Club
Alpino Italiano
STATUTO
REGOLAMENTO GENERALE
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E. Petrella, 19 – 20124 Milano
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022057231 fax 02205723201
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REGOLAMENTO
CONVEGNO DELLE SEZIONI LOMBARDE
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Longhi, 3 – 20052 Monza
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e fax 039361485
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STATUTO
TITOLO I
Costituzione - Finalità - Sede -
Organizzazione - Autonomia patrimoniale...................................................................... 5
TITOLO II
Soci................................................................................................................................................................................................ 6
TITOLO III
Sezioni........................................................................................................................................................................................... 7
TITOLO IV
Convegni di Sezioni, Comitati di
coordinamento e Delegazioni........................................................................................ 8
TITOLO V
Assemblea................................................................................................................................................................................... 8
TITOLO VI
Organi Centrali............................................................................................................................................................................ 9
TITOLO VII
Collegio dei Revisori dei conti
– Collegio dei Probiviri..................................................................................................... 10
TITOLO VIII
Organizzazione – Direttore –
Bilanci – Amministrazione.................................................................................................. 11
TITOLO IX
Ordinamento particolare di
alcune strutture periferiche................................................................................................... 11
TITOLO X
Disposizioni finali..................................................................................................................................................................... 12
TITOLO I
Capo I – Scopi e modi per
conseguirli................................................................................................................................. 14
Capo II – Stemmi e distintivi................................................................................................................................................... 14
Capo III – Pubblicazioni........................................................................................................................................................... 15
TITOLO II
Capo I – Soci onorari............................................................................................................................................................... 15
Capo II – Soci benemeriti,
Ordinari, Familiari e Giovani – Aggregati............................................................................. 15
Capo III – Diritti e obblighi
dei soci........................................................................................................................................ 16
Capo IV – Quote sociali
contributi ordinari e straordinari................................................................................................. 17
Capo V – Cessazione della
qualita’ di socio...................................................................................................................... 17
TITOLO III
Capo I – Sezioni........................................................................................................................................................................ 18
Capo II – Sottosezioni.............................................................................................................................................................. 20
Capo III – Tesseramento........................................................................................................................................................ 21
TITOLO IV
Capo I – Convegni di Sezioni,
Comitati di coordinamento – Delegazioni..................................................................... 22
TITOLO V
Capo I – Assemblea dei Delegati......................................................................................................................................... 24
TITOLO VI
Capo I – consiglio..................................................................................................................................................................... 26
Capo II – Comitato di presidenza.......................................................................................................................................... 27
Capo III – Organi Tecnici
Centrali.......................................................................................................................................... 28
TITOLO VII
Capo I – Collegio dei Revisori
dei conti............................................................................................................................... 29
Capo II – Collegio dei Probiviri............................................................................................................................................... 29
TITOLO VII-BIS
Gratuità delle cariche -
Condizioni di eleggibilità - Ineleggibilità - Incompatibilità...................................................... 30
TITOLO VIII
Capo I – Organizzazione –
Bilanci – Amministrazione – Contabilità.............................................................................. 31
Capo II – Congresso nazionale............................................................................................................................................. 31
TITOLO IX
Capo I – Sezioni nazionali....................................................................................................................................................... 31
Capo II – Sezioni particolari.................................................................................................................................................... 31
TITOLO X
Capo I – Modifiche del
Regolamento generale.................................................................................................................. 32
Capo II – Norme transitorie.................................................................................................................................................... 32
TITOLO I - Istituzione e scopo............................................................................................................................................................. 8
TITOLO II - Organi del Convegno........................................................................................................................................................ 8
TITOLO III - Assemblea delle
Sezioni................................................................................................................................................ 8
TITOLO IV - Presidente del
Convegno............................................................................................................................................... 8
TITOLO V - Comitato di
coordinamento............................................................................................................................................ 8
TITOLO VI - Collegio dei
Revisori dei conti....................................................................................................................................... 8
TITOLO VII - Organi Tecnici
Regionali............................................................................................................................................... 8
TITOLO VIII - Norme finali..................................................................................................................................................................... 8
STATUTO DEL CLUB ALPINO ITALIANO
Art. 1 – Costituzione e
scopo
Il Club alpino italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell’anno 1863 per
iniziativa di Quintino Sella, libera associazione nazionale, ha per iscopo
l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle
montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente
naturale.
Art. 2 – Denominazione e
stemma
La denominazione e lo stemma appartengono al Club alpino italiano per
tradizione storica.
Art. 3 – Sede sociale e sede
legale – Anno sociale
1. La sede sociale, con gli archivi storici, la
biblioteca nazionale e il museo nazionale della montagna, è a Torino.
2. La sede legale è a Milano.
3. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31
dicembre.
Art. 4 – Organizzazione –
Personalità giuridica
1. Il Club alpino italiano è costituito dai soci
riuniti liberamente in un numero indeterminato di sezioni; su base regionale e
interregionale le sezioni sono raggruppate e coordinate secondo le norme
previste al titolo IV. Più sezioni possono riunirsi per specifiche attività
istituzionali.
2. Sono organi del Club alpino italiano:
a) l’assemblea
dei delegati;
b) il
consiglio centrale;
c) il
comitato di presidenza;
d) il
presidente generale;
e) il
collegio dei revisori dei conti;
f) il
collegio dei probiviri.
3. Gli uffici degli organi centrali, di cui al titolo
VI, della direzione, di cui al titolo VIII, e gli uffici subordinati
costituiscono la struttura centrale, ove è posta la sede legale del Club alpino
italiano; le sezioni e i gruppi di più
sezioni di cui al titolo IV costituiscono le sue strutture periferiche.
4. Il Club alpino italiano è dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico, sancita dalla legge 26 gennaio 1963, n.91; tutte
le sue strutture periferiche sono soggetti di diritto privato.
5. Il Club alpino italiano adotta propri regolamenti
per la organizzazione e per il funzionamento amministrativo della struttura
centrale – anche in deroga alla legge 15 marzo 1975, n.70 e alle altre
disposizioni di legge e di regolamento in vigore per gli enti pubblici
nazionali.
Art. 4-bis – Autonomia
patrimoniale
1. Il Club alpino italiano e le singole strutture
periferiche hanno ciascuno un proprio patrimonio autonomo e possono acquistare,
possedere e alienare beni e diritti.
2. Per il raggiungimento delle finalità istituzionali
il Club alpino italiano e le sue strutture periferiche dispongono:
a) delle quote associative, dei contributi ordinari e straordinari dei soci;
b) dei contributi pubblici;
c) dei contributi, lasciti e donazioni di soggetti privati;
d) di ogni altro tipo di entrata, anche derivante
da attività economiche, intraprese a sostegno e per il perseguimento delle finalità
istituzionali.
3. L'alienazione a soggetti estranei al Club
alpino italiano di rifugi e altre opere alpine e la costituzione di vincoli
reali sugli stessi, ove di proprietà delle strutture periferiche, debbono
essere preventivamente approvate dal consiglio centrale e, ove di proprietà del
Club alpino italiano, dall'assemblea dei delegati.
Art. 5 – Categorie dei soci
1. I soci sono onorari, benemeriti, ordinari,
famigliari e giovani.
2. Non è ammessa l’istituzione di altre categorie
di soci.
Art. 6 – Soci onorari
1. Il socio onorario è iscritto presso la sede
legale ed ha i diritti del socio ordinario.
2. Possono essere nominate soci onorari le
persone che hanno acquisito alte benemerenze per l’alpinismo o per
l’associazione.
3. La nomina dei soci onorari spetta
all’assemblea dei delegati, su proposta del consiglio centrale.
Art. 7 – Soci benemeriti,
ordinari, famigliari e giovani
1. Sono soci benemeriti gli enti pubblici e
privati, le associazioni, le fondazioni e le istituzioni, che conseguano
l’iscrizione ad una sezione versando alla stessa un notevole contributo.
2. Sono soci ordinari le persone di età maggiore
di anni diciotto.
3. Sono soci famigliari i componenti della
famiglia del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni
diciotto.
4. Sono soci giovani i minori di anni diciotto.
5. E’ ammessa l’iscrizione a soci di cittadini
stranieri.
6. L’ammissione dei soci spetta al consiglio
direttivo della sezione alla quale è stata chiesta l’iscrizione.
Art. 8 – Diritti del socio
1. I soci ordinari, famigliari e giovani hanno
diritto di partecipare alle assemblee della loro sezione o della loro
sottosezione nonché a tutte le attività del sodalizio e di godere dei benefici
che a favore dei soci sono stabiliti dal regolamento generale.
2. I soci ordinari e famigliari, compiuti i
diciotto anni, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro sezione o della
loro sottosezione e ad esercitarvi l’elettorato attivo e passivo, nonché ad
assumere incarichi nel sodalizio, salvo le limitazioni di cui all’art. 28.
3. I soci ordinari, famigliari e giovani di ogni
sezione possono aggregarsi ad altra sezione, rimanendo inclusi, a tutti gli
effetti, nel conteggio del numero di soci della sezione presso la quale sono
iscritti.
4. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio
sociale.
Art. 9 – Obblighi del socio
1. Ciascun socio, ordinario, famigliare o
giovane, deve corrispondere alla sezione presso la quale intende iscriversi o è
iscritto:
a) una
quota di ammissione;
b) la
quota associativa annuale;
c) il
contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture
assicurative;
d) eventuali
contributi straordinari destinati a fini istituzionali in base a piani di
attività annuali o pluriennali.
2. I soci ordinari, famigliari e giovani, ammessi
ad altra sezione, devono corrispondere alla sezione presso la quale si sono
aggregati una quota associativa sezionale.
3. Una parte della quota associativa annuale, i
contributi ordinari annuali e gli eventuali contributi straordinari, riscossi
dalle sezioni, sono da queste corrisposti al sodalizio. Il regolamento generale
fissa le modalità relative.
Art. 10 – Cessazione della
qualità di socio
1. La qualità di socio cessa: per morte o per
estinzione dell’ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione
deliberata dal consiglio direttivo sezionale o dal consiglio centrale.
2. Il regolamento generale determina le modalità
relative.
Art. 11 – Costituzione
1. La costituzione di una sezione deve essere
richiesta al comitato di coordinamento del convegno regionale o interregionale,
di cui all’art. 16, competente per territorio; deve essere da questo approvata
e successivamente ratificata dal consiglio centrale. Il regolamento generale
fissa modalità e limiti di costituzione delle sezioni.
2. Nel territorio di un comune si può costituire
una sola sezione.
3. Alle sezioni è vietato di svolgere opera di
proselitismo nella zona di attività di altra sezione.
Art. 12 – Autonomia e
regolamento
1. Ogni sezione – con osservanza delle norme
statutarie e regolamentari – gode di piena autonomia e di piena libertà di
iniziativa e di azione; ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria del
proprio patrimonio, salvo le limitazioni di cui agli articoli 14 e 27.
2. Essa è retta da un proprio regolamento e dalle
deliberazioni approvate dalla propria assemblea generale, che è l’organo
sovrano della sezione ed alla quale partecipano i soci ad essa iscritti.
3. Detto regolamento e le sue riforme non saranno
esecutivi se non dopo la ratifica del consiglio centrale.
4. E’ vietato alle sezioni di costituire gruppi
di non soci.
Art. 13 – Consiglio
direttivo – Presidente della sezione
1. Ogni sezione nomina, in conformità del proprio
regolamento, il consiglio direttivo mediante elezioni a scrutinio segreto.
2. Al consiglio direttivo spetta di osservare e
far osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le
deliberazioni dell’assemblea, di curare l’amministrazione ordinaria e
straordinaria della sezione e del suo patrimonio, di guidarla in conformità
degli scopi sociali, con esclusione assoluta di altri fini.
3. Il presidente della sezione, nominato secondo
il regolamento e a scrutinio segreto, dall’assemblea fra i soci della sezione o
dal consiglio direttivo fra i propri componenti, presiede il consiglio stesso,
rappresenta la sezione a tutti gli effetti ed ha la firma sociale.
Art. 14 – Assemblea –
Violazioni – Scioglimento della sezione
1. L’assemblea sezionale determina la quota
associativa per la parte eccedente le quote stabilite dall’assemblea dei
delegati, approva annualmente i programmi della sezione, i bilanci preventivo e
consuntivo; delibera l’alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni
immobili.
2. Per i casi di violazione da parte di organi di
una sezione delle norme statutarie o regolamentari, provvede il regolamento
generale.
3. Ogni sezione può sciogliersi per deliberazione
della propria assemblea generale, con l’osservanza delle norme previste dal
proprio regolamento, col voto favorevole dei tre quarti degli iscritti aventi
diritto al voto.
4. In caso di scioglimento, la liquidazione dovrà
farsi sotto il controllo degli organi centrali.
5. Le attività patrimoniali nette, risultanti
dalla liquidazione, saranno assunte in consegna e amministrate per tre anni
dalla segreteria generale, per il caso di ricostituzione della sezione. Dopo
tale periodo, resteranno acquisite al sodalizio.
