ART. 85 C.P.
IMPUTABILITÀ - INCAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE -
PROVA.
Deve ritenersi non imputabile il soggetto sottoposto dapprima a trattamento
sanitario obbligatorio e quindi ad applicazione provvisoria di misura di
sicurezza e in ordine alle condizioni psichiche del quale sia acquisita
univoca documentazione medica, proposta di t.s.o. (trattamento sanitario
obbligatorio) e relativa convalida nonché deposizione testimoniale
evidenziante lo stato di incapacità, non essendo necessarie perizie
medico-legali volte ad accertare ciò che ormai é certo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/4/1997 N. 78/97
IMPUTABILITÀ - INCAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE -
INSUFFICIENZA MENTALE.
L'insufficienza mentale di grado lieve su base cerebropatica, accompagnata
da disturbi della personalità e da pregressa sindrome epilettoide,
non é tale da determinare né una totale incapacità
di intendere e volere né una capacità di intendere e volere
grandemente scemata.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/11/1997 N. 237/97
IMPUTABILITÀ - INCAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE -
PSICOPATIA.
La psicopatia, quale anomalia del carattere che può condurre
il soggetto a tenere una condotta anormale, non assurge, a differenza della
psicosi, a vera e propria malattia mentale e non é di per sé
indicativa di uno stato patologico capace di incidere sull'imputabilità.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/1/1997 N. 15/97
IMPUTABILITÀ - INCAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE -
PSICOSI.
La psicosi, ovvero il disturbo delirante paranoide o paranoia di significato
psicotico, assurge a vera e propria malattia mentale che esclude la capacità
di intendere e volere dell'imputato affetto da essa che deve essere perciò
assolto per difetto totale di imputabilità, senza che però
debba applicarsi allo stesso alcuna misura di sicurezza potendosi escludere
la pericolosità sociale ove l'attività delittuosa sia stata
posta in essere con modalità non violente e il prevenuto si sia
convinto a recedere dalla stessa (nella specie, estorsione posta in essere
attraverso l'invio di corrispondenza minatoria alla vittima).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/11/1996 N. 229/96
IMPUTABILITÀ - INCAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE -
CLEPTOMANIA.
L'imputato del delitto di furto affetto da cleptomania ossessiva che
sia avviato al superamento di tale disturbo psichico deve essere assolto
per difetto totale di imputabilità al momento del fatto e non deve
essergli applicata alcuna misura di sicurezza.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 25/2/1997
N. 112/97
Imputabilità
- incapacità di intendere e volere - piromania.
L'imputato
del delitto di incendio doloso affetto da psicosi ciclotimica in fase di
scompenso e da disturbi del controllo degli impulsi deve essere assolto per
difetto totale di imputabilità al momento del fatto e deve essergli applicata
la misura di sicurezza dell’ospedale psichiatrico giudiziario.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 22/1/2003 n. 19/03
IMPUTABILITÀ - INCAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE –
OLIGOFRENIA.
L'imputato del delitto di furto affetto da oligofrenia, cioè
da quella patologia organica che comporta un’arresto dello sviluppo intellettuale
del soggetto che ne è affetto, deve essere assolto per difetto totale
di imputabilità al momento del fatto.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/2/1998
N. 63/98
IMPUTABILITÀ - INCAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE –
EPILESSIA.
Vi è totale incapacità di intendere e di volere per infermità
mentale in presenza del deterioramento mentale senile e vasculopatico di
agente affetto da epilessia con note ciclotimiche e con espressioni deliranti.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/7/2000 N. 239/00
Imputabilità
- incapacità di intendere e volere – parafilia.
La
patologia mentale inquadrabile tra i disturbi della personalità gruppo
"B", con diagnosi di disturbo borderline di personalità, secondo i
criteri diagnostici dell’American Psychiatric Association, tale da assumere
le caratteristiche della parafilia, può incidere sulla capacità di intendere
e volere del reo scemandola grandemente.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 7/2/2002 n. 33/02
ART. 103 C.P.
ABITUALITÀ NEL DELITTO - REQUISITI.
La richiesta di declaratoria di delinquente abituale, con conseguente
misura di sicurezza detentiva, non può essere accolta, nonostante
la contestazione della recidiva plurima, ove non risultino gli elementi
di fatto e di diritto sui quali fondare la declaratoria di capacità
a delinquere qualificata.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/8/1994 N. 149/94
La
dichiarazione di abitualità nel delitto ex art. 103 c.p. esige una
valutazione complessiva della condotta tenuta dal soggetto in precedenza e nel
periodo ultimo di libertà, nonché la omogeneità dei reati commessi, che
dimostra la persistenza del reo a delinquere (cfr. Cass. 6/3/1989 in Cass.
pen. 1991, I, 56).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 19/8/2002 n. 375/02
ART. 108 C.P.
TENDENZA A DELINQUERE - REQUISITI.
Non può essere dichiarato delinquente per tendenza, cui debba
applicarsi la misura di sicurezza della casa di lavoro, il reo al quale
siano pure ascrivibili precedenti inquietanti, una personalità criminale
spiccata nonché il grave reato per cui é processo, perché
tali elementi, da soli, non dimostrano in alcun modo la sussistenza di
una speciale inclinazione al delitto che trovi sua causa nell'indole particolarmente
malvagia del colpevole.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/12/1997 N. 224/97
ART. 110 C.P.
