ART. 575 C.P.
OMICIDIO TENTATO - ANIMUS NECANDI - ELEMENTI DI VALUTAZIONE.
Ai fini della valutazione della sussistenza dell'animus necandi vanno
considerati la particolare offensività del mezzo usato, il numero
dei colpi inferti o esplosi, la direzione impressa agli stessi, la distanza
rispetto alla vittima, nonché la regione del corpo di quest'ultima
risultata attinta.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/12/1997 N. 253/97
OMICIDIO TENTATO - ANIMUS NECANDI - MODALITÀ DELL'AZIONE.
Non sussiste il reato di tentato omicidio ove non si possa ravvisare
una volontà omicida nell'azione dell'agente per non essere possibile
provare la direzione del solo colpo di fucile sparato e ciò ancorché
l'arma impiegata sia micidiale, considerate le sue capacità tecniche
e la sua grande potenza di fuoco.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/8/1994 N. 150/94
Non sussiste il reato di tentato omicidio ove non si possa ravvisare
una volontà omicida nell'azione dell'agente caratterizzata da una
serie di tentativi di colpire la persona offesa alla cieca e con intenti
lesivi confusi, tenuto conto dell'impiego di un mezzo di limitata pericolosità
e della localizzazione dei colpi, inferti con scarsa forza penetrativa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/11/1996 N. 359/96
Non sussiste il reato di tentato omicidio e la relativa imputazione
deve essere derubricata in lesioni volontarie (nella fattispecie lievi),
aggravate dall'uso di arma (nella specie una pistola calibro 9), ove difetti
l'animus necandi per non essere stata accertata la direzione dei colpi
di pistola e per essere stata localizzata la ferita riportata dalla persona
offesa nel ginocchio destro e ciò sebbene risultino esplosi tre
colpi di pistola e in stato d'ira l'autore del reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/3/1995 N. 44/95
Non sussiste il reato di tentato omicidio e la relativa imputazione
deve essere derubricata in minaccia grave ove non possa dirsi provato l'animus
necandi in capo all'agente il quale collochi in modo visibile un ordigno
esplodente all'interno dell'abitacolo dell'autovettura della persona offesa,
con ciò dimostrando da un lato la capacità tecnica di predisporre
un ordigno micidiale ma dall'altro lato la volontà di collocarlo
in modo da consentire alla persona offesa di accorgersene usando la normale
attenzione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/6/1998 N. 163/98
In caso di esplosione di un solo colpo di fucile a pompa, dotato di
sei colpi a pallettoni, non si ravvisa l'animus necandi bensì solo
il delitto di minacce gravi di cui all'art. 612 c.p. in considerazione
della direzione del colpo, che nella specie non si é chiarito se
fosse rivolta verso la persona della vittima, nonché della possibilità
di sparare numerosi altri colpi mediante un'operazione di caricamento semplicissima
e istantanea, che nella specie non ha avuto luogo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/8/1994 N. 150/94
OMICIDIO TENTATO - ANIMUS NECANDI – DOLO EVENTUALE.
Vi è incompatibilità tra l’idoneità e l’univocità
degli atti del tentativo e la mera accettazione del rischio del verificarsi
di un evento cioè il c.d. dolo eventuale (nella specie, il tribunale
ha derubricato l’originaria contestazione di tentato omicidio in lesioni
volontarie in relazione al caso di un anziano marito che aveva dato fuoco
alla moglie sul pianerottolo del loro condominio in orario diurno, dandosi
immediatamente alla fuga senza ulteriormente coltivare l’azione, in quanto
ha ritenuto che nell'imputato fosse rinvenibile, al più, un mero
dolo eventuale di omicidio).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/5/2002 N. 277/02
omicidio
- concorso con i maltrattamenti.
In
caso di omicidio in un quadro di maltrattamenti in famiglia si ha concorso dei
reati ma non anche la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p.
perché non si può ritenere che l’omicidio costituisca il mezzo di un reato
permanente come quello di maltrattamenti, in quanto la volontà di uccidere
costituisce un fine e non un mezzo.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 10/4/2002 n. 77/02
ART. 582 C.P.
LESIONE PERSONALE – ELEMENTO SOGGETTIVO.
E’ configurabile il dolo eventuale del delitto di lesioni volontarie
nel caso in cui l’agente accetti il rischio che la persona offesa, una
volta minacciata di morte, si dia alla fuga per sottrarsi all’incombente
pericolo di vita e così si procuri lesioni personali (cfr. Cassazione
Sezione III, sent. 4/10/1996 n. 8907).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/2/2001 N. 183/01
LESIONE PERSONALE – ESIMENTE.
Non possono ritenersi preclusi quegli atti di correzione o di disciplina,
di minima valenza fisica o morale, che risultino necessari per rafforzare
le proibizioni, non arbitrarie né ingiuste, di comportamenti oggettivamente
pericolosi o dannosi, rispecchianti l’inconsapevolezza o la sottovalutazione
del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/5/2002 N. 286/02
LESIONE PERSONALE – RISARCIMENTO DEI DANNI.
Per la liquidazione in via equitativa del danno biologico si applica
il sistema c.d. a punto di invalidità, con previsione delle fasce
di età dei danneggiati, del demoltiplicatore in relazione a dette
fasce e degli incrementi per punto di invalidità, prendendo inizialmente
a base le tabelle create dal Tribunale di Milano ma tenendo conto che i
risultati di dette tabelle ben possono essere modificati dal giudice del
merito in forza della particolarità del caso concreto volta a volta
prospettato (nella specie l’importo del danno biologico è stato
aumentato del 20% in via equitativa per il particolare carattere doloso
del fatto, rappresentato da lesione personale dolosa grave, in quanto determinativa
di malattia per un tempo superiore ai quaranta giorni).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/3/1999 N. 48/99
ART. 583 C.P.
LESIONE PERSONALE – SFREGIO.
Per sfregio permanente del viso deve intendersi un qualsiasi nocumento
che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione,
importi un turbamento irreversibile dell’armonia del volto con effetto
sgradevole o di ilarità, se non di ripugnanza: pertanto non ogni
alterazione della fisionomia del viso costituisce sfregio bensì
soltanto quelle più gravi e sgradevoli.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/3/1995 N. 80/95
LESIONE PERSONALE – MALATTIA INSANABILE.