6. E’ escluso, in ogni caso, il riparto di
attività fra i soci.
Art. 15 – Sottosezioni
1. Le sezioni possono costituire, nelle
rispettive zone di attività, una o più sottosezioni.
2. La deliberazione di costituzione deve essere
sottoposta all’approvazione del comitato di coordinamento del convegno
regionale o interregionale (art. 16). Il regolamento generale fissa modalità e
limiti di costituzione delle sottosezioni.
3. Le sottosezioni fanno parte integrante della
rispettiva sezione, anche agli effetti del computo dei delegati all’assemblea
dei delegati, in conformità alle norme di cui all’art. 17.
4. I rapporti fra sezioni e sottosezioni e la
composizione degli organi di queste ultime sono determinati dai regolamenti
sezionali.
Art. 16 – Costituzione e
scopi – Violazioni
1. Le sezioni di una stessa regione o di regioni
finitime – ferma restando l’autonomia sezionale, sancita dall’art. 12 –
costituiscono il convegno regionale o interregionale il quale nomina il
comitato di coordinamento, che rappresenta ufficialmente il convegno e pone in
atto le sue deliberazioni, per raggiungere concordemente scopi comuni
nell’ambito territoriale del raggruppamento e secondo le disposizioni dello
statuto e del regolamento generale.
2. Le sezioni di una stessa regione o provincia
autonoma nominano la delegazione regionale o provinciale, che le rappresenta
presso le autorità regionali o provinciali, sempre secondo le norme dello
statuto e del regolamento generale.
3. Il regolamento generale stabilisce le
condizioni per la costituzione e per la modifica dei convegni, dei comitati di
coordinamento e delle delegazioni regionali e provinciali; i loro compiti
specifici e le norme per il loro funzionamento.
4. Per i casi di violazione da parte di organi di
un convegno di sezioni o di una delegazione delle norme statutarie o regolamentari,
provvede il regolamento generale.
Art. 17 – Assemblea dei
delegati – Delegati
1. L'assemblea dei delegati è l'organo sovrano
del Club alpino italiano; è composta dai delegati in rappresentanza delle sezioni
e dei soci.
2. Il presidente di ciascuna sezione è delegato
di diritto della sezione che presiede; i soci di ciascuna sezione eleggono -
ogni anno, nell'assemblea generale della sezione, fra i soci maggiorenni - un
ulteriore delegato ogni cinquecento soci o frazione non inferiore a
duecentocinquanta.
3. Ciascun delegato, sia di diritto che eletto,
può partecipare alla assemblea dei delegati in rappresentanza e votare anche a
nome di altri delegati della sezione a cui appartiene e di altre sezioni dello
stesso convegno fino ad un massimo di altri tre delegati; il regolamento
generale ne stabilisce i limiti e le modalità.
Art. 17-bis – Compiti
dell'assemblea dei delegati
1. L'assemblea dei delegati assolve le seguenti
funzioni specifiche:
a) adotta lo statuto;
b) adotta i programmi di indirizzo del Club
alpino italiano;
c) delibera sulla relazione annuale del presidente
generale sullo stato del Club alpino italiano e su ogni altro argomento posto all'ordine
del giorno; la relazione annuale è accompagnata dal bilancio di cui al titolo
VIII;
d) elegge il presidente generale, i vicepresidenti
generali, i componenti del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei
probiviri;
e) nomina i soci onorari;
f) attribuisce i riconoscimenti del Club alpino
italiano;
g) delibera lo scioglimento del Club alpino
italiano.
2. Stabilisce annualmente per le diverse
categorie di soci:
a) la quota di ammissione;
b) la quota associativa annuale minima e la parte
di essa da corrispondere alla struttura centrale;
c) i contributi ordinari da corrispondere integralmente
alla struttura centrale;
d) delibera sui contributi straordinari da porre
a carico dei soci, con vincolo di destinazione e per finalità istituzionali.
Art. 18 –
Modalità di funzionamento dell’assemblea dei delegati
1. L’assemblea ordinaria si svolge entro il
termine perentorio del trentuno di maggio di ciascun anno, le assemblee
straordinarie ogni volta che il comitato di presidenza lo ritenga necessario o
quando ne sia inoltrata richiesta da parte del consiglio centrale, del collegio
dei revisori dei conti, oppure da almeno un quinto dei delegati.
Art. 19 – Consiglio centrale
1. Il consiglio centrale è composto da diciannove
consiglieri. Esso viene rinnovato per un terzo ogni anno.
2. A ciascun convegno, di cui al titolo IV, è
attribuita una quota parte del numero totale di consiglieri, in proporzione al
numero di soci appartenenti al convegno stesso al 31 dicembre dell'anno sociale
precedente le elezioni; ciascun convegno elegge i consiglieri ad esso
attribuiti – nella osservanza del proprio regolamento e con la medesima
rappresentanza stabilita per l’assemblea.
3. I componenti del consiglio centrale durano in
carica non più di tre anni. Tutti sono rieleggibili una prima volta e lo
possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
4. Gli ex presidenti generali e il presidente del
C.A.A.I. hanno facoltà di intervenire nelle riunioni del consiglio centrale e
prendervi la parola.
Art. 20 – Compiti del
consiglio centrale
1. Il consiglio centrale esercita funzioni di
indirizzo politico-istituzionale; verifica la rispondenza dei risultati della
gestione rispetto ai programmi adottati dall'assemblea dei delegati; attua i
compiti delegatigli dall'assemblea; assolve le seguenti funzioni specifiche:
a) approva i programmi del Club alpino italiano
da sottoporre alle deliberazioni dell’assemblea dei delegati;
b) redige, collaziona e riordina le modifiche
dello statuto, preparate per iniziativa propria, del comitato di presidenza o
di almeno un quinto dei delegati; ne sottopone il testo alle deliberazioni
della assemblea;
c) adotta il regolamento generale per l'attuazione
dello statuto; su proposta del comitato di presidenza adotta il regolamento di
organizzazione; il regolamento di amministrazione e di contabilità e ogni altro
regolamento necessario per il funzionamento degli organi centrali o previsto
dallo statuto;
d) approva, anche nelle sue modifiche,
l'ordinamento di ciascuna struttura periferica del Club alpino italiano;
e) approva i bilanci d’esercizio di cui al titolo
VIII;
f) su proposta del comitato di presidenza,
delibera in ordine alle adesioni, collaborazioni o convenzioni del Club alpino
italiano con istituzioni di qualunque tipo, nazionali o internazionali, che
abbiano finalità simili; nomina i propri rappresentanti;
g) su proposta del comitato di presidenza
delibera la costituzione e la partecipazione in società di capitali, per
attività economiche a sostegno e per il perseguimento delle finalità
istituzionali; designa i rappresentanti negli organi delle società;
h) propone all'assemblea dei delegati la nomina
di soci onorari e l'attribuzione dei riconoscimenti del Club alpino italiano a
persone e ad enti altamente benemeriti dell'alpinismo o del Club alpino
italiano;
i) su proposta del comitato di presidenza,
costituisce, conferma, unifica e sopprime - quali organi tecnici centrali -
commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche
funzioni; ne elegge e dichiara decaduti i componenti; approva preventivamente i
programmi annuali di attività;
l) attribuisce incarichi ai propri componenti.
2. I componenti del consiglio centrale partecipano
alle sedute dell'assemblea dei delegati; possono prendervi la parola senza
diritto di voto.
Art. 21 – Modalità di
funzionamento del consiglio centrale
1. Le sedute del consiglio centrale si svolgono
in via ordinaria almeno una volta ogni trimestre e in via straordinaria ogni volta
che il comitato di presidenza lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta
da almeno un terzo dei componenti del consiglio centrale o dal collegio dei revisori
dei conti.
Art. 22 – Presidenza –
Comitato di presidenza
1. Il presidente generale e i tre vicepresidenti
generali costituiscono la presidenza.
2. Il comitato di presidenza è composto dalla
presidenza e da altri due componenti che – su proposta della presidenza, formulata
in funzione delle competenze professionali e di quanto richiesto dallo svolgimento
dei programmi adottati – il consiglio centrale elegge nella prima seduta successiva
alla elezione del presidente generale.
3. Il comitato di presidenza viene rinnovato
parzialmente ogni anno.
4. I componenti del comitato di presidenza durano
in carica non più di tre anni. Tutti sono rieleggibili una prima volta nella
carica e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione.
5. In caso di impedimento, il presidente generale
è sostituito da uno dei vicepresidenti generali da lui designato o, in mancanza
di designazione, dal vicepresidente più anziano per carica.
Art. 23 – Compiti del comitato
di presidenza e del presidente generale
1. Il comitato di presidenza attua i programmi
adottati dall’assemblea dei delegati e gli indirizzi deliberati dal consiglio
centrale; svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo; a tal fine:
individua obiettivi e risorse; adotta gli atti rientranti nello svolgimento di
tali funzioni; verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti; attua i compiti ad essa delegati dal
consiglio centrale; assolve le seguenti funzioni specifiche:
a) imposta e tratta tutte le questioni attinenti
alle finalità istituzionali; in particolare mantiene i rapporti con le
amministrazioni centrali dello Stato, con ogni tipo di organismo o istituzione,
nazionale o internazionale o estero;
b) predispone i programmi del Club alpino
italiano, li sottopone alla approvazione del consiglio centrale e alle
deliberazioni della assemblea dei delegati;
c) sottopone al consiglio centrale i bilanci
d’esercizio di cui al titolo VIII;
d) nomina e revoca il direttore; indica le
priorità ed impartisce le conseguenti direttive generali dell'azione
amministrativa, della gestione, dei tempi da rispettare e dei risultati da
conseguire, dei quali rimane unico responsabile il direttore; su proposta di
questi determina la pianta organica e le sue variazioni; fatte salve le
competenze del direttore, delibera sui contratti e gli altri atti che vincolano
i bilanci oltre l'esercizio e sull'assunzione di finanziamenti a medio e lungo
termine;
e) attribuisce incarichi ai propri componenti
anche al fine di assicurare i rapporti tra gli organi del Club alpino italiano
– inclusi gli organi tecnici centrali –
e tra questi e le strutture periferiche per ogni questione attinente alle
finalità istituzionali; istituisce un sistema di controllo interno e uno di relazioni
con l’esterno;
f) affida – per motivate esigenze ed entro
limiti numerici prestabiliti – incarichi di consulenza e di collaborazione ad
esperti dei settori attinenti alle finalità istituzionali;
g) delibera sull'edizione di pubblicazioni, anche
periodiche, e ne nomina i responsabili;
h) convoca l'assemblea dei delegati; ratifica la
nomina del comitato elettorale; nomina la commissione per la verifica dei poteri;
i) convoca il congresso nazionale.
2. Il comitato di presidenza ha facoltà di
portare in assemblea dei delegati le deliberazioni non adottate dal consiglio
centrale.
3. I componenti del comitato di presidenza
partecipano alle sedute della assemblea dei delegati e del consiglio centrale; possono
prendervi la parola senza diritto di voto.
4. Il presidente generale è il legale rappresentante
del Club alpino italiano; ha poteri di rappresentanza esterna che può anche
delegare; ha la firma sociale; assolve le seguenti funzioni specifiche:
a) convoca e presiede le sedute del comitato di
presidenza e del consiglio centrale;
b) invita persone estranee alle sedute del
comitato di presidenza e del consiglio centrale;
c) adotta deliberazioni su questioni urgenti e
indifferibili, che sottopone al comitato di presidenza per la ratifica nella
seduta immediatamente successiva;
d) riferisce periodicamente al consiglio centrale
sui risultati della gestione rispetto ai programmi deliberati dalla assemblea
dei delegati;
e) presenta la relazione annuale all'assemblea
dei delegati.
Art. 24 – Organi tecnici
centrali
1. Gli organi tecnici centrali contribuiscono
allo sviluppo e al progresso del Club alpino italiano nell’ambito delle
finalità istituzionali.
2. Specifico regolamento ne determina la
composizione e le modalità di funzionamento.
Art. 25 – Collegio dei
revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è composto
da due componenti effettivi ed uno supplente e da un rappresentante nominato
dal Ministero del Tesoro.
2. I componenti elettivi del collegio durano in
carica tre anni. Tutti sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere
ancora dopo almeno un anno di interruzione.
3. Il collegio elegge il presidente tra i propri
componenti elettivi con il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.
4. Il collegio esercita il controllo contabile e
amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale del Club
alpino italiano, ne esamina i bilanci d’esercizio; esprime pareri ogni volta
che è richiesto, con relazioni scritte che trasmette al consiglio centrale;
assiste alle sedute dell’assemblea dei delegati, del comitato di presidenza e
del consiglio centrale.
Art. 26 – Collegio dei
probiviri
1. Il collegio dei probiviri è l’organo
giudicante del sodalizio.
