GIURISPRUDENZA SULLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ARMI

Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono 
e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto.
 

ART. 221 R.D. 773/31 E 58 R.D. 635/40
ARMI - DENUNCIA - TRASFERIMENTO.
Sussiste il reato di cui all'art. 221 t.u.l.p.s. e 58 comma 3 reg. t.u.l.p.s. nel caso di trasferimento di una pistola a tamburo cal. 357 magnum Colt Border Patrol ed una pistola semiautomatica cal. 6,35 Browning senza che ne sia reiterata la denuncia di detenzione nel luogo di destinazione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/12/1996 N. 267/96

Art. 1 L. 895/67

Armi - arma da guerra o tipo guerra – requisiti.

Non costituisce arma rilevante ai fini della sussistenza dei reati di cui alla L. 497/74 solo l’arma totalmente e assolutamente insufficiente all’uso che gli è proprio, giacchè in questo caso soltanto viene a mancare quella situazione di pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce l’oggetto giuridico del reato di detenzione illegale di armi (cfr. Cassazione 3/3/1995 n. 2168).

Tribunale di Sanremo, sent. 23/11/1999 n. 292/99

Armi - arma da guerra o tipo guerra – distinzione tra arma tipo guerra e arma comune da sparo.

Per stabilire se si tratti di arma tipo guerra o di arma comune da sparo (la cui definizione è fornita dagli artt. 1 e 2 della L. 110/75) occorre una valutazione in concreto e non in astratto dell’arma attraverso la considerazione di tutti gli elementi idonei a valutarne il potenziale offensivo (Cass. 869/82 e 6945/90), di tal che un’arma deve essere qualificata "tipo guerra" non quando abbia caratteristiche genericamente analoghe alle armi da guerra ma solo quando possa utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sia predisposto al funzionamento automatico per l’esecuzione del tiro a raffica o presenti caratteristiche balistiche o d’impiego identiche a quelle delle armi da guerra: per le pistole in particolare (Cass. 3896/79, 2941/81) il criterio di individuazione delle armi tipo guerra non risiede nel loro funzionamento automatico o non automatico ma piuttosto nella loro potenzialità offensiva superiore alle esigenze della sola difesa personale che ne rende possibile la destinazione anche al moderno armamento bellico (nella specie una pistola mitraglietta tipo Skorpio cal. 7,65 non è stata ritenuta arma tipo guerra ma arma comune da sparo, con conseguente riduzione di un terzo della pena comminata per le armi tipo guerra).

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 9/2/1999 n. 22/99

Armi – ARMA DA GUERRA O TIPO GUERRA - canna.

Non sussiste il reato di detenzione illegale di canna di fucile in relazione all’omessa denuncia alla competente autorità di pubblica sicurezza quando la canna sia quella in dotazione ad un fucile regolarmente denunciato, perché l’obbligo di denuncia della canna sussiste solo quando se ne acquisti una ulteriore rispetto a quella in dotazione.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 12/6/2001 n. 380/01

Armi – arma da guerra o tipo guerra - munizioni.

La nozione di munizioni da guerra all’art. 1 L. 110/75 prescinde dalla loro efficienza e considera sufficiente la loro originaria destinazione (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 19/1/1994 n. 449).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/3/2003 n. 187/03

Nella definizione di munizioni da guerra contenuta nell’art. 1 ultimo comma L. 110/75, che include non solo le cartucce ma anche i relativi bossoli e non solo i proiettili ma anche le parti di essi destinate al caricamento delle armi da guerra, rientrano i bossoli di cui sia accertata l’idoneità al reimpiego per cartucce di un’arma da guerra (cfr. Cassazione 11096/83; Cassazione 8184/86).

