ART. 624 C.P.
FURTO - ELEMENTO OGGETTIVO.
In caso di furto il reato è consumato con lo spossessamento
del soggetto passivo e l’impossessamento da parte dell’agente, che si verifica
quando quest’ultimo abbia realizzato una situazione di oggettivo e soggettivo
dominio sulla res furtiva, sfuggendo alla sfera di vigilanza del possessore
legittimo (nella specie, il giudice ha ravvisato il mero tentativo di furto
in un caso in cui l’imputato, presente all’interno di un supermercato,
era stato tenuto sotto sorveglianza dal momento del compimento degli atti
preliminari al furto di un maglione fino all’apprensione di quest’ultimo
ed era stato bloccato prima dell’uscita).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 29/2/2000 N. 42/00
In caso di furto il reato è consumato con lo spossessamento
del soggetto passivo, che si verifica quando sia venuto meno il potere
di sorveglianza e di custodia del legittimo detentore (nella specie, il
giudice ha ravvisato il mero tentativo di furto nel fatto dell’imputato
che, dopo avere scaricato alcuni beni dall’autovettura della persona offesa,
era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di rovistare ulteriormente
all’interno dell’abitacolo dell’autovettura medesima).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/3/2001 N. 86/01
Per
la consumazione del delitto di furto è necessaria l’instaurazione di una
relazione diretta con la res furtiva al di fuori del controllo del soggetto
passivo.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 4/7/2003 n.
395/03
Fermo
restando che il prelevamento della merce dai banchi di vendita dei grandi
magazzini a sistema self service e l’allontanamento senza pagare realizzano
il reato di furto, deve ritenersi che quando l’avente diritto, o persona da
lui incaricata, sorvegli le fasi dell’azioni furtiva, sì da poterla
interrompere in ogni momento, il delitto non è consumato neanche con l’occultamento
della cosa sulla persona del colpevole, e ciò perché la cosa non è ancora
uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell’offeso: cfr.
Cassazione Sezione V, sent. 21/1/1999 n. 3642 (nella specie, il tribunale ha
ritenuto che il furto fosse consumato perchè l’azione criminosa non fu
sorvegliata né da sistemi video né da persona di vigilanza).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di ventimiglia, sent. 19/3/2003 n.
165/03
FURTO - SOGGETTO ATTIVO.
La commissione di delitti contro il patrimonio da parte di tossicodipendenti
al fine di procurarsi il denaro per l’acquisto di stupefacente arreca un
allarme sociale assai diffuso, provocando timori e preoccupazione e spesso
inducendo i cittadini a rinunciare in determinate ore a uscire di casa:
di ciò il giudice deve tenere conto nella valutazione della gravità
del fatto ai sensi dell’art. 133 c.p.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 25/6/1996
N. 327/96
L'autore del delitto di furto affetto da cleptomania ossessiva che
sia avviato al superamento di tale disturbo psichico deve essere assolto
per difetto totale di imputabilità al momento del fatto e non deve
essergli applicata alcuna misura di sicurezza.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 25/2/1997
N. 112/97
FURTO – DIFFERENZA DALLA RICETTAZIONE.
Sussiste il delitto di furto e non quello di ricettazione nel caso
in cui l'agente sia sorpreso al valico di frontiera a bordo di autovettura
rubata poche ore prima, dovendosi presumere che costui abbia dapprima sottratto
l'autoveicolo e quindi provveduto al tentativo di trasferimento all'estero
dello stesso.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/2/1997
N. 105/97
Non si può ritenere che l’agente cui la res furtiva sia sequestrata
sia concorso nel furto di questa e non l’abbia invece ricettata quando
non esistano elementi da cui poter desumere l’esistenza di un preventivo
accordo di mandato tra possessore ed autore della sottrazione (cfr. Cassazione
Sezione I, sent. 22/11/1977 in Cass. pen. 1479, 61).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 14/3/2002 N. 167/02
FURTO – DIFFERENZA DALL’APPROPRIAZIONE INDEBITA DI COSA SMARRITA.
Una cosa si considera oggettivamente smarrita in presenza di due elementi:
1) l’uscita dell’oggetto dalla sfera di sorveglianza del detentore; 2)
l’impossibilità di ricostituire l’originario potere di fatto sulla
cosa, perché si ignora il luogo ove la stessa si trovi. Pertanto
sussiste il reato di cui all’art. 647 c.p. e non quello di cui all’art.
624 c.p. nel caso di chi si appropri di una cosa oggettivamente smarrita
anche se sia a conoscenza dell’identità del proprietario.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/9/2001 N. 306/01
ART. 624 BIS C.P.
FURTO - ABITAZIONE.
Il furto in abitazione costituisce fatto di elevata gravità
in quanto la penetrazione di un ladro nell’abitazione della persona offesa
non lede solo il patrimonio di questa ma ne offende anche altri interessi,
a motivo del pericolo alla sua incolumità personale, messa a repentaglio
dal rischio di reazioni violente del ladro sorpreso in flagranza di reato,
nonché della lesione della sua tranquillità personale, turbata
da fatti del genere.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 19/5/1998
N. 183/98
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 15/5/1996
N. 259/96
Il furto in abitazione costituisce fatto intrinsecamente grave in quanto
la penetrazione di un ladro nell’abitazione della persona offesa non lede
solo il patrimonio di questa ma ne offende anche la sua tranquillità
e serenità.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 12/1/2000 N. 7/00
L’introduzione o l’intrattenimento nel domicilio altrui integrano di
per sé una condotta illegittima, dovendosi riferire a luoghi in
cui la persona non possa accedere contro la volontà del proprietario
mentre non è dato ravvisare la circostanza aggravante di cui all’art.
625 n. 1 c.p. quando la persona commetta il fatto in luogo in cui abbia
diritto di ingresso (nella specie, era contestato all’imputato di avere
commesso un furto di energia elettrica intervenendo sui contatori collocati
nell’androne condominiale cui l’imputato, quale condomino, aveva legittimo
e libero accesso).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 11/3/2002 N. 161/02
FURTO
– STRAPPO.
Mentre
nella rapina la violenza è esercitata sulla persona o, comunque, sia sulla
persona sia sulla cosa, nel furto mediante strappo la violenza è esercitata
solo sulla cosa, ancorchè il fatto provochi lesioni alla persona offesa,
sempre che quest’ultima non opponga resistenza per vincere la quale l’agente
impieghi una qualunque forma di violenza.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 22/7/2003 n. 279/03
E’
escluso il dolo eventuale di rapina e sussiste solo quello di furto con
strappo ex art. 624 bis c.p. nel caso di sottrazione della res furtiva con
strappo alla persona offesa che cada a causa dello strappo medesimo riportando
lesioni ma che al momento dell’azione sia in equilibrio e quindi in
posizione stabile talchè l’agente non possa prevederne e quindi accettarne
la caduta e le conseguenti lesioni (nella specie, il tribunale ha derubricato
l’originaria contestazione di rapina in furto con strappo).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 22/7/2003 n. 279/03
ART. 625 C.P.
FURTO – VIOLENZA SULLE COSE.
Quando
la violenza esercitata dall’agente sia coessenziale alla sottrazione della
res furtiva e riguardi un oggetto posto non già a difesa o a riparo della res
furtiva ma solo a supporto della stessa non sussiste la circostanza aggravante
di cui all’art. 625 n. 2 c.p. (nella specie, all’imputato era ascritto di
aver staccato dal loro supporto dei cartelli in dotazione ad una stazione di
servizio, la cui restituzione non aveva comportato alcuna attività di
ripristino).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 20/6/2003 n.
381/03
La
circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p. ricorre solo se, oltre
all’impiego dell’energia fisica strettamente necessaria a commettere la
sottrazione della res furtiva, di per sé non sufficiente, vi sia un quid
pluris diretto a vincere la resistenza della cosa che la natura o l’opera
dell’uomo hanno posto a suo riparo o difesa, danneggiandola, trasfromandola
ovvero mutandone la destinazione cosicchè per riportarla ad assolvere la sua
normale funzione sia necessaria un’attività di ripristino più o meno
complessa (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 15/11/1973 n. 8070; Sezione V,
sent. 15/3/1993 n. 2433).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 20/6/2003 n.
381/03
Il danneggiamento finalizzato alla commissione di un furto è
elemento costitutivo della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n.
2 c.p. per cui il reato di cui all’art. 636 c.p. è assorbito nel
furto aggravato ed è escluso il concorso formale eterogeneo di cui
all’art. 81 c. 1 c.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/3/2002 N. 157/02
Non è configurabile il delitto di furto di energia elettrica,
aggravato dalla violazione dei sigilli apposti dall’ente erogatore, allorchè
l’utente autonomamente ritenga di poter provvedere all’allaccio in precedenza
autoritativamente interrotto dall’ente di cui sopra, ove ciò avvenga
dopo il pagamento di quanto dovuto all’ente medesimo, in quanto tale pagamento
induce l’utente a ritenersi autorizzato a ripristinare l’erogazione.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999
N. 186/99
FURTO - DESTREZZA.
La circostanza della destrezza é requisito integrato non solo
dalla particolare abilità atta a rendere impossibile alla vittima
di avvertire l’azione furtiva ma altresì dalla semplice attitudine
ad eludere la vigilanza dell’uomo medio.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, ORD. 2/1/1999
PROC. N. 10001/99 R.G. PRET.
La
circostanza della destrezza é esclusa quando l’azione furtiva vada a buon
fine per la negligenza e la distrazione della vittima (cfr. Cassazione Sezione
II, sent. 15/11/1973 n. 8071; 27/2/1982 n. 1982).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/5/2003 n.
298/03
La circostanza della destrezza, che consiste nell’abilità o
sveltezza adoperata nell’esecuzione del furto, non è ravvisabile
nei reati di furto di denaro o di altri valori posti in essere da croupier
e cambista attraverso cambi irregolari nel corso del gioco dello chemin
de fer ma costituisce una modalità comportamentale connaturata allo
svolgimento del gioco (nella specie il tribunale ha escluso la sussistenza
della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 4 c.p. anche se ha
ravvisato la sussistenza della circostanza aggravante dell’uso di mezzo
fraudolento nella condotta degli agenti che avrebbero compiuto cambi irregolari).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/6/1996 N. 103/96
FURTO – MEZZO FRAUDOLENTO.
