ART. 5 C.P.
LEGGE PENALE - IGNORANZA - BUONA FEDE.
A seguito della sentenza 24/3/1988 n. 364 della Corte costituzionale
assume rilievo l’inevitabilità dell’errore sulla legge penale che
deve essere valutata secondo criteri oggettivi, da completare eventualmente
con criteri soggettivi riguardanti la situazione concreta dell’autore dei
fatti (nella specie era imputato di introduzione in Italia di un Flobert
cal. 9 un netturbino analfabeta).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/10/1991 N. 243/91
Con la sentenza 24/3/1988 n. 364 la Corte costituzionale ha attribuito
rilevanza alla sola "ignoranza inevitabile" della legge penale, da valutarsi
sotto il profilo sia soggettivo sia oggettivo, ricollegandosi quest'ultimo
all'effettiva possibilità di conoscere la legge penale e dai doveri
di informazione e di attenzione sulle norme penali, doveri che sono alla
base della convivenza civile (nella specie il G.u.p. ha assolto un cittadino
francese, imputato del reato di cui all'art. 697 c.p., per aver illegalmente
detenuto e portato in luogo pubblico una pistola marca "Smith & Wesson"
mod. 4506, sul rilievo che lo stesso, giovane, incensurato, non inserito
professionalmente nel settore delle armi, cittadino di uno stato in cui
l'arma sequestratagli é venduta liberamente, ignorasse in buona
fede che il fatto ascrittogli costituisse reato in Italia).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 12/10/1995 N. 232/95
L'elemento soggettivo del reato di detenzione di arma non sussiste
nel caso di buona fede dell'imputato, trasferitosi temporaneamente nell'appartamento
ove é stata rinvenuta un'arma regolarmente denunciata dalla persona
che occupava tale immobile precedentemente, ove il medesimo imputato affermi
di aver ignorato l'obbligo legale di comunicare all'autorità di
polizia di essersi trasferito in tale appartamento e di aver cominciato
perciò a detenere l'arma ivi presente. Infatti, in una simile ipotesi
l'obbligo di denuncia della detenzione dell'arma appare privo di riscontro
nella coscienza collettiva, per il che, sulla scorta dell'insegnamento
della Corte costituzionale (v. sent. 24/3/1988 n. 364), deve affermarsi
che nell'imputato difetti la coscienza dell'antigiuridicità della
condotta in questione sempre che lo stesso, incensurato, sia persona effettivamente
priva di dimestichezza con le armi, per non essere inserito professionalmente
in tale specifico settore né per aver motivo di approfondire la
non agevole disciplina legislativa sul tema.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 5/11/1997 N. 224/97
La norma che impone la ripetizione della denuncia della detenzione
di arma (nella specie rivoltella Flobert) in caso di trasferimento di questa
in altra località non può essere ignorata se non inescusabilmente
dal suo detentore essendo onere di costui mettersi al corrente della disciplina
legislativa della materia, peraltro chiara e precisa sul punto.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/3/1995 N. 49/95
La tolleranza dell’autorità amministrativa costituisce un parametro
per la valutazione della buona fede ai sensi dell’art. 5 c.p. alla luce
della sentenza n. 364/88 della corte costituzionale.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/11/1995
N. 307/95
La giovane età dell’agente, la sua provenienza da paese in cui
il porto di coltello è sempre consentito e le modalità del
fatto (nella specie, la presenza di un coltellino riposto nella tasca dell’imputato)
consentono di ritenere che, pur nella vigenza del principio “ignorantia
legis non excusat”, la condotta dell’agente sia scusabile.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 27/10/2000 N. 202/00
In caso di detenzione di bomboletta spray di gas narcotizzante non
esclude l’elemento soggettivo del reato l’eventuale erroneo convincimento
dell’agente in ordine all’obbligo di denuncia, alla natura dell’arma o
alla potenzialità della stessa, perché tale convincimento
si risolverebbe in un’ignoranza della legge penale inescusabile ex art.
5 c.p. (cfr. Cassazione Sezione I, sent. 2/4/2001 n. 12911).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/3/2002 N. 137/02
In
relazione al reato di cui all’art. 12 D.lgs. 286/98, reato che rientra tra
quelli di c.d. creazione legislativa e quindi eticamente neutri in quanto mala
quia vetita il dovere di informazione si attenua quando l’agente sia un
cittadino straniero mentre, simmetricamente, si dilata lo spazio aperto all’errore
di diritto: cfr. Corte costituzionale 364/88 (nella specie il tribunale ha
assolto un tassista francese che aveva trasportato quattro cittadini
extracomunitari sul proprio taxi da Nizza a Ventimiglia, considerando l’itinerario
seguito, ritenuto consueto per un tassista, e l’insussistenza di un obbligo
di identificazione dei propri clienti a carico dei tassisti).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 9/9/2002 n.
340/02
Art.
9 c.p.
reato
– commissione del cittadino all’estero – procedibilità.
E’
legittima la richiesta di procedimento firmata non già dal ministro
personalmente ma dal direttore generale degli affari penali del ministero
"per il ministro" ovvero su delega rilasciata da questi nell’ambito
del rapporto organico.
Tribunale
di Sanremo, sent. 26/11/1991 n. 282/91
Pur
essendo ammissibile la richiesta di procedimento per relationem e senza
specificazione dei delitti cui si riferisce, una richiesta di procedimento
deve pur sempre ritenersi limitata al fatto reato formante oggetto della
documentazione richiamata dalla richiesta medesima.
Tribunale
di Sanremo, sent. 26/11/1991 n. 282/91
ART. 10 C.P
REATO - COMMISSIONE DELLO STRANIERO ALL’ESTERO - PROCEDIBILITÀ.
Nel caso in cui l’imputato sia sorpreso all’ingresso nel territorio
nazionale con beni di provenienza da delitto e dichiari di averne conseguito
la disponibilità all’estero, deve ritenersi che la ricettazione
sia stata commessa all’estero, con conseguente applicazione dell’art. 10
c.p. che rende necessaria la richiesta del ministro di grazia e giustizia
a pena di improcedibilità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/9/1990 N. 293/90
ART. 31 C.P.
PENA – PENA ACCESSORIA – INTERDIZIONE TEMPORANEA.
Alla condanna per i delitti di cui agli artt. 648 e 474 c.p., per il
ricevimento e la detenzione per vendere di merce contraffatta, consegue
l’interdizione temporanea dall’esercizio del commercio, perché il
possesso della licenza di commercio ambulante consente all’agente di suscitare
negli acquirenti aspettative in ordine all’autenticità della merce
e quindi la titolarità della licenza predetta si pone non già
come un dato meramente occasionale in relazione alla perpetrazione del
delitto ma come un elemento di agevolazione della sua commissione.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 22/12/2000 N. 290/00
ART. 40 C.P.
REATO - CAUSALITÀ – GENERALITÀ.
Ai
sensi dell’art. 40 comma 1 c.p. un antecedente può essere considerato
condizione necessaria dell’evento quando rientri nel novero di quegli
antecedenti che, sulla base di una successione necessaria, porti ad eventi del
genere di quello in esame, indipendentemente dal concorrere di altre
condizioni, salvo quelle sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 14/7/2003 n. 262/03
Il
nesso causale deve essere escluso se si verifica una causa autonoma, rispetto
alla quale la precedente sia da considerare tamquam non esset cioè quando tale causa entri nella serie causale in modo
eccezionale, atipico e imprevedibile
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.
In
forza della teoria condizionalistica, o di equivalenza delle
cause, è causa penalmente rilevante la condotta, attiva o omissiva, che
nella serie degli antecedenti da cui è scaturito l’evento, si pone come
condizione necessaria, cioè senza la quale non si sarebbe verificato (c.d.
condicio sine qua non).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.
Il
test di causalità si effettua con il c.d. giudizio controfattuale, secondo
cui la condotta è condizione necessaria dell’evento se, eliminata
mentalmente dai fatti realmente accaduti, l’evento non si sarebbe
verificato, ovvero non è tale se, eliminata mentalmente allo stesso modo, l’evento
si sarebbe comunque verificato; pertanto il predetto giudizio controfattuale è un
giudizio ipotetico che in tanto si può formulare in quanto una regola di
esperienza o una legge dotata di validità scientifica, la c.d. legge di
copertura, consenta di affermare che a una determinata condotta consegua, o
meno, un evento del tipo di quello verificatosi in concreto.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.
Il
giudice penale non deve esprimere la certezza assoluta, ormai estranea anche
alle c.d. scienze esatte, che la condotta dell’agente sia una condizione
necessaria dell’evento, essendo sufficiente una certezza processuale, cioè
un alto grado di credibilità razionale ovvero un’elevata probabilità
logica o una probabilità prossima alla o confinante con la certezza (cfr.
Cassazione Sezioni Unite, sent. 11/9/2002 n. 30328).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 14/7/2003 n. 262/03
Reato
- causalità –nesso nei reati colposi.
Nei reati colposi per escludere il nesso causale rispetto alla condotta
dell’agente non è sufficiente che nella produzione dell’evento sia
intervenuto un fatto illecito altrui ma è necessario che tale fatto
configuri per i suoi caratteri una vera e propria causa eccezionale, atipica,
non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a
produrre l’evento (cfr. Cassazione Sezione IV, sent. 9/3/1989 n. 3603).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 30/7/2001 N. 289/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/5/2002 N. 267/02
CFR.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 14/7/2003 n. 262/03
In caso di sinistro automobilistico cui sia seguita la morte della
persona offesa il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato
e l’evento mortale deve essere escluso quando il trauma causato dall’incidente
(nella specie, lesioni alle gambe senza frattura delle stesse) sia meramente
occasionale rispetto al verificarsi del decesso (nella specie, imputabile
alle complicanze di una broncopolmonite insorta in soggetto affetto da
cardiopatia e diabete) e quindi ogni volta che l’evento si presenti, al
momento della condotta dell’imputato, come conseguenza del tutto inverosimile
della condotta stessa secondo la migliore scienza ed esperienza.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/1/1991 N. 5/91
Reato
- causalità –nesso NEI REATI OMISSIVI IMPROPRI.