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 19/3/2003 n. 102/03

Dall’esplosione dei bossoli non deriva necessariamente la loro inutilizzabilità, data la possibilità di sostituzione delle capsule di accensione (cfr. Cassazione 6279/90; 5306/98) ed anzi, salvo diverso accertamento peritale, deve presumersi l’idoneità dei bossoli al reimpiego.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 19/3/2003 n. 102/03

Per la sussistenza del reato di detenzione di munizioni da guerra non è necessario che questa ultime siano atte all’impiego, dovendosi questa caratteristica riferire, come si evince dall’art. 1 L. 895/67, esclusivamente alle parti di armi da guerra o tipo guerra.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/3/2003 n. 187/03

Armi – ARMA DA GUERRA O TIPO GUERRA - CONGEGNO MICIDIALE.

Le bottiglie molotov devono essere qualificate come bottiglie incendiarie ai sensi dell’art. 1 L. 895/67 come modificato dall’art. 9 L. 497/74 , talchè la loro fabbricazione e il loro porto in luogo pubblico integrano i reati previsti dagli artt. 1 e 4 L. 895/67.

Tribunale di Sanremo, sent. 20/2/2003 n. 54/03

Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di bottiglia contenente liquido infiammabile e di un accendino cioé di un ordigno evidentemente rudimentale ma sicuramente atto ad offendere costituendo "congegno micidiale".

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 24/1/1997 n. 15/97

 

Art. 2 L. 895/67

Armi - detenzione illegale – elemento oggettivo.

L’illegale detenzione di un'arma consiste, sul piano materiale, in una generica disponibilità della cosa (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 26/11/1996 n. 10165).

Tribunale di Sanremo, sent. 4/3/2002 n. 137/02

Armi - elemento soggettivo.

Con la sentenza 24/3/1988 n. 364 la Corte costituzionale ha attribuito rilevanza alla sola "ignoranza inevitabile" della legge penale, da valutarsi sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo, ricollegandosi quest'ultimo all'effettiva possibilità di conoscere la legge penale e dai doveri di informazione e di attenzione sulle norme penali, doveri che sono alla base della convivenza civile (nella specie il G.u.p. ha assolto un cittadino francese, imputato del reato di cui all'art. 697 c.p., per aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola marca "Smith & Wesson" mod. 4506, sul rilievo che lo stesso, giovane, incensurato, non inserito professionalmente nel settore delle armi, cittadino di uno stato in cui l'arma sequestratagli é venduta liberamente, ignorasse in buona fede che il fatto ascrittogli costituisse reato in Italia.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 12/10/1995 n. 232/95

L'elemento soggettivo del reato di detenzione di arma non sussiste in caso di buona fede dell'imputato che affermi di aver ignorato l'obbligo, posto a suo carico dalla legislazione in tema di armi, di portare a conoscenza dell'autorità di polizia il trasferimento dell'abitazione in un appartamento occupato solo temporaneamente e quindi la detenzione, peraltro solo temporanea, dell'arma ivi presente da parte di costui. Infatti, nel caso di specie in cui l'obbligo di denuncia della detenzione dell'arma appare privo di riscontro nella coscienza collettiva, può affermarsi che difetti la coscienza dell'antigiuridicità della condotta in questione sempre che l'agente sia persona effettivamente priva di dimestichezza con le armi, per non essere inserito professionalmente nello specifico settore in questione né aver motivo di approfondire la non agevole disciplina legislativa sul tema.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 5/11/1997 n. 224/97

Nei reati in materia di armi clandestine la valutazione circa la sussistenza del dolo è particolarmente rigorosa, sussistendo a carico di chi acquista un’arma, specie se ciò avviene presso soggetti diversi dalle armerie legalmente autorizzate, l’obbligo di controllare la presenza di tutti i prescritti dati identificativi, la cui violazione costituisce accettazione del rischio che l’arma acquistata sia clandestina, cosicchè il detentore di quest’ultima risponde del reato di cui all’art. 23 L. 110/75 quanto meno a titolo di dolo eventuale.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 7/11/2002 n. 362/02

Armi – detenzione – soggetto attivo - familiari.