La circostanza dell’uso di mezzo fraudolento è ravvisabile nella
condotta del croupier e del cambista che durante il gioco dello chemin
de fer concorrano ad effettuare cambi irregolari dal momento che l’uso
di metodiche particolari come i cambi irregolari al fine di sottrarre denaro
o altri valori alla casa da gioco costituisce uno strumento di natura indubbiamente
insidiosa per superare la volontà contraria del possessore della
res furtiva.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/6/1996 N. 103/96
E’ correttamente qualificato come furto aggravato perché commesso
valendosi di mezzi fraudolenti, e non come rapina, la condotta di chi si
impossessi della res furtiva sottraendola alla persona offesa infilando
la mano nella tasca di quest’ultima e valendosi di una lieve spinta data
alla stessa da un complice per distorglierne l’attenzione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/3/2000 IN PROC. N. 896/2000 R.G.N.R.
FURTO - BAGAGLIO.
Ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 6
c.p. la nozione di bagaglio va intesa nel senso di ricomprendere tutte
le cose che l’individuo porti con sé, ad eccezione di quelle che
ha indosso, per le proprie necessità, comodità o utilità
personali o per ragioni attinenti alla sua professione (nella specie é
stato considerato bagaglio un telefono cellulare che non era addosso alla
persona offesa).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, ORD. 2/1/1999
PROC. N. 10001/99 R.G. PRET.
FURTO – ESPOSIZIONE ALLA PUBBLICA FEDE.
La
ratio dell’esposizione per necessità o consuetudine alla pubblica fede è
il maggior rispetto dell’altrui proprietà su cui conta chi debba lasciare
una cosa incustodita e quindi soggetta ad un maggior rischio di attenzione.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 26/6/2002 n. 334/02
L a
circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede dipende da una
causa specifica cioè dalla necessità o dalla consuetudine, poiché in tal
caso si riconosce all’altrui proprietà maggior rispetto e una tutela
rafforzata; laddove invece l’esposizione consegua ad una libera scelta
dovuta ad una strategia commerciale, cioè sia finalizzata ad un incremento
delle vendite, viene meno la ratio dell’aggravante in quanto il maggior
rischio di sottrazione non è imposto da una necessità né si riconduce ad
una consuetudine, tanto che la maggior parte dei commercianti si comporta
diversamente.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 4/6/2003 n.
338/03
La
circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede presuppone un’attività
umana, specifica e volontaria, posta in essere per necessità o consuetudine e
deve essere pertanto esclusa laddove discenda direttamente dalla naturale
condizione della cosa ovvero sia ad essa coessenziale: cfr. Cassazione Sezione
I 15/5/1985 in Cass. pen. 1986, 1254; Sezione II 9/1/1985 ibidem, 892 (nella
specie è stata esclusa la circostanza aggravante in esame in relazione ad un
furto di fronde).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 17/1/2003 n.
22/03
Deve
essere esclusa la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede
di cui all’art. 625 n. 7 c.p. nel caso in cui la vittima del furto di un’autovettura
lasci quest’ultima aperta con le chiavi inserite nel blocco di accensione in
quanto tale condotta frustra la sorveglianza che normalmente il cittadino può
prestare affinchè non vengano commessi reati.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 22/7/2002 n.
329/02
Deve
essere ravvisata la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica
fede di cui all’art. 625 n. 7 c.p. nel caso in cui la vittima del furto di
un ciclomotore lasci quest’ultimo incustodito con le chiavi inserite nel
blocco di accensione in quanto proprio la fragilità del sistema di protezione
di tale veicolo rende preminente l’affidamento dello stesso alla fede
pubblica.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 14/4/2003 n. 138/03
La sottrazione di merce esposta per la vendita in un grande magazzino
costituisce furto semplice non sussistendo la circostanza aggravante di
cui all’art. 625 n. 7 c.p. (nella specie, su tali basi è stata dichiarata
l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 31/1/2000 N. 181/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 6/7/2001 N. 263/01
Sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede
nel caso in cui la res furtiva consista in un veicolo parcheggiato sulla
pubblica via, perché si tratta di mezzo esposto per necessità
alla pubblica fede.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/10/2001 N. 335/01
Sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede
nel caso in cui la res furtiva consista in un motociclo parcheggiato sulla
pubblica via con le chiavi inserite nel quadro di accensione, perché
si tratta di mezzo esposto per necessità alla pubblica fede.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 23/7/2001 N. 286/01
Sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede
nel caso in cui la res furtiva si trovi in locale privato facilmente accessibile
perché raggiungibile da fondo non recintato e perché dotato
di una porta aperta e non sottoposta a vigilanza continua e diretta (nella
specie, il giudice ha ravvisato la circostanza nel caso di un furto di
un portafoglio lasciato all’interno di un ripostiglio situato in un casolare).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/3/2001 N. 242/01
L’esposizione
al pubblico senza cautele di una cosa agevolmente asportabile e di valore
modesto ma non trascurabile risponde ad una strategia di vendita ma non è
imposta da una necessità né discende da una consuetudine, talchè deve
escludersi l’integrazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625
n. 7 c.p. (nella specie il furto aveva avuto ad oggetto un paio di occhiali
del valore di euro 13,00 circa).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 19/6/2002 n. 323/02
ART. 628 C.P.
RAPINA – ELEMENTO OGGETTIVO.
E’ correttamente qualificato come furto aggravato perché commesso
valendosi di mezzi fraudolenti, e non come rapina, la condotta di chi si
impossessi della res furtiva sottraendola alla persona offesa infilando
la mano nella tasca di quest’ultima e valendosi di una lieve spinta data
alla stessa da un complice per distorglierne l’attenzione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/3/2000 IN PROC. N. 896/2000 R.G.N.R.
In
relazione alla fattispecie della rapina impropria sussiste il rapporto di
immediatezza tra la sottrazione e la violenza richiesto al comma 2 dell’art.
628 c.p. quando la violenza esercitata dal soggetto agente, seppur non
perpetrata nei momenti successivi alla sottrazione del bene, sia intervenuta
in un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualità dell’azione
complessiva (cfr. Cassazione, sent. 2/3/1999 in CED Cass. n. 212888).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/2/2003 n.
113/03
RAPINA – ELEMENTO SOGGETTIVO.
Risponde di rapina in concorso e non già di mero furto il concorrente
che, pur non attuando alcuna condotta violenta nei confronti della persona
offesa, preveda ed accetti la possibile degenerazione violenta della condotta
del compartecipe, sussistendo il dolo (eventuale) di tale più grave
reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/1/1992 N. 1/92
Risponde di rapina e non già di violenza privata chi agisca
con violenza al fine di procurarsi un ingiusto profitto (dolo specifico:
cfr. Cassazione 23/2/1993 n. 1771).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/11/1998 N. 330/98
RAPINA – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.
La circostanza aggravante della commissione della rapina da parte di
più persone riunite sussiste anche ove la persona offesa non abbia
avvertito la presenza di più persone coalizzate in suo danno e quindi
non abbia subito una maggiore intimidazione, dal momento che la ratio della
circostanza aggravante in questione non consiste tanto nel maggiore effetto
intimidatorio sulla persona offesa prodotto dalla presenza di più
persone riunite quanto nella obiettiva maggiore pericolosità di
tale compresenza (Cass. 4284/89).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/12/1999 N. 180/99
La
circostanza aggravante della commissione della rapina da parte di più persone
riunite sussiste anche ove i concorrenti siano soltanto due (cfr. Cassazione
Sezione II, sent. 28/7/1987 n. 8773).
Tribunale
di Sanremo, sent. 6/2/2003 n. 35/03
La circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa con armi,
di cui all’art. 628 comma 3 n. 1 c.p., sussiste anche nel caso in cui sia
utilizzato un giocattolo riproducente un’arma, ove sprovvisto del prescritto
tappo rosso e perciò ove non riconoscibile come tale (cfr. Cassazione
Sezioni Unite, sent. 23/3/1992 n. 3394).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/5/2000 N. 165/00
RAPINA – CONCORSO CON ALTRI REATI.
Il quantum di violenza che integra l’elemento costitutivo del delitto
di rapina è quello corrispondente alle percosse, di tal che solo
se queste trasmodano in lesioni queste ultime concorrono con la rapina
(nella specie, il fatto delle percosse è stato ritenuto assorbito
nella rapina).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/4/2002 N. 203/02
RAPINA
- DIFFERENZA DA ALTRI REATI
Mentre
nella rapina la violenza è esercitata sulla persona o, comunque, sia sulla
persona sia sulla cosa, nel furto mediante strappo la violenza è esercitata
solo sulla cosa, ancorchè il fatto provochi lesioni alla persona offesa,
sempre che quest’ultima non opponga resistenza per vincere la quale l’agente
impieghi una qualunque forma di violenza.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 22/7/2003 n. 279/03
E’
escluso il dolo eventuale di rapina e sussiste solo quello di furto con
strappo ex art. 624 bis c.p. nel caso di sottrazione della res furtiva con
strappo alla persona offesa che cada a causa dello strappo medesimo riportando
lesioni ma che al momento dell’azione sia in equilibrio e quindi in
posizione stabile talchè l’agente non possa prevederne e quindi accettarne
la caduta e le conseguenti lesioni (nella specie, il tribunale ha derubricato
l’originaria contestazione di rapina in furto con strappo).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 22/7/2003 n. 279/03
ART. 629 C.P.
ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO - CONSUMAZIONE.
Il delitto di estorsione si consuma al momento del semplice ricevimento
di effetti cambiari, indipendentemente dal loro utilizzo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/2/1994 N. 16/94
ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO - MINACCIA.
