GIURISPRUDENZA SUL LIBRO I DEL CODICE PENALE (PRIMA PARTE)

Le massime sono organizzate secondo l’ordine delle disposizioni del codice o della legge speciale cui si riferiscono 
e sono precedute, oltre che dall’indicazione dell’articolo di riferimento, da alcune parole chiave, atte a sintetizzarne il contenuto.
 

ART. 5 C.P.
LEGGE PENALE - IGNORANZA - BUONA FEDE.
A seguito della sentenza 24/3/1988 n. 364 della Corte costituzionale assume rilievo l’inevitabilità dell’errore sulla legge penale che deve essere valutata secondo criteri oggettivi, da completare eventualmente con criteri soggettivi riguardanti la situazione concreta dell’autore dei fatti (nella specie era imputato di introduzione in Italia di un Flobert cal. 9 un netturbino analfabeta).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/10/1991 N. 243/91
Con la sentenza 24/3/1988 n. 364 la Corte costituzionale ha attribuito rilevanza alla sola "ignoranza inevitabile" della legge penale, da valutarsi sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo, ricollegandosi quest'ultimo all'effettiva possibilità di conoscere la legge penale e dai doveri di informazione e di attenzione sulle norme penali, doveri che sono alla base della convivenza civile (nella specie il G.u.p. ha assolto un cittadino francese, imputato del reato di cui all'art. 697 c.p., per aver illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola marca "Smith & Wesson" mod. 4506, sul rilievo che lo stesso, giovane, incensurato, non inserito professionalmente nel settore delle armi, cittadino di uno stato in cui l'arma sequestratagli é venduta liberamente, ignorasse in buona fede che il fatto ascrittogli costituisse reato in Italia).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 12/10/1995 N. 232/95
L'elemento soggettivo del reato di detenzione di arma non sussiste nel caso di buona fede dell'imputato, trasferitosi temporaneamente nell'appartamento ove é stata rinvenuta un'arma regolarmente denunciata dalla persona che occupava tale immobile precedentemente, ove il medesimo imputato affermi di aver ignorato l'obbligo legale di comunicare all'autorità di polizia di essersi trasferito in tale appartamento e di aver cominciato perciò a detenere l'arma ivi presente. Infatti, in una simile ipotesi l'obbligo di denuncia della detenzione dell'arma appare privo di riscontro nella coscienza collettiva, per il che, sulla scorta dell'insegnamento della Corte costituzionale (v. sent. 24/3/1988 n. 364), deve affermarsi che nell'imputato difetti la coscienza dell'antigiuridicità della condotta in questione sempre che lo stesso, incensurato, sia persona effettivamente priva di dimestichezza con le armi, per non essere inserito professionalmente in tale specifico settore né per aver motivo di approfondire la non agevole disciplina legislativa sul tema.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 5/11/1997 N. 224/97
La norma che impone la ripetizione della denuncia della detenzione di arma (nella specie rivoltella Flobert) in caso di trasferimento di questa in altra località non può essere ignorata se non inescusabilmente dal suo detentore essendo onere di costui mettersi al corrente della disciplina legislativa della materia, peraltro chiara e precisa sul punto.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/3/1995 N. 49/95
La tolleranza dell’autorità amministrativa costituisce un parametro per la valutazione della buona fede ai sensi dell’art. 5 c.p. alla luce della sentenza n. 364/88 della corte costituzionale.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/11/1995 N. 307/95
La giovane età dell’agente, la sua provenienza da paese in cui il porto di coltello è sempre consentito e le modalità del fatto (nella specie, la presenza di un coltellino riposto nella tasca dell’imputato) consentono di ritenere che, pur nella vigenza del principio “ignorantia legis non excusat”, la condotta dell’agente sia scusabile.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/10/2000 N. 202/00
In caso di detenzione di bomboletta spray di gas narcotizzante non esclude l’elemento soggettivo del reato l’eventuale erroneo convincimento dell’agente in ordine all’obbligo di denuncia, alla natura dell’arma o alla potenzialità della stessa, perché tale convincimento si risolverebbe in un’ignoranza della legge penale inescusabile ex art. 5 c.p. (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 2/4/2001 n. 12911).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/2002 N. 137/02

In relazione al reato di cui all’art. 12 D.lgs. 286/98, reato che rientra tra quelli di c.d. creazione legislativa e quindi eticamente neutri in quanto mala quia vetita il dovere di informazione si attenua quando l’agente sia un cittadino straniero mentre, simmetricamente, si dilata lo spazio aperto all’errore di diritto: cfr. Corte costituzionale 364/88 (nella specie il tribunale ha assolto un tassista francese che aveva trasportato quattro cittadini extracomunitari sul proprio taxi da Nizza a Ventimiglia, considerando l’itinerario seguito, ritenuto consueto per un tassista, e l’insussistenza di un obbligo di identificazione dei propri clienti a carico dei tassisti).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 9/9/2002 n. 340/02

 

Art. 9 c.p.

reato – commissione del cittadino all’estero – procedibilità.

E’ legittima la richiesta di procedimento firmata non già dal ministro personalmente ma dal direttore generale degli affari penali del ministero "per il ministro" ovvero su delega rilasciata da questi nell’ambito del rapporto organico.

Tribunale di Sanremo, sent. 26/11/1991 n. 282/91

Pur essendo ammissibile la richiesta di procedimento per relationem e senza specificazione dei delitti cui si riferisce, una richiesta di procedimento deve pur sempre ritenersi limitata al fatto reato formante oggetto della documentazione richiamata dalla richiesta medesima.

Tribunale di Sanremo, sent. 26/11/1991 n. 282/91

ART. 10 C.P
REATO - COMMISSIONE DELLO STRANIERO ALL’ESTERO - PROCEDIBILITÀ.
Nel caso in cui l’imputato sia sorpreso all’ingresso nel territorio nazionale con beni di provenienza da delitto e dichiari di averne conseguito la disponibilità all’estero, deve ritenersi che la ricettazione sia stata commessa all’estero, con conseguente applicazione dell’art. 10 c.p. che rende necessaria la richiesta del ministro di grazia e giustizia a pena di improcedibilità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/9/1990 N. 293/90

ART. 31 C.P.
PENA – PENA ACCESSORIA – INTERDIZIONE TEMPORANEA.
Alla condanna per i delitti di cui agli artt. 648 e 474 c.p., per il ricevimento e la detenzione per vendere di merce contraffatta, consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio del commercio, perché il possesso della licenza di commercio ambulante consente all’agente di suscitare negli acquirenti aspettative in ordine all’autenticità della merce e quindi la titolarità della licenza predetta si pone non già come un dato meramente occasionale in relazione alla perpetrazione del delitto ma come un elemento di agevolazione della sua commissione.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/12/2000 N. 290/00

 

ART. 40 C.P.
REATO - CAUSALITÀ – GENERALITÀ.

Ai sensi dell’art. 40 comma 1 c.p. un antecedente può essere considerato condizione necessaria dell’evento quando rientri nel novero di quegli antecedenti che, sulla base di una successione necessaria, porti ad eventi del genere di quello in esame, indipendentemente dal concorrere di altre condizioni, salvo quelle sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/7/2003 n. 262/03

Il nesso causale deve essere escluso se si verifica una causa autonoma, rispetto alla quale la precedente sia da considerare tamquam non esset cioè quando tale causa entri nella serie causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.

In forza della teoria condizionalistica, o di equivalenza delle cause, è causa penalmente rilevante la condotta, attiva o omissiva, che nella serie degli antecedenti da cui è scaturito l’evento, si pone come condizione necessaria, cioè senza la quale non si sarebbe verificato (c.d. condicio sine qua non).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.

Il test di causalità si effettua con il c.d. giudizio controfattuale, secondo cui la condotta è condizione necessaria dell’evento se, eliminata mentalmente dai fatti realmente accaduti, l’evento non si sarebbe verificato, ovvero non è tale se, eliminata mentalmente allo stesso modo, l’evento si sarebbe comunque verificato; pertanto il predetto giudizio controfattuale è un giudizio ipotetico che in tanto si può formulare in quanto una regola di esperienza o una legge dotata di validità scientifica, la c.d. legge di copertura, consenta di affermare che a una determinata condotta consegua, o meno, un evento del tipo di quello verificatosi in concreto.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.

Il giudice penale non deve esprimere la certezza assoluta, ormai estranea anche alle c.d. scienze esatte, che la condotta dell’agente sia una condizione necessaria dell’evento, essendo sufficiente una certezza processuale, cioè un alto grado di credibilità razionale ovvero un’elevata probabilità logica o una probabilità prossima alla o confinante con la certezza (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 11/9/2002 n. 30328).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/7/2003 n. 262/03

Reato - causalità –nesso nei reati colposi.