Il reato di detenzione di arma non sussiste nei confronti dei familiari del possessore della stessa che si sia allontanato temporaneamente dal domicilio familiare perché il possesso di quest'ultimo non si interrompe per effetto del detto allontanamento né assume rilievo l'eventuale consapevolezza da parte degli altri familiari dell'esistenza in casa dell'arma.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 5/11/1997 n. 224/97

La semplice conoscenza della presenza di armi nell’abitazione e della loro abusiva detenzione da parte di un componente del nucleo familiare non dà luogo di per sé a concorso nel reato da parte degli altri familiari (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 6/10/1981).

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 14/1/2003 n. 6/03

Armi – detenzione – soggetto attivo - eredi.

Il reato di detenzione di arma sussiste nei confronti di chi abbia omesso la denuncia dell’arma di cui sia venuto in possesso iure successionis, ancorchè il precedente possessore abbia presentato regolare denuncia e l’arma continui ad essere detenuto nello stesso luogo (Cass. 24/12/1998 n. 13662). La norma incriminatrice è posta a presidio della possibilità dell’autorità di pubblica sicurezza di essere costantemente informata circa l’identità dei soggetti che hanno la disponibilità di armi da sparo e del luogo in cui le stesse sono custodite, per effettuare tempestivamente, se del caso, i necessari controlli.

Tribunale di Sanremo, sent. 23/11/1999 n. 292/99

Armi – detenzione – soggetto attivo - codetentori.

Il reato di detenzione di arma sussiste nei confronti di chi, pur non avendo con sé o presso di sé un’arma, la custodisca o la possegga in un luogo dal quale possa prelevarla sia direttamente sia indirettamente, secondo le libere determinazioni della sua volontà (nella specie, sulla base di tale principio, il tribunale ha ravvisato la codetenzione di un’arma da parte di più soggetti in rapporto autonomo con la stessa).

Tribunale di Sanremo, sent. 23/11/1999 n. 292/99

Armi - detenzione - concorso col porto.

Il reato di detenzione di arma non concorre con quello di porto quando il fatto storico integrante la prima coincide temporalmente col porto illegale in luogo pubblico, esaurendosi in questo, ciò che si verifica nel caso in cui la detenzione non si protragga per un tempo apprezzabile e quindi non assuma autonomia temporale rispetto al porto.

Tribunale di Sanremo, sent. 29/3/1996 n. 61/96

Il reato di detenzione di arma non concorre con quello di porto, che l’assorbe, solo quando la condotta della detenzione coincide temporalmente con il porto (cfr. Cassazione 18/10/1995 n. 5686).

Tribunale di Sanremo, sent. 2/7/2002 n. 337/02

Armi - detenzione - concorso colla detenzione di munizioni.

La detenzione contemporanea di un’arma da sparo e delle relative munizioni concreta un’unica ipotesi di reato, rimanendo assorbito nel reato di detenzione illegale dell’arma quello delle relative munizioni, allorchè le stesse non eccedano la capacità di carica dell’arma o non siano di calibro diverso: cfr. Cassazione Sezione II, sent. 9/11/1987 in Cass. Pen. 1989, 138 (nella specie, il giudice ha ritenuto assorbita nel reato di detenzione illegale di arma comune da sparo la contravvenzione ex art. 697 c.p. riguardante le munizioni dell’arma medesima).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 20/11/2002 n. 512/02

Armi - detenzione - concorso colla detenzione di arma clandestina.

Concorrono i reati di detenzione illegale di arma comune da sparo con quello di detenzione di arma clandestina quando l'imputato abbia detenuto un'unica arma priva di numero di matricola di cui non abbia fatto tempestiva denuncia.

Tribunale di Sanremo, sent. 3/2/1998 n. 26/98

 

Art. 4 L. 895/67

armi – porto - GENERALITà.