Il delitto di estorsione si realizza ponendo in essere minacce tali
da produrre effetti coercitivi della volontà della persona offesa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/10/1991 N. 240/91
Il delitto di estorsione si realizza ponendo in essere minacce che
siano causa dell'atto di disposizione patrimoniale della persona offesa: pertanto il reato non sussiste quando difetti un chiaro nesso di causalità
tra le minacce dell'agente, non precisamente definite, e l'atto di disposizione
patrimoniale posto in essere dalla persona offesa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/7/1997 N. 125/97
Il delitto di estorsione si realizza ponendo in essere minacce che
siano idonee a coartare la volontà della persona offesa nel senso
di costringerla a pagare.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/7/1995 N. 103/95
Il delitto di estorsione si realizza ponendo in essere minacce che
possono assumere le forme più disparate come quella della prospettazione
di azioni giudiziarie pretestuose.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/7/1995 N. 103/95
Il delitto di estorsione si realizza ponendo in essere minacce che
possono assumere le forme più disparate come quella della prospettazione
del ricorso ad una procedura come quella del protesto di cambiali che,
se rappresenta di per sé stesso un mezzo lecito per soddisfare una
pretesa creditoria, diviene strumento finalizzato ad ottenere un ingiusto
profitto quando venga azionato per garantire il provento del reato di usura
(cfr. Cassazione sezione II 31/1/1987 n. 1207).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/7/1995 N. 103/95
Il delitto di estorsione si realizza ponendo in essere minacce idonee
a determinare la condizione di soggezione psicologica richiesta dall'art.
629 c.p. e perciò sussiste nel caso del comportamento di più
persone che costringano i gestori di esercizi pubblici a tollerare il loro
ingresso nei locali e la consumazione di liquori senza il pagamento del
relativo corrispettivo, facendo uso di modi prepotenti, tenendo condotte
violente e dando così luogo a risse e aggressioni all'interno dei
locali, e ripetutamente prospettando la loro pericolosità e l'eventualità
di pregiudizi per i locali (cfr. Cassazione sezione II 25/8/1988 n. 9080).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/4/1995 N. 68/95
Risponde del delitto di estorsione il ladro o il ricettatore che richieda
denaro al derubato per fargli ottenere la restituzione della refurtiva,
atteso che anche in tal caso vi è una minaccia indiretta idonea
a coartare la volontà del soggetto passivo (nella specie, la minaccia
è stata ravvisata nell’implicita prospettazione della perdita definitiva
della res furtiva in caso di mancato pagamento: cfr. Cassazione Sezione
II, sent. 11/10=29/11/2000 n. 12326).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/12/2001 N. 494/01
Risponde del delitto di estorsione il ladro o il ricettatore che richieda
denaro al derubato per fargli ottenere la restituzione della refurtiva,
ancorchè sia la stessa persona offesa ad offrire di sua iniziativa
il denaro (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 23/5=3/12/1983 n. 10433).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/12/2001 N. 494/01
ESTORSIONE – ELEMENTO OGGETTIVO –PROFITTO INGIUSTO.
Il delitto di estorsione richiede che il profitto avuto di mira o realizzato
dall’agente presenti il carattere dell’ingiustizia, ravvisabile quando
il profitto non è tutelato dall’ordinamento giuridico né
direttamente, cioè mediante azione, né indirettamente, come
nel caso delle obbligazioni naturali (nella specie, il profitto perseguito
dal locatore di un immobile adibito ad uso commerciale, consistente in
somme di denaro richieste “in nero” al conduttore al fine di stipulare
una nuova locazione, non è stato ritenuto ingiusto a motivo della
possibilità del locatore di richiedere al conduttore per la stipula
di un nuovo contratto qualsiasi corrispettivo e per di più con le
più disparate modalità di pagamento, salva la rilevanza dell’eventuale
evasione fiscale).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/1/1995 N. 25/95
Non è ravvisabile un profitto ingiusto, quale ingiusto pregiudizio
patrimoniale futuro, in caso di richiesta di somme di denaro “in nero”
avanzata dal locatore al conduttore per la stipulazione di un nuovo contratto
di locazione commerciale, ancorchè l’eventuale indennità
per la perdita dell’avviamento sia ridotta essendo commisurata al canone
ufficiale (nella specie il giudice ha sostenuto che l’indennità
prevista dall’art. 34 L. 392/78 non è sempre dovuta al momento della
cessazione del rapporto locativo e comunque costituirebbe conseguenza solo
indiretta del pagamento “in nero” del canone, ferma restando inoltre la
possibilità del conduttore di provare per testi o in altro modo
l’effettivo importo del canone ovvero la possibilità delle parti
di prevedere e disciplinare tale aspetto in sede di stipulazione del nuovo
contratto).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/1/1995 N. 25/95
In caso di richiesta, da parte del locatore, di una “buona entrata”
da corrispondersi “in nero” dal conduttore di una locazione di immobile
adibito ad uso abitativo (soggetta ad equo canone ex L. 392/78) è
configurabile il profilo dell’ingiusto profitto proprio del delitto di
estorsione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/1/1995 N. 25/95
Estorsione
– elemento OGGETTIVO –casistica.
E’
esclusa la sussistenza del delitto di estorsione nel caso in cui un locatore
di immobile adibito ad uso commerciale richieda al conduttore somme di denaro
"in nero" al fine di stipulare una nuova locazione, perché il
profitto non è ingiusto a motivo della possibilità del locatore di
richiedere al conduttore per la stipula di un nuovo contratto qualsiasi
corrispettivo e per di più con le più disparate modalità di pagamento.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 26/1/1995 n. 25/95
In
caso di richiesta, da parte del locatore, di una "buona entrata" da
corrispondersi "in nero" dal conduttore di una locazione di immobile
adibito ad uso abitativo (soggetta ad equo canone ex L. 392/78) è
configurabile il profilo dell’ingiusto profitto proprio del delitto di
estorsione.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 26/1/1995 n. 25/95
Commette
estorsione il mutuante che costringe il mutuatario a corrispondergli interessi
usurari maggiori di quelli pattuiti e arbitrariamente fissati, con la minaccia
di riempire, mettere all’incasso e provocare il protesto di un assegno
emesso dal debitore, come d’accordo, in bianco e senza copertura, e dato al
creditore a titolo di garanzia (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 15/11/1982
in Cass. Pen. 1984, 1416).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 28/6/2002 n. 334/02
Il delitto di estorsione si realizza
anche prospettando il ricorso ad una procedura come quella del protesto di cambiali che,
se rappresenta di per sé stesso un mezzo lecito per soddisfare una
pretesa creditoria, diviene strumento finalizzato ad ottenere un ingiusto
profitto quando venga azionato per garantire il provento del reato di usura (cfr. Cassazione sezione II 31/1/1987 n. 1207).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/7/1995 N. 103/95
Risponde del delitto di estorsione il ladro o il ricettatore che richieda
denaro al derubato per fargli ottenere la restituzione della refurtiva,
atteso che anche in tal caso vi è una minaccia indiretta idonea
a coartare la volontà del soggetto passivo (nella specie, la minaccia
è stata ravvisata nell’implicita prospettazione della perdita definitiva
della res furtiva in caso di mancato pagamento: cfr. Cassazione Sezione II, sent. 11/10=29/11/2000 n. 12326).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/12/2001 N. 494/01
Risponde del delitto di estorsione il ladro o il ricettatore che richieda
denaro al derubato per fargli ottenere la restituzione della refurtiva,
ancorchè sia la stessa persona offesa ad offrire di sua iniziativa
il denaro (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 23/5=3/12/1983 n. 10433).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/12/2001 N. 494/01
Risponde
del delitto di estorsione il ladro o il rapinatore che richieda denaro al
derubato o al rapinato per fargli ottenere la restituzione della refurtiva,
non potendosi ritenere che tale attività successiva sia assorbita nel furto o
nella rapina perché il profitto di tali ultimi delitti è costituito dal bene
oggetto di sottrazione e non dalla diversa utilità da esso ricavabile
mediante la predetta attività successiva (cfr. Cassazione Sezione I, sent.
10/7/1998 n. 8309).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/2/2003 n.
86/03
Colui
che per incarico del derubato si metta in contatto con gli autori del furto
per ottenere la restituzione della refurtiva, mediante esborso di denaro non
risponde di concorso in estorsione solo se agisce nell’esclusivo interesse
della vittima e non già per ottenere una parte del prezzo di riscatto (cfr.
Cassazione Sezione II, sent. 30/6/1988 n. 7434).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/2/2003 n.
86/03
Estorsione
– differenza da altri reati.
Sussiste
il delitto di estorsione e non già quello di truffa aggravata per aver
ingenerato il timore di un pericolo immaginario (art. 640 comma 2 n. 2 c.p.)
quando la condotta non sia volta ad ingannare la persona offesa bensì ad
intimidirla prospettando un pericolo che provenga, sia pure indirettamente,
dall’imputato (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 7/4/1978 in Cass. Pen.
1980, 359).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 12/6/2002 n. 310/02
Il
criterio di differenziazione tra le due ipotesi delittuose previste dall’art.
629 c.p. e dall’art. 393 c.p. risiede nell’elemento soggettivo: nel reato
di estorsione l’intenzione dell’agente si concretizza nel fine di
conseguire un profitto, pur sapendo di non averne alcun diritto, mentre nel
reato di ragion fattasi l’agente persegue il compimento di un profitto nella
convinzione ragionevole, anche se giuridicamente infondata, di attuare un suo
preciso diritto, di realizzare cioè personalmente e direttamente una pretesa
che potrebbe obiettivamente formare oggetto di una vertenza giudiziaria.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 28/6/2002 n. 334/02
ART. 633 C.P.
INVASIONE DI TERRENI - OCCUPAZIONE IMPRODUTTIVA DI DANNO.
Sussiste il reato di cui all'art. 633 c.p. nell'ipotesi di invasione
di fondo altrui ancorché questo non sia effettivamente utilizzato
dall'agente e ancorché la persona offesa non abbia subito alcun
danno materiale, in quanto la tutela giuridica é apprestata dalla
norma incriminatrice in ragione della violazione del precetto penale quale
fatto in sé e non già quale fatto produttivo di un danno
economicamente valutabile.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 28/2/1997
N. 118/97
INVASIONE DI TERRENI - SUBINGRESSO A PRECEDENTE INVASORE.
Sussiste il reato di cui all'art. 633 c.p. anche nell'ipotesi di subentro
dell'agente a precedente invasore del fondo altrui ma non in quella, diversa,
dell'estinzione del titolo legittimante l'occupazione che in un primo tempo,
quindi, sia avvenuta legittimamente: solo in tale ultimo caso, infatti,
si pone in essere una condotta di mera "permanenza abusiva" nel fondo altrui
che non é equiparabile alla condotta di "invasione" contemplata
dalla norma incriminatrice.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 25/2/1997
N. 114/97
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 17/2/1998
N. 56/98
INVASIONE DI TERRENI - DEPOSITO DI MATERIALI.
