GIURISPRUDENZA SUL LIBRO II DEL CODICE PENALE (QUARTA PARTE)

Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono 
e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto.

ART. 624 C.P.
FURTO - ELEMENTO OGGETTIVO.
In caso di furto il reato è consumato con lo spossessamento del soggetto passivo e l’impossessamento da parte dell’agente, che si verifica quando quest’ultimo abbia realizzato una situazione di oggettivo e soggettivo dominio sulla res furtiva, sfuggendo alla sfera di vigilanza del possessore legittimo (nella specie, il giudice ha ravvisato il mero tentativo di furto in un caso in cui l’imputato, presente all’interno di un supermercato, era stato tenuto sotto sorveglianza dal momento del compimento degli atti preliminari al furto di un maglione fino all’apprensione di quest’ultimo ed era stato bloccato prima dell’uscita).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 29/2/2000  N. 42/00
In caso di furto il reato è consumato con lo spossessamento del soggetto passivo, che si verifica quando sia venuto meno il potere di sorveglianza e di custodia del legittimo detentore (nella specie, il giudice ha ravvisato il mero tentativo di furto nel fatto dell’imputato che, dopo avere scaricato alcuni beni dall’autovettura della persona offesa, era stato sorpreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di rovistare ulteriormente all’interno dell’abitacolo dell’autovettura medesima).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/3/2001  N. 86/01

Per la consumazione del delitto di furto è necessaria l’instaurazione di una relazione diretta con la res furtiva al di fuori del controllo del soggetto passivo.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 4/7/2003 n. 395/03

Fermo restando che il prelevamento della merce dai banchi di vendita dei grandi magazzini a sistema self service e l’allontanamento senza pagare realizzano il reato di furto, deve ritenersi che quando l’avente diritto, o persona da lui incaricata, sorvegli le fasi dell’azioni furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, il delitto non è consumato neanche con l’occultamento della cosa sulla persona del colpevole, e ciò perché la cosa non è ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto dell’offeso: cfr. Cassazione Sezione V, sent. 21/1/1999 n. 3642 (nella specie, il tribunale ha ritenuto che il furto fosse consumato perchè l’azione criminosa non fu sorvegliata né da sistemi video né da persona di vigilanza).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di ventimiglia, sent. 19/3/2003 n. 165/03
FURTO - SOGGETTO ATTIVO.
La commissione di delitti contro il patrimonio da parte di tossicodipendenti al fine di procurarsi il denaro per l’acquisto di stupefacente arreca un allarme sociale assai diffuso, provocando timori e preoccupazione e spesso inducendo i cittadini a rinunciare in determinate ore a uscire di casa: di ciò il giudice deve tenere conto nella valutazione della gravità del fatto ai sensi dell’art. 133 c.p.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 25/6/1996 N. 327/96

L'autore del delitto di furto affetto da cleptomania ossessiva che sia avviato al superamento di tale disturbo psichico deve essere assolto per difetto totale di imputabilità al momento del fatto e non deve essergli applicata alcuna misura di sicurezza.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 25/2/1997 N. 112/97
FURTO – DIFFERENZA DALLA RICETTAZIONE.
Sussiste il delitto di furto e non quello di ricettazione nel caso in cui l'agente sia sorpreso al valico di frontiera a bordo di autovettura rubata poche ore prima, dovendosi presumere che costui abbia dapprima sottratto l'autoveicolo e quindi provveduto al tentativo di trasferimento all'estero dello stesso.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/2/1997 N. 105/97
Non si può ritenere che l’agente cui la res furtiva sia sequestrata sia concorso nel furto di questa e non l’abbia invece ricettata quando non esistano elementi da cui poter desumere l’esistenza di un preventivo accordo di mandato tra possessore ed autore della sottrazione (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 22/11/1977 in Cass. pen. 1479, 61).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 14/3/2002 N. 167/02
FURTO – DIFFERENZA DALL’APPROPRIAZIONE INDEBITA DI COSA SMARRITA.
Una cosa si considera oggettivamente smarrita in presenza di due elementi: 1) l’uscita dell’oggetto dalla sfera di sorveglianza del detentore; 2) l’impossibilità di ricostituire l’originario potere di fatto sulla cosa, perché si ignora il luogo ove la stessa si trovi. Pertanto sussiste il reato di cui all’art. 647 c.p. e non quello di cui all’art. 624 c.p. nel caso di chi si appropri di una cosa oggettivamente smarrita anche se sia a conoscenza dell’identità del proprietario.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/9/2001 N. 306/01

 

ART. 624 BIS C.P.
FURTO - ABITAZIONE.
Il furto in abitazione costituisce fatto di elevata gravità in quanto la penetrazione di un ladro nell’abitazione della persona offesa non lede solo il patrimonio di questa ma ne offende anche altri interessi, a motivo del pericolo alla sua incolumità personale, messa a repentaglio dal rischio di reazioni violente del ladro sorpreso in flagranza di reato, nonché della lesione della sua tranquillità personale, turbata da fatti del genere.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 19/5/1998 N. 183/98
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 15/5/1996 N. 259/96
Il furto in abitazione costituisce fatto intrinsecamente grave in quanto la penetrazione di un ladro nell’abitazione della persona offesa non lede solo il patrimonio di questa ma ne offende anche la sua tranquillità e serenità.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 12/1/2000 N. 7/00
L’introduzione o l’intrattenimento nel domicilio altrui integrano di per sé una condotta illegittima, dovendosi riferire a luoghi in cui la persona non possa accedere contro la volontà del proprietario mentre non è dato ravvisare la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 1 c.p. quando la persona commetta il fatto in luogo in cui abbia diritto di ingresso (nella specie, era contestato all’imputato di avere commesso un furto di energia elettrica intervenendo sui contatori collocati nell’androne condominiale cui l’imputato, quale condomino, aveva legittimo e libero accesso).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 11/3/2002 N. 161/02

FURTO – STRAPPO.

Mentre nella rapina la violenza è esercitata sulla persona o, comunque, sia sulla persona sia sulla cosa, nel furto mediante strappo la violenza è esercitata solo sulla cosa, ancorchè il fatto provochi lesioni alla persona offesa, sempre che quest’ultima non opponga resistenza per vincere la quale l’agente impieghi una qualunque forma di violenza.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 22/7/2003 n. 279/03

E’ escluso il dolo eventuale di rapina e sussiste solo quello di furto con strappo ex art. 624 bis c.p. nel caso di sottrazione della res furtiva con strappo alla persona offesa che cada a causa dello strappo medesimo riportando lesioni ma che al momento dell’azione sia in equilibrio e quindi in posizione stabile talchè l’agente non possa prevederne e quindi accettarne la caduta e le conseguenti lesioni (nella specie, il tribunale ha derubricato l’originaria contestazione di rapina in furto con strappo).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 22/7/2003 n. 279/03

 

ART. 625 C.P.

FURTO – VIOLENZA SULLE COSE.

Quando la violenza esercitata dall’agente sia coessenziale alla sottrazione della res furtiva e riguardi un oggetto posto non già a difesa o a riparo della res furtiva ma solo a supporto della stessa non sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p. (nella specie, all’imputato era ascritto di aver staccato dal loro supporto dei cartelli in dotazione ad una stazione di servizio, la cui restituzione non aveva comportato alcuna attività di ripristino).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 20/6/2003 n. 381/03

La circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p. ricorre solo se, oltre all’impiego dell’energia fisica strettamente necessaria a commettere la sottrazione della res furtiva, di per sé non sufficiente, vi sia un quid pluris diretto a vincere la resistenza della cosa che la natura o l’opera dell’uomo hanno posto a suo riparo o difesa, danneggiandola, trasfromandola ovvero mutandone la destinazione cosicchè per riportarla ad assolvere la sua normale funzione sia necessaria un’attività di ripristino più o meno complessa (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 15/11/1973 n. 8070; Sezione V, sent. 15/3/1993 n. 2433).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 20/6/2003 n. 381/03

Il danneggiamento finalizzato alla commissione di un furto è elemento costitutivo della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p. per cui il reato di cui all’art. 636 c.p. è assorbito nel furto aggravato ed è escluso il concorso formale eterogeneo di cui all’art. 81 c. 1 c.p. 
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/3/2002 N. 157/02

Non è configurabile il delitto di furto di energia elettrica, aggravato dalla violazione dei sigilli apposti dall’ente erogatore, allorchè l’utente autonomamente ritenga di poter provvedere all’allaccio in precedenza autoritativamente interrotto dall’ente di cui sopra, ove ciò avvenga dopo il pagamento di quanto dovuto all’ente medesimo, in quanto tale pagamento induce l’utente a ritenersi autorizzato a ripristinare l’erogazione.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999 N. 186/99
FURTO - DESTREZZA.
La circostanza della destrezza é requisito integrato non solo dalla particolare abilità atta a rendere impossibile alla vittima di avvertire l’azione furtiva ma altresì dalla semplice attitudine ad eludere la vigilanza dell’uomo medio.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, ORD. 2/1/1999 PROC. N. 10001/99 R.G. PRET.

