Camera Penale di San Remo

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

CIRCOLARE INTERPRETATIVA SULLA DIFESA D'UFFICIO

(testo approvato in data 5 giugno 2001)
 
 

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

- rilevato che la legge 6 marzo 2001, n. 60, recante «Disposizioni in materia di difesa d’ufficio», pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 67 del 21 marzo 2001, è entrata in vigore il 5 aprile 2001;
- rilevato che la legge in parola presenta oltre che sui problemi organizzativi, bisognevoli di risorse finanziarie, anche non poche difficoltà di ordine interpretativo che impongono obiettivamente agli Ordini forensi distrettuali di mettere a regime modelli attuativi che si caratterizzino per coerenza ed omogeneità su tutto il territorio nazionale;
- avviato ampio e pubblico dibattito in seno alle istituzioni e alle associazioni forensi;
- preso atto dei risultati dell’assemblea degli Ordini distrettuali degli avvocati tenuta a Genova il giorno 7 aprile 2001 e dell’assemblea generale degli Ordini circondariali tenuta a Roma il 28 aprile 2001; 
- rilevata la necessità di fornire parametri interpretativi comuni al fine di garantire su tutto il territorio nazionale piena ed auspicabile omogeneità nelle modalità di attuazione degli obblighi di legge e uniformità nell’esercizio delle pubbliche funzioni che la legge affida agli Ordini forensi, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, e irrazionali e contraddittorie prassi amministrative, conformemente ai principi di cui agli articoli 3, e 97 della Costituzione della Repubblica; 

approva la seguente circolare interpretativa proponendo ai Consigli degli Ordini degli avvocati di adottarla come atto interno di regolazione della proprie funzioni amministrative

Articolo 1
Corsi di aggiornamento professionale

1. I corsi di aggiornamento professionale di cui all’articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 60 sono istituiti e tenuti dagli Ordini forensi. 
2. Possono altresì essere organizzati da associazioni private di avvocati, in collaborazione e sotto la vigilanza dell’Ordine forense.
3. Al fine di garantire omogeneità di contenuti didattici e metodologie formative, gli Ordini forensi sottopongono i programmi dei Corsi di aggiornamento e tutte le altre informazioni relative agli aspetti organizzativi e gestionali dei Corsi al Consiglio nazionale forense, per l’approvazione.
4. Il Consiglio nazionale forense, sentito il Consiglio direttivo del Centro per la formazione e l’aggiornamento professionale degli avvocati, approva i programmi e/o gli statuti dei Corsi di aggiornamento.
5. Il Consiglio nazionale può condizionare l’approvazione di cui al comma precedente al rispetto da parte dell’Ordine proponente di parametri e contenuti formativi e/o organizzativi ritenuti essenziali, in ossequio alle finalità di cui al comma 3. 
6. Il Consiglio nazionale, sentito il Consiglio direttivo del Centro per la formazione e l’aggiornamento professionale degli avvocati, adotta mediante circolare criteri e principi generali al fine di integrare un modello flessibile di corso di aggiornamento per difensori d’ufficio da utilizzare in sede locale per le relative attività formative.

Articolo 2
I praticanti abilitati al patrocinio e gli elenchi dei difensori d’ufficio

1. I praticanti abilitati non sono inseriti negli elenchi dei difensori d’ufficio. 
Il praticante abilitato che avesse esercitato la professione in materia penale precedentemente all’iscrizione nell’albo degli avvocati può chiedere che tale periodo di esercizio venga computato ai fini della maturazione del biennio di cui all’articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 60. 

Articolo 3
Elenco dei difensori d’ufficio per la difesa dei minori e nei procedimenti innanzi ai Tribunali militari

1. In via transitoria, e fino alla modifica dell’articolo 8 della legge 6 marzo 2001, n. 60, l’elenco dei difensori d’ufficio per il patrocinio dei minori e per la difesa innanzi ai Tribunali Militari è costituito in sezioni apposite dell’elenco generale dei difensori d’ufficio, ed è gestito telematicamente.

Articolo 4
Casi di assenza del difensore designato

1. In caso di mancata comparizione del difensore d’ufficio designato, si applicano le disposizioni di legge in materia (articolo 97, 4° comma Cpp, come modificato dall’articolo 3, legge 6 marzo 2001, n. 60).

Articolo 5
Spese per il funzionamento dell’Ufficio di cui all’articolo 8, legge 6 marzo 2001, n. 60.

1. Ciascun Ordine distrettuale promuove la stipulazione di un protocollo di intesa con gli Ordini circondariali del proprio Distretto di Corte d’appello, relativo alla ripartizione degli oneri da sostenere per l’istituzione dell’ufficio di cui all’articolo 8, legge 6 marzo 2001, n. 60. In caso di disaccordo tra gli Ordini interessati, il Consiglio nazionale nomina una Commissione di conciliazione composta di tre membri per promuovere il raggiungimento di un’intesa.