2. Esso è costituito da cinque componenti eletti
dall’assemblea dei delegati, fra i soci non ricoprenti cariche negli organi
centrali, negli organi tecnici centrali, nel collegio dei revisori e nei comitati
di coordinamento.
3. Il collegio elegge fra i propri componenti il
presidente e il vicepresidente.
4. Esso decide – in conformità alla procedura
stabilita nel regolamento generale – sulle controversie tra organi
dell’associazione e tra questi e singoli soci, dopo aver esperito ogni
tentativo di composizione delle vertenze; decide sui ricorsi dei soci radiati
dall’associazione per deliberazione del consiglio centrale; su quelli dei
consigli direttivi sezionali, avverso la loro decadenza e lo scioglimento della
sezione; designa il comitato di coordinamento competente nel caso di
controversia tra sezioni, o soci di sezioni, o tra soci di una sezione e altra
sezione, appartenenti a convegni diversi; assolve ogni altro compito
demandatogli dallo statuto e dal regolamento generale.
5. Le decisioni del collegio dei probiviri sono
inappellabili e vincolanti; peraltro il provvedimento di radiazione è
appellabile avanti l’assemblea dei delegati.
6. I componenti del collegio durano in carica
cinque anni e sono rieleggibili.
Art. 27- ha preso il n.
4-bis
Art. 28 – Gratuità delle
cariche – Responsabilità
1. Tutte le cariche sono gratuite e possono
essere affidate solo a soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due
anni compiuti dalla loro iscrizione al sodalizio.
2. Per le obbligazioni assunte rispondono a norma
di legge le persone o gli organi che hanno deliberato o agito.
Art. 28-bis – Organizzazione
– Direttore – Bilanci – Amministrazione – Contabilità
1. Specifico regolamento di organizzazione
stabilisce la consistenza numerica, i compiti, i poteri, i controlli e i
criteri di valutazione relativi al direttore, ai dirigenti e agli addetti agli
uffici della struttura centrale del Club alpino italiano.
2. Il direttore adotta gli atti e i provvedimenti
amministrativi; è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,
ha autonomi poteri di spesa, di organizzazione e di controllo del personale degli
uffici della struttura centrale; è responsabile in via esclusiva della
amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; è soggetto ai
controlli e ai criteri di valutazione previsti nel regolamento di organizzazione
o deliberati per obiettivi specifici dal consiglio centrale; partecipa alle sedute
dell’assemblea dei delegati, del comitato di presidenza e del consiglio centrale; cura la redazione dei
relativi verbali; esprime parere di legittimità formale e sostanziale sulle
proposte di deliberazione da sottoporre al comitato di presidenza; riferisce
direttamente al presidente generale.
3. I bilanci d’esercizio del Club alpino italiano
sono composti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa
nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo del 09 aprile 1991,
n.127 e successive modificazioni.
4. Specifico regolamento di amministrazione e di
contabilità ispirato a principi civilistici e recante deroghe, anche in materia
contrattuale, alle disposizioni di legge e di regolamento per gli enti pubblici
nazionali, stabilisce le procedure che disciplinano il funzionamento
amministrativo della struttura centrale del Club alpino italiano.
Art. 29 – Sezioni nazionali
1. Possono essere istituite sezioni nazionali
rette da appositi regolamenti approvati dal consiglio centrale.
2. Le sezioni nazionali sono costituite dai soci
ad esse ammessi, riuniti in un numero indeterminato di raggruppamenti su base
territoriale.
3. I soci delle sezioni nazionali sono di diritto
soci ordinari del sodalizio. Tale diritto ha termine alla cessazione della
qualità di socio di una sezione nazionale. Essi possono mantenere o ottenere
l’associazione anche a una sezione del sodalizio. Il regolamento generale ne
fissa le norme relative.
4. I soci delle sezioni nazionali hanno facoltà
di portare uno speciale distintivo, approvato d’intesa con il consiglio
centrale del Club alpino italiano.
5. Il Club alpino accademico italiano (C.A.A.I.)
e l’Associazione guide alpine italiane (A.G.A.I.) sono sezioni nazionali del
Club alpino italiano.
Art. 30 – Società degli
alpinisti tridentini
1. La Società degli alpinisti tridentini (S.A.T.)
entrata a far parte del Club alpino italiano, quale sua sezione – può mantenere
la propria originale struttura interna ed essere organizzata e amministrata
secondo il proprio regolamento, soggetto all’approvazione del consiglio
centrale, ai sensi dell’art. 12 del presente statuto.
Art. 31 – C.A.I. Alto Adige
1. Ordinamento unitario, analogo a quello della
Società degli alpinisti tridentini, può essere adottato per le sezioni della
provincia di Bolzano.
Art. 32 – Altre sezioni
1. Nei comuni di Torino, Milano, Trieste, Genova,
Venezia e Verbania sono ammesse rispettivamente anche le esistenti sezioni UGET
Torino, S.E.M., XXX Ottobre, ULE, Mestre e Pallanza.
Art. 33 – Sezioni
particolari
1. Il consiglio centrale può istituire per il
raggiungimento delle finalità istituzionali, sia in Italia che all'estero,
strutture periferiche non aventi una determinata circoscrizione, denominate
sezioni particolari, rette da specifico ordinamento che ne riconosce autonomia
patrimoniale, organizzativa e funzionale soggetto ad approvazione, anche nelle
sue modifiche, da parte del consiglio centrale.
2. Il Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico (CNSAS) - operante su tutto il territorio nazionale - è sezione
particolare del Club alpino italiano, dotata di proprio ordinamento.
Art. 34 – Regolamento
generale
1. Il regolamento generale – individuando quando
necessario gli organi del Club alpino italiano o le strutture periferiche competenti,
le sedi e i termini – traduce in procedure i principi statutari, in particolare
per quanto riguarda:
a) finalità del Club alpino italiano; tipi e usi
di stemmi e distintivi; pubblicazioni;
b) iscrizione al Club alpino italiano nelle
diverse categorie di soci; cessazione della qualità di socio; nomina dei soci
onorari;
c) diritti e obblighi dei soci; gratuità delle
cariche elettive e degli incarichi su base volontaristica; criteri specifici di
eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali e di incompatibilità tra
cariche sociali; loro accertamento; quote annuali sociali, contributi ordinari
e straordinari; tesseramento;
d) costituzione e scioglimento delle sezioni e
delle sottosezioni di soci, nel territorio nazionale e all'estero; delle
sezioni nazionali e particolari; delle altre strutture periferiche;
individuazione di compiti particolari da attribuire alle strutture periferiche
e norme generali per il loro funzionamento;
e) elezione dei delegati dei soci per l'assemblea
dei delegati, funzionamento dell'assemblea dei delegati, costituzione del
comitato elettorale e della commissione per la verifica dei poteri;
f) elezione dei soci negli organi del Club
alpino italiano; modalità di funzionamento di questi ultimi; composizione e
modalità di funzionamento degli organi tecnici centrali e periferici;
g) metodo di attribuzione del numero di
consiglieri ai convegni di cui al titolo IV; rinnovazione parziale annuale
degli organi – anche tecnici – delle strutture centrale e periferiche del Club
alpino italiano;
h) convocazione del congresso nazionale;
i) violazioni, controversie, ricorsi, provvedimenti
disciplinari.
2. In tutti i casi contemplati nel comma 1, o
quando il consiglio centrale ne ravvisi la opportunità, il regolamento generale
può rinviare a specifici regolamenti, purché nel regolamento generale siano
individuati gli organi responsabili della redazione e dell’adozione degli stessi.
3. Il consiglio centrale coordina le disposizioni
del regolamento generale con le norme dello statuto, entro e non oltre sei mesi
dalla adozione dello stesso da parte dell’assemblea dei delegati.
Art. 35 – Modifiche dello
statuto
1. Le modifiche dello statuto sono inoltrate in
plico unico – nel testo integrale redatto dal consiglio centrale – ai
presidenti e a tutti i delegati presso le rispettive sezioni, almeno trenta
giorni di calendario prima dell'assemblea dei delegati; l'assemblea dei delegati
è validamente costituita quando sia stata verificata la presenza, anche per
delega, della maggioranza dei delegati; le modifiche sono adottate se approvate
con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti presenti in aula, di
persona o per delega, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi
gli astenuti.
Art. 36 – Scioglimento del
Club Alpino Italiano
1. L'assemblea dei delegati – con le modalità e
maggioranze previste per le modifiche dello statuto – può deliberare lo scioglimento
del Club alpino italiano e la nomina di un commissario ad hoc per la liquidazione
e la devoluzione del patrimonio del Club alpino italiano a fini di pubblica utilità.
Art. 37 –
Poteri di vigilanza
1. Nell’ambito di una effettiva autonomia del
Club alpino italiano, il ministero vigilante esercita i seguenti poteri:
a) approvazione dello statuto e dello scioglimento
del Club alpino italiano deliberato dalla assemblea dei delegati;
b) nomina di un commissario straordinario – anche
nella persona del presidente generale – con poteri di amministrazione ordinaria
e straordinaria, nei casi e nei termini perentori previsti dalla legge 26
gennaio 1963, n.91, art.8;
c) approvazione del regolamento di contabilità,
dei bilanci d’esercizio annuali, limitatamente alla struttura centrale del Club
alpino italiano.
2. I poteri di vigilanza sono limitati al controllo
di legittimità degli atti trasmessi e non interessano in alcun caso le scelte
strategiche degli organi del Club alpino italiano.
3. Le approvazioni di cui alle lettere a) e c)
del comma 1 sono dovute nel termine perentorio di sessanta giorni. In mancanza
di comunicazione scritta e motivata entro tale termine, i documenti trasmessi
si intendono approvati a tutti gli effetti.
REGOLAMENTO
GENERALE
Art. 1
Il
Club alpino italiano (C.A.I.), per conseguire gli scopi indicati dall’art.1
dello statuto sociale:
a tutela gli interessi generali
dell’alpinismo e collabora con tutti gli enti pubblici e privati che si
occupano di problemi connessi all’alpinismo;
b promuove l’educazione spirituale e
l’istruzione tecnica degli alpinisti, specialmente dei giovani, mediante la
pratica dell’alpinismo, dello sci-alpinismo e della speleologia; con
l’organizzazione di escursioni e di ascensioni collettive, di scuole e di
corsi, di conferenze e riunioni didattiche;
c facilita le escursioni alpine,
costruendo e mantenendo in efficienza rifugi, bivacchi-fissi, sentieri e altre
opere alpine;
d promuove l’alpinismo extraeuropeo;
e provvede alla formazione di guide,
di istruttori di alpinismo, di sci-alpinismo e di speleologia, e alla loro
organizzazione;
f
assume
iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni nell’esercizio
dell’alpinismo o per il soccorso degli alpinisti, nonché per il recupero delle
salme dei caduti, e a tale scopo organizza il soccorso alpino e il servizio
valanghe, in collaborazione con gli organismi dello stato, le regioni, le
provincie, i comuni e altri enti;
g assume iniziative atte a perseguire
la difesa dell’ambiente montano, in collaborazione con gli istituti scientifici
e con gli organismi e le associazioni aventi scopi analoghi, e ciò per
mantenere incontaminate talune zone di altissimo interesse alpinistico e
naturalistico, e per tutelare le rimanenti zone alpinistiche; promuove la
propaganda per la protezione della natura alpina, per la quale richiede
provvedimenti agli organi amministrativi e legislativi;
h promuove la compilazione e la
pubblicazione di guide e di monografie ( specialmente attinenti alla montagna
italiana), di relazioni di ascensioni, di memorie, di carte topografiche,
geologiche, glaciologiche, speleologiche, e di altre opere grafiche di
interesse alpinistico; pubblica una rivista, un bollettino e altri eventuali
periodici, cura l’ordinamento della propria biblioteca nazionale e promuove la
costituzione e lo sviluppo di quelle sezionali;
i
provvede
a mantenere in efficienza il museo nazionale della montagna;
j
favorisce
gli studi sientifici, storici, economici, artistici e letterari attinenti alla
montagna;
k collabora con società, enti e
privati all’esecuzione di opere, alla pubblicazione di studi e ad altre
iniziative attinenti agli scopi sociali;
l
promuove
la fotografia e la cinematografia alpina e cura l’organizzazione della cineteca
con particolare riguardo a quella storica;
m provvede a mantenere in efficienza
il C.I.S.D.A.E. (Centro Italiano studi documentazione alpinismo extraeuropeo);
n assume ogni altra iniziativa atta
al conseguimento degli scopi sociali.
Art. 2
1. Lo stemma del sodalizio è
costituito da uno scudo di azzurro alla stella a cinque punte, affiancato da
corda, piccozza e binocolo e fregiato da un nastro con la scritta «CLUB ALPINO
ITALIANO», sormontato da un’aquila ad ali spiegate.
2. Ogni sezione deve esporre nella sua
sede lo stemma del sodalizio.
Art. 3
1. Tutti i distintivi sociali sono
forniti alle sezioni esclusivamente dalla segreteria generale, contro rimborso
della spesa.