La circostanza della destrezza é esclusa quando l’azione furtiva vada a buon fine per la negligenza e la distrazione della vittima (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 15/11/1973 n. 8071; 27/2/1982 n. 1982).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/5/2003 n. 298/03
La circostanza della destrezza, che consiste nell’abilità o sveltezza adoperata nell’esecuzione del furto, non è ravvisabile nei reati di furto di denaro o di altri valori posti in essere da croupier e cambista attraverso cambi irregolari nel corso del gioco dello chemin de fer ma costituisce una modalità comportamentale connaturata allo svolgimento del gioco (nella specie il tribunale ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 4 c.p. anche se ha ravvisato la sussistenza della circostanza aggravante dell’uso di mezzo fraudolento nella condotta degli agenti che avrebbero compiuto cambi irregolari).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/6/1996 N. 103/96
FURTO – MEZZO FRAUDOLENTO.
La circostanza dell’uso di mezzo fraudolento è ravvisabile nella condotta del croupier e del cambista che durante il gioco dello chemin de fer concorrano ad effettuare cambi irregolari dal momento che l’uso di metodiche particolari come i cambi irregolari al fine di sottrarre denaro o altri valori alla casa da gioco costituisce uno strumento di natura indubbiamente insidiosa per superare la volontà contraria del possessore della res furtiva.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/6/1996 N. 103/96
E’ correttamente qualificato come furto aggravato perché commesso valendosi di mezzi fraudolenti, e non come rapina, la condotta di chi si impossessi della res furtiva sottraendola alla persona offesa infilando la mano nella tasca di quest’ultima e valendosi di una lieve spinta data alla stessa da un complice per distorglierne l’attenzione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/3/2000 IN PROC. N. 896/2000 R.G.N.R.
FURTO - BAGAGLIO.
Ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 6 c.p. la nozione di bagaglio va intesa nel senso di ricomprendere tutte le cose che l’individuo porti con sé, ad eccezione di quelle che ha indosso, per le proprie necessità, comodità o utilità personali o per ragioni attinenti alla sua professione (nella specie é stato considerato bagaglio un telefono cellulare che non era addosso alla persona offesa).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, ORD. 2/1/1999 PROC. N. 10001/99 R.G. PRET.
FURTO – ESPOSIZIONE ALLA PUBBLICA FEDE.

La ratio dell’esposizione per necessità o consuetudine alla pubblica fede è il maggior rispetto dell’altrui proprietà su cui conta chi debba lasciare una cosa incustodita e quindi soggetta ad un maggior rischio di attenzione.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 26/6/2002 n. 334/02

La circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede dipende da una causa specifica cioè dalla necessità o dalla consuetudine, poiché in tal caso si riconosce all’altrui proprietà maggior rispetto e una tutela rafforzata; laddove invece l’esposizione consegua ad una libera scelta dovuta ad una strategia commerciale, cioè sia finalizzata ad un incremento delle vendite, viene meno la ratio dell’aggravante in quanto il maggior rischio di sottrazione non è imposto da una necessità né si riconduce ad una consuetudine, tanto che la maggior parte dei commercianti si comporta diversamente.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 4/6/2003 n. 338/03

La circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede presuppone un’attività umana, specifica e volontaria, posta in essere per necessità o consuetudine e deve essere pertanto esclusa laddove discenda direttamente dalla naturale condizione della cosa ovvero sia ad essa coessenziale: cfr. Cassazione Sezione I 15/5/1985 in Cass. pen. 1986, 1254; Sezione II 9/1/1985 ibidem, 892 (nella specie è stata esclusa la circostanza aggravante in esame in relazione ad un furto di fronde).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 17/1/2003 n. 22/03

Deve essere esclusa la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede di cui all’art. 625 n. 7 c.p. nel caso in cui la vittima del furto di un’autovettura lasci quest’ultima aperta con le chiavi inserite nel blocco di accensione in quanto tale condotta frustra la sorveglianza che normalmente il cittadino può prestare affinchè non vengano commessi reati.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 22/7/2002 n. 329/02

Deve essere ravvisata la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede di cui all’art. 625 n. 7 c.p. nel caso in cui la vittima del furto di un ciclomotore lasci quest’ultimo incustodito con le chiavi inserite nel blocco di accensione in quanto proprio la fragilità del sistema di protezione di tale veicolo rende preminente l’affidamento dello stesso alla fede pubblica.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/4/2003 n. 138/03

La sottrazione di merce esposta per la vendita in un grande magazzino costituisce furto semplice non sussistendo la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p. (nella specie, su tali basi è stata dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 31/1/2000 N. 181/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 6/7/2001 N. 263/01
Sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede nel caso in cui la res furtiva consista in un veicolo parcheggiato sulla pubblica via, perché si tratta di mezzo esposto per necessità alla pubblica fede.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/10/2001 N. 335/01
Sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede nel caso in cui la res furtiva consista in un motociclo parcheggiato sulla pubblica via con le chiavi inserite nel quadro di accensione, perché si tratta di mezzo esposto per necessità alla pubblica fede.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 23/7/2001 N. 286/01
Sussiste la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede nel caso in cui la res furtiva si trovi in locale privato facilmente accessibile perché raggiungibile da fondo non recintato e perché dotato di una porta aperta e non sottoposta a vigilanza continua e diretta (nella specie, il giudice ha ravvisato la circostanza nel caso di un furto di un portafoglio lasciato all’interno di un ripostiglio situato in un casolare).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/3/2001 N. 242/01

L’esposizione al pubblico senza cautele di una cosa agevolmente asportabile e di valore modesto ma non trascurabile risponde ad una strategia di vendita ma non è imposta da una necessità né discende da una consuetudine, talchè deve escludersi l’integrazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p. (nella specie il furto aveva avuto ad oggetto un paio di occhiali del valore di euro 13,00 circa).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 19/6/2002 n. 323/02

 

ART. 628 C.P.
RAPINA – ELEMENTO OGGETTIVO.
E’ correttamente qualificato come furto aggravato perché commesso valendosi di mezzi fraudolenti, e non come rapina, la condotta di chi si impossessi della res furtiva sottraendola alla persona offesa infilando la mano nella tasca di quest’ultima e valendosi di una lieve spinta data alla stessa da un complice per distorglierne l’attenzione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/3/2000 IN PROC. N. 896/2000 R.G.N.R.

In relazione alla fattispecie della rapina impropria sussiste il rapporto di immediatezza tra la sottrazione e la violenza richiesto al comma 2 dell’art. 628 c.p. quando la violenza esercitata dal soggetto agente, seppur non perpetrata nei momenti successivi alla sottrazione del bene, sia intervenuta in un arco temporale tale da non interrompere il nesso di contestualità dell’azione complessiva (cfr. Cassazione, sent. 2/3/1999 in CED Cass. n. 212888).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 26/2/2003 n. 113/03
RAPINA – ELEMENTO SOGGETTIVO.
Risponde di rapina in concorso e non già di mero furto il concorrente che, pur non attuando alcuna condotta violenta nei confronti della persona offesa, preveda ed accetti la possibile degenerazione violenta della condotta del compartecipe, sussistendo il dolo (eventuale) di tale più grave reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/1/1992 N. 1/92
Risponde di rapina e non già di violenza privata chi agisca con violenza al fine di procurarsi un ingiusto profitto (dolo specifico: cfr. Cassazione 23/2/1993 n. 1771).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/11/1998 N. 330/98
RAPINA – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.
La circostanza aggravante della commissione della rapina da parte di più persone riunite sussiste anche ove la persona offesa non abbia avvertito la presenza di più persone coalizzate in suo danno e quindi non abbia subito una maggiore intimidazione, dal momento che la ratio della circostanza aggravante in questione non consiste tanto nel maggiore effetto intimidatorio sulla persona offesa prodotto dalla presenza di più persone riunite quanto nella obiettiva maggiore pericolosità di tale compresenza (Cass. 4284/89).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/12/1999 N. 180/99

La circostanza aggravante della commissione della rapina da parte di più persone riunite sussiste anche ove i concorrenti siano soltanto due (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 28/7/1987 n. 8773).

Tribunale di Sanremo, sent. 6/2/2003 n. 35/03

La circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa con armi, di cui all’art. 628 comma 3 n. 1 c.p., sussiste anche nel caso in cui sia utilizzato un giocattolo riproducente un’arma, ove sprovvisto del prescritto tappo rosso e perciò ove non riconoscibile come tale (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 23/3/1992 n. 3394).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/5/2000  N. 165/00
RAPINA – CONCORSO CON ALTRI REATI.
Il quantum di violenza che integra l’elemento costitutivo del delitto di rapina è quello corrispondente alle percosse, di tal che solo se queste trasmodano in lesioni queste ultime concorrono con la rapina (nella specie, il fatto delle percosse è stato ritenuto assorbito nella rapina).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/4/2002 N. 203/02

RAPINA - DIFFERENZA DA ALTRI REATI

Mentre nella rapina la violenza è esercitata sulla persona o, comunque, sia sulla persona sia sulla cosa, nel furto mediante strappo la violenza è esercitata solo sulla cosa, ancorchè il fatto provochi lesioni alla persona offesa, sempre che quest’ultima non opponga resistenza per vincere la quale l’agente impieghi una qualunque forma di violenza.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 22/7/2003 n. 279/03

E’ escluso il dolo eventuale di rapina e sussiste solo quello di furto con strappo ex art. 624 bis c.p. nel caso di sottrazione della res furtiva con strappo alla persona offesa che cada a causa dello strappo medesimo riportando lesioni ma che al momento dell’azione sia in equilibrio e quindi in posizione stabile talchè l’agente non possa prevederne e quindi accettarne la caduta e le conseguenti lesioni (nella specie, il tribunale ha derubricato l’originaria contestazione di rapina in furto con strappo).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 22/7/2003 n. 279/03

 

ART. 629 C.P.
ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO - CONSUMAZIONE.
Il delitto di estorsione si consuma al momento del semplice ricevimento di effetti cambiari, indipendentemente dal loro utilizzo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/2/1994 N. 16/94
ESTORSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO - MINACCIA.
Il delitto di estorsione si realizza ponendo in essere minacce tali da produrre effetti coercitivi della volontà della persona offesa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/10/1991 N. 240/91

