VADEMECUM DEL DIFENSORE NEL PROCEDIMENTO PENALE

DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

(A CURA DELL’AVV. ANDREA POMES)


 

PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO MINORILE

1) finalità rieducativa


 

LA LIBERTA’ PERSONALE DEL MINORENNE

FORME DI LIMITAZIONE E COMPETENZE: nel regime del DPR 448/1998 la libertà personale dell’indagato o imputato minorenne può esse limitata:

1) a opera della Polizia Giudiziaria mediante l’assesto in flagranza, il fermo, l’accompagnamento in un ufficio di polizia:

2) a opera del Pubblico Ministero mediante il fermo;

3) a opera del Giudice mediante le misure cautelari, quali: prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità, custodia cautelare.

ARRESTO (art. 16 DPR):

L’arresto del minore è sempre facoltativo (art. 16 DPR), infatti gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nell’esercizio della facoltà di arresto devono tenere conto della gravità del fatto, dell’età e della personalità del minore.

L’arresto e l’accompagnamento sono in alternativa tra loro: infatti, la PG può scegliere in alternativa in base alla educazione e alla personalità del minorenne. Entrambe necessitano di convalida e di giudizio direttissimo.

Presupposti dell'arresto: flagranza e reclusione dell’ergastolo o non inferiore nel massimo a 9 anni oppure reati specifici, quali quelli previsti dall’art. 380 c.p.p. comma II lett. e, f, g, h oltre al reato di violenza sessuale, ma con esclusione del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose nel caso in cui ricorra l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n. 4 cod pen).

FERMO (384 cpp): il fermo di persona gravemente indiziata di grave delitto è ammesso quando, anche fuori dai casi di flagranza, sussistano specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di fuga. Il fermo può essere ordinato dal Pubblico Ministero, mentre la Polizia Giudiziaria ha facoltà di procedere al fermo prima che il PM abbia assunto la direzione delle indagini quando sopravvengano elementi per ritenere fondato il pericolo di fuga e manchi il tempo per attendere il provvedimento del PM.

In relazione al minorenne il fermo può essere disposto per uno dei delitti previsti dall’art. 23 DPR (come per l’arresto), purchè la pena non sia inferiore nel minimo a due anni di reclusione.

ACCOMPAGNAMENTO (art. 18 bis DPR): La PG può accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. In altri termini, la PG, in caso di flagranza, può scegliere discrezionalmente tra l’esecuzione dell’arresto o dell’accompagnamento.

In tale caso la PG può trattenere il minore non oltre le dodici ore; deve avvisare il PM e l’esercente la potestà genitoriale. Infine, deve consegnarlo ai genitori, con l’ammonimento di tenerlo a disposizione del PM.

Infine:

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ARRESTO E AL FERMO. L’arresto e il fermo del minorenne non consistono nell’introduzione in un istituto penitenziario. Infatti, la PG deve darne immediata notizia al PM, agli esercenti la potestà genitoriale, al difensore e ai servizi minorili (artt. 18 DPR e 386 cpp).

Il PM può ordinarne l’immediata liberazione se ritiene di non dovere chiedere una misura cautelare, o in caso contrario ordinare che il minore sia condotto senza ritardo al centro di prima accoglienza o presso una comunità o, tenuto conto della modalità del fatto, presso la abitazione del minorenne ordinando che vi rimanga a sua disposizione.

UDIENZA DI CONVALIDA. E’ tenuta dal Giudice per le Indagini Preliminari in composizione monocratica a seguito della richiesta del PM. Quest’ultimo deve Il PM chiede la convalida entro le 48 ore dall’arresto, fermo o accompagnamento.

L’avviso dell’udienza deve essere dato al PM, al difensore, agli esercenti la potestà e ai servizi minorili.

L’udienza si conclude con la convalida o il rigetto della richiesta del PM. Vi può anche essere l’emissione da parte del GIP di una ordinanza di applicazione di una misura cautelare.

