ART. 221 R.D. 773/31 E 58 R.D. 635/40
ARMI - DENUNCIA - TRASFERIMENTO.
Sussiste il reato di cui all'art. 221 t.u.l.p.s. e 58 comma 3 reg.
t.u.l.p.s. nel caso di trasferimento di una pistola a tamburo cal. 357
magnum Colt Border Patrol ed una pistola semiautomatica cal. 6,35 Browning
senza che ne sia reiterata la denuncia di detenzione nel luogo di destinazione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/12/1996 N. 267/96
Art.
1 L. 895/67
Armi
- arma da guerra o tipo guerra – requisiti.
Non
costituisce arma rilevante ai fini della sussistenza dei reati di cui alla L.
497/74 solo l’arma totalmente e assolutamente insufficiente all’uso che
gli è proprio, giacchè in questo caso soltanto viene a mancare quella
situazione di pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica incolumità
che costituisce l’oggetto giuridico del reato di detenzione illegale di armi
(cfr. Cassazione 3/3/1995 n. 2168).
Tribunale
di Sanremo, sent. 23/11/1999 n. 292/99
Armi
- arma da guerra o tipo guerra – distinzione tra arma tipo
guerra e arma comune da sparo.
Per
stabilire se si tratti di arma tipo guerra o di arma comune da sparo (la cui
definizione è fornita dagli artt. 1 e 2 della L. 110/75) occorre una
valutazione in concreto e non in astratto dell’arma attraverso la
considerazione di tutti gli elementi idonei a valutarne il potenziale
offensivo (Cass. 869/82 e 6945/90), di tal che un’arma deve essere
qualificata "tipo guerra" non quando abbia caratteristiche
genericamente analoghe alle armi da guerra ma solo quando possa utilizzare lo
stesso munizionamento delle armi da guerra o sia predisposto al funzionamento
automatico per l’esecuzione del tiro a raffica o presenti caratteristiche
balistiche o d’impiego identiche a quelle delle armi da guerra: per le
pistole in particolare (Cass. 3896/79, 2941/81) il criterio di individuazione
delle armi tipo guerra non risiede nel loro funzionamento automatico o non
automatico ma piuttosto nella loro potenzialità offensiva superiore alle
esigenze della sola difesa personale che ne rende possibile la destinazione
anche al moderno armamento bellico (nella specie una pistola mitraglietta tipo
Skorpio cal. 7,65 non è stata ritenuta arma tipo guerra ma arma comune da
sparo, con conseguente riduzione di un terzo della pena comminata per le armi
tipo guerra).
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 9/2/1999 n. 22/99
Armi
– ARMA DA GUERRA O TIPO GUERRA - canna.
Non
sussiste il reato di detenzione illegale di canna di fucile in relazione all’omessa
denuncia alla competente autorità di pubblica sicurezza quando la canna sia
quella in dotazione ad un fucile regolarmente denunciato, perché l’obbligo
di denuncia della canna sussiste solo quando se ne acquisti una ulteriore
rispetto a quella in dotazione.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 12/6/2001 n. 380/01
Armi
– arma da guerra o tipo guerra - munizioni.
La
nozione di munizioni da guerra all’art. 1 L. 110/75 prescinde dalla loro
efficienza e considera sufficiente la loro originaria destinazione (cfr.
Cassazione Sezione I, sent. 19/1/1994 n. 449).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/3/2003 n.
187/03
Nella
definizione di munizioni da guerra contenuta nell’art. 1 ultimo comma L.
110/75, che include non solo le cartucce ma anche i relativi bossoli e non
solo i proiettili ma anche le parti di essi destinate al caricamento delle
armi da guerra, rientrano i bossoli di cui sia accertata l’idoneità al
reimpiego per cartucce di un’arma da guerra (cfr. Cassazione 11096/83;
Cassazione 8184/86).
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 19/3/2003 n. 102/03
Dall’esplosione
dei bossoli non deriva necessariamente la loro inutilizzabilità, data la
possibilità di sostituzione delle capsule di accensione (cfr. Cassazione
6279/90; 5306/98) ed anzi, salvo diverso accertamento peritale, deve
presumersi l’idoneità dei bossoli al reimpiego.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 19/3/2003 n. 102/03
Per
la sussistenza del reato di detenzione di munizioni da guerra non è
necessario che questa ultime siano atte all’impiego, dovendosi questa
caratteristica riferire, come si evince dall’art. 1 L. 895/67,
esclusivamente alle parti di armi da guerra o tipo guerra.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/3/2003 n.