Il delitto di estorsione si realizza ponendo in essere minacce che siano causa dell'atto di disposizione patrimoniale della persona offesa: pertanto il reato non sussiste quando difetti un chiaro nesso di causalità tra le minacce dell'agente, non precisamente definite, e l'atto di disposizione patrimoniale posto in essere dalla persona offesa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/7/1997 N. 125/97
Il delitto di estorsione si realizza ponendo in essere minacce che siano idonee a coartare la volontà della persona offesa nel senso di costringerla a pagare.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/7/1995 N. 103/95
Il delitto di estorsione si realizza ponendo in essere minacce che possono assumere le forme più disparate come quella della prospettazione di azioni giudiziarie pretestuose.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/7/1995 N. 103/95
Il delitto di estorsione si realizza ponendo in essere minacce che possono assumere le forme più disparate come quella della prospettazione del ricorso ad una procedura come quella del protesto di cambiali che, se rappresenta di per sé stesso un mezzo lecito per soddisfare una pretesa creditoria, diviene strumento finalizzato ad ottenere un ingiusto profitto quando venga azionato per garantire il provento del reato di usura (cfr. Cassazione sezione II 31/1/1987 n. 1207).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/7/1995 N. 103/95
Il delitto di estorsione si realizza ponendo in essere minacce idonee a determinare la condizione di soggezione psicologica richiesta dall'art. 629 c.p. e perciò sussiste nel caso del comportamento di più persone che costringano i gestori di esercizi pubblici a tollerare il loro ingresso nei locali e la consumazione di liquori senza il pagamento del relativo corrispettivo, facendo uso di modi prepotenti, tenendo condotte violente e dando così luogo a risse e aggressioni all'interno dei locali, e ripetutamente prospettando la loro pericolosità e l'eventualità di pregiudizi per i locali (cfr. Cassazione sezione II 25/8/1988 n. 9080).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/4/1995 N. 68/95
Risponde del delitto di estorsione il ladro o il ricettatore che richieda denaro al derubato per fargli ottenere la restituzione della refurtiva, atteso che anche in tal caso vi è una minaccia indiretta idonea a coartare la volontà del soggetto passivo (nella specie, la minaccia è stata ravvisata nell’implicita prospettazione della perdita definitiva della res furtiva in caso di mancato pagamento: cfr. Cassazione Sezione II, sent. 11/10=29/11/2000 n. 12326).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/12/2001 N. 494/01
Risponde del delitto di estorsione il ladro o il ricettatore che richieda denaro al derubato per fargli ottenere la restituzione della refurtiva, ancorchè sia la stessa persona offesa ad offrire di sua iniziativa il denaro (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 23/5=3/12/1983 n. 10433).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/12/2001 N. 494/01
ESTORSIONE – ELEMENTO OGGETTIVO –PROFITTO INGIUSTO.
Il delitto di estorsione richiede che il profitto avuto di mira o realizzato dall’agente presenti il carattere dell’ingiustizia, ravvisabile quando il profitto non è tutelato dall’ordinamento giuridico né direttamente, cioè mediante azione, né indirettamente, come nel caso delle obbligazioni naturali (nella specie, il profitto perseguito dal locatore di un immobile adibito ad uso commerciale, consistente in somme di denaro richieste “in nero” al conduttore al fine di stipulare una nuova locazione, non è stato ritenuto ingiusto a motivo della possibilità del locatore di richiedere al conduttore per la stipula di un nuovo contratto qualsiasi corrispettivo e per di più con le più disparate modalità di pagamento, salva la rilevanza dell’eventuale evasione fiscale).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/1/1995 N. 25/95
Non è ravvisabile un profitto ingiusto, quale ingiusto pregiudizio patrimoniale futuro, in caso di richiesta di somme di denaro “in nero” avanzata dal locatore al conduttore per la stipulazione di un nuovo contratto di locazione commerciale, ancorchè l’eventuale indennità per la perdita dell’avviamento sia ridotta essendo commisurata al canone ufficiale (nella specie il giudice ha sostenuto che l’indennità prevista dall’art. 34 L. 392/78 non è sempre dovuta al momento della cessazione del rapporto locativo e comunque costituirebbe conseguenza solo indiretta del pagamento “in nero” del canone, ferma restando inoltre la possibilità del conduttore di provare per testi o in altro modo l’effettivo importo del canone ovvero la possibilità delle parti di prevedere e disciplinare tale aspetto in sede di stipulazione del nuovo contratto).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/1/1995 N. 25/95
In caso di richiesta, da parte del locatore, di una “buona entrata” da corrispondersi “in nero” dal conduttore di una locazione di immobile adibito ad uso abitativo (soggetta ad equo canone ex L. 392/78) è configurabile il profilo dell’ingiusto profitto proprio del delitto di estorsione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/1/1995 N. 25/95

Estorsione – elemento OGGETTIVO –casistica.

E’ esclusa la sussistenza del delitto di estorsione nel caso in cui un locatore di immobile adibito ad uso commerciale richieda al conduttore somme di denaro "in nero" al fine di stipulare una nuova locazione, perché il profitto non è ingiusto a motivo della possibilità del locatore di richiedere al conduttore per la stipula di un nuovo contratto qualsiasi corrispettivo e per di più con le più disparate modalità di pagamento.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 26/1/1995 n. 25/95

In caso di richiesta, da parte del locatore, di una "buona entrata" da corrispondersi "in nero" dal conduttore di una locazione di immobile adibito ad uso abitativo (soggetta ad equo canone ex L. 392/78) è configurabile il profilo dell’ingiusto profitto proprio del delitto di estorsione.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 26/1/1995 n. 25/95

Commette estorsione il mutuante che costringe il mutuatario a corrispondergli interessi usurari maggiori di quelli pattuiti e arbitrariamente fissati, con la minaccia di riempire, mettere all’incasso e provocare il protesto di un assegno emesso dal debitore, come d’accordo, in bianco e senza copertura, e dato al creditore a titolo di garanzia (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 15/11/1982 in Cass. Pen. 1984, 1416).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 28/6/2002 n. 334/02

Il delitto di estorsione si realizza anche prospettando il ricorso ad una procedura come quella del protesto di cambiali che, se rappresenta di per sé stesso un mezzo lecito per soddisfare una pretesa creditoria, diviene strumento finalizzato ad ottenere un ingiusto profitto quando venga azionato per garantire il provento del reato di usura (cfr. Cassazione sezione II 31/1/1987 n. 1207).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/7/1995 N. 103/95

Risponde del delitto di estorsione il ladro o il ricettatore che richieda denaro al derubato per fargli ottenere la restituzione della refurtiva, atteso che anche in tal caso vi è una minaccia indiretta idonea a coartare la volontà del soggetto passivo (nella specie, la minaccia è stata ravvisata nell’implicita prospettazione della perdita definitiva della res furtiva in caso di mancato pagamento: cfr. Cassazione Sezione II, sent. 11/10=29/11/2000 n. 12326).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/12/2001 N. 494/01
Risponde del delitto di estorsione il ladro o il ricettatore che richieda denaro al derubato per fargli ottenere la restituzione della refurtiva, ancorchè sia la stessa persona offesa ad offrire di sua iniziativa il denaro (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 23/5=3/12/1983 n. 10433).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/12/2001 N. 494/01

Risponde del delitto di estorsione il ladro o il rapinatore che richieda denaro al derubato o al rapinato per fargli ottenere la restituzione della refurtiva, non potendosi ritenere che tale attività successiva sia assorbita nel furto o nella rapina perché il profitto di tali ultimi delitti è costituito dal bene oggetto di sottrazione e non dalla diversa utilità da esso ricavabile mediante la predetta attività successiva (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 10/7/1998 n. 8309).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/2/2003 n. 86/03

Colui che per incarico del derubato si metta in contatto con gli autori del furto per ottenere la restituzione della refurtiva, mediante esborso di denaro non risponde di concorso in estorsione solo se agisce nell’esclusivo interesse della vittima e non già per ottenere una parte del prezzo di riscatto (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 30/6/1988 n. 7434).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/2/2003 n. 86/03

Estorsione – differenza da altri reati.

Sussiste il delitto di estorsione e non già quello di truffa aggravata per aver ingenerato il timore di un pericolo immaginario (art. 640 comma 2 n. 2 c.p.) quando la condotta non sia volta ad ingannare la persona offesa bensì ad intimidirla prospettando un pericolo che provenga, sia pure indirettamente, dall’imputato (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 7/4/1978 in Cass. Pen. 1980, 359).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 12/6/2002 n. 310/02

Il criterio di differenziazione tra le due ipotesi delittuose previste dall’art. 629 c.p. e dall’art. 393 c.p. risiede nell’elemento soggettivo: nel reato di estorsione l’intenzione dell’agente si concretizza nel fine di conseguire un profitto, pur sapendo di non averne alcun diritto, mentre nel reato di ragion fattasi l’agente persegue il compimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se giuridicamente infondata, di attuare un suo preciso diritto, di realizzare cioè personalmente e direttamente una pretesa che potrebbe obiettivamente formare oggetto di una vertenza giudiziaria.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 28/6/2002 n. 334/02