Contro l’ordinanza di convalida o di rigetto è dato ricorso per Cassazione.

Contro l’ordinanza di applicazione di una misura cautelare o di rigetto è data la richiesta di riesame. Provvede il Tribunale per i minorenni.

MISURE CAUTELARI. In relazione alle misure cautelari bisogna precisare che non possono essere applicate misure diverse da quelle previste dal DPR e che le esigenze che ne giustificano l’applicazione sono il pericolo di inquinamento della prova, il pericolo di reiterazione dei reati ma non il pericolo di fuga, il quale non può costituire, per il minorenne, il fondamento di queste misure.

Nell’applicazione il giudice deve tenere conto:

a) dei criteri indicati dall'art 275 cpp;

b) dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto;

c) Non è mai prevista come obbligatoria l’applicazione obbligatoria della "custodia cautelare in carcere per determinati reati".

Il minore cui sia applicata una misura cautelare è affidato ai servizi minorili per le attività di sostegno e di controllo.

Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo per delitti puniti con la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore a cinque anni.

Il giudice impartisce in ogni caso al minore delle prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro o utili per la sua educazione. Durano sei mesi e sono rinnovabili una sola volta.

Le singole misure:

1) LA PERMANENZA IN CASA (art. 21 DPR). E’ la versione minorile degli arresti domiciliari. Il giudice prescrive al minore di rimanere presso l’abitazione familiare o altro luogo di privata dimora, ponendo, eventualmente, limiti o divieti alla facoltà di comunicare con l’esterno. Il giudice può consentire al minore di allontanarsi per esigenze di studio, di lavoro o relative alla sua educazione. I genitori devono vigilare e consentire ai servizi sociali minorili i loro interventi di sostegno e di controllo.

2) IL COLLOCAMENTO IN COMUNITA’ (art. 22 DPR). Il giudice ordina che sia affidato a una comunità pubblica (o autorizzata), con specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio, di lavoro o educative. Il responsabile collabora con i servizi. Il giudice può consentire al minore di allontanarsi per esigenze di studio o di lavoro.

3) LA CUSTODIA CAUTELARE (art. 23 DPR). Il giudice può disporre la custodia cautelare quando procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anno, oppure per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 380 comma 2 lett. e-f-g-h cod proc pen.

Sono condizioni per l’applicabilità della misura:

a) gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini in relazione a situazioni di concreto pericolo per l’acquisizione della prova;

b) concreto pericolo, desunto da specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell’imputato, che questi commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o delitti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.

I termini di durata massima della misura sono quelli stabiliti nell’art. 303 cpp, ridotti della metà se il minore ha compiuto i sedici anni, dei due terzi se non li ha compiuti.

In caso di scarcerazione per decorrenza del termine non sono applicabili "le altre misure di cui ricorrono i presupposti", ma soltanto quella delle prescrizioni.


 

RITI DIFFERENZIATI

GENERALITà: Nel processo penale minorile non sono ammessi l’applicazione della pena su richiesta delle parti e il procedimento per decreto. E’ ammesso il giudizio direttissimo se è possibile compiere gli accertamenti sulla personalità del minore e assicurargli l’assistenza affettiva (art. 25 DPR). Il minore può chiedere il giudizio abbreviato ed è ammesso il giudizio immediato.

APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI EX ART. 444 c.p.p.: non è ammesso, perchè il patteggiamento presuppone una capacità di valutazione che il legislatore ha ritenuto non essere presente nel minore. Tale scelta del legislatore è stata criticata sia in dottrina che in giurisprudenza. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha rigettato tutte le questioni di legittimità sollevate al riguardo.

E’ bene precisare che anche nelle situazione in cui il reato venisse commesso dal minorenne che nelle more delle indagini preliminari fosse divenuto maggiorenne, il patteggiamento non è comunque ammesso: sul punto la Corte Costituzionale si è già pronunciata con Sent. 272/2000, rigettando la questione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo.

