GIURISPRUDENZA SUL LIBRO II DEL CODICE PENALE (TERZA PARTE)

Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono 
e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto.
 

ART. 575 C.P.
OMICIDIO TENTATO - ANIMUS NECANDI - ELEMENTI DI VALUTAZIONE.
Ai fini della valutazione della sussistenza dell'animus necandi vanno considerati la particolare offensività del mezzo usato, il numero dei colpi inferti o esplosi, la direzione impressa agli stessi, la distanza rispetto alla vittima, nonché la regione del corpo di quest'ultima risultata attinta.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/12/1997 N. 253/97
OMICIDIO TENTATO - ANIMUS NECANDI - MODALITÀ DELL'AZIONE.
Non sussiste il reato di tentato omicidio ove non si possa ravvisare una volontà omicida nell'azione dell'agente per non essere possibile provare la direzione del solo colpo di fucile sparato e ciò ancorché l'arma impiegata sia micidiale, considerate le sue capacità tecniche e la sua grande potenza di fuoco.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/8/1994 N. 150/94
Non sussiste il reato di tentato omicidio ove non si possa ravvisare una volontà omicida nell'azione dell'agente caratterizzata da una serie di tentativi di colpire la persona offesa alla cieca e con intenti lesivi confusi, tenuto conto dell'impiego di un mezzo di limitata pericolosità e della localizzazione dei colpi, inferti con scarsa forza penetrativa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/11/1996 N. 359/96
Non sussiste il reato di tentato omicidio e la relativa imputazione deve essere derubricata in lesioni volontarie (nella fattispecie lievi), aggravate dall'uso di arma (nella specie una pistola calibro 9), ove difetti l'animus necandi per non essere stata accertata la direzione dei colpi di pistola e per essere stata localizzata la ferita riportata dalla persona offesa nel ginocchio destro e ciò sebbene risultino esplosi tre colpi di pistola e in stato d'ira l'autore del reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/3/1995 N. 44/95
Non sussiste il reato di tentato omicidio e la relativa imputazione deve essere derubricata in minaccia grave ove non possa dirsi provato l'animus necandi in capo all'agente il quale collochi in modo visibile un ordigno esplodente all'interno dell'abitacolo dell'autovettura della persona offesa, con ciò dimostrando da un lato la capacità tecnica di predisporre un ordigno micidiale ma dall'altro lato la volontà di collocarlo in modo da consentire alla persona offesa di accorgersene usando la normale attenzione.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/6/1998 N. 163/98
In caso di esplosione di un solo colpo di fucile a pompa, dotato di sei colpi a pallettoni, non si ravvisa l'animus necandi bensì solo il delitto di minacce gravi di cui all'art. 612 c.p. in considerazione della direzione del colpo, che nella specie non si é chiarito se fosse rivolta verso la persona della vittima, nonché della possibilità di sparare numerosi altri colpi mediante un'operazione di caricamento semplicissima e istantanea, che nella specie non ha avuto luogo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/8/1994 N. 150/94
OMICIDIO TENTATO - ANIMUS NECANDI – DOLO EVENTUALE.
Vi è incompatibilità tra l’idoneità e l’univocità degli atti del tentativo e la mera accettazione del rischio del verificarsi di un evento cioè il c.d. dolo eventuale (nella specie, il tribunale ha derubricato l’originaria contestazione di tentato omicidio in lesioni volontarie in relazione al caso di un anziano marito che aveva dato fuoco alla moglie sul pianerottolo del loro condominio in orario diurno, dandosi immediatamente alla fuga senza ulteriormente coltivare l’azione, in quanto ha ritenuto che nell'imputato fosse rinvenibile, al più, un mero dolo eventuale di omicidio).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/5/2002 N. 277/02

omicidio - concorso con i maltrattamenti.

In caso di omicidio in un quadro di maltrattamenti in famiglia si ha concorso dei reati ma non anche la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p. perché non si può ritenere che l’omicidio costituisca il mezzo di un reato permanente come quello di maltrattamenti, in quanto la volontà di uccidere costituisce un fine e non un mezzo.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 10/4/2002 n. 77/02

ART. 582 C.P.
LESIONE PERSONALE – ELEMENTO SOGGETTIVO.
E’ configurabile il dolo eventuale del delitto di lesioni volontarie nel caso in cui l’agente accetti il rischio che la persona offesa, una volta minacciata di morte, si dia alla fuga per sottrarsi all’incombente pericolo di vita e così si procuri lesioni personali (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 4/10/1996 n. 8907).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/2/2001 N. 183/01
LESIONE PERSONALE – ESIMENTE.
Non possono ritenersi preclusi quegli atti di correzione o di disciplina, di minima valenza fisica o morale, che risultino necessari per rafforzare le proibizioni, non arbitrarie né ingiuste, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi, rispecchianti l’inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/5/2002 N. 286/02
LESIONE PERSONALE – RISARCIMENTO DEI DANNI.
Per la liquidazione in via equitativa del danno biologico si applica il sistema c.d. a punto di invalidità, con previsione delle fasce di età dei danneggiati, del demoltiplicatore in relazione a dette fasce e degli incrementi per punto di invalidità, prendendo inizialmente a base le tabelle create dal Tribunale di Milano ma tenendo conto che i risultati di dette tabelle ben possono essere modificati dal giudice del merito in forza della particolarità del caso concreto volta a volta prospettato (nella specie l’importo del danno biologico è stato aumentato del 20% in via equitativa per il particolare carattere doloso del fatto, rappresentato da lesione personale dolosa grave, in quanto determinativa di malattia per un tempo superiore ai quaranta giorni).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/3/1999 N. 48/99

ART. 583 C.P.
LESIONE PERSONALE – SFREGIO.
Per sfregio permanente del viso deve intendersi un qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell’armonia del volto con effetto sgradevole o di ilarità, se non di ripugnanza: pertanto non ogni alterazione della fisionomia del viso costituisce sfregio bensì soltanto quelle più gravi e sgradevoli.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/3/1995 N. 80/95
LESIONE PERSONALE – MALATTIA INSANABILE.
Presupposto della circostanza aggravante di cui all’art. 583 comma 1 numero 1 c.p. è l’effettivo verificarsi di una malattia che ponga la persona offesa in pericolo di vita concreto, reale e attuale, escludendosi la configurabilità del mero tentativo di lesioni personali comportanti malattie insanabili.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/3/1995 N. 80/95