CONCORSO DI PERSONE - GENERALITÀ.
Il concorso di persone nel reato di cui all’art. 110 c.p. si fonda
sulla c.d. teoria monistica, per la quale ha rilievo l’unitarietà
del fatto collettivo e le cause si equivalgono, nel senso che le condotte
dei singoli concorrenti perdono autonomia e l’evento è posto a carico
di tutti e di ciascuno.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/1/2002 N. 48/02
cfr. Tribunale monocratico di
Sanremo, sent. 22/6/2002 n. 329/02
Il
concorso di persone nel reato di cui all’art. 110 c.p. è concepito come una
struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei compartecipi,
sicchè gli atti dei singoli sono, al tempo stesso, loro propri e comuni anche
agli altri, purchè sussistano due condizioni: 1) una condizione soggettiva,
consistente nella consapevolezza di ciascuno del collegamento finalistico dei
vari atti, di tal che il singolo volontariamente e coscietemente apporta il
suo contributo, materiale o soltanto psicologico, alla realizzazione dell’evento
da tutti voluto; 2) una condizione oggettiva, consistente nella connessione
causale degli atti con l’evento.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 15/1/2003 n.
4/03
Concorso
di persone – partecipazione del concorrente.
Ai
fini dell’accertamento del concorso di persone nel reato il giudice non è
tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell’ambito
dell’attività criminosa ma è sufficiente che indichi, con adeguata e
logica motivazione, le prove sulle quali ha fondato il suo libero
convincimento dell’esistenza di un consapevole e volontario contributo,
morale o materiale, dato dall’agente alla realizzazione del reato (cfr.
cassazione Sezione II, sent. 8/5/1984 n. 4228).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/10/2002 n.
428/02
Ai
fini della partecipazione criminosa del concorrente nel reato restano
irrilevanti: 1) l’importanza del contributo del singolo, che può anche
consistere nella determinazione o nel rafforzamento o nell’agevolazione di
uno specifico proposito criminoso di altri diretto alla realizzazione di quel
determinato evento; 2) la fase ideativa, preparatoria o esecutiva, in cui il
predetto contributo abbia avuto luogo (cfr. Cassazione Sezione I, sent.
8084/1987).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 15/1/2003 n.
16/03
Il
concorso nel reato commesso dal’autore materiale può esaurirsi nelle
rassicurazioni fornite a quest’ultimo ovvero nell’offerta anche implicita
di collaborare in caso di bisogno (cfr. Cassazione Sezione IV, sent. 7/4/1994
n. 4041).
Tribunale
di Sanremo, sent. 27/2/2003 n. 70/03
CONCORSO DI PERSONE –CONCORSO ESTERNO.
È concorrente esterno colui che non vuol far parte dell’associazione
e che l’associazione non chiama a far parte ma al quale si rivolge sia
per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo sia, soprattutto,
nel momento in cui la fisiologia dell’associazione entra in fibrillazione,
attraversando una fase patologica che, per essere superata, richiede il
contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno,
di tal che si tratta di soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti
di emergenza della vita associativa, che esplica un solo contributo temporaneo,
che è riconducibile a sole situazioni sporadiche e di emergenza
e per il quale è richiesta la conoscenza di una tale situazione (cfr. Cass. Sez. Unite 28.2.1994, Cass. sez. VI 13.6.1997, Cass. sez. I
8.2.1999).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/6/1999 N. 182/99
CONCORSO DI PERSONE -
CASISTICA - QUALITÀ DI PASSEGGERO - ESCLUSIONE.
Non consente di affermare la responsabilità a titolo di concorso
nel delitto di ricettazione di autovettura di provenienza furtiva e nelle
relative falsità la mera qualità di passeggero dell'autovettura
ricettata.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/1/1994 N. 8/94
Non consente di affermare la responsabilità a titolo di concorso
nel delitto di detenzione illecita di stupefacenti la mera qualità
di passeggero dell'autovettura su cui lo stupefacente è stato rinvenuto,
perché tale qualità costituisce mero indizio, da solo insufficiente
a dimostrare il coinvolgimento dell’imputato nel reato commesso dal conducente.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/11/1998 N. 217/98
Il concorso di più persone nel trasporto e nella detenzione
di sostanza stupefacente non può essere escluso dall’eventuale appartenenza
di questa ad uno solo dei concorrenti laddove la sostanza si trovi nella
disponibilità di tutti e tutti partecipino consapevolmente al suo
trasporto viaggiando nella stessa autovettura, perchè tale condotta
realizza un apporto all’azione criminosa configurabile non già come
mero favoreggiamento reale bensì come vero e proprio concorso nel
reato di detenzione di sostanze stupefacenti (cfr. Cass. 7567/90, 9912/98).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/7/1999 N. 106/99
CONCORSO DI PERSONE -
CASISTICA -
QUALITÀ DI CONDUCENTE - ESCLUSIONE.
Non consente di affermare la responsabilità a titolo di concorso
nel delitto di detenzione di stupefacenti la mera qualità di conducente
dell'autovettura su cui lo stupefacente sia rinvenuto tenuto conto delle
dichiarazioni del preteso concorrente che ne affermi l'estraneità
avendolo tenuto del tutto all'oscuro del carico.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/7/1997 N. 143/97
CONCORSO DI PERSONE -
CASISTICA -
QUALITÀ DI DIMORANTE NEL LUOGO DEL REATO
- ESCLUSIONE.