Presupposto della circostanza aggravante di cui all’art. 583 comma
1 numero 1 c.p. è l’effettivo verificarsi di una malattia che ponga
la persona offesa in pericolo di vita concreto, reale e attuale, escludendosi
la configurabilità del mero tentativo di lesioni personali comportanti
malattie insanabili.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/3/1995 N. 80/95
ART. 585 C.P.
LESIONE PERSONALE – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.
In caso di lesioni personali cagionate a convivente non sussiste la
circostanza aggravante di cui all’art. 585 e 577 u.c. c.p. in quanto al
coniuge non può assimilarsi il convivente se non per effetto del
ricorso all’analogia in malam partem, vietata dagli art. 1 c.p. e 25 Cost.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/4/2002 N. 237/02
ART. 586 C.P.
OMICIDIO ABERRANTE - MORTE CONSEGUENTE ALLA CESSIONE DI STUPEFACENTE.
La cessione di stupefacente di particolare purezza ad assuntore non
abituale di tale sostanza cui segua la morte dell'acquirente comporta responsabilità
dello spacciatore per il delitto di cui all'art. 586 c.p. essendo configurabile
la colpa tenuto conto della prevedibilità che l'acquirente possa
risentire dell'effetto tossico acuto provocato da una dose di stupefacente
troppo forte per lui.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 12/5/1995 N. 75/94
ART. 588 C.P.
RISSA - PACIERE.
L’intervento in una rissa in atto tra terzi al solo fine di fare da
paciere e quindi con l’esclusivo intento di dividere i contendenti esclude
l’elemento soggettivo del reato di rissa.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 7/12/2000 N. 257/00
ART. 589 C.P.
OMICIDIO COLPOSO - CONCORSO DI COLPA.
Risponde del delitto di omicidio colposo previsto dall’art. 589 c.p.
la persona che ometta di adottare tutte le precauzioni idonee ad impedire
il decesso della persona offesa. Ai sensi dell’art. 40 c.p. omettere tali
condotte equivale a cagionare l’evento morte (nella specie é stata
ritenuta colposa, in concorso con la condotta colposa della persona offesa,
la condotta dell’agente che aveva portato sul luogo di lavoro una bottiglietta
contenente veleno per insetti altamente nocivo e priva dell’indicazione
del contenuto nonché del segnale di pericolo e ciò ancorché
l’imputato avesse avvisato la persona offesa di non bere).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/4/1991 N. 107/91
OMICIDIO COLPOSO - MORTE CONSEGUENTE A SINISTRO AUTOMOBILISTICO.
Qualora i conducenti di veicoli adibiti al servizio di polizia facciano
uso continuo del dispositivo di allarme, non sono tenuti all’osservanza
degli obblighi, dei divieti e dei limiti relativi alla circolazione stradale
nonché delle prescrizioni della segnaletica stradale e delle norme
di comportamento in base all’art. 126 d.p.r. 393/59: pertanto gli stessi
debbono fornire la prova dell’azionamento del dispositivo di allarme nonché
dell’urgenza del servizio di istituto svolto e comunque restano obbligati
all’osservanza delle norme di cautela e di prudenza, onde evitare situazioni
di rischio per la generalità dei cittadini (cfr. Cassazione, sent.
22/3/1967 in Giust. pen. 1967, II, 1396).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/10/1992 N. 111/92
In caso di sinistro automobilistico cui sia seguita la morte della
persona offesa la condotta dell’agente deve essere valutata alla stregua
del principio per cui rientra tra i doveri di comune prudenza quello di
prevedere altrui imprudenze.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/10/1992 N. 111/92
In caso di sinistro automobilistico cui sia seguita la morte della
persona offesa l’eccesso di velocità contestato all’agente non può
sempre desumersi dalla sola entità della lesione riportata dalla
persona offesa, ben potendo questa dipendere anche da trauma lievi (nella
specie il tribunale aveva accertato che la persona offesa era deceduta
in seguito a lesioni al fegato cagionate dal manubrio del motociclo dell’imputato
e che tali lesioni potessero insorgere anche a seguito di impatti di lieve
entità cioé causati da mezzi circolanti a velocità
ridotta).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/1/1991 N. 18/91
In caso di sinistro automobilistico cui sia seguita la morte della
persona offesa la colpa dell’agente non é provata laddove da un
lato nulla risulti in ordine alla velocità tenuta da costui e dall’altro
lato risulti provata la colpa della persona offesa (nella specie, l’attraversamento,
da parte della persona offesa, della strada dal lato parzialmente occultato
da autovetture parcheggiate e da manufatti e senza impegnare le strisce
pedonali ubicate a pochi metri dal punto dell’urto).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/7/1991 N. 203/91
In caso di sinistro automobilistico cui sia seguita la morte della
persona offesa il nesso di causalità tra la condotta dell’agente
e l’evento mortale deve essere escluso quando il trauma causato dall’incidente
(nella specie lesioni alle gambe senza frattura delle stesse) sia meramente
occasionale rispetto al verificarsi del decesso (nella specie imputabile
alle complicanze di una broncopolmonite insorta in soggetto affetto da
cardiopatia e diabete) e quindi ogni volta che l’evento si presenti, al
momento della condotta dell’agente, come conseguenza del tutto inverosimile
della condotta stessa secondo la migliore scienza ed esperienza.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/1/1991 N. 5/91
ART. 590 C.P.
LESIONI PERSONALI – ELEMENTO SOGGETTIVO.
E’ configurabile il dolo eventuale del delitto di lesioni volontarie
nel caso in cui l’agente accetti il rischio che la persona offesa, una
volta minacciata di morte, si dia alla fuga per sottrarsi all’incombente
pericolo di vita e così si procuri lesioni personali (nella specie,
il giudice ha rigettato la prospettazione difensiva di derubricazione del
delitto di lesioni volontarie in lesioni colpose).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/2/2001 N. 183/01
LESIONI PERSONALI – INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITÀ
DEL PREPONENTE.
In caso di infortunio sul lavoro con lesioni personali la responsabilità
del preposto è fondata sull’obbligo giuridico di compiere attività
dirette ad impedire incidenti e danni dei dipendenti, obbligo posto dall’art.
2087 c.c. (secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale del lavoratore) e ribadito dall’art.
4 d.p.r. 547/56 (secondo cui datori di lavoro, dirigenti e preposti debbono:
a) attuare le misure di sicurezza previste dalla legge; b) informare tutti
i lavoratori dei rischi cui sono esposti; c) esigere l’osservanza delle
norme di sicurezza e l’uso dei mezzi di protezione da parte dei singoli
lavoratori).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/1/1998
N. 12/98
LESIONI PERSONALI – SINISTRO AUTOMOBILISTICO – RESPONSABILITÀ
DEL CONDUCENTE DI AUTOVEICOLO.