ART. 585 C.P.
LESIONE PERSONALE – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.
In caso di lesioni personali cagionate a convivente non sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 585 e 577 u.c. c.p. in quanto al coniuge non può assimilarsi il convivente se non per effetto del ricorso all’analogia in malam partem, vietata dagli art. 1 c.p. e 25 Cost.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 17/4/2002 N. 237/02

ART. 586 C.P.
OMICIDIO ABERRANTE - MORTE CONSEGUENTE ALLA CESSIONE DI STUPEFACENTE. 
La cessione di stupefacente di particolare purezza ad assuntore non abituale di tale sostanza cui segua la morte dell'acquirente comporta responsabilità dello spacciatore per il delitto di cui all'art. 586 c.p. essendo configurabile la colpa tenuto conto della prevedibilità che l'acquirente possa risentire dell'effetto tossico acuto provocato da una dose di stupefacente troppo forte per lui.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 12/5/1995 N. 75/94

ART. 588 C.P.
RISSA - PACIERE. 
L’intervento in una rissa in atto tra terzi al solo fine di fare da paciere e quindi con l’esclusivo intento di dividere i contendenti esclude l’elemento soggettivo del reato di rissa.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 7/12/2000 N. 257/00

ART. 589 C.P.
OMICIDIO COLPOSO - CONCORSO DI COLPA.
Risponde del delitto di omicidio colposo previsto dall’art. 589 c.p. la persona che ometta di adottare tutte le precauzioni idonee ad impedire il decesso della persona offesa. Ai sensi dell’art. 40 c.p. omettere tali condotte equivale a cagionare l’evento morte (nella specie é stata ritenuta colposa, in concorso con la condotta colposa della persona offesa, la condotta dell’agente che aveva portato sul luogo di lavoro una bottiglietta contenente veleno per insetti altamente nocivo e priva dell’indicazione del contenuto nonché del segnale di pericolo e ciò ancorché l’imputato avesse avvisato la persona offesa di non bere).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/4/1991 N. 107/91
OMICIDIO COLPOSO - MORTE CONSEGUENTE A SINISTRO AUTOMOBILISTICO. 
Qualora i conducenti di veicoli adibiti al servizio di polizia facciano uso continuo del dispositivo di allarme, non sono tenuti all’osservanza degli obblighi, dei divieti e dei limiti relativi alla circolazione stradale nonché delle prescrizioni della segnaletica stradale e delle norme di comportamento in base all’art. 126 d.p.r. 393/59: pertanto gli stessi debbono fornire la prova dell’azionamento del dispositivo di allarme nonché dell’urgenza del servizio di istituto svolto e comunque restano obbligati all’osservanza delle norme di cautela e di prudenza, onde evitare situazioni di rischio per la generalità dei cittadini (cfr. Cassazione, sent. 22/3/1967 in Giust. pen. 1967, II, 1396).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/10/1992 N. 111/92
In caso di sinistro automobilistico cui sia seguita la morte della persona offesa la condotta dell’agente deve essere valutata alla stregua del principio per cui rientra tra i doveri di comune prudenza quello di prevedere altrui imprudenze.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/10/1992 N. 111/92
In caso di sinistro automobilistico cui sia seguita la morte della persona offesa l’eccesso di velocità contestato all’agente non può sempre desumersi dalla sola entità della lesione riportata dalla persona offesa, ben potendo questa dipendere anche da trauma lievi (nella specie il tribunale aveva accertato che la persona offesa era deceduta in seguito a lesioni al fegato cagionate dal manubrio del motociclo dell’imputato e che tali lesioni potessero insorgere anche a seguito di impatti di lieve entità cioé causati da mezzi circolanti a velocità ridotta).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/1/1991 N. 18/91
In caso di sinistro automobilistico cui sia seguita la morte della persona offesa la colpa dell’agente non é provata laddove da un lato nulla risulti in ordine alla velocità tenuta da costui e dall’altro lato risulti provata la colpa della persona offesa (nella specie, l’attraversamento, da parte della persona offesa, della strada dal lato parzialmente occultato da autovetture parcheggiate e da manufatti e senza impegnare le strisce pedonali ubicate a pochi metri dal punto dell’urto).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/7/1991 N. 203/91
In caso di sinistro automobilistico cui sia seguita la morte della persona offesa il nesso di causalità tra la condotta dell’agente e l’evento mortale deve essere escluso quando il trauma causato dall’incidente (nella specie lesioni alle gambe senza frattura delle stesse) sia meramente occasionale rispetto al verificarsi del decesso (nella specie imputabile alle complicanze di una broncopolmonite insorta in soggetto affetto da cardiopatia e diabete) e quindi ogni volta che l’evento si presenti, al momento della condotta dell’agente, come conseguenza del tutto inverosimile della condotta stessa secondo la migliore scienza ed esperienza.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/1/1991 N. 5/91