ART. 633 C.P.
INVASIONE DI TERRENI - OCCUPAZIONE IMPRODUTTIVA DI DANNO.
Sussiste il reato di cui all'art. 633 c.p. nell'ipotesi di invasione di fondo altrui ancorché questo non sia effettivamente utilizzato dall'agente e ancorché la persona offesa non abbia subito alcun danno materiale, in quanto la tutela giuridica é apprestata dalla norma incriminatrice in ragione della violazione del precetto penale quale fatto in sé e non già quale fatto produttivo di un danno economicamente valutabile.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 28/2/1997 N. 118/97
INVASIONE DI TERRENI - SUBINGRESSO A PRECEDENTE INVASORE.
Sussiste il reato di cui all'art. 633 c.p. anche nell'ipotesi di subentro dell'agente a precedente invasore del fondo altrui ma non in quella, diversa, dell'estinzione del titolo legittimante l'occupazione che in un primo tempo, quindi, sia avvenuta legittimamente: solo in tale ultimo caso, infatti, si pone in essere una condotta di mera "permanenza abusiva" nel fondo altrui che non é equiparabile alla condotta di "invasione" contemplata dalla norma incriminatrice.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 25/2/1997 N. 114/97
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 17/2/1998 N. 56/98
INVASIONE DI TERRENI - DEPOSITO DI MATERIALI.
Non sussiste il reato di cui all'art. 633 c.p. nell'ipotesi di deposito di materiali su di un fondo altrui perché l'invasione del terreno postula una condotta di introduzione non meramente momentanea nel fondo altrui di tal che il deposito di materiali non é elemento tale da consentire, di per sé, la sussistenza del delitto.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/1/1997 N. 23/97
INVASIONE DI TERRENI - ELEMENTO SOGGETTIVO.
Per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 633 c.p. occorre: a) il fine occupativo, ravvisabile nella permanenza nel fondo altrui per un periodo di tempo non trascurabile, nell'installazione di materiali e mezzi propri dell'attività svolta dall'agente nonché nell'esclusione dell'altrui ingresso al fondo da parte del medesimo; b) il fine di trarre profitto dall'invasione del fondo altrui, ravvisabile nel lucro derivante dalla realizzazione e/o dalla gestione di attività commerciale sul fondo in questione (nella specie, una discarica ovvero un deposito di rifiuti ferrosi e altri rottami, commercializzati o smaltiti dietro compenso).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 25/2/1997 N. 114/97
INVASIONE DI ALLOGGI – OCCUPAZIONE SUCCESSIVAMENTE REGOLARIZZATA.
Sussiste il reato di cui all'art. 633 c.p. nell'ipotesi di invasione di alloggio cui sia seguita la regolarizzazione della posizione dell’occupante attraverso il pagamento di un’indennità all’ente gestore dell’alloggio (cfr. Cass. 20/11/1973 in Cass. pen. Mass. 1974, 1109).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/2/1998 N. 59/98
INVASIONE DI ALLOGGI – PRESENZA MOMENTANEA DI TERZI NON OCCUPANTI – CONCORSO.
Non può considerarsi concorrente nel reato di cui all’art. 633 c.p. chi si limiti a far visita ad un centro sociale creato in immobile di proprietà aliena per partecipare a concerti, incontri ecc. o a far visita a taluno degli occupanti, non sussistendo in tali situazioni l’"invasione" prevista dalla norma incriminatrice in quanto la condotta in questione si risolve in una presenza solo momentanea nell’immobile occupato.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 13/1/1998 N. 2/98
OCCUPAZIONE DI ALLOGGI – STATO DI NECESSITÀ.
In caso di invasione di alloggi di proprietà dello I.A.C.P. l’impossibilità di affrontare le spese del canone di locazione in regime di libero mercato da parte dell’occupante non integra gli estremi del pericolo immediato di danno grave alla persona, rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 54 c.p., né consente di escludere comunque l’antigiuridicità del fatto in base alla pretesa applicabilità di un principio di giustizia sociale consacrato nella costituzione.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/2/1998 N. 59/98

 

ART. 640 C.P.
TRUFFA – ELEMENTO OGGETTIVO - CONSUMAZIONE.
La truffa è reato istantaneo e di danno, che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/3/2001 N. 119/01
cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/10/2002 n. 427/02

Nella c.d. truffa contrattuale la consumazione ha luogo non già quando il soggetto passivo assume, per effetto di artifici o raggiri, l’obbligazione della datio di un bene economico, ma nel momento in cui si realizza l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 1/8/2000 n. 18).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/3/2001 N. 119/01

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/10/2002 n. 427/02
TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO - ARTIFICIO O RAGGIRO - SILENZIO.
Gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del delitto di truffa possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 10/4/2000 n. 6791).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 14/11/2001 N. 429/01
cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/10/2002 n. 427/02

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 26/5/2003 n. 209/03

Nel delitto di truffa contrattuale il raggiro ben può essere integrato dal silenzio di uno dei contraenti su circostanze significative dell'affare (nella specie il Tribunale aveva ritenuto che il concessionario di lotti per la costruzione e la vendita di alloggi di edilizia convenzionata in zona destinata all'edilizia economica popolare avesse l'obbligo giuridico di informare l'acquirente dell'esistenza di un prezzo massimo convenzionale di cessione in ragione sia della veste di sostituto della p.a. nel perseguimento di finalità pubbliche sia del principio di buona fede precontrattuale di cui all'art. 1337 c.c. e che tale obbligo non fosse stato assolto da un generico riferimento all'esistenza di una convenzione edilizia nel contratto definitivo di compravendita).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/7/1997 N. 121/97
In caso di stipulazione di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un terreno edificabile non costituisce raggiro l’omessa informazione all’acquirente dell’intervenuta scadenza della concessione edilizia, laddove non si verifichi una situazione di inedificabilità assoluta.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 12/7/2000 N. 109/00
La condotta fraudolenta rilevante ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 640 c.p. può essere integrata dal mero silenzio o dalla mera reticenza quando tale condotta sia posta in essere in violazione di uno specifico obbligo giuridico di comunicazione (nella specie, l’agente, procuratore speciale di un pensionato ai fini della riscossione del trattamento previdenziale, aveva omesso di comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro la notizia del decesso del titolare del diritto alla pensione pur avendo assunto uno specifico impegno a comunicare tale circostanza, ed aveva così continuato a percepire le rate della pensione anche dopo detto decesso).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 25/10/2000 N. 194/00
TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO - ARTIFICIO O RAGGIRO - MENZOGNA.
Integrano gli estremi dei raggiri di cui all’art. 640 c.p. anche le semplici false affermazioni con cui l’agente induca in errore il soggetto passivo determinandolo all’atto di disposizione patrimoniale.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 12/4/2000 N. 72/00
TRUFFA – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – ENTE PUBBLICO DANNEGGIATO.
Nella truffa contrattuale in danno della pubblica amministrazione cagionato mediante una turbativa d’asta il danno si realizza facendo crescere il valore di aggiudicazione da un lato attraverso uno schema collusivo tipico, ossia deprimendo l’offerta media e la soglia di anomalia, e dall’altro lato, anche quando si torna al massimo ribasso, sostituendo l’accordo alla concorrenza; d’altra parte il danno per la pubblica amministrazione può anche ravvisarsi nel costo della nuova gara (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 17/7/1998 n. 8443).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/3/2001 N. 119/01
In caso di truffa contrattuale il danno per la pubblica amministrazione può anche ravvisarsi nel costo della nuova gara di scelta del contrante (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 17/7/1998 n. 8443) ovvero nella mera assunzione di un’obbligazione, anche se al valore di mercato (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 10/8/1987 n. 8958), tenuto conto che nei contratti amministrativi la scelta del contraente è vincolata ex lege.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/3/2001 N. 119/01

TRUFFA – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – TIMORE DI PERICOLO IMMAGINARIO.

Sussiste il delitto di estorsione e non già quello di truffa aggravata per aver ingenerato il timore di un pericolo immaginario (art. 640 comma 2 n. 2 c.p.) quando la condotta non sia volta ad ingannare la persona offesa bensì ad intimidirla prospettando un pericolo che provenga, sia pure indirettamente, dall’imputato (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 7/4/1978 in Cass. Pen. 1980, 359).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 12/6/2002 n. 310/02
TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI  - RILEVANTE ENTITÀ DEL DANNO.
Nel delitto di truffa l'aggravante dell'aver causato un danno di rilevante entità non sussiste laddove i pagamenti provento della truffa siano avvenuti per piccoli importi poiché, vertendosi in tema di reato continuato, stante l'evidente unicità del disegno criminoso perseguito dagli imputati, non può tenersi conto dell'importo globale del danno accertato. In ogni caso non appare che un danno di £. 66.250.000 possa qualificarsi rilevante in relazione al soggetto pubblico danneggiato (nella specie una USL).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/12/1994 N. 235/94

Truffa – continuazione.

Quando l’obbligazione assunta dal soggetto passivo viene adempiuta in momenti successivi, a scadenze periodiche, non è configurabile un unico delitto di truffa avente ad oggetto l’obbligazione complessiva, bensì una pluralità di eventi dannosi e quindi un delitto continuato, rispetto a cui le singole riscossioni costituiscono altrettanti atti consecutivi di un medesimo disegno criminoso, atti nei quali l’iniziale pagamento fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sull’illiceità della situazione (cfr.Cassazione Sezione V, sent. 29/6/92 n. 7239).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/10/2002 N. 427/02

TRUFFA – concorso con il reato di cui all’art. 12 L. 197/91.

Nella previsione di cui all'art. 12 L. 197/91 deve ritenersi ricompresa la previsione di cui all’art. 640 c.p. perché tra le due norme intercorre un rapporto di specialità (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 22902/01 secondo cui il delitto di cui all’art. 640 c.p. è assorbito da quello di cui all’art 12 L. cit.).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 9/6/2003 n. 217/03

truffa - concorso con la Falsificazione di monete.

