BREVI CONSIDERAZIONI SULLA PROPONIBILITA'
DELLE ECCEZIONI
DI NULLITA' ASSOLUTA E DI INUTILIZZABILITA'
NEL GIUDIZIO ABBREVIATO
Una recente pronuncia del G.u.p.
del Tribunale di Sanremo ha riproposto la questione della proponibilità
delle eccezioni di nullità assoluta e di inutilizzabilità
dopo la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato.
La decisione del Giudice sanremese
aderisce ad un orientamento giurisprudenziale, maggioritario nel vigore
della disciplina sul rito abbreviato precedente all’entrata in vigore della
L. 479/99, secondo cui, una volta introdotto il rito alternativo e così
delineato con certezza, e con il concorso della volontà delle parti,
il quadro probatorio per la decisione, non sarebbe più consentita
la formulazione di eccezioni concernenti la validità degli atti
e l’utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo
del pubblico ministero: la decisione in esame afferma, infatti, che il
predetto orientamento giurisprudenziale “deve essere confermato anche dopo
le modifiche normative introdotte in tema di giudizio abbreviato che hanno
escluso la subordinazione dello stesso alla valutazione di definibilità
allo stato degli atti da parte del giudice, perché la ratio di tale
interpretazione risiede sempre nella facoltà concessa all’imputato
di poter invocare la diminuzione della pena quale corrispettivo dell’utilizzabilità
di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ai fini
della decisione”, con la conseguenza che “è onere dell’interessato
eccepire l’eventuale illegittima acquisizione di atti processuali preliminarmente
e cioè prima dell’introduzione del procedimento speciale” (G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 28/8/2001 n. 466/01).
Come è noto, in epoca anteriore
alla L. 479/99 si erano registrate sentenza di segno contrario, peraltro
minoritarie (per esempio Cassazione Sezione V, sent. 21/10/1999, Busellato).
La questione era stata quindi portata
all’esame delle Sezioni Unite che con la sentenza 21=30/6/2000 n. 16 (in
Guida al diritto n. 31/00, p. 73) avevano aderito all’orientamento minoritario,
valorizzando quella parte del comma 5 dell’art. 438 c.p.p. che impone al
giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di giudizio abbreviato
subordinata ad una integrazione probatoria di tenere conto degli “atti
già acquisiti ed utilizzabili”: infatti tale disposizione implica
che, qualora rilevi l’esistenza di atti inutilizzabili, il giudice non
possa tenerne conto e da ciò si desume che “la richiesta di giudizio
abbreviato va intesa solo come rinuncia alla garanzia dibattimentale in
tema di formazione della prova, non come rinuncia a eccepire e far rilevare
l’esistenza di atti viziati da nullità assoluta o da patologica
inutilizzabilità ai fini della prova” (così Bricchetti, La
richiesta di accesso al rito semplificato non è rinuncia a eccepire
gli atti viziati, Guida al diritto n. 31/2001, p. 81-82).
La recente decisione del G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, discostandosi profondamente dalla richiamata
pronuncia delle Sezioni Unite, ripropone ora quell’insegnamento della Corte
di cassazione che sembrava essere stato superato in modo definitivo.
Sanremo, 29 settembre 2001
Eugenio Aluffi
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