ART. 590 C.P.
LESIONI PERSONALI – ELEMENTO SOGGETTIVO.
E’ configurabile il dolo eventuale del delitto di lesioni volontarie nel caso in cui l’agente accetti il rischio che la persona offesa, una volta minacciata di morte, si dia alla fuga per sottrarsi all’incombente pericolo di vita e così si procuri lesioni personali (nella specie, il giudice ha rigettato la prospettazione difensiva di derubricazione del delitto di lesioni volontarie in lesioni colpose). 
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/2/2001 N. 183/01
LESIONI PERSONALI – INFORTUNIO SUL LAVORO – RESPONSABILITÀ DEL PREPONENTE.
In caso di infortunio sul lavoro con lesioni personali la responsabilità del preposto è fondata sull’obbligo giuridico di compiere attività dirette ad impedire incidenti e danni dei dipendenti, obbligo posto dall’art. 2087 c.c. (secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore) e ribadito dall’art. 4 d.p.r. 547/56 (secondo cui datori di lavoro, dirigenti e preposti debbono: a) attuare le misure di sicurezza previste dalla legge; b) informare tutti i lavoratori dei rischi cui sono esposti; c) esigere l’osservanza delle norme di sicurezza e l’uso dei mezzi di protezione da parte dei singoli lavoratori).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/1/1998 N. 12/98
LESIONI PERSONALI – SINISTRO AUTOMOBILISTICO – RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE DI AUTOVEICOLO.
In caso di sinistro automobilistico con lesioni personali la responsabilità del conducente dell’autoveicolo investitore è fondata su una colpa specifica rappresentata dalla violazione di una norma prudenziale quale quella che vieta la circolazione in un tratto di strada inibito al traffico veicolare, laddove sussista un diretto legame tra la violazione del divieto di transito, con finalità cautelari, da parte dell’agente e l’investimento della persona offesa (nella specie il giudice ha ritenuto che il divieto di transito risiedesse nella pericolosità della circolazione veicolare in una strada stretta e con pendenza notevolissima).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/12/1996 N. 493/96

ART. 591 C.P.
ABBANDONO DI PERSONA INCAPACE - REQUISITI.
L’incapacità di provvedere a se stesso, rilevante ai fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 591 c.p., si presume nel caso di minore di anni quattordici (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 1/6/1999 n. 6885).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/10/2001 N. 346/01
Ai sensi dell'art. 591 c.p., costituisce abbandono qualsiasi azione od omissione che contrasti con l'obbligo di custodia e di cura. Lo stato di abbandono implica lasciare una persona, incapace di provvedere a se stessa, priva dell'assistenza inerente ed adeguata al dovere di cura e custodia con la messa in pericolo della vita o dell'incolumità personale del soggetto. Non è l'assolutezza dell'abbandono che caratterizza la fattispecie ma la concreta trascuratezza che dia luogo ad una situazione di reale pericolo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/5/1994 N. 83/94
Il reato di abbandono di persona incapace richiede, oltre ad una situazione di incapacità a provvedere a se stessa della parte lesa, che l'abbandono concreti un pericolo per la vita o l'incolumità fisica della stessa, come si evince dal comma 3 dell'art. 591 c.p.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/6/1994 N. 118/94
Il reato di abbandono di persona incapace richiede che l'abbandono dia luogo ad un concreto stato di pericolo per l'incolumità della stessa: cfr. Cassazione Sezione V, sent. 4/10/1995 n. 10126 (nella specie, il pericolo per l’incolumità dell’incapace è stato escluso nei confronti di minori lasciati soli per un tempo esiguo, circa un’ora, in un automobile parcheggiata in luogo frequentato, distante poche decine di metri dal luogo ove si trovava l’imputato).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/10/2001 N. 346/01
Per il dolo di abbandono di minore di cui all'art. 591 c.p. occorre la consapevolezza di abbandonare un minore incapace di provvedere a sé stesso in una situazione di pericolo di cui abbia l'esatta percezione (nella specie, il dolo del delitto in questione é stato escluso nei confronti di donna nomade affidataria del minore che era stato lasciato a mendicare in una via cittadina, ravvisandosi invece l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 671 c.p.).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/5/1998 N. 131/98
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/9/2000 N. 278/00
(nella specie, il dolo del delitto in questione é stato escluso nei confronti della madre del minore che si era allontanata in ora notturna lasciando a casa il figlio addormentato e quindi in un contesto di apparente normalità, con l’intenzione di fare rientro nell’abitazione dopo pochi minuti).

ART. 594 C.P.
INGIURIA - ELEMENTO OGGETTIVO.
In ambiti sociali sempre più estesi è ormai entrato nell’uso corrente l’impiego di locuzioni imperniate sui termini “cazzo”, “coglione”, “culo” et similia per esprimere disappunto o irritazione e, benchè denotino abitudini linguistiche degenerate, volgari e sicuramente discutibili sotto una pluralità di profili, non sono più censurabili sul piano penale perché ormai svuotate di ogni carica lesiva.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/5/2002 N. 260/02
INGIURIA – ELEMENTO SOGGETTIVO.
Per la realizzazione del delitto contro l’onore occorre il c.d. animus iniuriandi, che non sussiste ove l’atteggiamento psichico dell’agente sia di scherzo, difesa o critica.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 3/5/2002 N. 251/02
INGIURIA – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.
Nel delitto di ingiuria la circostanza aggravante della commissione dell’offesa in presenza di più persone sussiste laddove siano presenti almeno due persone oltre all’offeso.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 6/7/1999 N. 209/99

ART. 595 C.P.
DIFFAMAZIONE – ELEMENTO OGGETTIVO.
In ambiti sociali sempre più estesi è ormai entrato nell’uso corrente l’impiego di locuzioni imperniate sui termini “cazzo”, “coglione”, “culo” et similia per esprimere disappunto o irritazione e, benchè denotino abitudini linguistiche degenerate, volgari e sicuramente discutibili sotto una pluralità di profili, non sono più censurabili sul piano penale perché ormai svuotate di ogni carica lesiva.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 8/5/2002 N. 260/02
La non simultaneità delle offese dell'agente alla persona offesa e la percezione delle offese medesime in tempi diversi da parte di singole distinte persone non esclude la configurabilità del delitto di diffamazione.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 15/6/1999 N. 193/99