In caso di sinistro automobilistico con lesioni personali la responsabilità
del conducente dell’autoveicolo investitore è fondata su una colpa
specifica rappresentata dalla violazione di una norma prudenziale quale
quella che vieta la circolazione in un tratto di strada inibito al traffico
veicolare, laddove sussista un diretto legame tra la violazione del divieto
di transito, con finalità cautelari, da parte dell’agente e l’investimento
della persona offesa (nella specie il giudice ha ritenuto che il divieto
di transito risiedesse nella pericolosità della circolazione veicolare
in una strada stretta e con pendenza notevolissima).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/12/1996
N. 493/96
ART. 591 C.P.
ABBANDONO DI PERSONA INCAPACE - REQUISITI.
L’incapacità di provvedere a se stesso, rilevante ai fini della
sussistenza del delitto di cui all’art. 591 c.p., si presume nel caso di
minore di anni quattordici (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 1/6/1999 n.
6885).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/10/2001 N. 346/01
Ai sensi dell'art. 591 c.p., costituisce abbandono qualsiasi azione
od omissione che contrasti con l'obbligo di custodia e di cura. Lo stato
di abbandono implica lasciare una persona, incapace di provvedere a se
stessa, priva dell'assistenza inerente ed adeguata al dovere di cura e
custodia con la messa in pericolo della vita o dell'incolumità personale
del soggetto. Non è l'assolutezza dell'abbandono che caratterizza
la fattispecie ma la concreta trascuratezza che dia luogo ad una situazione
di reale pericolo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/5/1994 N. 83/94
Il reato di abbandono di persona incapace richiede, oltre ad una situazione
di incapacità a provvedere a se stessa della parte lesa, che l'abbandono
concreti un pericolo per la vita o l'incolumità fisica della stessa,
come si evince dal comma 3 dell'art. 591 c.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/6/1994 N. 118/94
Il reato di abbandono di persona incapace richiede che l'abbandono
dia luogo ad un concreto stato di pericolo per l'incolumità della
stessa: cfr. Cassazione Sezione V, sent. 4/10/1995 n. 10126 (nella specie,
il pericolo per l’incolumità dell’incapace è stato escluso
nei confronti di minori lasciati soli per un tempo esiguo, circa un’ora,
in un automobile parcheggiata in luogo frequentato, distante poche decine
di metri dal luogo ove si trovava l’imputato).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/10/2001 N. 346/01
Per il dolo di abbandono di minore di cui all'art. 591 c.p. occorre
la consapevolezza di abbandonare un minore incapace di provvedere a sé
stesso in una situazione di pericolo di cui abbia l'esatta percezione (nella
specie, il dolo del delitto in questione é stato escluso nei confronti
di donna nomade affidataria del minore che era stato lasciato a mendicare
in una via cittadina, ravvisandosi invece l'ipotesi contravvenzionale di
cui all'art. 671 c.p.).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/5/1998 N. 131/98
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/9/2000 N. 278/00
(nella specie, il dolo del delitto in questione é stato escluso
nei confronti della madre del minore che si era allontanata in ora notturna
lasciando a casa il figlio addormentato e quindi in un contesto di apparente
normalità, con l’intenzione di fare rientro nell’abitazione dopo
pochi minuti).
ART. 594 C.P.
INGIURIA - ELEMENTO OGGETTIVO.
In ambiti sociali sempre più estesi è ormai entrato nell’uso
corrente l’impiego di locuzioni imperniate sui termini “cazzo”, “coglione”,
“culo” et similia per esprimere disappunto o irritazione e, benchè
denotino abitudini linguistiche degenerate, volgari e sicuramente discutibili
sotto una pluralità di profili, non sono più censurabili
sul piano penale perché ormai svuotate di ogni carica lesiva.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/5/2002 N. 260/02
INGIURIA – ELEMENTO SOGGETTIVO.
Per la realizzazione del delitto contro l’onore occorre il c.d. animus
iniuriandi, che non sussiste ove l’atteggiamento psichico dell’agente sia
di scherzo, difesa o critica.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 3/5/2002 N. 251/02
INGIURIA – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.
Nel delitto di ingiuria la circostanza aggravante della commissione
dell’offesa in presenza di più persone sussiste laddove siano presenti
almeno due persone oltre all’offeso.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 6/7/1999
N. 209/99
ART. 595 C.P.
DIFFAMAZIONE – ELEMENTO OGGETTIVO.
In ambiti sociali sempre più estesi è ormai entrato nell’uso
corrente l’impiego di locuzioni imperniate sui termini “cazzo”, “coglione”,
“culo” et similia per esprimere disappunto o irritazione e, benchè
denotino abitudini linguistiche degenerate, volgari e sicuramente discutibili
sotto una pluralità di profili, non sono più censurabili
sul piano penale perché ormai svuotate di ogni carica lesiva.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/5/2002 N. 260/02
La non simultaneità delle offese dell'agente alla persona offesa
e la percezione delle offese medesime in tempi diversi da parte di singole
distinte persone non esclude la configurabilità del delitto di diffamazione.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 15/6/1999
N. 193/99
Nell’ipotesi
in cui l’agente comunichi in via riservata con un’unica persona si può
configurare la diffamazione solo ove si provi la volontà da parte dell’agente
medesimo della diffusione del contenuto diffamatorio della comunicazione
attraverso il destinatario (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 9/6/1997 n.
5454).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 30/4/2003 n. 161/03
DIFFAMAZIONE – ELEMENTO SOGGETTIVO.
Per la realizzazione del delitto contro l’onore occorre il c.d. animus
iniuriandi, che non sussiste ove l’atteggiamento psichico dell’agente sia
di scherzo, difesa o critica.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 3/5/2002 N. 251/02
DIFFAMAZIONE – ESIMENTI - CRITICA POLITICA.