DECRETO PENALE DI CONDANNA (PROCEDIMENTO PER DECRETO): non è ammesso. Difatti, peculiari del processo minorile sono le finalità protettive del minore da attuarsi anche con una procedura adatta alla personalità del minorenne in generale, privilegiando le necessità educative e le garanzie difensive.

GIUDIZIO ABBREVIATO: è ammesso. Può concludersi come un normale giudizio. La richiesta deve essere formulata personalmente o per mezzo di procuratore speciale (vedi art. 25 DPR): è da escludersi la validità della richiesta formulata dall’esercente la potestà genitoriale, dal tutore o dal difensore non munito di procura speciale.

Termini per richiedere il giudizio abbreviato: si innesta nell’udienza preliminare minorile con una richiesta dell’imputato (proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale). Su di essa, acquisito il parere non vincolante del pubblico ministero, il giudice provvede con ordinanza.

Sono sempre ammesse le indagini sulla personalità del minore da parte del giudice: infatti, il giudizio abbreviato, dopo la L 479/1999, non è più caratterizzato dalla decibilità allo stato degli atti, potendo il giudice assumere anche d’ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione.

Il giudizio abbreviato può essere definito con sentenza di non luogo a procedere o di condanna, anche a sanzione sostitutiva, con pena ridotta di un terzo.

GIUDIZIO DIRETTISSIMO: è ammesso, previe indagini sulla personalità ex art. 9 e l’assistenza ex art. 12. A seguito della L 12/1991 il rito de quo può anche riguardare reati punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni: quindi non solo l’arresto, ma anche l’accompagnamento.

GIUDIZIO IMMEDIATO: è ammesso, ma sempre con le indagini sulla personalità e con l’assistenza. A seguito della Sent. 125/1995 C. Cost. è ammessa la sospensione del processo e la messa alla prova.


 

LA DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCESSO (cioè, prima del rinvio a giudizio)

ARCHIVIAZIONE (ARTT. 408-411 C.P.P.): è chiesta dal PM al GIP. Se quest’ultimo non la dispone restituisce gli atti al PM.

SNLP PER DIFETTO DI IMPUTABILITÀ (ART. 26 DPR): è emessa dal giudice. Infatti, l’art. 97 c.p. dispone che non è imputabile il minore di 14 anni.

SNLP PER IRRILEVANZA DEL FATTO - cd declaratoria di improcedibilità per irrilevanza del fatto - (ART. 27 DPR).

Premessa: era stata istituita con il DPR stesso, ma con Sent. 250/1991 la Corte Costituzionale dichiarò la illegittimità dell’art. 27 per eccesso di delega Così il legislatore con reintrodusse con una specifica legge: L 123/1992.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER MESSA ALLA PROVA: sospensione del processo e messa alla prova. La messa alla prova è basata sull’esame della personalità (deve trasparire una condotta reato occasionale e non un sistema di vita improntato al crimine). La sospensione è rimessa alla discrezionalità del giudice. Il giudice riceve le relazioni periodiche dei servizi sociali.

Presupposti per la sospensione sono:

a) presupposto essenziale è il giudizio di responsabilità penale del soggetto;

b) la si dispone sulla base del progetto di intervento elaborato dai servizi sociali (anche se la Cassazione ha avuto modo di ritenere che si possa sospendere anche senza tale progetto);

c) il giudice deve valutare: il tipo di reato, le modalità di attuazione, i motivi a delinquere, i precedenti penali, la personalità e il carattere del reo (la condotta criminosa non deve essere una scelta di vita, ma un disagio temporaneo);

d) dato che la funzione della messa alla prova è il recupero sociale e la rieducazione del minore, la concessione del beneficio della messa alla prova è consentita nei casi in cui sia formulabile un giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del minore. La raggiunta maggiore età del minore nel corso del processo, non è condizione ostativa, ma il giudice deve solo valutare con maggiore rigore la personalità del reo, se cioè vi sia ancora la possibilità di rieducazione.

e) i precedenti penali: per la cass. non sono ostativi;

f) l’imputato deve essere imputabile (avere capacità di intendere e di volere);

g) secondo una parte di giurisprudenza è essenziale che il reo svolga una piena confessione. Ma non così altra giurisprudenza: quest’ultima ritiene che sia sufficiente "sentire le parti".