Non sussiste il reato di cui all'art. 633 c.p. nell'ipotesi di deposito
di materiali su di un fondo altrui perché l'invasione del terreno
postula una condotta di introduzione non meramente momentanea nel fondo
altrui di tal che il deposito di materiali non é elemento tale da
consentire, di per sé, la sussistenza del delitto.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/1/1997
N. 23/97
INVASIONE DI TERRENI - ELEMENTO SOGGETTIVO.
Per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.
633 c.p. occorre: a) il fine occupativo, ravvisabile nella permanenza nel
fondo altrui per un periodo di tempo non trascurabile, nell'installazione
di materiali e mezzi propri dell'attività svolta dall'agente nonché
nell'esclusione dell'altrui ingresso al fondo da parte del medesimo; b)
il fine di trarre profitto dall'invasione del fondo altrui, ravvisabile
nel lucro derivante dalla realizzazione e/o dalla gestione di attività
commerciale sul fondo in questione (nella specie, una discarica ovvero
un deposito di rifiuti ferrosi e altri rottami, commercializzati o smaltiti
dietro compenso).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 25/2/1997
N. 114/97
INVASIONE DI ALLOGGI – OCCUPAZIONE SUCCESSIVAMENTE REGOLARIZZATA.
Sussiste il reato di cui all'art. 633 c.p. nell'ipotesi di invasione
di alloggio cui sia seguita la regolarizzazione della posizione dell’occupante
attraverso il pagamento di un’indennità all’ente gestore dell’alloggio
(cfr. Cass. 20/11/1973 in Cass. pen. Mass. 1974, 1109).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/2/1998
N. 59/98
INVASIONE DI ALLOGGI – PRESENZA MOMENTANEA DI TERZI NON OCCUPANTI
– CONCORSO.
Non può considerarsi concorrente nel reato di cui all’art. 633
c.p. chi si limiti a far visita ad un centro sociale creato in immobile
di proprietà aliena per partecipare a concerti, incontri ecc. o
a far visita a taluno degli occupanti, non sussistendo in tali situazioni
l’"invasione" prevista dalla norma incriminatrice in quanto la condotta
in questione si risolve in una presenza solo momentanea nell’immobile occupato.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 13/1/1998
N. 2/98
OCCUPAZIONE DI ALLOGGI – STATO DI NECESSITÀ.
In caso di invasione di alloggi di proprietà dello I.A.C.P.
l’impossibilità di affrontare le spese del canone di locazione in
regime di libero mercato da parte dell’occupante non integra gli estremi
del pericolo immediato di danno grave alla persona, rilevante ai fini dell’applicabilità
dell’art. 54 c.p., né consente di escludere comunque l’antigiuridicità
del fatto in base alla pretesa applicabilità di un principio di
giustizia sociale consacrato nella costituzione.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/2/1998
N. 59/98
ART. 640 C.P.
TRUFFA – ELEMENTO OGGETTIVO - CONSUMAZIONE.
La truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel
momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore
abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/3/2001 N. 119/01
cfr. Tribunale monocratico di
Sanremo, sent. 14/10/2002 n. 427/02
Nella c.d. truffa contrattuale la consumazione ha luogo non già
quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione
della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo
conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello
stesso da parte del raggirato (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 1/8/2000
n. 18).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/3/2001 N. 119/01
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/10/2002 n. 427/02
TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO - ARTIFICIO O RAGGIRO - SILENZIO.
Gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del delitto di
truffa possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato (cfr.
Cassazione Sezione VI, sent. 10/4/2000 n. 6791).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 14/11/2001 N. 429/01
cfr. Tribunale monocratico di
Sanremo, sent. 14/10/2002 n. 427/02
cfr. Tribunale monocratico di
Sanremo, sent. 26/5/2003 n. 209/03
Nel delitto di truffa contrattuale il raggiro ben può essere
integrato dal silenzio di uno dei contraenti su circostanze significative
dell'affare (nella specie il Tribunale aveva ritenuto che il concessionario
di lotti per la costruzione e la vendita di alloggi di edilizia convenzionata
in zona destinata all'edilizia economica popolare avesse l'obbligo giuridico
di informare l'acquirente dell'esistenza di un prezzo massimo convenzionale
di cessione in ragione sia della veste di sostituto della p.a. nel perseguimento
di finalità pubbliche sia del principio di buona fede precontrattuale
di cui all'art. 1337 c.c. e che tale obbligo non fosse stato assolto da
un generico riferimento all'esistenza di una convenzione edilizia nel contratto
definitivo di compravendita).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/7/1997 N. 121/97
In caso di stipulazione di un contratto preliminare di compravendita
avente ad oggetto un terreno edificabile non costituisce raggiro l’omessa
informazione all’acquirente dell’intervenuta scadenza della concessione
edilizia, laddove non si verifichi una situazione di inedificabilità
assoluta.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 12/7/2000 N. 109/00
La condotta fraudolenta rilevante ai fini della sussistenza del delitto
di cui all’art. 640 c.p. può essere integrata dal mero silenzio
o dalla mera reticenza quando tale condotta sia posta in essere in violazione
di uno specifico obbligo giuridico di comunicazione (nella specie, l’agente,
procuratore speciale di un pensionato ai fini della riscossione del trattamento
previdenziale, aveva omesso di comunicare alla Direzione Provinciale del
Tesoro la notizia del decesso del titolare del diritto alla pensione pur
avendo assunto uno specifico impegno a comunicare tale circostanza, ed
aveva così continuato a percepire le rate della pensione anche dopo
detto decesso).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 25/10/2000 N. 194/00
TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO - ARTIFICIO O RAGGIRO - MENZOGNA.
Integrano gli estremi dei raggiri di cui all’art. 640 c.p. anche le
semplici false affermazioni con cui l’agente induca in errore il soggetto
passivo determinandolo all’atto di disposizione patrimoniale.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 12/4/2000 N. 72/00
TRUFFA – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – ENTE PUBBLICO DANNEGGIATO.
Nella truffa contrattuale in danno della pubblica amministrazione cagionato
mediante una turbativa d’asta il danno si realizza facendo crescere il
valore di aggiudicazione da un lato attraverso uno schema collusivo tipico,
ossia deprimendo l’offerta media e la soglia di anomalia, e dall’altro
lato, anche quando si torna al massimo ribasso, sostituendo l’accordo alla
concorrenza; d’altra parte il danno per la pubblica amministrazione può
anche ravvisarsi nel costo della nuova gara (cfr. Cassazione Sezione VI,
sent. 17/7/1998 n. 8443).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/3/2001 N. 119/01
In caso di truffa contrattuale il danno per la pubblica amministrazione
può anche ravvisarsi nel costo della nuova gara di scelta del contrante
(cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 17/7/1998 n. 8443) ovvero nella mera
assunzione di un’obbligazione, anche se al valore di mercato (cfr. Cassazione
Sezione I, sent. 10/8/1987 n. 8958), tenuto conto che nei contratti amministrativi
la scelta del contraente è vincolata ex lege.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/3/2001 N. 119/01
TRUFFA
– CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO.
Sussiste
il delitto di estorsione e non già quello di truffa aggravata per aver
ingenerato il timore di un pericolo immaginario (art. 640 comma 2 n. 2 c.p.)
quando la condotta non sia volta ad ingannare la persona offesa bensì ad
intimidirla prospettando un pericolo che provenga, sia pure indirettamente,
dall’imputato (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 7/4/1978 in Cass. Pen.
1980, 359).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 12/6/2002 n. 310/02
TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - RILEVANTE ENTITÀ DEL DANNO.
Nel delitto di truffa l'aggravante dell'aver causato un danno di rilevante
entità non sussiste laddove i pagamenti provento della truffa siano
avvenuti per piccoli importi poiché, vertendosi in tema di reato
continuato, stante l'evidente unicità del disegno criminoso perseguito
dagli imputati, non può tenersi conto dell'importo globale del danno
accertato. In ogni caso non appare che un danno di £. 66.250.000
possa qualificarsi rilevante in relazione al soggetto pubblico danneggiato
(nella specie una USL).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/12/1994 N. 235/94
Truffa
– continuazione.
Quando
l’obbligazione assunta dal soggetto passivo viene adempiuta in momenti
successivi, a scadenze periodiche, non è configurabile un unico delitto di
truffa avente ad oggetto l’obbligazione complessiva, bensì una pluralità
di eventi dannosi e quindi un delitto continuato, rispetto a cui le singole
riscossioni costituiscono altrettanti atti consecutivi di un medesimo disegno
criminoso, atti nei quali l’iniziale pagamento fraudolento si riproduce
attraverso il silenzio sull’illiceità della situazione (cfr.Cassazione
Sezione V, sent. 29/6/92 n. 7239).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 14/10/2002 N. 427/02
TRUFFA
– concorso con il reato di cui all’art. 12 L. 197/91.
Nella
previsione di cui all'art. 12 L. 197/91 deve ritenersi ricompresa la
previsione di cui all’art. 640 c.p. perché tra le due norme intercorre un
rapporto di specialità (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 22902/01 secondo
cui il delitto di cui all’art. 640 c.p. è assorbito da quello di cui all’art
12 L. cit.).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 9/6/2003 n. 217/03
truffa
- concorso con la Falsificazione
di monete.
Le
norme di cui agli artt. 455 e 640 c.p. tutelano beni giuridici diversi: la
prima attiene alla regolare circolazione monetaria e dunque all’autorità e
alla credibilità degli interessi patrimoniali e finanziari degli istituti di
emissione; la seconda invece afferisce al patrimonio del privato, punendo le
defraudazioni e gli inganni altrui, talchè per le predette ipotesi criminose
ben può esservi un concorso formale (cfr. Cassazione Sezione I, sent.
7/7/1981 n. 6713).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di ventimiglia, sent. 26/2/2003 n.
110/03
TRUFFA – CASISTICA.