Non sussiste il reato di porto di arma allorché l’agente sia visto portare una pistola, senza che la stessa sia sequestrata o almeno descritta con precisione, non essendo consentito presumere che si tratti di un’arma vera e propria piuttosto che di un’arma giocattolo.

Tribunale di Sanremo, sent. 18/2/1992 n. 25/92

Armi – porto – luogo pubblico.

Deve considerarsi luogo pubblico anche il fondo di proprietà privata che consenta l’accesso ad una generalità di persone per non essere completamente ed efficacemente recintato in modo da inibirne l’accesso (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 27/10/1982 n. 9959).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 8/7/2002 n. 303/02

Armi - PORTO - concorso coLLA DETENZIONE.

Il reato di detenzione di arma non concorre con quello di porto quando il fatto storico integrante la prima coincide temporalmente col porto illegale in luogo pubblico, esaurendosi in questo, ciò che si verifica nel caso in cui la detenzione non si protragga per un tempo apprezzabile e quindi non assuma autonomia temporale rispetto al porto.

Tribunale di Sanremo, sent. 29/3/1996 n. 61/96

Il reato di detenzione di arma non concorre con quello di porto, che l’assorbe, solo quando la condotta della detenzione coincide temporalmente con il porto (cfr. Cassazione 18/10/1995 n. 5686).

Tribunale di Sanremo, sent. 2/7/2002 n. 337/02

 

Art. 5 L. 895/67

Armi - fatto di lieve entità.

La detenzione di un fucile ad aria compressa "Diana" costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per le caratteristiche dell'arma che comportano un’esigua potenzialità offensiva.

Tribunale di Sanremo, sent. 11/2/1992 n. 17/92

La detenzione di un fucile "Flobert" costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per le caratteristiche tecniche e d'impiego dell'arma che comportano una non elevata potenzialità offensiva.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 18/9/1995 n. 197/95

La detenzione di un fucile da caccia, calibro 12, costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per la natura dell'arma e per le condizioni soggettive dell'imputato.

Tribunale di Sanremo, sent. 22/1/1998 n. 17/98

La detenzione di un fucile da caccia, calibro 16, e di 27 cartucce da caccia, parimenti calibro 16, costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67.

Tribunale di Sanremo, sent. 26/5/1998 n. 148/98

La detenzione di due canne di fucile ad anima liscia costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 quando trattasi di parte di arma detenuta da cacciatore munito del relativo porto di fucile ed il fatto non appaia ricollegabile a vicende criminose.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 17/10/1993 n. 267/93

La detenzione di una pistola, calibro 6,35 (Browning’s), costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per la non elevata potenzialità dell’arma, in quanto di piccolo calibro.

Tribunale di Sanremo, sent. 14/1/1992 n. 6/92

La detenzione di una pistola, calibro 22 (Drulov mod. 75), costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67.

Tribunale di Sanremo, sent. 28/9/1995 n. 152/95

La detenzione di una baionetta da guerra, di tre pallottole per esercitazioni da guerra e di un caricatore, ancorché armi e munizioni da guerra, costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per la modestia del fatto in sé e per la scarsa quantità e pericolosità delle armi e delle munizioni detenute illecitamente.

Tribunale di Sanremo, sent. 30/1/1996 n. 24/96

La detenzione di una pistola mitraglietta tipo Skorpio cal. 7,65, da considerarsi come mera arma comune da sparo e non già come arma tipo guerra, non costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per la potenzialità offensiva dell'arma legata al funzionamento automatico.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 9/2/1999 n. 22/99

La detenzione di una pistola avariata ma facilmente riparabile, ancorché clandestina, costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per le condizioni e la scarsa potenzialità offensiva dell'arma.

Tribunale di Sanremo, sent. 3/2/1998 n. 26/98

 

Art. 7 L. 895/67

Armi -arma comune da sparo - requisiti.

Costituisce arma comune da sparo una pistola avariata ma facilmente riparabile in quanto le parti di ricambio siano facilmente disponibili presso le armerie a richiesta dell'interessato.