187/03
Armi
– ARMA DA GUERRA O TIPO GUERRA - CONGEGNO MICIDIALE.
Le
bottiglie molotov devono essere qualificate come bottiglie incendiarie ai
sensi dell’art. 1 L. 895/67 come modificato dall’art. 9 L. 497/74 ,
talchè la loro fabbricazione e il loro porto in luogo pubblico integrano i
reati previsti dagli artt. 1 e 4 L. 895/67.
Tribunale
di Sanremo, sent. 20/2/2003 n. 54/03
Sussiste
il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di bottiglia
contenente liquido infiammabile e di un accendino cioé di un ordigno
evidentemente rudimentale ma sicuramente atto ad offendere costituendo
"congegno micidiale".
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 24/1/1997 n. 15/97
Art.
2 L. 895/67
Armi
- detenzione illegale – elemento oggettivo.
L’illegale
detenzione di un'arma consiste, sul piano materiale, in una generica
disponibilità della cosa (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 26/11/1996 n.
10165).
Tribunale
di Sanremo, sent. 4/3/2002 n. 137/02
Armi
- elemento soggettivo.
Con
la sentenza 24/3/1988 n. 364 la Corte costituzionale ha attribuito rilevanza
alla sola "ignoranza inevitabile" della legge penale, da valutarsi
sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo, ricollegandosi quest'ultimo
all'effettiva possibilità di conoscere la legge penale e dai doveri di
informazione e di attenzione sulle norme penali, doveri che sono alla base
della convivenza civile (nella specie il G.u.p. ha assolto un cittadino
francese, imputato del reato di cui all'art. 697 c.p., per aver illegalmente
detenuto e portato in luogo pubblico una pistola marca "Smith &
Wesson" mod. 4506, sul rilievo che lo stesso, giovane, incensurato, non
inserito professionalmente nel settore delle armi, cittadino di uno stato in
cui l'arma sequestratagli é venduta liberamente, ignorasse in buona fede che
il fatto ascrittogli costituisse reato in Italia.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 12/10/1995 n. 232/95
L'elemento
soggettivo del reato di detenzione di arma non sussiste in caso di buona fede
dell'imputato che affermi di aver ignorato l'obbligo, posto a suo carico dalla
legislazione in tema di armi, di portare a conoscenza dell'autorità di
polizia il trasferimento dell'abitazione in un appartamento occupato solo
temporaneamente e quindi la detenzione, peraltro solo temporanea, dell'arma
ivi presente da parte di costui. Infatti, nel caso di specie in cui l'obbligo
di denuncia della detenzione dell'arma appare privo di riscontro nella
coscienza collettiva, può affermarsi che difetti la coscienza
dell'antigiuridicità della condotta in questione sempre che l'agente sia
persona effettivamente priva di dimestichezza con le armi, per non essere
inserito professionalmente nello specifico settore in questione né aver
motivo di approfondire la non agevole disciplina legislativa sul tema.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 5/11/1997 n. 224/97
Nei
reati in materia di armi clandestine la valutazione circa la sussistenza del
dolo è particolarmente rigorosa, sussistendo a carico di chi acquista un’arma,
specie se ciò avviene presso soggetti diversi dalle armerie legalmente
autorizzate, l’obbligo di controllare la presenza di tutti i prescritti dati
identificativi, la cui violazione costituisce accettazione del rischio che l’arma
acquistata sia clandestina, cosicchè il detentore di quest’ultima risponde
del reato di cui all’art. 23 L. 110/75 quanto meno a titolo di dolo
eventuale.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 7/11/2002 n. 362/02
Armi
– detenzione – soggetto attivo - familiari.