Le norme di cui agli artt. 455 e 640 c.p. tutelano beni giuridici diversi: la prima attiene alla regolare circolazione monetaria e dunque all’autorità e alla credibilità degli interessi patrimoniali e finanziari degli istituti di emissione; la seconda invece afferisce al patrimonio del privato, punendo le defraudazioni e gli inganni altrui, talchè per le predette ipotesi criminose ben può esservi un concorso formale (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 7/7/1981 n. 6713).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di ventimiglia, sent. 26/2/2003 n. 110/03
TRUFFA – CASISTICA.
L’artificio o il raggiro richiesto per la sussistenza del reato di truffa può consistere nella dazione di un assegno bancario privo di copertura (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 15/7/1997 n. 9128).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 21/11/2001 N. 446/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 13/2/2002 N. 80/02
Nel caso di utilizzazione indebita di ordini di pagamento falsificati e alterati nonché nel caso di falsificazione e alterazione degli stessi, oltre al reato di cui all'art. 12 L. 197/91 ricorrono anche gli estremi del reato di truffa in danno delle società emittenti le carte di credito utilizzate per la realizzazione dei predetti ordini di pagamento, siccome riferite a prestazioni di servizi solo apparenti.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/1/1996 N. 11/96
Non sussiste l’elemento soggettivo del delitto di truffa ai danni dello Stato, per difetto del dolo di profitto in capo all’agente, nel caso in cui la commissione di una falsità (nella specie falsa relata di notifica) sia finalizzata non già alla percezione di indennità non dovute (nella specie indennità di trasferta) ma all’"alleggerimento" del carico di lavoro (nella specie le trasferte che avrebbero dovuto essere compiute dagli imputati, ufficiali giudiziari).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/3/1999 N. 55/99

ART. 640 BIS C.P.
TRUFFA AGGRAVATA - INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA.
La norma incriminatrice di cui all’art. 316 ter c.p. e quella di cui all’art. 640 bis c.p. si pongono tra loro in un rapporto non già di sussidiarietà bensì di specialità, individuandosi l’art. 640 bis c.p. come norma di carattere generale (avente un'estensione più ampia) e l’art. 316 ter c.p. come norma speciale, in quanto il legislatore ha inteso ricondurre nell’ambito di tale ultima disposizione le condotte che si esauriscano nella mera presentazione di documenti falsi, o nella mera omissione di informazioni dovute, e che quindi non si accompagnino alla realizzazione di ulteriori artifici o raggiri, prevedendo per tali condotte meno elaborate una sanzione penale più lieve o, addirittura, la non punibilità, qualora il profitto conseguito non superi le lire 7.745.000 (pari a 4.000 euro).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/11/2001 N. 532/01

 

ART. 641 C.P.

insolvenza fraudolenta – generalità.

Il reato di insolvenza fraudolenta richiede che sussistano le seguenti condizioni: 1) l’effettivo stato di insolvenza dell’agente; 2) la dissimulazione di detto stato di insolvenza da parte dell’agente medesimo; 3) la consapevole volontà di non adempiere all’obbligazione sin dal momento della sua contrazione.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003 n. 7/03

insolvenza fraudolenta – stato di insolvenza.

Il reato di insolvenza fraudolenta richiede che siano accertate le condizioni economiche dell’agente (nella specie il tribunale ha ritenuto di assolvere l’imputato del quale era stato dimostrato soltanto l’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 13/1/2003 n. 7/03
INSOLVENZA FRAUDOLENTA – DISSIMULAZIONE DELLO STATO DI INSOLVENZA.
Il reato di insolvenza fraudolenta richiede che la condotta di chi contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla sia accompagnata dalla dissimulazione dello stato di insolvenza dell’agente, cioè dal comportamento fraudolento con cui si nasconde alla controparte la propria incapacità di far fronte all’obbligazione, appunto contratta con la consapevolezza di potervi adempiere, restando pertanto esclusa la rilevanza del mero inadempimento contrattuale (nella specie, il giudice ha ritenuto l’omesso pagamento dell’albergatore alla stregua di un mero inadempimento contrattuale in quanto l’imputato, lungi dal dissimulare il proprio stato di insolvenza, aveva fatto presente alla persona offesa di essere disoccupato e alla ricerca di un lavoro).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/10/1996 N. 415/96
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 26/11/1996 N. 477/96
(secondo cui l’insolvenza fraudolenta non è stata ravvisata in un caso in cui un cittadino extracomunitario, lungi dal dissimulare il proprio stato di insolvenza, aveva ottenuto di cenare in una pizzeria solo dopo aver consegnato il proprio passaporto al titolare del locale onde consentire a quest’ultimo, che evidentemente temeva l’allontanamento dell’imputato senza pagare il conto, l’annotazione delle sue generalità).
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 26/11/1996 N. 477/96
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/5/2001 N. 182/01
(secondo cui l’insolvenza fraudolenta non è stata ravvisata in un caso in cui il cliente di un albergo, lungi dal dissimulare il proprio stato di insolvenza, si era limitato a dichiarare al personale dell’albergo, dopo alcuni pernottamenti, che sarebbe uscito per farvi ritorno in giornata facendo poi perdere le sue tracce definitivamente).

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 27/9/2002 n. 396/02
Anche il silenzio serbato al momento dell’ingresso in autostrada è idoneo alla dissimulazione dello stato di insolvenza, all’accertamento del quale è sufficiente il riferimento alla dichiarata impossibilità del debitore di adempiere l’obbligazione assunta (Cassazione Sezione II, sent. 28/11/1996 n. 10247).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/11/2001 N. 417/01
INSOLVENZA FRAUDOLENTA – PROPOSITO DI NON ADEMPIERE.
Il reato di insolvenza fraudolenta richiede che la condotta di chi, dissimulando il proprio stato di insolvenza, contrae un’obbligazione sia accompagnata dal proposito di non adempierla, restando pertanto esclusa la rilevanza del mero inadempimento contrattuale per difficoltà economiche sopravvenute (nella specie, il giudice ha ritenuto l’omesso pagamento dell’albergatore alla stregua di un mero inadempimento contrattuale in quanto l’imputato, dopo aver soggiornato per un certo tempo, si era allontanato dall’albergo lasciando il proprio bagaglio, con ciò inducendo a ritenere che fosse sopravvenuta l’impossibilità a pagare il debito con l’albergatore in epoca successiva al sorgere dell’obbligazione).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/10/2000 N. 145/00
INSOLVENZA FRAUDOLENTA – CASISTICA  -  ELUSIONE DEL PEDAGGIO AUTOSTRADALE.
Poiché l’art. 176 c.d.s. – che punisce con la sanzione pecuniaria chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale – espressamente e inequivocabilmente stabilisce la sussidiarietà di tale illecito amministrativo rispetto alle fattispecie penali eventualmente concorrenti, nei cui confronti, pertanto, non si pone in rapporto di specialità, nell’ipotesi di omesso adempimento, da parte dell’utente, dell’obbligo di pagamento del pedaggio autostradale, ben può configurarsi, ove ne sussistano in concreto gli elementi costitutivi, il delitto di insolvenza fraudolenta (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 31/7/1997 n. 7738).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/11/2001 N. 417/01
Anche il silenzio serbato al momento dell’ingresso in autostrada è idoneo alla dissimulazione dello stato di insolvenza, all’accertamento del quale è sufficiente il riferimento alla dichiarata impossibilità del debitore di adempiere l’obbligazione assunta (Cassazione Sezione II, sent. 28/11/1996 n. 10247).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/11/2001 N. 417/01

 

ART. 643 C.P.
Circonvenzione d'incapace – elemento oggettivo.

Nella circonvenzione d’incapace la condotta tipica consiste nell’abusare dello stato di minorazione del soggetto passivo e nell’indurre quest’ultimo a compiere un atto che comporti, per lui o per altri, un effetto dannoso.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 303/02

Circonvenzione d'incapace – abuso.

Nella circonvenzione d’incapace l’abuso non deve necessariamente consistere in artifici o raggiri.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 303/02

Circonvenzione d'incapace – induzione.

Ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 643 c.p. la minorazione e l’atto dannoso da soli non bastano per integrare la circonvenzione di incapace ma occorre che l’una conduca all’altro in conseguenza dell’attività di induzione (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 17/10/1979-18/1/1980 n. 563).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 28/11/2001 n. 467/01

Nella circonvenzione d’incapace indurre significa semplicemente influire sull’altrui volontà e, a tal fine, è sufficiente che l’agente rafforzi nell’incapace una decisione pregiudizievole assunta autonomamente dal medesimo.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 303/02

Il reato di circonvenzione d’incapace non può essere integrato dalla mera richiesta di compimento di un atto di disposizione ma se la richiesta è preceduta da una condotta di "preparazione del terreno" ovvero di manipolazione della psiche del soggetto passivo può dirsi integrata l’attività induttiva necessaria ai fini della circonvenzione di soggetto incapace.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 17/2/2003 n. 92/03

Circonvenzione d'incapace - stato d'infermità o deficienza.