Se le critiche rivolte ad un’amministrazione pubblica sono inerenti
alla sfera dell’attività politico-amministrativa, le stesse debbono
considerarsi legittime in quanto espressione di un diritto costituzionalmente
riconosciuto (art. 21 Cost.), essendo pacifico che nell’ambito dell’attività
politica è lecito criticare e disapprovare, anche con espressioni
e toni aspri, fatti e comportamenti degli avversari, in quanto ciò
rientra nell’esercizio dei diritti di libertà garantiti a tutti
i cittadini dalla costituzione (cfr. Cassazione 16/4/1993).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/7/2000 N. 466/00
La rilevanza dell’interesse pubblico insito nello svolgimento della
competizione politica consente ai soggetti che agiscono nell’agone politico,
sempre che non si debordi nella falsa attribuzione a singoli individui
di fatti determinati lesivi della loro reputazione, la massima libertà
di criticare i propri avversari anche con forme e toni aspri (nella specie,
avversari di un’amministrazione comunale avevano accusato quest’ultima
di “avere creato un regime mafioso”).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/7/2000 N. 466/00
diffamazione
– casistica.
Può
costituire diffamazione a mezzo stampa la diffusione di un comunicato stampa
cui sia allegato un esposto depositato all’autorità giudiziaria nel quale
siano evidenziate condotte non corrette della persona offesa.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 14/6/2002 n. 314/02
ART. 599 C.P.
REATI CONTRO L’ONORE – ESIMENTI - PROVOCAZIONE.
Il fatto ingiusto di cui all’art. 599 c.p. ricomprende anche i comportamenti
che, pur non costituendo reato, sono idonei a turbare l’animo di chi li
subisce.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 3/5/2002 N. 251/02
Per la sussistenza dell’esimente della provocazione di cui all’art.
599 c.p. non si pretende la contiguità temporale tra reazione e
provocazione, per cui lo stato d’ira può risvegliarsi successivamente
al fatto.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 3/5/2002 N. 251/02
Per la sussistenza dell’esimente della provocazione di cui all’art.
599 c.p. non si pretende alcuna proporzionalità tra reazione e provocazione.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 3/5/2002 N. 251/02
ART. 600-TER C.P.
PORNOGRAFIA MINORILE - PUBBLICAZIONI OSCENE - REQUISITI.
Sussiste il reato di pubblicazioni oscene nel caso in cui pubblicazioni
di contenuto osceno, ritraenti giovani nudi intenti a compiere atti sessuali,
siano cedute a titolo oneroso tramite fermo posta e direttamente a persone
non sempre rimaste anonime, perché in tal caso il commercio non
si svolge con appropriati accorgimenti tali da assicurare la riservatezza
e da escludere l'idoneità della condotta alla realizzazione di una
indiscriminata diffusione del materiali osceno (cfr. Cassazione Sezioni
Unite, sent. 16/5/1995 n. 5).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 31/7/1995 N. 176/95
ART. 605 C.P.
SEQUESTRO DI PERSONA – ELEMENTO OGGETTIVO.
Il bene giuridico tutelato dall’art. 605 c.p. è la libertà
personale nel suo aspetto di libertà di agire intesa come possibilità
di movimento, di tal che rileva ogni limitazione di tale libertà
ancorchè di durata minima, purchè apprezzabile (nella specie,
il tribunale ha ravvisato il reato in questione nella privazione della
libertà di locomozione della persona offesa per un periodo di tempo
tra i 30 e i 45 minuti).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/11/2000 N. 603/00
Il reato di sequestro di persona sussiste ogni volta che la persona
offesa sia privata della sua libertà di locomozione per un tempo,
seppur breve, apprezzabile e significativo, anche alla luce delle caratteristiche
del luogo ove è trattenuta la persona offesa contro la sua volontà,
tenuto conto che il reato in questione è escluso solo in presenza
di un’azione fulminea e istantanea (nella specie, il g.u.p. ha ravvisato
il reato in questione nella privazione della libertà di locomozione
della persona offesa protrattasi per un periodo di tempo di circa un minuto
soltanto e attuata dall’agente mediante la chiusura della stessa persona
offesa in una cella frigorifera, tenuto conto che in presenza di siffatte
circostanze assume rilievo anche la privazione della libertà limitata
a pochi secondi).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/2/2001 N. 183/01
SEQUESTRO DI PERSONA - NON OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA.
Sussiste il delitto di sequestro di persona nel caso in cui un cittadino
sia obbligato, senza alcuna reale giustificazione, a salire sull'autovettura
di servizio da appartenenti alle forze dell'ordine perché il bene
giuridico della libertà personale é leso da qualsiasi apprezzabile
limitazione della possibilità di movimento nello spazio secondo
la propria libera scelta, a nulla rilevando che la persona offesa non si
opponga all'atto autoritativo per recuperare la propria libertà
di movimento ove debba a tal fine porre in essere mezzi straordinari e
non prontamente attuabili.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/10/1995 N. 155/95
SEQUESTRO DI PERSONA - NON PERMANENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA LIBERTÀ
DELLA PERSONA OFFESA.
Se l'agente impedisce alla persona offesa, convivente con costui, di
uscire di casa in determinati momenti della giornata, ancorché in
altri questo non sia precluso a quest'ultima, sussiste comunque il reato
di sequestro di persona essendo sufficiente la lesione della libertà
di locomozione della persona offesa nel momento in cui questa intenda esercitarla.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/2/1998 N. 46/98
Nel caso in cui la persona offesa sia lasciata dall’agente in luogo
isolato a tarda ora non sussiste il delitto di sequestro di persona non
potendosi configurare una concreta ed effettiva limitazione della libertà
personale laddove l’isolamento del luogo sia solo relativo (nella specie
il tribunale aveva accertato l’esistenza, nelle vicinanze del luogo ove
era stata lasciata la persona offesa, di altre case e di una strada carrozzabile).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/12/1998 N. 347/98
SEQUESTRO DI PERSONA – ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO.
Nel sequestro di persona punito dall’art. 605 c.p. è irrilevante
lo scopo per cui detta limitazione è operata qualora essa non sia
fine a sé stessa ma sia rivolta al conseguimento di un altro risultato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/11/2000 N. 603/00
SEQUESTRO DI PERSONA – DIFFERENZA DALLA VIOLENZA PRIVATA.
Nella violenza privata la lesione della libertà è circoscritta
ad un singolo atto del processo di autodeterminazione mentre nel sequestro
di persona la limitazione riguarda la libertà di agire nella sua
globalità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/12/1990 N. 373/90
SEQUESTRO DI PERSONA – CONCORSO COLLA VIOLENZA PRIVATA.