Il
reato omissivo improprio, o commissivo mediante omissione, realizzato da chi
viola gli speciali doveri collegati alla posizione di garanzia non impedendo
il verificarsi dell’evento, deriva dall’innesto della clausola generale di
equivalenza causale, di cui all’art. 40 cpv. c.p., sulle ipotesi di reato
commissivo con evento naturalistico, previste dalla parte speciale, che
vengono così convertite in corrispondenti ipotesi omissive.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.
Per
i reati omissivi il c.d. giudizio controfattuale consente di accertare se,
eliminata mentalmente l’omissione e supponendo realizzata la condotta
doverosa, l’evento verificatosi sarebbe venuto meno in base ad una legge di
copertura, tenuto conto che la verifica giudiziale deve rivestire un grado di
certezza identico a quello richiesto per la condotta nelle fattispecie
commissive, non potendosi rischiare di attribuire all’imputato come proprio
un evento cagionato dal suo comportamento solo in termini di possibilità, e
non di certezza, e di
fondare quindi il giudizio su una mera possibilità, in violazione dei
principi portanti sia dell’ordinamento sia della civiltà giuridica.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.
REATO - CAUSALITÀ – PROVA.
Attraverso
il giudizio causale deve accertarsi, muovendo dalle generalizzazioni causali e
in base al dato probatorio disponibile, se la condotta dell’agente sia
effettivamente - e
non solo se possa essere - condizione necessaria dell’evento alla
stregua della c.d. certezza processuale, ossia, secondo le definizioni
correnti, se sussista un alto grado di credibilità razionale, o elevata
probabilità logica o probabilità prossima alla o confinante con la certezza,
tenuto conto delle leggi scientifiche universali, delle leggi statistiche con
coefficiente di probabilità prossimo alla certezza, ovvero anche delle leggi
con coefficienti probabilistici inferiori, le c.d. leggi frequentiste.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.
Ove
si avvalga del modello di sussunzione sotto leggi statistiche, nel caso in cui
non disponga di leggi universali, il giudice deve accertare se sia probabile
che la condotta dell'agente costituisca coeteris paribus una condizione
necessaria dell'evento e tale probabilità non è che probabilità logica o
credibilità razionale, la quale deve essere di alto grado, nel senso che il
giudice deve accertare che, senza il comportamento dell'agente, l'evento non
si sarebbe verificato con alto grado di possibilità (cfr. Cassazione sezione
IV n. 4793 del 29.4.1991).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.
Nel caso in cui le conclusioni dei periti nominati dal giudice escludano
il nesso di causalità tra la condotta dell’imputato e l’evento mentre
quelle dei consulenti del pubblico ministero lo affermino e le valutazioni
dei primi siano idonee a far dubitare della fondatezza ed attendibilità
di quelle dei secondi, debbono ritenersi mancanti prove certe in ordine
all’incidenza causale della condotta sull’evento e si impone l’assoluzione
dell’imputato (nella specie il contrasto tra i tecnici riguardava l’incidenza
causale della realizzazione di un muro con tiranti sull’evento crollo di
un muro adiacente).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/6/2000 N. 175/00
REATO – CAUSALITÀ - PREPONENTE.
In caso di infortunio sul lavoro con lesioni personali la responsabilità
del preposto è fondata sull’obbligo giuridico di compiere attività
dirette ad impedire incidenti e danni dei dipendenti, obbligo posto dall’art.
2087 c.c. (secondo cui il datore di lavoro è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale del lavoratore) e ribadito dall’art.
4 d.p.r. 547/56 (secondo cui datori di lavoro, dirigenti e preposti debbono:
a) attuare le misure di sicurezza previste dalla legge; b) informare tutti
i lavoratori dei rischi cui sono esposti; c) esigere l’osservanza delle
norme di sicurezza e l’uso dei mezzi di protezione da parte dei singoli
lavoratori).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 27/1/1998
N. 12/98
In
caso di infortunio sul lavoro non occorre, per configurare la responsabilità
del datore di lavoro, che sia integrata la violazione di specifiche norme
sulla sicurezza del lavoro, essendo sufficiente che l’evento dannoso si sia
verificato a causa dell’omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti
imposti all’imprenditore dall’art. 2087 c.c., omissione che innesca il
meccanismo reattivo previsto dall’art. 40 cpv. c.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 25/11/2002 n. 500/02
REATO – CAUSALITÀ – AMMINISTRATORE DELEGANTE.
Ai fini della esclusione di responsabilità dell’amministratore
di impresa di media grandezza occorre un atto formale di delega con l’indicazione
precisa dei poteri del delegato e delle sue responsabilità.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 25/6/1997 N. 222/97
Anche in presenza di una delega scritta l’imprenditore è tenuto
ad apprestare le misure di sicurezza previste dal d.p.r. 547/55, sia affidando
a persona qualificata la scelta e la dotazione degli strumenti, delle attrezzature
e dei macchinari necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa,
sia assicurando la loro piena efficienza e soprattutto la loro idoneità
al compimento, in condizioni di sicurezza, delle varie operazioni connesse
allo svolgimento del lavoro.
PRETORE DI SANREMO, SENT. 25/6/1997 N. 222/97
REATO – CAUSALITÀ – AMMINISTRATORE DI FATTO E TESTA DI LEGNO.
Nel reato di bancarotta fraudolenta l’amministratore della società
fallita che abbia assunto la carica quale prestanome di altri soggetti,
che hanno agito come amministratori di fatto, risponde dei reati fallimentari
a titolo di omissione, perché la semplice accettazione della carica
sociale da parte della c.d. testa di legno (o uomo di paglia) attribuisce
a questi doveri di vigilanza e controllo la cui violazione comporta responsabilità
in forza della mera consapevolezza che dalla propria condotta omissiva
possano scaturire gli eventi tipici del reato ovvero in forza dell’accettazione
del rischio che questi si verifichino (cfr. Cassazione Sezione V, sent.
25/3/1997 n. 4892 in Cass. pen. 1998, 1781).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 7/1/2002 N. 3/02
REATO - CAUSALITÀ – AMMINISTRATORE PUBBLICO.
La mera posizione di capo dell'amministrazione comunale non implica
automaticamente l'addebitabilità di un'omissione - a titolo di responsabilità
oggettiva, la c.d. responsabilità di posizione - laddove non sia
possibile presumere la conoscenza, da parte dell'imputato, della situazione
antigiuridica cui porre rimedio (nella specie l'imputato era sindaco da
poco tempo e non risultava aver ricevuto segnalazioni su carenze relative
a misure antinfortunistiche).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 12/1/1999
N. 9/99
REATO - CAUSALITÀ - DETENTORE DI MATERIALI PERICOLOSI.
Risponde del delitto di omicidio colposo previsto dall’art. 589 c.p.
la persona che ometta di adottare tutte le precauzioni idonee ad impedire
il decesso della persona offesa. Ai sensi dell’art. 40 c.p. omettere tali
condotte equivale a cagionare l’evento morte (nella specie é stata
ritenuta colposa, in concorso con la colpa della persona offesa, la condotta
dell’imputato che aveva portato sul luogo di lavoro una bottiglietta contenente
veleno per insetti altamente nocivo e priva dell’indicazione del contenuto
nonché del segnale di pericolo e ciò ancorché l’imputato
avesse avvisato la persona offesa di non bere).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/4/1991 N. 107/91
Reato
- causalità - possessore di animali.
In
tema di custodia di animali l’obbligo sorge ogni volta che sussiste una
relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una data
persona, posto che l’art. 672 c.p. relaziona l'obbligo di non lasciare
libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell’animale,
possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza
che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico
(cfr. Cassazione Sezione IV, sent. 18/1/1999 n. 599).
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 11/4/2003 n. 231/03
REATO - CAUSALITÀ - PROPRIETARIO.
Il proprietario di area interessata da una costruzione abusiva non
risponde del reato di cui all’art. 20 L. 47/85 commesso dal comproprietario
nel caso in cui manchi la prova della sua partecipazione personale all’esecuzione
dell’opera abusiva ovvero della sua qualità di committente dell’opera
medesima, non sussistendo in capo al comproprietario, per il solo fatto
della titolarità del bene, l’obbligo di impedire la realizzazione
di opere abusive sull’area di proprietà.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 6/10/1998
N. 271/98
Il
proprietario consapevole che sul suo terreno sia costruita da un terzo un’opera
abusiva e, potendo intervenire, deliberatamente se ne astenga, pone in essere
una condotta omissiva che condiziona, rendendola possibile, la realizzazione
della predetta opera abusiva che è quindi conseguenza diretta anche della sua
omissione della quale egli deve essere ritenuto responsabile ai sensi del
principio generale di causalità di cui all’art. 40 c.p.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 11/11/2002 n. 473/02
Il
comproprietario ha il potere di porre il veto all’esecuzione di opere non
assentite nell’area in comunione, talchè deve essere ritenuto responsabile
del reato edilizio (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 12163/99, 859/00,
7314/00).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 11/11/2002 n. 473/02
REATO - CAUSALITÀ - COMMITTENTE DEI LAVORI.
