NULLITA’ DEL PROCESSO PER IRREGOLARE DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE D’UFFICIO

Segnaliamo una provvidenziale ordinanza del Giudice Unico presso il Tribunale di Sanremo - Sezione distaccata di Ventimiglia – Dott. Massimiliano Rainieri, in tema di tutela del diritto alla difesa, riportandone anche tutto l’antefatto, per offrire un utile precedente ai Colleghi non indifferenti alla lotta per garantire sempre l’effettività della difesa nel processo penale.

Prima dell’udienza preliminare, il difensore di fiducia dell’imputato depositò la dichiarazione di rinuncia al mandato e, conseguentemente, non si presentò all’udienza stessa, nel corso della quale il G.U.P. del Tribunale di Sanremo nominò all’imputato un difensore d’ufficio, ai sensi del IV° comma dell’art. 97 c.p.p., e ne dispose il rinvio a giudizio.

Anche nel corso del dibattimento davanti al G.U. del Tribunale di Ventimiglia, all’imputato, che non aveva più incaricato altro difensore di fiducia, venne assegnato un difensore d’ufficio occasionale, ai sensi del suddetto IV° comma.

Senonché quest’ultimo, esaminati gli atti processuali solo al termine dell’udienza (fortunatamente rinviata!), nei giorni successivi depositò in cancelleria la seguente memoria difensiva:

"Il sottoscritto Avv. Gianfranco Locuratolo, nominato – all’udienza dibattimentale del 09/04/2003 – difensore ex art. 97, 4° comma, Cod.Proc.Pen., di R. H. …, esaminati gli atti del fascicolo d’Ufficio, eccepisce la nullità del suddetto procedimento per violazione degli artt. 94, 178 lett. c), 185 Cod.Proc.Pen., giusta i seguenti motivi.

Si rileva che il difensore di fiducia nominato nella fase delle indagini preliminari, dismise il mandato con dichiarazione depositata al G.U.P. in data 25 Novembre 2002.

Alla successiva Udienza Preliminare del 4 Dicembre 2002, l’imputato non risultava assistito né da altro difensore di fiducia, né da difensore d’ufficio incardinato, ma solo occasionalmente rappresentato da un difensore nominato ai sensi dell’art. 97, 4° comma c.p.p..

L’omessa nomina di un difensore d’ufficio secondo le procedure di cui ai primi commi dell’art. 97 c.p.p., in sostituzione del difensore di fiducia dimissionario, integra violazione del diritto di difesa dell’imputato, il quale viene così a trovarsi privo di difensore stabile, che - tra l’altro – per costante giurisprudenza è l’unico legittimato a ricevere la notifica dei successivi atti processuali, così come ad interporre l’eventuale appello.

Pertanto, l’assistenza dell’imputato dovrà essere affidata al difensore individuato dal sistema informatico centralizzato, con la regressione del presente procedimento alla fase degli atti introduttivi all’Udienza Preliminare".

In accoglimento dell’istanza, il Giudice pronunciava la seguente ordinanza dibattimentale:

"Il Giudice, letta l’eccezione presentata con memoria ex art. 121 dal difensore nominato alla scorsa udienza, rilevato che il difensore di fiducia ha dismesso il mandato in data anteriore alla udienza preliminare e che nel caso di quest’ultima il G.U.P. ha nominato un difensore ex art. 97 IV° comma c.p.p. e non ex art. 97 I° comma c.p.p., ritenuto che le nomine ex art. 97 IV° c. sono possibili soltanto quando l’assenza del difensore sia temporanea, mentre, ove sia, come nella specie, definitiva, debba farsi luogo alla nomina di un nuovo difensore di fiducia o d’ufficio, ritenuto che ciò integri nullità ex art. 179 e 178 lett. c) c.p.p., la dichiara e ordina la trasmissione degli atti al G.U.P.".

L’istituto del difensore d’ufficio, regolato in modo apparentemente limpido e funzionale dall’art. 97 c.p.p., ha dato luogo alle più svariate prassi applicative, che a volte scadono in vere e proprie lesioni del diritto alla difesa garantito dall’art. 24 Cost.

Tra queste, il facile ripiego sulla nomina di un sostituto precario ed occasionale, di cui al IV° comma dell’art. 97 c.p.p., anche nei casi in cui l’imputato risulti definitivamente privo di effettiva assistenza professionale.

Il che riteniamo si verifichi soprattutto nelle seguenti ipotesi:

  • rinuncia all’incarico, o mancata accettazione dello stesso, da parte del difensore di fiducia;
  • venir meno dei requisiti indispensabili in capo al difensore d’ufficio "ordinario" inizialmente designato, per morte o altro motivo di cancellazione dall’Albo professionale (ma quid iuris nel caso di sola espunzione dall’elenco dei difensori d’ufficio, aggiornato periodicamente dal competente Consiglio dell’Ordine?);
  • totale e prolungato disinteresse del difensore d’ufficio inizialmente designato, fino al caso estremo di "passaggio al nemico" dello stesso, come se, verbigrazia, questi si trovasse ad assistere la parte civile o ad esercitare funzioni di Pubblico Ministero, quale V.P.O., nel dibattimento a carico dell’imputato alla cui difesa venne officiato.

In ciascuno di tali casi, il Magistrato procedente dovrebbe provvedere alla nomina immediata di un (nuovo) difensore d’ufficio, con le forme ordinarie di cui al I° comma dell’art. 97 c.p.p., come conferma l’annotata ordinanza.

Resta, però, il dubbio su chi sia legittimato ad interporre gravame per eccepire le suddette nullità, dopo il deposito di una sentenza di condanna, quando manchi, appunto, un difensore d’ufficio effettivo all’imputato non solo contumace, ma, come spesso accade, di fatto irreperibile o, comunque, non tempestivamente raggiungibile.

Interessante, in proposito, Cass. Pen., sez. I°, 3/7/1998, n° 4012, Muco, reperita in Juris Data Giuffrè, secondo cui : "In caso di sostituzione del difensore d'ufficio disposta ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., pur rimanendo il detto difensore titolare unico del diritto a ricevere la notifica dei provvedimenti soggetti ad impugnazione, deve tuttavia riconoscersi anche al sostituto, nel silenzio del difensore sostituito, il potere di impugnare".

Dal che potrebbe dedursi, a fortiori, una legittimazione ad impugnare in capo al difensore designato precariamente, soprattutto nell’incertezza o, a maggior ragione, nell’assenza di un difensore - di fiducia o d’ufficio – effettivo ed incardinato.

Gianfranco Locuratolo e Roberta Rosso