Tribunale di Sanremo, sent. 3/2/1998 n. 26/98

Non costituisce arma comune da sparo ai sensi dell’art. 2 c. 3 L. 110/75 e L. 526/99 una carabina ad aria compressa di bassa potenzialità cioè la cui energia cinetica sia inferiore ai 7,5 joule di cui alla predetta L. 526/99.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 27/3/2002 n. 70/02

Non costituisce arma rilevante ai fini della sussistenza dei reati di cui alla L. 497/74 solo l’arma totalmente e assolutamente insufficiente all’uso che gli è proprio, giacchè in questo caso soltanto viene a mancare quella situazione di pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce l’oggetto giuridico del reato di detenzione illegale di armi (cfr. Cassazione 3/3/1995 n. 2168).

Tribunale di Sanremo, sent. 23/11/1999 n. 292/99

Non sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, di un’arma apparente priva del tappo rosso perché tale bene, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 2 L. 36/90, non può integrare né il reato di cui all’art. 4 L. 110/75 né quello di cui agli artt. 4 e 7 L. 895/67, non rientrando tale bene tra le c.d. armi proprie né essendo previsto il rilascio di licenza per l’uso e il porto dello stesso bene.

Tribunale di Sanremo, sent. 5/11/1998 n. 313/98

Non è prevista dalla legge come reato la detenzione di una balestra non denunciata in quanto la stessa deve essere considerata come strumento atto ad offendere e non già come arma propria in quanto la difficoltà materiale nel suo utilizzo e nel suo porto rende tale strumento privo della naturale destinazione all’offesa che lo stesso aveva in epoche passate (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 10/5/1997 n. 4331; cfr. altresì circolare 16/12/1995 del Ministero dell’interno secondo cui "le balestre moderne e i relativi dardi vanno considerati nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui all’art. 4 L. 110/75 e 45 c. 2 del regolamento di esecuzione del TULPS").

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 2/12/2002 n. 570/02

Armi - arma COMUNE DA SPARO – requisiti - distinzione tra arma tipo guerra e arma comune da sparo.

Per stabilire se si tratti di arma tipo guerra o di arma comune da sparo (la cui definizione è fornita dagli artt. 1 e 2 della L. 110/75) occorre una valutazione in concreto e non in astratto dell’arma attraverso la considerazione di tutti gli elementi idonei a valutarne il potenziale offensivo (Cass. 869/82 e 6945/90), di tal che un’arma deve essere qualificata "tipo guerra" non quando abbia caratteristiche genericamente analoghe alle armi da guerra ma solo quando possa utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sia predisposto al funzionamento automatico per l’esecuzione del tiro a raffica o presenti caratteristiche balistiche o d’impiego identiche a quelle delle armi da guerra: per le pistole in particolare (Cass. 3896/79, 2941/81) il criterio di individuazione delle armi tipo guerra non risiede nel loro funzionamento automatico o non automatico ma piuttosto nella loro potenzialità offensiva superiore alle esigenze della sola difesa personale che ne rende possibile la destinazione anche al moderno armamento bellico (nella specie una pistola mitraglietta tipo Skorpio cal. 7,65 non è stata ritenuta arma tipo guerra ma arma comune da sparo, con conseguente riduzione di un terzo della pena comminata per le armi tipo guerra).

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 9/2/1999 n. 22/99

Armi – ARMA COMUNE DA SPARO - canna.

Non sussiste il reato di detenzione illegale di canna di fucile in relazione all’omessa denuncia alla competente autorità di pubblica sicurezza quando la canna sia quella in dotazione ad un fucile regolarmente denunciato, perché l’obbligo di denuncia della canna sussiste solo quando se ne acquisti una ulteriore rispetto a quella in dotazione.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 12/6/2001 n. 380/01

Armi – ARMA COMUNE DA SPARO - munizioni.

