CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
CIRCOLARE INTERPRETATIVA SULLA DIFESA D'UFFICIO
(testo approvato in data 5 giugno 2001)
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
- rilevato che la legge 6 marzo 2001, n. 60, recante «Disposizioni
in materia di difesa d’ufficio», pubblicata nella «Gazzetta
Ufficiale» n. 67 del 21 marzo 2001, è entrata in vigore il
5 aprile 2001;
- rilevato che la legge in parola presenta oltre che sui problemi organizzativi,
bisognevoli di risorse finanziarie, anche non poche difficoltà di
ordine interpretativo che impongono obiettivamente agli Ordini forensi
distrettuali di mettere a regime modelli attuativi che si caratterizzino
per coerenza ed omogeneità su tutto il territorio nazionale;
- avviato ampio e pubblico dibattito in seno alle istituzioni e alle
associazioni forensi;
- preso atto dei risultati dell’assemblea degli Ordini distrettuali
degli avvocati tenuta a Genova il giorno 7 aprile 2001 e dell’assemblea
generale degli Ordini circondariali tenuta a Roma il 28 aprile 2001;
- rilevata la necessità di fornire parametri interpretativi
comuni al fine di garantire su tutto il territorio nazionale piena ed auspicabile
omogeneità nelle modalità di attuazione degli obblighi di
legge e uniformità nell’esercizio delle pubbliche funzioni che la
legge affida agli Ordini forensi, al fine di evitare ingiustificate disparità
di trattamento, e irrazionali e contraddittorie prassi amministrative,
conformemente ai principi di cui agli articoli 3, e 97 della Costituzione
della Repubblica;
approva la seguente circolare interpretativa proponendo ai Consigli
degli Ordini degli avvocati di adottarla come atto interno di regolazione
della proprie funzioni amministrative
Articolo 1
Corsi di aggiornamento professionale
1. I corsi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 7 della
legge 6 marzo 2001, n. 60 sono istituiti e tenuti dagli Ordini forensi.
2. Possono altresì essere organizzati da associazioni private
di avvocati, in collaborazione e sotto la vigilanza dell’Ordine forense.
3. Al fine di garantire omogeneità di contenuti didattici e
metodologie formative, gli Ordini forensi sottopongono i programmi dei
Corsi di aggiornamento e tutte le altre informazioni relative agli aspetti
organizzativi e gestionali dei Corsi al Consiglio nazionale forense, per
l’approvazione.
4. Il Consiglio nazionale forense, sentito il Consiglio direttivo del
Centro per la formazione e l’aggiornamento professionale degli avvocati,
approva i programmi e/o gli statuti dei Corsi di aggiornamento.
5. Il Consiglio nazionale può condizionare l’approvazione di
cui al comma precedente al rispetto da parte dell’Ordine proponente di
parametri e contenuti formativi e/o organizzativi ritenuti essenziali,
in ossequio alle finalità di cui al comma 3.
6. Il Consiglio nazionale, sentito il Consiglio direttivo del Centro
per la formazione e l’aggiornamento professionale degli avvocati, adotta
mediante circolare criteri e principi generali al fine di integrare un
modello flessibile di corso di aggiornamento per difensori d’ufficio da
utilizzare in sede locale per le relative attività formative.
Articolo 2
I praticanti abilitati al patrocinio e gli elenchi dei difensori
d’ufficio
1. I praticanti abilitati non sono inseriti negli elenchi dei difensori
d’ufficio.
Il praticante abilitato che avesse esercitato la professione in materia
penale precedentemente all’iscrizione nell’albo degli avvocati può
chiedere che tale periodo di esercizio venga computato ai fini della maturazione
del biennio di cui all’articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 60.
Articolo 3
Elenco dei difensori d’ufficio per la difesa dei minori e nei procedimenti
innanzi ai Tribunali militari
1. In via transitoria, e fino alla modifica dell’articolo 8 della legge
6 marzo 2001, n. 60, l’elenco dei difensori d’ufficio per il patrocinio
dei minori e per la difesa innanzi ai Tribunali Militari è costituito
in sezioni apposite dell’elenco generale dei difensori d’ufficio, ed è
gestito telematicamente.
Articolo 4
Casi di assenza del difensore designato
1. In caso di mancata comparizione del difensore d’ufficio designato,
si applicano le disposizioni di legge in materia (articolo 97, 4° comma
Cpp, come modificato dall’articolo 3, legge 6 marzo 2001, n. 60).
Articolo 5
Spese per il funzionamento dell’Ufficio di cui all’articolo 8, legge
6 marzo 2001, n. 60.
1. Ciascun Ordine distrettuale promuove la stipulazione di un protocollo
di intesa con gli Ordini circondariali del proprio Distretto di Corte d’appello,
relativo alla ripartizione degli oneri da sostenere per l’istituzione dell’ufficio
di cui all’articolo 8, legge 6 marzo 2001, n. 60. In caso di disaccordo
tra gli Ordini interessati, il Consiglio nazionale nomina una Commissione
di conciliazione composta di tre membri per promuovere il raggiungimento
di un’intesa.
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