2. I modelli dei distintivi sociali
sono approvati dal consiglio centrale.
3. Il socio di qualsiasi categoria,
iscritto ininterrottamente da cinquanta o da venticinque anni, riceve in
omaggio dalla propria sezione uno speciale distintivo.
Art. 4
1. Il consiglio centrale ha facoltà di
autorizzare: l’affiliazione al sodalizio e l’uso dello stemma sociale a rifugi
ed alberghi privati; in via eccezionale, e ove ricorrano motivi di opportunità,
l’uso dello stemma sociale a terzi.
Art. 5
1. Il consiglio centrale determina la
sede della redazione della rivista, del bollettino e degli altri eventuali
periodici editi dagli organi centrali.
2. Il consiglio centrale delibera in
materia di pubblicazioni, e dispone periodicamente l’edizione dell’annuario.
Art. 6
1. Il cittadino italiano, proposto
alla nomina di socio onorario, deve avere acquisito alte benemerenze verso
l’alpinismo o verso il sodalizio; intendendo per queste ultime l’avere svolto
un’effettiva attività collaborativa, personale e prolungata, nell’ambito
dell’organizzazione centrale e di una o
più sezioni, si che il candidato risulti aver servito con passione e dedizione
la causa dell’alpinismo, contribuendo efficacemente all’attuazione degli scopi
sociali.
2. Il cittadino straniero, proposto
alla nomina di socio onorario, deve
avere acquisito alte benemerenze verso l’alpinismo; intendendo per queste
l’esercizio di una notevolissima attività in questo campo e lo svolgimento di
una proficua azione di proselitismo, compiuta con l’esempio o con altre opere
di efficacia propagandistica, idonee a diffondere la passione per l’alpinismo,
l’amore per le montagne e la loro conoscenza.
Art. 7
1. La candidatura a socio onorario
dev’essere presentata al consiglio centrale per iscritto, da almeno due
consiglieri, accompagnata da un’esauriente motivazione, e comunicata a tutti i consiglieri centrali
almeno tre mesi prima della riunione in cui il consiglio sarà chiamato a
decidere sull’accoglimento della candidatura e sulla conseguente proposta
all’assemblea dei delegati.
2. Il consiglio centrale voterà a scheda segreta, e la proposta sarà
considerata accolta se avrà ottenuto una maggioranza di voti favorevoli pari ai
due terzi dei consiglieri votanti.
3. Presso la presidenza generale viene
conservato un apposito albo d’onore.
Art. 8
1. Chiunque intenda far parte del
sodalizio deve presentare domanda, completa dei propri dati anagrafici, su
apposito modulo – controfirmato da almeno un socio, appartenente alla sezione
da non meno di due anni – al consiglio direttivo della sezione presso la quale
desidera essere iscritto e deve pagare la quota di ammissione, la quota
associativa e i contributi stabiliti per la categoria a cui chiede di far
parte. Se minore di età la domanda deve essere sottoscritta anche da chi
esercita la potestà.
2. Chi chiede l’iscrizione a socio
familiare deve indicare il nominativo del socio ordinario della stessa sezione
con il quale convive e il relativo grado di parentela.
3. Chi chiede l’ammissione in qualità
di aggregato deve indicare la sezione presso la quale è iscritto al sodalizio.
4. I soci ordinari, familiari e
giovani, per passare da una sezione ad un’altra, devono chiedere il nulla-osta
alla sezione di provenienza almeno tre mesi prima della fine dell’anno sociale,
con effetto dall’anno successivo. il nulla-osta è dovuto nel termine di trenta
giorni, salvo impedimenti o obbligazioni contratte dal socio nei confronti
della sezione di provenienza.
5. Nel corso dello stesso anno sociale
si può essere iscritti al sodalizio presso una sola sezione.
Art. 9
1. La sezione, dopo l’accettazione,
comunica alla segreteria generale i dati anagrafici e i dati associativi del
nuovo socio e le loro variazioni successive.
Art. 10
1. Il socio riceve dalla sezione a cui
è iscritto la tessera di riconoscimento con le proprie generalità, l’indirizzo
e la categoria di appartenenza, le firme del presidente della sezione e del
presidente generale, il distintivo sociale, copia dello statuto e del
regolamento generale e sezionale. La tessera per essere valida, deve essere
munita della fotografia e della firma del titolare, del timbro della sezione e
del bollino dell’anno in corso.
2. L’aggregato riceve dalla sezione
che ne accetta l’ammissione un apposito tesserino con spazio per le validazioni
annuali.
3. Ai soci benemeriti vengono
intestati appositi diplomi, rilasciati dalla segreteria generale, a richiesta
delle sezioni.
4. Le tessere, i distintivi, le copie
dello statuto e del regolamento generale, i diplomi e i moduli per le domande
d’iscrizione e per la denuncia degli iscritti sono forniti dalla segreteria
generale.
5. Può essere istituito, presso le
sezioni, un albo d’onore per iscrivere anche alla memoria i nomi dei soci che
abbiano acquisito speciali meriti alpinistici o nell’attività sezionale.
Art. 11
1. I soci ordinari vitalizi registrati
al 4 ottobre 1981 rimangono iscritti al sodalizio con i diritti e gli obblighi
dei soci ordinari.
2. In caso di scioglimento di una
sezione, i soci ordinari vitalizi restano iscritti presso l’organizzazione
centrale. Possono tuttavia richiedere il trasferimento ad altra sezione.
3. Si considera che non facciano più
parte del sodalizio i soci ordinari vitalizi che risultino irreperibili da
oltre un quinquennio.
Art. 12
1. I soci ordinari, familiari e
giovani hanno diritto:
a) ad usufruire
dei rifugi del Club alpino italiano con parità di trattamento rispetto ai
consoci e a condizioni preferenziali rispetto ai non soci;
b) ad
usufruire dei rifugi delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito
trattamento di reciprocità con il nostro sodalizio;
c) ad
usufruire del materiale tecnico, bibliografico, fotocinematografico e
geografico degli organi centrali, delle sezioni e delle sottosezioni, a norma
dei rispettivi regolamenti;
d) ad essere
ammessi alle scuole a ai corsi istituiti dagli organi centrali, dalle sezioni e
dalle sottosezioni, e a tutte le manifestazioni didattiche e tecnico-culturali
organizzate dai suddetti organismi, sempre a norma dei rispettivi regolamenti;
e) ad
usufruire delle polizze assicurative, stipulate dagli organi centrali
ricorrendone le condizioni regolamentari;
f) ad avere
libero ingresso nelle sedi delle sezioni e delle sottosezioni, ed a partecipare
a tutte le manifestazioni da esse organizzate, a norma dei rispettivi
regolamenti;
g) a
ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza
uscite dopo l’arrivo della comunicazione del nominativo del socio alla
segreteria generale e l’impostazione o la variazione della relativa
registrazione anagrafica. I soci in regola con l’iscrizione riceveranno le
pubblicazioni sociali spettanti edite entro il 31 marzo dell’anno seguente;
h) a
fregiarsi del distintivo sociale, e, quando ciò sia stato consentito dal
consiglio centrale, a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni e
le proprie opere dell’ingegno.
Art. 13
1. L’appartenenza al Club alpino
italiano implica l’obbligo di osservarne lo statuto, il regolamento generale e
tutte le norme che vengono emanate, ai sensi degli stessi, dai competenti
organi sociali.
Art. 14
1. I soci di una sezione che – in
conformità dell’art. 14 dello Statuto – intendano ricorrere contro eventuali
violazioni dello statuto, del regolamento generale o del regolamento sezionale,
da parte del consiglio direttivo o dell’assemblea generale della loro sezione,
devono presentare – entro trenta giorni dalla presunta violazione – motivato
reclamo, firmato da almeno venti soci, al competente comitato di coordinamento,
il quale dovrà decidere entro novanta giorni dal ricevimento del reclamo
stesso.
2. Contro la decisione del comitato di
coordinamento è ammesso ricorso – entro trenta giorni dalla comunicazione del
giudizio – al collegio dei probiviri. Qualora il comitato di coordinamento non
emetta la decisione nel termine di novanta giorni il ricorso può essere
proposto al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla scadenza del
termine predetto.
Art. 15
1. I consigli direttivi sezionali
possono sospendere dall’attività e dalla frequenza alla sede nazionale e dalla
partecipazione alle manifestazioni sociali – per un periodo non superiore ad un
anno – i soci che tengano un contegno contrastante con i principi informatori
dell’associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza.
2.
Nei casi lievi
possono infliggere un’ammonizione.
3.
E’ ammesso in
ogni caso entro trenta giorni il ricorso al competente comitato di
coordinamento che deciderà definitivamente.
Art. 16
1.
La quota di
ammissione è dovuta alla sezione al momento della prima iscrizione e dà diritto
alla tessera, al distintivo e alla copia dello statuto e del regolamento
generale e sezionale.
2.
La quota
associativa annuale deve essere pagata non oltre il 31 marzo,
contemporaneamente alla consegna del bollino relativo all’anno in corso da
parte della sezione di appartenenza.
Art. 17
1.
Il contributo
ordinario per le coperture assicurative è obbligatorio per tutti i soci, con
l’unica eccezione dei soci benemeriti.
2.
Il contributo
ordinario per le coperture assicurative dei soci onorari è a carico
dell’organizzazione centrale. Quello dei soci ordinari di diritto e dei soci
ordinari vitalizi è addebitato alla rispettiva sezione di appartenenza, con
diritto di rivalsa.
3.
Il contributo
ordinario per le pubblicazioni periodiche è obbligatorio per i soci che hanno
diritto a riceverle. Quello dei soci ordinari di diritto e dei soci ordinari
vitalizi è addebitato alla rispettiva sezione di appartenenza, con diritto di
rivalsa.
4.
Il contributo
ordinario per le coperture assicurative e per le pubblicazioni periodiche
sociali, nonchè gli eventuali contributi straordinari destinati a fini
istituzionali sono indivisibili e devono essere pagati contemporaneamente alla
quota associativa, di cui fanno parte integrante ad ogni effetto.
Art. 18
1.
Il consiglio
centrale determina ciascun anno, in base ai programmi di attività annuali o
pluriennali e in base alla variazione degli indici dei prezzi, la quota di
ammissione minima, le quote associative minime e la parte di esse da
corrispondere all’organizzazione centrale, i contributi di cui all’art. 17 e li
sottopone all’approvazione dell’assemblea dei delegati.
Art. 19
1.
Le dimissioni
del socio devono essere presentate al consiglio direttivo della sezione almeno
tre mesi prima della fine dell’anno sociale con effetto dall’anno successivo.
2.
L’accertamento
della morosità del socio è di competenza del consiglio direttivo della sezione
ed è immediatamente esecutivo: non si può riacquistare la qualità di socio,
conservando l’anzianità di iscrizione, se non previo pagamento alla sezione
presso la quale si era iscritti delle quote associative e dei contributi
arretrati.
3.
La radiazione
del socio viene deliberata dal consiglio direttivo della sezione o dal
consiglio centrale. La delibera di radiazione è immediatamente esecutiva. Il
dispositivo deve essere comunicato all’interessato entro trenta giorni. La
eventuale reintegrazione dei soci radiati può essere deliberata solo dal
consiglio centrale.
4.
Contro la
radiazione deliberata dal consiglio direttivo sezionale è ammesso ricorso –
entro trenta giorni dalla comunicazione all’interessato – al comitato di
coordinamento competente, che deciderà in merito entro novanta giorni.
5.
Contro la
decisione del comitato – o qualora questo non provveda entro novanta giorni ad
emettere il giudizio – è ammesso entro trenta giorni il ricorso al collegio dei
probiviri.
6.
Contro la
radiazione deliberata dal consiglio centrale è ammesso ricorso al collegio dei
probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione all’interessato.
7.
In quest’ultimo
caso, contro la decisione del collegio dei probiviri in materia di radiazione è
ammesso ricorso all’assemblea dei delegati, entro sessanta giorni dalla
comunicazione.
8.
Tale ricorso
dovrà essere inviato alla segreteria generale, che ne curerà l’inoltro alla
prossima assemblea dei delegati.
9.
Il
provvedimento definitivo di radiazione sarà comunicato dal giudicante alla
presidenza generale che ne darà comunicazione ai comitati di coordinamento e
a tutte le sezioni.
Art. 20
1.
Le sezioni,
fuori dai casi previsti dal titolo IX dello statuto, prendono il nome della
località dove si costituiscono. Al nome della località non può essere aggiunto
il nome di altri enti od organizzazioni.
2.