Il committente di lavori edilizi ha l’obbligo di accertare che i lavori
stessi siano eseguiti in conformità delle prescrizioni amministrative
(cfr. Cassazione Sezione III, sent. 13/1/1983 n. 266).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 27/11/2000 N. 223/00
La qualità di committenti di lavori edilizi discende dalla qualità
di coniugi conviventi nell’immobile interessato dall’opera edilizia abusiva:
cfr. Cassazione Sezione III, sent. 27/4/1998 n. 6652 (nella specie, peraltro,
l’imputato, coniuge convivente del preteso unico committente, aveva dimostrato
un concreto interessamento ai lavori edilizi abusivi e aveva esercitato
azioni civili conseguenti ai lavori in questione).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 27/11/2000 N. 223/00
REATO - CAUSALITÀ - DIRETTORE DEI LAVORI.
Il direttore dei lavori del committente di opera nel corso dell’esecuzione
della quale, per inosservanza della normativa antincendio, si sviluppi
un incendio, non risponde dello stesso, non avendo un obbligo giuridico
ex art. 40 cpv. c.p. di intervenire di fronte alle deficienze organizzative
dell’appaltatore che incidano sulla prevenzione degli incendi.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/5/1992 N. 68/92
ART. 41 C.P.
REATO - CAUSALITÀ – CONCORSO DI CAUSE.
Nei reati colposi per escludere il nesso causale rispetto alla condotta
dell’agente non è sufficiente che nella produzione dell’evento sia
intervenuto un fatto illecito altrui ma è necessario che tale fatto
configuri per i suoi caratteri una vera e propria causa eccezionale, atipica,
non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a
produrre l’evento (cfr. Cassazione Sezione IV, sent. 9/3/1989 n. 3603).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 30/7/2001 N. 289/01
CFR. TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/5/2002 N. 267/02
Il
nesso causale deve essere escluso se si verifica una causa autonoma, rispetto
alla quale la precedente sia da considerare tamquam non esset cioè quando tale causa entri nella serie causale in modo
eccezionale, atipico e imprevedibile (nella specie, un evento alluvionale).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 17/3/2003 in proc. n. 1104/98 r.g.n.r.
Art.
42 c.p.
Reato
–elemento soggettivo -contravvenzione.
La
regola di cui all’art. 42 ultima parte c.p., secondo cui il reato
contravvenzionale è punito indipendentemente dalla natura dolosa o colposa
della condotta contraria al precetto penale, subisce una deroga nel caso in
cui l’errore sulla liceità del fatto costituente reato contravvenzionale
derivi da un provvedimento della pubblica autorità che induca al
convincimento che una certa condotta sia consentita o legittima: cfr.
Cassazione 25/11/1981 in Giust. Pen. 1982, II, 476 (il tribunale ha sostenuto
che il predetto principio trova fondamento nel fatto che in simili ipotesi l’errore
non interessa in modo inescusabile la formale antigiuridicità della condotta
ma cade sulle condizioni stesse sulle quali possa formarsi nel soggetto una
positiva coscienza di tale antigiuridicità).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 4/6/2003 n.
348/03
ART. 43 C.P.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO INTENZIONALE, DIRETTO ED EVENTUALE.
Il dolo va qualificato come "eventuale" solo in caso di accettazione
del rischio di verificazione dell'evento, ritenuto come possibile; nel
caso in cui, invece, l'evento sia ritenuto altamente probabile o certo,
per cui l'autore non si limiti ad accettarne il rischio, ma accetti l'evento
stesso come mezzo necessario per raggiungere un diverso fine o comunque
come effetto ineliminabile della propria azione, il dolo va qualificato
come "diretto"; se poi l'evento, oltre che accettato, é perseguito
come scopo finale, il dolo va qualificato come "intenzionale".
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/12/1997 N. 253/97
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO ALTERNATIVO.
Il dolo diretto o intenzionale può presentarsi nella forma c.d.
alternativa laddove l'agente si rappresenta e vuole indifferentemente l'uno
o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta, di
tal che l'oggetto su cui cade l'elemento psicologico del reato non é
unico ma alternativo (nella specie, l'alternativa si poneva tra lesione
volontaria e omicidio perché non poteva distinguersi se la volontà
dell'agente fosse stata volta a provocare l'evento lesione o l'evento morte).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/12/1997 N. 253/97
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO E ANTIGIURIDICITÀ.
Il dolo richiede, fra l'altro, anche la consapevolezza dell'offensività
della condotta e quindi della lesione di un interesse giuridico altrui.
Pertanto, ancorché non rilevino le mere motivazioni soggettive dell'imputato,
autore del fatto ascrittogli per mero scherzo, deve escludersi in una simile
ipotesi che sussista la predetta consapevolezza e che quindi il fatto costituisca
reato alla luce della minima potenzialità e della sostanziale inidoneità
della fattispecie posta in essere dall'imputato a ledere il diritto della
persona offesa (nella specie il Tribunale ha ritenuto che difettasse il
dolo proprio del sequestro di persona nell'accompagnamento forzato della
persona offesa da parte dell'imputato, che per scherzo si era fatto passare
per appartenente alla polizia stradale nell'ambito di una palese messa
in scena cui la stessa persona offesa aveva dimostrato, nella sostanza,
di non dare credito).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/9/1997 N. 169/97
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO E TENTATIVO.
Il dolo eventuale, inteso come accettazione di un evento che non é
preso di mira dall'agente e neppure é previsto come certo o probabile
ma costituisce solo un esito possibile della condotta, non é compatibile
con il requisito della direzione univoca degli atti richiesto dall'art.
56 c.p. per la punibilità del tentativo.
Il dolo diretto o intenzionale é invece compatibile con il requisito
della direzione univoca degli atti richiesto dall'art. 56 c.p. per la punibilità
del tentativo.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/12/1997 N. 253/97
Vi è incompatibilità tra l’idoneità e l’univocità
degli atti del tentativo e la mera accettazione del rischio del verificarsi
di un evento (il c.d. dolo eventuale).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 20/5/2002 N. 277/02
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO E CONCORSO ANOMALO.
Per l’applicabilità dell’art. 116 c.p. sul c.d. concorso anomalo
occorre che l’evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del
dolo eventuale. In caso contrario sussiste la responsabilità concorsuale
piena di cui all’art. 110 c.p.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/2/1999 N. 32/99
Reato
- elemento soggettivo – colpa
La
colpa è caratterizzata in negativo dalla mancanza della volontà del
fatto-reato e in positivo dall’inosservanza di regole espressamente
prescritte (c.d. colpa specifica) o evocate dalle nozioni di diligenza,
prudenza o perizia (c.d. colpa generica), in funzione della tutela preventiva
di determinati beni da determinati eventi dannosi., talchè la realizzazione
involontaria del fatto-reato è imputata all'agente a titolo di colpa in
quanto evitabile mediante l’osservanza di tali norme, da individuarsi in
concreto alla stregua dei criteri della prevedibilità dell’evento,
presupposto logico della sua prevedibilità.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 14/7/2003 n. 262/03
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO – COLPA LIEVE E IMPERIZIA.
Nel campo penale la legge non pone alcuna distinzione tra i gradi di
colpa necessaria ad integrare l'elemento soggettivo del reato mentre essi
vengono in considerazione ai fini della graduazione della pena. La completezza
ed omogeneità della disciplina dell'elemento psicologico del reato
da parte del diritto penale rende inapplicabile l'art. 2236 c.c. alla cui
applicazione analogica, peraltro, osterebbe anche la natura della predetta
norma da considerarsi già eccezionale in campo civile in quanto
contraria ai principi generali degli artt. 1176, 1218 e 2043 c.c. (fattispecie
in cui é stata comunque ravvisata colpa grave).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 10/2/1994 N. 18/94
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO – COLPA E IMPRUDENZA.
In caso di sinistro automobilistico con invasione della corsia opposta
in corrispondenza di una curva è ravvisabile la violazione dell’art.
143 c. 12 c.d.s. anche nel caso in cui l’imputato adduca un improvviso
colpo di sonno e ciò non solo in virtù dell’art. 140 c. 1
c.d.s., che prescrive al conducente di tenere un comportamento tale da
non costituire pericolo per la circolazione al fine di salvaguardare la
sicurezza stradale, ma anche in virtù di comuni norme di esperienza,
che considerano imprudente la condotta del soggetto che si ponga alla guida
di un veicolo in condizioni fisiche non adeguate, come in caso di spossatezza
o sonnolenza).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/7/1998
N. 247/98
In caso di sinistro automobilistico con lesioni personali la responsabilità
del conducente dell’autoveicolo investitore è fondata su una colpa
specifica rappresentata dalla violazione di una norma prudenziale quale
quella che vieta la circolazione in un tratto di strada inibito al traffico
veicolare, laddove sussista un diretto legame tra la violazione del divieto
di transito, con finalità cautelari, da parte dell’imputato e l’investimento
della persona offesa (nella specie il giudice ha ritenuto che il divieto
di transito risiedesse nella pericolosità della circolazione veicolare
in una strada stretta e con pendenza notevolissima).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 3/12/1996
N. 493/96
L’entrata in vigore del nuovo c.d.s. ha innovato la disciplina connessa
alla circolazione dei veicoli in servizio urgente di polizia, attraverso
l’introduzione, nel secondo comma dell’art. 177, di una limitazione, assente
nel vigore del vecchio codice della strada, con cui il legislatore puntualizza
che anche i veicoli in servizio urgente di polizia, che facciano uso congiunto
di segnalatori acustici e luminosi, sono tenuti al rispetto delle regole
di comune prudenza e diligenza. Tuttavia, anche se tale obbligo non era
contenuto nella corrispondente norma previgente, la condotta prudente e
diligente era comunque imposta a chi conduce veicoli in servizio urgente
di polizia.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 4/10/1995
N. 197/95
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO – COLPA GENERICA E COLPA SPECIFICA.