Il provvedimento di sospensione si addotta nel corso dell’udienza preliminare o nel dibattimento.

Durata della sospensione: secondo la giurisprudenza non vi sono limiti minimi, ma non si possono superare i limiti massimi.

La Cassazione ritiene che anche il reo divenuto maggiorenne nelle more del processo possa beneficiare della messa alla prova: il giudice deve valutare con maggiore rigore il giudizio prognostico positivo della riuscita della messa alla prova. In particolare, se il reo abbia ormai una personalità completamente strutturata (allora, la messa alla prova non ha alcuna possibilità di riuscita, in quanto non è più possibile rieducare una personalità completamente formata), oppure se il reo, benchè maggiorenne, sia ancora in una fase di percorso evolutivo post-adolescienziale.

La sospensione e il reato continuato: se il reo ha già concluso una prova con esito positivo, non vi è bisogno di una nuova messa alla prova in relazione a un altro reato se quest’ultimo è precedente ed è unito con il vincolo della continuazione con il reato per il quale era stata adottata la messa alla prova che ha avuto esito positivo.

Le prescrizioni.

Revoca dell’ordinanza di sospensione.

La ricorribilità dell’ordinanza.

L’esito della prova.

SNLP PER CONCESSIONE DEL PERDONO GIUDIZIALE: Il perdono giudiziale è previsto e disciplinato dall’art. 19 L. min. (l. 835/1935). Vi è solo da dire che gli istituti più vantaggiosi per l’imputato sono in primis l’irrilevanza del fatto, la messa alla prova e, infine, il perdono giudiziale.

SENTENZA EX 129: NON è COMPRESA: Ricordo la sentenza ex art. 129 c.p.p., che però non riguarda questo capitolo relativo alla definizione anticipata del processo. Infatti la sent. ex 129 è possibile solo nel processo e non anche nel procedimento (tale sentenza può riguardare non solo questioni processuali, ma anche essere assolutoria nel merito).


 

UDIENZA PRELIMINARE

PREMESSA:

E’ bene, prima di andare all’udienza preliminare, telefonare ai servizi sociali per chiedere se hanno seguito il minore ed hanno, quindi, predisposto il cd "progetto" al fine di chiedere la messa alla prova (Servizi sociali di Genova, Passo Frugoni, tel. 010541771, fax 0105305967)..

FINALITà:

rappresenta un momento dedicato all’approfondimento dello studio della personalità dell’imputato.

PROCEDURA:

richiesta di rinvio a giudizio del PM ex 416. Avviso dell’udienza comunicato al PM e notificato all’imputato, alla PO, al difensore almeno 10 giorni prima. Nonchè ai servizi minorili, all’esercente la potestà dei genitori (ma solo se nel frattempo l’imputato non sia divenuto maggiorenne ex 316 cc). Vedi art 31 comma 3 e, per le relative nullità in caso di violazione, l’art 7, il quale commina una nullità a regime intermedio ex 178 lett c e 180 (per la violazione dell’assistenza dell’imputato).

SVOLGIMENTO:

Udienza collegiale in camera di consiglio. Contraddittorio necessario: presenza del P.M. e del difensore. Possono assistervi anche il genitore, gli operatori dei servizi sociali e la PO, quest’ultima solo per la conciliazione e non per la costituzione di PC, in quanto non è mai ammessa la costituzione di parte civile.

Si applicano gli artt. 420 bis e ter cpp.

Eventuale rinnovazione dell’avviso dell’udienza se è provato o appare probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza (e sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notifica con consegna al difensore). Idem se l’imputato non è presente per assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento. Se si provvede alla rinnovazione della notifica si fissa una nuova udienza.