Nell’ipotesi in cui l’agente comunichi in via riservata con un’unica persona si può configurare la diffamazione solo ove si provi la volontà da parte dell’agente medesimo della diffusione del contenuto diffamatorio della comunicazione attraverso il destinatario (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 9/6/1997 n. 5454).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 30/4/2003 n. 161/03
DIFFAMAZIONE – ELEMENTO SOGGETTIVO.
Per la realizzazione del delitto contro l’onore occorre il c.d. animus iniuriandi, che non sussiste ove l’atteggiamento psichico dell’agente sia di scherzo, difesa o critica.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 3/5/2002 N. 251/02
DIFFAMAZIONE – ESIMENTI - CRITICA POLITICA.
Se le critiche rivolte ad un’amministrazione pubblica sono inerenti alla sfera dell’attività politico-amministrativa, le stesse debbono considerarsi legittime in quanto espressione di un diritto costituzionalmente riconosciuto (art. 21 Cost.), essendo pacifico che nell’ambito dell’attività politica è lecito criticare e disapprovare, anche con espressioni e toni aspri, fatti e comportamenti degli avversari, in quanto ciò rientra nell’esercizio dei diritti di libertà garantiti a tutti i cittadini dalla costituzione (cfr. Cassazione 16/4/1993).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/7/2000  N. 466/00
La rilevanza dell’interesse pubblico insito nello svolgimento della competizione politica consente ai soggetti che agiscono nell’agone politico, sempre che non si debordi nella falsa attribuzione a singoli individui di fatti determinati lesivi della loro reputazione, la massima libertà di criticare i propri avversari anche con forme e toni aspri (nella specie, avversari di un’amministrazione comunale avevano accusato quest’ultima di “avere creato un regime mafioso”).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/7/2000  N. 466/00

diffamazione – casistica.

Può costituire diffamazione a mezzo stampa la diffusione di un comunicato stampa cui sia allegato un esposto depositato all’autorità giudiziaria nel quale siano evidenziate condotte non corrette della persona offesa.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/6/2002 n. 314/02

ART. 599 C.P.
REATI CONTRO L’ONORE – ESIMENTI - PROVOCAZIONE.
Il fatto ingiusto di cui all’art. 599 c.p. ricomprende anche i comportamenti che, pur non costituendo reato, sono idonei a turbare l’animo di chi li subisce.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 3/5/2002 N. 251/02
Per la sussistenza dell’esimente della provocazione di cui all’art. 599 c.p. non si pretende la contiguità temporale tra reazione e provocazione, per cui lo stato d’ira può risvegliarsi successivamente al fatto.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 3/5/2002 N. 251/02
Per la sussistenza dell’esimente della provocazione di cui all’art. 599 c.p. non si pretende alcuna proporzionalità tra reazione e provocazione.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 3/5/2002 N. 251/02

ART. 600-TER C.P.
PORNOGRAFIA MINORILE - PUBBLICAZIONI OSCENE - REQUISITI.
Sussiste il reato di pubblicazioni oscene nel caso in cui pubblicazioni di contenuto osceno, ritraenti giovani nudi intenti a compiere atti sessuali, siano cedute a titolo oneroso tramite fermo posta e direttamente a persone non sempre rimaste anonime, perché in tal caso il commercio non si svolge con appropriati accorgimenti tali da assicurare la riservatezza e da escludere l'idoneità della condotta alla realizzazione di una indiscriminata diffusione del materiali osceno (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 16/5/1995 n. 5).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 31/7/1995 N. 176/95

ART. 605 C.P.
SEQUESTRO DI PERSONA – ELEMENTO OGGETTIVO.
Il bene giuridico tutelato dall’art. 605 c.p. è la libertà personale nel suo aspetto di libertà di agire intesa come possibilità di movimento, di tal che rileva ogni limitazione di tale libertà ancorchè di durata minima, purchè apprezzabile (nella specie, il tribunale ha ravvisato il reato in questione nella privazione della libertà di locomozione della persona offesa per un periodo di tempo tra i 30 e i 45 minuti).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/11/2000 N. 603/00
Il reato di sequestro di persona sussiste ogni volta che la persona offesa sia privata della sua libertà di locomozione per un tempo, seppur breve, apprezzabile e significativo, anche alla luce delle caratteristiche del luogo ove è trattenuta la persona offesa contro la sua volontà, tenuto conto che il reato in questione è escluso solo in presenza di un’azione fulminea e istantanea (nella specie, il g.u.p. ha ravvisato il reato in questione nella privazione della libertà di locomozione della persona offesa protrattasi per un periodo di tempo di circa un minuto soltanto e attuata dall’agente mediante la chiusura della stessa persona offesa in una cella frigorifera, tenuto conto che in presenza di siffatte circostanze assume rilievo anche la privazione della libertà limitata a pochi secondi).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/2/2001 N. 183/01
SEQUESTRO DI PERSONA - NON OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA.
Sussiste il delitto di sequestro di persona nel caso in cui un cittadino sia obbligato, senza alcuna reale giustificazione, a salire sull'autovettura di servizio da appartenenti alle forze dell'ordine perché il bene giuridico della libertà personale é leso da qualsiasi apprezzabile limitazione della possibilità di movimento nello spazio secondo la propria libera scelta, a nulla rilevando che la persona offesa non si opponga all'atto autoritativo per recuperare la propria libertà di movimento ove debba a tal fine porre in essere mezzi straordinari e non prontamente attuabili.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 17/10/1995 N. 155/95
SEQUESTRO DI PERSONA - NON PERMANENZA DELLA VIOLAZIONE DELLA LIBERTÀ DELLA PERSONA OFFESA.
Se l'agente impedisce alla persona offesa, convivente con costui, di uscire di casa in determinati momenti della giornata, ancorché in altri questo non sia precluso a quest'ultima, sussiste comunque il reato di sequestro di persona essendo sufficiente la lesione della libertà di locomozione della persona offesa nel momento in cui questa intenda esercitarla.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/2/1998 N. 46/98
Nel caso in cui la persona offesa sia lasciata dall’agente in luogo isolato a tarda ora non sussiste il delitto di sequestro di persona non potendosi configurare una concreta ed effettiva limitazione della libertà personale laddove l’isolamento del luogo sia solo relativo (nella specie il tribunale aveva accertato l’esistenza, nelle vicinanze del luogo ove era stata lasciata la persona offesa, di altre case e di una strada carrozzabile).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/12/1998 N. 347/98
SEQUESTRO DI PERSONA – ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO.
Nel sequestro di persona punito dall’art. 605 c.p. è irrilevante lo scopo per cui detta limitazione è operata qualora essa non sia fine a sé stessa ma sia rivolta al conseguimento di un altro risultato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/11/2000 N. 603/00
SEQUESTRO DI PERSONA – DIFFERENZA DALLA VIOLENZA PRIVATA.
Nella violenza privata la lesione della libertà è circoscritta ad un singolo atto del processo di autodeterminazione mentre nel sequestro di persona la limitazione riguarda la libertà di agire nella sua globalità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/12/1990 N. 373/90
SEQUESTRO DI PERSONA – CONCORSO COLLA VIOLENZA PRIVATA.
La violenza privata costituisce un’ipotesi di reato a carattere "sussidiario e generico", essendo volta a reprimere fatti non espressamente considerati in altre norme, con la conseguenza che, quando la violenza impiegata determina anche per un breve periodo di tempo la privazione della libertà altrui, si realizzano gli estremi del sequestro di persona nel quale resta assorbito il reato ex art. 610 c.p. senza che sia possibile configurare concorso formale tra le due figure criminose.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/12/1990 N. 373/90
SEQUESTRO DI PERSONA – CONCORSO COLL’ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI.
Non si ha rapporto di specialità tra l’art. 393 c.p. e l’art. 605 c.p. perché la privazione della libertà personale sotto il profilo particolare della locomozione, elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 605 c.p., è estranea alla configurazione giuridica del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che pertanto può concorrere con l’altro reato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/11/2000 N. 603/00