Il
reato di detenzione di arma non sussiste nei confronti dei familiari del
possessore della stessa che si sia allontanato temporaneamente dal domicilio
familiare perché il possesso di quest'ultimo non si interrompe per effetto
del detto allontanamento né assume rilievo l'eventuale consapevolezza da
parte degli altri familiari dell'esistenza in casa dell'arma.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 5/11/1997 n. 224/97
La
semplice conoscenza della presenza di armi nell’abitazione e della loro
abusiva detenzione da parte di un componente del nucleo familiare non dà
luogo di per sé a concorso nel reato da parte degli altri familiari (cfr.
Cassazione Sezione II, sent. 6/10/1981).
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 14/1/2003 n. 6/03
Armi
– detenzione – soggetto attivo - eredi.
Il
reato di detenzione di arma sussiste nei confronti di chi abbia omesso la
denuncia dell’arma di cui sia venuto in possesso iure successionis,
ancorchè il precedente possessore abbia presentato regolare denuncia e l’arma
continui ad essere detenuto nello stesso luogo (Cass. 24/12/1998 n. 13662). La
norma incriminatrice è posta a presidio della possibilità dell’autorità
di pubblica sicurezza di essere costantemente informata circa l’identità
dei soggetti che hanno la disponibilità di armi da sparo e del luogo in cui
le stesse sono custodite, per effettuare tempestivamente, se del caso, i
necessari controlli.
Tribunale
di Sanremo, sent. 23/11/1999 n. 292/99
Armi
– detenzione – soggetto attivo - codetentori.
Il
reato di detenzione di arma sussiste nei confronti di chi, pur non avendo con
sé o presso di sé un’arma, la custodisca o la possegga in un luogo dal
quale possa prelevarla sia direttamente sia indirettamente, secondo le libere
determinazioni della sua volontà (nella specie, sulla base di tale principio,
il tribunale ha ravvisato la codetenzione di un’arma da parte di più
soggetti in rapporto autonomo con la stessa).
Tribunale
di Sanremo, sent. 23/11/1999 n. 292/99
Armi
- detenzione - concorso col porto.
Il
reato di detenzione di arma non concorre con quello di porto quando il fatto
storico integrante la prima coincide temporalmente col porto illegale in luogo
pubblico, esaurendosi in questo, ciò che si verifica nel caso in cui la
detenzione non si protragga per un tempo apprezzabile e quindi non assuma
autonomia temporale rispetto al porto.
Tribunale
di Sanremo, sent. 29/3/1996 n. 61/96
Il
reato di detenzione di arma non concorre con quello di porto, che l’assorbe,
solo quando la condotta della detenzione coincide temporalmente con il porto (cfr.
Cassazione 18/10/1995 n. 5686).
Tribunale
di Sanremo, sent. 2/7/2002 n. 337/02
Armi
- detenzione - concorso colla detenzione di munizioni.
La
detenzione contemporanea di un’arma da sparo e delle relative munizioni
concreta un’unica ipotesi di reato, rimanendo assorbito nel reato di
detenzione illegale dell’arma quello delle relative munizioni, allorchè le
stesse non eccedano la capacità di carica dell’arma o non siano di calibro
diverso: cfr. Cassazione Sezione II, sent. 9/11/1987 in Cass. Pen. 1989, 138
(nella specie, il giudice ha ritenuto assorbita nel reato di detenzione
illegale di arma comune da sparo la contravvenzione ex art. 697 c.p.
riguardante le munizioni dell’arma medesima).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 20/11/2002 n.
512/02
Armi
- detenzione - concorso colla detenzione di arma clandestina.
Concorrono
i reati di detenzione illegale di arma comune da sparo con quello di
detenzione di arma clandestina quando l'imputato abbia detenuto un'unica arma
priva di numero di matricola di cui non abbia fatto tempestiva denuncia.
Tribunale
di Sanremo, sent. 3/2/1998 n. 26/98
Art.
4 L. 895/67
armi
– porto - GENERALITà.
Non
sussiste il reato di porto di arma allorché l’agente sia visto portare una
pistola, senza che la stessa sia sequestrata o almeno descritta con
precisione, non essendo consentito presumere che si tratti di un’arma vera e
propria piuttosto che di un’arma giocattolo.
Tribunale
di Sanremo, sent. 18/2/1992 n. 25/92
Armi
– porto – luogo pubblico.
Deve
considerarsi luogo pubblico anche il fondo di proprietà privata che consenta
l’accesso ad una generalità di persone per non essere completamente ed
efficacemente recintato in modo da inibirne l’accesso (cfr. Cassazione
Sezione I, sent. 27/10/1982 n. 9959).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 8/7/2002 n.