In mancanza di univoci elementi di valutazione la sola presenza dell'imputato
nell'appartamento in cui é stato trovato il corpo del reato e dove
però vivono altre persone non consente di attribuire con sufficiente
grado di certezza proprio all'imputato, neppure a titolo di concorso con
gli altri presenti, la detenzione del bene in questione (nella specie,
armi e munizioni).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/4/1997 N. 62/97
Sussiste concorso nel reato nel caso in cui la ospite dell’imputato
di reati in materia di stupefacenti non si limiti a convivere e ospitare
quest’ultimo ma metta la propria casa a disposizione di costui e faciliti
la detenzione dello stupefacente consentendone l’occultamento (cfr. Cass.
11.906/90).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/7/1999 N. 106/99
CONCORSO DI PERSONE -
CASISTICA -
QUALITÀ DI ACCOMPAGNATORE - ESCLUSIONE.
Si deve escludere l'apporto di un qualche contributo all'esecuzione
del reato, e quindi il concorso nel reato, nel mero e occasionale accompagnamento
di altre persone che viceversa commettono un reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/9/1994 N. 154/94
CONCORSO DI PERSONE -
CASISTICA -
QUALITÀ DI ACCOMPAGNATORE E CONSUMATORE
DI STUPEFACENTE - ESCLUSIONE.
La mera consapevolezza che taluno detenga droga non implica che l'imputato,
che si trovi insieme a costui a bordo dell'autovettura di quest'ultimo
all'interno della quale stia facendo uso di una dose della droga, possa
anche disporre in qualche modo dello stupefacente medesimo, al di là
di quello preventivamente destinato all'uso comune, e quindi ne abbia effettivamente
la materiale disponibilità in concorso col detentore.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/6/1994 N. 99/94
CONCORSO DI PERSONE – CASISTICA - AMMINISTRATORE DELEGANTE - ESCLUSIONE.
Ai fini della esclusione di responsabilità dell’amministra-tore
di impresa di media grandezza in concorso con quella del delegato occorre
un atto formale di delega con l’indicazione precisa dei poteri del delegato
e delle sue responsabilità.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 25/6/1997 N. 222/97
Anche in presenza di una delega scritta l’imprenditore è tenuto
ad apprestare le misure di sicurezza previste dal d.p.r. 547/55, sia affidando
a persona qualificata la scelta e la dotazione degli strumenti, delle attrezzature
e dei macchinari necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa,
sia assicurando la loro piena efficienza e soprattutto la loro idoneità
al compimento, in condizioni di sicurezza, delle varie operazioni connesse
allo svolgimento del lavoro.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 25/6/1997 N. 222/97
ART. 113 C.P.
CONCORSO DI PERSONE – COOPERAZIONE COLPOSA.
Affinchè possa affermarsi la cooperazione colposa nella causazione
del sinistro provocato dai dipendenti dell’agente, occorre verificare se
quest’ultimo, in qualità di imprenditore, abbia effettivamente trascurato
di fornire istruzioni e mezzi adeguati ai suoi dipendenti e se abbia omesso
di vigilare sulle opere in corso (nella specie è emerso che l’abbruciamento
della ramaglia da parte dei dipendenti dell’imputato, da cui derivò
un incendio, non dovesse avvenire secondo modalità tecniche determinate).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/11/1990 N. 361/90
ART. 114 C.P.
CONCORSO DI PERSONE - ATTENUANTE DELLA MINIMA PARTECIPAZIONE.
Non vale ad integrare la circostanza attenuante di cui all'art. 114
c.p. la condanna dell'imputato cui sia soltanto riconosciuta una minore
efficacia causale rispetto all'attività posta in essere dagli altri
coimputati, essendo necessario che il contributo causale fornito si sia
risolto in un ruolo di rilevanza del tutto marginale.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/11/1997 N. 239/97
ART. 115 C.P.
ACCORDO O ISTIGAZIONE – NOZIONE.
Si ha accordo quando i soggetti manifestano reciprocamente una concorde
intenzione in relazione ad una determinata attività mentre il concetto
di istigazione è più ampio, comprendendo ogni attività
volta ad influire sull’altrui volontà o sull’altrui azione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/4/2001 N. 293/01
Non è penalmente rilevante l’intenzione di commettere un reato
rimasta nella fase del mero accordo o istigazione, occorrendo che si passi
ad uno stadio successivo, che si ha con il compimento di atti concreti
a realizzare quel proposito.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/4/2001 N. 293/01
ACCORDO O ISTIGAZIONE – DIFFERENZA DAL TENTATIVO.
Il semplice accordo o istigazione di per sé soli sono esenti
da pena ex art. 115 c.p. ove non sia intervenuto quale momento iniziale
dell’attività punibile a itolo di tentativo il compimento di atti
idonei ed inequivoci (art. 56 c.p.) senza che abbia rilievo ogni distinzione
tra attività preparatoria ed esecutiva.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/4/2001 N. 293/01
ART. 116 C.P.
Concorso
di persone – concorso anomalo – requisiti.