Nei reati colposi per escludere il nesso causale rispetto alla condotta dell’agente non è sufficiente che nella produzione dell’evento sia intervenuto un fatto illecito altrui ma è necessario che tale fatto configuri per i suoi caratteri una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (cfr. Cassazione Sezione IV, sent. 9/3/1989 n. 3603).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 30/7/2001 N. 289/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/5/2002 N. 267/02

CFR. Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/7/2003 n. 262/03

In caso di sinistro automobilistico cui sia seguita la morte della persona offesa il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento mortale deve essere escluso quando il trauma causato dall’incidente (nella specie, lesioni alle gambe senza frattura delle stesse) sia meramente occasionale rispetto al verificarsi del decesso (nella specie, imputabile alle complicanze di una broncopolmonite insorta in soggetto affetto da cardiopatia e diabete) e quindi ogni volta che l’evento si presenti, al momento della condotta dell’imputato, come conseguenza del tutto inverosimile della condotta stessa secondo la migliore scienza ed esperienza.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/1/1991 N. 5/91

Reato - causalità –nesso NEI REATI OMISSIVI IMPROPRI.

Il reato omissivo improprio, o commissivo mediante omissione, realizzato da chi viola gli speciali doveri collegati alla posizione di garanzia non impedendo il verificarsi dell’evento, deriva dall’innesto della clausola generale di equivalenza causale, di cui all’art. 40 cpv. c.p., sulle ipotesi di reato commissivo con evento naturalistico, previste dalla parte speciale, che vengono così convertite in corrispondenti ipotesi omissive.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.

Per i reati omissivi il c.d. giudizio controfattuale consente di accertare se, eliminata mentalmente l’omissione e supponendo realizzata la condotta doverosa, l’evento verificatosi sarebbe venuto meno in base ad una legge di copertura, tenuto conto che la verifica giudiziale deve rivestire un grado di certezza identico a quello richiesto per la condotta nelle fattispecie commissive, non potendosi rischiare di attribuire all’imputato come proprio un evento cagionato dal suo comportamento solo in termini di possibilità, e non di certezza, e di fondare quindi il giudizio su una mera possibilità, in violazione dei principi portanti sia dell’ordinamento sia della civiltà giuridica.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.
REATO - CAUSALITÀ – PROVA.

Attraverso il giudizio causale deve accertarsi, muovendo dalle generalizzazioni causali e in base al dato probatorio disponibile, se la condotta dell’agente sia effettivamente - e non solo se possa essere - condizione necessaria dell’evento alla stregua della c.d. certezza processuale, ossia, secondo le definizioni correnti, se sussista un alto grado di credibilità razionale, o elevata probabilità logica o probabilità prossima alla o confinante con la certezza, tenuto conto delle leggi scientifiche universali, delle leggi statistiche con coefficiente di probabilità prossimo alla certezza, ovvero anche delle leggi con coefficienti probabilistici inferiori, le c.d. leggi frequentiste.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.

Ove si avvalga del modello di sussunzione sotto leggi statistiche, nel caso in cui non disponga di leggi universali, il giudice deve accertare se sia probabile che la condotta dell'agente costituisca coeteris paribus una condizione necessaria dell'evento e tale probabilità non è che probabilità logica o credibilità razionale, la quale deve essere di alto grado, nel senso che il giudice deve accertare che, senza il comportamento dell'agente, l'evento non si sarebbe verificato con alto grado di possibilità (cfr. Cassazione sezione IV n. 4793 del 29.4.1991).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.

Nel caso in cui le conclusioni dei periti nominati dal giudice escludano il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento mentre quelle dei consulenti del pubblico ministero lo affermino e le valutazioni dei primi siano idonee a far dubitare della fondatezza ed attendibilità di quelle dei secondi, debbono ritenersi mancanti prove certe in ordine all’incidenza causale della condotta sull’evento e si impone l’assoluzione dell’imputato (nella specie il contrasto tra i tecnici riguardava l’incidenza causale della realizzazione di un muro con tiranti sull’evento crollo di un muro adiacente).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/6/2000 N. 175/00
REATO – CAUSALITÀ - PREPONENTE.
In caso di infortunio sul lavoro con lesioni personali la responsabilità del preposto è fondata sull’obbligo giuridico di compiere attività dirette ad impedire incidenti e danni dei dipendenti, obbligo posto dall’art. 2087 c.c. (secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore) e ribadito dall’art. 4 d.p.r. 547/56 (secondo cui datori di lavoro, dirigenti e preposti debbono: a) attuare le misure di sicurezza previste dalla legge; b) informare tutti i lavoratori dei rischi cui sono esposti; c) esigere l’osservanza delle norme di sicurezza e l’uso dei mezzi di protezione da parte dei singoli lavoratori).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/1/1998 N. 12/98

In caso di infortunio sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme sulla sicurezza del lavoro, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all’imprenditore dall’art. 2087 c.c., omissione che innesca il meccanismo reattivo previsto dall’art. 40 cpv. c.p.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 25/11/2002 n. 500/02
REATO – CAUSALITÀ – AMMINISTRATORE DELEGANTE.
Ai fini della esclusione di responsabilità dell’amministratore di impresa di media grandezza occorre un atto formale di delega con l’indicazione precisa dei poteri del delegato e delle sue responsabilità.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 25/6/1997 N. 222/97
Anche in presenza di una delega scritta l’imprenditore è tenuto ad apprestare le misure di sicurezza previste dal d.p.r. 547/55, sia affidando a persona qualificata la scelta e la dotazione degli strumenti, delle attrezzature e dei macchinari necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa, sia assicurando la loro piena efficienza e soprattutto la loro idoneità al compimento, in condizioni di sicurezza, delle varie operazioni connesse allo svolgimento del lavoro.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 25/6/1997 N. 222/97
REATO – CAUSALITÀ – AMMINISTRATORE DI FATTO E TESTA DI LEGNO.
Nel reato di bancarotta fraudolenta l’amministratore della società fallita che abbia assunto la carica quale prestanome di altri soggetti, che hanno agito come amministratori di fatto, risponde dei reati fallimentari a titolo di omissione, perché la semplice accettazione della carica sociale da parte della c.d. testa di legno (o uomo di paglia) attribuisce a questi doveri di vigilanza e controllo la cui violazione comporta responsabilità in forza della mera consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato ovvero in forza dell’accettazione del rischio che questi si verifichino (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 25/3/1997 n. 4892 in Cass. pen. 1998, 1781).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 7/1/2002 N. 3/02
REATO - CAUSALITÀ – AMMINISTRATORE PUBBLICO.
La mera posizione di capo dell'amministrazione comunale non implica automaticamente l'addebitabilità di un'omissione - a titolo di responsabilità oggettiva, la c.d. responsabilità di posizione - laddove non sia possibile presumere la conoscenza, da parte dell'imputato, della situazione antigiuridica cui porre rimedio (nella specie l'imputato era sindaco da poco tempo e non risultava aver ricevuto segnalazioni su carenze relative a misure antinfortunistiche).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 12/1/1999 N. 9/99
REATO - CAUSALITÀ - DETENTORE DI MATERIALI PERICOLOSI.
Risponde del delitto di omicidio colposo previsto dall’art. 589 c.p. la persona che ometta di adottare tutte le precauzioni idonee ad impedire il decesso della persona offesa. Ai sensi dell’art. 40 c.p. omettere tali condotte equivale a cagionare l’evento morte (nella specie é stata ritenuta colposa, in concorso con la colpa della persona offesa, la condotta dell’imputato che aveva portato sul luogo di lavoro una bottiglietta contenente veleno per insetti altamente nocivo e priva dell’indicazione del contenuto nonché del segnale di pericolo e ciò ancorché l’imputato avesse avvisato la persona offesa di non bere).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/4/1991 N. 107/91

Reato - causalità - possessore di animali.

In tema di custodia di animali l’obbligo sorge ogni volta che sussiste una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, posto che l’art. 672 c.p. relaziona l'obbligo di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell’animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico (cfr. Cassazione Sezione IV, sent. 18/1/1999 n. 599).