303/02
Armi
- PORTO - concorso coLLA DETENZIONE.
Il
reato di detenzione di arma non concorre con quello di porto quando il fatto
storico integrante la prima coincide temporalmente col porto illegale in luogo
pubblico, esaurendosi in questo, ciò che si verifica nel caso in cui la
detenzione non si protragga per un tempo apprezzabile e quindi non assuma
autonomia temporale rispetto al porto.
Tribunale
di Sanremo, sent. 29/3/1996 n. 61/96
Il
reato di detenzione di arma non concorre con quello di porto, che l’assorbe,
solo quando la condotta della detenzione coincide temporalmente con il porto (cfr.
Cassazione 18/10/1995 n. 5686).
Tribunale
di Sanremo, sent. 2/7/2002 n. 337/02
Art.
5 L. 895/67
Armi
- fatto di lieve entità.
La
detenzione di un fucile ad aria compressa "Diana" costituisce fatto
di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per le caratteristiche dell'arma che
comportano un’esigua potenzialità offensiva.
Tribunale
di Sanremo, sent. 11/2/1992 n. 17/92
La
detenzione di un fucile "Flobert" costituisce fatto di lieve entità
ex art. 5 L. 895/67 per le caratteristiche tecniche e d'impiego dell'arma che
comportano una non elevata potenzialità offensiva.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 18/9/1995 n. 197/95
La
detenzione di un fucile da caccia, calibro 12, costituisce fatto di lieve
entità ex art. 5 L. 895/67 per la natura dell'arma e per le condizioni
soggettive dell'imputato.
Tribunale
di Sanremo, sent. 22/1/1998 n. 17/98
La
detenzione di un fucile da caccia, calibro 16, e di 27 cartucce da caccia,
parimenti calibro 16, costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67.
Tribunale
di Sanremo, sent. 26/5/1998 n. 148/98
La
detenzione di due canne di fucile ad anima liscia costituisce fatto di lieve
entità ex art. 5 L. 895/67 quando trattasi di parte di arma detenuta da
cacciatore munito del relativo porto di fucile ed il fatto non appaia
ricollegabile a vicende criminose.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 17/10/1993 n. 267/93
La
detenzione di una pistola, calibro 6,35 (Browning’s), costituisce fatto di
lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per la non elevata potenzialità dell’arma,
in quanto di piccolo calibro.
Tribunale
di Sanremo, sent. 14/1/1992 n. 6/92
La
detenzione di una pistola, calibro 22 (Drulov mod. 75), costituisce fatto di
lieve entità ex art. 5 L. 895/67.
Tribunale
di Sanremo, sent. 28/9/1995 n. 152/95
La
detenzione di una baionetta da guerra, di tre pallottole per esercitazioni da
guerra e di un caricatore, ancorché armi e munizioni da guerra, costituisce
fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per la modestia del fatto in sé e
per la scarsa quantità e pericolosità delle armi e delle munizioni detenute
illecitamente.
Tribunale
di Sanremo, sent. 30/1/1996 n. 24/96
La
detenzione di una pistola mitraglietta tipo Skorpio cal. 7,65, da considerarsi
come mera arma comune da sparo e non già come arma tipo guerra, non
costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per la potenzialità
offensiva dell'arma legata al funzionamento automatico.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 9/2/1999 n. 22/99
La
detenzione di una pistola avariata ma facilmente riparabile, ancorché
clandestina, costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per le
condizioni e la scarsa potenzialità offensiva dell'arma.
Tribunale
di Sanremo, sent. 3/2/1998 n. 26/98
Art.
7 L. 895/67
Armi
-arma comune da sparo - requisiti.
Costituisce
arma comune da sparo una pistola avariata ma facilmente riparabile in quanto
le parti di ricambio siano facilmente disponibili presso le armerie a
richiesta dell'interessato.
Tribunale
di Sanremo, sent. 3/2/1998 n. 26/98
Non
costituisce arma comune da sparo ai sensi dell’art. 2 c. 3 L. 110/75 e L.