L’artificio o il raggiro richiesto per la sussistenza del reato di
truffa può consistere nella dazione di un assegno bancario privo
di copertura (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 15/7/1997 n. 9128).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/11/2001 N. 446/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 13/2/2002 N. 80/02
Nel caso di utilizzazione indebita di ordini di pagamento falsificati
e alterati nonché nel caso di falsificazione e alterazione degli
stessi, oltre al reato di cui all'art. 12 L. 197/91 ricorrono anche gli
estremi del reato di truffa in danno delle società emittenti le
carte di credito utilizzate per la realizzazione dei predetti ordini di
pagamento, siccome riferite a prestazioni di servizi solo apparenti.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/1/1996 N. 11/96
Non sussiste l’elemento soggettivo del delitto di truffa ai danni dello
Stato, per difetto del dolo di profitto in capo all’agente, nel caso in
cui la commissione di una falsità (nella specie falsa relata di
notifica) sia finalizzata non già alla percezione di indennità
non dovute (nella specie indennità di trasferta) ma all’"alleggerimento"
del carico di lavoro (nella specie le trasferte che avrebbero dovuto essere
compiute dagli imputati, ufficiali giudiziari).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/3/1999 N. 55/99
ART. 640 BIS C.P.
TRUFFA AGGRAVATA - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE –
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA.
La norma incriminatrice di cui all’art. 316 ter c.p. e quella di cui
all’art. 640 bis c.p. si pongono tra loro in un rapporto non già
di
sussidiarietà bensì di specialità, individuandosi
l’art. 640 bis c.p. come norma di carattere generale (avente un'estensione
più ampia) e l’art. 316 ter c.p. come norma speciale, in quanto
il legislatore ha inteso ricondurre nell’ambito di tale ultima disposizione
le condotte che si esauriscano nella mera presentazione di documenti falsi,
o nella mera omissione di informazioni dovute, e che quindi non si accompagnino
alla realizzazione di ulteriori artifici o raggiri, prevedendo per tali
condotte meno elaborate una sanzione penale più lieve o, addirittura,
la non punibilità, qualora il profitto conseguito non superi le
lire 7.745.000 (pari a 4.000 euro).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/11/2001 N. 532/01
ART. 641 C.P.
insolvenza
fraudolenta – generalità.
Il
reato di insolvenza fraudolenta richiede che sussistano le seguenti
condizioni: 1) l’effettivo stato di insolvenza dell’agente; 2) la
dissimulazione di detto stato di insolvenza da parte dell’agente medesimo;
3) la consapevole volontà di non adempiere all’obbligazione sin dal momento
della sua contrazione.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003 n. 7/03
insolvenza
fraudolenta – stato di insolvenza.
Il
reato di insolvenza fraudolenta richiede che siano accertate le condizioni
economiche dell’agente (nella specie il tribunale ha ritenuto di assolvere l’imputato
del quale era stato dimostrato soltanto l’inadempimento dell’obbligazione
pecuniaria).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003 n. 7/03
INSOLVENZA FRAUDOLENTA – DISSIMULAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA.
Il reato di insolvenza fraudolenta richiede che la condotta di chi
contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla sia accompagnata
dalla dissimulazione dello stato di insolvenza dell’agente, cioè
dal comportamento fraudolento con cui si nasconde alla controparte la propria
incapacità di far fronte all’obbligazione, appunto contratta con
la consapevolezza di potervi adempiere, restando pertanto esclusa la rilevanza
del mero inadempimento contrattuale (nella specie, il giudice ha ritenuto
l’omesso pagamento dell’albergatore alla stregua di un mero inadempimento
contrattuale in quanto l’imputato, lungi dal dissimulare il proprio stato
di insolvenza, aveva fatto presente alla persona offesa di essere disoccupato
e alla ricerca di un lavoro).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/10/1996
N. 415/96
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 26/11/1996
N. 477/96
(secondo cui l’insolvenza fraudolenta non è stata ravvisata
in un caso in cui un cittadino extracomunitario, lungi dal dissimulare
il proprio stato di insolvenza, aveva ottenuto di cenare in una pizzeria
solo dopo aver consegnato il proprio passaporto al titolare del locale
onde consentire a quest’ultimo, che evidentemente temeva l’allontanamento
dell’imputato senza pagare il conto, l’annotazione delle sue generalità).
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 26/11/1996
N. 477/96
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 11/5/2001 N. 182/01
(secondo cui l’insolvenza fraudolenta non è stata ravvisata
in un caso in cui il cliente di un albergo, lungi dal dissimulare il proprio
stato di insolvenza, si era limitato a dichiarare al personale dell’albergo,
dopo alcuni pernottamenti, che sarebbe uscito per farvi ritorno in giornata
facendo poi perdere le sue tracce definitivamente).
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 27/9/2002 n. 396/02
Anche il silenzio serbato al momento dell’ingresso in autostrada è
idoneo alla dissimulazione dello stato di insolvenza, all’accertamento
del quale è sufficiente il riferimento alla dichiarata impossibilità
del debitore di adempiere l’obbligazione assunta (Cassazione Sezione II,
sent. 28/11/1996 n. 10247).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/11/2001 N. 417/01
INSOLVENZA FRAUDOLENTA – PROPOSITO DI NON ADEMPIERE.
Il reato di insolvenza fraudolenta richiede che la condotta di chi,
dissimulando il proprio stato di insolvenza, contrae un’obbligazione sia
accompagnata dal proposito di non adempierla, restando pertanto esclusa
la rilevanza del mero inadempimento contrattuale per difficoltà
economiche sopravvenute (nella specie, il giudice ha ritenuto l’omesso
pagamento dell’albergatore alla stregua di un mero inadempimento contrattuale
in quanto l’imputato, dopo aver soggiornato per un certo tempo, si era
allontanato dall’albergo lasciando il proprio bagaglio, con ciò
inducendo a ritenere che fosse sopravvenuta l’impossibilità a pagare
il debito con l’albergatore in epoca successiva al sorgere dell’obbligazione).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 11/10/2000 N. 145/00
INSOLVENZA FRAUDOLENTA – CASISTICA - ELUSIONE
DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE.
Poiché l’art. 176 c.d.s. – che punisce con la sanzione pecuniaria
chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in
parte il pagamento del pedaggio autostradale – espressamente e inequivocabilmente
stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto
alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei cui confronti, pertanto,
non si pone in rapporto di specialità, nell’ipotesi di omesso adempimento,
da parte dell’utente, dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale,
ben può configurarsi, ove ne sussistano in concreto gli elementi
costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolenta (cfr. Cassazione Sezioni
Unite, sent. 31/7/1997 n. 7738).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/11/2001 N. 417/01
Anche il silenzio serbato al momento dell’ingresso in autostrada è
idoneo alla dissimulazione dello stato di insolvenza, all’accertamento
del quale è sufficiente il riferimento alla dichiarata impossibilità
del debitore di adempiere l’obbligazione assunta (Cassazione Sezione II,
sent. 28/11/1996 n. 10247).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/11/2001 N. 417/01
ART. 643 C.P.
Circonvenzione d'incapace –
elemento oggettivo.
Nella circonvenzione d’incapace
la condotta tipica consiste nell’abusare dello stato di minorazione del
soggetto passivo e nell’indurre quest’ultimo a compiere un atto che
comporti, per lui o per altri, un effetto dannoso.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 303/02
Circonvenzione
d'incapace – abuso.
Nella circonvenzione d’incapace
l’abuso non deve necessariamente consistere in artifici o raggiri.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 303/02
Circonvenzione
d'incapace – induzione.
Ai fini della
sussistenza del delitto di cui all’art. 643 c.p. la minorazione e l’atto
dannoso da soli non bastano per integrare la circonvenzione di incapace ma
occorre che l’una conduca all’altro in conseguenza dell’attività di
induzione (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 17/10/1979-18/1/1980 n. 563).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 28/11/2001 n. 467/01
Nella circonvenzione d’incapace
indurre significa semplicemente influire sull’altrui volontà e, a tal fine,
è sufficiente che l’agente rafforzi nell’incapace una decisione
pregiudizievole assunta autonomamente dal medesimo.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 303/02
Il
reato di circonvenzione d’incapace non può essere integrato dalla mera
richiesta di compimento di un atto di disposizione ma se la richiesta è
preceduta da una condotta di "preparazione del terreno" ovvero di
manipolazione della psiche del soggetto passivo può dirsi integrata l’attività
induttiva necessaria ai fini della circonvenzione di soggetto incapace.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 17/2/2003 n.
92/03
Circonvenzione
d'incapace - stato d'infermità o deficienza.
L'incapacità del
soggetto passivo del delitto di circonvenzione di persona incapace punito
dall'art. 643 c.p. costituisce il presupposto del reato in questione e
pertanto deve esservi l'assoluta certezza della sua sussistenza.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 28/11/1996 n. 240/96
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 28/11/2001 n. 467/01
Nella circonvenzione d’incapace
non occorre una vera e propria malattia mentale ma basta uno stato di
deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da
rendere possibile l’altrui opera di suggestione.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 303/02
Nella circonvenzione d’incapace
l’incapacità rilevante non è necessariamente quella stessa che può
condurre ad una dichiarazione di interdizione o inabilitazione nè corrisponde
necessariamente ad una vera e propria incapacità di intendere e di volere,
potendo limitarsi ad una condizione di fragilità e debolezza del soggetto
cioè a mere difficoltà psicologiche non così gravi da condurre a formali
provvedimenti di protezione o da palesarsi con evidenza.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 15/7/2002 n.
321/02
Anche una non
rilevante condizione di inferiorità psichica può assumere rilievo ai fini
dell’applicazione dell’art. 643 c.p. allorchè l’agente operi con una
condotta particolarmente subdola, individuando i bisogni del soggetto passivo
ed operando poi in modo da mostrarsi in grado di soddisfarli ed approfittando
di tale situazione per ottenere vantaggi indebiti attraverso il compimento, da
parte del soggetto circonvenuto, di atti di disposizione dannosi per lo stesso
o per altri.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 15/7/2002 n.
321/02
La
deficienza psichica di cui all’art. 643 c.p. è una minorata capacità
psichica ovvero uno stato di deficienza del potere di critica o di
indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l’altrui opera di
suggestione o da agevolare l’attività di induzione svolta dal soggetto
attivo per raggiungere il suo fine illecito.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 17/2/2003 n.