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 11/4/2003 n. 231/03
REATO - CAUSALITÀ - PROPRIETARIO.
Il proprietario di area interessata da una costruzione abusiva non risponde del reato di cui all’art. 20 L. 47/85 commesso dal comproprietario nel caso in cui manchi la prova della sua partecipazione personale all’esecuzione dell’opera abusiva ovvero della sua qualità di committente dell’opera medesima, non sussistendo in capo al comproprietario, per il solo fatto della titolarità del bene, l’obbligo di impedire la realizzazione di opere abusive sull’area di proprietà.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 6/10/1998 N. 271/98

Il proprietario consapevole che sul suo terreno sia costruita da un terzo un’opera abusiva e, potendo intervenire, deliberatamente se ne astenga, pone in essere una condotta omissiva che condiziona, rendendola possibile, la realizzazione della predetta opera abusiva che è quindi conseguenza diretta anche della sua omissione della quale egli deve essere ritenuto responsabile ai sensi del principio generale di causalità di cui all’art. 40 c.p.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 11/11/2002 n. 473/02

Il comproprietario ha il potere di porre il veto all’esecuzione di opere non assentite nell’area in comunione, talchè deve essere ritenuto responsabile del reato edilizio (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 12163/99, 859/00, 7314/00).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 11/11/2002 n. 473/02
REATO - CAUSALITÀ - COMMITTENTE DEI LAVORI.
Il committente di lavori edilizi ha l’obbligo di accertare che i lavori stessi siano eseguiti in conformità delle prescrizioni amministrative (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 13/1/1983 n. 266).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/11/2000 N. 223/00
La qualità di committenti di lavori edilizi discende dalla qualità di coniugi conviventi nell’immobile interessato dall’opera edilizia abusiva: cfr. Cassazione Sezione III, sent. 27/4/1998 n. 6652 (nella specie, peraltro, l’imputato, coniuge convivente del preteso unico committente, aveva dimostrato un concreto interessamento ai lavori edilizi abusivi e aveva esercitato azioni civili conseguenti ai lavori in questione).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/11/2000 N. 223/00
REATO - CAUSALITÀ - DIRETTORE DEI LAVORI.
Il direttore dei lavori del committente di opera nel corso dell’esecuzione della quale, per inosservanza della normativa antincendio, si sviluppi un incendio, non risponde dello stesso, non avendo un obbligo giuridico ex art. 40 cpv. c.p. di intervenire di fronte alle deficienze organizzative dell’appaltatore che incidano sulla prevenzione degli incendi.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/5/1992 N. 68/92

ART. 41 C.P.
REATO - CAUSALITÀ – CONCORSO DI CAUSE.
Nei reati colposi per escludere il nesso causale rispetto alla condotta dell’agente non è sufficiente che nella produzione dell’evento sia intervenuto un fatto illecito altrui ma è necessario che tale fatto configuri per i suoi caratteri una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento (cfr. Cassazione Sezione IV, sent. 9/3/1989 n. 3603).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 30/7/2001 N. 289/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/5/2002 N. 267/02

Il nesso causale deve essere escluso se si verifica una causa autonoma, rispetto alla quale la precedente sia da considerare tamquam non esset cioè quando tale causa entri nella serie causale in modo eccezionale, atipico e imprevedibile (nella specie, un evento alluvionale).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.

 

Art. 42 c.p.

Reato –elemento soggettivo -contravvenzione.

La regola di cui all’art. 42 ultima parte c.p., secondo cui il reato contravvenzionale è punito indipendentemente dalla natura dolosa o colposa della condotta contraria al precetto penale, subisce una deroga nel caso in cui l’errore sulla liceità del fatto costituente reato contravvenzionale derivi da un provvedimento della pubblica autorità che induca al convincimento che una certa condotta sia consentita o legittima: cfr. Cassazione 25/11/1981 in Giust. Pen. 1982, II, 476 (il tribunale ha sostenuto che il predetto principio trova fondamento nel fatto che in simili ipotesi l’errore non interessa in modo inescusabile la formale antigiuridicità della condotta ma cade sulle condizioni stesse sulle quali possa formarsi nel soggetto una positiva coscienza di tale antigiuridicità).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 4/6/2003 n. 348/03

ART. 43 C.P.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO INTENZIONALE, DIRETTO ED EVENTUALE.
Il dolo va qualificato come "eventuale" solo in caso di accettazione del rischio di verificazione dell'evento, ritenuto come possibile; nel caso in cui, invece, l'evento sia ritenuto altamente probabile o certo, per cui l'autore non si limiti ad accettarne il rischio, ma accetti l'evento stesso come mezzo necessario per raggiungere un diverso fine o comunque come effetto ineliminabile della propria azione, il dolo va qualificato come "diretto"; se poi l'evento, oltre che accettato, é perseguito come scopo finale, il dolo va qualificato come "intenzionale".
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/12/1997 N. 253/97
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO ALTERNATIVO.
Il dolo diretto o intenzionale può presentarsi nella forma c.d. alternativa laddove l'agente si rappresenta e vuole indifferentemente l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta, di tal che l'oggetto su cui cade l'elemento psicologico del reato non é unico ma alternativo (nella specie, l'alternativa si poneva tra lesione volontaria e omicidio perché non poteva distinguersi se la volontà dell'agente fosse stata volta a provocare l'evento lesione o l'evento morte).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/12/1997 N. 253/97
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO E ANTIGIURIDICITÀ.
Il dolo richiede, fra l'altro, anche la consapevolezza dell'offensività della condotta e quindi della lesione di un interesse giuridico altrui. Pertanto, ancorché non rilevino le mere motivazioni soggettive dell'imputato, autore del fatto ascrittogli per mero scherzo, deve escludersi in una simile ipotesi che sussista la predetta consapevolezza e che quindi il fatto costituisca reato alla luce della minima potenzialità e della sostanziale inidoneità della fattispecie posta in essere dall'imputato a ledere il diritto della persona offesa (nella specie il Tribunale ha ritenuto che difettasse il dolo proprio del sequestro di persona nell'accompagnamento forzato della persona offesa da parte dell'imputato, che per scherzo si era fatto passare per appartenente alla polizia stradale nell'ambito di una palese messa in scena cui la stessa persona offesa aveva dimostrato, nella sostanza, di non dare credito).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/9/1997 N. 169/97
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO E TENTATIVO.
Il dolo eventuale, inteso come accettazione di un evento che non é preso di mira dall'agente e neppure é previsto come certo o probabile ma costituisce solo un esito possibile della condotta, non é compatibile con il requisito della direzione univoca degli atti richiesto dall'art. 56 c.p. per la punibilità del tentativo.
Il dolo diretto o intenzionale é invece compatibile con il requisito della direzione univoca degli atti richiesto dall'art. 56 c.p. per la punibilità del tentativo.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/12/1997 N. 253/97
Vi è incompatibilità tra l’idoneità e l’univocità degli atti del tentativo e la mera accettazione del rischio del verificarsi di un evento (il c.d. dolo eventuale).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/5/2002 N. 277/02
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO E CONCORSO ANOMALO.
Per l’applicabilità dell’art. 116 c.p. sul c.d. concorso anomalo occorre che l’evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo eventuale. In caso contrario sussiste la responsabilità concorsuale piena di cui all’art. 110 c.p.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/2/1999 N. 32/99