La domanda di
costituzione in sezione deve essere presentata dall’organo direttivo della
sottosezione al comitato di coordinamento del convegno regionale o
interregionale competente per territorio, corredata dai seguenti documenti: a)
un elenco di soci ordinari e familiari della sottosezione in numero non inferiore
a cento con i loro dati associativi e le loro firme; b) un elenco di quanti
altri intendono aderire al sodalizio come soci ordinari o familiari con i loro
dati anagrafici e le loro firme; il numero complessivo di cui alle lettere a) e
b) non può essere inferiore a duecentocinquanta; c) una precisa indicazione del
territorio sul quale la nuova sezione si propone di svolgere attività stabile e
continuativa. La sottosezione deve essere attiva da almeno tre anni sociali
completi. Il comitato di coordinamento delibera, sentite la sezione di
appartenenza della sottosezione e le sezioni vicine, entro novanta giorni.
3.
In via
subordinata, la domanda di costituzione di una nuova sezione può essere
presentata dal comitato promotore al comitato di coordinamento del convegno
regionale o interregionale competente per territorio, corredato dai seguenti
documenti: a) un elenco degli aderenti che intendono iscriversi al sodalizio
nelle categorie soci ordinari o soci
familiari con i loro dati anagrafici e le loro firme; b) un elenco di
soci ordinari o familiari del sodalizio, con almeno due anni di anzianità di
iscrizione, in numero sufficiente a ricoprire tutte le cariche elettive nella
costituenda sezione; detti soci devono esibire una impegnativa della sezione di
appartenenza a perfezionare la proceduta di trasferimento alla nuova sezione
all’ atto di costituzione; il numero complessivo dei proponenti di cui agli
elenchi delle lettere a) e b) non può essere inferiore a duecentocinquanta; c)
una precisa indicazione del territorio sul quale la nuova sezione si propone di
svolgere attività stabile e continuativa. Il comitato di coordinamento
delibera, sentite le sezioni vicine, entro novanta giorni, dopo aver valutato,
quale soluzione preferenziale, la costituzione di una sottosezione.
4.
In casi
eccezionali, il comitato di coordinamento valutate le particolari condizioni
locali (popolazione del territorio, distanza e numero delle sezioni più vicine)
e considerato ogni altro opportuno elemento di giudizio, può approvare la costituzione
di nuove sezioni anche in presenza di un numero complessivo di proponenti
inferiore a duecentocinquanta ma comunque non inferiore a centocinquanta.
Qualora il comitato di coordinamento non deliberi nei termini previsti dai
commi precedenti, vi provvederà il consiglio centrale su istanza dei promotori,
nel termine di novanta giorni.
5.
Gli effetti
della costituzione della nuova sezione decorrono dal 1° gennaio successivo alla
ratifica da parte del consiglio centrale, sempre che entro tale data i richiedenti
abbiano versato alla segreteria generale l’importo delle quote associative, dei
contributi e di quanto compreso nella quota di ammissione, corrispondente al
numero complessivo dei soci.
6.
L’anzianità
della sezione decorre dalla data della ratifica da parte del consiglio
centrale.
Art. 21
1.
Le sezioni
devono promuovere il conseguimento degli scopi istituzionali del sodalizio, nel
rispetto degli indirizzi deliberati dalla assemblea dei delegati, mediante
l’opera dei propri soci, attraverso l’organizzazione sezionale e con tutti i
mezzi a loro disposizione.
2.
A tale effetto,
qualora si tratti di opere o di manifestazioni alpinistiche di interesse
generale, e solo quando i relativi progetti tecnici e finanziari o programmi
organizzativi abbiano avuto la preventiva approvazione degli organi competenti
del sodalizio, le sezioni potranno chiedere contributi agli organi centrali.
3.
La costruzione
di rifugi alpini e di bivacchi-fissi, la ristrutturazione che comporti
ampliamento della capacità ricettiva, l’acquisizione a qualunque titolo di
immobili da destinare a rifugio alpino o bivacco-fisso nonchè la loro gestione
sono disciplinate dal regolamento generale rifugi del sodalizio approvato dal
consiglio centrale. Le sezioni devono inoltre assicurarsi preventivamnete il
titolo occorrente per un periodo adeguato. Nel caso di acquisto le sezioni
devono curare la regolarità del trasferimento.
4.
Nessuna
sovvenzione potrà essere accordata dagli organi centrali se non dopo
l’accertamento della regolarità del titolo e se non dopo l’ approvazione
dell’opera, del progetto e del preventivo di spesa relativi da parte
dell’organo centrale competente del sodalizio, che è tenuto a pronunciarsi
entro due mesi dalla richiesta della sezione.
5.
I rifugi delle
sezioni, al pari di quelli del sodalizio, devono essere obbligatoriamente
assicurati contro gli incendi, o con la polizza generale stipulata dagli organi
centrali, o direttamente, con l’obbligo in tal caso, da parte delle singole
sezioni di comprova agli stessi organi centrali, i quali hanno la facoltà di
controllo dei valori da assicurare o assicurati.
Art. 22
1.
Fermo il
principio dell’autonomia sezionale, le sezioni – ogni qualvolta intendano
svolgere iniziative presso le autorità centrali dello stato – devono informare
preventivamente gli organi centrali ed il comitato di coordinamento del proprio
convegno; così pure, in caso di eventuali accordi con altre organizzazioni
alpinistiche nazionali od estere.
Art. 23
1.
Ogni sezione è
tenuta ad acquistare una copia di ogni nuovo volume pubblicato dalla collana
«Guida Monti d’Italia» ogni duecento soci o frazione superiore a cento, secondo
il numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente l’edizione.
2.
Ogni sezione è
tenuta ad inviare, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del sodalizio
almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo
edita o patrocinata.
Art. 24
1.
I consigli
direttivi sezionali durano in carica non oltre tre anni e sono composti da un
presidente e almeno quattro componenti nominati e rinnovati secondo le norme
del regolamento sezionale.
2.
Alle riunioni
dei consigli direttivi sezionali possono essere invitate anche persone estranee
al consiglio, qualora questo lo ritenga
utile o necessario.
Art. 25
1.
In ogni
sezione, l’assemblea generale ordinaria nomina almeno tre revisori dei conti i
quali esercitano il controllo nella gestione della sezione e ne riferiscono al
consiglio direttivo e all’assemblea generale dei soci.
2.
I revisori dei
conti durano in carica non oltre un triennio e sono rinnovati a termini del
regolamento sezionale.
Art. 26
1.
Il presidente
della sezione – entro il 30 aprile di ogni anno e dopo l’assemblea generale
ordinaria dei soci da tenersi entro il 31 marzo – deve comunicare alla
segretera generale la composizione del consiglio direttivo sezionale,
presentare una relazione riassuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente
e trasmettere i bilanci, indicando l’importo delle quote sociali, stabilite per
le diverse categorie dei soci.
2.
La sezione deve
inviare alla segreteria generale entro trenta giorni dall’approvazione da parte
dell’assemblea generale dei soci, per la ratifica da parte del consiglio
centrale, il regolamento sezionale e le
sue modifiche, predisposti attenendosi alle norme di base di cui al regolamento
tipo approvato dal consiglio centrale stesso.
3.
La sezione deve
provvedere a modificare il regolamento sezionale ogniqualvolta intervengano
modifiche di statuto e di regolamento generale incompatibili e ciò entro un
anno dall’introduzione delle nuove norme.
Art. 27
1.
In caso di
violazione da parte di organi di una sezione di norme dello statuto o del
regolamento generale o di norme, atti o provvedimenti che vengono emessi , ai
sensi delle stesse, dai competenti organi del Club alpino italiano, nonchè in
caso di atti in contrasto con i principi informatori dell’associazione, il
consiglio centrale prende i provvedimenti, di cui al comma successivo, atti a
reprimere le infrazioni.
2.
Il consiglio
centrale può procedere alle opportune ispezioni delegando ad eseguirle uno dei
suoi componenti; può disporre nei confronti dei soci responsabili la
sospensione o la decadenza dalla carica ricoperta nella sezione e, nei casi più
gravi, la inibizione a ricoprire cariche sociali nel sodalizio per un periodo
non superiore a cinque anni.
3.
Nel caso di
gravi irregolarità o di gravi turbative nel normale svolgimento dell’attività
di una sezione, il consiglio centrale, con motivato provvedimento, può
dichiarare decaduto il consiglio direttivo sezionale e nominare un reggente
che, entro sei mesi, dovrà convocare l’assemblea generale dei soci, per l’elezione del nuovo consiglio direttivo.
4.
In caso di
eccezionale gravità il consiglio centrale può disporre lo scioglimento di una
sezione.
5.
La
dichiarazione di decadenza di un consiglio direttivo sezionale e la nomina di
un reggente, nonchè i provvedimenti nei confronti dei soci sono immediatamente
esecutivi. Essi possono essere impugnati entro trenta giorni dall’avvenuta
comunicazione con ricorso al collegio dei probiviri, da almeno la metà più uno
dei componenti del consiglio decaduto o dai singoli soci oggetto dei
provvedimenti.
6.
La
deliberazione di scioglimento di una sezione da parte del consiglio centrale
può essere impugnata – con le modalità di cui al comma precedente – dal
consiglio direttivo della sezione o dalla maggioranza dei soci, con ricorso al collegio dei probiviri.
Art. 28
1.
La segreteria
generale alla data del 31 dicembre accerta gli eventuali casi di mora di una
sezione verso il sodalizio negli adepimenti relativi al tesseramento, protrattasi
per due anni sociali consecutivi, o di riduzione dei suoi soci a meno di
duecentocinquanta e ne dà comunicazione entro i trenta giorni successivi alla
sezione e al comitato di di coordinamento del convegno regionale o
interregionale competente: in tali casi la sezione non dispone del diritto di
voto all’assemblea dei delegati.
2.
La sezione che
venga a trovarsi con meno di duecentocinquanta soci può consorziarsi, al fine
dell’esercizio del diritto di voto all’asssemblea dei delegati, con altre
sezioni dello stesso comprensorio, della stessa provincia, dalla stessa regione
o dello stesso convegno fino al raggiungimento di un numero complessivo di soci
non inferiore a duecentocinquanta, secondo le norme del regolamento del
convegno regionale o inerregionale competente per territorio. La comunicazione
relativa deve pervenire alla segreteria generale entro il 31 marzo successivo,
sottoscritta dai presidenti delle sezioni consorziate e deve contenere il
nominativo del delegato avente diritto di voto.
3.
Nel caso in cui
la sezione venga a trovarsi nelle condizioni di mora di cui al comma 1 o con
meno di cento soci il consiglio centrale, sentito il comitato di coordinamento
del convegno regionale o interregionale competente e valutata l’attività
istituzionale svolta, può deliberare lo scioglimento della sezione stessa e
disporre il trasferimento dei soci ad altra sezione.
4.
Le disposizioni
del presente Art. non sono applicabili alle sezioni nazionali C.A.A.I. e
A.G.A.I, che pertanto dispongono di un delegato con conseguente diritto di voto
anche in ipotesi di riduzione del numero dei soci a meno di duecentocinquanta.
5.
Anche in caso
di scioglimento per morosità è ammesso ricorso al collegio dei probiviri nei
termini di cui all’ultimo comma dell’Art. precedente.
Art. 29
1.
I provvedimenti
del consiglio centrale – da prendersi ai sensi dei due articoli precedenti –
devono essere posti all’ordine del giorno di una sua riunione, dopo
l’istruttoria da parte di uno o più consiglieri all’uopo delegati.
Art. 30
1.
Ogni
inadempienza verso l’organizzazione centrale accertata dal consiglio centrale
determina la sospensione o la revoca di qualsiasi provvidenza deliberata a
favore della sezione.
Art. 31
1.
Ogni
controversia che insorga tra organi del sodalizio o tra questi e singoli soci o
tra singoli soci anche di sezioni diverse, non potrà essere sottoposta
all’autorità giudiziaria nè al parere o all’arbitrato di persone o enti
estranei al sodalizio se prima non sarà adito l’organo competente a giudicare,
previo tentativo di conciliazione, secondo lo statuto ed il presente
regolamento, e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter
della controversia relativa.
2.
Non è altresì
ammesso che durante l’iter della controversia, la stessa venga resa di pubblica
ragione in tutto o in parte.
3.
Gli organi
competenti, di cui al primo comma, sono: per controversie tra un socio e la
propria sezione, tra sezioni, tra soci di sezioni diverse, tra soci di una
sezione e altra sezione, il comitato di coordinamento del proprio convegno; per
controversie tra sezioni e soci, appartenenti a convegni diversi, il comitato
di coordinamento designato dal collegio dei probiviri; per controversie tra
comitati di coordinamento, tra organi centrali o tra soci o sezioni e organi
centrali, il collegio dei probiviri.
4.
La richiesta
del tentativo di conciliazione, di cui al primo comma del presente Art., da
parte di una sezione, dev’essere deliberata dal consiglio direttivo sezionale.
Copia della deliberazione dev’essere trasmessa all’organo competente che dovrà
tentare la conciliazione.
5.
Il collegio dei
probiviri è organo giudicante di secondo grado avverso le decisioni dei
comitati di coordinamento; esso deve essere adito con ricorso entro trenta giorni dalla
comunicazione della decisione di primo grado. Se il comitato di coordinamento
non ottiene la conciliazione delle parti o non emette la decisione sulla
controversia entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso, qualsiasi
parte interessata può adire il collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla
scadenza del termine predetto.