 

ART. 609 BIS C.P.
VIOLENZA SESSUALE – BENE GIURIDICO.
Il delitto di violenza sessuale sanzionato dall’art. 609 bis c.p. ricomprende non soltanto ogni forma di congiunzione carnale ma altresì qualsiasi atto che, anche se non espletato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, attraverso il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/2000 N. 354/00
E’ riconducibile alla previsione incriminatrice dell’art. 609 bis c.p. qualsiasi atto, se connotato da costrizione o abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, che sia finalizzato all’eccitamento o al soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente e al tempo stesso sia normalmente idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà di autodeterminazione della persona offesa nella sua sfera sessuale.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/6/2001 N. 389/01

Violenza sessuale – atto sessuale.

Deve essere ritenuto atto sessuale l’atto comunque espressione di concupiscenza ovvero quello volto a compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale.

Tribunale di Sanremo, sent. 12/12/2002 n. 546/02

Perché possa parlarsi di atti sessuali è necessario che vi sia un rapporto "corpore-corpori" e cioè un coinvolgimento della corporeità sessuale della persona offesa.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 20/6/2003 n. 177/03

Sono atti sessuali violenti quei comportamenti concludenti suscettibili di creare turbamento nella psiche del soggetto passivo e diretti a suscitarne la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante ai fini della consumazione che il soggetto abbia conseguito la soddisfazione erotica.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 5/6/2002 n. 158/02

Sono atti sessuali violenti tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene e idonei a compromettere la libera determinazione del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, sostituzione di persona, abuso delle condizioni di infermità fisica o psichica, così da assumere significato prevalentemente oggettivo e non soggettivo (nella specie, sono state considerate penalmente irrilevanti blande avance, come l’accostamento delle labbra, cui la persona offesa si era prontamente sottratta).

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 5/6/2002 n. 158/02

Sono atti sessuali violenti quei comportamenti concludenti suscettibili di creare turbamento nella psiche del soggetto passivo e diretti a suscitarne la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante ai fini della consumazione che il soggetto abbia conseguito la soddisfazione erotica.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 5/6/2002 n. 158/02

Nell'espressione "atti sessuali" riportata dall’art. 609 bis c.p. l’aggettivo "sessuale" attiene al sesso dal punto di visto anatomico, fisiologico o funzionale cioè assume un significato prevalentemente oggettivo e non soggettivo, rispetto alla nozione previgente di atti di libidine, talchè i casi del bacio non profondo e non diretto a zone erogene, di toccamenti fuggevoli in zone erogene, di atti esibizionistici non comportanti rapporti intercorporali devono considerarsi penalmente irrilevanti ai sensi dell’art. 609 bis c.p.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 6/11/2002 n. 357/02

Non possono qualificarsi come atti sessuali tutti quegli atti che, pur essendo espressivi di concupiscenza carnale, sono però inidonei ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, comportando soltanto offesa alla libertà morale di quest’ultima, come nel caso dell’esibizionismo, dell’autoerotismo praticato in presenza di altri costretti ad assistervi o del voyerismo (nella specie il giudice ha assolto dall’accusa di violenza sessuale un imputato ritenuto autore di meri atti esibizionistici).

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 20/6/2003 n. 177/03
VIOLENZA SESSUALE – VIOLENZA O MINACCIA.
Il delitto di violenza sessuale importa la commissione di atti idonei a realizzare la sopraffazione della persona offesa (nella specie il tribunale ha ritenuto penalmente irrilevante il tentativo, protrattosi per circa un’ora e mezzo, con cui l’imputato ha cercato di convincere la moglie ad avere spontaneamente con lui rapporti sessuali).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/11/1999 N. 285/99
Il delitto di violenza sessuale può sussistere anche nel caso della c.d. violenza morale cioè ove vi sia l’approfittamento di un disagio della persona offesa ovvero di un suo divario psicologico che consegua ad una accurata preparazione del rapporto da parte dell’agente (nella specie il tribunale ha ritenuto sussistere violenza morale in un caso in cui l’imputato, un libero professionista, aveva instaurato con la persona offesa non solo un rapporto di lavoro subordinato ma anche una relazione tra docente e discente, trattandosi di un rapporto di apprendistato).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/2/2000 IN PROC. N. 324/98 R.G.T.

Nella violenza sessuale è rilevante anche l’atto insidiosamente rapido dell’agente cioè l’atto che mira a vincere una resistenza che sostanzialmente non si forma.