Reato - elemento soggettivo – colpa

La colpa è caratterizzata in negativo dalla mancanza della volontà del fatto-reato e in positivo dall’inosservanza di regole espressamente prescritte (c.d. colpa specifica) o evocate dalle nozioni di diligenza, prudenza o perizia (c.d. colpa generica), in funzione della tutela preventiva di determinati beni da determinati eventi dannosi., talchè la realizzazione involontaria del fatto-reato è imputata all'agente a titolo di colpa in quanto evitabile mediante l’osservanza di tali norme, da individuarsi in concreto alla stregua dei criteri della prevedibilità dell’evento, presupposto logico della sua prevedibilità.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 14/7/2003 n. 262/03
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO – COLPA LIEVE E IMPERIZIA.
Nel campo penale la legge non pone alcuna distinzione tra i gradi di colpa necessaria ad integrare l'elemento soggettivo del reato mentre essi vengono in considerazione ai fini della graduazione della pena. La completezza ed omogeneità della disciplina dell'elemento psicologico del reato da parte del diritto penale rende inapplicabile l'art. 2236 c.c. alla cui applicazione analogica, peraltro, osterebbe anche la natura della predetta norma da considerarsi già eccezionale in campo civile in quanto contraria ai principi generali degli artt. 1176, 1218 e 2043 c.c. (fattispecie in cui é stata comunque ravvisata colpa grave).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/2/1994 N. 18/94
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO – COLPA E IMPRUDENZA.
In caso di sinistro automobilistico con invasione della corsia opposta in corrispondenza di una curva è ravvisabile la violazione dell’art. 143 c. 12 c.d.s. anche nel caso in cui l’imputato adduca un improvviso colpo di sonno e ciò non solo in virtù dell’art. 140 c. 1 c.d.s., che prescrive al conducente di tenere un comportamento tale da non costituire pericolo per la circolazione al fine di salvaguardare la sicurezza stradale, ma anche in virtù di comuni norme di esperienza, che considerano imprudente la condotta del soggetto che si ponga alla guida di un veicolo in condizioni fisiche non adeguate, come in caso di spossatezza o sonnolenza).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/7/1998 N. 247/98
In caso di sinistro automobilistico con lesioni personali la responsabilità del conducente dell’autoveicolo investitore è fondata su una colpa specifica rappresentata dalla violazione di una norma prudenziale quale quella che vieta la circolazione in un tratto di strada inibito al traffico veicolare, laddove sussista un diretto legame tra la violazione del divieto di transito, con finalità cautelari, da parte dell’imputato e l’investimento della persona offesa (nella specie il giudice ha ritenuto che il divieto di transito risiedesse nella pericolosità della circolazione veicolare in una strada stretta e con pendenza notevolissima).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/12/1996 N. 493/96
L’entrata in vigore del nuovo c.d.s. ha innovato la disciplina connessa alla circolazione dei veicoli in servizio urgente di polizia, attraverso l’introduzione, nel secondo comma dell’art. 177, di una limitazione, assente nel vigore del vecchio codice della strada, con cui il legislatore puntualizza che anche i veicoli in servizio urgente di polizia, che facciano uso congiunto di segnalatori acustici e luminosi, sono tenuti al rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza. Tuttavia, anche se tale obbligo non era contenuto nella corrispondente norma previgente, la condotta prudente e diligente era comunque imposta a chi conduce veicoli in servizio urgente di polizia.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/10/1995 N. 197/95
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO – COLPA GENERICA E COLPA SPECIFICA.
In caso di reati colposi derivanti dalla circolazione dei veicoli occorre verificare se esistano profili di colpa specifica a carico dell’automobilista e, in difetto, profili di colpa generica in riferimento al modello dell’homo eiusdem professionis vel condicionis ossia del medio automobilista, modello semplice da enunciare in astratto ma di difficile individuazione in concreto per il rischio di formulare in sede giudiziale regole cautelari che si esauriscono nella tautologica affermazione che si sarebbe dovuta tenere una condotta diversa da quella tenuta ovvero nell’oggettivo divieto di realizzare un certo evento, residuo della logica del versari in re illicita (con possibili riflessi sul principio costituzionale di tardività).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/3/2002 N. 192/02
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO – COLPA E POSIZIONE.
La mera posizione di capo dell'amministrazione comunale non implica automaticamente l'addebitabilità di un'omissione - a titolo di responsabilità oggettiva, la c.d. responsabilità di posizione - laddove non sia possibile presumere la conoscenza, da parte dell'imputato, della situazione antigiuridica a cui la condotta omessa avrebbe dovuto porre rimedio (nella specie l'imputato era divenuto sindaco da poco tempo e non risultava aver ricevuto segnalazioni su carenze relative a misure antinfortunistiche).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 12/1/1999 N. 9/99

 

ART. 47 C.P. 
REATO – ELEMENTO SOGGETTIVO – ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO - CASISTICA.
L’errore su una legge diversa dalla legge penale che causa un errore sul fatto che costituisce reato, e che esclude la punibilità ai sensi dell'art. 47 u.c. c.p., è ravvisabile in caso di errore sulla normativa che disciplina l’ingresso degli stranieri in Italia laddove l’agente, chiamato a rispondere del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 D.Lgs. 286/98, erri in ordine ai requisiti legittimanti l’ingresso di altro soggetto nel territorio nazionale (nella specie, l’imputato aveva fatto entrare in Italia un cittadino extracomunitario nella convinzione che il possesso, da parte di quest’ultimo, della denuncia di smarrimento del passaporto redatta dalla polizia spagnola ne legittimasse l’ingresso). 
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/4/2002 N. 216/02

Manca il dolo della calunnia nel caso in cui la volontà di incolpazione abbia ad oggetto un reato perseguibile a querela e sia frutto di un’errore su legge diversa da quella penale, rilevante ai sensi dell’art. 47 ultimo comma c.p., in quanto le norme che descrivono il reato oggetto di incolpazione nella fattispecie della calunnia sono norme diverse da quella incriminatrice e da quelle da questa richiamate.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 28/6/2002 n. 336/02

La previsione dell’art. 609 sexies c.p., secondo cui per gli abusi sessuali in danno di persona infraquattordicenne il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, è dettata in deroga alle norme generali di cui agli artt. 47 e 48 c.p., secondo cui l’errore sul fatto che costituisce il reato, ossia la mancata rappresentazione di uno degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, esclude la punibilità, ed è chiaramente ispirata ad una ratio di tutela nei confronti del minore infraquattordicenne e quindi pone a carico dell’agente l’onere di verificare scrupolosamente l’età del soggetto minorenne con cui intenda avere rapporti di natura sessuale, tenendo presente che comunque l’ignoranza o l’errore sull’età della persona offesa non giova neppure se sia determinato da circostanze particolari, come il precoce sviluppo fisico o gli ingannevoli atteggiamenti della persona offesa (cfr. Cass. 19/4/1985).

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 17/1/2002 n. 8/02

 

Art. 48 c.p.

REATO – ELEMENTO SOGGETTIVO – ERRORE DETERMINATO DALL'ALTRUI INGANNO - CASISTICA.

La previsione dell’art. 609 sexies c.p., secondo cui per gli abusi sessuali in danno di persona infraquattordicenne il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, è dettata in deroga alle norme generali di cui agli artt. 47 e 48 c.p., secondo cui l’errore sul fatto che costituisce il reato, ossia la mancata rappresentazione di uno degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa, esclude la punibilità, ed è chiaramente ispirata ad una ratio di tutela nei confronti del minore infraquattordicenne e quindi pone a carico dell’agente l’onere di verificare scrupolosamente l’età del soggetto minorenne con cui intenda avere rapporti di natura sessuale, tenendo presente che comunque l’ignoranza o l’errore sull’età della persona offesa non giova neppure se sia determinato da circostanze particolari, come il precoce sviluppo fisico o gli ingannevoli atteggiamenti della persona offesa (cfr. Cass. 19/4/1985).

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 17/1/2002 n. 8/02

 

Art. 49 c.p.

Reato impossibile – inesistenza dell’oggetto.

L’inesistenza dell’oggetto acquista rilevanza giuridica ed esclude la sussistenza del reato soltanto quanto l’oggetto sia inesistente in rerum natura oppure l’inesistenza sia assoluta ed originaria e non anche quando si sia in presenza di una mancanza accidentale o temporale.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n. 305/03

L’accertamento dell’inesistenza dell’oggetto in rerum natura avviene con giudizio ex ante, nel senso che il giudice deve porsi nella stessa condizione in cui era l’agente e, in relazione alle concrete circostanze e alle maggiori conoscenze dell’agente stesso, escludere la sussistenza del reato soltanto quando l’esistenza dell’oggetto appariva improbabile al momento dell’azione (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 3/9/1996 n. 8171).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n. 305/03

Reato impossibile – inidoneità della condotta.

Per idoneità della condotta nel reato tentato si intende la capacità causale ossia l’attitudine dell’atto a determinare l’evento dannoso, da valutarsi in concreto con giudizio ex ante, a prescindere dagli effettivi risultati conseguiti e dalle circostanze che hanno impedito il verificarsi dell’evento per cause indipendenti dalla volontà dell’agente; mentre per univocità della condotta si intende l’attitudine dell’atto a rivelare, secondo l’id quod plerumque accidit, il proposito criminoso dell’agente.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 10/4/2002 n. 78/02

Ai fini della configurabilità del tentativo la legge richiede da un lato l’idoneità degli atti, dall’altro la direzione univoca degli stessi alla produzione dell’evento delittuoso: tanto l’idoneità quanto l’univocità degli atti devono essere valutate con riguardo alle modalità concrete dell’azione e al comportamento complessivo dell’agente, di tal che un fatto non è penalmente sanzionabile quando non abbia raggiunto la soglia del pericolo attuale e concreto in rapporto alla lesione del bene protetto.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 8/6/2000 n. 174/00

Per stabilire l’idoneità degli atti ai fini della sussistenza del tentativo occorre una valutazione in concreto con giudizio ex ante (la c.d. prognosi postuma), rapportato al momento in cui il soggetto ha agito, e a base parziale, considerando cioè le circostanza verosimilmente esistenti anche se ignorate dall’agente; per stabilire invece l’univocità degli atti occorre accertare se, per la loro natura e il contesto in cui si inseriscono, secondo le nrome di esperienza e l’id quod plerumque accidit, gli stessi rivelino l’intenzione dell’agente.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n. 305/03

Reato impossibile - inoffensività.

