NULLITA’ DEL PROCESSO PER IRREGOLARE
DESIGNAZIONE DEL DIFENSORE D’UFFICIO
Segnaliamo una provvidenziale ordinanza del
Giudice Unico presso il Tribunale di Sanremo - Sezione distaccata di Ventimiglia
– Dott. Massimiliano Rainieri, in tema di tutela del diritto alla difesa,
riportandone anche tutto l’antefatto, per offrire un utile precedente ai
Colleghi non indifferenti alla lotta per garantire sempre l’effettività della
difesa nel processo penale.
Prima dell’udienza preliminare, il difensore
di fiducia dell’imputato depositò la dichiarazione di rinuncia al mandato e,
conseguentemente, non si presentò all’udienza stessa, nel corso della quale
il G.U.P. del Tribunale di Sanremo nominò all’imputato un difensore d’ufficio,
ai sensi del IV° comma dell’art. 97 c.p.p., e ne dispose il rinvio a
giudizio.
Anche nel corso del dibattimento davanti al
G.U. del Tribunale di Ventimiglia, all’imputato, che non aveva più incaricato
altro difensore di fiducia, venne assegnato un difensore d’ufficio
occasionale, ai sensi del suddetto IV° comma.
Senonché quest’ultimo, esaminati gli atti
processuali solo al termine dell’udienza (fortunatamente rinviata!), nei
giorni successivi depositò in cancelleria la seguente memoria difensiva:
"Il sottoscritto
Avv. Gianfranco Locuratolo, nominato – all’udienza dibattimentale del
09/04/2003 – difensore ex art. 97, 4° comma, Cod.Proc.Pen., di R. H. …,
esaminati gli atti del fascicolo d’Ufficio, eccepisce la nullità del suddetto
procedimento per violazione degli artt. 94, 178 lett. c), 185 Cod.Proc.Pen.,
giusta i seguenti motivi.
Si rileva che il difensore di fiducia nominato
nella fase delle indagini preliminari, dismise il mandato con dichiarazione
depositata al G.U.P. in data 25 Novembre 2002.
Alla successiva Udienza Preliminare del 4
Dicembre 2002, l’imputato non risultava assistito né da altro difensore di
fiducia, né da difensore d’ufficio incardinato, ma solo occasionalmente
rappresentato da un difensore nominato ai sensi dell’art. 97, 4° comma c.p.p..
L’omessa nomina di un difensore d’ufficio
secondo le procedure di cui ai primi commi dell’art. 97 c.p.p., in
sostituzione del difensore di fiducia dimissionario, integra violazione del
diritto di difesa dell’imputato, il quale viene così a trovarsi privo di
difensore stabile, che - tra l’altro – per costante giurisprudenza è l’unico
legittimato a ricevere la notifica dei successivi atti processuali, così come
ad interporre l’eventuale appello.
Pertanto, l’assistenza dell’imputato
dovrà essere affidata al difensore individuato dal sistema informatico
centralizzato, con la regressione del presente procedimento alla fase degli atti
introduttivi all’Udienza Preliminare".
In accoglimento dell’istanza, il Giudice
pronunciava la seguente ordinanza dibattimentale:
"Il Giudice, letta l’eccezione
presentata con memoria ex art. 121 dal difensore nominato alla scorsa udienza,
rilevato che il difensore di fiducia ha dismesso il mandato in data anteriore
alla udienza preliminare e che nel caso di quest’ultima il G.U.P. ha nominato
un difensore ex art. 97 IV° comma c.p.p. e non ex art. 97 I° comma c.p.p., ritenuto
che le nomine ex art. 97 IV° c. sono possibili soltanto quando l’assenza del
difensore sia temporanea, mentre, ove sia, come nella specie, definitiva, debba
farsi luogo alla nomina di un nuovo difensore di fiducia o d’ufficio, ritenuto
che ciò integri nullità ex art. 179 e 178 lett. c) c.p.p., la dichiara e
ordina la trasmissione degli atti al G.U.P.".
L’istituto del difensore d’ufficio,
regolato in modo apparentemente limpido e funzionale dall’art. 97 c.p.p., ha
dato luogo alle più svariate prassi applicative, che a volte scadono in vere e
proprie lesioni del diritto alla difesa garantito dall’art. 24 Cost.
Tra queste, il facile ripiego sulla nomina di
un sostituto precario ed occasionale, di cui al IV° comma dell’art. 97 c.p.p.,
anche nei casi in cui l’imputato risulti definitivamente privo di effettiva
assistenza professionale.
Il che riteniamo si verifichi soprattutto
nelle seguenti ipotesi:
- rinuncia all’incarico, o mancata accettazione dello
stesso, da parte del difensore di fiducia;
- venir meno dei requisiti indispensabili in capo al
difensore d’ufficio "ordinario" inizialmente designato, per
morte o altro motivo di cancellazione dall’Albo professionale (ma quid
iuris nel caso di sola espunzione dall’elenco dei difensori d’ufficio,
aggiornato periodicamente dal competente Consiglio dell’Ordine?);
- totale e prolungato disinteresse del difensore d’ufficio
inizialmente designato, fino al caso estremo di "passaggio al
nemico" dello stesso, come se, verbigrazia, questi si trovasse ad
assistere la parte civile o ad esercitare funzioni di Pubblico Ministero,
quale V.P.O., nel dibattimento a carico dell’imputato alla cui difesa
venne officiato.
In ciascuno di tali casi, il Magistrato
procedente dovrebbe provvedere alla nomina immediata di un (nuovo) difensore d’ufficio,
con le forme ordinarie di cui al I° comma dell’art. 97 c.p.p., come conferma
l’annotata ordinanza.
Resta, però, il dubbio su chi sia legittimato
ad interporre gravame per eccepire le suddette nullità, dopo il deposito di una
sentenza di condanna, quando manchi, appunto, un difensore d’ufficio effettivo
all’imputato non solo contumace, ma, come spesso accade, di fatto irreperibile
o, comunque, non tempestivamente raggiungibile.
Interessante, in proposito, Cass. Pen., sez.
I°, 3/7/1998, n° 4012, Muco, reperita in Juris Data Giuffrè, secondo cui :
"In caso di sostituzione del difensore d'ufficio disposta ai sensi
dell'art. 97 comma 4 c.p.p., pur rimanendo il detto difensore titolare unico del
diritto a ricevere la notifica dei provvedimenti soggetti ad impugnazione, deve
tuttavia riconoscersi anche al sostituto, nel silenzio del difensore sostituito,
il potere di impugnare".
Dal che potrebbe dedursi, a fortiori,
una legittimazione ad impugnare in capo al difensore designato precariamente,
soprattutto nell’incertezza o, a maggior ragione, nell’assenza di un
difensore - di fiducia o d’ufficio – effettivo ed incardinato.
Gianfranco Locuratolo e Roberta Rosso
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