In caso di reati colposi derivanti dalla circolazione dei veicoli occorre
verificare se esistano profili di colpa specifica a carico dell’automobilista
e, in difetto, profili di colpa generica in riferimento al modello dell’homo
eiusdem professionis vel condicionis ossia del medio automobilista,
modello semplice da enunciare in astratto ma di difficile individuazione
in concreto per il rischio di formulare in sede giudiziale regole cautelari
che si esauriscono nella tautologica affermazione che si sarebbe dovuta
tenere una condotta diversa da quella tenuta ovvero nell’oggettivo divieto
di realizzare un certo evento, residuo della logica del versari in re
illicita (con possibili riflessi sul principio costituzionale di tardività).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/3/2002 N. 192/02
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO – COLPA E POSIZIONE.
La mera posizione di capo dell'amministrazione comunale non implica
automaticamente l'addebitabilità di un'omissione - a titolo di responsabilità
oggettiva, la c.d. responsabilità di posizione - laddove non sia
possibile presumere la conoscenza, da parte dell'imputato, della situazione
antigiuridica a cui la condotta omessa avrebbe dovuto porre rimedio (nella
specie l'imputato era divenuto sindaco da poco tempo e non risultava aver
ricevuto segnalazioni su carenze relative a misure antinfortunistiche).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 12/1/1999
N. 9/99
ART. 47 C.P.
REATO – ELEMENTO SOGGETTIVO – ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO - CASISTICA.
L’errore su una legge diversa dalla legge penale che causa un errore
sul fatto che costituisce reato, e che esclude la punibilità ai
sensi dell'art. 47 u.c. c.p., è ravvisabile in caso di errore sulla
normativa che disciplina l’ingresso degli stranieri in Italia laddove l’agente,
chiamato a rispondere del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina di cui all’art. 12 D.Lgs. 286/98, erri in ordine ai requisiti
legittimanti l’ingresso di altro soggetto nel territorio nazionale (nella
specie, l’imputato aveva fatto entrare in Italia un cittadino extracomunitario
nella convinzione che il possesso, da parte di quest’ultimo, della denuncia
di smarrimento del passaporto redatta dalla polizia spagnola ne legittimasse
l’ingresso).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 11/4/2002 N. 216/02
Manca
il dolo della calunnia nel caso in cui la volontà di incolpazione abbia ad
oggetto un reato perseguibile a querela e sia frutto di un’errore su legge
diversa da quella penale, rilevante ai sensi dell’art. 47 ultimo comma c.p.,
in quanto le norme che descrivono il reato oggetto di incolpazione nella
fattispecie della calunnia sono norme diverse da quella incriminatrice e da
quelle da questa richiamate.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 28/6/2002 n. 336/02
La
previsione dell’art. 609 sexies c.p., secondo cui per gli abusi sessuali in
danno di persona infraquattordicenne il colpevole non può invocare a propria
scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, è dettata in deroga
alle norme generali di cui agli artt. 47 e 48 c.p., secondo cui l’errore sul
fatto che costituisce il reato, ossia la mancata rappresentazione di uno degli
elementi costitutivi della fattispecie criminosa, esclude la punibilità, ed
è chiaramente ispirata ad una ratio di tutela nei confronti del minore
infraquattordicenne e quindi pone a carico dell’agente l’onere di
verificare scrupolosamente l’età del soggetto minorenne con cui intenda
avere rapporti di natura sessuale, tenendo presente che comunque l’ignoranza
o l’errore sull’età della persona offesa non giova neppure se sia
determinato da circostanze particolari, come il precoce sviluppo fisico o gli
ingannevoli atteggiamenti della persona offesa (cfr. Cass. 19/4/1985).
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 17/1/2002 n. 8/02
Art.
48 c.p.
REATO – ELEMENTO SOGGETTIVO – ERRORE
DETERMINATO DALL'ALTRUI INGANNO - CASISTICA.
La
previsione dell’art. 609 sexies c.p., secondo cui per gli abusi sessuali in
danno di persona infraquattordicenne il colpevole non può invocare a propria
scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, è dettata in deroga
alle norme generali di cui agli artt. 47 e 48 c.p., secondo cui l’errore sul
fatto che costituisce il reato, ossia la mancata rappresentazione di uno degli
elementi costitutivi della fattispecie criminosa, esclude la punibilità, ed
è chiaramente ispirata ad una ratio di tutela nei confronti del minore
infraquattordicenne e quindi pone a carico dell’agente l’onere di
verificare scrupolosamente l’età del soggetto minorenne con cui intenda
avere rapporti di natura sessuale, tenendo presente che comunque l’ignoranza
o l’errore sull’età della persona offesa non giova neppure se sia
determinato da circostanze particolari, come il precoce sviluppo fisico o gli
ingannevoli atteggiamenti della persona offesa (cfr. Cass. 19/4/1985).
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 17/1/2002 n. 8/02
Art.
49 c.p.
Reato
impossibile – inesistenza dell’oggetto.
L’inesistenza
dell’oggetto acquista rilevanza giuridica ed esclude la sussistenza del
reato soltanto quanto l’oggetto sia inesistente in rerum natura oppure l’inesistenza
sia assoluta ed originaria e non anche quando si sia in presenza di una
mancanza accidentale o temporale.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n.
305/03
L’accertamento
dell’inesistenza dell’oggetto in rerum natura avviene con giudizio ex
ante, nel senso che il giudice deve porsi nella stessa condizione in cui era l’agente
e, in relazione alle concrete circostanze e alle maggiori conoscenze dell’agente
stesso, escludere la sussistenza del reato soltanto quando l’esistenza dell’oggetto
appariva improbabile al momento dell’azione (cfr. Cassazione Sezione VI,
sent. 3/9/1996 n. 8171).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n.
305/03
Reato
impossibile – inidoneità della condotta.
Per
idoneità della condotta nel reato tentato si intende la capacità causale
ossia l’attitudine dell’atto a determinare l’evento dannoso, da
valutarsi in concreto con giudizio ex ante, a prescindere dagli effettivi
risultati conseguiti e dalle circostanze che hanno impedito il verificarsi
dell’evento per cause indipendenti dalla volontà dell’agente; mentre per
univocità della condotta si intende l’attitudine dell’atto a rivelare,
secondo l’id quod plerumque accidit, il proposito criminoso dell’agente.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 10/4/2002 n. 78/02
Ai
fini della configurabilità del tentativo la legge richiede da un lato l’idoneità
degli atti, dall’altro la direzione univoca degli stessi alla produzione
dell’evento delittuoso: tanto l’idoneità quanto l’univocità degli atti
devono essere valutate con riguardo alle modalità concrete dell’azione e al
comportamento complessivo dell’agente, di tal che un fatto non è penalmente
sanzionabile quando non abbia raggiunto la soglia del pericolo attuale e
concreto in rapporto alla lesione del bene protetto.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 8/6/2000 n. 174/00
Per
stabilire l’idoneità degli atti ai fini della sussistenza del tentativo
occorre una valutazione in concreto con giudizio ex ante (la c.d. prognosi
postuma), rapportato al momento in cui il soggetto ha agito, e a base
parziale, considerando cioè le circostanza verosimilmente esistenti anche se
ignorate dall’agente; per stabilire invece l’univocità degli atti occorre
accertare se, per la loro natura e il contesto in cui si inseriscono, secondo
le nrome di esperienza e l’id quod plerumque accidit, gli stessi rivelino l’intenzione
dell’agente.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n.
305/03
Reato
impossibile - inoffensività.
Il
principio di offensività, per opinione autorevole e condivisibile, ha rango
costituzionale, anzitutto in quanto il diritto supremo della libertà
personale, ex art. 13 Cost., è intoccabile dalla sanzione penale detentiva -
o anche pecuniaria, poichè convertibile - ove non si leda alcun bene
giuridico; ed, inoltre, perché, se si incriminassero fatti di mera
disubbidienza, la pena diverrebbe misura esclusivamente preventiva, che
colpisce la pericolosità dell'agente ed usurpa, quindi, le funzioni proprie
della misura di sicurezza, in contrasto con gli artt. 25 e 27 Cost. che le
distinguono, assegnando ad esse diverse finalità.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 1/10/2001 n. 319/01
La
necessaria offensività, ribadita a livello ordinario dall’art. 49 c.p., da
un lato, serve ad interpretare in chiave d'offesa i reati in cui questa è
elemento implicito o che, comunque, possono così reinterpretarsi senza
violare il principio di legalità; dall’altro, contribuisce a costruire una
nozione di reato come illecito tipico, alla cui tipicità, insieme agli altri
requisiti strutturali, ossia condotta, evento materiale e rapporto causale,
appartiene anche l'offesa al bene protetto.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 1/10/2001 n. 319/01.
Reato
impossibile – inoffensività - casistica.
Il
falso innocuo ha un’estensione maggiore del falso grossolano, cioè quello
ictu oculi riconoscibile, in quanto comprende tutte le falsità che comunque
non possano nuocere a chicchessia e che pertanto debbano ritenersi penalmente
irrilevanti in ossequio al principio "falsitas quae nemini nocet non
punitur".
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 27/11/2002 n.