92/03
Nella circonvenzione d’incapace
l’eventuale interdizione del soggetto passivo è elemento di prova
liberamente valutabile dal giudice.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 303/02
Nella circonvenzione d’incapace
non è necessaria un’indagine psichiatrica sulla persona offesa nel caso di
accertata alterazione diffusa determinante un processo di involuzione senile
che oltrepassi i limiti fisiologici.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 303/02
ART. 644 C.P.
USURA - INTERESSI USURARI.
Un interesse convenzionale cessa di essere il legittimo profitto del
capitale ed inizia a diventare profitto usurario quando é "sine
causa" cioé quando non ha una controprestazione corrispondente.
A tal fine vanno tenuti presenti non solo l'oggettiva misura degli interessi
pattuiti ma anche l'insieme delle circostanze negoziali, per es. il periodo
accordato per il pagamento (cfr. Cassazione sezione II 17/1/1992 in Riv.
pen. 1992, 756).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/7/1995 N. 103/95
USURA - STATO DI BISOGNO - INVESTIMENTI.
Lo stato di bisogno richiesto dall'art. 644 c.p. per la sussistenza
del delitto di usura, secondo l’orientamento formatosi nella giurisprudenza
anche di legittimità, é concepito non più in senso
oggettivo, per cui consisterebbe nell’esigenza di soddisfare bisogni primari
della persona, bensì in senso soggettivo, per cui consiste in qualsiasi
situazione idonea a produrre una debolezza nel consenso della persona offesa
tale da determinarla ad accettare condizioni di mutuo del tutto sproporzionate
e lesive.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 30/11/1998 N. 338/98
USURA - STATO DI BISOGNO - SPESE SUPERFLUE.
Lo stato di bisogno richiesto dall'art. 644 c.p. per la sussistenza
del delitto di usura deve consistere in una concreta limitazione della
volontà del mutuatario, nel senso che la persona offesa non sia
in grado di ottenere altrove, a condizioni migliori, la prestazione di
denaro o altra cosa, e debba quindi sottostare alle condizioni che le vengono
imposte (cfr. Cassazione sezione II 31/5/1990 n. 7605). Tale stato può
essere anche determinato da condotta colposa del soggetto leso ma non rileva
ove non sia ricollegabile a necessità socialmente apprezzabili cioé
ove non riguardi il necessario o l'utile ma soltanto il superfluo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/7/1995 N. 103/95
USURA - STATO DI BISOGNO - GIOCO D'AZZARDO.
Lo stato di bisogno richiesto dall'art. 644 c.p. per la sussistenza
del delitto di usura deve avere per oggetto il necessario o l'utile per
la persona offesa ma non anche il superfluo, talché non si ha usura
in caso di bisogno di danaro inerente il gioco d'azzardo (nella specie
il mutuo viziato da pattuizioni usurarie era stato contratto dal mutuatario
per partecipare, a scopo di rivincita, ad un gioco d'azzardo).
PRETORE DI SANREMO, SENT. 18/7/1986
USURA - STATO DI BISOGNO - CONSAPEVOLEZZA.
La consapevolezza dello stato di bisogno richiesto dall'art. 644 c.p.
per il delitto di usura può essere provata anche in base alla misura
degli interessi pattuiti, qualora essi siano tali da far ragionevolmente
presumere che solo il soggetto che versi in stato di bisogno possa contrarre
il prestito alle indicate condizioni, tenuto anche conto delle modalità
di realizzazione delle operazioni finanziarie poste in essere.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/7/1995 N. 103/95
L’approfittamento dello stato di bisogno richiesto dall’art. 644 c.p.
per il delitto di usura può essere provato soprattutto in base alla
misura degli interessi pattuiti che, nel caso siano estremamente elevati,
lasciano presumere con ragionevole certezza che solo un soggetto in stato
di bisogno si può essere deciso a pattuirli.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 30/11/1998 N. 338/98
La cosciente volontà del responsabile del delitto di usura di
approfittare dello stato di bisogno della persona offesa non può
essere soltanto vaga ed approssimativa ma deve essere certa, tale cioè
da prospettare un quadro sufficientemente esatto dello stato di disagio
economico che determina l’altro contraente a soggiacere alle pretese usurarie
(cfr. Cassazione Sezione I 15/4/1981 n. 3396).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 6/7/1999
N. 211/99
ART. 646 C.P.
Appropriazione
indebita – elemento oggettivo.
Il
delitto di appropriazione indebita consiste nella semplice interversione del
titolo del possesso da parte di chi, a qualsiasi titolo, detenga danaro o
altra cosa mobile altrui (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 23/2/1999 n. 363).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 10/7/2002 n. 346/02
APPROPRIAZIONE INDEBITA – CASISTICA.
In caso di convivenza more uxorio il possesso delle chiavi di un alloggio
da parte del convivente non titolare del contratto di locazione dell’alloggio
consente di presumere anche il possesso di ciò che si trovi all’interno
dello stesso alloggio, cosicchè l’asportazione di beni di proprietà
esclusiva dell’altro convivente ivi esistenti non integra gli estremi del
reato di furto bensì quelli del reato di appropriazione indebita.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 31/3/1998
N. 127/98
Porre
indebitamente in pagamento un assegno consegnato a titolo di garanzia
determina un’interversione del possesso e si traduce in appropriazione
indebita del denaro in cui si converte (cfr. Cassazione 12/4/1991 n. 4168).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 28/6/2002 n. 336/02
Onde
escludere la sussistenza del reato di appropriazione indebita non può farsi
valere il principio della compensazione con un credito preesistente ove
quest’ultimo non sia certo, liquido ed esigibile ossia determinato nel suo
preciso ammontare e non controverso nel titolo (cfr. Cassazione Sezione II,
sent. 1/6/2000 n. 1151).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 10/7/2002 n. 346/02
ART. 647 C.P.
APPROPRIAZIONE INDEBITA DI COSA SMARRITA - DIFFERENZA DAL REATO
DI CUI ALL'ART. 624 C.P.
Una cosa si considera oggettivamente smarrita in presenza di due elementi:
1) l’uscita dell’oggetto dalla sfera di sorveglianza del detentore; 2)
l’impossibilità di ricostituire l’originario potere di fatto sulla
cosa, perché si ignora il luogo ove la stessa si trovi. Pertanto
sussiste il reato di cui all’art. 647 c.p. e non quello di cui all’art.
624 c.p. nel caso di chi si appropri di una cosa oggettivamente smarrita
anche se sia a conoscenza dell’identità del proprietario.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/9/2001 N. 306/01
ART. 648 C.P.
RICETTAZIONE - GENERALITÀ.
La disponibilità di documenti di identificazione falsificati
non dà luogo, per ciò solo, a responsabilità in ordine
al reato di ricettazione perché si deve presumere che la falsificazione
del documento sia stata posta in essere dal detentore medesimo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/2/1996 N. 30/96
La disponibilità di permesso di soggiorno contraffatto da parte
dell'agente non dà luogo, per ciò solo, a responsabilità
in ordine al reato di ricettazione perché si deve presumere che
la contraffazione del documento sia stata posta in essere dal detentore
medesimo tenuto conto dell'apposizione sullo stesso della sua fotografia.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/3/1995 N. 55/95
RICETTAZIONE – REATO PRESUPPOSTO.
La prova del verificarsi del reato presupposto non presuppone un giudiziale
accertamento né l’individuazione del responsabile, bastando che
il fatto risulti postivamente al giudice chiamato a conoscere del reato
di cui all’art. 648 c.p. (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 10/3/1999 n.
3211).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 23/10/2001 N. 382/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/3/2002 N. 129/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 15/1/2003 N. 16/03
La mancanza di procedibilità in ordine al reato presupposto
non implica l’inesistenza del reato di ricettazione a carico di chi abbia
ricevuto, acquistato ecc. un bene proveniente da delitto per cui non sia
possibile procedere penalmente (il giudice ha precisato che tale soluzione,
controversa in passato sia in giurisprudenza sia dottrina, è ora
imposta dalla formulazione del comma 3 dell’art. 648 c.p., come modificato
dall’art. 3 della L. 328/93).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 3/5/2000 N. 82/00
L’apposizione di un
segno contraffatto su un bene, fattispecie delittuosa ai sensi dell’art. 473
c.p., funge da fonte rispetto alla cosa così realizzata, di tal che l’apprensione
di quest’ultima, in quanto entità con segni o marchi contraffatti, è, in
astratto, riconducibile alla ricettazione.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 300/02
Nel caso di
inoffensività del fatto astrattamente sussumibile nell’art. 474 c.p. per
difetto di lesione della fede pubblica, non essendovi lesione dell’affidamento
dei cittadini sugli indicatori di provenienza del prodotto, deve ritenersi
inoffensiva anche l’attività di contraffazione perché deve presumersi che
tale attività sia proiettata verso lo stesso mercato del falso cui si rivolge
l’attività di messa in vendita (nella specie, il giudice ha chiarito che
laddove non sussista il reato di cui all’art. 473 c.p. per le anzidette
ragioni non sussiste neppure la ricettazione, per difetto della sussistenza
del reato presupposto).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 1/10/2001 n. 319/01
RICETTAZIONE – ELEMENTO SOGGETTIVO.
Il
dolo di ricettazione può essere anche soltanto eventuale essendo sufficiente
la consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta sia
di illecita provenienza ovvero il dubbio dell’agente sulla provenienza in
questione e non essendo sufficiente soltanto la mera omissione di diligenza
(colpa) nella verifica della provenienza stessa (nella specie il tribunale ha
dichiarato di aderire ad un più recente orientamento giurisprudenziale, cfr.
Cass. 210447/98, in luogo a quello precedente che riteneva incompatibile il
dolo eventuale con il delitto di ricettazione).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 3/2/2003 n. 31/03
Il
dolo di ricettazione non deve estendersi necessariamente alla precisa e
completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato
presupposto, potendo anche essere desunte da prove indirette, purchè gravi,
univoche e tali da generare in qualsiasi persona di media levatura
intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza
illecita di quanto ricevuto (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 8/6/1998 n.