Art. 32
1. La domanda di costituzione di una nuova sottosezione
deve essere presentata dal comitato promotore al consiglio direttivo della
sezione, corredata dai seguenti documenti: a) un elenco dei soci ordinari o
familiari della sezione che intendono costituire la sottosezione, in numero non
inferiore a venti, con i loro dati associativi e le loro firme; b) un elenco di
quanti altri intendono aderire al sodalizio come soci ordinari o familiari
con i loro dati anagrafici e le loro firme; il numero complessivo dei
proponenti di cui agli elenchi delle lettere a) e b) non può essere inferiore a
cinquanta; c) una precisa indicazione dell’ambito o del territorio sul quale la
nuova sottosezione si propone di svolgere attività stabile e continuativa. Non
può essere costituita una nuova sottosezione per divisione di sottosezione
preesistente.
2. Il consiglio direttivo della sezione delibera entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda di costituzione ed entro
i trenta giorni successivi trasmette al comitato di coordinamento del convegno
regionale o interregionale competente per territorio la delibera di
costituzione, la precisa indicazione dell’ambito o del territorio sul quale la
nuova sottosezione è autorizzata ad operare e il regolamento sezionale vigente,
che deve prevedere una adeguata regolamentazione dei rapporti tra sezione e
sottosezioni e la composizione degli organi delle sottosezioni.
3. ll
comitato di coordinamento, sentite le sezioni vicine, delibera entro novanta
giorni ed entro i trenta giorni successivi ne dà comunicazione alla segreteria
generale.
4. Le
sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della sezione
di appartenenza, conseguentemente non dispongono di autonomia patrimoniale, ma
solo di autonomia gestionale e non intrattengono rapporti diretti con
l’organizzazione centrale. Hanno un proprio regolamento che non può essere in
contrasto con il regolamento della sezione ed è esecutivo solo dopo la ratifica
del consiglio direttivo della sezione.
5. I soci
delle sottosezioni partecipano alla elezione dei delegati della sezione di
appartenenza.
6. Alle
riunioni dei consigli direttivi delle sottosezioni possono essere invitate
anche persone estranee al consiglio, qualora questo lo ritenga utile o
necessario.
Art. 33
1. Una
sottosezione può essere sciolta per deliberazione dell’assemblea generale dei
propri soci o del consiglio direttivo sezionale.
2. In
quest’ultimo caso è ammesso il ricorso all’assemblea generale della sezione da
parte della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo della
sottosezione, entro trenta giorni dalla deliberazione di scioglimento; se
l’assemblea sezionale conferma lo scioglimento, è ammesso il ricorso, in
seconda istanza, entro trenta giorni da tale ultima deliberazione, al comitato
di coordinamento competente, che deciderà inappellabilmente entro novanta
giorni.
Art. 34
1. Ogni anno
la segreteria generale consegna a ciascuna sezione, in deposito fiduciario, un
numero di bollini per l’anno successivo;
2. la
sezione consegna i bollini ai soci contro il pagamento della quota associativa
e dei contributi, fa pervenire alla segreteria generale gli elenchi nominativi
dei soci, nel termine di quindici giorni, e gli importi delle quote e dei
contributi, nei termini deliberati dal consiglio centrale. I soci ordinari di
diritto ( C.A.A.I. e A.G.A.I.) e i soci ordinari vitalizi, di cui all’art. 11,
sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
3. La
sezione trasmette gli elenchi dei soci ordinari vitalizi alla segreteria
generale, entro il 31 marzo.
4. L’efficacia
delle iscrizioni decorre dal giorno successivo a quello di spedizione o
consegna alla segreteria generale degli elenchi dei nominativi, comprovate
mediante documento avente data certa.
5. Le iscrizioni
sono ricevute dalle sezioni fino al 31 ottobre per l’anno sociale in corso.
6. La
segreteria generale fissa le norme e i termini per la restituzione dei bollini
non esitati: quelli non restituiti nei termini vengono addebitati alla sezione.
Art. 35
1. Il
convegno è costituito dalla totalità delle sezioni la cui sede ricade nel
territorio di una o più regioni.
2. I
convegni regionali e interregionali attualmente esistenti e i loro comitati di
coordinamento hanno le seguenti denominazioni:
3. ligure –
piemontese – valdostano;
4. lombardo;
5. veneto –
friulano – giuliano;
6. tosco –
emiliano-romagnolo;
7. centro
meridionale e insulare;
8. trentino
– alto adige.
9. La
richiesta di costituzione di un nuovo convegno o di modifica di quelli
esistenti dev’essere presentata al consiglio centrale da almeno due terzi delle
sezioni territorialmente interessate.
10. Su
proposta del consiglio centrale l’assemblea dei delegati può modificare il
numero dei convegni e determinare le regioni in ciascuno comprese.
11. Il
consiglio centrale, sentiti i comitati di coordinamento competenti, decide
sulla presentazione della proposta all’assemblea dei delegati e comunica la sua
decisione ai comitati di coordinamento interessati e alle sezioni che hanno
avanzato la richiesta.
12. La
decisione del consiglio centrale può essere impugnata dai due terzi dei
consigli direttivi delle sezioni richiedenti, entro trenta giorni dalla
comunicazione del consiglio centrale, con ricorso al collegio dei probiviri.
Art. 36
1. L’assemblea
delle sezioni del convegno regionale o interregionale, rappresentate secondo i
criteri dettati dall’art. 17 comma 2 dello statuto, elegge: il presidente del
convegno, il comitato di coordinamento, il collegio dei revisori dei conti del
convegno, i componenti del consiglio centrale attribuiti al proprio
raggruppamento di sezioni; nomina i componenti del comitato elettorale
dell’assemblea dei delegati; propone all’assemblea dei delegati per l’elezione:
il presidente generale, i vicepresidenti generali, i componenti del collegio
dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri; approva e modifica il
regolamento del convegno e delle delegazioni regionali o provinciali delle
sezioni.
2. Per il
raggiungimento degli scopi enunciati dallo statuto, i convegni hanno anche i
fini particolari seguenti, che attuano conformemente ai propri regolamenti:
coordinano le iniziative delle delegazioni e delle sezioni, secondo le esigenze
locali e in conformità alle legislazioni regionali o provinciali; nominano i
componenti degli organi tecnici periferici regionali o interregionali;
propongono al consiglio centrale per la loro nomina i componenti degli organi
tecnici centrali.
Art. 37
1. Il
comitato di coordinamento è composto da almeno cinque componenti eletti
dall’assemblea delle sezioni del convegno secondo le norme del proprio
regolamento; il comitato nomina uno o due vicepresidenti e un segretario,
quest’ultimo anche al di fuori dei suoi componenti. I componenti del comitato
durano in carica tre anni, sono rieleggibili una prima volta e possono esserlo
ancora, dopo almeno un anno di interruzione.
2. Per il
raggiungimento degli scopi enunciati nello statuto, il comitato di
coordinamento ha anche i fini particolari seguenti, che attua secondo le disposizioni
del regolamento del convegno regionale o interregionale: approva la
costituzione di nuove sottosezioni e sezioni nel proprio ambito territoriale;
vigila sul rispetto e sull’applicazione delle norme statutarie o regolamentari
da parte delle sezioni e comunica al consiglio centrale le inosservanze e le
violazioni; valuta le attività istituzionali delle sezioni; decide sulle
controversie deferite alla propria competenza.
Art. 38
1. I
convegni devono riunire le proprie sezioni almeno due volte all’anno e
comunicano per iscritto alla presidenza generale i risultati delle elezioni e
delle designazioni alle cariche centrali di loro competenza, almeno quindici
giorni prima dell’assemblea dei delegati a cui spetta l’elezione delle cariche
centrali.
2. I comitati
di coordinamento devono inviare alla segreteria generale entro trenta giorni
dall’approvazione da parte dell’assemblea delle sezioni, per la ratifica da
parte del consiglio centrale, il regolamento del proprio convegno e delle
delegazioni regionali o provinciali delle sezioni o le sue modifiche,
predisposti attenendosi alle norme di base di cui al regolamento tipo approvato
dal consiglio centrale stesso.
3. Ciascun
convegno e delegazione deve modificare il proprio regolamento ogniqualvolta
intervengano modifiche di statuto e di regolamento generale incompatibili e ciò
entro un anno dalla introduzione delle nuove norme.
4. I
comitati di coordinamento devono inviare almeno una volta all’anno alla
presidenza generale una relazione sull’attività dei convegni.
Art. 39
1. Le
sezioni di una medesima regione o provincia autonoma, riunite in assemblea e
rappresentate secondo i criteri dettati dall’art. 17 comma 2 dello statuto:
eleggono i componenti della delegazione regionale o della delegazione
provinciale secondo le norme del regolamento del proprio convegno; formulano
proposte al comitato di coordinamento o al convegno interregionale di
appartenenza su tutte le materie di competenza di questi organi.
2. La
delegazione regionale, come quella provinciale, è composta da almeno tre
componenti proposti dalle sezioni della regione o della provincia autonoma che
rappresentano, i quali durano in carica tre anni sono rieleggibili una prima
volta e possono esserlo ancora dopo almeno un anno di interruzione. I
componenti di ciascuna delegazione eleggono fra loro il presidente e nominano
un segretario, anche al di fuori dei componenti eletti.
3. La
delegazione regionale ha il compito di mantenere i contatti con le autorità
regionali, provinciali e degli enti locali, curando gli interessi delle sezioni
che rappresenta; di svolgere ogni azione necessaria o utile al raggiungimento
degli scopi sociali del sodalizio.
4. La
delegazione provinciale ha analogo compito, nell’ambito della provincia
autonoma di propria pertinenza.
Art. 40
1. I
comitati di coordinamento affidano alle delegazioni regionali e provinciali lo
svolgimento dei programmi da intraprendere in collaborazione con gli enti
locali. Le delegazioni riferiscono in sede di convegno sulle attività
effettuate.
2. Le
delegazioni non possono assumere impegni che coinvolgano il sodalizio, se non
delegate dal consiglio centrale, tramite il comitato di coordinamento.
3. Le
delegazioni regionali e provinciali di uno stesso convegno interregionale si
riuniscono periodicamente, per uno scambio di informazioni e per coordinare
un’eventuale azione comune, nell’interesse reciproco delle sezioni che
rappresentano e nell’interesse finale del sodalizio.
Art. 41
1. In caso
di violazione da parte di organi di un convegno di sezioni o di una delegazione
di norme di statuto o del regolamento generale o di norme, atti o provvedimenti
che vengono emessi, ai sensi delle stesse, dai competenti organi del Club
alpino italiano, nonché in caso di atti in contrasto con i principi informatori
della associazione, il consiglio centrale procede in analogia a quanto
stabilito per le sezioni.
Art. 41-bis
1. I soci
eletti nel consiglio centrale, nel comitato di presidenza e nel
collegio dei revisori dei conti
sono invitati alle sedute degli organi dei raggruppamenti regionali e interregionali
nella cui area è collocata la sezione di appartenenza. Se ritenuto opportuno,
possono essere invitati anche alle sedute delle assemblee dei delegati di altri
raggruppamenti regionali e interregionali.
2. I
past-presidenti generali sono invitati alle sedute delle assemblee dei delegati
dei raggruppamenti regionali e interregionali nella cui area è collocata la
sezione di appartenenza.
3. I
soggetti di cui ai due commi precedenti partecipano senza diritto di voto alle
sedute alle quali sono invitati.
Art. 42
1. Il numero
dei delegati elettivi, spettanti a ciascuna sezione, si determina in base al
numero di soci risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, e viene
comunicato alle sezioni dalla direzione entro l'ultimo giorno di febbraio.
2. I
delegati elettivi sono eletti nelle assemblee generali dei soci delle sezioni
esclusivamente tra i soci ordinari e familiari maggiorenni, secondo le modalità
previste dall’ordinamento sezionale.
3. I nomi
dei delegati di diritto e elettivi, con i loro dati associativi, devono essere
comunicati dalle sezioni alla direzione entro sette giorni dalla loro elezione.
4. Se i soci
di una sezione rimangono per qualsiasi motivo privi di un delegato elettivo, si
provvede alla sua sostituzione nella prima assemblea generale della sezione o,
in caso d'urgenza, con deliberazione del consiglio direttivo ratificata nella
successiva assemblea generale della sezione.
Art. 43
1. In
previsione di una assemblea dei delegati, la direzione prepara il calendario
degli adempimenti.
2. L'assemblea
dei delegati si svolge nella località e alla data stabilita dal comitato di
presidenza, ma non più di due volte consecutive nella medesima località.
3. Il
comitato di presidenza delibera sugli argomenti da inserire nell'ordine del
giorno; invita i past-presidenti generali e quanti altri ritiene opportuno alle
sedute delle assemblee dei delegati.