Il minore può non comparire ma il giudice può disporne, a propria discrezione, l’accompagnamento coattivo ex art 31 (e ciò anche se l’imputato, nel frattempo sia divenuto maggiorenne).

Quando il minore è presente è sempre sentito. Tale "sentire" (e non "interrogare") è finalizzato a esigenze educative (per instaurare un dialogo con il minore) e non ha valenza investigativa. Naturalmente, l’imputato può chiedere di essere interrogato ex 422 comma 4 cpp.

Durante lo svolgimento dell’udienza preliminare ex 31 comma 2 il giudice, sentite le parti, può disporre l’allontanamento del minore nel suo interesse quando si assumono le dichiarazioni e la discussione in ordine ai fatti inerenti la sua personalità (ciò non è previsto quando all’ud. prel. l’imputato è ormai maggiorenne).

Anche l’esercente la potestà genitoriale può essere allontanato ex 12 comma 3.

LA PO può partecipare ex 31 comma 5, ma solo per le facoltà previste dall’art 90 cpp, che non siano funzionali alla costituzione di PC (quest’ultima non ammessa), quali memorie e indicazioni di prove, oltre che per il tentativo di conciliazione.

Anche le altre persone eventualmente convocate vanno sentite, ma solo se risulta necessario ai fini degli accertamento sulla personalità del minore.

RIASSUNTO: L’udienza preliminare si delinea così: il giudice legge gli atti e fa una relazione sull’imputato, parlano i servizi sociali, viene sentito il minorenne, parla il pm (che, solitamente, chiede il rinvio a giudizio o il perdono giudiziale), parla il difensore. La difesa chiede: il via principale la SNLP per assenza o insufficienza di elementi idonei a sostenere l’accusa; in subordine il proscioglimento (sempre SNLP) per irrilevanza del fatto (presupposti: tenuità, occasionalità, la prosecuzione del processo danneggia l’educazione del minore); se è presente l’imputato chiedere in ulteriore subordine la sospensione del processo e l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova; in ulteriore subordine il perdono giudiziale (sempre SNLP: attenzione, è una sentenza di condanna).

Quindi, gli epiloghi dell’udienza preliminare sono:


 

DIBATTIMENTO

Sentenza di assoluzione o di condanna.

Declaratoria di non procedere per irrilevanza del fatto.

Messa alla prova. A seguito della Sentenza 125/95 C. Cost. è ammessa la sospensione per messa alla prova anche in caso di giudizio abbreviato. La sospensione del processo va adottata dal giudicante al termine dell’istruzione dibattimentale (prima della discussione).

Sanzioni sostitutive: vedi art. 30 e 32.

Strumenti per attenuare la pena da infliggere: la circostanza della minore età ex art. 98 comma 1 cod. pen. e quella del 114 comma 3 cod pen.

Sospensione condizionale della pena (vedi riforma con L 143/04).

 


 

STRUMENTI PER EVITARE L’ESPIAZIONE DELLA PENA IN CARCERE

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA: è volta a evitare l’esecuzione della sanzione penale inflitta con sentenza di condanna. Ha natura giuridica di estinzione del reato. E’ disciplinata dagli artt. 163 ss del cod pen, nonchè, per i minorenni, dall’art. 20 L. min. (L. 835/1935).

Il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena inflitta rimanga sospesa e, trascorso il termine di anni cinque per i delitti o di anni due per le contravvenzioni, se il condannato non ha commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole e ha adempiuto agli obblighi eventualmente impostigli, il reato per il quale è stato condannato è estinto (167 cod pen).

La sospensione può essere concessa quando la pena detentiva inflitta (sola o congiunta con l’eventuale pena pecuniaria ragguagliata ex 135 cod pen) sia non superiore agli anni tre (per i minori degli anni diciotto). Attenzione, però con la L. 145/2004 (guid dir 25.04, pagg. 14 ss), il giudice può sospendere la pena anche se il ragguaglio tra pena detentiva (questa non superiore a tre anni) e la pena detentiva superi i tre anni.