Tribunale di Sanremo, sent. 12/12/2002 n. 546/02
VIOLENZA SESSUALE – ABUSO DI AUTORITÀ.
Laddove i soggetti passivi di atti sessuali siano consenzienti e quindi gli atti di libidine non possano essere considerati violenti nell’accezione consueta del termine sussiste il reato di violenza sessuale quando gli atti medesimi siano commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell’abrogato art. 520 c.p. ovvero con abuso di autorità ai sensi del vigente art. 609 bis c.p., dal momento che il consenso eventuale dei soggetti passivi è invalido perché viziato da una ridotta libertà di autodeteminazione e di disposizione della propria sfera sessuale e gli atti commessi dal pubblico ufficiale sono illeciti perché realizzati in violazione di elementari doveri di correttezza verso persone in stato di soggezione e quindi abusivi (nella specie, trattavasi di atti sessuali commessi da un operatore penitenziario nei confronti di detenuti consenzienti, che il tribunale ha ritenuto soggetti all’autorità non solo del personale di custodia ma anche, più in generale, delle persone investite di funzioni pubbliche all’interno degli istituti carcerari, tra i quali sono il sanitario e il cappellano del carcere).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/10/1998 N. 277/98
Il delitto di violenza sessuale mediante abuso di autorità è reato proprio e tra gli autori sono ricompresi gli appartenenti alla polizia giudiziaria, tra cui gli agenti di polizia penitenziaria e gli altri operatori penitenziari (nella specie, il tribunale ha precisato che con l’espressione “operatori penitenziari” si fa riferimento a tutti coloro, diversi dagli appartenenti al corpo che per compiti di istituto hanno un potere diretto di coazione sui detenuti, che abbiano veste istituzionale e funzioni proprie all’interno del carcere e con riferimento alle persone dei detenuti, concludendo che tra gli operatori penitenziari ben rientrino sanitario e cappellano).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/10/1998 N. 277/98
VIOLENZA SESSUALE - MINORE GRAVITÀ - GENERALITÀ.
L’individuazione dei casi di minore gravità di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p. è rimessa di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice di merito, da esercitarsi anche attraverso l’impiego dei criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., al fine di determinare la valenza criminale della condotta oggetto di contestazione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/2000 N. 354/00
CFR. G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/6/2001 N. 389/01
VIOLENZA SESSUALE - MINORE GRAVITÀ – PLURALITÀ DI VIOLENZE SESSUALI.
Nel caso in cui sia commessa una molteplicità di fatti di violenza sessuale, ciascuno dei quali caratterizzato da meri atti di libidine, è ravvisabile per ciascun fatto l’ipotesi di minore gravità di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p., perché la valutazione dell’applicabilità di tale disposizione deve avere riguardo a ciascun episodio singolarmente considerato.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/2000 N. 354/00
La commissione di ripetuti atti di violenza sessuale nei confronti di figli conviventi integra il reato di cui all’art. 572 c.p. ove si tratti di condotte delittuose di carattere unitario poste in essere in maniera continua e abituale, così da incidere profondamente sulla personalità in formazione dei minori, compromettendone lo sviluppo e la crescita attraverso un regolare percorso educativo.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/6/2001 N. 389/01
VIOLENZA SESSUALE - MINORE GRAVITÀ - ATTI DI LIBIDINE.
In relazione alle concrete modalità con cui la violenza é stata perpetrata (nella specie, meri atti di libidine) può ravvisarsi il fatto di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. con conseguente applicazione dell'attenuante speciale (nella specie i toccamenti dell’imputato nei confronti della persona offesa erano stati superficiali e l’approccio sessuale si era rivelato morbido).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/2/2000 IN PROC. N. 324/98 R.G.T.
In relazione alle concrete modalità con cui la violenza é stata perpetrata (nella specie, meri atti di libidine) può ravvisarsi il fatto di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. con conseguente applicazione dell'attenuante speciale ancorché il fatto sia commesso nei confronti di minori.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/4/1997 N. 68/97
Il compimento di atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale può anche avere connotazioni di gravità maggiore a quest’ultima, per cui non è sostenibile una equiparazione automatica tra gli “atti di libidine violenti” della vecchia normativa ed i casi di “minore gravità” della nuova disciplina (nella specie, la violenza, commessa in danno di minori conviventi, era consistita in fatti diversi dalla congiunzione carnale ma l’esclusione dell’attenuante era stata motivata in base alle modalità dei contatti, andati ben al di là di toccamenti e palpeggiamenti, e alla gravità dei danni arrecati ai minori, consistiti nell’alterazione dello sviluppo psicofisico e della sessualità di costoro).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/6/2001 N. 389/01

Anche nel caso in cui la violenza sessuale abbia luogo mediante l’introduzione di un dito nell’organo genitale femminile, unitamente a palpeggiamenti e toccamenti ulteriori, è ravvisabile la circostanza attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p.