6793).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 21/10/2002 n. 440/02
La
mancata giustificazione del possesso di una cosa di provenienza delittuosa
costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza (cfr.
Cassazione Sezione II, sent. 16/3/1992 n. 2804).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 19/2/2003 n.
95/03
La
conoscenza della provenienza delittuosa della cosa ricevuta può desumersi da
qualsiasi elemento, anche indiretto, come l’omessa o non attendibile
indicazione della provenienza della cosa stessa, che è rivelatrice della
volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede
(cfr. Cassazione 827/97).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/7/2003 n.
409/03
In caso di disponibilità di un mezzo di provenienza furtiva
e di una documentazione di circolazione contraffatta da parte di soggetto
che affermi di aver ignorato la provenienza illecita del bene e la falsità
dell’atto, non può escludersi che l’agente sia vittima di un raggiro
e a tal fine deve apprezzarsi il suo comportamento processuale (nella specie,
l’imputato si era presentato in giudizio per ribadire la propria innocenza
e per addurre elementi a propria discolpa, pur labili).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 15/12/2000 N. 286/00
RICETTAZIONE - FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ.
Il fatto di particolare tenuità di cui al capoverso dell’art.
648 c.p. si differenzia dalla circostanza di cui all’art. 62 c.p. (danno
di speciale tenuità) perché mentre per quest’ultima viene
essenzialmente in rilievo il danno economico arrecato alla persona offesa,
nel caso di cui all’art. 648 cpv. c.p. la valutazione, investendo il fatto
nella sua globalità, richiede un analisi più articolata e
con un oggetto più ampio.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/10/1996
N. 416/96
Il fatto di particolare tenuità di cui al capoverso dell’art.
648 c.p. è applicabile in caso di ricettazione di documenti
(nella specie, carta d’identità e permesso di soggiorno) ove lo
consentano la personalità dell’agente (nella specie, un cittadino
extracomunitario) e le finalità della condotta (nella specie, la
permanenza nel territorio dello Stato per procurarsi i mezzi di sussistenza):
cfr. Cassazione Sezione II, sent. 9/4/1997 in Cass. pen. 1998, 245-247.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 24/9/2001 N. 310/01
La ricettazione di un passaporto falsificato deve ritenersi
fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p.
dovendosi far riferimento al valore intrinseco dell'oggetto del reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/7/1996 N. 152/96
La ricettazione di una carta di identità falsificata
è da ritenere fatto di particolare tenuità, tenuto conto
del valore cartaceo del documento falso.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/7/1997 N. 147/97
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/7/1998 N. 202/98
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/9/1996 N. 204/96
Va esclusa la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità
(art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia una carta di identità
contraffatta in ragione della non modesta gravità del fatto stante
il valore non solo economico del bene ricettato.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 28/5/2001
N. 213/01
La ricettazione di un modulo in bianco di carta di identità,
sottratto presso gli uffici anagrafici di un comune, deve ritenersi di
particolare tenuità ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p. tenuto conto
del valore intrinseco del documento rubato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/9/1994 N. 180/94
C.F.R. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/1/1999 N. 12/99 (secondo
cui la ricettazione di una scheda per carta di identità, sottratta
presso gli uffici anagrafici di un comune, deve ritenersi di particolare
tenuità ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p. tenuto conto della compilazione
della stessa con indicazione delle esatte generalità dell’imputato
e con apposizione della fotografia di quest’ultimo nonché dell’utilizzazione,
avvenuta allo scopo di accedere alla locale casa da gioco per ivi giocare
d’azzardo).
Va esclusa la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità
(art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia un documento di
identificazione di provenienza furtiva in ragione della rilevanza dell'interesse
alla conservazione del documento di identità da parte del proprietario,
siccome interesse di carattere non meramente patrimoniale e privato.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 21/1/1997
N. 16/97
Va esclusa la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità
(art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia un modulo di carta
di identità di provenienza furtiva in ragione della non modesta
gravità del fatto stante il valore non solo economico del bene ricettato.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 29/11/2000
N. 229/00
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT.
1/12/2000 N. 236/00
Va esclusa la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità
(art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia un permesso
di soggiorno contraffatto in ragione della non modesta gravità
del fatto stante il valore non solo economico del bene ricettato.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 28/5/2001
N. 213/01
La ricettazione di un modulo in bianco di permesso di soggiorno,
utilizzato per formare un permesso contraffatto, deve ritenersi di particolare
tenuità ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p. tenuto conto del fatto
che il fatto non desta particolare allarme sociale in quanto meramente
finalizzato alla presenza dell’imputato sul territorio nazionale.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 26/10/2001 N. 390/01
La ricettazione di una patente di guida falsificata è
da ritenere fatto di particolare tenuità, tenuto conto del valore
cartaceo del documento falso.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/7/1997 N. 145/97
La ricettazione di un modulo in bianco di patente di guida,
sottratto presso gli uffici di una motorizzazione civile, deve ritenersi
di particolare tenuità ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p. dovendosi
far riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto della ricettazione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/9/1994 N. 178/94
La ricettazione di un modulo in bianco di patente di guida,
sottratto presso gli uffici di una motorizzazione civile, da parte di un
autotrasportatore deve ritenersi di particolare tenuità ai sensi
dell'art. 648 comma 2 c.p. anche avuto riguardo all’impiego del documento
per l’esercizio di un’attività di lavoro.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/3/2002 N. 129/02
La ricettazione di una carta di circolazione e di un foglio
complementare falsificati deve ritenersi fatto di particolare tenuità
ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p. dovendosi far riferimento al valore
intrinseco dell'oggetto del reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/9/1997 N. 165/97
Va ritenuta la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità
(art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia un modello di
carta di circolazione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. N. 135/94
Va ritenuta la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità
nel caso in cui la ricettazione abbia ad oggetto due moduli in bianco di
documenti (nella specie, carta di identità e patente di guida).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/7/1994 N. 148/94
La ricettazione di moduli di assegni in bianco non può
ritenersi di particolare tenuità ai sensi dell'art. 648 comma 2
c.p. a causa dell’intrinseca pericolosità della condotta e della
potenzialità del danno derivante dalla loro circolazione (cfr. Cassazione
Sezione II, sent. 5/1/1993 n. 14) ma tale pericolosità può
essere esclusa in concreto in base all’esame di ogni elemento idoneo a
valutare la gravità del reato ai sensi dell’art. 133 c.p. (cfr.
Cassazione Sezione II, sent. 21/2/1992 n. 1999). Nella specie il tribunale
ha applicato il capoverso dell’art. 648 c.p. alla ricettazione di un unico
assegno in bianco, successivamente compilato dall’imputato per un importo
di poche centinaia di migliaia di lire.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/2/2001 N. 53/01
Va esclusa la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità
(art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia un'autovettura,
tenuto conto della non modesta gravità del fatto desumibile dal
valore non trascurabile del bene ricettato e dall'allarme sociale destato
dai continui furti di tali beni, subito ricettati, e quindi difficilmente
recuperabili dal proprietario, siccome destinati a quei mercati esteri
in cui é alta la richiesta di autoveicoli, specie se di grossa cilindrata,
praticamente inesistenti i controlli sulla legittima provenienza degli
autoveicoli medesimi.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 13/1/1997
N. 3/97
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 4/10/2000 N. 134/00
Va esclusa la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità
(art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia un motociclo,
tenuto conto della non modesta gravità del fatto.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 13/10/00 N. 156/00
Va esclusa la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità
(art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia un ciclomotore,
tenuto conto del valore economico del bene e delle conseguenze del fatto
come i disagi arrecati alla persona offesa.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 2/2/1999
N. 43/99
E’ riconoscibile la circostanza attenuante del fatto di particolare
tenuità (art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia
un ciclomotore, tenuto conto del valore economico del bene e di ogni altra
circostanza idonea a delineare la gravità del reato e la capacità
a delinquere del colpevole (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 26/1/2000
n. 5813; 21/12/1996 n. 11113).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 15/10/2001 N. 360/01
Va
ritenuta la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità (art. 648
cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia un contrassegno
identificativo di ciclomotore provento di furto.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 14/6/2002 n. 318/02
RICETTAZIONE - CONCORSO CON IL REATO DI CUI ALL'ART. 474 C.P.
Il reato di ricettazione concorre con quello di cui all'art. 474 c.p.
non essendovi concorso apparente delle norme incriminatrici per ragioni
formali e sostanziali perché non sussiste un rapporto di genere
a specie tra le fattispecie astratte di cui agli artt. 648 e 474 c.p. (essendo
nettamente distinti i comportamenti contemplati da tali norme dal punto
di vista della cronologia, da quello dell'elemento materiale, da quello
dell'elemento soggettivo nonché da quello dei beni giuridici offesi).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 15/3/1994
N. 80/94
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 1/10/1996
N. 371/96
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/2/1997
N. 79/97
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 1/12/1998
N. 338/98
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 12/4/2000 N. 67/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 20/10/2000 N. 179/00
In caso di vendita o detenzione per vendere di oggetti con marchi contraffatti
il reato di ricettazione concorre con quello di cui all’art. 474 c.p. perché
la ricettazione consiste nel ricevimento da terzi dei predetti oggetti
che, come tali, provengono dal reato di alterazione e contraffazione di
marchio.