La violenza privata costituisce un’ipotesi di reato a carattere "sussidiario
e generico", essendo volta a reprimere fatti non espressamente considerati
in altre norme, con la conseguenza che, quando la violenza impiegata determina
anche per un breve periodo di tempo la privazione della libertà
altrui, si realizzano gli estremi del sequestro di persona nel quale resta
assorbito il reato ex art. 610 c.p. senza che sia possibile configurare
concorso formale tra le due figure criminose.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/12/1990 N. 373/90
SEQUESTRO DI PERSONA – CONCORSO COLL’ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE
PROPRIE RAGIONI.
Non si ha rapporto di specialità tra l’art. 393 c.p. e l’art.
605 c.p. perché la privazione della libertà personale sotto
il profilo particolare della locomozione, elemento costitutivo del delitto
di cui all’art. 605 c.p., è estranea alla configurazione giuridica
del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che pertanto
può concorrere con l’altro reato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/11/2000 N. 603/00
ART. 609 BIS C.P.
VIOLENZA SESSUALE – BENE GIURIDICO.
Il delitto di violenza sessuale sanzionato dall’art. 609 bis c.p. ricomprende
non soltanto ogni forma di congiunzione carnale ma altresì qualsiasi
atto che, anche se non espletato attraverso il contatto fisico diretto
con il soggetto passivo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo
la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua
sfera sessuale, attraverso il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/2000 N. 354/00
E’ riconducibile alla previsione incriminatrice dell’art. 609 bis c.p.
qualsiasi atto, se connotato da costrizione o abuso delle condizioni di
inferiorità fisica o psichica della persona offesa, che sia finalizzato
all’eccitamento o al soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente
e al tempo stesso sia normalmente idoneo a porre in pericolo il bene primario
della libertà di autodeterminazione della persona offesa nella sua
sfera sessuale.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/6/2001 N. 389/01
Violenza
sessuale – atto sessuale.
Deve
essere ritenuto atto sessuale l’atto comunque espressione di concupiscenza
ovvero quello volto a compromettere la libera determinazione della sessualità
del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale.
Tribunale
di Sanremo, sent. 12/12/2002 n. 546/02
Perché
possa parlarsi di atti sessuali è necessario che vi sia un rapporto "corpore-corpori"
e cioè un coinvolgimento della corporeità sessuale della persona offesa.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 20/6/2003 n. 177/03
Sono
atti sessuali violenti quei comportamenti concludenti suscettibili di creare
turbamento nella psiche del soggetto passivo e diretti a suscitarne la
concupiscenza sessuale, anche in modo non completo e/o di breve durata,
essendo irrilevante ai fini della consumazione che il soggetto abbia
conseguito la soddisfazione erotica.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 5/6/2002 n. 158/02
Sono
atti sessuali violenti tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene e
idonei a compromettere la libera determinazione del soggetto passivo e ad
entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione,
sostituzione di persona, abuso delle condizioni di infermità fisica o
psichica, così da assumere significato prevalentemente oggettivo e non
soggettivo (nella specie, sono state considerate penalmente irrilevanti blande
avance, come l’accostamento delle labbra, cui la persona offesa si era
prontamente sottratta).
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 5/6/2002 n. 158/02
Sono
atti sessuali violenti quei comportamenti concludenti suscettibili di creare
turbamento nella psiche del soggetto passivo e diretti a suscitarne la
concupiscenza sessuale, anche in modo non completo e/o di breve durata,
essendo irrilevante ai fini della consumazione che il soggetto abbia
conseguito la soddisfazione erotica.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 5/6/2002 n. 158/02
Nell'espressione
"atti sessuali" riportata dall’art. 609 bis c.p. l’aggettivo
"sessuale" attiene al sesso dal punto di visto anatomico,
fisiologico o funzionale cioè assume un significato prevalentemente oggettivo
e non soggettivo, rispetto alla nozione previgente di atti di libidine,
talchè i casi del bacio non profondo e non diretto a zone erogene, di
toccamenti fuggevoli in zone erogene, di atti esibizionistici non comportanti
rapporti intercorporali devono considerarsi penalmente irrilevanti ai sensi
dell’art. 609 bis c.p.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 6/11/2002 n. 357/02
Non
possono qualificarsi come atti sessuali tutti quegli atti che, pur essendo
espressivi di concupiscenza carnale, sono però inidonei ad intaccare la sfera
della sessualità fisica della vittima, comportando soltanto offesa alla
libertà morale di quest’ultima, come nel caso dell’esibizionismo, dell’autoerotismo
praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del voyerismo (nella
specie il giudice ha assolto dall’accusa di violenza sessuale un imputato
ritenuto autore di meri atti esibizionistici).
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 20/6/2003 n. 177/03
VIOLENZA SESSUALE – VIOLENZA O MINACCIA.
Il delitto di violenza sessuale importa la commissione di atti idonei
a realizzare la sopraffazione della persona offesa (nella specie il tribunale
ha ritenuto penalmente irrilevante il tentativo, protrattosi per circa
un’ora e mezzo, con cui l’imputato ha cercato di convincere la moglie ad
avere spontaneamente con lui rapporti sessuali).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/11/1999 N. 285/99
Il delitto di violenza sessuale può sussistere anche nel caso
della c.d. violenza morale cioè ove vi sia l’approfittamento di
un disagio della persona offesa ovvero di un suo divario psicologico che
consegua ad una accurata preparazione del rapporto da parte dell’agente
(nella specie il tribunale ha ritenuto sussistere violenza morale in un
caso in cui l’imputato, un libero professionista, aveva instaurato con
la persona offesa non solo un rapporto di lavoro subordinato ma anche una
relazione tra docente e discente, trattandosi di un rapporto di apprendistato).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/2/2000 IN PROC. N. 324/98 R.G.T.
Nella
violenza sessuale è rilevante anche l’atto insidiosamente rapido dell’agente
cioè l’atto che mira a vincere una resistenza che sostanzialmente non si
forma.
Tribunale
di Sanremo, sent. 12/12/2002 n. 546/02
VIOLENZA SESSUALE – ABUSO DI AUTORITÀ.