544/02
In
giurisprudenza, in applicazione del principio di offensività, è ormai
incontroversa l'affermazione della non punibilità del falso innocuo, ossia
inidoneo a vulnerare l'interesse tutelato, e del falso grossolano, cioè ictu
oculi riconoscibile.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 1/10/2001 n. 319/01
Il
falso grossolano sussiste solo quando la falsificazione sia riconoscibile da
qualsiasi persona dotata di normale diligenza e capacità intellettiva e non
già solo da persona dotata di particolari conoscenze professionali.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 6/11/2002 n.
475/02
Deve
ritenersi il carattere grossolano del falso solo nel caso in cui questo sia
immediatamente riconoscibile da chiunque e non anche quando sia riscontrabile
soltanto da soggetti particolarmente qualificati.
Tribunale
di Sanremo, sent. 8/2/1996 n. 31/96
Deve
ritenersi il carattere grossolano del falso solo in caso di assoluta
inidoneità dell’azione tale da rendere assolutamente impossibile l’inganno
in una persona di normale intelligenza e diligenza (nella specie non è stata
ravvisata la grossolanità del falso nella falsificazione di una patente di
guida che risultava priva della data di rilascio e di scadenza).
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 10/2/1999 n. 24/99
La
contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile
ictu oculi, senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in una
imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non
poter ingannare nessuno (cfr. Cassazione Sezione V, sent. 16/3/2000 n. 3336).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 1/10/2001 n. 319/01
La
coltivazione è reato di pericolo e, in astratto, quindi, ben può essa
valutarsi come pericolosa, ossia idonea ad attentare al bene della salute dei
singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia
prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga,
tanto più che è destinata ad accrescere indiscriminatamente i quantitativi
coltivabili. Ma diverso profilo è quello dell'offensività specifica della
singola condotta in concreto accertata, talchè ove questa sia assolutamente
inidonea a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato viene meno la
riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, proprio perché
la indispensabile connotazione di offensività in generale di quest'ultima
implica la necessità che anche in concreto la offensività sia ravvisabile
almeno in grado minimo, nella singola condotta dell'agente, in difetto di ciò
venendo la fattispecie a rifluire nella figura del reato impossibile (art 49
cp).
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 3/10/2001 n. 332/01
La
causa estintiva di cui all’art. 22 L. 47/85 si estende anche alla violazione
ambientale rispetto a cui peraltro si impone il prosciolgimento ove sia
accertata la mancanza di offesa all’ambiente ossia al bene giuridico
protetto dalla norma incriminatrice.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 27/2/2002 n. 125/02
ART. 50 C.P.
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO – RAPPORTI
SESSUALI CON PROSTITUTE.
In caso di violenza sessuale commessa in danno di una prostituta deve
escludersi l’ipotesi di una sorta di consenso putativo solo in ragione
della natura della professione esercitata dalla persona offesa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/11/1999 N. 297/99
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE – CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO – MALTRATTAMENTI
IN FAMIGLIA.
Il reato di maltrattamenti in famiglia non può essere scriminato
dal consenso dell’avente diritto, sia pure affermato sulla base di opzioni
sub-culturali relative ad ordinamenti diversi da quello italiano, posto
che dette sub-culture, ove vigenti, si porrebbero in contrasto assoluto
con i principi che stanno alla base dell’ordinamento giuridico, in particolare
con la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo sanciti dall’art. 2 Cost.
i quali trovano specifica considerazione in materia di diritto di famiglia
negli art. 29-31 Cost. (cfr. Cassazione Sezione VI, ord. 24/11/1999 n.
3398).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 3/5/2002 N. 250/02
ART. 51 C.P.
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE – ESERCIZIO DEL DIRITTO – ESERCIZIO DELLO
JUS CORRIGENDI.
Non possono ritenersi preclusi quegli atti di correzione o di disciplina,
di minima valenza fisica o morale, che risultino necessari per rafforzare
le proibizioni, non arbitrarie né ingiuste, di comportamenti oggettivamente
pericolosi o dannosi, rispecchianti l’inconsapevolezza o la sottovalutazione
del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 22/5/2002 N. 286/02
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE – ADEMPIMENTO DEL DOVERE – ESECUZIONE DI
ORDINE DEL SUPERIORE GERARCHICO.
Sussiste l’esimente dell’adempimento di un dovere ai sensi dell’art.
51 c.p. allorquando l’imputato, destinatario dell’ordine del superiore
gerarchico di impedire alla persona offesa l’accesso, per motivi meramente
personali, in un edificio pubblico, cagioni lesioni personali lievi impedendo
effettivamente tale accesso che la persona offesa cerchi di conseguire
con violenza (nella specie il piantone di un commissariato di p.s. aveva
respinto il coniuge di un agente di p.s., solito recarsi nell’edificio
per motivi personali per creare turbative e perciò interdetto a
tale accesso dal dirigente, e si era opposto al tentativo di costui afferrandolo
per un braccio e così ferendolo).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 19/6/2000 N. 413/00
ART. 52 C.P.
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - LEGITTIMA DIFESA - COMMODUS DISCESSUS.
Il passaggio a vie di fatto nonostante ci si trovi all'aperto e si
disponga della possibilità di un commodus discessus esclude l’applicabilità
dell'esimente della legittima difesa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/5/1994 N. 88/94
La persona ingiustamente aggredita non è tenuta a darsi alla
fuga quando tale atto, per la dignità della persona offesa e l’ambiente
in cui questa vive, è considerato disonorevole e vile.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/3/1995 N. 80/95
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - LEGITTIMA DIFESA - INCERTEZZA SULLA SUSSISTENZA.
La sussistenza di un dubbio sulla esimente della legittima difesa ai
sensi dell'art. 530 comma 3° opera a favore dell'imputato che pertanto
deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/10/1994 N. 196
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - LEGITTIMA DIFESA -
PUTATIVITA'.
L’erroneo
apprezzamento dei fatti in ordine ad una situazione di pericolo, che, se
reale, darebbe luogo all’esimente della legittima difesa, ha efficacia
esimente se è scusabile, e comporta responsabilità ex art. 59 ultimo comma
c.p. se è determinato da colpa, deve trovare adeguata giustificazione in
qualche fatto che, sebbene erroneamente rappresentato o compreso, abbia la
possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di
trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sicchè la
legittima difesa putativa non può valutarsi al lume di un criterio
esclusivamente soggettivo e desumersi quindi dal solo stato d’animo dell’agente,
dal solo timore o dal solo errore, dovendo invece essere considerata anche la
situazione obiettiva che abbia determinato l’errore.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/3/2003 n.
149/03
La
legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con
la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste
obiettivamente ma è supposta dall’agente a causa di un erroneo
apprezzamento dei fatti.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/3/2003 n.
149/03
La
legittima difesa putativa può configurarsi se ed in quanto l’erronea
opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti,
di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare,
nell’animo dell’agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una
situazione di pericolo (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 22/3/1991 n. 3257).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/3/2003 n.
149/03
ART. 54 C.P.
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITÀ - EVITABILITÀ.
Il furto di energia elettrica commesso da persona indigente che sostenga
di esservi stata costretta dalla necessità di salvaguardare l'incolumità
fisica e di tutelare la salute di suoi ospiti ammalati esclude che possa
applicarsi l'esimente dello stato di necessità perché difetta
il requisito dell'inevitabilità della situazione necessitante, tenuto
conto che la moderna organizzazione socio-assistenziale garantisce la cura
e l'assistenza delle persone malate.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI BORDIGHERA, SENT. 7/2/1997
N. 18/97
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITÀ – IMMEDIATEZZA
DEL PERICOLO DI DANNO GRAVE ALLA PERSONA.
In caso di invasione di alloggi di proprietà dello I.A.C.P.
l’impossibilità di affrontare le spese del canone di locazione in
regime di libero mercato da parte dell’occupante non integra gli estremi
del pericolo immediato di danno grave alla persona, rilevante ai fini dell’applicabilità
dell’art. 54 c.p., né consente di escludere comunque l’antigiuridicità
del fatto in base alla pretesa applicabilità di un principio di
giustizia sociale consacrato nella costituzione.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 24/2/1998
N. 59/98
ART. 55 C.P.
CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ECCESSO COLPOSO.
L'eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p. é determinato da un'erronea
valutazione della situazione di fatto (per esempio, da un errore sulla
superiorità fisica o sui mezzi offensivi dell'aggressore) ovvero
da un errore esecutivo (per esempio, da un errore nell'usare l'arma di
difesa di cui ci si vuol limitare a far mostra e con cui invece si finisce
di colpire l'aggressore). Allorquando invece il superamento dei predetti
limiti sia cosciente e volontario si é al di fuori dell'eccesso
colposo e si deve rispondere del reato doloso.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/4/1997 N. 67/97
L'eccesso colposo di cui all'art. 55 c.p. é ipotizzabile nel
caso in cui l’imputato si limiti a reagire all’aggressione altrui ponendo
in essere una condotta dettata da meri fini difensivi, ancorchè
sproporzionata rispetto all’offesa (nella specie, l’imputato era stato
colpito da un anziano con un bastone ed aveva reagito spingendo lontano
dà sé l’aggressore, facendolo cadere).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999
N. 203/99
L'eccesso
colposo di cui all'art. 55 c.p. é determinato da un errore sulla sussistenza
dell’esimente che sia logicamente scusabile.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 11/10/2002 n.
409/02
ART. 56 C.P.
REATO TENTATO – REQUISITI.