L'incapacità del soggetto passivo del delitto di circonvenzione di persona incapace punito dall'art. 643 c.p. costituisce il presupposto del reato in questione e pertanto deve esservi l'assoluta certezza della sua sussistenza.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 28/11/1996 n. 240/96

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 28/11/2001 n. 467/01

Nella circonvenzione d’incapace non occorre una vera e propria malattia mentale ma basta uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 303/02

Nella circonvenzione d’incapace l’incapacità rilevante non è necessariamente quella stessa che può condurre ad una dichiarazione di interdizione o inabilitazione nè corrisponde necessariamente ad una vera e propria incapacità di intendere e di volere, potendo limitarsi ad una condizione di fragilità e debolezza del soggetto cioè a mere difficoltà psicologiche non così gravi da condurre a formali provvedimenti di protezione o da palesarsi con evidenza.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 15/7/2002 n. 321/02

Anche una non rilevante condizione di inferiorità psichica può assumere rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 643 c.p. allorchè l’agente operi con una condotta particolarmente subdola, individuando i bisogni del soggetto passivo ed operando poi in modo da mostrarsi in grado di soddisfarli ed approfittando di tale situazione per ottenere vantaggi indebiti attraverso il compimento, da parte del soggetto circonvenuto, di atti di disposizione dannosi per lo stesso o per altri.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 15/7/2002 n. 321/02

La deficienza psichica di cui all’art. 643 c.p. è una minorata capacità psichica ovvero uno stato di deficienza del potere di critica o di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione o da agevolare l’attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 17/2/2003 n. 92/03

Nella circonvenzione d’incapace l’eventuale interdizione del soggetto passivo è elemento di prova liberamente valutabile dal giudice.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 303/02

Nella circonvenzione d’incapace non è necessaria un’indagine psichiatrica sulla persona offesa nel caso di accertata alterazione diffusa determinante un processo di involuzione senile che oltrepassi i limiti fisiologici.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 303/02

ART. 644 C.P.
USURA - INTERESSI USURARI.
Un interesse convenzionale cessa di essere il legittimo profitto del capitale ed inizia a diventare profitto usurario quando é "sine causa" cioé quando non ha una controprestazione corrispondente. A tal fine vanno tenuti presenti non solo l'oggettiva misura degli interessi pattuiti ma anche l'insieme delle circostanze negoziali, per es. il periodo accordato per il pagamento (cfr. Cassazione sezione II 17/1/1992 in Riv. pen. 1992, 756). 
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/7/1995 N. 103/95
USURA - STATO DI BISOGNO - INVESTIMENTI.
Lo stato di bisogno richiesto dall'art. 644 c.p. per la sussistenza del delitto di usura, secondo l’orientamento formatosi nella giurisprudenza anche di legittimità, é concepito non più in senso oggettivo, per cui consisterebbe nell’esigenza di soddisfare bisogni primari della persona, bensì in senso soggettivo, per cui consiste in qualsiasi situazione idonea a produrre una debolezza nel consenso della persona offesa tale da determinarla ad accettare condizioni di mutuo del tutto sproporzionate e lesive.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 30/11/1998 N. 338/98
USURA - STATO DI BISOGNO - SPESE SUPERFLUE.
Lo stato di bisogno richiesto dall'art. 644 c.p. per la sussistenza del delitto di usura deve consistere in una concreta limitazione della volontà del mutuatario, nel senso che la persona offesa non sia in grado di ottenere altrove, a condizioni migliori, la prestazione di denaro o altra cosa, e debba quindi sottostare alle condizioni che le vengono imposte (cfr. Cassazione sezione II 31/5/1990 n. 7605). Tale stato può essere anche determinato da condotta colposa del soggetto leso ma non rileva ove non sia ricollegabile a necessità socialmente apprezzabili cioé ove non riguardi il necessario o l'utile ma soltanto il superfluo. 
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/7/1995 N. 103/95
USURA - STATO DI BISOGNO - GIOCO D'AZZARDO.
Lo stato di bisogno richiesto dall'art. 644 c.p. per la sussistenza del delitto di usura deve avere per oggetto il necessario o l'utile per la persona offesa ma non anche il superfluo, talché non si ha usura in caso di bisogno di danaro inerente il gioco d'azzardo (nella specie il mutuo viziato da pattuizioni usurarie era stato contratto dal mutuatario per partecipare, a scopo di rivincita, ad un gioco d'azzardo).
PRETORE DI SANREMO, SENT. 18/7/1986
USURA - STATO DI BISOGNO - CONSAPEVOLEZZA.
La consapevolezza dello stato di bisogno richiesto dall'art. 644 c.p. per il delitto di usura può essere provata anche in base alla misura degli interessi pattuiti, qualora essi siano tali da far ragionevolmente presumere che solo il soggetto che versi in stato di bisogno possa contrarre il prestito alle indicate condizioni, tenuto anche conto delle modalità di realizzazione delle operazioni finanziarie poste in essere. 
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/7/1995 N. 103/95
L’approfittamento dello stato di bisogno richiesto dall’art. 644 c.p. per il delitto di usura può essere provato soprattutto in base alla misura degli interessi pattuiti che, nel caso siano estremamente elevati, lasciano presumere con ragionevole certezza che solo un soggetto in stato di bisogno si può essere deciso a pattuirli.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 30/11/1998 N. 338/98
La cosciente volontà del responsabile del delitto di usura di approfittare dello stato di bisogno della persona offesa non può essere soltanto vaga ed approssimativa ma deve essere certa, tale cioè da prospettare un quadro sufficientemente esatto dello stato di disagio economico che determina l’altro contraente a soggiacere alle pretese usurarie (cfr. Cassazione Sezione I 15/4/1981 n. 3396).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 6/7/1999 N. 211/99

 

ART. 646 C.P.

Appropriazione indebita – elemento oggettivo.

Il delitto di appropriazione indebita consiste nella semplice interversione del titolo del possesso da parte di chi, a qualsiasi titolo, detenga danaro o altra cosa mobile altrui (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 23/2/1999 n. 363).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 10/7/2002 n. 346/02

APPROPRIAZIONE INDEBITA – CASISTICA.
In caso di convivenza more uxorio il possesso delle chiavi di un alloggio da parte del convivente non titolare del contratto di locazione dell’alloggio consente di presumere anche il possesso di ciò che si trovi all’interno dello stesso alloggio, cosicchè l’asportazione di beni di proprietà esclusiva dell’altro convivente ivi esistenti non integra gli estremi del reato di furto bensì quelli del reato di appropriazione indebita.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 31/3/1998 N. 127/98

Porre indebitamente in pagamento un assegno consegnato a titolo di garanzia determina un’interversione del possesso e si traduce in appropriazione indebita del denaro in cui si converte (cfr. Cassazione 12/4/1991 n. 4168).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 28/6/2002 n. 336/02

Onde escludere la sussistenza del reato di appropriazione indebita non può farsi valere il principio della compensazione con un credito preesistente ove quest’ultimo non sia certo, liquido ed esigibile ossia determinato nel suo preciso ammontare e non controverso nel titolo (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 1/6/2000 n. 1151).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 10/7/2002 n. 346/02

ART. 647 C.P.
APPROPRIAZIONE INDEBITA DI COSA SMARRITA - DIFFERENZA DAL REATO DI CUI ALL'ART. 624 C.P.
Una cosa si considera oggettivamente smarrita in presenza di due elementi: 1) l’uscita dell’oggetto dalla sfera di sorveglianza del detentore; 2) l’impossibilità di ricostituire l’originario potere di fatto sulla cosa, perché si ignora il luogo ove la stessa si trovi. Pertanto sussiste il reato di cui all’art. 647 c.p. e non quello di cui all’art. 624 c.p. nel caso di chi si appropri di una cosa oggettivamente smarrita anche se sia a conoscenza dell’identità del proprietario.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/9/2001 N. 306/01

 

ART. 648 C.P.
RICETTAZIONE - GENERALITÀ.
La disponibilità di documenti di identificazione falsificati non dà luogo, per ciò solo, a responsabilità in ordine al reato di ricettazione perché si deve presumere che la falsificazione del documento sia stata posta in essere dal detentore medesimo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/2/1996 N. 30/96
La disponibilità di permesso di soggiorno contraffatto da parte dell'agente non dà luogo, per ciò solo, a responsabilità in ordine al reato di ricettazione perché si deve presumere che la contraffazione del documento sia stata posta in essere dal detentore medesimo tenuto conto dell'apposizione sullo stesso della sua fotografia.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/3/1995 N. 55/95
RICETTAZIONE – REATO PRESUPPOSTO.
La prova del verificarsi del reato presupposto non presuppone un giudiziale accertamento né l’individuazione del responsabile, bastando che il fatto risulti postivamente al giudice chiamato a conoscere del reato di cui all’art. 648 c.p. (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 10/3/1999 n. 3211).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 23/10/2001 N. 382/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/3/2002 N. 129/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 15/1/2003 N. 16/03

La mancanza di procedibilità in ordine al reato presupposto non implica l’inesistenza del reato di ricettazione a carico di chi abbia ricevuto, acquistato ecc. un bene proveniente da delitto per cui non sia possibile procedere penalmente (il giudice ha precisato che tale soluzione, controversa in passato sia in giurisprudenza sia dottrina, è ora imposta dalla formulazione del comma 3 dell’art. 648 c.p., come modificato dall’art. 3 della L. 328/93).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/5/2000 N. 82/00

L’apposizione di un segno contraffatto su un bene, fattispecie delittuosa ai sensi dell’art. 473 c.p., funge da fonte rispetto alla cosa così realizzata, di tal che l’apprensione di quest’ultima, in quanto entità con segni o marchi contraffatti, è, in astratto, riconducibile alla ricettazione.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 300/02

Nel caso di inoffensività del fatto astrattamente sussumibile nell’art. 474 c.p. per difetto di lesione della fede pubblica, non essendovi lesione dell’affidamento dei cittadini sugli indicatori di provenienza del prodotto, deve ritenersi inoffensiva anche l’attività di contraffazione perché deve presumersi che tale attività sia proiettata verso lo stesso mercato del falso cui si rivolge l’attività di messa in vendita (nella specie, il giudice ha chiarito che laddove non sussista il reato di cui all’art. 473 c.p. per le anzidette ragioni non sussiste neppure la ricettazione, per difetto della sussistenza del reato presupposto).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 1/10/2001 n. 319/01
RICETTAZIONE – ELEMENTO SOGGETTIVO.