Il
concorso atipico previsto dall’art. 116 c.p. richiede: a) l’adesione di
tutti i correi ad un reato concorsualmente voluto; b) la realizzazione di un
evento diverso (che costituisce un altro reato da quello voluto, cagionato
soltanto da taluno dei concorrenti); c) un rapporto di causalità materiale
tra i due reati (quello voluto da tutti e l’altro voluto soltanto da
taluno); d) un nesso di causalità psichica tra la condotta del compoartecipe,
che ha voluto solo il reato concordato, e l’evento diverso, voluto e
cagionato da altro concorrente, di tal che il reato diverso deve potersi
rappresentare nei suoi elementi essenziali alla psiche dell’agente come l’ordinario
prevedibile sviluppo dei fatti umani (cfr. Cassazione Sezione I, sent.
28/7/1982 n. 7482).
Tribunale
di Sanremo, sent. 25/2/2003 n. 63/03
L’applicabilità dell’art. 116 c.p. sul c.d. concorso anomalo
è soggetta a due limiti negativi: da un lato occorre che l’evento
diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo eventuale, altrimenti
sussiste la responsabilità concorsuale piena di cui all’art. 110
c.p.; dall’altro lato occorre che il reato diverso non si presenti come
evento atipico rispetto al reato concordato cioè come conseguenza
di circostanze eccezionali ed imprevedibili tali da spezzare il nesso di
causalità rispetto alla condotta criminosa voluta, altrimenti non
sussiste alcuna responsabilità per l’evento diverso.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/2/1999 N. 32/99
CONCORSO DI PERSONE – CONCORSO ANOMALO – ELEMENTO SOGGETTIVO.
Ai sensi dell’art. 116 c.p. l’agente che non vuole il reato diverso
pur prevedendolo e considerandolo sicuramente evitabile risponde di tale
reato doloso sulla base di un atteggiamento colposo, consistente nell’affidarsi
all’altrui attività non controllabile per realizzare la condotta
prevista e voluta.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/2/1999 N. 32/99
L’ipotesi concorsuale dell’art. 116 c.p. ricorre quando l’evento diverso
sia previsto o sia prevedibile dal concorrente anomalo ma, nel contempo,
sia ritenuto da costui certamente evitabile.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/2/1999 N. 32/99
Nel concorso anomalo la valutazione sulla prevedibilità dell’evento
diverso da quello voluto impone al giudice di accertare in base ad un giudizio
ex post se le modalità e le circostanze del fatto lascino prevedere
un esito deviante logicamente e concretamente, secondo il parametro dell’uomo
eiusdem condicionis et professionis.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/2/1999 N. 32/99
CONCORSO DI PERSONE – CONCORSO ANOMALO - CASISTICA.
È ravvisabile il c.d. concorso anomalo di persone nel delitto
di rapina impropria allorché l'evento diverso, posto in essere da
un concorrente (cioé la violenza sulla vittima) sia comunque conseguenza
dell'azione del concorrente anomalo (cioé l'impossessamento di bene
altrui), di tal che non é ravvisabile laddove il preteso concorrente
anomalo si sia dato alla fuga subito dopo la commissione del reato concordato
di furto, con ciò dimostrando di volersi dissociare da ogni velleità
di assicurarsi comunque il possesso del bene sottratto, poiché in
tal caso si verifica una frattura sul piano eziologico tra l'azione di
impossessamento e la successiva violenza sulla vittima.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 27/1/1994 N. 10/94
ART. 120 C.P.
querela
– titolarità del diritto.
La
titolarità del diritto di querela spetta al soggetto passivo del reato ovvero
a colui che subisce la lesione dell’interesse penalmente protetto (cfr.
Cassazione Sezione II, sent. 2/3/1999 n. 2869).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 20/11/2002 n.
510/02
QUERELA – PROCEDIBILITÀ – SUCCESSIONE DI LEGGI.
La perseguibilità a querela deve essere ritenuta anche per un
reato perseguibile d’ufficio al momento della sua commissione, che divenga
successivamente perseguibile a querela, in quanto il problema della successione
di leggi nel tempo deve risolversi ai sensi dell’art. 2 comma 3 c.p. poichè
il regime della procedibilità del reato concorre a determinare il
contenuto sostanziale della decisione, risolvendo il dilemma condanna-proscioglimento.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 18/1/2002 N. 42/02
ART. 124 C.P.
QUERELA - TERMINE.
In tema di reato continuato il termine per la presentazione della querela
decorre dalla conoscenza certa del singolo fatto reato e non dall’ultimo
momento consumativo della continuazione (cfr. Cassazione Sezione III, sent.
15/6/1987 n. 7420; sent. 8/4/1971 n. 1359).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/11/2001 N. 417/01
ART. 133 C.P.
PENA – GRAVITÀ DEL REATO.
La commissione di delitti contro il patrimonio da parte di tossicodipendenti
al fine di procurarsi il denaro per l’acquisto di stupefacente arreca un
allarme sociale assai diffuso, provocando timori e preoccupazione e spesso
inducendo i cittadini a rinunciare in determinate ore a uscire di casa:
di ciò il giudice deve tenere conto nella valutazione della gravità
del fatto ai sensi dell’art. 133 c.p.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 25/6/1996
N. 327/96
ART. 152 C.P.
