusivi e aveva esercitato azioni civili conseguenti ai lavori in questione).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/11/2000 N. 223/00

Sono esecutori dei lavori ai sensi dell’art. 6 L. 47/85 sia il conducente di mezzi utilizzati per il trasporto di materiale terroso impiegato per la realizzazione di un’opera di trasformazione urbanistica sia il titolare dell’impresa di trasporto, perché l’attività di trasporto e scarico di materiale terroso nella zona interessata dalla trasformazione urbanistica costituisce contributo alla realizzazione dell’opera abusiva e non già mera attività di vendita di materiale edilizio, come tale penalmente irrilevante.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/11/2002 n. 529/02
REATI URBANISTICI – OPERA EDILIZIA IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO - BENEFICI.
In caso di opera edilizia realizzata illecitamente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico la sospensione condizionale della pena va subordinata alla rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del reo perché tale reato causa un danno grave all’interesse paesaggistico protetto in una zona di particolare pregevolezza.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999 N. 185/99
REATI URBANISTICI – DIFFERENZE DAI REATI AMBIENTALI.
Il difetto della preventiva autorizzazione prevista dall’art. 151 D.Lgs. 490/99 in relazione ad un opera realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 164 c. 1 determina la commissione dei reati previsti dall’art. 163 indipendentemente dalla temporaneità della modificazione apportata allo stato dei luoghi e della realizzazione in via definitiva di opere stabili, sia perché anche dalle modifiche temporanee dello stato dei luoghi deriva un pregiudizio qualificabile come danno ambientale, sia perché il controllo pubblico preventivo è essenziale per l’accertamento e la garanzia che le opere precarie e temporanee abbiano realmente queste caratteristiche e, in ogni caso, che si rispettino le necessarie cautele anche nella fase dell’esecuzione e della rimozione (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 15/10-1/12/1999 n. 13716).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/1/2002 N. 36/02

ART. 22 L. 47/85
REATI URBANISTICI - CONCESSIONE IN SANATORIA - EFFETTI.
L'adozione della concessione in sanatoria é fatto idoneo a far venir meno il reato previsto dall'art. 20 lettera c L. 47/85 ed i reati ad esso collegati (nella specie, la violazione degli artt. 1 e 1 sexies L. 431/85, delle norme del codice della navigazione in tema di occupazione abusiva di demanio, degli artt. 6 e 16 L. 1086/71 che impongono la presentazione di relazione al Genio Civile).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/5/1998 N. 144/98
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di un intervento edilizio in area sottoposta a vincolo ex art. 431/85, il rilascio di concessione edilizia in sanatoria previo parere favorevole della commissione edilizia integrata, alla luce delle indicazioni del P.T.C.P., e il susseguente mancato esercizio del potere di annullamento nel termine di legge da parte della Sovrintendenza dei Beni Ambientali, determina l’estinzione del reato ex art. 22 L. 47/85.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/10/2000 N. 580/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/11/2000 N. 615/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 20/11/2000 N. 620/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/11/2000 N. 643/00
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di opere edilizie in area sottoposta a vincolo ambientale, il rilascio di concessione edilizia in sanatoria determina l’estinzione di tutti i reati cioè sia di quello di cui all’art. 20 lettera c) della L. 47/85 sia di quello di cui all’art. 1 sexies della L. 431/85.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 31/5/2000 N. 94/00
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di opere edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il rilascio di concessione edilizia in sanatoria determina l’estinzione di tutti i reati cioè sia di quello di cui all’art. 20 lettera c) della L. 47/85 sia di quello di cui all’art. 1 sexies della L. 431/85.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/3/2001 N. 104/01
L’effetto estintivo del reato urbanistico a seguito del rilascio di concessione edilizia in sanatoria si estende anche alla violazione ambientale.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/1/2002 N. 5/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/2/2002 N. 125/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/5/2002 N. 275/02
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di opere edilizie in area sottoposta a vincolo ex L. 1497/39, il rilascio di concessione edilizia in sanatoria determina l’estinzione del reato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 16/10/2000 N. 160/00
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di opere edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il rilascio di concessione edilizia in sanatoria preclude l’emanazione dell’ordine di demolizione.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/10/2001 N. 337/01
REATI URBANISTICI - CONDONO EDILIZIO - EFFETTI.
La sopravvenuta possibilità di condonare opere edilizie ai sensi della L. 724/94 comporta la sospensione del termine di prescrizione del reato urbanistico per complessivi 223 giorni (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 3/12/1996-27/1/1997).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/11/1998 N. 322/98