4. Il
consiglio centrale, il collegio dei revisori dei conti o ciascun convegno
possono deliberare la richiesta dell'inserimento di argomenti di interesse
generale nell'ordine del giorno delle assemblee dei delegati ordinarie; la
richiesta scritta, accompagnata da adeguata illustrazione e dall’indicazione
del nominativo del relatore, deve pervenire al comitato di presidenza entro il
termine perentorio dell'ultimo giorno di febbraio, per l’assemblea dei delegati
seguente.
5. La
direzione provvede alla organizzazione dell’assemblea dei delegati; inoltra la
convocazione ai presidenti e a tutti i delegati elettivi presso le rispettive
sezioni almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per la
seduta; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno – con indicazione della località, della data,
dell'orario delle operazioni di verifica dei poteri, dell'ora di inizio della
assemblea dei delegati – e la documentazione relativa agli argomenti inseriti
nell'ordine del giorno.
6. La
richiesta di convocazione di una assemblea dei delegati straordinaria da parte
della maggioranza dei componenti il consiglio centrale, del collegio dei revisori
dei conti, o di un quinto del numero totale dei delegati deve essere sottoscritta
dai singoli richiedenti e deve essere indirizzata al presidente generale, al
comitato elettorale e al collegio dei
revisori dei conti, accompagnata da una proposta di ordine del giorno e da
adeguata illustrazione. Dalla ricezione della richiesta, il comitato di
presidenza ha sessanta giorni per provvedere.
7. In caso
di inerzia accertata del comitato di presidenza nel completamento degli
adempimenti preliminari o nella convocazione dell’assemblea dei delegati
ordinaria e delle assemblee dei delegati straordinarie – di cui al precedente
comma – nonché nei casi previsti dal codice civile, il collegio dei revisori
dei conti – nel più breve tempo possibile – provvede a tutti gli adempimenti
necessari assumendo a tal fine i poteri attribuiti al comitato di presidenza.
Art. 44
1. Il
Comitato elettorale è composto da un rappresentante effettivo per ciascun
convegno, più un supplente che lo sostituirà a tutti gli effetti in caso di suo
impedimento; ciascun convegno elegge i propri rappresentanti, nella osservanza
del proprio ordinamento e con la medesima rappresentanza stabilita per
l’assemblea dei delegati; il comitato elettorale dura in carica non più di tre
anni e i suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta;
potranno essere nuovamente rieletti dopo almeno un anno dalla scadenza del mandato;
il rappresentante supplente sostituisce a tutti gli effetti il rappresentante effettivo
– per qualsiasi motivo assente o decaduto dal mandato – fino al suo rientro o
fino alla sua sostituzione nella successiva seduta del convegno di appartenenza;
il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.
2. Il
comitato di presidenza, nella sua prima seduta successiva al 1° gennaio,
ratifica la composizione del comitato elettorale; il comitato di presidenza
convoca il comitato elettorale ogni qual volta si renda necessario, secondo il
calendario degli adempimenti; a tutte le sedute del comitato elettorale
partecipa il direttore o un suo delegato con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il
comitato elettorale raccoglie le candidature alle cariche sociali; controlla le
condizioni di eleggibilità e le eventuali incompatibilità esistenti per ciascun
candidato; ne dichiara la eleggibilità; cura l'allestimento delle liste di
candidati e delle schede di votazione, su ciascuna delle quali, oltre alla rosa
di candidati eleggibili, prevede altri spazi bianchi in numero pari alle
cariche sociali poste in votazione.
4. Nessun'altra
lista di candidati o scheda di votazione può essere presentata all’assemblea
dei delegati o distribuita ai delegati.
5. Nel caso
l'assemblea dei delegati elegga – alle cariche sociali poste in votazione –
soci il cui nominativo non risulti inserito nelle liste di candidati preparate
dal comitato elettorale, quest'ultimo effettua i controlli previsti al comma 3
nel termine perentorio di quindici giorni dalle elezioni; se il controllo ha
esito positivo proclama eletto il candidato, se ha esito negativo, proclama
eletto il successivo nell'elenco dei votati; il direttore ne dà comunicazione a
tutti gli interessati.
6. Il
comitato elettorale esamina le richieste di convocazione delle assemblee dei
delegati straordinarie; ne controlla la regolarità formale e sostanziale; il
direttore trasmette gli atti al comitato di presidenza per le azioni
successive.
Art. 45
1. Il
comitato di presidenza nomina, almeno quindici giorni prima dell'assemblea dei
delegati, la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte: un
componente del collegio dei revisori dei conti, incluso il revisore supplente,
che la presiede, un consigliere centrale e un componente designato dal
presidente della sezione ospitante l'assemblea dei delegati; in caso di indisponibilità
del componente del collegio dei revisori dei conti, questi sarà sostituito a
tutti gli effetti da un secondo consigliere centrale.
Art. 46.1
1. I
delegati per partecipare all'assemblea dei delegati devono registrarsi al
tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede e il materiale
necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori dell'assemblea dei
delegati.
2. Ciascun
delegato, sia di diritto che eletto, può partecipare e votare anche a nome di
altri delegati, a condizione che la rappresentanza sia autorizzata dal presidente
della sezione di appartenenza dei rappresentati.
3. Il
presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vicepresidente o
da un socio della sezione, purché da lui incaricato per iscritto, anche da un
delegato di altra sezione dello stesso convegno.
4. I
delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai
tavoli della verifica dei poteri l'autorizzazione scritta, firmata dal
rappresentato e dal presidente della sezione che rilascia l'autorizzazione. Le
autorizzazioni vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede e ogni
altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso
ad altri delegati.
Art. 46.2
1. Le
assemblee dei delegati sono validamente costituite qualunque sia il numero
complessivo di delegati – di persona o per rappresentanza – registrati ai
tavoli della commissione per la verifica dei poteri, indipendentemente dal
numero di sezioni presenti.
2. L'assemblea
dei delegati straordinaria – convocata per adottare lo Statuto o per deliberare
sullo scioglimento del Club alpino italiano – è validamente costituita a
partire dal momento nel quale il numero complessivo dei delegati – di persona o
per rappresentanza – registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei
poteri supera la metà del totale dei delegati, indipendentemente dal numero di
sezioni presenti.
3. 2 bis.
Ogni assemblea dei delegati validamente costituita, rimane tale a tutti gli
effetti finché il presidente dell’assemblea dei delegati ne dichiara chiusi i
lavori.
4. La
commissione per la verifica dei poteri alla chiusura dei lavori di registrazione
dei delegati, comunica al presidente dell’assemblea dei delegati – con verbale
sottoscritto dai suoi componenti – il numero totale di sezioni convocate e
registrate, il numero totale di delegati di diritto ed elettivi convocati e
registrati, il numero totale di autorizzazioni di rappresentanza vidimate. Il
presidente dell’assemblea dei delegati ne dà comunicazione ufficiale.
5. Le
deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza
dei votanti presenti in aula, di persona o per rappresentanza, al momento del
voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è fatta salva la maggioranza
qualificata prescritta dallo Statuto per l’adozione delle sue modifiche e per
lo scioglimento del Club alpino italiano.
Art. 47
1. Specifico
Regolamento per il funzionamento delle assemblee dei delegati ordinarie e
straordinarie – redatto dal consiglio centrale e adottato dall’assemblea dei
delegati – ne disciplina le modalità di funzionamento, in particolare
stabilendo:
a. nomina preliminare del
presidente dell’assemblea dei delegati e degli
scrutatori;
b. poteri del presidente di
assemblea e degli scrutatori;
c. modalità di svolgimento
delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità
delle deliberazioni e dei verbali;
d. modalità di svolgimento
delle elezioni per le cariche negli organi del Club alpino italiano;
determinazione degli eletti in caso di parità di voti ricevuti.
2. Sono
ammessi alla discussione e alle deliberazioni dell’assemblea dei delegati
solamente gli argomenti posti all'ordine del giorno, nell’ordine ivi stabilito,
sulla base dei documenti trasmessi ai delegati con la convocazione.
3. Al
termine dell’assemblea dei delegati il presidente dell’assemblea dei delegati
proclama i risultati delle elezioni per le cariche negli organi del Club alpino
italiano, salva la riserva di cui all’Art. 44, comma 5, e ne dà comunicazione
scritta agli interessati e al comitato elettorale entro sette giorni.
Art. 48
1. Il
consiglio centrale, nella sua prima riunione successiva al 1° gennaio,
determina per l'anno in corso, il numero dei consiglieri da assegnare a ciascun
convegno, in proporzione al numero complessivo di soci appartenenti alle sezioni
dello stesso convegno al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La
determinazione si effettua con il metodo proporzionale detto del divisore comune.
3. La
rinnovazione parziale del consiglio centrale prevista dallo Statuto si effettua
rispettando il seguente ciclo triennale che prevale sulla durata del mandato:
al termine del primo e del secondo anno si eleggono sei consiglieri; al termine
del terzo, sette consiglieri.
4. Nel caso
di rinnovazione totale del consiglio centrale, la norma del comma precedente viene
attuata mediante sorteggio dopo il primo e il secondo anno; il sorteggio è effettuato nella prima riunione del consiglio
centrale successiva al 1° gennaio.
5. I
consiglieri eletti, fuori dei casi previsti dal successivo Art., assumono le funzioni
al termine della assemblea dei delegati ordinaria immediatamente successiva.
6. I
consiglieri, se rieletti, sono in ogni caso soggetti alla norma della rotazione
prevista dallo Statuto, dopo il periodo di seconda elezione.
7. In caso
di diminuzione del numero complessivo di consiglieri attribuiti a un convegno,
si opera come segue:
e. se uno o più consiglieri del
convegno interessato hanno completato il loro mandato, l'assemblea dei delegati
delle sezioni di quel convegno non provvede alla sostituzione del o dei
consiglieri decaduti;
f. se la condizione precedente
non si verifica o non è sufficiente ad esaurire la diminuzione del numero di
consiglieri attribuito, decadono uno o più consiglieri dello stesso convegno,
scelti a partire dai consiglieri con maggiore anzianità per carica; a parità di
condizioni si procede secondo volontà degli interessati o mediante sorteggio;
g. ai consiglieri eletti in
sostituzione dei consiglieri decaduti si applica il successivo Art..
Art. 49
1. La
sostituzione di un consigliere – per qualsiasi motivo decaduto dal mandato –
viene effettuata alla prima assemblea dei delegati delle sezioni del convegno
competente, successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima
della convocazione della assemblea dei delegati delle sezioni del convegno; in
caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva assemblea.
2. Il nuovo
eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.
Art. 50
1. Specifico
Regolamento per il funzionamento del consiglio centrale – redatto e adottato
dal consiglio centrale – ne disciplina le modalità di funzionamento, in particolare
stabilendo:
a. forme di pubblicità della
convocazione;
b. validità delle sedute;
c. modalità di svolgimento
delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità
delle deliberazioni e dei verbali;
d. validità delle
deliberazioni;
e. decadenza dalla carica per
mancata partecipazione alle sedute e provvedimenti conseguenti.
Art. 51
1. La
rinnovazione parziale dei componenti
della presidenza prevista
dallo Statuto si effettua rispettando il seguente ciclo triennale: al
termine del primo e del secondo anno si elegge un vicepresidente; al termine
del terzo, il presidente e un vicepresidente. I due ulteriori componenti del
comitato di presidenza seguono per analogia le disposizioni relative al
consiglio centrale, in quanto applicabili.
2. Nel caso
di rinnovazione totale della presidenza, la norma del comma 1 viene attuata
mediante sorteggio dopo il primo e il secondo anno. Il sorteggio è effettuato
nella prima riunione del comitato di presidenza successiva al 1° gennaio.
3. Il
componente della presidenza, eletto in sostituzione di altro componente giunto
al termine naturale del mandato, assume le funzioni alla chiusura
dell'assemblea dei delegati ordinaria nella quale è stato eletto.
4. Il
componente della presidenza, se rieletto, è in ogni caso soggetto alla norma
della rotazione di cui alle norme statutarie, dopo il periodo di seconda
elezione.
Art. 52
1. La
sostituzione di un componente della presidenza – per qualsiasi motivo decaduto
dal mandato – viene effettuata alla prima assemblea dei delegati ordinaria
successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della
convocazione della assemblea dei delegati ordinaria; in caso contrario la
sostituzione avverrà alla successiva assemblea dei delegati ordinaria.
2. Il nuovo
eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.
Art. 53
1. Specifico
Regolamento per il funzionamento del comitato di presidenza – redatto dal
comitato di presidenza e adottato dal consiglio centrale – ne disciplina le
modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:
a. forme di pubblicità della
convocazione;
b. validità delle sedute;
c. modalità di svolgimento
delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità
delle deliberazioni e dei verbali;
d. validità delle
deliberazioni;
e. decadenza dalla carica per
mancata partecipazione alle sedute e provvedimenti conseguenti.