QUERELA – REMISSIONE – REMISSIONE TACITA.
L'omessa comparizione in udienza del querelante costituisce remissione
tacita di querela nella ipotesi in cui essa sia stata preceduta dall'avvertimento,
formulato dal giudice, che la sua assenza all'udienza successiva sarebbe
stata interpretata in tal modo (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 27/8/2001
del n 31.963).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/4/2002
N. 204/02
ART. 155 C.P.
QUERELA – REMISSIONE – ACCETTAZIONE TACITA.
L’avvenuta remissione della querela è idonea ex se a produrre
l’effetto estintivo del reato ove l’imputato non adempia ex art. 155 c.p.
al prescritto onere di ricusazione, in forma espressa o tacitamente, mediante
fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 18/1/2002 N. 42/02
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT.
5/4/2002 N. 204/02
Ricusa
tacita del querelato alla remissione di querela si ha solo quando il medesimo
compie atti incompatibili con la volontà di accettare la remissione (nella
specie, la mera inerzia del querelato è stata ritenuta idonea ad integrare
gli estremi dell’accettazione tacita).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 18/11/2002 n. 491/02
ART. 157 C.P.
PRESCRIZIONE DEL REATO – TERMINE - GENERALITÀ.
Il termine di prescrizione del reato deve essere individuato in relazione
alla fattispecie criminosa accertata concretamente dal giudice di merito
e all’applicazione e comparazione delle circostanze ravvisate, ivi comprese
quelle generiche (cfr. Cassazione sezione IV, 18/1/1991 in Cass. pen. 1993,
496).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 10/12/1996
N. 514/96
PRESCRIZIONE DEL REATO – TERMINE - DECORRENZA.
Ove sussista incertezza sull’epoca dei fatti in cui l’imputato sia
entrato in possesso del bene proveniente da delitto, il termine di decorrenza
della prescrizione deve essere computato secondo il maggior vantaggio per
l’imputato.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 1/10/1996
N. 374/96
PRESCRIZIONE DEL REATO –TERMINE - CASISTICA.
Alla contravvenzione di cui all'art. 3, 2° comma L. 7.8.1982, n.
516 e 110 c.p. (nella specie l'omessa trascrizione sul registro di
carico stampati fiscali di una partita di ricevute fiscali) non si applica
il termine di prescrizione speciale previsto dall'art. 9 del D.L. 429/82
per i reati previsti dagli art. 1-2-4 dello stesso decreto, ma il termine
di anni tre previsto in via generale per le contravvenzioni finanziarie
dall'art. 16 della legge 4/29 prima del 6/5/87.
TRIBUNALE DI SANREMO, 6/6/1994 N. 103/94
Ai fini della prescrizione del reato tributario al termine speciale
di anni 9 (anni 6 più l'interruzione a seguito di constatazione,
contestazione e rinvio a giudizio) vanno aggiunti anni 2 mesi 4 e gg. 23
a partire dal 2.3.1989, per effetto della sospensione dei giudizi in pendenza
del termine per il condono tributario, disposta con la L. 154/89 e successivi
decreti di differimento (v. Cass. III n. 1662 del 20.9.93, Il Fisco, 11848,
47/93).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/9/1994 N. 156/94
ART. 159 C.P.
PRESCRIZIONE DEL REATO – SOSPENSIONE - REATO TRIBUTARIO.
Ai fini della prescrizione dei reati tributari occorre tener conto
dei periodi di sospensione ex art. 159 c.p. del corso della prescrizione
a seguito di sospensione ex lege, posto che a partire dal D.L. 2/3/89 n.69,
si sono succeduti numerosi decreti legge che hanno prolungato il primo
periodo di sospensione dei procedimenti fino al 20/6/93, succedendosi con
brevi pause durante le quali il corso dei procedimenti non era più
sospeso, creando in tal modo una situazione alquanto confusa. Tuttavia
la ricostruzione dei periodi di sospensione porta ad una stasi complessiva
di anni 2 mesi 4 e giorni 23, che, ai sensi dell'art. 159 c.p., comporta
un pari prolungamento dei termini di prescrizione per il reato de quo.
A tale determinazione si perviene sommando i seguenti periodi:
- mesi 9 e gg. 30 dal 2/3/89 al 31/12/89 ex D.L. 69/89 e legge di conversione
154/89 e D.P.R. 75/90 (sospensione estesa anche alla materia penale secondo
Cassazione sezione III, sent. 15/1/91, Avveda, in Cass. Pen. 1992, 407);
- mesi 6 e gg. 16 dal 16/1/91 al 31/7/91 ex D.L. 83/91 e legge di conversione
154/91;
- mesi 5 e giorni 9 dal 23/1/92 al 30/6/92 ex D.P.R. 23/92 e successivi
DD.LL. di differimento al termine per il condono;
- mesi 6 e gg. 28, dal 24/12/92 al 21/6/93 ex D.L. 455/92 e 16/93.
(cfr. Cassazione sezione III, sent. 20/9/93 n.1662, Il fisco n. 47/93,
pag. 11848).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/4/1994 N. 45/94
CFR. TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/12/1994 N. 227/94
ART. 160 C.P.
Prescrizione
del reato – atti interruttivi - tassatività.