Il dolo di ricettazione può essere anche soltanto eventuale essendo sufficiente la consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta sia di illecita provenienza ovvero il dubbio dell’agente sulla provenienza in questione e non essendo sufficiente soltanto la mera omissione di diligenza (colpa) nella verifica della provenienza stessa (nella specie il tribunale ha dichiarato di aderire ad un più recente orientamento giurisprudenziale, cfr. Cass. 210447/98, in luogo a quello precedente che riteneva incompatibile il dolo eventuale con il delitto di ricettazione).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/2/2003 n. 31/03

Il dolo di ricettazione non deve estendersi necessariamente alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunte da prove indirette, purchè gravi, univoche e tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 8/6/1998 n. 6793).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 21/10/2002 n. 440/02

La mancata giustificazione del possesso di una cosa di provenienza delittuosa costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 16/3/1992 n. 2804).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 19/2/2003 n. 95/03

La conoscenza della provenienza delittuosa della cosa ricevuta può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, come l’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa stessa, che è rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr. Cassazione 827/97).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/7/2003 n. 409/03

In caso di disponibilità di un mezzo di provenienza furtiva e di una documentazione di circolazione contraffatta da parte di soggetto che affermi di aver ignorato la provenienza illecita del bene e la falsità dell’atto, non può escludersi che l’agente sia vittima di un raggiro e a tal fine deve apprezzarsi il suo comportamento processuale (nella specie, l’imputato si era presentato in giudizio per ribadire la propria innocenza e per addurre elementi a propria discolpa, pur labili).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 15/12/2000 N. 286/00
RICETTAZIONE - FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ.
Il fatto di particolare tenuità di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. si differenzia dalla circostanza di cui all’art. 62 c.p. (danno di speciale tenuità) perché mentre per quest’ultima viene essenzialmente in rilievo il danno economico arrecato alla persona offesa, nel caso di cui all’art. 648 cpv. c.p. la valutazione, investendo il fatto nella sua globalità, richiede un analisi più articolata e con un oggetto più ampio.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/10/1996 N. 416/96
Il fatto di particolare tenuità di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. è applicabile in caso di ricettazione di documenti (nella specie, carta d’identità e permesso di soggiorno) ove lo consentano la personalità dell’agente (nella specie, un cittadino extracomunitario) e le finalità della condotta (nella specie, la permanenza nel territorio dello Stato per procurarsi i mezzi di sussistenza): cfr. Cassazione Sezione II, sent. 9/4/1997 in Cass. pen. 1998, 245-247.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 24/9/2001 N. 310/01
La ricettazione di un passaporto falsificato deve ritenersi fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p. dovendosi far riferimento al valore intrinseco dell'oggetto del reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/7/1996 N. 152/96
La ricettazione di una carta di identità falsificata è da ritenere fatto di particolare tenuità, tenuto conto del valore cartaceo del documento falso.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/7/1997 N. 147/97
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/7/1998 N. 202/98
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/9/1996 N. 204/96
Va esclusa la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità (art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia una carta di identità contraffatta in ragione della non modesta gravità del fatto stante il valore non solo economico del bene ricettato.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 28/5/2001 N. 213/01
La ricettazione di un modulo in bianco di carta di identità, sottratto presso gli uffici anagrafici di un comune, deve ritenersi di particolare tenuità ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p. tenuto conto del valore intrinseco  del documento rubato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/9/1994 N. 180/94
C.F.R. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/1/1999 N. 12/99 (secondo cui la ricettazione di una scheda per carta di identità, sottratta presso gli uffici anagrafici di un comune, deve ritenersi di particolare tenuità ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p. tenuto conto della compilazione della stessa con indicazione delle esatte generalità dell’imputato e con apposizione della fotografia di quest’ultimo nonché dell’utilizzazione, avvenuta allo scopo di accedere alla locale casa da gioco per ivi giocare d’azzardo).
Va esclusa la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità (art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia un documento di identificazione di provenienza furtiva in ragione della rilevanza dell'interesse alla conservazione del documento di identità da parte del proprietario, siccome interesse di carattere non meramente patrimoniale e privato.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 21/1/1997 N. 16/97
Va esclusa la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità (art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia un modulo di carta di identità di provenienza furtiva in ragione della non modesta gravità del fatto stante il valore non solo economico del bene ricettato.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 29/11/2000 N. 229/00
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 1/12/2000 N. 236/00
Va esclusa la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità (art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia un permesso di soggiorno contraffatto in ragione della non modesta gravità del fatto stante il valore non solo economico del bene ricettato.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 28/5/2001 N. 213/01
La ricettazione di un modulo in bianco di permesso di soggiorno, utilizzato per formare un permesso contraffatto, deve ritenersi di particolare tenuità ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p. tenuto conto del fatto che il fatto non desta particolare allarme sociale in quanto meramente finalizzato alla presenza dell’imputato sul territorio nazionale.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 26/10/2001 N. 390/01
La ricettazione di una patente di guida falsificata è da ritenere fatto di particolare tenuità, tenuto conto del valore cartaceo del documento falso.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/7/1997 N. 145/97
La ricettazione di un modulo in bianco di patente di guida, sottratto presso gli uffici di una motorizzazione civile, deve ritenersi di particolare tenuità ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p. dovendosi far riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto della ricettazione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/9/1994 N. 178/94
La ricettazione di un modulo in bianco di patente di guida, sottratto presso gli uffici di una motorizzazione civile, da parte di un autotrasportatore deve ritenersi di particolare tenuità ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p. anche avuto riguardo all’impiego del documento per l’esercizio di un’attività di lavoro.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/3/2002 N. 129/02
La ricettazione di una carta di circolazione e di un foglio complementare falsificati deve ritenersi fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p. dovendosi far riferimento al valore intrinseco dell'oggetto del reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/9/1997 N. 165/97
Va ritenuta la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità (art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia un modello di carta di circolazione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. N. 135/94
Va ritenuta la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità nel caso in cui la ricettazione abbia ad oggetto due moduli in bianco di documenti (nella specie, carta di identità e patente di guida).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/7/1994 N. 148/94
La ricettazione di moduli di assegni in bianco non può ritenersi di particolare tenuità ai sensi dell'art. 648 comma 2 c.p. a causa dell’intrinseca pericolosità della condotta e della potenzialità del danno derivante dalla loro circolazione (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 5/1/1993 n. 14) ma tale pericolosità può essere esclusa in concreto in base all’esame di ogni elemento idoneo a valutare la gravità del reato ai sensi dell’art. 133 c.p. (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 21/2/1992 n. 1999). Nella specie il tribunale ha applicato il capoverso dell’art. 648 c.p. alla ricettazione di un unico assegno in bianco, successivamente compilato dall’imputato per un importo di poche centinaia di migliaia di lire.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/2/2001 N. 53/01
Va esclusa la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità (art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia un'autovettura, tenuto conto della non modesta gravità del fatto desumibile dal valore non trascurabile del bene ricettato e dall'allarme sociale destato dai continui furti di tali beni, subito ricettati, e quindi difficilmente recuperabili dal proprietario, siccome destinati a quei mercati esteri in cui é alta la richiesta di autoveicoli, specie se di grossa cilindrata, praticamente inesistenti i controlli sulla legittima provenienza degli autoveicoli medesimi.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 13/1/1997 N. 3/97
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/10/2000 N. 134/00
Va esclusa la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità (art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia un motociclo, tenuto conto della non modesta gravità del fatto.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 13/10/00 N. 156/00
Va esclusa la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità (art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia un ciclomotore, tenuto conto del valore economico del bene e delle conseguenze del fatto come i disagi arrecati alla persona offesa.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 2/2/1999 N. 43/99
E’ riconoscibile la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità (art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia un ciclomotore, tenuto conto del valore economico del bene e di ogni altra circostanza idonea a delineare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 26/1/2000 n. 5813; 21/12/1996 n. 11113).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 15/10/2001 N. 360/01

Va ritenuta la circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità (art. 648 cpv. c.p.) ove oggetto della ricettazione sia un contrassegno identificativo di ciclomotore provento di furto.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/6/2002 n. 318/02
RICETTAZIONE - CONCORSO CON IL REATO DI CUI ALL'ART. 474 C.P.
Il reato di ricettazione concorre con quello di cui all'art. 474 c.p. non essendovi concorso apparente delle norme incriminatrici per ragioni formali e sostanziali perché non sussiste un rapporto di genere a specie tra le fattispecie astratte di cui agli artt. 648 e 474 c.p. (essendo nettamente distinti i comportamenti contemplati da tali norme dal punto di vista della cronologia, da quello dell'elemento materiale, da quello dell'elemento soggettivo nonché da quello dei beni giuridici offesi).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 15/3/1994 N. 80/94
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 1/10/1996 N. 371/96
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/2/1997 N. 79/97
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 1/12/1998 N. 338/98
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 12/4/2000 N. 67/00
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 20/10/2000 N. 179/00
In caso di vendita o detenzione per vendere di oggetti con marchi contraffatti il reato di ricettazione concorre con quello di cui all’art. 474 c.p. perché la ricettazione consiste nel ricevimento da terzi dei predetti oggetti che, come tali, provengono dal reato di alterazione e contraffazione di marchio.
G.I.P. DELLA PRETURA DI SANREMO, 21/1/1998 N. 4/98
Nel caso di inoffensività del fatto astrattamente sussumibile nell’art. 474 c.p. per difetto di lesione della fede pubblica, non essendovi lesione dell’affidamento dei cittadini sugli indicatori di provenienza, deve ritenersi inoffensiva anche l’attività di contraffazione perché deve presumersi che tale attività sia proiettata verso lo stesso mercato del falso cui si rivolge l’attività di messa in vendita (nella specie, il giudice ha chiarito che laddove non sussista il reato di cui all’art. 473 c.p. per le anzidette ragioni non sussiste neppure la ricettazione, per difetto della sussistenza del reato presupposto).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/10/2001 N. 319/01