Per
idoneità della condotta nel reato tentato si intende la capacità causale
ossia l’attitudine dell’atto a determinare l’evento dannoso, da
valutarsi in concreto con giudizio ex ante, a prescindere dagli effettivi
risultati conseguiti e dalle circostanze che hanno impedito il verificarsi
dell’evento per cause indipendenti dalla volontà dell’agente; mentre per
univocità della condotta si intende l’attitudine dell’atto a rivelare,
secondo l’id quod plerumque accidit, il proposito criminoso dell’agente.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 10/4/2002 n. 78/02
Ai
fini della configurabilità del tentativo la legge richiede da un lato l’idoneità
degli atti, dall’altro la direzione univoca degli stessi alla produzione
dell’evento delittuoso: tanto l’idoneità quanto l’univocità degli atti
devono essere valutate con riguardo alle modalità concrete dell’azione e al
comportamento complessivo dell’agente, di tal che un fatto non è penalmente
sanzionabile quando non abbia raggiunto la soglia del pericolo attuale e
concreto in rapporto alla lesione del bene protetto.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 8/6/2000 n. 174/00
Per
stabilire l’idoneità degli atti ai fini della sussistenza del tentativo
occorre una valutazione in concreto con giudizio ex ante (la c.d. prognosi
postuma), rapportato al momento in cui il soggetto ha agito, e a base
parziale, considerando cioè le circostanza verosimilmente esistenti anche se
ignorate dall’agente; per stabilire invece l’univocità degli atti occorre
accertare se, per la loro natura e il contesto in cui si inseriscono, secondo
le nrome di esperienza e l’id quod plerumque accidit, gli stessi rivelino l’intenzione
dell’agente.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n.
305/03
Anche
un atto preparatorio può integrare gli estremi del tentativo quando sia
idoneo e diretto in modo non equivoco alla consumazione del reato (cfr.
Cassazione sezione II, sent. 26/7/1995 n. 295; Cassazione sezione V, sent.
13/8/1998 n. 9365).
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 26/4/2001 n. 293/01
L’inesistenza
dell’oggetto acquista rilevanza giuridica ed esclude la sussistenza del
reato soltanto quanto l’oggetto sia inesistente in rerum natura oppure l’inesistenza
sia assoluta ed originaria e non anche quando si sia in presenza di una
mancanza accidentale o temporale.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n.
305/03
L’accertamento
dell’inesistenza dell’oggetto in rerum natura avviene con giudizio ex
ante, nel senso che il giudice deve porsi nella stessa condizione in cui era l’agente
e, in relazione alle concrete circostanze e alle maggiori conoscenze dell’agente
stesso, escludere la sussistenza del reato soltanto quando l’esistenza dell’oggetto
appariva improbabile al momento dell’azione (cfr. Cassazione Sezione VI,
sent. 3/9/1996 n. 8171).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 16/5/2003 n.
305/03
REATO TENTATO – CASISTICA.
Il mero sopralluogo dell'imputato sul luogo del preteso delitto tentato
non assume valenza di atto idoneo diretto in modo non equivoco alla commissione
del reato costituendone al più mero atto presupposto.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 18/12/1997 N. 224/97
L’esibizione dei genitali accompagnata dalla frase “ti piace toccarli?”
rivolta dall’agente ad una persona offesa minore senza richieste o pretese
ulteriori non dà luogo ad atti univocamente diretti alla commissione
del delitto di atti sessuali con minorenne di cui all’art. 609-quater c.p.,
nel senso che non sono tali da manifestare obiettivamente ed inequivocabilmente
l’intenzione delittuosa di compiere atti sessuali con la persona minore.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/6/2000 N. 174/00
In caso di furto il reato è consumato con lo spossessamento
del soggetto passivo, che si verifica quando sia venuto meno il potere
di sorveglianza e di custodia del legittimo detentore (nella specie, il
giudice ha ravvisato il mero tentativo di furto nel fatto dell’imputato
che, dopo avere scaricato alcuni beni dall’autovettura della persona offesa,
era stato sopreso dalla polizia giudiziaria nell’atto di rovistare ulteriormente
all’interno dell’abitacolo dell’autovettura medesima).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 5/3/2001 N. 86/01
REATO TENTATO - DOLO EVENTUALE - INCOMPATIBILITÀ.
Il dolo eventuale, inteso come accettazione di un evento che non é
preso di mira dall'agente e neppure previsto come certo, ma costituisce
solo un esito probabile o possibile della condotta, non é compatibile
con il requisito della direzione univoca degli atti richiesto dall'art.
56 c.p. per la punibilità del tentativo.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/12/1997 N. 253/97
REATO TENTATO - CIRCOSTANZA - AMMISSIBILITÀ.
È ravvisabile il delitto circostanziato tentato ovvero il tentativo
di delitto circostanziato (nella specie, il giudice ha apprezzato che l’estorsione
tentata dall’imputato, ove si fosse consumata, avrebbe cagionato alla persona
offesa un danno patrimoniale di speciale tenuità, dando luogo alla
circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p.).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/10/1991 N. 234/91
Nell’ambito di un reato tentato contro il patrimonio non è ravvisabile
la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art.
62 n. 4 c.p. ove non sia possibile evincere dalle risultanze processuali
il valore delle cose che l’imputato avrebbe conseguito se il reato fosse
giunto a consumazione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/12/1999 N. 176/99
Presupposto della circostanza aggravante di cui all’art. 583 comma
1 numero 1 c.p. è l’effettivo verificarsi di una malattia che ponga
la persona offesa in pericolo di vita concreto, reale e attuale, escludendosi
la configurabilità del mero tentativo del delitto di lesioni personali
comportanti malattie insanabili.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 8/3/1995 N. 80/95
REATO TENTATO - DIFFERENZA DALL'ACCORDO O ISTIGAZIONE.
Il semplice accordo o istigazione di per sé soli sono esenti
da pena ex art. 115 c.p. ove non sia intervenuto quale momento iniziale
dell’attività punibile a itolo di tentativo il compimento di atti
idonei ed inequivoci (art. 56 c.p.) senza che abbia rilievo ogni distinzione
tra attività preparatoria ed esecutiva.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/4/2001 N. 293/01
DESISTENZA - NATURA.
La desistenza è causa di non punibilità avente natura
soggettiva in quanto correlata all’intensità del dolo (art. 70 e
119 c.p.) e non è quindi comunicabile ai compartecipi che non abbiano
desistito ai quali perciò non viene estesa l’impunità (nella
specie il giudice ha evidenziato che il concorrente nulla fece per impedire
il conseguimento del fine delittuoso e perciò non può trarre
benefici dal ravvedimento operato da un altro soggetto).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/4/2001 N. 293/01
ART. 59 C.P.
circostanze
- causa di giustificazione putativa.
La
figura dell’esimente putativa può trovare applicazione solo quando sussista
un’obiettiva situazione – non creata dallo stesso soggetto attivo del
reato – che possa ragionevolmente indurre in errore tale soggetto sull’esistenza
delle condizioni fattuali corrispondenti alla configurazione della scriminante
(cfr. Cassazione Sezione III, sent. 20/4/1990 in Cass. pen. 1991, I, 1963).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 9/4/2003 n.
218/03
CIRCOSTANZE - CONSENSO PUTATIVO.
In caso di violenza sessuale commessa in danno di una prostituta deve
escludersi l’ipotesi di una sorta di consenso putativo solo in ragione
della natura della professione esercitata dalla persona offesa.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 25/11/1999 N. 297/99
CIRCOSTANZE
- LEGITTIMA DIFESA PUTATIVA.
L’erroneo
apprezzamento dei fatti in ordine ad una situazione di pericolo, che, se
reale, darebbe luogo all’esimente della legittima difesa, ha efficacia
esimente se è scusabile, e comporta responsabilità ex art. 59 ultimo comma
c.p. se è determinato da colpa, deve trovare adeguata giustificazione in
qualche fatto che, sebbene erroneamente rappresentato o compreso, abbia la
possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di
trovarsi esposto al pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sicchè la
legittima difesa putativa non può valutarsi al lume di un criterio
esclusivamente soggettivo e desumersi quindi dal solo stato d’animo dell’agente,
dal solo timore o dal solo errore, dovendo invece essere considerata anche la
situazione obiettiva che abbia determinato l’errore.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/3/2003 n.
149/03
La
legittima difesa putativa postula i medesimi presupposti di quella reale, con
la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste
obiettivamente ma è supposta dall’agente a causa di un erroneo
apprezzamento dei fatti.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/3/2003 n.
149/03
La
legittima difesa putativa può configurarsi se ed in quanto l’erronea
opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti,
di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare,
nell’animo dell’agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una
situazione di pericolo (cfr. Cassazione Sezione III, sent. 22/3/1991 n. 3257).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/3/2003 n.
149/03
ART. 61 C.P.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - FUTILI MOTIVI.
Il motivo, inteso come antecedente psichico della condotta, ossia come
impulso che induca il soggetto a delinquere, deve considerarsi futile quando
la determinazione delittuosa sia causata da uno stimolo esterno così
lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato,
da apparire alla generalità delle persone come assolutamente insufficiente
a provocare l’azione delittuosa, tanto da poter essere riguardata, più
che come causa del fatto, come pretesto o scusa perché l’agente
possa dar sfogo al suo impulso criminale (cfr. Cassazione, sent. 12/2/2001
n. 5864).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/10/2001 N. 348/01
La commissione di un reato per affermare il proprio prestigio delinquenziale
integra la circostanza aggravante dei futili motivi di cui all'art. 61
n. 1 c.p. (cfr. Cass. 13/5/1981 n. 4482).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/12/1997 N. 253/97
La futilità del motivo che accompagna il reato sussiste in caso
di evidente sproporzione tra lo stimolo a commettere il reato e il reato
commesso, talchè il motivo dell’azione emerge più a pretesto
che a causa della condotta (nella specie la circostanza aggravante è
stata esclusa perché a scatenare l’alterco poi degenerato con passaggio
alle vie di fatto è stata un’espressione offensiva profferita da
una terza persona all’indirizzo di uno dei contendenti).