Considerata
la natura sostanziale della prescrizione del reato, il suo effetto estintivo
rispetto alla potestà punitiva e la tassatività dell’elencazione normativa
degli atti interruttivi del suo corso, ne consegue la preclusione di qualsiasi
operazione interpretativa di tipo additivo o manipolativo (cfr. Cass. SS.UU.
11/7/2001 n. 33543) nel rispetto dei principi di legalità e determinatezza
della fattispecie ex art. 25 c. 2 Cost., da un lato, e del divieto di analogia
in malam partem in materia penale ai sensi dell’art. 14 preleggi.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 7/10/2002 n. 412/02
prescrizione
DEL REATO - ATTI INTERRUTTIVI - CASISTICA.
Il decreto di
citazione a giudizio privo della firma dell’ausiliario deve ritenersi
inidoneo ad interrompere la prescrizione del reato.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 299/02
L’effetto
interruttivo della prescrizione opera dal momento dell’emissione del decreto
di citazione a giudizio, completo di tutti gli elementi essenziali, compresi
quelli della lettera H dell’art. 552 c.p.p. (sottoscrizione del pubblico
ministero e firma dell’ausiliario, avente quest’ultima lo scopo di
autenticare la data dell’atto), e con il suo deposito il segreteria ha luogo
l’effetto interruttivo (Cass. 22/12/1998 n. 2909).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 31/5/2002 n. 299/02
PRESCRIZIONE DEL REATO – ATTI INTERRUTTIVI -
TERMINE PRESCRIZIONALE.
In presenza di un atto interruttivo della prescrizione del reato è
necessario non solo che non sia superato il termine massimo previsto dall’ultima
parte del comma 3 dell’art. 160 c.p. ma anche che tra un atto interruttivo
e l’altro non sia superato il termine ordinario previsto dal comma 1 dell’art.
157 c.p.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/1/2002 N. 6/02
Prescrizione
del reato – atti interruttivi – momento interruttivo.
Per
individuare il momento in cui si produce l’interruzione della prescrizione
del reato occorre aver riguardo a quello dell’emissione di uno degli atti
indicati nell’art. 160 c.p. e non a quello della eventuale notificazione (cfr.
Cass. SSUU, sent. 31/3/1994 n. 3760).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 7/10/2002 n. 412/02
Art.
162 bis c.p.
oblazione
- casistica.
A
seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 274/00 il reato di guida in stato
di ebbrezza è oblazionabile ai sensi dell’art. 162 bis c.p.
Giudice
di pace di Sanremo, ord. 5/8/2002 in proc. 347/02 R.G.i.p.
Art.
163 c.p.
sospensione
condizionale della pena – concessione – casistica - imputato straniero
senza fissa dimora.
Rileva
positivamente ai fini della concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena la qualità di cittadino extracomunitario non più
dimorante nel territorio dello Stato.
Tribunale
di Sanremo, sent. 16/9/1997 n. 156/97
sospensione
condizionale della pena – concessione – casistica - imputato straniero
sedicente.
Non
é concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena
all'imputato sedicente.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 9/12/1997 n. 252/97
E’
concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena
all'imputato sedicente che sia stato identificato mediante fotografie e
rilievi dattiloscopici e di cui sia stata accertata la mancanza di precedenti
penali mediante controllo presso la banca dati della Polizia di Stato.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 23/10/2001 n. 382/01
Art.
164 c.p.
sospensione
condizionale della pena – concessione – condizioni - PRESUNZIONE DI
ASTENSIONE DELLA COMMISSIONE DI ULTERIORI REATI.
Non
è concedibile la sospensione condizionale della pena nel caso in cui lo
straniero, pur essendo incensurato e residente all’estero, non risulti avere
uno stabile lavoro o un’attività tale da poterlo preservare dal rischio di
futura reiterazione del reato.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 24/2/2003 n. 56/03
Non
è concedibile la sospensione condizionale della pena nel caso in cui lo
straniero, pur essendo incensurato, sia senza fissa dimora in Italia e non
risulti avere uno stabile lavoro o un referente in Italia e quindi non risulti
disporre di forme di sostentamento per il soddifacimento dei propri bisogni,
non essendo possibile formulare in simili casi il giudizio prognostico di cui
all’art. 164 c.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 10/1/2003 n. 3/03
E’
concedibile la sospensione condizionale della pena nel caso in cui il
prevenuto, pur essendo sedicente, risulti incensurato e siano negativi gli
accertamenti svolti a suo carico in base al raffronto dei rilievi
fotodattiloscopici presi sulla sua persona con quelli conservati presso la
relativa banca dati del ministero dell’interno.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 10/10/2001
proc. n. 5341/01
E’
concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena
all'imputato nei cui confronti possa ritenersi che la pena irrogata abbia
efficacia dissuasiva.
Pretore
di Sanremo sezione distaccata di ventimiglia, sent. 20/7/1999 n. 219/99
sospensione
condizionale della pena – concessione –preclusioni - precedente condanna a
pena detentiva o pecuniaria per delitto non sospesa.
Come
una precedente condanna a pena pecuniaria per delitto non è di ostacolo alla
concessione della sospensione condizionale della pena, così non lo è neppure
una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa se tale
pregressa pena, cumulata con quella da irrogarsi, non superi i limiti
stabiliti dall’art. 163 c.p. (cfr. Corte costituzionale, sent. 28/4/1976 n.