Il principio di offensività, per opinione autorevole e condivisibile, ha rango costituzionale, anzitutto in quanto il diritto supremo della libertà personale, ex art. 13 Cost., è intoccabile dalla sanzione penale detentiva - o anche pecuniaria, poichè convertibile - ove non si leda alcun bene giuridico; ed, inoltre, perché, se si incriminassero fatti di mera disubbidienza, la pena diverrebbe misura esclusivamente preventiva, che colpisce la pericolosità dell'agente ed usurpa, quindi, le funzioni proprie della misura di sicurezza, in contrasto con gli artt. 25 e 27 Cost. che le distinguono, assegnando ad esse diverse finalità.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 1/10/2001 n. 319/01

La necessaria offensività, ribadita a livello ordinario dall’art. 49 c.p., da un lato, serve ad interpretare in chiave d'offesa i reati in cui questa è elemento implicito o che, comunque, possono così reinterpretarsi senza violare il principio di legalità; dall’altro, contribuisce a costruire una nozione di reato come illecito tipico, alla cui tipicità, insieme agli altri requisiti strutturali, ossia condotta, evento materiale e rapporto causale, appartiene anche l'offesa al bene protetto.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 1/10/2001 n. 319/01.

Reato impossibile – inoffensività - casistica.

Il falso innocuo ha un’estensione maggiore del falso grossolano, cioè quello ictu oculi riconoscibile, in quanto comprende tutte le falsità che comunque non possano nuocere a chicchessia e che pertanto debbano ritenersi penalmente irrilevanti in ossequio al principio "falsitas quae nemini nocet non punitur".

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 27/11/2002 n. 544/02

In giurisprudenza, in applicazione del principio di offensività, è ormai incontroversa l'affermazione della non punibilità del falso innocuo, ossia inidoneo a vulnerare l'interesse tutelato, e del falso grossolano, cioè ictu oculi riconoscibile.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 1/10/2001 n. 319/01

Il falso grossolano sussiste solo quando la falsificazione sia riconoscibile da qualsiasi persona dotata di normale diligenza e capacità intellettiva e non già solo da persona dotata di particolari conoscenze professionali.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 6/11/2002 n. 475/02

Deve ritenersi il carattere grossolano del falso solo nel caso in cui questo sia immediatamente riconoscibile da chiunque e non anche quando sia riscontrabile soltanto da soggetti particolarmente qualificati.

Tribunale di Sanremo, sent. 8/2/1996 n. 31/96

Deve ritenersi il carattere grossolano del falso solo in caso di assoluta inidoneità dell’azione tale da rendere assolutamente impossibile l’inganno in una persona di normale intelligenza e diligenza (nella specie non è stata ravvisata la grossolanità del falso nella falsificazione di una patente di guida che risultava priva della data di rilascio e di scadenza).

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 10/2/1999 n. 24/99

La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile ictu oculi, senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 16/3/2000 n. 3336).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 1/10/2001 n. 319/01

La coltivazione è reato di pericolo e, in astratto, quindi, ben può essa valutarsi come pericolosa, ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga, tanto più che è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi coltivabili. Ma diverso profilo è quello dell'offensività specifica della singola condotta in concreto accertata, talchè ove questa sia assolutamente inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato viene meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima implica la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di ciò venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art 49 cp).

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 3/10/2001 n. 332/01

La causa estintiva di cui all’art. 22 L. 47/85 si estende anche alla violazione ambientale rispetto a cui peraltro si impone il prosciolgimento ove sia accertata la mancanza di offesa all’ambiente ossia al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 27/2/2002 n. 125/02

ART. 50 C.P. 
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO – RAPPORTI SESSUALI CON PROSTITUTE.
In caso di violenza sessuale commessa in danno di una prostituta deve escludersi l’ipotesi di una sorta di consenso putativo solo in ragione della natura della professione esercitata dalla persona offesa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/11/1999 N. 297/99
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE – CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO – MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA.
Il reato di maltrattamenti in famiglia non può essere scriminato dal consenso dell’avente diritto, sia pure affermato sulla base di opzioni sub-culturali relative ad ordinamenti diversi da quello italiano, posto che dette sub-culture, ove vigenti, si porrebbero in contrasto assoluto con i principi che stanno alla base dell’ordinamento giuridico, in particolare con la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo sanciti dall’art. 2 Cost. i quali trovano specifica considerazione in materia di diritto di famiglia negli art. 29-31 Cost. (cfr. Cassazione Sezione VI, ord. 24/11/1999 n. 3398).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 3/5/2002 N. 250/02

ART. 51 C.P.
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE – ESERCIZIO DEL DIRITTO – ESERCIZIO DELLO JUS CORRIGENDI.
Non possono ritenersi preclusi quegli atti di correzione o di disciplina, di minima valenza fisica o morale, che risultino necessari per rafforzare le proibizioni, non arbitrarie né ingiuste, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi, rispecchianti l’inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/5/2002 N. 286/02
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE – ADEMPIMENTO DEL DOVERE – ESECUZIONE DI ORDINE DEL SUPERIORE GERARCHICO.
Sussiste l’esimente dell’adempimento di un dovere ai sensi dell’art. 51 c.p. allorquando l’imputato, destinatario dell’ordine del superiore gerarchico di impedire alla persona offesa l’accesso, per motivi meramente personali, in un edificio pubblico, cagioni lesioni personali lievi impedendo effettivamente tale accesso che la persona offesa cerchi di conseguire con violenza (nella specie il piantone di un commissariato di p.s. aveva respinto il coniuge di un agente di p.s., solito recarsi nell’edificio per motivi personali per creare turbative e perciò interdetto a tale accesso dal dirigente, e si era opposto al tentativo di costui afferrandolo per un braccio e così ferendolo).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 19/6/2000 N. 413/00

ART. 52 C.P.
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - LEGITTIMA DIFESA - COMMODUS DISCESSUS.
Il passaggio a vie di fatto nonostante ci si trovi all'aperto e si disponga della possibilità di un commodus discessus esclude l’applicabilità dell'esimente della legittima difesa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/5/1994 N. 88/94
La persona ingiustamente aggredita non è tenuta a darsi alla fuga quando tale atto, per la dignità della persona offesa e l’ambiente in cui questa vive, è considerato disonorevole e vile.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/3/1995 N. 80/95
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - LEGITTIMA DIFESA - INCERTEZZA SULLA SUSSISTENZA.
La sussistenza di un dubbio sulla esimente della legittima difesa ai sensi dell'art. 530 comma 3° opera a favore dell'imputato che pertanto deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/10/1994 N. 196

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - LEGITTIMA DIFESA - PUTATIVITA'.

L’erroneo apprezzamento dei fatti in ordine ad una situazione di pericolo, che, se reale, darebbe luogo all’esimente della legittima difesa, ha efficacia esimente se è scusabile, e comporta responsabilità ex art. 59 ultimo comma c.p. se è determinato da colpa, deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene erroneamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sicchè la legittima difesa putativa non può valutarsi al lume di un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi quindi dal solo stato d’animo dell’agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo invece essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato l’errore.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/3/2003 n. 149/03

La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall’agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/3/2003 n. 149/03

La legittima difesa putativa può configurarsi se ed in quanto l’erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell’animo dell’agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 22/3/1991 n. 3257).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/3/2003 n. 149/03

ART. 54 C.P.
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITÀ - EVITABILITÀ.
Il furto di energia elettrica commesso da persona indigente che sostenga di esservi stata costretta dalla necessità di salvaguardare l'incolumità fisica e di tutelare la salute di suoi ospiti ammalati esclude che possa applicarsi l'esimente dello stato di necessità perché difetta il requisito dell'inevitabilità della situazione necessitante, tenuto conto che la moderna organizzazione socio-assistenziale garantisce la cura e l'assistenza delle persone malate.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI BORDIGHERA, SENT. 7/2/1997 N. 18/97
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITÀ – IMMEDIATEZZA DEL PERICOLO DI DANNO GRAVE ALLA PERSONA.
In caso di invasione di alloggi di proprietà dello I.A.C.P. l’impossibilità di affrontare le spese del canone di locazione in regime di libero mercato da parte dell’occupante non integra gli estremi del pericolo immediato di danno grave alla persona, rilevante ai fini dell’applicabilità dell’art. 54 c.p., né consente di escludere comunque l’antigiuridicità del fatto in base alla pretesa applicabilità di un principio di giustizia sociale consacrato nella costituzione.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/2/1998 N. 59/98

 

ART. 55 C.P.
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ECCESSO COLPOSO.
L'eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p. é determinato da un'erronea valutazione della situazione di fatto (per esempio, da un errore sulla superiorità fisica o sui mezzi offensivi dell'aggressore) ovvero da un errore esecutivo (per esempio, da un errore nell'usare l'arma di difesa di cui ci si vuol limitare a far mostra e con cui invece si finisce di colpire l'aggressore). Allorquando invece il superamento dei predetti limiti sia cosciente e volontario si é al di fuori dell'eccesso colposo e si deve rispondere del reato doloso.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/4/1997 N. 67/97
L'eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p. é ipotizzabile nel caso in cui l’imputato si limiti a reagire all’aggressione altrui ponendo in essere una condotta dettata da meri fini difensivi, ancorchè sproporzionata rispetto all’offesa (nella specie, l’imputato era stato colpito da un anziano con un bastone ed aveva reagito spingendo lontano dà sé l’aggressore, facendolo cadere).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999 N. 203/99

L'eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p. é determinato da un errore sulla sussistenza dell’esimente che sia logicamente scusabile.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 11/10/2002 n. 409/02

 

ART. 56 C.P.
REATO TENTATO – REQUISITI.