G.I.P. DELLA PRETURA DI SANREMO, 21/1/1998 N. 4/98
Nel caso di inoffensività del fatto astrattamente sussumibile
nell’art. 474 c.p. per difetto di lesione della fede pubblica, non essendovi
lesione dell’affidamento dei cittadini sugli indicatori di provenienza,
deve ritenersi inoffensiva anche l’attività di contraffazione perché
deve presumersi che tale attività sia proiettata verso lo stesso
mercato del falso cui si rivolge l’attività di messa in vendita
(nella specie, il giudice ha chiarito che laddove non sussista il reato
di cui all’art. 473 c.p. per le anzidette ragioni non sussiste neppure
la ricettazione, per difetto della sussistenza del reato presupposto).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/10/2001
N. 319/01
Cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 21/6/2002 N. 326/02
Il
reato di ricettazione concorre con quello di cui all'art. 474 c.p. in caso di
ricevimento e di detenzione per vendere prodotti con marchio contraffatto,
essendo ininfluente che il prodotto sia venduto a prezzi bassi rispetto a
quelli degli originali perché il pubblico può ritenere che la merce sia
originale in quanto di buona fattura e i prezzi bassi siano dovuti all’illecita
provenienza, in ipotesi furtiva (nella specie la merce risultava messa in
vendita a prezzi inferiori di 10-20 volte rispetto agli originali).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 n. 57/03
Il concorso materiale dei reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. in
tema di contraffazione di marchi industriali non dà luogo ad un'irragionevole
maggior tutela di beni di minor rilevanza rispetto all'ipotesi di contraffazione
di monete o valori bollati, in cui il concorso materiale con il delitto
di ricettazione é escluso, perché la contraffazione di questi
ultimi non fa scemare in misura rilevante il valore degli originali mentre
la contraffazione dei marchi conduce alla volgarizzazione degli stessi
ed al rischio di perdita di clientela per il titolare (nella motivazione il
giudice ha peraltro evidenziato che rimangono dubbi sulla ragionevolezza del trattamento sanzionatorio
riservato al contraffattore-venditore o a colui che concorre con questi
concordando preventivamente la messa in commercio per parte sua degli oggetti
da fabbricarsi rispetto a chi, senza aver ciò preventivamente concertato,
si limiti a porre in vendita gli oggetti contraffatti, poiché i
primi sono puniti con le pene previste solo dall'art. 473 c.p. mentre i
secondi con quelle previste sia dall'art. 474 c.p. sia dall'art. 648 c.p.).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/2/1997
N. 79/97
RICETTAZIONE - DIFFERENZA DAL REATO DI CUI ALL'ART. 624 C.P.
Ove sia brevissimo il lasso di tempo trascorso dal momento del furto
a quello del sequestro del bene rubato da parte della polizia giudiziaria
si deve ritenere che l’agente cui la res furtiva sia sequestrata l’abbia
rubata e non ricettata (nella specie, la polizia giudiziaria aveva bloccato
al valico autostradale un’autovettura rubata di cui il giudice ha ritenuto
non potesse essere stata organizzata l’operazione di trasferimento all’estero
ad opera di terze persone in un così breve lasso di tempo).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 19/12/1995
N. 308/95
Non si può ritenere che l’agente cui la res furtiva sia sequestrata
sia concorso nel furto di questa e non l’abbia invece ricettata quando
non esistano elementi da cui poter desumere l’esistenza di un preventivo
accordo di mandato tra possessore ed autore della sottrazione (cfr. Cassazione
Sezione I, sent. 22/11/1977 in Cass. pen. 1479, 61).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 14/3/2002 N. 167/02
ricettazione
- differenza dal reato di cui all'art. 648 bis c.p.
Sussiste
il delitto di cui all’art. 648 bis c.p. e non quello di cui all’art. 648
c.p., rispetto a cui il primo si presenta con carattere di specialità, nel
caso in cui taluno, ricevuta un’autovettura di provenienza delittuosa, vi
apponga, allo scopo di ostacolare l’accertamento di tale provenienza, targhe
di pertinenza di altro veicolo (cfr. Cassazione 14/5/1997 in Cass. Pen. 1998,
499).
Tribunale
di Sanremo, sent. 4/6/2002 n. 305/02
Laddove
a carico dell’imputato non sia provato alcun contributo o comunque alcun
coinvolgimento nella c.d. clonazione di un veicolo, cioè nella sostituzione
della targa o nella manomissione del numero di telaio, è possibile addebitare
al medesimo soltanto la ricettazione del veicolo proveniente dal delitto di
cui all’art. 648 bis c.p., in cui perciò il riciclaggio si prospetta come
reato presupposto e a sua volta presuppone il furto del veicolo.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 10/3/2003 n.
143/03
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent.
12/5/2003 n. 289/03
RICETTAZIONE - DIFFERENZA DAL REATO DI CUI ALL'ART. 712 C.P.
La ricettazione, sia per la sua struttura giuridica sia per la necessaria
correlazione con la contravvenzione dell'incauto acquisto, non prevede
la punibilità a titolo di dolo eventuale o indiretto, richiedendo
la piena consapevolezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa
della cosa ricevuta.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 5/11/1996 N. 226/96
RICETTAZIONE - DIFFERENZA DAL REATO DI CUI ALL'ART. 12 D.L. 143/91.
Integra il reato di cui all’art. 648 c.p.p. la condotta di chi riceve,
al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito
o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al
prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di
servizi) che provengano da delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla
previsione incriminatrice di cui all’art. 12 seconda parte del D.L. 3 maggio
1991 n. 143, convertito nella L. 5 luglio 1991 n. 197 (che sanziona, con
formula generica, la ricezione dei predetti documenti “di provenienza illecita”)
le condotte acquisitive degli stessi, nell’ipotesi in cui la loro provenienza
non sia ricollegabile a un delitto bensì un illecito civile, amministrativo
o anche penale, ma di natura contravvenzionale (cfr. Cassazione Sezioni
Unite, sent. 7/6/2001 n. 22902).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 7/11/2001 N. 412/01
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent.
16/10/2002 n. 421/02
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent.
17/1/2003 n. 18/03
Laddove
sia incerta la natura dell’illecito presupposto alla detenzione indebita di
bancomat e quindi non sia possibile stabilire se la provenienza di quest’ultimo
sia da delitto o da illecito civile, deve applicarsi la più favorevole
disciplina dell’art. 12 II parte D.L. 143/91 e non già quella dell’art.
648 c.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/10/2002 n.
421/02
RICETTAZIONE – PROCEDIBILITÀ.
Nel caso in cui l’agente sia sorpreso all’ingresso nel territorio nazionale
con beni di provenienza da delitto e dichiari di averne conseguito la disponibilità
all’estero, deve ritenersi che la ricettazione sia stata commessa all’estero,
con conseguente applicazione dell’art. 10 c.p. che rende necessaria la
richiesta del ministro di grazia e giustizia a pena di improcedibilità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/9/1990 N. 293/90
ART. 648 BIS C.P.
riciclaggio
– elemento oggettivo.
L’art.
648 bis c.p. reprime sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo
o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa
ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la
ricerca della sua provenienza delittuosa (cfr. Cassazione Sezione II, sent.
3/10/1997 n. 9026).
Tribunale
di Sanremo, sent. 3/12/2002 n. 521/02
cfr.
Tribunale di Sanremo, sent. 25/2/2003 n. 62/03
La
sostituzione della targa di un’autovettura – che costituisce il più
significativo, immediato e utile dato di collegamento della res con il
proprietario che ne è stato spogliato – ovvero la manomissione del suo
numero di telaio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare l’identificazione
della provenienza delittuosa della cosa ed integrano pertanto il reato di
riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p. come modificato dall’art. 4 L.
328/93 (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 11/6/1997 n. 9026).
Tribunale
di Sanremo, sent. 4/6/2002 n. 305/02
cfr. Tribunale di Sanremo, sent.
25/2/2003 n. 62/03
RICICLAGGIO – ELEMENTO SOGGETTIVO.
E’ configurabile il reato di cui all’art. 648 bis c.p. in caso di ricettazione
di autovettura di provenienza furtiva di cui sia ostacolata l’identificazione
mediante contraffazione del telaio, sussistendo in particolare il dolo
di riciclaggio quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, in quanto
il conducente dell’autovettura, che sia consapevole della provenienza furtiva
e della falsità dei documenti di circolazione della medesima, non
può non sapere che il numero di telaio non sia autentico.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/11//2001 N. 528/01
riciclaggio
– circostanze attenuanti.
Ai
fini della concedibilità della circostanza attenuante di cui all’art. 648
bis comma 3 c.p. il riferimento alla pena del reato presupposto deve essere
inteso in concreto cioè tenendo conto anche delle eventuali circostanze
aggravanti: cfr. Cassazione Sezione II, sent. 11/6/1997 n. 9026 (nella specie,
il reato presupposto era un furto contestato nell’imputazione senza alcun
riferimento alla sussistenza di circostanze aggravanti ma dal Tribunale
ritenuto in concreto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede).
Tribunale
di Sanremo, sent. 4/6/2002 n. 305/02
riciclaggio – differenza dalla
ricettazione.
Sussiste
il delitto di cui all’art. 648 bis c.p. e non quello di cui all’art. 648
c.p., rispetto a cui il primo si presenta con carattere di specialità, nel
caso in cui taluno, ricevuta un’autovettura di provenienza delittuosa, vi
apponga, allo scopo di ostacolare l’accertamento di tale provenienza, targhe
di pertinenza di altro veicolo (cfr. Cassazione 14/5/1997 in Cass. Pen. 1998,
499).
Tribunale
di Sanremo, sent. 4/6/2002 n. 305/02
Laddove
a carico dell’imputato non sia provato alcun contributo o comunque alcun
coinvolgimento nella c.d. clonazione di un veicolo, cioè nella sostituzione
della targa o nella manomissione del numero di telaio, è possibile addebitare
al medesimo soltanto la ricettazione del veicolo proveniente dal delitto di
cui all’art. 648 bis c.p., in cui perciò il riciclaggio si prospetta come
reato presupposto e a sua volta presuppone il furto del veicolo.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 10/3/2003 n.
143/03
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent.
12/5/2003 n. 289/03
RICICLAGGIO – CASISTICA.
E’ configurabile il reato di cui all’art. 648 bis c.p. in caso di ricettazione
di autovettura di provenienza furtiva di cui sia ostacolata l’identificazione
mediante apposizione di targa falsa, contraffazione del telaio, falsificazione
della carta di circolazione, della delega a condurre, del certificato di
proprietà e della targhetta adesiva del passaggio di proprietà.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/1/2001 N. 43/01
La
sostituzione della targa di un’autovettura – che costituisce il più
significativo, immediato e utile dato di collegamento della res con il
proprietario che ne è stato spogliato – ovvero la manomissione del suo
numero di telaio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare l’identificazione
della provenienza delittuosa della cosa ed integrano pertanto il reato di
riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p. come modificato dall’art. 4 L.
328/93 (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 11/6/1997 n. 9026).
Tribunale
di Sanremo, sent. 4/6/2002 n. 305/02 |