ART. 1 SEXIES L. 431/85

reati AMBIENTALI – requisiti.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 1 sexies L. 431/85 è necessario non solo che si verifichino interventi non autorizzati in zone vincolate ma che gli stessi siano idonei a incidere negativamente sull’originario stato dei luoghi sottoposti a protezione, talchè sono penalmente irrilevanti tutti gli interventi che non pongono neppure astrattamente in pericolo il paesaggio: cfr. Cassazione Sezione III, sent. 7/3/2000 n. 2732 (nella specie, l’intervento consisteva nella sostituzione di un portone di legno con altro in ferro munito di una piccola tettoia).

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 18/4/2003 n. 250/03
REATI AMBIENTALI – ORDINE DI RIMESSIONE IN PRISTINO – NATURA.
L’ordine di rimessione in pristino previsto dall’art. 1 sexies D.L. 27/6/1985 n. 312, convertito con modifiche nella L. 431/85, costituisce esplicazione di un potere-dovere conferito al giudice penale in via primaria ed esclusiva e non meramente surrogatoria di un corrispondente dovere della pubblica amministrazione (come avviene invece con riguardo all’ordine di demolizione di cui all’art. 7 L. 47/85): detto ordine, pertanto, ha natura non già di sanzione penale accessoria o amministrativa ma è assimilabile ad una vera e propria sanzione penale, di tipo principale; ne consegue la piena possibilità di subordinare al suo adempimento la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e l’obbligatorietà della sua imposizione anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 22/2/1993 n. 1585).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999 N. 185/99
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di opere edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il rilascio di concessione edilizia in sanatoria preclude l’emanazione dell’ordine di demolizione. 
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/10/2001 N. 337/01

reati ambientali – ordine di rimessione in pristino – patteggiamento.

All’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. in relazione ad un reato ambientale consegue la sanzione amministrativa della rimessione in pristino, che deve essere ordinata anche dopo la demolizione dell’opera abusiva da parte dell’imputato e ciò per la natura autonoma della rimessione in pristino rispetto alla demolizione.

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 4/6/2003 n. 349/03
REATI AMBIENTALI – CONCESSIONE IN SANATORIA - EFFETTI.
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di opere edilizie in area sottoposta a vincolo ambientale, il rilascio di concessione edilizia in sanatoria determina l’estinzione di tutti i reati cioè sia di quello di cui all’art. 20 lettera c) della L. 47/85 sia di quello di cui all’art. 1 sexies della L. 431/85.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 31/5/2000 N. 94/00
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di opere edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il rilascio di concessione edilizia in sanatoria determina l’estinzione di tutti i reati cioè sia di quello di cui all’art. 20 lettera c) della L. 47/85 sia di quello di cui all’art. 1 sexies della L. 431/85.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/3/2001 N. 104/01
L’effetto estintivo del reato urbanistico a seguito del rilascio di concessione edilizia in sanatoria si estende anche alla violazione ambientale.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/1/2002 N. 5/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/2/2002 N. 125/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/5/2002 N. 275/02
In caso di realizzazione in assenza di concessione edilizia di opere edilizie in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il rilascio di concessione edilizia in sanatoria preclude l’emanazione dell’ordine di demolizione. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/10/2001 N. 337/01
REATI AMBIENTALI – BENEFICI - APPLICABILITA'.
In caso di opera edilizia realizzata illecitamente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico la sospensione condizionale della pena va subordinata alla rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del reo perché tale reato causa un danno grave all’interesse paesaggistico protetto in una zona di particolare pregevolezza.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999 N. 185/99

ART. 163 D.LGS. 490/99
REATI AMBIENTALI – ELEMENTO OGGETTIVO.
Non sussiste il reato di cui all’art. 163 D.Lgs. 490/99 in caso di compatibilità ambientale di un’opera edilizia e quindi nel caso in cui manchi un’offesa all’ambiente, che è il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 7/3/2000 ud. 26/11/1999).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/1/2002 N. 5/02

CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 18/2/2002 N. 96/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/2/2002 N. 125/02