526/99 una carabina ad aria compressa di bassa potenzialità cioè la cui
energia cinetica sia inferiore ai 7,5 joule di cui alla predetta L. 526/99.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 27/3/2002 n. 70/02
Non
costituisce arma rilevante ai fini della sussistenza dei reati di cui alla L.
497/74 solo l’arma totalmente e assolutamente insufficiente all’uso che
gli è proprio, giacchè in questo caso soltanto viene a mancare quella
situazione di pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica incolumità
che costituisce l’oggetto giuridico del reato di detenzione illegale di armi
(cfr. Cassazione 3/3/1995 n. 2168).
Tribunale
di Sanremo, sent. 23/11/1999 n. 292/99
Non
sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto fuori della
propria abitazione, senza giustificato motivo, di un’arma apparente priva
del tappo rosso perché tale bene, a seguito delle modifiche apportate dall’art.
2 L. 36/90, non può integrare né il reato di cui all’art. 4 L. 110/75 né
quello di cui agli artt. 4 e 7 L. 895/67, non rientrando tale bene tra le c.d.
armi proprie né essendo previsto il rilascio di licenza per l’uso e il
porto dello stesso bene.
Tribunale
di Sanremo, sent. 5/11/1998 n. 313/98
Non
è prevista dalla legge come reato la detenzione di una balestra non
denunciata in quanto la stessa deve essere considerata come strumento atto ad
offendere e non già come arma propria in quanto la difficoltà materiale nel
suo utilizzo e nel suo porto rende tale strumento privo della naturale
destinazione all’offesa che lo stesso aveva in epoche passate (cfr.
Cassazione Sezione I, sent. 10/5/1997 n. 4331; cfr. altresì circolare
16/12/1995 del Ministero dell’interno secondo cui "le balestre moderne
e i relativi dardi vanno considerati nel novero delle armi improprie e sono
sottoposte alla disciplina di cui all’art. 4 L. 110/75 e 45 c. 2 del
regolamento di esecuzione del TULPS").
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 2/12/2002 n.
570/02
Armi
- arma COMUNE DA SPARO – requisiti - distinzione tra arma tipo guerra e arma
comune da sparo.
Per
stabilire se si tratti di arma tipo guerra o di arma comune da sparo (la cui
definizione è fornita dagli artt. 1 e 2 della L. 110/75) occorre una
valutazione in concreto e non in astratto dell’arma attraverso la
considerazione di tutti gli elementi idonei a valutarne il potenziale
offensivo (Cass. 869/82 e 6945/90), di tal che un’arma deve essere
qualificata "tipo guerra" non quando abbia caratteristiche
genericamente analoghe alle armi da guerra ma solo quando possa utilizzare lo
stesso munizionamento delle armi da guerra o sia predisposto al funzionamento
automatico per l’esecuzione del tiro a raffica o presenti caratteristiche
balistiche o d’impiego identiche a quelle delle armi da guerra: per le
pistole in particolare (Cass. 3896/79, 2941/81) il criterio di individuazione
delle armi tipo guerra non risiede nel loro funzionamento automatico o non
automatico ma piuttosto nella loro potenzialità offensiva superiore alle
esigenze della sola difesa personale che ne rende possibile la destinazione
anche al moderno armamento bellico (nella specie una pistola mitraglietta tipo
Skorpio cal. 7,65 non è stata ritenuta arma tipo guerra ma arma comune da
sparo, con conseguente riduzione di un terzo della pena comminata per le armi
tipo guerra).
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 9/2/1999 n. 22/99
Armi
– ARMA COMUNE DA SPARO - canna.
Non
sussiste il reato di detenzione illegale di canna di fucile in relazione all’omessa
denuncia alla competente autorità di pubblica sicurezza quando la canna sia
quella in dotazione ad un fucile regolarmente denunciato, perché l’obbligo
di denuncia della canna sussiste solo quando se ne acquisti una ulteriore
rispetto a quella in dotazione.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 12/6/2001 n. 380/01
Armi
– ARMA COMUNE DA SPARO - munizioni.
La
detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo e non per ami da
guerra integra gli estremi del reato contravvenzionale di cui all’art. 697
c.p.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 19/3/2003 n. 102/03
Art.
4 L. 110/75
armi
– porto - GENERALITà.