Per idoneità della condotta nel reato tentato si intende la capacità causale ossia l’attitudine dell’atto a determinare l’evento dannoso, da valutarsi in concreto con giudizio ex ante, a prescindere dagli effettivi risultati conseguiti e dalle circostanze che hanno impedito il verificarsi dell’evento per cause indipendenti dalla volontà dell’agente; mentre per univocità della condotta si intende l’attitudine dell’atto a rivelare, secondo l’id quod plerumque accidit, il proposito criminoso dell’agente.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 10/4/2002 n. 78/02

Ai fini della configurabilità del tentativo la legge richiede da un lato l’idoneità degli atti, dall’altro la direzione univoca degli stessi alla produzione dell’evento delittuoso: tanto l’idoneità quanto l’univocità degli atti devono essere valutate con riguardo alle modalità concrete dell’azione e al comportamento complessivo dell’agente, di tal che un fatto non è penalmente sanzionabile quando non abbia raggiunto la soglia del pericolo attuale e concreto in rapporto alla lesione del bene protetto.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 8/6/2000 n. 174/00

Per stabilire l’idoneità degli atti ai fini della sussistenza del tentativo occorre una valutazione in concreto con giudizio ex ante (la c.d. prognosi postuma), rapportato al momento in cui il soggetto ha agito, e a base parziale, considerando cioè le circostanza verosimilmente esistenti anche se ignorate dall’agente; per stabilire invece l’univocità degli atti occorre accertare se, per la loro natura e il contesto in cui si inseriscono, secondo le nrome di esperienza e l’id quod plerumque accidit, gli stessi rivelino l’intenzione dell’agente.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n. 305/03

Anche un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo quando sia idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione del reato (cfr. Cassazione sezione II, sent. 26/7/1995 n. 295; Cassazione sezione V, sent. 13/8/1998 n. 9365).

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 26/4/2001 n. 293/01

L’inesistenza dell’oggetto acquista rilevanza giuridica ed esclude la sussistenza del reato soltanto quanto l’oggetto sia inesistente in rerum natura oppure l’inesistenza sia assoluta ed originaria e non anche quando si sia in presenza di una mancanza accidentale o temporale.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n. 305/03

L’accertamento dell’inesistenza dell’oggetto in rerum natura avviene con giudizio ex ante, nel senso che il giudice deve porsi nella stessa condizione in cui era l’agente e, in relazione alle concrete circostanze e alle maggiori conoscenze dell’agente stesso, escludere la sussistenza del reato soltanto quando l’esistenza dell’oggetto appariva improbabile al momento dell’azione (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 3/9/1996 n. 8171).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n. 305/03
REATO TENTATO – CASISTICA.
Il mero sopralluogo dell'imputato sul luogo del preteso delitto tentato non assume valenza di atto idoneo diretto in modo non equivoco alla commissione del reato costituendone al più mero atto presupposto.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/12/1997 N. 224/97
L’esibizione dei genitali accompagnata dalla frase “ti piace toccarli?” rivolta dall’agente ad una persona offesa minore senza richieste o pretese ulteriori non dà luogo ad atti univocamente diretti alla commissione del delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater c.p., nel senso che non sono tali da manifestare obiettivamente ed inequivocabilmente l’intenzione delittuosa di compiere atti sessuali con la persona minore.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/6/2000  N. 174/00
In caso di furto il reato è consumato con lo spossessamento del soggetto passivo, che si verifica quando sia venuto meno il potere di sorveglianza e di custodia del legittimo detentore (nella specie, il giudice ha ravvisato il mero tentativo di furto nel fatto dell’imputato che, dopo avere scaricato alcuni beni dall’autovettura della persona offesa, era stato sopreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di rovistare ulteriormente all’interno dell’abitacolo dell’autovettura medesima).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/3/2001  N. 86/01
REATO TENTATO - DOLO EVENTUALE - INCOMPATIBILITÀ.
Il dolo eventuale, inteso come accettazione di un evento che non é preso di mira dall'agente e neppure previsto come certo, ma costituisce solo un esito probabile o possibile della condotta, non é compatibile con il requisito della direzione univoca degli atti richiesto dall'art. 56 c.p. per la punibilità del tentativo.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/12/1997 N. 253/97
REATO TENTATO - CIRCOSTANZA - AMMISSIBILITÀ.
È ravvisabile il delitto circostanziato tentato ovvero il tentativo di delitto circostanziato (nella specie, il giudice ha apprezzato che l’estorsione tentata dall’imputato, ove si fosse consumata, avrebbe cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, dando luogo alla circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p.).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/10/1991 N. 234/91
Nell’ambito di un reato tentato contro il patrimonio non è ravvisabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p. ove non sia possibile evincere dalle risultanze processuali il valore delle cose che l’imputato avrebbe conseguito se il reato fosse giunto a consumazione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/12/1999 N. 176/99
Presupposto della circostanza aggravante di cui all’art. 583 comma 1 numero 1 c.p. è l’effettivo verificarsi di una malattia che ponga la persona offesa in pericolo di vita concreto, reale e attuale, escludendosi la configurabilità del mero tentativo del delitto di lesioni personali comportanti malattie insanabili.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/3/1995 N. 80/95
REATO TENTATO - DIFFERENZA DALL'ACCORDO O ISTIGAZIONE.
Il semplice accordo o istigazione di per sé soli sono esenti da pena ex art. 115 c.p. ove non sia intervenuto quale momento iniziale dell’attività punibile a itolo di tentativo il compimento di atti idonei ed inequivoci (art. 56 c.p.) senza che abbia rilievo ogni distinzione tra attività preparatoria ed esecutiva.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/4/2001  N. 293/01
DESISTENZA - NATURA.
La desistenza è causa di non punibilità avente natura soggettiva in quanto correlata all’intensità del dolo (art. 70 e 119 c.p.) e non è quindi comunicabile ai compartecipi che non abbiano desistito ai quali perciò non viene estesa l’impunità (nella specie il giudice ha evidenziato che il concorrente nulla fece per impedire il conseguimento del fine delittuoso e perciò non può trarre benefici dal ravvedimento operato da un altro soggetto).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/4/2001  N. 293/01

ART. 59 C.P. 

circostanze - causa di giustificazione putativa.

La figura dell’esimente putativa può trovare applicazione solo quando sussista un’obiettiva situazione – non creata dallo stesso soggetto attivo del reato – che possa ragionevolmente indurre in errore tale soggetto sull’esistenza delle condizioni fattuali corrispondenti alla configurazione della scriminante (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 20/4/1990 in Cass. pen. 1991, I, 1963).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 9/4/2003 n. 218/03

CIRCOSTANZE - CONSENSO PUTATIVO.
In caso di violenza sessuale commessa in danno di una prostituta deve escludersi l’ipotesi di una sorta di consenso putativo solo in ragione della natura della professione esercitata dalla persona offesa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/11/1999 N. 297/99

CIRCOSTANZE - LEGITTIMA DIFESA PUTATIVA.

L’erroneo apprezzamento dei fatti in ordine ad una situazione di pericolo, che, se reale, darebbe luogo all’esimente della legittima difesa, ha efficacia esimente se è scusabile, e comporta responsabilità ex art. 59 ultimo comma c.p. se è determinato da colpa, deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene erroneamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sicchè la legittima difesa putativa non può valutarsi al lume di un criterio esclusivamente soggettivo e desumersi quindi dal solo stato d’animo dell’agente, dal solo timore o dal solo errore, dovendo invece essere considerata anche la situazione obiettiva che abbia determinato l’errore.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/3/2003 n. 149/03

La legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall’agente a causa di un erroneo apprezzamento dei fatti.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/3/2003 n. 149/03

La legittima difesa putativa può configurarsi se ed in quanto l’erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell’animo dell’agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di pericolo (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 22/3/1991 n. 3257).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/3/2003 n. 149/03

 

ART. 61 C.P.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - FUTILI MOTIVI.
Il motivo, inteso come antecedente psichico della condotta, ossia come impulso che induca il soggetto a delinquere, deve considerarsi futile quando la determinazione delittuosa sia causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire alla generalità delle persone come assolutamente insufficiente a provocare l’azione delittuosa, tanto da poter essere riguardata, più che come causa del fatto, come pretesto o scusa perché l’agente possa dar sfogo al suo impulso criminale (cfr. Cassazione, sent. 12/2/2001 n. 5864).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/10/2001 N. 348/01
La commissione di un reato per affermare il proprio prestigio delinquenziale integra la circostanza aggravante dei futili motivi di cui all'art. 61 n. 1 c.p. (cfr. Cass. 13/5/1981 n. 4482).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/12/1997 N. 253/97
La futilità del motivo che accompagna il reato sussiste in caso di evidente sproporzione tra lo stimolo a commettere il reato e il reato commesso, talchè il motivo dell’azione emerge più a pretesto che a causa della condotta (nella specie la circostanza aggravante è stata esclusa perché a scatenare l’alterco poi degenerato con passaggio alle vie di fatto è stata un’espressione offensiva profferita da una terza persona all’indirizzo di uno dei contendenti).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 15/10/1996 N. 396/96
Per la riconoscibilità della circostanza aggravante dei futili motivi occorre che il movente sia identificato con certezza, non potendosi giustificare l’applicazione di detta aggravante quando risulti incerta la reale spinta a delinquere (cfr. Cassazione, sent. 12/2/2001 n. 5864).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/10/2001 N. 348/01

Circostanze aggravanti – nesso teleologico.