95).
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 13/6/2000 n. 176/00
In
caso di pregressa concessione della sospensione condizionale della pena e di
esistenza di condanna intermedia a pena non sospesa può essere ulteriormente
concesso il beneficio di cui all’art. 163 c.p., non essendo di ostacolo la
condanna intermedia, sempre che la somma tra la pena irrogata con la prima
condanna e quella irrogata da ultimo non superi i limiti previsti dall’art.
164 c.p.
Tribunale
di Sanremo, sent. 7/5/2002 n. 255/02
sospensione
condizionale della pena – concessione – preclusioni - precedente condanna
a pena detentiva o pecuniaria per reato depenalizzato.
Non
costituiscono ostacolo alla concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena precedenti condanne, anche plurime, per reati poi
oggetto di depenalizzazione in quanto quest’ultima comporta ai sensi dell’art.
2 comma 2 c.p. la caducazione degli effetti del giudicato (cfr. Cassazione
Sezione V, sent. 16/1-10/8/2001 n. 31020).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 21/11/2001 n. 442/01
cfr.
Tribunale di Sanremo, sent. 15/7/2002 n. 347/02
sospensione
condizionale della pena – concessione – preclusioni - precedente condanna
a pena detentiva o pecuniaria per delitto eliminata dal casellario giudiziale.
In
caso di eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale per decorrenza
di ottanta anni dalla nascita dell’imputato nulla osta alla concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena (nella specie, l’interessato,
imputato del reato di evasione, aveva compiuto gli ottantaquattro anni).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 5/11/2001
sospensione
condizionale della pena – concessione – preclusioni - applicazione di
misura di sicurezza.
Può
essere concessa la sospensione condizionale della pena nonostante sia
applicata all'imputato la misura di sicurezza di cui all'art. 417 c.p. perché
quest'ultima non ha carattere discrezionale (cfr. Cassazione sezione V
3/2/1994 n. 1287).
Tribunale
di Sanremo, sent. 29/6/1995 n. 102/95
ART. 165 C.P.
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA – OBBLIGHI DEL CONDANNATO –
REATO EDILIZIO – DEMOLIZIONE.
In
caso di reato edilizio commesso in zona vincolata la sospensione condizionale
della pena è subordinata, ai sensi dell’art. 165 c.p., alla demolizione
dell’opera abusiva (cfr. Cassazione SS.UU., sent. 3/2/1997 n. 714).
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 25/11/2002 n. 528/02
In caso di reato edilizio la sospensione condizionale della pena è
subordinata, ai sensi dell’art. 165 c.p., alla demolizione dell’opera abusiva,
a nulla rilevando, ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa
in questione, la pendenza di un procedimento amministrativo (cfr. Cassazione
SS.UU., ord. 18/8/1993 c.c. 18/6/1993 n.. 139; Cassazione Sezione III,
sent. 16/1/1996 c.c. 1/12/1995 n. 42; Cassazione Sezione IV, sent. 13/5/1994
n. 195).
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/7/2001
N. 258/01
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA – OBBLIGHI DEL CONDANNATO –
REATO AMBIENTALE – RIMESSIONE IN PRISTINO.
In caso di opera edilizia realizzata illecitamente in zona sottoposta
a vincolo paesaggistico la sospensione condizionale della pena va subordinata
alla rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese dell’agente
perché tale reato causa un danno grave all’interesse paesaggistico
protetto in una zona di particolare pregevolezza.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999
N. 185/99
ART. 168 C.P.
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA – REVOCA.
Mentre il reato contravvenzionale commesso nei termini stabiliti dall’art.
163 c.p. comporta la revoca del beneficio della sospensione condizionale
della pena solo ove sia della stessa indole rispetto al reato la cui pena
è stata sospesa, tale condizione non è richiesta in caso
di delitto la cui commissione nei termini predetti determina sempre la
revoca del beneficio, qualunque natura esso abbia rispetto al precedente
delitto con pena sospesa (cfr. ex plurimis Cassazione 11/4/1986).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/2/1999 N. 21/99
Non può essere accolta la richiesta di revoca di sospensione
condizionale della pena ove la sentenza che determinerebbe la revoca sia
stata emessa ex art. 444 c.p.p., rito che non consente la revoca richiesta.
G.E. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 6/6/2001
ART. 185 C.P.
SANZIONI CIVILI – RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILE CIVILE –
CASISTICA – PROMOTORE FINANZIARIO.
In caso di truffa commessa da soggetto che rivesta la qualifica di
promotore di S.I.M. mediante attività poste in essere al di fuori
dell’ambito delle incombenze affidategli dalla stessa S.I.M. sussiste responsabilità
civile di quest’ultima solo per fatti commessi successivamente all’entrata
in vigore dell’art. 31 comma 3 D.Lgs. 58/98 in quanto la normativa previgente
(art. 5 comma 4 L. 1/91) subordinava la responsabilità della S.I.M.
per i danni cagionati a terzi dal promotore al fatto che essi fossero riconducibili
ad attività poste in essere “nell’ambito delle incombenze affidategli”
(il Tribunale ha precisato che l’estensione di responsabilità della
S.I.M. anche ad ambiti che prima non la vedevano coinvolta, con conseguente
rilievo di fatti commessi dal promotore non solo oltre i limiti delle sue
mansioni ma anche completamente al di fuori della sua attività,
è avvenuta proprio allo scopo di assicurare maggiori garanzie alla
clientela rispetto a possibili abusi da parte di promotori disonesti).