Laddove i soggetti passivi di atti sessuali siano consenzienti e quindi
gli atti di libidine non possano essere considerati violenti nell’accezione
consueta del termine sussiste il reato di violenza sessuale quando gli
atti medesimi siano commessi con abuso della qualità di pubblico
ufficiale ai sensi dell’abrogato art. 520 c.p. ovvero con abuso di autorità
ai sensi del vigente art. 609 bis c.p., dal momento che il consenso eventuale
dei soggetti passivi è invalido perché viziato da una ridotta
libertà di autodeteminazione e di disposizione della propria sfera
sessuale e gli atti commessi dal pubblico ufficiale sono illeciti perché
realizzati in violazione di elementari doveri di correttezza verso persone
in stato di soggezione e quindi abusivi (nella specie, trattavasi di atti
sessuali commessi da un operatore penitenziario nei confronti di detenuti
consenzienti, che il tribunale ha ritenuto soggetti all’autorità
non solo del personale di custodia ma anche, più in generale, delle
persone investite di funzioni pubbliche all’interno degli istituti carcerari,
tra i quali sono il sanitario e il cappellano del carcere).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/10/1998 N. 277/98
Il delitto di violenza sessuale mediante abuso di autorità è
reato proprio e tra gli autori sono ricompresi gli appartenenti alla polizia
giudiziaria, tra cui gli agenti di polizia penitenziaria e gli altri operatori
penitenziari (nella specie, il tribunale ha precisato che con l’espressione
“operatori penitenziari” si fa riferimento a tutti coloro, diversi dagli
appartenenti al corpo che per compiti di istituto hanno un potere diretto
di coazione sui detenuti, che abbiano veste istituzionale e funzioni proprie
all’interno del carcere e con riferimento alle persone dei detenuti, concludendo
che tra gli operatori penitenziari ben rientrino sanitario e cappellano).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/10/1998 N. 277/98
VIOLENZA SESSUALE - MINORE GRAVITÀ - GENERALITÀ.
L’individuazione dei casi di minore gravità di cui all’ultimo
comma dell’art. 609 bis c.p. è rimessa di volta in volta al prudente
apprezzamento del giudice di merito, da esercitarsi anche attraverso l’impiego
dei criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., al fine di determinare
la valenza criminale della condotta oggetto di contestazione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/2000 N. 354/00
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/6/2001 N. 389/01
VIOLENZA SESSUALE - MINORE GRAVITÀ – PLURALITÀ DI
VIOLENZE SESSUALI.
Nel caso in cui sia commessa una molteplicità di fatti di violenza
sessuale, ciascuno dei quali caratterizzato da meri atti di libidine, è
ravvisabile per ciascun fatto l’ipotesi di minore gravità di cui
all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p., perché la valutazione dell’applicabilità
di tale disposizione deve avere riguardo a ciascun episodio singolarmente
considerato.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/2000 N. 354/00
La commissione di ripetuti atti di violenza sessuale nei confronti
di figli conviventi integra il reato di cui all’art. 572 c.p. ove si tratti
di condotte delittuose di carattere unitario poste in essere in maniera
continua e abituale, così da incidere profondamente sulla personalità
in formazione dei minori, compromettendone lo sviluppo e la crescita attraverso
un regolare percorso educativo.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/6/2001 N. 389/01
VIOLENZA SESSUALE - MINORE GRAVITÀ - ATTI DI LIBIDINE.
In relazione alle concrete modalità con cui la violenza é
stata perpetrata (nella specie, meri atti di libidine) può ravvisarsi
il fatto di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609
bis c.p. con conseguente applicazione dell'attenuante speciale (nella specie
i toccamenti dell’imputato nei confronti della persona offesa erano stati
superficiali e l’approccio sessuale si era rivelato morbido).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/2/2000 IN PROC. N. 324/98 R.G.T.
In relazione alle concrete modalità con cui la violenza é
stata perpetrata (nella specie, meri atti di libidine) può ravvisarsi
il fatto di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609
bis c.p. con conseguente applicazione dell'attenuante speciale ancorché
il fatto sia commesso nei confronti di minori.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/4/1997 N. 68/97
Il compimento di atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale può
anche avere connotazioni di gravità maggiore a quest’ultima, per
cui non è sostenibile una equiparazione automatica tra gli “atti
di libidine violenti” della vecchia normativa ed i casi di “minore gravità”
della nuova disciplina (nella specie, la violenza, commessa in danno di
minori conviventi, era consistita in fatti diversi dalla congiunzione carnale
ma l’esclusione dell’attenuante era stata motivata in base alle modalità
dei contatti, andati ben al di là di toccamenti e palpeggiamenti,
e alla gravità dei danni arrecati ai minori, consistiti nell’alterazione
dello sviluppo psicofisico e della sessualità di costoro).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/6/2001 N. 389/01
Anche
nel caso in cui la violenza sessuale abbia luogo mediante l’introduzione di
un dito nell’organo genitale femminile, unitamente a palpeggiamenti e
toccamenti ulteriori, è ravvisabile la circostanza attenuante di cui all’ultimo
comma dell’art. 609 bis c.p.
Tribunale
di Sanremo, sent. 6/5/2003 n. 168/03
VIOLENZA SESSUALE - MINORE GRAVITÀ - ATTI COMMESSI DA CONVIVENTE.
In caso di violenza sessuale commessa da parte di chi intrattenga con
la persona offesa rapporti sentimentali può ravvisarsi il fatto
di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p.
con conseguente applicazione dell'attenuante speciale ancorché il
fatto consista nella congiunzione carnale dell'agente con la sua vittima.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/1/1998 N. 22/98
VIOLENZA SESSUALE - MINORE GRAVITÀ - ATTI COMMESSI DA GENITORE.
In caso di violenza sessuale commessa da parte del genitore della persona
offesa, minore, può ravvisarsi il fatto di minore gravità
di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. con conseguente applicazione
dell'attenuante speciale ove il fatto consista in meri toccamenti delle
parti intime e l’agente lo commetta versando in un particolare stato psicologico
(nella specie l’imputato rivedeva nella figlia minore molestata la moglie
defunta).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/11/1998 N. 206/98
VIOLENZA SESSUALE - MINORE GRAVITÀ - ATTI COMMESSI DA DATORE
DI LAVORO.
In caso di violenza sessuale commessa da parte del datore di lavoro
della persona offesa può ravvisarsi il fatto di minore gravità
di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. con conseguente applicazione
dell'attenuante speciale ove il fatto consista in meri toccamenti superficiali
delle parti intime e l’approccio sessuale sia morbido (nella specie l’imputato,
un libero professionista, aveva preparato il terreno alle avance attraverso
l’esternazione di complimenti e la tenuta di atteggiamenti affettuosi nei
confronti della persona offesa, una sua apprendista).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/2/2000 IN PROC. N. 324/98 R.G.T.