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 10/6/2002 n. 308/02

Anche accedendo all’opinione secondo cui la violazione di cui all’art. 163 D.Lgs. 490/99 si realizza per il solo fatto che manchi la preventiva autorizzazione dell’opera, occorre tuttavia, in applicazione del principio di necessaria offensività del reato ex art. 25 Cost. e 49 cpv. c.p., che sussista in concreto un’offesa all’ambiente cioè al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 7/3/2000 ud. 26/11/1999).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 12/6/2002 n. 312/02

Laddove la tipologia di una attività di manutenzione ordinaria realizzata su un immobile vincolato non ne alteri il decoro architettonico non vi è degrado paesaggistico e, non essendovi alcun danno di tipo ambientale, non sussiste il reato di cui all’art. 163 D.Lgs. 490/99.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 11/10/2002 n. 411/02

Ai fini della configurabilità del reato ambientale è necessario non solo che si verifichino interventi non autorizzati in zone vincolate ma che gli stessi siano idonei a incidere negativamente sull’originario stato dei luoghi sottoposti a protezione, talchè sono penalmente irrilevanti tutti gli interventi che non pongono neppure astrattamente in pericolo il paesaggio: cfr. Cassazione Sezione III, sent. 7/3/2000 n. 2732 (nella specie, l’intervento consisteva nella sostituzione di un portone di legno con altro in ferro munito di una piccola tettoia).

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 18/4/2003 n. 250/03
Il difetto della preventiva autorizzazione prevista dall’art. 151 D.Lgs. 490/99 in relazione ad un opera realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 164 c. 1 determina la commissione dei reati previsti dall’art. 163 indipendentemente dalla temporaneità della modificazione apportata allo stato dei luoghi e della realizzazione in via definitiva di opere stabili, sia perché anche dalle modifiche temporanee dello stato dei luoghi deriva un pregiudizio qualificabile come danno ambientale, sia perché il controllo pubblico preventivo è essenziale per l’accertamento e la garanzia che le opere precarie e temporanee abbiano realmente queste caratteristiche e, in ogni caso, che si rispettino le necessarie cautele anche nella fase dell’esecuzione e della rimozione (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 15/10-1/12/1999 n. 13716).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/1/2002 N. 36/02

Il rifacimento del manto di copertura di un fabbricato sottoposto a vincolo ambientale, in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 151 D.Lgs. 490/99, costituisce alterazione dello stato dei luoghi rilevante ex art. 163.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 19/2/2003 n. 94/03

Reati AMBIENTALI – ELEMENTO sOGGETTIVO.

Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 163 D.Lgs. 499/90 è sufficiente la mera colpa trattandosi di contravvenzione, che può essere esclusa solo quando sussistono elementi per affermare la buona fede dell’agente.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 19/2/2003 n. 94/03

Ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 163 D.Lgs. 499/90 la buona fede dell’agente non può fondarsi sull’ignoranza dell’esistenza di un vincolo ambientale in quanto l’agente avrebbe dovuto accertarsi della normativa ambientale prima di procedere ai lavori.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 19/2/2003 n. 94/03

reati AMBIENTALI – pena.

In materia di opere eseguite su beni ambientali in mancanza o in difformità dell’autorizzazione paesistica, a seguito dell’entrata in vigore della più analitica previsione dell’art. 163 D.Lgs. 490/99, nella quale è stato trasfuso il dettato dell’art. 1 sexies L. 431/85, pur permanendo ivi il richiamo quoad poenam alle sanzioni stabilite all’art. 20 L. 47/85, può operarsi una distinzione tra le ipotesi di mancanza assoluta di autorizzazione ambientale o di difformità totale dalla stessa, alle quali si applicano le sanzioni stabilite alla lettera c) dell’art. 20, e le ipotesi di difformità parziale, alle quali si applicano invece le più miti sanzioni stabilite dalla lettera a) della stessa norma (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 25/10/2000 n. 12873).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 19/2/2003 n. 94/03

reati ambientali – ordine di rimessione in pristino – patteggiamento.

All’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. in relazione ad un reato ambientale consegue la sanzione amministrativa della rimessione in pristino, che deve essere ordinata anche dopo la demolizione dell’opera abusiva da parte dell’imputato e ciò per la natura autonoma della rimessione in pristino rispetto alla demolizione.