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 15/10/1996
N. 396/96
Per la riconoscibilità della circostanza aggravante dei futili
motivi occorre che il movente sia identificato con certezza, non potendosi
giustificare l’applicazione di detta aggravante quando risulti incerta
la reale spinta a delinquere (cfr. Cassazione, sent. 12/2/2001 n. 5864).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 10/10/2001 N. 348/01
Circostanze
aggravanti – nesso teleologico.
In
caso di omicidio in un quadro di maltrattamenti in famiglia si ha concorso dei
reati ma non anche la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 c.p.
perché non si può ritenere che l’omicidio costituisca il mezzo di un reato
permanente come quello di maltrattamenti, in quanto la volontà di uccidere
costituisce un fine e non un mezzo.
G.u.p.
del Tribunale di Sanremo, sent. 10/4/2002 n. 77/02
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ.
Ai fini dell'accertamento della circostanza aggravante del danno di
rilevante gravità occorre frazionare le singole condotte e i singoli
episodi ascritti agli imputati.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 26/6/1995 N. 102/95
In caso di reato continuato la circostanza aggravante dell’art. 61
n. 7 c.p. contempla un danno che non può essere unitariamente considerato,
quale somma di tutti gli illeciti posti in essere, ma deve essere valutato
in ordine a ciascun episodio ritenuto provato.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 29/6/1996 N. 103/96
Ai fini dell'accertamento della circostanza aggravante del danno di
rilevante gravità la situazione economica del danneggiato non può
assurgere a criterio determinante per stabilire la rilevante gravità
del danno cagionato ma nel caso in cui tale gravità non sia palesemente
rilevante se oggettivamente valutata le condizioni del danneggiato ben
possono assurgere a criterio sussidiario dirimente (nella specie, il giudice
ha escluso la circostanza aggravante in questione in presenza di un danno
patrimoniale di circa lire 10.000.000 cagionato ad una società a
responsabilità limitata con un fatturato annuo di lire 30.000.000.000).
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 29/10/2001
N. 308/01
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – AGGRAVAMENTO DELLE CONSEGUENZE DEL DELITTO.
L’asportazione di parti del bene oggetto di appropriazione indebita
(nella specie, le parti meccaniche di un’apparecchiatura trilaterale, utilizzabile
per l’attività tipografica) non dà luogo ad aggravamento
delle conseguenze del reato ai sensi dell’art. 61 n. 8 c.p. in quanto
riguarda l’oggetto di tale reato mentre l’aggravante di cui sopra sussiste
solo allorchè la condotta aggravatrice sia posta in essere dopo
la commissione del delitto.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999
N. 199/99
Non appare riconducibile ad alcun principio generale del nostro ordinamento
giuridico la tesi, pure sostenuta da un’autorevole ma isolata opinione
dottrinale, secondo cui l’aggravante di cui all’art. 61 n. 8 c.p. è
configurabile alla sola condizione che l’aggravamento o il tentativo di
aggravamento del delitto commesso non sia tale da rendere applicabile un
autonomo titolo di reato.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/7/2000 N. 242/00
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – ABUSO DI PRESTAZIONE D’OPERA.
Il concetto di prestazione d’opera ripreso dall’art. 61 n. 11 c.p.
deve essere interpretato in maniera più ampia di quello di locazione
d’opera, per ricomprendere ogni attività prestata da un soggetto
in favore di un altro, quale che ne sia l’oggetto, il titolo e il regime
giuridico.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999
N. 199/99
Il concetto di prestazione d’opera ripreso dall’art. 61 n. 11 c.p.
non comprende l’ipotesi del comodato perché il comodatario, nel
fare uso del bene oggetto del contratto, opera nel proprio esclusivo interesse
e non in quello del comodante, neppure parzialmente.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/6/1999
N. 199/99
Il concetto di prestazione d’opera ripreso dall’art. 61 n. 11 c.p.
non comprende l’ipotesi della mediazione perché il mediatore, diversamente
dal prestatore d’opera, non assume un obbligo giuridico di attivarsi (facere)
e conviene un diritto alla percentuale solo in caso di esito positivo del
proprio intervento.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 27/10/2000 N. 202/00
ART. 62 C.P.
Circostanze
attenuanti - motivi di particolare valore morale o sociale.
Sussiste
la circostanza attenuante dell'aver agito per motivi di particolare valore
morale o sociale di cui all'art. 62 n. 1 c.p. nel caso in cui l’evasione
dagli arresti domiciliari sia commesso al fine di recarsi al capezzale di un
prossimo congiunto gravemente malato.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 18/4/2003 n. 148/03
CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PROVOCAZIONE.
Non sussiste la circostanza attenuante della provocazione di cui all'art.
62 n. 2 c.p. allorché non possa ritenersi sussistente un rapporto
di causalità psicologica tra l'azione della persona offesa e la
successiva reazione dell'imputato (nella specie non é stata ravvisata
la provocazione perché il rapporto di causalità psicologica
di cui sopra era stato escluso per la manifesta sproporzione tra i due
accadimenti).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/11/1995 N. 260/95
CFR. PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 2/3/1999
N. 73/99
Lo stato d'ira di cui all'art. 62 n. 2 c.p. consiste in un sentimento
di intensa eccitazione e di profondo turbamento, capace di alterare la
funzionalità dei freni inibitori, e va perciò distinto nettamente
dall'odio, dalla vendetta o dall’agitazione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/9/1995 N. 187/95
Il
semplice risentimento nei confronti della persona offesa non assurge a
circostanza attenuante ai sensi dell’art. 62 n. 2 c.p.
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 21/1/2002 n. 42/02
Per
la sussistenza della circostanza attenuante ai sensi dell’art. 62 n. 2 c.p. è
necessario, anche senza che vi debba essere un rapporto di proporzionalità tra
reazione e fatto ingiusto altrui, che la reazione medesima sia in qualche modo
adeguata all’offesa, al fine di lasciar desumere l’esistenza di un nesso di
causalità tra i due fatti e non di mera occasionalità (cfr. Cassazione Sezione
I, sent. 30/11/1995 n. 12785).
Tribunale
di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 12/3/2003 n. 149/03
CIRCOSTANZE ATTENUANTI - DANNO DI SPECIALE TENUITÀ.
Perché sussista la circostanza attenuante del danno di speciale
tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. occorre che il danno sia “specialmente
tenue” cioè non semplicemente lieve ma di minima rilevanza economica.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/12/1999 N. 180/99
Al fine della valutazione della speciale tenuità del danno di
cui all’art. 62 n. 4 c.p. occorre procedere ad una valutazione fondata
sul criterio oggettivo del danno in sé mentre il criterio soggettivo
del riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo ha valore
meramente sussidiario, venendo in considerazione solo ai fini dell’esclusione
della circostanza attenuante quando il danno, pur di speciale tenuità
oggettiva, rappresenti un pregiudizio notevole per l’offeso attese le sue
condizioni economiche particolarmente disagiate (nella specie il danno
patrimoniale, pari a lire 775.000, era stato sofferto da un istituto di
credito e pertanto il giudice ha escluso la sussistenza della circostanza
attenuante): cfr. Cass. 9931/85, 7603/90, 2001/92.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 14/12/1999 N. 180/99
Per valutare la sussistenza della circostanza attenuante del danno
di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in caso di furto
occorre tenere conto non solo del valore della res furtiva ma anche dei
danni arrecati con l’azione strumentale al conseguimento del bene medesimo
(nella specie, il furto aveva avuto per oggetto denaro per lire 1.000,
due chiavi e un pacchetto di fazzoletti di carta ma era stato commesso
mediante effrazione di un vetro laterale e dei deflettori di un auto).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/2/2000 N. 118/00
Per la sussistenza della circostanza attenuante del danno di speciale
tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p. in caso di rapina occorre accertare
che il bene sottratto abbia un valore economico modestissimo (nella specie,
la rapina aveva avuto per oggetto un mazzo di chiavi e un paio di occhiali
di modestissimo valore economico).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/12/1994 N. 319/94
Il fatto di particolare tenuità di cui al capoverso dell’art.
648 c.p. si differenzia dalla circostanza di cui all’art. 62 n. 4 c.p.
(danno di speciale tenuità) perché mentre per quest’ultima
viene essenzialmente in rilievo il danno economico arrecato alla persona
offesa, nel caso di cui all’art. 648 cpv. c.p. la valutazione, investendo
il fatto nella sua globalità, richiede un analisi più articolata
e con un oggetto più ampio.
PRETORE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 22/10/1996
N. 416/96
Sussiste la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità
di cui all'art. 62 n. 4 c.p. allorché il sacrificio patrimoniale
imposto dall'imputato alla persona offesa sia di modestissima entità
(nella specie era stata ritenuta tale un'estorsione con danno ammontante
a lire 500.000).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 4/11/1995 N. 259/95
Non
sussiste la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui
all'art. 62 n. 4 c.p. allorché il sacrificio patrimoniale imposto
dall'imputato alla persona offesa ammonti ad euro 150 - 200.
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 29/5/2002 n.
273/02
Sussiste
la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n.