VIOLENZA SESSUALE - MINORE GRAVITÀ – ATTI COMMESSI SU MINORE.
In caso di violenza sessuale commessa in danno di minore può
ravvisarsi il fatto di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art.
609 bis c.p., con conseguente giudizio di bilanciamento tra l'attenuante
speciale dell’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p. e l’aggravante speciale
dell’art. 609 ter c.p., ove il fatto consista in meri toccamenti e palpeggiamenti.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/2000 N. 354/00
In caso di violenza sessuale commessa in danno di minore il compimento
di atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale può anche avere
connotazioni di gravità maggiore rispetto a quest’ultima (nella
specie, la violenza, commessa in danno di minori conviventi, era consistita
in fatti diversi dalla congiunzione carnale ma l’esclusione dell’attenuante
era stata motivata in base alle modalità dei contatti, andati ben
al di là di toccamenti e palpeggiamenti, e alla gravità dei
danni arrecati ai minori, consistiti nell’alterazione dello sviluppo psicofisico
e della sessualità di costoro).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/6/2001 N. 389/01
VIOLENZA SESSUALE – CONSENSO PUTATIVO.
In caso di violenza sessuale commessa in danno di una prostituta deve
escludersi l’ipotesi di una sorta di consenso putativo solo in ragione
della natura della professione esercitata dalla persona offesa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/11/1999 N. 297/99
VIOLENZA SESSUALE – CONCORSO COL REATO DI MALTRATTAMENTI DI CUI
ALL’ART. 572 C.P.
Il reato di maltrattamenti non è assorbito nel reato di violenza
sessuale (cfr. Cassazione 27/3/1996 n. 3111; Cassazione 19/5/1975 n. 5329).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/6/2001 N. 389/01
VIOLENZA SESSUALE – DIFFERENZA DAL REATO DI ATTI SESSUALI CON MINORENNE
DI CUI ALL’ART. 609 QUATER C.P.
L’art. 609 quater c.p., nel sanzionare il compimento di atti sessuali
con persone minori di anni quattordici, fa riferimento ad ipotesi residuali
rispetto a quelle sanzionate dagli artt. 609 bis e 609 ter c.p., talchè
ove si ravvisino gli estremi di tale ultimo reato deve escludersi la configurabilità
della fattispecie residuale di cui all’art. 609 quater c.p.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/2000 N. 354/00
Art.
609 ter c.p.
violenza
sessuale a minorenne –
differenza dal reato di cui all’art. 609 quater c.p.
L’art.
609 quater c.p., nel sanzionare il compimento di atti sessuali con persone
minori di anni quattordici, fa riferimento ad ipotesi residuali rispetto a
quelle sanzionate dagli artt. 609 bis e 609 ter c.p., talchè ove si ravvisino
gli estremi di tale ultimo reato deve escludersi la configurabilità della
fattispecie residuale di cui all’art. 604 quater c.p.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 28/11/2000 n. 354/00
ART. 609 QUATER C.P.
ATTI SESSUALI CON MINORENNE – TENTATIVO.
L’esibizione dei genitali accompagnata dalla frase “ti piace toccarli?”
rivolta dall’agente ad una persona offesa minore senza richieste o pretese
ulteriori non dà luogo ad atti univocamente diretti alla commissione
del delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater
c.p., nel senso che non sono tali da manifestare obiettivamente ed inequivocabilmente
l’intenzione delittuosa di compiere atti sessuali con la persona minore.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/6/2000 N. 174/00
ATTI SESSUALI CON MINORENNE – DIFFERENZA DAL REATO DI CUI ALL’ART.
609 BIS C.P.
L’art. 609 quater c.p., nel sanzionare il compimento di atti sessuali
con persone minori di anni quattordici, fa riferimento ad ipotesi residuali
rispetto a quelle sanzionate dagli artt. 609 bis e 609 ter c.p., talchè
ove si ravvisino gli estremi di tale ultimo reato deve escludersi la configurabilità
della fattispecie residuale di cui all’art. 604 quater c.p.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/2000 N. 354/00
Art.
609 sexies c.p.
atti
sessuali con minorenne – ignoranza dell’età della persona offesa.
La
previsione dell’art. 609 sexies c.p., secondo cui per gli abusi sessuali in
danno di persona infraquattordicenne il colpevole non può invocare a propria
scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, è dettata in deroga
alle norme generali di cui agli artt. 47 e 48 c.p., secondo cui l’errore sul
fatto che costituisce il reato, ossia la mancata rappresentazione di uno degli
elementi costitutivi della fattispecie criminosa, esclude la punibilità, ed
è chiaramente ispirata ad una ratio di tutela nei confronti del minore
infraquattordicenne e quindi pone a carico dell’agente l’onere di
verificare scrupolosamente l’età del soggetto minorenne con cui intenda
avere rapporti di natura sessuale, tenendo presente che comunque l’ignoranza
o l’errore sull’età della persona offesa non giova neppure se sia
determinato da circostanze particolari, come il precoce sviluppo fisico o gli
ingannevoli atteggiamenti della persona offesa (cfr. Cass. 19/4/1985).
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 17/1/2002 n. 8/02
ART. 610 C.P.
VIOLENZA PRIVATA – CASISTICA.
Qualora la persona offesa di una pretesa violenza privata tentata non
sia un quivis unus ma un avvocato l’inidoneità della minaccia posta
in essere dall’imputato e prospettante una denuncia a carico dell’avvocato
in caso di mancata assistenza da parte del medesimo nella redazione di
una denuncia infondata discende dallo stesso dovere deontologico della
persona offesa di non soggiacervi.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 26/10/2001 N. 386/01
VIOLENZA PRIVATA – DIFFERENZA DALLA MINACCIA.
A differenza della minaccia che è reato formale e non di danno,
la violenza privata è un reato di danno nel quale la condotta sanzionata
si realizza con la coartazione della volontà altrui e l’evento lesivo
si concretizza nel comportamento coartato di colui che lo ha subito (cfr.
Cassazione Sezione V, sent. 12/5/2000 n. 5593).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 26/10/2001 N. 386/01
VIOLENZA PRIVATA – DIFFERENZA DAL SEQUESTRO DI PERSONA.
Nella violenza privata la lesione della libertà è circoscritta
ad un singolo atto del processo di autodeterminazione mentre nel sequestro
di persona la limitazione riguarda la libertà di agire nella sua
globalità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/12/1990 N. 373/90
VIOLENZA PRIVATA – CONCORSO COL SEQUESTRO DI PERSONA.