Non
sussiste il reato di porto di arma allorché l’agente sia visto portarne
una, senza che la stessa sia sequestrata o almeno descritta con precisione,
non essendo consentito presumere che si tratti di un’arma vera e propria
piuttosto che di un’arma giocattolo.
Tribunale
di Sanremo, sent. 18/2/1992 n. 25/92
Armi
- porto – OGGETTO.
Sussiste
il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e non già quello più grave di cui
all'art. 699 c.p. in caso di porto abusivo di arma impropria ai sensi
dell'art. 4 comma 2 L. 110/75, norma che riguarda gli "strumenti da punta
o da taglio atti ad offendere", da distinguersi dalle c.d. armi bianche,
la cui destinazione naturale è l’offesa.
Tribunale
di Sanremo, sent. 3/4/2000 n. 260/00
cfr.
Tribunale di Sanremo, sent. 29/3/1996 n. 61/96
cfr.
Pretore di Sanremo, 21/10/1996 n. 421/96
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 9/1/2002 n. 6/02
Armi
- porto - abitazione.
Non
sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75, cioè il reato di porto abusivo
di arma fuori della propria abitazione, nel caso in cui un autotrasportatore
detenga un coltello nella cabina di guida del suo automezzo in quanto per l’autotrasportatore,
che per lavoro è destinato ad affrontare lunghi viaggi, l’automezzo è il
luogo ove costui trascorre gran parte della sua vita e conseguentemente la
cabina dell’automezzo deve essere considerata luogo del tutto assimilabile
alla sua abitazione.
Pretore
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 11/2/1998 n. 44/98
Armi
- porto – elemento soggettivo.
In
caso di porto di bomboletta spray di gas narcotizzante non esclude l’elemento
soggettivo del reato l’eventuale erroneo convincimento dell’agente in
ordine all’obbligo di denuncia, alla natura dell’arma o alla potenzialità
della stessa, perché tale convincimento si risolverebbe in un’ignoranza
della legge penale inescusabile ex art. 5 c.p. (cfr. Cassazione Sezione I,
sent. 2/4/2001 n. 12911).
Tribunale
di Sanremo, sent. 4/3/2002 n. 137/02
Armi
– porto – caso di lieve entità.
La
circostanza attenuante di cui all’art. 4 c. 3 u.p. L. 110/75 (caso di lieve
entità) può trovare applicazione a tutti gli oggetti atti ad offendere
indicati nel precedente comma 2, ivi compresi gli strumenti da punta e da taglio
in quanto non costituenti armi proprie (cfr. Cassazione Sezione I, sent.
6/3/1993 n. 510), trattandosi di strumenti non destinati all’offesa alla
persona ma che possono essere occasionalmente adoperati per un tale scopo (cfr.
Cassazione Sezione I, sent. 9/8/1997 n. 7882).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/4/2003 n.
236/03
E’
riconoscibile la circostanza attenuante di cui all’art. 4 c. 3 u.p. L. 110/75
(caso di lieve entità) quando il porto di oggetto atto ad offendere sia dovuto
a mera negligenza e si collochi al di fuori di un contesto in cui possa
ipotizzarsi un qualche utilizzo dell’oggetto medesimo (nella specie, il porto
riguardava un piede di porco).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 22/4/2002 n.
211/02
Il
porto fuori dell’abitazione e senza giustificato motivo di un coltello a
serramanico della lunghezza di cm. 15,5 con una lama di cm. 7 costituisce fatto
di lieve entità ex art. 5 L. 895/67.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 23/1/2001 n. 45/01
La
circostanza attenuante di cui all’art. 4 c. 3 u.p. L. 110/75 (caso di lieve
entità) può trovare applicazione anche quando il porto abbia luogo in
occasione di illecite interferenze nella sfera giuridica di terzi, purchè per
motivi non connessi funzionalmente ad esse (cfr. Cassazione Sezione I, sent.
17/6/1994 n. 7191).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/4/2003 n.
236/03
Armi
- porto - casistica.