In caso di omicidio in un quadro di maltrattamenti in famiglia si ha concorso dei reati ma non anche la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p. perché non si può ritenere che l’omicidio costituisca il mezzo di un reato permanente come quello di maltrattamenti, in quanto la volontà di uccidere costituisce un fine e non un mezzo.

G.u.p. del Tribunale di Sanremo, sent. 10/4/2002 n. 77/02
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ.
Ai fini dell'accertamento della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità occorre frazionare le singole condotte e i singoli episodi ascritti agli imputati.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/6/1995 N. 102/95
In caso di reato continuato la circostanza aggravante dell’art. 61 n. 7 c.p. contempla un danno che non può essere unitariamente considerato, quale somma di tutti gli illeciti posti in essere, ma deve essere valutato in ordine a ciascun episodio ritenuto provato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/6/1996 N. 103/96
Ai fini dell'accertamento della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità la situazione economica del danneggiato non può assurgere a criterio determinante per stabilire la rilevante gravità del danno cagionato ma nel caso in cui tale gravità non sia palesemente rilevante se oggettivamente valutata le condizioni del danneggiato ben possono assurgere a criterio sussidiario dirimente (nella specie, il giudice ha escluso la circostanza aggravante in questione in presenza di un danno patrimoniale di circa lire 10.000.000 cagionato ad una società a responsabilità limitata con un fatturato annuo di lire 30.000.000.000).
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 29/10/2001 N. 308/01
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – AGGRAVAMENTO DELLE CONSEGUENZE DEL DELITTO.
L’asportazione di parti del bene oggetto di appropriazione indebita (nella specie, le parti meccaniche di un’apparecchiatura trilaterale, utilizzabile per l’attività tipografica) non dà luogo ad aggravamento delle conseguenze del reato ai sensi  dell’art. 61 n. 8 c.p. in quanto riguarda l’oggetto di tale reato mentre l’aggravante di cui sopra sussiste solo allorchè la condotta aggravatrice sia posta in essere dopo la commissione del delitto.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999 N. 199/99
Non appare riconducibile ad alcun principio generale del nostro ordinamento giuridico la tesi, pure sostenuta da un’autorevole ma isolata opinione dottrinale, secondo cui l’aggravante di cui all’art. 61 n. 8 c.p. è configurabile alla sola condizione che l’aggravamento o il tentativo di aggravamento del delitto commesso non sia tale da rendere applicabile un autonomo titolo di reato.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/7/2000  N. 242/00
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – ABUSO DI PRESTAZIONE D’OPERA.
Il concetto di prestazione d’opera ripreso dall’art. 61 n. 11 c.p. deve essere interpretato in maniera più ampia di quello di locazione d’opera, per ricomprendere ogni attività prestata da un soggetto in favore di un altro, quale che ne sia l’oggetto, il titolo e il regime giuridico.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999 N. 199/99
Il concetto di prestazione d’opera ripreso dall’art. 61 n. 11 c.p. non comprende l’ipotesi del comodato perché il comodatario, nel fare uso del bene oggetto del contratto, opera nel proprio esclusivo interesse e non in quello del comodante, neppure parzialmente.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999 N. 199/99
Il concetto di prestazione d’opera ripreso dall’art. 61 n. 11 c.p. non comprende l’ipotesi della mediazione perché il mediatore, diversamente dal prestatore d’opera, non assume un obbligo giuridico di attivarsi (facere) e conviene un diritto alla percentuale solo in caso di esito positivo del proprio intervento.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/10/2000 N. 202/00

 

ART. 62 C.P.

Circostanze attenuanti - motivi di particolare valore morale o sociale.

Sussiste la circostanza attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale di cui all'art. 62 n. 1 c.p. nel caso in cui l’evasione dagli arresti domiciliari sia commesso al fine di recarsi al capezzale di un prossimo congiunto gravemente malato.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 18/4/2003 n. 148/03
CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PROVOCAZIONE.
Non sussiste la circostanza attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 c.p. allorché non possa ritenersi sussistente un rapporto di causalità psicologica tra l'azione della persona offesa e la successiva reazione dell'imputato (nella specie non é stata ravvisata la provocazione perché il rapporto di causalità psicologica di cui sopra era stato escluso per la manifesta sproporzione tra i due accadimenti).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/11/1995 N. 260/95
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 2/3/1999 N. 73/99
Lo stato d'ira di cui all'art. 62 n. 2 c.p. consiste in un sentimento di intensa eccitazione e di profondo turbamento, capace di alterare la funzionalità dei freni inibitori, e va perciò distinto nettamente dall'odio, dalla vendetta o dall’agitazione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/9/1995 N. 187/95

Il semplice risentimento nei confronti della persona offesa non assurge a circostanza attenuante ai sensi dell’art. 62 n. 2 c.p.

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 21/1/2002 n. 42/02

Per la sussistenza della circostanza attenuante ai sensi dell’art. 62 n. 2 c.p. è necessario, anche senza che vi debba essere un rapporto di proporzionalità tra reazione e fatto ingiusto altrui, che la reazione medesima sia in qualche modo adeguata all’offesa, al fine di lasciar desumere l’esistenza di un nesso di causalità tra i due fatti e non di mera occasionalità (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 30/11/1995 n. 12785).

Tribunale di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/3/2003 n. 149/03
CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO DI SPECIALE TENUITÀ.
Perché sussista la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. occorre che il danno sia “specialmente tenue” cioè non semplicemente lieve ma di minima rilevanza economica.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/12/1999 N. 180/99
Al fine della valutazione della speciale tenuità del danno di cui all’art. 62 n. 4 c.p. occorre procedere ad una valutazione fondata sul criterio oggettivo del danno in sé mentre il criterio soggettivo del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo ha valore meramente sussidiario, venendo in considerazione solo ai fini dell’esclusione della circostanza attenuante quando il danno, pur di speciale tenuità oggettiva, rappresenti un pregiudizio notevole per l’offeso attese le sue condizioni economiche particolarmente disagiate (nella specie il danno patrimoniale, pari a lire 775.000, era stato sofferto da un istituto di credito e pertanto il giudice ha escluso la sussistenza della circostanza attenuante): cfr. Cass. 9931/85, 7603/90, 2001/92.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/12/1999 N. 180/99
Per valutare la sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in caso di furto occorre tenere conto non solo del valore della res furtiva ma anche dei danni arrecati con l’azione strumentale al conseguimento del bene medesimo (nella specie, il furto aveva avuto per oggetto denaro per lire 1.000, due chiavi e un pacchetto di fazzoletti di carta ma era stato commesso mediante effrazione di un vetro laterale e dei deflettori di un auto).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/2/2000 N. 118/00
Per la sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in caso di rapina occorre accertare che il bene sottratto abbia un valore economico modestissimo (nella specie, la rapina aveva avuto per oggetto un mazzo di chiavi e un paio di occhiali di modestissimo valore economico).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/12/1994 N. 319/94
Il fatto di particolare tenuità di cui al capoverso dell’art. 648 c.p. si differenzia dalla circostanza di cui all’art. 62 n. 4 c.p. (danno di speciale tenuità) perché mentre per quest’ultima viene essenzialmente in rilievo il danno economico arrecato alla persona offesa, nel caso di cui all’art. 648 cpv. c.p. la valutazione, investendo il fatto nella sua globalità, richiede un analisi più articolata e con un oggetto più ampio.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/10/1996 N. 416/96
Sussiste la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. allorché il sacrificio patrimoniale imposto dall'imputato alla persona offesa sia di modestissima entità (nella specie era stata ritenuta tale un'estorsione con danno ammontante a lire 500.000).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/11/1995 N. 259/95

Non sussiste la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. allorché il sacrificio patrimoniale imposto dall'imputato alla persona offesa ammonti ad euro 150 - 200.