La violenza privata costituisce un’ipotesi di reato a carattere "sussidiario
e generico", essendo volta a reprimere fatti non espressamente considerati
in altre norme, con la conseguenza che, quando la violenza impiegata determina
anche per un breve periodo di tempo la privazione della libertà
altrui, si realizzano gli estremi del sequestro di persona nel quale resta
assorbito il reato ex art. 610 c.p. senza che sia possibile configurare
concorso formale tra le due figure criminose.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/12/1990 N. 373/90
ART. 611 C.P.
VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO – REQUISITI.
L’art. 611 c.p. richiede che l’agente abbia, con violenza o minaccia,
costretto o determinato il soggetto passivo a rendere falsa testimonianza,
di tal che occorre la prova della non corrispondenza al vero della deposizione
resa dalla vittima.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/4/1999 N. 119/99
ART. 612 C.P.
MINACCIA – NATURA.
La minaccia è reato formale e non di danno (cfr. Cassazione
Sezione V, sent. 12/5/2000 n. 5593) e si perfeziona in quanto l’imputato
prospetti un male ingiusto il cui realizzarsi dipenda dalla sua volontà
(cfr. Cassazione Sezione V, sent. 27/6/2000 n. 7511).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 26/10/2001 N. 385/01
cfr.
Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent.
3/10/2003 n. 492/03
La
minaccia deve considerarsi reato formale di pericolo e come tale non postula l’intimidazione
effettiva del soggetto passivo, essendo sufficiente che il male minacciato, in
relazione alle concrete circostanze di fatto, sia tale potenzialmente da
incutere timore e da incidere nella sfera di libertà psichica del soggetto
passivo (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 25/3/1982 n. 3234).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 19/3/2003 n.
164/03
MINACCIA – IDONEITÀ.
Non ha rilievo che la persona offesa del delitto di minacce non si
senta minacciata ove la minaccia appaia idonea ad intimidire in base ad
un giudizio ex ante.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 19/10/2001 N. 374/01
Non è idonea a ledere la libertà psichica della persona
offesa la semplice minaccia verbale profferita in un contesto di offese
reciproche dal quale traspare l’insussistenza di una effettiva volontà
di dare seguito alle espressioni minacciose.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 28/5/2001 N. 215/01
MINACCIA – GRAVITÀ.
Non è grave la semplice minaccia verbale di morte che non si
accompagni ad alcun gesto concreto e che comunque non sia tale da intimorire
la persona offesa.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 2/10/2000 N. 533/00
MINACCIA – DIFFERENZA DALLA VIOLENZA PRIVATA.
A differenza della minaccia che è reato formale e non di danno,
la violenza privata è un reato di danno nel quale la condotta sanzionata
si realizza con la coartazione della volontà altrui e l’evento lesivo
si concretizza nel comportamento coartato di colui che lo ha subito (cfr.
Cassazione Sezione V, sent. 12/5/2000 n. 5593).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 26/10/2001 N. 386/01
ART. 614 C.P.
VIOLAZIONE DI DOMICILIO – INGRESSO IN CASA DA GIOCO MUNICIPALE.
Costituisce un limite invalicabile, anche per la polizia giudiziaria,
l'inviolabilità del domicilio delle persone (art. 614 segg. c.p.)
ma tale limitazione non ricorre nel caso in cui agenti di polizia realizzino
filmati ritraenti gli imputati all’interno di una casa da gioco municipale
nell’ambito delle indagini, poiché tale casa da gioco non può
considerarsi abitazione ovvero luogo di privata dimora, bensì luogo
aperto al pubblico, ancorché le modalità di accesso siano
regolamentate.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995
VIOLAZIONE DI DOMICILIO – INGRESSO IN FONDO NON RECINTATO.
Non costituisce violazione di domicilio l’introduzione in fondo altrui
non recintato che non sia pertinenza dell’abitazione della persona offesa.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/6/1996
N. 330/96
ART. 616 C.P.
VIOLAZIONE DI SEGRETI – ELEMENTO SOGGETTIVO.
L’art. 616 c.p. è reato a dolo specifico, nel senso che l’apertura
della corrispondenza deve avvenire al fine di prendere cognizione del suo
contenuto e non già per mero dispetto in danno della persona offesa.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 11/2/2002 N. 79/02
VIOLAZIONE DI SEGRETI – CASISTICA.
L’art. 15 Cost. concerne unicamente la corrispondenza e le altre forme
di comunicazione e non già i gesti o i comportamenti degli imputati
diversi dalle conversazioni e comunicazioni (nella specie era contestata
dalla difesa degli imputati la legittimità di filmati realizzati
da agenti della polizia giudiziaria presso una casa da gioco municipale).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996
N. 103/96
In caso di filmati realizzati da agenti di polizia ritraenti gli imputati
non sono applicabili le norme concernenti i delitti contro la inviolabilità
dei segreti di cui agli art. 616 segg. c.p. in quanto lo stesso art. 623
bis c.p., che pure parla di immagini, si riferisce unicamente alla trasmissione
a distanza delle stesse.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996
N. 103/96
ART. 622 C.P.
SEGRETO PROFESSIONALE – RIVELAZIONE – FACOLTÀ E DOVERI DEL
PRATICANTE GIORNALISTA.
Deve essere estesa al praticante giornalista la facoltà di astensione
dal deporre riconosciuta al giornalista professionista, così come
è riconosciuta pacificamente l’estensione al praticante avvocato
della facoltà dell’avvocato di non deporre su circostanze conosciute
in ragione della professione, non essendovi motivo per non estendere al
praticante giornalista le facoltà riconosciute al praticante avvocato
in considerazione del fatto che, analogamente, l’attività del praticante
giornalista, come qualsiasi tirocinio, tende all’acquisizione della preparazione
tecnico pratica e della qualificazione necessaria per l’esercizio della
professione ed ha lo stesso contenuto dell’attività del giornalista
professionista, e che pertanto l’esclusione della predetta facoltà
al praticante giornalista determinerebbe una ingiustificabile disparità
di trattamento rispetto al giornalista professionista, oltre all’esposizione
del medesimo praticante giornalista alla violazione dell’ordinamento professionale
di cui alla L. 69/63, art. 2 comma 3, nella parte in cui impone anche a
costui il dovere di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle
notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 11/12/2000 N. 662/00 |