Sussiste
il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e non già quello più grave di cui
all'art. 699 c.p. in caso di porto abusivo di coltello a serramanico cioè di
un coltello avente nel manico una concavità destinata ad accogliere la lama
una volta fatta serrare manualmente, perché lo stesso deve considerarsi arma
impropria ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 110/75, norma che riguarda gli
"strumenti da punta o da taglio atti ad offendere", da distinguersi
dalle c.d. armi bianche, la cui destinazione naturale è l’offesa, tra cui
rientra il coltello c.d. a scatto o "molletta" (cfr. Cassazione
Sezione I, sent. 26/4/1995 n. 4514).
Tribunale
di Sanremo, sent. 3/4/2000 n. 260/00
cfr.
Tribunale di Sanremo, sent. 29/3/1996 n. 61/96
cfr.
Pretore di Sanremo, 21/10/1996 n. 421/96
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 9/1/2002 n. 6/02
Sussiste
il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di contenitore
spray di fabbricazione francese, recante la dicitura "SAM 7 anti
agression, neutralisant, incapacitant", contenente gas atto alla difesa
personale, liberamente vendibile in Francia ma vietato in Italia, perché lo
stesso deve considerarsi arma impropria ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 110/75
il cui porto fuori della propria abitazione é proibito senza giustificato
motivo.
Tribunale
di Sanremo, sent. 17/3/1997 n. 38/97
Sussiste
il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di bomboletta
spray antiaggressione, marca Pozile, perché la stessa, potendo essere
utilizzata indifferentemente per la difesa e per l'offesa, deve considerarsi
arma impropria ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 110/75 il cui porto fuori della
propria abitazione é proibito senza giustificato motivo.
Pretore
di Sanremo, sent. 29/11/1996 n. 472/96
Sussiste
il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di bomboletta di
gas narcotizzante.
Pretore
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 7/10/1997 n. 383/97
Sussiste
il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di bomboletta
spray di gas narcotizzante in quanto la stessa contiene un aggressivo chimico
rilevante ai sensi dell’art. 10 L. 497/74 e quindi costituisce arma comune
da sparo coma da classificazione riportata agli artt. 1 e 2 L. 110/75, secondo
cui è tale, fra l’altro, l’arma ad emissione di gas.
Tribunale
di Sanremo, sent. 4/3/2002 n. 137/02
Sussiste
il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di bottiglia
contenente liquido infiammabile e di un accendino cioé di un ordigno
evidentemente rudimentale ma sicuramente atto ad offendere costituendo
"congegno micidiale".
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 24/1/1997 n. 15/97
Le
bottiglie molotov devono essere qualificate come bottiglie incendiarie ai
sensi dell’art. 1 L. 895/67 come modificato dall’art. 9 L. 497/74 ,
talchè la loro fabbricazione e il loro porto in luogo pubblico integrano i
reati previsti dagli artt. 1 e 4 L. 895/67.
Tribunale
di Sanremo, sent. 20/2/2003 n. 54/03
Sussiste
il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto fuori della propria
abitazione, senza giustificato motivo, di una mazza da baseball avente
lunghezza di 80 cm.
Pretore
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 22/10/1996 n. 414/96
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 30/3/2000 n. 249/00
Sussiste
il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto fuori della propria
abitazione, senza giustificato motivo, di una lametta.
Pretore
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 1/6/1996 n. 274/96
Sussiste
il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto fuori della propria
abitazione, senza giustificato motivo, di un piede di porco, da considerarsi
arma impropria.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 22/4/2002 n.
211/02
Non
sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto fuori della
propria abitazione, senza giustificato motivo, di un’arma apparente priva
del tappo rosso perché tale bene, a seguito delle modifiche apportate dall’art.
2 L. 36/90, non può integrare né il reato di cui all’art. 4 L. 110/75 né
quello di cui agli artt. 4 e 7 L. 895/67, non rientrando tale bene tra le c.d.
armi proprie né essendo previsto il rilascio di licenza per l’uso e il
porto dello stesso bene.
Tribunale
di Sanremo, sent. 5/11/1998 n. 313/98
Art.
15 L. 110/75
Armi
– arma comune da sparo - importazione temporanea.
