BREVI CONSIDERAZIONI SULLA PROPONIBILITA' DELLE ECCEZIONI 
DI NULLITA' ASSOLUTA E DI INUTILIZZABILITA' NEL GIUDIZIO ABBREVIATO

Una recente pronuncia del G.u.p. del Tribunale di Sanremo ha riproposto la questione della proponibilità delle eccezioni di nullità assoluta e di inutilizzabilità dopo la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato.

La decisione del Giudice sanremese aderisce ad un orientamento giurisprudenziale, maggioritario nel vigore della disciplina sul rito abbreviato precedente all’entrata in vigore della L. 479/99, secondo cui, una volta introdotto il rito alternativo e così delineato con certezza, e con il concorso della volontà delle parti, il quadro probatorio per la decisione, non sarebbe più consentita la formulazione di eccezioni concernenti la validità degli atti e l’utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo del pubblico ministero: la decisione in esame afferma, infatti, che il predetto orientamento giurisprudenziale “deve essere confermato anche dopo le modifiche normative introdotte in tema di giudizio abbreviato che hanno escluso la subordinazione dello stesso alla valutazione di definibilità allo stato degli atti da parte del giudice, perché la ratio di tale interpretazione risiede sempre nella facoltà concessa all’imputato di poter invocare la diminuzione della pena quale corrispettivo dell’utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ai fini della decisione”, con la conseguenza che “è onere dell’interessato eccepire l’eventuale illegittima acquisizione di atti processuali preliminarmente e cioè prima dell’introduzione del procedimento speciale” (G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 28/8/2001 n. 466/01).

Come è noto, in epoca anteriore alla L. 479/99 si erano registrate sentenza di segno contrario, peraltro minoritarie (per esempio Cassazione Sezione V, sent. 21/10/1999, Busellato).

La questione era stata quindi portata all’esame delle Sezioni Unite che con la sentenza 21=30/6/2000 n. 16 (in Guida al diritto n. 31/00, p. 73) avevano aderito all’orientamento minoritario, valorizzando quella parte del comma 5 dell’art. 438 c.p.p. che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria di tenere conto degli “atti già acquisiti ed utilizzabili”: infatti tale disposizione implica che, qualora rilevi l’esistenza di atti inutilizzabili, il giudice non possa tenerne conto e da ciò si desume che “la richiesta di giudizio abbreviato va intesa solo come rinuncia alla garanzia dibattimentale in tema di formazione della prova, non come rinuncia a eccepire e far rilevare l’esistenza di atti viziati da nullità assoluta o da patologica inutilizzabilità ai fini della prova” (così Bricchetti, La richiesta di accesso al rito semplificato non è rinuncia a eccepire gli atti viziati, Guida al diritto n. 31/2001, p. 81-82).

La recente decisione del G.u.p. del Tribunale di Sanremo, discostandosi profondamente dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, ripropone ora quell’insegnamento della Corte di cassazione che sembrava essere stato superato in modo definitivo.

Sanremo, 29 settembre 2001

Eugenio Aluffi