La sospensione è applicabile anche in caso di reati commessi in concorso e giudicati contestualmente.

Le condizioni per la concessione sono le seguenti:

a) che l’imputato non abbia riportato in precedenza altra condanna per delitto, ma la Corte Cost. n. 95/1976 ha precisato che la precedente condanna non è ostativa (ed è liberamente valutabile dal giudice) se la pena da infliggere, cumulata con quella precedentemente inflitta, non supera i limiti dell’art. 163 (cioè, per i minore anni tre);

b) che l’imputato non sia delinquente o contravventore abituale o professionale;

c) che al condannato non debba essere applicata una misura di sicurezza personale perchè persona socialmente pericolosa;

d) che tenuto conto delle circostanze indicate nell’art 133 cod pen (gravità del fatto e personalità del reo), il giudice presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Revoca della sospensione di diritto: qualora il condannato nei termini previsti riporti condanna a pena detentiva per delitto o contravvenzione della stessa indole, o non adempia agli obblighi impostigli, o riporti altra condanna (anche per delitto anteriore) a pena che cumulata con quella sospesa superi i limiti del 163 (per i minori anni tre).

Revoca della sospensione discrezionale: qualora intervenga ulteriore condanna, ma senza superare i limiti di tre anni, il giudice può discrezionalmente o revocare la precedente sospensione, o applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena una seconda volta.

Gli obblighi. Il giudice può subordinare il beneficio della sospensione all’adempimento di obblighi (ex 165 cod pen), quali le restituzioni o il risarcimento, la pubblicazione della sentenza a spese del condannato, l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

L’imposizione di condizioni è obbligatoria (ex 165) in caso di reiterazione della sospensione.

La sentenza di condanna a pena condizionalmente sospesa deve essere iscritta nel casellario giudiziale.

SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI: sono disciplinate dagli artt. 53 e ss della L 689/1981 e sono la semidetenzione, la libertà controllata e le pena pecuniaria sostitutiva. Esse tendono a escludere l’ambiente carcerario agli autori di reati lievi. Per i minorenni la sostituzione è sempre ammessa.

La sostituzione è discrezionale e il giudice, nell’esercitare il potere di sostituzione, deve tenere conto dei criteri indicati dall’art 133 cod pen (modalità del fatto e personalità del minore) e scegliere la sanzione più idonea al reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la sostituzione è vietata quando il giudice presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Sono inoltre previste dalla legge (artt. 59 e 60) delle cause di esclusione soggettive e oggettive.

L’esecuzione delle sanzioni sostitutive appartiene alla competenza del magistrato di sorveglianza.

La semidetenzione. Consiste nell’obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti penitenziari. le ore di permanenza in istituto sono stabilite dal magistrato di sorveglianza, il quale deve tenere conto delle esigenze di studio e di lavoro del condannato. Il ragguaglio tra la pena detentiva e la semidetenzione è stabilito alla pari (un giorno dell’una equivale a un giorno dell’altra).

La libertà controllata. Consiste nelle limitazioni indicate nell’art. 56 L689/1981: divieto di allontanamento dal comune di residenza, obbligo di presentazione all’autorità di polizia, sospensione della patente di guida e altre misure. Il ragguaglio con la pena detentiva è di un giorno di questa per due giorni di libertà controllata.

La pena pecuniaria sostitutiva. La pena pecuniaria sostitutiva consiste nel pagamento di una somma di denaro in luogo della pena detentiva. Essa viene eseguita secondo la procedura prevista dagli artt. 660 cpp e 181 disp att. Ove il condannato non paghi, il Pubblico Ministero chiede la conversione ex 102 L689/1981. In particolare, la libertà controllata e il lavoro sostitutivo sono oggi misure per la conversione delle sanzioni penali pecuniarie in caso di insolvibilità del condannato.