Cfr. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 21/6/2002 N. 326/02

Il reato di ricettazione concorre con quello di cui all'art. 474 c.p. in caso di ricevimento e di detenzione per vendere prodotti con marchio contraffatto, essendo ininfluente che il prodotto sia venduto a prezzi bassi rispetto a quelli degli originali perché il pubblico può ritenere che la merce sia originale in quanto di buona fattura e i prezzi bassi siano dovuti all’illecita provenienza, in ipotesi furtiva (nella specie la merce risultava messa in vendita a prezzi inferiori di 10-20 volte rispetto agli originali).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 n. 57/03
Il concorso materiale dei reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. in tema di contraffazione di marchi industriali non dà luogo ad un'irragionevole maggior tutela di beni di minor rilevanza rispetto all'ipotesi di contraffazione di monete o valori bollati, in cui il concorso materiale con il delitto di ricettazione é escluso, perché la contraffazione di questi ultimi non fa scemare in misura rilevante il valore degli originali mentre la contraffazione dei marchi conduce alla volgarizzazione degli stessi ed al rischio di perdita di clientela per il titolare (nella motivazione il giudice ha peraltro evidenziato che rimangono dubbi sulla ragionevolezza del trattamento sanzionatorio riservato al contraffattore-venditore o a colui che concorre con questi concordando preventivamente la messa in commercio per parte sua degli oggetti da fabbricarsi rispetto a chi, senza aver ciò preventivamente concertato, si limiti a porre in vendita gli oggetti contraffatti, poiché i primi sono puniti con le pene previste solo dall'art. 473 c.p. mentre i secondi con quelle previste sia dall'art. 474 c.p. sia dall'art. 648 c.p.).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 11/2/1997 N. 79/97
RICETTAZIONE - DIFFERENZA DAL REATO DI CUI ALL'ART. 624 C.P.
Ove sia brevissimo il lasso di tempo trascorso dal momento del furto a quello del sequestro del bene rubato da parte della polizia giudiziaria si deve ritenere che l’agente cui la res furtiva sia sequestrata l’abbia rubata e non ricettata (nella specie, la polizia giudiziaria aveva bloccato al valico autostradale un’autovettura rubata di cui il giudice ha ritenuto non potesse essere stata organizzata l’operazione di trasferimento all’estero ad opera di terze persone in un così breve lasso di tempo).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 19/12/1995 N. 308/95
Non si può ritenere che l’agente cui la res furtiva sia sequestrata sia concorso nel furto di questa e non l’abbia invece ricettata quando non esistano elementi da cui poter desumere l’esistenza di un preventivo accordo di mandato tra possessore ed autore della sottrazione (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 22/11/1977 in Cass. pen. 1479, 61).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 14/3/2002 N. 167/02

ricettazione - differenza dal reato di cui all'art. 648 bis c.p.

Sussiste il delitto di cui all’art. 648 bis c.p. e non quello di cui all’art. 648 c.p., rispetto a cui il primo si presenta con carattere di specialità, nel caso in cui taluno, ricevuta un’autovettura di provenienza delittuosa, vi apponga, allo scopo di ostacolare l’accertamento di tale provenienza, targhe di pertinenza di altro veicolo (cfr. Cassazione 14/5/1997 in Cass. Pen. 1998, 499).

Tribunale di Sanremo, sent. 4/6/2002 n. 305/02

Laddove a carico dell’imputato non sia provato alcun contributo o comunque alcun coinvolgimento nella c.d. clonazione di un veicolo, cioè nella sostituzione della targa o nella manomissione del numero di telaio, è possibile addebitare al medesimo soltanto la ricettazione del veicolo proveniente dal delitto di cui all’art. 648 bis c.p., in cui perciò il riciclaggio si prospetta come reato presupposto e a sua volta presuppone il furto del veicolo.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 10/3/2003 n. 143/03

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/5/2003 n. 289/03
RICETTAZIONE - DIFFERENZA DAL REATO DI CUI ALL'ART. 712 C.P.
La ricettazione, sia per la sua struttura giuridica sia per la necessaria correlazione con la contravvenzione dell'incauto acquisto, non prevede la punibilità a titolo di dolo eventuale o indiretto, richiedendo la piena consapevolezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa della cosa ricevuta.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 5/11/1996 N. 226/96
RICETTAZIONE - DIFFERENZA DAL REATO DI CUI ALL'ART. 12 D.L. 143/91.
Integra il reato di cui all’art. 648 c.p.p. la condotta di chi riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, carte di credito o di pagamento (ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi) che provengano da delitto, dovendosi viceversa ricondurre alla previsione incriminatrice di cui all’art. 12 seconda parte del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella L. 5 luglio 1991 n. 197 (che sanziona, con formula generica, la ricezione dei predetti documenti “di provenienza illecita”) le condotte acquisitive degli stessi, nell’ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile a un delitto bensì un illecito civile, amministrativo o anche penale, ma di natura contravvenzionale (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 7/6/2001 n. 22902).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 7/11/2001 N. 412/01

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/10/2002 n. 421/02

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 17/1/2003 n. 18/03

Laddove sia incerta la natura dell’illecito presupposto alla detenzione indebita di bancomat e quindi non sia possibile stabilire se la provenienza di quest’ultimo sia da delitto o da illecito civile, deve applicarsi la più favorevole disciplina dell’art. 12 II parte D.L. 143/91 e non già quella dell’art. 648 c.p.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/10/2002 n. 421/02
RICETTAZIONE – PROCEDIBILITÀ.
Nel caso in cui l’agente sia sorpreso all’ingresso nel territorio nazionale con beni di provenienza da delitto e dichiari di averne conseguito la disponibilità all’estero, deve ritenersi che la ricettazione sia stata commessa all’estero, con conseguente applicazione dell’art. 10 c.p. che rende necessaria la richiesta del ministro di grazia e giustizia a pena di improcedibilità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/9/1990 N. 293/90

 

ART. 648 BIS C.P.

riciclaggio – elemento oggettivo.

L’art. 648 bis c.p. reprime sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 3/10/1997 n. 9026).

Tribunale di Sanremo, sent. 3/12/2002 n. 521/02

cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 25/2/2003 n. 62/03

La sostituzione della targa di un’autovettura – che costituisce il più significativo, immediato e utile dato di collegamento della res con il proprietario che ne è stato spogliato – ovvero la manomissione del suo numero di telaio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integrano pertanto il reato di riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p. come modificato dall’art. 4 L. 328/93 (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 11/6/1997 n. 9026).

Tribunale di Sanremo, sent. 4/6/2002 n. 305/02
cfr. Tribunale di Sanremo, sent. 25/2/2003 n. 62/03

RICICLAGGIO – ELEMENTO SOGGETTIVO.
E’ configurabile il reato di cui all’art. 648 bis c.p. in caso di ricettazione di autovettura di provenienza furtiva di cui sia ostacolata l’identificazione mediante contraffazione del telaio, sussistendo in particolare il dolo di riciclaggio quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, in quanto il conducente dell’autovettura, che sia consapevole della provenienza furtiva e della falsità dei documenti di circolazione della medesima, non può non sapere che il numero di telaio non sia autentico.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 15/11//2001 N. 528/01

riciclaggio – circostanze attenuanti.

Ai fini della concedibilità della circostanza attenuante di cui all’art. 648 bis comma 3 c.p. il riferimento alla pena del reato presupposto deve essere inteso in concreto cioè tenendo conto anche delle eventuali circostanze aggravanti: cfr. Cassazione Sezione II, sent. 11/6/1997 n. 9026 (nella specie, il reato presupposto era un furto contestato nell’imputazione senza alcun riferimento alla sussistenza di circostanze aggravanti ma dal Tribunale ritenuto in concreto aggravato dall’esposizione alla pubblica fede).

Tribunale di Sanremo, sent. 4/6/2002 n. 305/02
riciclaggio – differenza dalla ricettazione.

Sussiste il delitto di cui all’art. 648 bis c.p. e non quello di cui all’art. 648 c.p., rispetto a cui il primo si presenta con carattere di specialità, nel caso in cui taluno, ricevuta un’autovettura di provenienza delittuosa, vi apponga, allo scopo di ostacolare l’accertamento di tale provenienza, targhe di pertinenza di altro veicolo (cfr. Cassazione 14/5/1997 in Cass. Pen. 1998, 499).

Tribunale di Sanremo, sent. 4/6/2002 n. 305/02

Laddove a carico dell’imputato non sia provato alcun contributo o comunque alcun coinvolgimento nella c.d. clonazione di un veicolo, cioè nella sostituzione della targa o nella manomissione del numero di telaio, è possibile addebitare al medesimo soltanto la ricettazione del veicolo proveniente dal delitto di cui all’art. 648 bis c.p., in cui perciò il riciclaggio si prospetta come reato presupposto e a sua volta presuppone il furto del veicolo.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 10/3/2003 n. 143/03

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/5/2003 n. 289/03

RICICLAGGIO – CASISTICA.
E’ configurabile il reato di cui all’art. 648 bis c.p. in caso di ricettazione di autovettura di provenienza furtiva di cui sia ostacolata l’identificazione mediante apposizione di targa falsa, contraffazione del telaio, falsificazione della carta di circolazione, della delega a condurre, del certificato di proprietà e della targhetta adesiva del passaggio di proprietà.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/1/2001 N. 43/01

La sostituzione della targa di un’autovettura – che costituisce il più significativo, immediato e utile dato di collegamento della res con il proprietario che ne è stato spogliato – ovvero la manomissione del suo numero di telaio, devono ritenersi operazioni tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della cosa ed integrano pertanto il reato di riciclaggio di cui all’art. 648 bis c.p. come modificato dall’art. 4 L. 328/93 (cfr. Cassazione Sezione II, sent. 11/6/1997 n. 9026).

Tribunale di Sanremo, sent. 4/6/2002 n. 305/02