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/2001
N. 225/01
ART. 203 C.P.
MISURA DI SICUREZZA - PERICOLOSITÀ SOCIALE - PSICOSI.
La psicosi, ovvero il disturbo delirante paranoide o paranoia di significato
psicotico, assurge a vera e propria malattia mentale che esclude la capacità
di intendere e volere dell’agente affetto da essa che deve essere perciò
assolto per difetto totale di imputabilità, senza che però
debba applicarsi allo stesso alcuna misura di sicurezza potendosi escludere
la pericolosità sociale ove l'attività delittuosa sia stata
posta in essere con modalità non violente e il prevenuto si sia
convinto a recedere dalla stessa (nella specie, estorsione posta in essere
attraverso l'invio di corrispondenza minatoria alla persona offesa).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/11/1996 N. 229/96
MISURA DI SICUREZZA - PERICOLOSITÀ SOCIALE - CLEPTOMANIA.
L'imputato del delitto di furto affetto da cleptomania ossessiva che
sia avviato al superamento di tale disturbo psichico deve essere assolto
per difetto totale di imputabilità al momento del fatto e non deve
essergli applicata alcuna misura di sicurezza.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 25/2/1997
N. 112/97
ART. 208 C.P.
MISURA DI SICUREZZA – PERICOLOSITÀ – RIESAME.
La durata della misura di sicurezza è variabile dovendo essere
sostenuta dalla verifica periodica della persistenza della pericolosità
sociale del soggetto internato da parte del magistrato di sorveglianza.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/8/2001 N. 434/01
La verifica periodica della persistenza della pericolosità sociale
del soggetto internato da parte del magistrato di sorveglianza deve essere
effettuata ex art. 208 c.p. una volta decorso il periodo minimo di divieto
stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, fermo restando
che la revoca della misura di sicurezza può essere disposta anche
prima qualora la pericolosità sociale sia cessata.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/8/2001 N. 434/01
ART. 216 C.P.
MISURA DI SICUREZZA - COLONIA AGRICOLA - PERICOLOSITÀ.
La richiesta di declaratoria di delinquente abituale, con conseguente
misura di sicurezza detentiva, non può essere accolta, nonostante
la contestazione della recidiva plurima, ove non risultino gli elementi
di fatto e di diritto sui quali fondare la declaratoria di capacità
a delinquere qualificata.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/8/1994 N. 149/94
Va respinta la richiesta di declaratoria della tendenza a delinquere,
e conseguente applicazione di misure di sicurezza detentive, in quanto,
nonostante la contestazione della recidiva specifica infraquinquennale,
non risultano elementi concreti sui quali fondare una valutazione complessa
come quella richiesta.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 2/8/1994 N. 150/94
MISURA DI SICUREZZA - CASA DI LAVORO - PERICOLOSITÀ.
Non può essere dichiarato delinquente per tendenza cui debba
applicarsi la misura di sicurezza della casa di lavoro il reo cui pure
siano ascrivibili precedenti inquietanti, una personalità criminale
spiccata nonché il grave reato di cui é imputato, perché
tali elementi, da soli, non dimostrano in alcun modo la sussistenza di
una speciale inclinazione al delitto che trovi sua causa nell'indole particolarmente
malvagia del colpevole.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/12/1997 N. 224/97
ART. 222 C.P.
MISURA DI SICUREZZA - OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - PERICOLOSITÀ.
Non é applicabile l'art. 222 c.p. quale risultante dalla sentenza
n. 139/82 della Corte costituzionale, e quindi non può essere disposto
il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, in caso di proscioglimento
per infermità psichica dell'imputato senza che sia accertata una
persistente pericolosità sociale derivante dall'infermità
medesima al momento di applicazione della norma, a nulla rilevando la mera
"possibilità teorica" della ripetizione dei comportamenti..
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 3/2/1998 N. 25/98
Deve ritenersi non imputabile il soggetto sottoposto dapprima a trattamento
sanitario obbligatorio e quindi ad applicazione provvisoria di misura di
sicurezza e in ordine alle condizioni psichiche del quale sia acquisita
univoca documentazione medica, proposta di t.s.o. (trattamento sanitario
obbligatorio) e relativa convalida nonché deposizione testimoniale
evidenziante lo stato di incapacità, non essendo necessarie perizie
medico-legali volte ad accertare ciò che ormai é certo.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/4/1997 N. 78/97
ART. 240 C.P.
MISURA DI SICUREZZA - CONFISCA - CONCETTO DI APPARTENENZA.
L'autovettura utilizzata dall'imputato per un trasporto illecito deve
essere confiscata perché, pur essendo di proprietà di altro
soggetto (nella specie, della moglie dell'imputato), si trova nella piena
disponibilità di quest'ultimo. Infatti il concetto di appartenenza,
di cui all'art. 240 comma 3 c.p., non equivale alla sola "proprietà"
ma ricomprende anche i diritti reali di godimento sull'oggetto del sequestro.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/12/1996 N. 253/96
CONTRA TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 31/8/2000
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