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 4/6/2003 n. 349/03
REATI AMBIENTALI – CONCESSIONE IN SANATORIA - EFFETTI.
In caso di realizzazione abusiva di opere edilizie in area sottoposta a vincolo paesistico, il rilascio di concessione edilizia in sanatoria, previo parere favorevole della commissione edilizia integrata con espressa disamina della fattispecie in relazione ai profili di cui al D.Lgs. 490/99 e in mancanza dell'esercizio nel termine legale del potere di annullamento da parte dell'Ufficio Beni Ambientali della Regione Liguria, determina l’estinzione di tutti i reati ai sensi dell'art. 22 L. 47/85.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 20/4/2001 N. 160/01
L’effetto estintivo del reato urbanistico a seguito del rilascio di concessione edilizia in sanatoria si estende anche alla violazione ambientale.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/1/2002 N. 5/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 27/2/2002 N. 125/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/5/2002 N. 275/02
REATI AMBIENTALI – BENEFICI - APPLICABILITA'.
In caso di opera edilizia realizzata illecitamente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico la sospensione condizionale della pena va subordinata alla rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del reo perché tale reato causa un danno grave all’interesse paesaggistico protetto in una zona di particolare pregevolezza.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999 N. 185/99
REATI AMBIENTALI – DIFFERENZE DAI REATI URBANISTICI.
Il difetto della preventiva autorizzazione prevista dall’art. 151 D.Lgs. 490/99 in relazione ad un opera realizzata in area sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 164 c. 1 determina la commissione dei reati previsti dall’art. 163 indipendentemente dalla temporaneità della modificazione apportata allo stato dei luoghi e della realizzazione in via definitiva di opere stabili, sia perché anche dalle modifiche temporanee dello stato dei luoghi deriva un pregiudizio qualificabile come danno ambientale, sia perché il controllo pubblico preventivo è essenziale per l’accertamento e la garanzia che le opere precarie e temporanee abbiano realmente queste caratteristiche e, in ogni caso, che si rispettino le necessarie cautele anche nella fase dell’esecuzione e della rimozione (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 15/10-1/12/1999 n. 13716).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 16/1/2002 N. 36/02

REATI AMBIENTALI - associazioni ambientaliste - COSTITUZIONE DI Parte civile.

Nell’ambito di un processo per reati ambientali è legittimata a costituirsi parte civile l’associazione ambientalista lo scopo specifico della quale sia la salvaguardia di una situazione storicamente circostanziata e per la quale, ove riconosciuta, debba comunque ritenersi la sussistenza di un generalizzato e preventivo consenso dello Stato, alla luce della vigente normativa (nella specie è stata ammessa la costituzione di parte civile dell’associazione onlus Legambiente nonostante l’opposizione della difesa dell’imputato che rilevava l’esistenza di una richiesta risarcitoria proposta dall’associazione iure proprio pur in presenza di un riferimento della dichiarazione di parte civile all’art. 9 comma 3 D.Lgs. 267/00, secondo cui il risarcimento del danno ambientale che spetti a comuni e province deve essere richiesto dall’associazione ambientalista a favore dell’ente sostituito e non a vantaggio proprio).

Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 9/7/2003 in proc. n. 156/03 r.g.t.

E’ legittimata a costituirsi parte civile l’associazione ambientalista che possa sostenere di aver subito un danno effettivo nella proprio dimensione "meta-individuale" a cagione di un reato ambientale a motivo del suo radicamento nel territorio, della non occasionalità dell’attività svolta ed anzi della continuità dell’azione mirante a promuovere, diffondere e tutelare gli interessi perseguiti (nella specie non è stata ammessa la costituzione di parte civile del Comitato Cittadino di Ospedaletti sull’assunto che tra le prime attività svolte da tale associazione fosse stata proprio la presentazione dell’esposto a seguito del quale era stato promosso il processo nel quale era stata presentata la dichiarazione di costituzione di parte civile e che pertanto dovesse ritenersi la carenza di una continuità di azione nella promozione e tutela dell’interesse alla salvaguardia del bene leso dal reato ambientale).

Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 31/1/2003

L’identificazione dei soggetti danneggiati da un illecito ambientale non può essere ristretta alle sole persone fisiche, ben potendo essere arrecata lesione, attraverso la commissione di tale reato, anche a soggetti che subiscono il danno in una dimensione sociale in quanto gli stessi risultino portatori di un interesse specifico e consolidato alla salvaguardia del bene che si assume violato dal reato in questione.

Tribunale monocratico di Sanremo, ord. 31/1/2003