La detenzione illegale di munizioni per armi comuni da sparo e non per ami da guerra integra gli estremi del reato contravvenzionale di cui all’art. 697 c.p.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 19/3/2003 n. 102/03

 

Art. 4 L. 110/75

armi – porto - GENERALITà.

Non sussiste il reato di porto di arma allorché l’agente sia visto portarne una, senza che la stessa sia sequestrata o almeno descritta con precisione, non essendo consentito presumere che si tratti di un’arma vera e propria piuttosto che di un’arma giocattolo.

Tribunale di Sanremo, sent. 18/2/1992 n. 25/92

Armi - porto – OGGETTO.

Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e non già quello più grave di cui all'art. 699 c.p. in caso di porto abusivo di arma impropria ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 110/75, norma che riguarda gli "strumenti da punta o da taglio atti ad offendere", da distinguersi dalle c.d. armi bianche, la cui destinazione naturale è l’offesa.

Tribunale di Sanremo, sent. 3/4/2000 n. 260/00

cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 29/3/1996 n. 61/96

cfr. Pretore di Sanremo, 21/10/1996 n. 421/96

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 9/1/2002 n. 6/02

Armi - porto - abitazione.

Non sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75, cioè il reato di porto abusivo di arma fuori della propria abitazione, nel caso in cui un autotrasportatore detenga un coltello nella cabina di guida del suo automezzo in quanto per l’autotrasportatore, che per lavoro è destinato ad affrontare lunghi viaggi, l’automezzo è il luogo ove costui trascorre gran parte della sua vita e conseguentemente la cabina dell’automezzo deve essere considerata luogo del tutto assimilabile alla sua abitazione.

Pretore di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 11/2/1998 n. 44/98

Armi - porto – elemento soggettivo.

In caso di porto di bomboletta spray di gas narcotizzante non esclude l’elemento soggettivo del reato l’eventuale erroneo convincimento dell’agente in ordine all’obbligo di denuncia, alla natura dell’arma o alla potenzialità della stessa, perché tale convincimento si risolverebbe in un’ignoranza della legge penale inescusabile ex art. 5 c.p. (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 2/4/2001 n. 12911).

Tribunale di Sanremo, sent. 4/3/2002 n. 137/02

Armi – porto – caso di lieve entità.

La circostanza attenuante di cui all’art. 4 c. 3 u.p. L. 110/75 (caso di lieve entità) può trovare applicazione a tutti gli oggetti atti ad offendere indicati nel precedente comma 2, ivi compresi gli strumenti da punta e da taglio in quanto non costituenti armi proprie (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 6/3/1993 n. 510), trattandosi di strumenti non destinati all’offesa alla persona ma che possono essere occasionalmente adoperati per un tale scopo (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 9/8/1997 n. 7882).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/4/2003 n. 236/03

E’ riconoscibile la circostanza attenuante di cui all’art. 4 c. 3 u.p. L. 110/75 (caso di lieve entità) quando il porto di oggetto atto ad offendere sia dovuto a mera negligenza e si collochi al di fuori di un contesto in cui possa ipotizzarsi un qualche utilizzo dell’oggetto medesimo (nella specie, il porto riguardava un piede di porco).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 22/4/2002 n. 211/02

Il porto fuori dell’abitazione e senza giustificato motivo di un coltello a serramanico della lunghezza di cm. 15,5 con una lama di cm. 7 costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 23/1/2001 n. 45/01

La circostanza attenuante di cui all’art. 4 c. 3 u.p. L. 110/75 (caso di lieve entità) può trovare applicazione anche quando il porto abbia luogo in occasione di illecite interferenze nella sfera giuridica di terzi, purchè per motivi non connessi funzionalmente ad esse (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 17/6/1994 n. 7191).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/4/2003 n. 236/03

Armi - porto - casistica.

Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 e non già quello più grave di cui all'art. 699 c.p. in caso di porto abusivo di coltello a serramanico cioè di un coltello avente nel manico una concavità destinata ad accogliere la lama una volta fatta serrare manualmente, perché lo stesso deve considerarsi arma impropria ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 110/75, norma che riguarda gli "strumenti da punta o da taglio atti ad offendere", da distinguersi dalle c.d. armi bianche, la cui destinazione naturale è l’offesa, tra cui rientra il coltello c.d. a scatto o "molletta" (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 26/4/1995 n. 4514).

Tribunale di Sanremo, sent. 3/4/2000 n. 260/00

cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 29/3/1996 n. 61/96

cfr. Pretore di Sanremo, 21/10/1996 n. 421/96

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 9/1/2002 n. 6/02

Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di contenitore spray di fabbricazione francese, recante la dicitura "SAM 7 anti agression, neutralisant, incapacitant", contenente gas atto alla difesa personale, liberamente vendibile in Francia ma vietato in Italia, perché lo stesso deve considerarsi arma impropria ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 110/75 il cui porto fuori della propria abitazione é proibito senza giustificato motivo.

Tribunale di Sanremo, sent. 17/3/1997 n. 38/97

Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di bomboletta spray antiaggressione, marca Pozile, perché la stessa, potendo essere utilizzata indifferentemente per la difesa e per l'offesa, deve considerarsi arma impropria ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 110/75 il cui porto fuori della propria abitazione é proibito senza giustificato motivo.

Pretore di Sanremo, sent. 29/11/1996 n. 472/96

Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di bomboletta di gas narcotizzante.

Pretore di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 7/10/1997 n. 383/97

Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di bomboletta spray di gas narcotizzante in quanto la stessa contiene un aggressivo chimico rilevante ai sensi dell’art. 10 L. 497/74 e quindi costituisce arma comune da sparo coma da classificazione riportata agli artt. 1 e 2 L. 110/75, secondo cui è tale, fra l’altro, l’arma ad emissione di gas.

Tribunale di Sanremo, sent. 4/3/2002 n. 137/02

Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto abusivo di bottiglia contenente liquido infiammabile e di un accendino cioé di un ordigno evidentemente rudimentale ma sicuramente atto ad offendere costituendo "congegno micidiale".

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 24/1/1997 n. 15/97

Le bottiglie molotov devono essere qualificate come bottiglie incendiarie ai sensi dell’art. 1 L. 895/67 come modificato dall’art. 9 L. 497/74 , talchè la loro fabbricazione e il loro porto in luogo pubblico integrano i reati previsti dagli artt. 1 e 4 L. 895/67.

Tribunale di Sanremo, sent. 20/2/2003 n. 54/03

Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, di una mazza da baseball avente lunghezza di 80 cm.

Pretore di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 22/10/1996 n. 414/96

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 30/3/2000 n. 249/00

Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, di una lametta.

Pretore di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 1/6/1996 n. 274/96

Sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, di un piede di porco, da considerarsi arma impropria.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 22/4/2002 n. 211/02

Non sussiste il reato di cui all'art. 4 L. 110/75 in caso di porto fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, di un’arma apparente priva del tappo rosso perché tale bene, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 2 L. 36/90, non può integrare né il reato di cui all’art. 4 L. 110/75 né quello di cui agli artt. 4 e 7 L. 895/67, non rientrando tale bene tra le c.d. armi proprie né essendo previsto il rilascio di licenza per l’uso e il porto dello stesso bene.

Tribunale di Sanremo, sent. 5/11/1998 n. 313/98

Art. 15 L. 110/75

Armi – arma comune da sparo - importazione temporanea.