Tribunale di Sanremo, sent. 6/5/2003 n. 168/03
VIOLENZA SESSUALE - MINORE GRAVITÀ - ATTI COMMESSI DA CONVIVENTE.
In caso di violenza sessuale commessa da parte di chi intrattenga con la persona offesa rapporti sentimentali può ravvisarsi il fatto di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. con conseguente applicazione dell'attenuante speciale ancorché il fatto consista nella congiunzione carnale dell'agente con la sua vittima.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/1/1998 N. 22/98
VIOLENZA SESSUALE - MINORE GRAVITÀ - ATTI COMMESSI DA GENITORE.
In caso di violenza sessuale commessa da parte del genitore della persona offesa, minore, può ravvisarsi il fatto di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. con conseguente applicazione dell'attenuante speciale ove il fatto consista in meri toccamenti delle parti intime e l’agente lo commetta versando in un particolare stato psicologico (nella specie l’imputato rivedeva nella figlia minore molestata la moglie defunta).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/11/1998 N. 206/98
VIOLENZA SESSUALE - MINORE GRAVITÀ - ATTI COMMESSI DA DATORE DI LAVORO.
In caso di violenza sessuale commessa da parte del datore di lavoro della persona offesa può ravvisarsi il fatto di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. con conseguente applicazione dell'attenuante speciale ove il fatto consista in meri toccamenti superficiali delle parti intime e l’approccio sessuale sia morbido (nella specie l’imputato, un libero professionista, aveva preparato il terreno alle avance attraverso l’esternazione di complimenti e la tenuta di atteggiamenti affettuosi nei confronti della persona offesa, una sua apprendista).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/2/2000 IN PROC. N. 324/98 R.G.T.
VIOLENZA SESSUALE - MINORE GRAVITÀ – ATTI COMMESSI SU MINORE.
In caso di violenza sessuale commessa in danno di minore può ravvisarsi il fatto di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p., con conseguente giudizio di bilanciamento tra l'attenuante speciale dell’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p. e l’aggravante speciale dell’art. 609 ter c.p., ove il fatto consista in meri toccamenti e palpeggiamenti.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/2000 N. 354/00
In caso di violenza sessuale commessa in danno di minore il compimento di atti sessuali diversi dalla congiunzione carnale può anche avere connotazioni di gravità maggiore rispetto a quest’ultima (nella specie, la violenza, commessa in danno di minori conviventi, era consistita in fatti diversi dalla congiunzione carnale ma l’esclusione dell’attenuante era stata motivata in base alle modalità dei contatti, andati ben al di là di toccamenti e palpeggiamenti, e alla gravità dei danni arrecati ai minori, consistiti nell’alterazione dello sviluppo psicofisico e della sessualità di costoro).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/6/2001 N. 389/01
VIOLENZA SESSUALE – CONSENSO PUTATIVO.
In caso di violenza sessuale commessa in danno di una prostituta deve escludersi l’ipotesi di una sorta di consenso putativo solo in ragione della natura della professione esercitata dalla persona offesa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/11/1999 N. 297/99
VIOLENZA SESSUALE – CONCORSO COL REATO DI MALTRATTAMENTI DI CUI ALL’ART. 572 C.P.
Il reato di maltrattamenti non è assorbito nel reato di violenza sessuale (cfr. Cassazione 27/3/1996 n. 3111; Cassazione 19/5/1975 n. 5329).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/6/2001 N. 389/01
VIOLENZA SESSUALE – DIFFERENZA DAL REATO DI ATTI SESSUALI CON MINORENNE DI CUI ALL’ART. 609 QUATER C.P.
L’art. 609 quater c.p., nel sanzionare il compimento di atti sessuali con persone minori di anni quattordici, fa riferimento ad ipotesi residuali rispetto a quelle sanzionate dagli artt. 609 bis e 609 ter c.p., talchè ove si ravvisino gli estremi di tale ultimo reato deve escludersi la configurabilità della fattispecie residuale di cui all’art. 609 quater c.p.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/2000 N. 354/00

 

Art. 609 ter c.p.

violenza sessuale a minorenne – differenza dal reato di cui all’art. 609 quater c.p.

L’art. 609 quater c.p., nel sanzionare il compimento di atti sessuali con persone minori di anni quattordici, fa riferimento ad ipotesi residuali rispetto a quelle sanzionate dagli artt. 609 bis e 609 ter c.p., talchè ove si ravvisino gli estremi di tale ultimo reato deve escludersi la configurabilità della fattispecie residuale di cui all’art. 604 quater c.p.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 28/11/2000 n. 354/00

 

ART. 609 QUATER C.P.
ATTI SESSUALI CON MINORENNE – TENTATIVO.
L’esibizione dei genitali accompagnata dalla frase “ti piace toccarli?” rivolta dall’agente ad una persona offesa minore senza richieste o pretese ulteriori non dà luogo ad atti univocamente diretti alla commissione del delitto di atti sessuali con  minorenne di cui all’art. 609-quater c.p., nel senso che non sono tali da manifestare obiettivamente ed inequivocabilmente l’intenzione delittuosa di compiere atti sessuali con la persona minore.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/6/2000  N. 174/00
ATTI SESSUALI CON MINORENNE – DIFFERENZA DAL REATO DI CUI ALL’ART. 609 BIS C.P.
L’art. 609 quater c.p., nel sanzionare il compimento di atti sessuali con persone minori di anni quattordici, fa riferimento ad ipotesi residuali rispetto a quelle sanzionate dagli artt. 609 bis e 609 ter c.p., talchè ove si ravvisino gli estremi di tale ultimo reato deve escludersi la configurabilità della fattispecie residuale di cui all’art. 604 quater c.p.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/2000 N. 354/00

 

Art. 609 sexies c.p.

atti sessuali con minorenne – ignoranza dell’età della persona offesa.

La previsione dell’art. 609 sexies c.p., secondo cui per gli abusi sessuali in danno di persona infraquattordicenne il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, è dettata in deroga alle norme generali di cui agli artt. 47 e 48 c.p., secondo cui l’errore sul fatto che costituisce il reato, ossia la mancata rappresentazione di uno degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, esclude la punibilità, ed è chiaramente ispirata ad una ratio di tutela nei confronti del minore infraquattordicenne e quindi pone a carico dell’agente l’onere di verificare scrupolosamente l’età del soggetto minorenne con cui intenda avere rapporti di natura sessuale, tenendo presente che comunque l’ignoranza o l’errore sull’età della persona offesa non giova neppure se sia determinato da circostanze particolari, come il precoce sviluppo fisico o gli ingannevoli atteggiamenti della persona offesa (cfr. Cass. 19/4/1985).

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 17/1/2002 n. 8/02

 

ART. 610 C.P.
VIOLENZA PRIVATA – CASISTICA.
Qualora la persona offesa di una pretesa violenza privata tentata non sia un quivis unus ma un avvocato l’inidoneità della minaccia posta in essere dall’imputato e prospettante una denuncia a carico dell’avvocato in caso di mancata assistenza da parte del medesimo nella redazione di una denuncia infondata discende dallo stesso dovere deontologico della persona offesa di non soggiacervi.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 26/10/2001 N. 386/01
VIOLENZA PRIVATA – DIFFERENZA DALLA MINACCIA.
A differenza della minaccia che è reato formale e non di danno, la violenza privata è un reato di danno nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altrui e l’evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che lo ha subito (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 12/5/2000 n. 5593).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 26/10/2001 N. 386/01
VIOLENZA PRIVATA – DIFFERENZA DAL SEQUESTRO DI PERSONA.
Nella violenza privata la lesione della libertà è circoscritta ad un singolo atto del processo di autodeterminazione mentre nel sequestro di persona la limitazione riguarda la libertà di agire nella sua globalità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/12/1990 N. 373/90
VIOLENZA PRIVATA – CONCORSO COL SEQUESTRO DI PERSONA.
La violenza privata costituisce un’ipotesi di reato a carattere "sussidiario e generico", essendo volta a reprimere fatti non espressamente considerati in altre norme, con la conseguenza che, quando la violenza impiegata determina anche per un breve periodo di tempo la privazione della libertà altrui, si realizzano gli estremi del sequestro di persona nel quale resta assorbito il reato ex art. 610 c.p. senza che sia possibile configurare concorso formale tra le due figure criminose.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/12/1990 N. 373/90