Il
reato di cui all’art. 15 L. 110/75 concernente l’importazione temporanea
di armi comuni da sparo si consuma solo in assenza dell’osservanza delle
prescrizioni previste dal comma 2 della norma in esame per cui si considera
temporanea l’importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 23/4/2002 n. 110/02
Non
sussiste il reato di cui all’art. 15 L. 110/75 nel caso di importazione
temporanea di arma comune da sparo da parte di cittadino italiano residente
all’estero ovvero di straniero residente in Italia per l’esercizio della
caccia essendo ciò consentito dall’art. 1 del D.M. 47200/78.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 23/4/2002 n. 110/02
Non
sussiste il reato di cui all’art. 15 L. 110/75 nel caso di importazione
temporanea di arma comune da sparo in periodo in cui la caccia è consentita
da parte di titolare della carta europea delle armi da fuoco in possesso di
polizza assicurativa essendo ciò consentito dal D.Lgs. 527/92 attuativo della
normativa comunitaria.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 23/4/2002 n. 110/02
Art.
20 L. 110/75
Armi
– omessa custodia.
L’obbligo
di diligenza nella custodia delle armi previsto dall’art. 20 L. 110/75,
qualora non riguardi soggetti che esercitano professionalmente attività in
materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alle sole condizioni che
risultino adottate le cautele che nelle specifiche situazioni di fatto possono
esigersi da una persona di normale prudenza (cfr. Cassazione 1868/00, 4792/97)
di tal che il privato cittadino non ha alcun obbligo di adottare particolari
sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 10/2/2003 n.
75/03
Art.
23 l. 110/75
Armi
– arma clandestina.
Sussiste
il reato di porto di arma clandestina allorché tutti i numeri di matricola
impressi sull'arma siano abrasi, essendo necessario che risultino del tutto
compromesse le finalità di identificazione di cui all'art. 11 L. 110/75.
Pertanto non può essere definita clandestina l'arma sotto le cui guanciole
sia ancora integro il numero di matricola essendo stato abraso soltanto il
numero di matricola posto nella parte scoperta dell'arma.
Tribunale
di Sanremo, sent. 29/3/1996 n. 61/96
Nei
reati in materia di armi clandestine la valutazione circa la sussistenza del
dolo è particolarmente rigorosa, sussistendo a carico di chi acquista un’arma,
specie se ciò avviene presso soggetti diversi dalle armerie legalmente
autorizzate, l’obbligo di controllare la presenza di tutti i prescritti dati
identificativi, la cui violazione costituisce accettazione del rischio che l’arma
acquistata sia clandestina, cosicchè il detentore di quest’ultima risponde
del reato di cui all’art. 23 L. 110/75 quanto meno a titolo di dolo
eventuale.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 7/11/2002 n. 362/02
La
detenzione di una pistola avariata ma facilmente riparabile, ancorché
clandestina, costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per le
condizioni e la scarsa potenzialità offensiva dell'arma.
Tribunale
di Sanremo, sent. 3/2/1998 n. 26/98
La
detenzione di due canne di fucile ad anima liscia costituisce fatto di lieve
entità ex art. 5 L. 895/67 quando trattasi di parte di arma detenuta da
cacciatore munito del relativo porto di fucile ed il fatto non appaia
ricollegabile a vicende criminose.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 17/10/1993 n. 267/93
Armi
- detenzione - FATTO DI LIEVE ENTITà.
La
detenzione di una pistola avariata ma facilmente riparabile, ancorché
clandestina, costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per le
condizioni e la scarsa potenzialità offensiva dell'arma.
Tribunale
di Sanremo, sent. 3/2/1998 n. 26/98
Armi
- detenzione - concorso colla detenzione di arma comune da sparo.
Concorrono
i reati di detenzione illegale di arma comune da sparo con quello di
detenzione di arma clandestina quando l'imputato abbia detenuto un'unica arma
priva di numero di matricola di cui non abbia fatto tempestiva denuncia.
Tribunale
di Sanremo, sent. 3/2/1998 n. 26/98
ART. 5 L. 36/90
ARMI – ARMI ANTICHE - DISCIPLINA.
La detenzione di un fucile senza matricola dell’anno 1850 non è
penalmente rilevante in quanto tale arma deve considerarsi antica e, ai
sensi dell’art. 5 della L. 36/90, di essa sono consentiti la detenzione
e il trasporto senza necessità di licenza o di autorizzazione e
il trasferimento dal luogo di custodia ad un altro senza necessità
di comunicazione alla p.s.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/11/2000 N. 347/00 |