4 c.p. allorché il sacrificio patrimoniale imposto dall'imputato alla persona
offesa ammonti a poche decine di euro.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 11/4/2003 n. 129/03
Sussiste la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità
di cui all'art. 62 n. 4 c.p. allorché il sacrificio patrimoniale
imposto dall'imputato alla persona offesa sia di modestissima entità
(nella specie era stata ritenuta tale una rapina con danno ammontante ad
euro 50).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 22/2/2002 N. 111/02
Sussiste la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità
di cui all'art. 62 n. 4 c.p. allorché il sacrificio patrimoniale
imposto dall'imputato alla persona offesa sia di modestissima entità
(nella specie era stata ritenuta tale una rapina con danno ammontante a
lire 2.500).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 13/3/1995 N. 87/95
È ravvisabile il delitto circostanziato tentato ovvero il tentativo
di delitto circostanziato (nella specie l’estorsione tentata dall’imputato,
ove si fosse consumata, avrebbe cagionato alla persona offesa un danno
patrimoniale di speciale tenuità, cioé la circostanza attenuante
prevista dall’art. 62 n. 4 c.p.).
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 1/10/1991 N. 234/91
La
circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62 n. 4
c.p. è compatibile con il tentativo in base alla prognosi del danno che si
sarebbe cagionato con la consumazione (cfr. Cassazione Sezione VI, sent.
16/2/1992).
Tribunale
monocratico di Sanremo sezione distaccata di Ventimiglia, sent. 14/2/2003 n.
86/03
Nell’ambito di un reato tentato contro il patrimonio non è ravvisabile
la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art.
62 n. 4 c.p. ove non sia possibile evincere dalle risultanze processuali
il valore delle cose che l’imputato avrebbe conseguito se il reato fosse
giunto a consumazione.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/12/1999 N. 176/99
CIRCOSTANZE ATTENUANTI – ELISIONE O ATTENUAZIONE DEL DANNO.
La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. sussiste solo
in presenza di una condotta operosa, produttiva di effetti che abbiano
quanto meno attenuato le conseguenze dannose o pericolose del reato (nella
specie la circostanza non è stata ravvisata in una chiamata in correità
rimasta priva di riscontri e riferita a persona trasferitasi per ignota
destinazione).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 9/2/1999 N. 21/99
La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. non è
riconoscibile in caso di soccorso prestato dall’imputato di omicidio volontario
alla persona offesa, poi deceduta in conseguenza delle ferite riportate,
in quanto l’intervento deve essere efficace cioè deve ottenere il
risultato di elidere o almeno attenuare le conseguenze del reato (cfr.
Cassazione Sezione I, sent. 30/5/1973 in Cass. pen. Mass. 1974, 1066 sull’inapplicabilità
della circostanza attenuante in questione all’omicidio volontario).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 6/11/1995 N. 260/95
La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. sussiste nel
reato continuato solo quando il risarcimento del danno sia avvenuto integralmente
per tutti i fatti riuniti sotto il vincolo della continuazione e non solo
per il più grave, ossia quando il risarcimento comprenda tutti i
danni derivanti dal reato continuato (cfr. Cassazione n. 213/82 e 8242/85).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 28/11/2000 N. 354/00
La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. sussiste in
caso di commissione dei reati di cui agli artt. 28 e 51 comma 1 D.Lgs.
22/97 (raccolta e gestione di rifiuti speciali in assenza della prescritta
autorizzazione) e agli artt. 3 e 14 D.Lgs. 95/92 (sversamento di oli minerali)
ove sia posto in essere il risanamento dell’area interessata dagli sversamenti.
TRIBUNALE DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA, SENT. 1/6/2001
N. 222/01
ART. 62 BIS C.P.
CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - REQUISITI.
Sono concedibili le circostanze attenuanti generiche anche in base
all’esigenza di adeguare la pena al fatto.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 19/1/2000 N. 13/00
Sono concedibili le circostanze attenuanti generiche al fine di mitigare
i pesanti effetti sanzionatori previsti per il reato commesso, anche in
presenza di elementi di valutazione negativi come i precedenti penali.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 12/1/2000 N. 7/00
Non sono concedibili le circostanze attenuanti generiche nell'ipotesi
in cui l'imputato, pure incensurato, sia responsabile di reati di estrema
gravità.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 23/1/1995 N. 15/95
Non sono concedibili le circostanze attenuanti generiche per il solo
fatto che l’imputato straniero sia incensurato perché lo stato di
incensuratezza non ha alcun valore per chi non viva nel nostro Stato e
vi transiti soltanto e non sia dato sapere se abbia commesso o meno reati
nel suo paese.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 21/5/2001 N. 311/01
Sono concedibili le circostanze attenuanti generiche all'imputato sedicente
che sia stato identificato mediante fotografie e rilievi dattiloscopici
e di cui sia stata accertata la mancanza di precedenti penali mediante
controllo presso la banca dati della Polizia di Stato.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 23/10/2001 N. 382/01
Non sono concedibili le circostanze attenuanti generiche nell'ipotesi
in cui l'imputato abbia reso confessione non a seguito di un effettivo
ravvedimento bensì di un preciso calcolo di fronte ad inequivocabili
prove esistenti a suo carico.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 16/12/1997 N. 258/97
Sono concedibili le circostanze attenuanti generiche nell'ipotesi in
cui l'imputato abbia reso confessione perché il riconoscimento delle
proprie responsabilità è di per sé sintomo di ravvedimento.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 1/3/2002 N. 132/02
Art.
69 c.p.
circostanze
aggravanti e attenuanti – giudizio di bilanciamento.
Il
giudizio di bilanciamento tra circostanze può avere luogo nel senso della
prevalenza delle une sulle altre per meglio adeguare la pena al fatto.
Tribunale
monocratico di Sanremo, sent. 11/4/2003 n. 129/03
ART. 81 C.P.
REATO CONTINUATO – ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER LA RICONOSCIBILITÀ
DELLA CONTINUAZIONE.
La sussistenza del vincolo della continuazione può essere desunta
dall’omogeneità e dalla ravvicinatezza temporale delle violazioni
penali.
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO SEZIONE DISTACCATA DI VENTIMIGLIA,
SENT. 19/1/2000 N. 13/00
Il solo dato cronologico relativo all’intervallo tra le diverse violazioni
non è elemento sufficiente per escludere in linea generale che una
persona si proponga di commettere più reati a distanza di tempo
(cfr. Cassazione 1745/94).
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 7/10/1999 N. 134/99
Non è ravvisabile l’identità di disegno criminoso fra
reati che risultino commessi in epoche e con correi diversi.
TRIBUNALE DI SANREMO, ORD. 7/12/2000
REATO CONTINUATO - REATO PIÙ GRAVE - INDIVIDUAZIONE.
La violazione più grave nel reato continuato deve essere individuata
in astratto (cfr. Cassazione Sezioni Unite, sent. 28/1/1998 n. 3).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 20/3/2002 N. 190/02
REATO CONTINUATO - GIUDICATO SUL REATO MENO GRAVE - RICONOSCIBILITÀ
DELLA CONTINUAZIONE.
Il giudice della cognizione ben può riconoscere il vincolo della
continuazione tra reato giudicato e reato ancora da giudicare anche nell'ipotesi
in cui il reato più grave sia ancora sub iudice e quello meno grave
sia già stato accertato con sentenza passata in giudicato.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/11/1997 N. 237/97
REATO CONTINUATO - REATO COMMESSO DOPO IL GIUDICATO SU PRECEDENTE
REATO - ESCLUSIONE DELLA CONTINUAZIONE.
Il giudice della cognizione deve escludere il vincolo della continuazione
tra reato giudicato e reato ancora da giudicare nell'ipotesi in cui quest'ultimo
sia stato commesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna
per il precedente reato, perché il passaggio in giudicato di tale
sentenza interrompe il disegno criminoso.
G.U.P. DEL TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 24/11/1997 N. 237/97
REATO CONTINUATO - CONDOTTE ALTERNATIVE PREVISTE DALLA STESSA NORMA
INCRIMINATRICE - ESCLUSIONE DELL’AUMENTO PER CONTINUAZIONE.
Alternativa é la condotta di chi vende rispetto a quella di
chi acquista, come quella di chi cede rispetto a quella di chi riceve o
quella di chi esporta rispetto a quella di chi importa. Sono invece cumulative,
in quanto necessariamente concorrono o possono concorrere, altre modalità
della condotta, essendo chiaro che il vendere presuppone l’offerta o la
messa in vendita e implica un’attività di cessione e di consegna,
che chi commercia generalmente vende oppure acquista e solitamente anche
distribuisce e procura ad altri, che chi acquista riceve e che tutte queste
condotte, analogamente a quelle di chi coltiva, produce, fabbrica ecc.
ovvero trasporta, importa, esporta ecc. implicano anche, almeno di norma,
una condotta di detenzione. Quando una disposizione di legge contempla
alternativamente o cumulativamente più ipotesi, stabilendo per tutte
lo stesso trattamento penale, la norma incriminatrice violata é
una soltanto, anche se più di una delle ipotesi previste risultino
realmente. Trattandosi quindi di un reato unico non si potrà far
luogo ad aumenti di pena a titolo di concorso formale o di continuazione,
in relazione alla eventuale pluralità delle condotte illecite contemplate
dalla norma.
TRIBUNALE DI SANREMO, SENT. 19/7/1991 N. 206/91
REATO CONTINUATO – QUERELA – TERMINE - DECORRENZA.
In tema di reato continuato il termine per la presentazione della querela
decorre dalla conoscenza certa del singolo fatto reato e non dall’ultimo
momento consumativo della continuazione (cfr. Cassazione Sezione III, sent.
15/6/1987 n. 7420; sent. 8/4/1971 n. 1359).
TRIBUNALE MONOCRATICO DI SANREMO, SENT. 9/11/2001 N. 417/01 |