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 29/5/2002 n. 273/02

Sussiste la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. allorché il sacrificio patrimoniale imposto dall'imputato alla persona offesa ammonti a poche decine di euro.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 11/4/2003 n. 129/03

Sussiste la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. allorché il sacrificio patrimoniale imposto dall'imputato alla persona offesa sia di modestissima entità (nella specie era stata ritenuta tale una rapina con danno ammontante ad euro 50).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/2/2002 N. 111/02
Sussiste la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. allorché il sacrificio patrimoniale imposto dall'imputato alla persona offesa sia di modestissima entità (nella specie era stata ritenuta tale una rapina con danno ammontante a lire 2.500).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/3/1995 N. 87/95
È ravvisabile il delitto circostanziato tentato ovvero il tentativo di delitto circostanziato (nella specie l’estorsione tentata dall’imputato, ove si fosse consumata, avrebbe cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, cioé la circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p.).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/10/1991 N. 234/91

La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p. è compatibile con il tentativo in base alla prognosi del danno che si sarebbe cagionato con la consumazione (cfr. Cassazione Sezione VI, sent. 16/2/1992).

Tribunale monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/2/2003 n. 86/03
Nell’ambito di un reato tentato contro il patrimonio non è ravvisabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4 c.p. ove non sia possibile evincere dalle risultanze processuali il valore delle cose che l’imputato avrebbe conseguito se il reato fosse giunto a consumazione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/12/1999 N. 176/99
CIRCOSTANZE ATTENUANTI – ELISIONE O ATTENUAZIONE DEL DANNO.
La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. sussiste solo in presenza di una condotta operosa, produttiva di effetti che abbiano quanto meno attenuato le conseguenze dannose o pericolose del reato (nella specie la circostanza non è stata ravvisata in una chiamata in correità rimasta priva di riscontri e riferita a persona trasferitasi per ignota destinazione).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/2/1999 N. 21/99
La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. non è riconoscibile in caso di soccorso prestato dall’imputato di omicidio volontario alla persona offesa, poi deceduta in conseguenza delle ferite riportate, in quanto l’intervento deve essere efficace cioè deve ottenere il risultato di elidere o almeno attenuare le conseguenze del reato (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 30/5/1973 in Cass. pen. Mass. 1974, 1066 sull’inapplicabilità della circostanza attenuante in questione all’omicidio volontario).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/11/1995 N. 260/95
La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. sussiste nel reato continuato solo quando il risarcimento del danno sia avvenuto integralmente per tutti i fatti riuniti sotto il vincolo della continuazione e non solo per il più grave, ossia quando il risarcimento comprenda tutti i danni derivanti dal reato continuato (cfr. Cassazione n. 213/82 e 8242/85).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/2000 N. 354/00
La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. sussiste in caso di commissione dei reati di cui agli artt. 28 e 51 comma 1 D.Lgs. 22/97 (raccolta e gestione di rifiuti speciali in assenza della prescritta autorizzazione) e agli artt. 3 e 14 D.Lgs. 95/92 (sversamento di oli minerali) ove sia posto in essere il risanamento dell’area interessata dagli sversamenti.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 1/6/2001 N. 222/01

ART. 62 BIS C.P.
CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - REQUISITI.
Sono concedibili le circostanze attenuanti generiche anche in base all’esigenza di adeguare la pena al fatto.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 19/1/2000 N. 13/00
Sono concedibili le circostanze attenuanti generiche al fine di mitigare i pesanti effetti sanzionatori previsti per il reato commesso, anche in presenza di elementi di valutazione negativi come i precedenti penali.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 12/1/2000 N. 7/00
Non sono concedibili le circostanze attenuanti generiche nell'ipotesi in cui l'imputato, pure incensurato, sia responsabile di reati di estrema gravità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/1/1995 N. 15/95
Non sono concedibili le circostanze attenuanti generiche per il solo fatto che l’imputato straniero sia incensurato perché lo stato di incensuratezza non ha alcun valore per chi non viva nel nostro Stato e vi transiti soltanto e non sia dato sapere se abbia commesso o meno reati nel suo paese.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/5/2001 N. 311/01 
Sono concedibili le circostanze attenuanti generiche all'imputato sedicente che sia stato identificato mediante fotografie e rilievi dattiloscopici e di cui sia stata accertata la mancanza di precedenti penali mediante controllo presso la banca dati della Polizia di Stato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 23/10/2001 N. 382/01
Non sono concedibili le circostanze attenuanti generiche nell'ipotesi in cui l'imputato abbia reso confessione non a seguito di un effettivo ravvedimento bensì di un preciso calcolo di fronte ad inequivocabili prove esistenti a suo carico.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/12/1997 N. 258/97
Sono concedibili le circostanze attenuanti generiche nell'ipotesi in cui l'imputato abbia reso confessione perché il riconoscimento delle proprie responsabilità è di per sé sintomo di ravvedimento.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/3/2002 N. 132/02

 

Art. 69 c.p.

circostanze aggravanti e attenuanti – giudizio di bilanciamento.

Il giudizio di bilanciamento tra circostanze può avere luogo nel senso della prevalenza delle une sulle altre per meglio adeguare la pena al fatto.

Tribunale monocratico di Sanremo, sent. 11/4/2003 n. 129/03

ART. 81 C.P.
REATO CONTINUATO – ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER LA RICONOSCIBILITÀ DELLA CONTINUAZIONE.
La sussistenza del vincolo della continuazione può essere desunta dall’omogeneità e dalla ravvicinatezza temporale delle violazioni penali.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 19/1/2000 N. 13/00
Il solo dato cronologico relativo all’intervallo tra le diverse violazioni non è elemento sufficiente per escludere in linea generale che una persona si proponga di commettere più reati a distanza di tempo (cfr. Cassazione 1745/94).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/10/1999 N. 134/99
Non è ravvisabile l’identità di disegno criminoso fra reati che risultino commessi in epoche e con correi diversi.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7/12/2000
REATO CONTINUATO - REATO PIÙ GRAVE - INDIVIDUAZIONE.
La violazione più grave nel reato continuato deve essere individuata in astratto (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 28/1/1998 n. 3).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 20/3/2002 N. 190/02
REATO CONTINUATO - GIUDICATO SUL REATO MENO GRAVE - RICONOSCIBILITÀ DELLA CONTINUAZIONE.
Il giudice della cognizione ben può riconoscere il vincolo della continuazione tra reato giudicato e reato ancora da giudicare anche nell'ipotesi in cui il reato più grave sia ancora sub iudice e quello meno grave sia già stato accertato con sentenza passata in giudicato.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/11/1997 N. 237/97
REATO CONTINUATO - REATO COMMESSO DOPO IL GIUDICATO SU PRECEDENTE REATO - ESCLUSIONE DELLA CONTINUAZIONE.
Il giudice della cognizione deve escludere il vincolo della continuazione tra reato giudicato e reato ancora da giudicare nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia stato commesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il precedente reato, perché il passaggio in giudicato di tale sentenza interrompe il disegno criminoso.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/11/1997 N. 237/97
REATO CONTINUATO - CONDOTTE ALTERNATIVE PREVISTE DALLA STESSA NORMA INCRIMINATRICE - ESCLUSIONE DELL’AUMENTO PER CONTINUAZIONE.
Alternativa é la condotta di chi vende rispetto a quella di chi acquista, come quella di chi cede rispetto a quella di chi riceve o quella di chi esporta rispetto a quella di chi importa. Sono invece cumulative, in quanto necessariamente concorrono o possono concorrere, altre modalità della condotta, essendo chiaro che il vendere presuppone l’offerta o la messa in vendita e implica un’attività di cessione e di consegna, che chi commercia generalmente vende oppure acquista e solitamente anche distribuisce e procura ad altri, che chi acquista riceve e che tutte queste condotte, analogamente a quelle di chi coltiva, produce, fabbrica ecc. ovvero trasporta, importa, esporta ecc. implicano anche, almeno di norma, una condotta di detenzione. Quando una disposizione di legge contempla alternativamente o cumulativamente più ipotesi, stabilendo per tutte lo stesso trattamento penale, la norma incriminatrice violata é una soltanto, anche se più di una delle ipotesi previste risultino realmente. Trattandosi quindi di un reato unico non si potrà far luogo ad aumenti di pena a titolo di concorso formale o di continuazione, in relazione alla eventuale pluralità delle condotte illecite contemplate dalla norma.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/7/1991 N. 206/91
REATO CONTINUATO – QUERELA – TERMINE - DECORRENZA.
In tema di reato continuato il termine per la presentazione della querela decorre dalla conoscenza certa del singolo fatto reato e non dall’ultimo momento consumativo della continuazione (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 15/6/1987 n. 7420; sent. 8/4/1971 n. 1359).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/11/2001 N. 417/01