Il reato di cui all’art. 15 L. 110/75 concernente l’importazione temporanea di armi comuni da sparo si consuma solo in assenza dell’osservanza delle prescrizioni previste dal comma 2 della norma in esame per cui si considera temporanea l’importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 23/4/2002 n. 110/02

Non sussiste il reato di cui all’art. 15 L. 110/75 nel caso di importazione temporanea di arma comune da sparo da parte di cittadino italiano residente all’estero ovvero di straniero residente in Italia per l’esercizio della caccia essendo ciò consentito dall’art. 1 del D.M. 47200/78.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 23/4/2002 n. 110/02

Non sussiste il reato di cui all’art. 15 L. 110/75 nel caso di importazione temporanea di arma comune da sparo in periodo in cui la caccia è consentita da parte di titolare della carta europea delle armi da fuoco in possesso di polizza assicurativa essendo ciò consentito dal D.Lgs. 527/92 attuativo della normativa comunitaria.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 23/4/2002 n. 110/02

 

Art. 20 L. 110/75

Armi – omessa custodia.

L’obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall’art. 20 L. 110/75, qualora non riguardi soggetti che esercitano professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alle sole condizioni che risultino adottate le cautele che nelle specifiche situazioni di fatto possono esigersi da una persona di normale prudenza (cfr. Cassazione 1868/00, 4792/97) di tal che il privato cittadino non ha alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 10/2/2003 n. 75/03

 

Art. 23 l. 110/75

Armi – arma clandestina.

Sussiste il reato di porto di arma clandestina allorché tutti i numeri di matricola impressi sull'arma siano abrasi, essendo necessario che risultino del tutto compromesse le finalità di identificazione di cui all'art. 11 L. 110/75. Pertanto non può essere definita clandestina l'arma sotto le cui guanciole sia ancora integro il numero di matricola essendo stato abraso soltanto il numero di matricola posto nella parte scoperta dell'arma.

Tribunale di Sanremo, sent. 29/3/1996 n. 61/96

Nei reati in materia di armi clandestine la valutazione circa la sussistenza del dolo è particolarmente rigorosa, sussistendo a carico di chi acquista un’arma, specie se ciò avviene presso soggetti diversi dalle armerie legalmente autorizzate, l’obbligo di controllare la presenza di tutti i prescritti dati identificativi, la cui violazione costituisce accettazione del rischio che l’arma acquistata sia clandestina, cosicchè il detentore di quest’ultima risponde del reato di cui all’art. 23 L. 110/75 quanto meno a titolo di dolo eventuale.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 7/11/2002 n. 362/02

La detenzione di una pistola avariata ma facilmente riparabile, ancorché clandestina, costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per le condizioni e la scarsa potenzialità offensiva dell'arma.

Tribunale di Sanremo, sent. 3/2/1998 n. 26/98

La detenzione di due canne di fucile ad anima liscia costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 quando trattasi di parte di arma detenuta da cacciatore munito del relativo porto di fucile ed il fatto non appaia ricollegabile a vicende criminose.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 17/10/1993 n. 267/93

Armi - detenzione - FATTO DI LIEVE ENTITà.

La detenzione di una pistola avariata ma facilmente riparabile, ancorché clandestina, costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. 895/67 per le condizioni e la scarsa potenzialità offensiva dell'arma.

Tribunale di Sanremo, sent. 3/2/1998 n. 26/98

Armi - detenzione - concorso colla detenzione di arma comune da sparo.

Concorrono i reati di detenzione illegale di arma comune da sparo con quello di detenzione di arma clandestina quando l'imputato abbia detenuto un'unica arma priva di numero di matricola di cui non abbia fatto tempestiva denuncia.

Tribunale di Sanremo, sent. 3/2/1998 n. 26/98

ART. 5 L. 36/90
ARMI – ARMI ANTICHE - DISCIPLINA.
La detenzione di un fucile senza matricola dell’anno 1850 non è penalmente rilevante in quanto tale arma deve considerarsi antica e, ai sensi dell’art. 5 della L. 36/90, di essa sono consentiti la detenzione e il trasporto senza necessità di licenza o di autorizzazione e il trasferimento dal luogo di custodia ad un altro senza necessità di comunicazione alla p.s.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/11/2000 N. 347/00