ART. 611 C.P.
VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO – REQUISITI.
L’art. 611 c.p. richiede che l’agente abbia, con violenza o minaccia, costretto o determinato il soggetto passivo a rendere falsa testimonianza, di tal che occorre la prova della non corrispondenza al vero della deposizione resa dalla vittima.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/4/1999 N. 119/99

ART. 612 C.P.
MINACCIA – NATURA.
La minaccia è reato formale e non di danno (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 12/5/2000 n. 5593) e si perfeziona in quanto l’imputato prospetti un male ingiusto il cui realizzarsi dipenda dalla sua volontà (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 27/6/2000 n. 7511).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 26/10/2001 N. 385/01

cfr. Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 3/10/2003 n. 492/03

La minaccia deve considerarsi reato formale di pericolo e come tale non postula l’intimidazione effettiva del soggetto passivo, essendo sufficiente che il male minacciato, in relazione alle concrete circostanze di fatto, sia tale potenzialmente da incutere timore e da incidere nella sfera di libertà psichica del soggetto passivo (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 25/3/1982 n. 3234).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 19/3/2003 n. 164/03

MINACCIA – IDONEITÀ.
Non ha rilievo che la persona offesa del delitto di minacce non si senta minacciata ove la minaccia appaia idonea ad intimidire in base ad un giudizio ex ante.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 19/10/2001 N. 374/01
Non è idonea a ledere la libertà psichica della persona offesa la semplice minaccia verbale profferita in un contesto di offese reciproche dal quale traspare l’insussistenza di una effettiva volontà di dare seguito alle espressioni minacciose.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 28/5/2001 N. 215/01
MINACCIA – GRAVITÀ.
Non è grave la semplice minaccia verbale di morte che non si accompagni ad alcun gesto concreto e che comunque non sia tale da intimorire la persona offesa.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 2/10/2000 N. 533/00
MINACCIA – DIFFERENZA DALLA VIOLENZA PRIVATA.
A differenza della minaccia che è reato formale e non di danno, la violenza privata è un reato di danno nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altrui e l’evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che lo ha subito (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 12/5/2000 n. 5593).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 26/10/2001 N. 386/01

ART. 614 C.P.
VIOLAZIONE DI DOMICILIO – INGRESSO IN CASA DA GIOCO MUNICIPALE.
Costituisce un limite invalicabile, anche per la polizia giudiziaria, l'inviolabilità del domicilio delle persone (art. 614 segg. c.p.) ma tale limitazione non ricorre nel caso in cui agenti di polizia realizzino filmati ritraenti gli imputati all’interno di una casa da gioco municipale nell’ambito delle indagini, poiché tale casa da gioco non può considerarsi abitazione ovvero luogo di privata dimora, bensì luogo aperto al pubblico, ancorché le modalità di accesso siano regolamentate.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995
VIOLAZIONE DI DOMICILIO – INGRESSO IN FONDO NON RECINTATO.
Non costituisce violazione di domicilio l’introduzione in fondo altrui non recintato che non sia pertinenza dell’abitazione della persona offesa.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/6/1996 N. 330/96

ART. 616 C.P.
VIOLAZIONE DI SEGRETI – ELEMENTO SOGGETTIVO.
L’art. 616 c.p. è reato a dolo specifico, nel senso che l’apertura della corrispondenza deve avvenire al fine di prendere cognizione del suo contenuto e non già per mero dispetto in danno della persona offesa.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 11/2/2002 N. 79/02
VIOLAZIONE DI SEGRETI – CASISTICA.
L’art. 15 Cost. concerne unicamente la corrispondenza e le altre forme di comunicazione e non già i gesti o i comportamenti degli imputati diversi dalle conversazioni e comunicazioni (nella specie era contestata dalla difesa degli imputati la legittimità di filmati realizzati da agenti della polizia giudiziaria presso una casa da gioco municipale).
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996 N. 103/96
In caso di filmati realizzati da agenti di polizia ritraenti gli imputati non sono applicabili le norme concernenti i delitti contro la inviolabilità dei segreti di cui agli art. 616 segg. c.p. in quanto lo stesso art. 623 bis c.p., che pure parla di immagini, si riferisce unicamente alla trasmissione a distanza delle stesse.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 23/3/1995 IN PROC. DEFINITO CON SENT. 29/6/1996 N. 103/96

ART. 622 C.P.
SEGRETO PROFESSIONALE – RIVELAZIONE – FACOLTÀ E DOVERI DEL PRATICANTE GIORNALISTA.
Deve essere estesa al praticante giornalista la facoltà di astensione dal deporre riconosciuta al giornalista professionista, così come è riconosciuta pacificamente l’estensione al praticante avvocato della facoltà dell’avvocato di non deporre su circostanze conosciute in ragione della professione, non essendovi motivo per non estendere al praticante giornalista le facoltà riconosciute al praticante avvocato in considerazione del fatto che, analogamente, l’attività del praticante giornalista, come qualsiasi tirocinio, tende all’acquisizione della preparazione tecnico pratica e della qualificazione necessaria per l’esercizio della professione ed ha lo stesso contenuto dell’attività del giornalista professionista, e che pertanto l’esclusione della predetta facoltà al praticante giornalista determinerebbe una ingiustificabile disparità di trattamento rispetto al giornalista professionista, oltre all’esposizione del medesimo praticante giornalista alla violazione dell’ordinamento professionale di cui alla L. 69/63, art. 2 comma 3, nella parte in cui impone anche a costui il dovere di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 11/12/2000 N. 662/00