Le sanzioni sostitutive nel diritto penale minorile. L’art 30 DPR 448/1988 stabilisce che per i minorenni la sostituzione della pena detentiva può disporsi quando il giudice ritiene di applicare una pena detentiva non superiore a due anni Il giudice deve tenere conto, nella decisione circa la sostituzione, della personalità e delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonchè delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Questo richiamo dell’art. 30 DPR consente di far prevalere le esigenze di una condotta di vita ben integrata nella famiglia, nella scuola e nella società sulle esigenze della pretesa punitiva. Ma non consente il regalo di una sostituzione della pena detentiva a un minore che, dalle informazioni del servizio sociale e della polizia giudiziaria, risulti preferire l’ozio al lavoro, il vagabondaggio alla scuola, le frequentazioni criminogene alla famiglia.


 

STRUMENTI PER LIMITARE LA DURATA DELL’ESPIAZIONE DELLA PENA

LIBERAZIONE ANTICIPATA. E’ disciplinata dall’art. 54 ord. penitenziario) e consiste nella detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena espiata.

LIBERAZIONE CONDIZIONALE. E’ disciplinata dall’art. 21 L. min. (L 835/1935). Il regime minorile della liberazione condizionale è l’espressione più significativa del principio per cui l’ordinamento persegue sempre il recupero del minore. Infatti, la liberazione condizionale può essere ordinata dal Tribunale per i minorenni in sede di sorveglianza (art. 682 cpp) in qualunque momento dell’esecuzione e qualunque sia la durata della pena detentiva inflitta e di quella non ancora espiata.

Al minore liberato condizionalmente deve essere applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata o quella del riformatorio.


 

STRUMENTI PER RENDERE MENO AFFLITTIVA L’ESPIAZIONE DELLA PENA

L’ordinamento penitenziario persegue lo scopo di mitigare il rigore dell’esecuzione della pena con diversi istituti. Esaminiamoli.

AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE (art 47 e 47 bis ordinamento penitenziario): è una misura alternativa alla detenzione e ha natura giuridica di modalità di esecuzione della pena. Ha lo scopo di facilitare il ritorno nella società del condannato che non sia un delinquente pericoloso.

La misura può essere disposta quando la pena detentiva non supera i tre anni, se si può ritenere che l’affidamento contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. In relazione al condannato minorenne, gli artt. 12 e 24 disp attuaz. min. istituiscono i servizi polifunzionali diurni demandandone l’esecuzione al servizio sociale minorile.

DETENZIONE DOMICILIARE (art. 47 ord. penit.) E’ una misura alternativa alla detenzione. Ha natura giuridica di modalità di esecuzione della pena e costituisce uno sviluppo logico dell’analogo istituto degli arresti domiciliari. Essa consiste nella possibilità di espiazione della pena detentiva nell’abitazione del condannato o in un altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza. In relazione ai minorenni e ai giovani adulti (di età inferiore a 21 anni), la misura può essere disposta per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. Il tribunale di sorveglianza dispone la misura e impartisce le disposizioni per gli interventi del servizio sociale.

SEMILIBERTà (ART. 48 ord. penit.). Consiste nella concessione al condannato e all’internato di trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto penitenziario per partecipare ad attività lavorative, istruttive e utili al reinserimento sociale. Possono essere espiate in semilibertà la pena dell’arresto (senza limitazioni), la pena della reclusione e anche la pena dell’ergastolo. In relazione ai minorenni, l’art. 11 norme att. min. prevede istituti di semilibertà organizzati in modo da assicurare una effettiva integrazione con la comunità esterna.

PERMESSI PREMIO (art. 30 ord. penit.). La disciplina non si differenzia da quella per i maggiorenni: venti giorni per volta e complessivamente sessanta giorni in un anno. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l’applicazione ai minorenni della limitazione prevista dall’art. 30 ter (comma quinto), relativa al limite di due anni di espiazione della pena prima di potere usufruire del beneficio in parola.