Art. 54 (Trasferito all’Art. 50)
Art. 55 (Abrogato)
Art. 56
1. Gli
organi tecnici centrali, che sono costituiti da commissioni e da altri
organismi, i cui componenti vengono scelti per le competenze specifiche e la
capacità nel campo in cui devono operare, provvedono soprattutto alle necessità
pratiche dell’esercizio dell’alpinismo e indirizzano tecnicamente e moralmente
gli analoghi organismi sezionali e i singoli soci.
2. Ad essi
fanno capo le commissioni interregionali e regionali dei convegni delle
sezioni, per ricevere i necessari orientamenti e le conseguenti direttive per
l’azione da svolgere in campo periferico.
Art. 57
1. L’ordinamento
amministrativo e l’organizzazione generale degli organi tecnici centrali e
periferici sono disposti dal consiglio centrale. A tal fine il consiglio
centrale predispone un regolamento quadro degli organi tecnici centrali e
periferici.
2. Gli
organi tecnici centrali, per il loro funzionamento, si attengono alle
disposizioni dei propri regolamenti, approvati dal consiglio centrale, del
quale seguono le direttive programmatiche. I loro componenti sono nominati dal
consiglio centrale sulla base delle proposte dei convegni e delle scelte
effettuate dal consiglio centrale stesso e tenute presenti le disposizioni dei
rispettivi regolamenti.
Art. 58
1. Il
consiglio centrale stabilisce il numero dei componenti di ogni organo tecnico
centrale.
2. I
componenti di ogni organo tecnico centrale, nella prima riunione convocata dal
presidente generale, eleggono tra loro il presidente, il vicepresidente e il
segretario (il quale può essere scelto anche all'infuori dei componenti
l'organo tecnico centrale).
3. Salvi i
casi di decadenza previsti da ciascun regolamento, i componenti durano in
carica non più di tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta; potranno
essere nuovamente rieletti dopo almeno un anno dalla scadenza del mandato.
4. Le
successive riunioni dell’organo tecnico centrale vengono indette dal presidente
o da chi ne fa le veci, e di esse viene data comunicazione alla presidenza
generale.
Art. 59
1. Gli
organi tecnici centrali presentano al consiglio centrale un programma di
attività per l’anno successivo, corredato dalle relative previsioni di spesa, e
una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, corredata dal relativo
consuntivo.
2. Il
consiglio centrale esamina e discute i programmi, preventivi, relazioni e
consuntivi alla luce degli indirizzi programmatici, comunicando poi agli organi
tecnici centrali l’esito delle sue decisioni.
3. La
segreteria generale fissa le modalità e i termini per la presentazione di
programmi e previsioni, e di relazioni e consuntivi.
Art. 60
1. In caso
di violazione delle norme statutarie o regolamentari da parte di un organo
tecnico centrale, il consiglio centrale può disporne lo scioglimento con
effetto immediatamente esecutivo.
Art. 61
1. Alla
carica di revisore dei conti supplente viene eletto il primo degli esclusi tra
i candidati alla carica di revisore dei conti effettivo.
2. Il
revisore dei conti supplente partecipa a tutte le riunioni collegiali e sostituisce
a tutti gli effetti un revisore dei conti effettivo – per qualsiasi motivo
assente o decaduto dal mandato – fino al suo rientro o fino alla sua
sostituzione nella successiva assemblea dei delegati.
Art. 62.1
1. La
sostituzione di un revisore dei conti – per qualsiasi motivo decaduto dal mandato
– viene effettuata alla prima assemblea dei delegati ordinaria successiva alla
decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della
assemblea dei delegati ordinaria; in caso contrario la sostituzione avverrà
alla successiva assemblea dei delegati ordinaria.
2. Il
revisore dei conti assume le sue funzioni alla chiusura dell'assemblea dei
delegati ordinaria nella quale è stato eletto; il revisore eletto in
sostituzione di altro decaduto prima del completamento del mandato assume a
tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.
Art. 62.2
1. Specifico
Regolamento per il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti – redatto
dal Collegio e adottato dal consiglio centrale – ne disciplina le modalità di
funzionamento, in particolare stabilendo:
a. forme di pubblicità della
convocazione;
b. validità delle sedute;
c. modalità di svolgimento
delle sedute, di intervento e di verbalizzazione; pubblicità delle
deliberazioni e dei verbali;
d. validità delle deliberazioni;
e. decadenza dalla carica per
mancata partecipazione alle sedute e provvedimenti conseguenti.
2. Il
collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre.
3. I
revisori dei conti effettuano ispezioni collegiali o individuali agli atti
contabili e amministrativi della struttura centrale del Club alpino italiano;
di ogni loro atto redigono un verbale che inviano al consiglio centrale e per
conoscenza al comitato di presidenza; i verbali sono sottoscritti
collegialmente da tutti i revisori dei conti presenti alla seduta, incluso il
revisore dei conti supplente.
Art. 63
1. Il
collegio dei probiviri ha sede presso la sede legale e si riunisce anche
altrove, su convocazione del suo presidente o di chi lo sostituisce.
2. Le
riunioni del collegio sono valide se ad esse intervengono almeno tre
componenti, compreso il presidente o il vicepresidente.
3. Nel caso
di cessazione dall’incarico di un componente del collegio, la sua sostituzione
verrà effettuata dalla prossima assemblea dei delegati, e l’eletto assume
l’anzianità del componente sostituito.
4. I
componenti del collegio dei probiviri assistono all’assemblea dei delegati.
Art. 63.1
1. Tutte le
cariche elettive e tutti gli incarichi su base volontaristica sono gratuiti,
salvo il rimborso delle spese di missione nella misura e con le modalità
deliberate periodicamente dal comitato di presidenza.
2. Il
rimborso delle spese sostenute è dovuto – nella misura e con le modalità di cui
al comma precedente – a quanti intervengano alle sedute degli organi del Club
alpino italiano, inclusi gli organi tecnici centrali.
Art. 63.2
1. Il
candidato alla carica di presidente generale o di vicepresidente deve avere
maturato esperienza negli organi del Club alpino italiano per un intero mandato
e deve aver maturato esperienza pluriennale alla presidenza di una struttura
periferica del Club alpino italiano.
2. Il
candidato alla carica di componente del comitato di presidenza o del consiglio
centrale deve avere maturato esperienza negli organi del Club alpino italiano o
delle strutture periferiche del Club alpino italiano o in alternativa deve
essere in possesso di specifica esperienza professionale (di tipo organizzativo-gestionale).
3. Il
candidato alla carica di revisore dei conti deve essere iscritto al registro
dei revisori contabili o essere in possesso di specifica esperienza
professionale.
4. Il
candidato alla carica di proboviro deve essere magistrato o essere iscritto
nell'albo degli avvocati da almeno cinque anni; non può intrattenere alcun
incarico professionale – anche occasionale e non retribuito – con il Club
alpino italiano.
5. Non
possono essere candidati alle cariche sociali quanti sono eletti a far parte del
comitato elettorale o sono nominati a far parte della commissione di verifica
dei poteri; quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino
italiano; quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con la
struttura centrale o con le strutture periferiche.
6. La
perdita di una qualsiasi delle condizioni di eleggibilità o l’insorgere di una
qualsiasi delle condizioni di ineleggibilità previste nei commi 3, 4 e 5, è
insanabile e determina automaticamente la decadenza dalla carica elettiva ricoperta.
Art. 63.3
1. Il socio
eletto alle cariche negli organi del Club alpino italiano di cui all’Art. 4,
comma 2, lettere da b) a f) dello Statuto non può ricoprire alcuna altra carica
elettiva all'interno del Club alpino italiano, incluse tutte le strutture
periferiche.
2. Il socio
che viene a trovarsi in una delle condizioni previste nel comma precedente deve
optare per una delle due cariche – entro il termine perentorio di quindici giorni
dalla data di comunicazione della seconda elezione e in ogni caso prima di
partecipare alle sedute degli organi nei quali risulta eletto – pena la
decadenza d'ufficio dalla carica antecedente.
3. Il socio
non può essere delegato di diritto o elettivo all'assemblea dei delegati in più
di una sezione; nel caso si verificasse tale condizione, il socio deve optare
entro quindici giorni dall'insorgere della condizione e in ogni caso prima
dell’assemblea dei delegati; in difetto di opzione, il socio rimane delegato
della prima sezione o, nel caso di contemporaneità, della sezione a cui il
socio appartiene con maggiore anzianità.
Art. 63.4
1. Per le
elezioni effettuate in assemblea dei delegati, il comitato elettorale provvede
alla verifica delle condizioni di eleggibilità o di incompatibilità in essere
dei candidati alle cariche negli organi del Club alpino italiano secondo quanto
stabilito nel presente Titolo VII-bis; per le elezioni effettuate negli organi
tecnici centrali e in tutte le strutture periferiche dispongono i relativi
ordinamenti.
Art. 64
1. Specifico
Regolamento di organizzazione – redatto dalla Direzione su direttive del
comitato di presidenza e adottato dal consiglio centrale – disciplina tutti gli
aspetti relativi alla organizzazione e alla gestione del personale della struttura
centrale del Club alpino italiano.
2. Specifico
Regolamento di amministrazione e di contabilità – redatto dalla Direzione su
direttive del comitato di presidenza e adottato dal consiglio centrale – disciplina
tutti gli aspetti relativi all’amministrazione, alla contabilità e ai bilanci
della struttura centrale del Club alpino italiano.
Art. 65
(Abrogato)
Art. 66
(Trasferito all’art. 63.2)
Art. 67
1. Il
congresso nazionale del sodalizio viene organizzato dalla sezione designata dal
precedente congresso o, in mancanza di tale designazione, dalla sezione
autorizzata dal consiglio centrale, secondo le direttive da esso impartite.
2. Gli
scopi, l’epoca e il programma di massima del congresso devono essere comunicati
dalla sezione designata almeno quattro mesi prima dell’effettuazione della
manifestazione, al consiglio centrale per la sua approvazione, e quindi portati
a conoscenza delle sezioni e dei soci.
Art. 68
1. I
regolamenti del Club alpino accademico italiano (C.A.A.I.) e dell’Associazione
guide alpine italiane (A.G.A.I.) e le loro eventuali modifiche devono essere
approvati dal consiglio centrale.
2. Le
sezioni nazionali non sono inquadrate in alcun convegno ma fanno parte, a tutti
gli effetti, della sede legale.
3. I
convegni regionali o interregionali devono invitare alle riunioni delle proprie
sezioni i rappresentanti dei gruppi del C.A.A.I. e dei comitati dell’A.G.A.I.
aventi sede entro la propria giurisdizione.
4. A tali
riunioni gruppi e comitati partecipano con gli stessi diritti delle sezioni del
convegno.
5. I soci
delle sezioni nazionali devono dare comunicazione alla segreteria generale di
voler mantenere o di aver ottenuto l’associazione anche a una sezione del
sodalizio. In essa, nella qualità di soci ordinari di diritto iscritti a una
sezione nazionale, hanno tutti i diritti previsti dallo statuto per i soci
ordinari, pur rimanendo inclusi nel conteggio del numero dei soci della sola
sezione nazionale di appartenenza.
Art. 69
1. Le
sezioni particolari fanno parte di quei convegni regionali o interregionali
entro la giurisdizione dei quali sarà stata stabilita ufficialmente la sede
della sezione.
Art. 70
1. Il
comitato di presidenza comunica all’assemblea dei delegati e a tutte le
strutture periferiche il testo delle modifiche del regolamento generale
adottate dal consiglio centrale, accompagnato da adeguata documentazione; la
comunicazione all’assemblea dei delegati è inserita nell’ordine del giorno
della seduta utile immediatamente successiva e alle strutture periferiche è
inoltrata entro trenta giorni di calendario dalla loro adozione.
Art. 71
1. Agli
effetti dell’eventuale scioglimento della sezione, il limite di cento soci
trova applicazione immediata per le sezioni costituite o ricostituite dopo
l’approvazione delle modifiche statutarie e regolamentari (assemblea dei
delegati dell’1.12.1991). Per le sezioni costituite in data precedente, rimane
in vigore il limite di cinquanta soci, fino all’inizio dell’anno sociale 1995.
Art. 72
1. Nel
periodo intercorrente tra l’entrata in vigore dello Statuto del Club alpino
italiano e l’adozione da parte del consiglio centrale del Regolamento generale,
del regolamento di organizzazione, del regolamento di amministrazione e di
contabilità e di ogni altro regolamento necessario per il funzionamento degli
organi centrali o previsto dallo Statuto o dal Regolamento generale, rimangono
in vigore i regolamenti preesistenti – se non espressamente abrogati –
limitatamente alle parti non incompatibili con i princìpi stabiliti dallo
Statuto.
2. Tutte le
norme regolamentari preesistenti al momento dell’adozione di nuovi regolamenti,
relative a condizioni di eleggibilità alle cariche sociali, a incompatibilità
tra cariche e più in generale alle cariche elettive nel Club alpino italiano, rimangono
in vigore ad personam – se non espressamente abrogate – fino al termine
naturale del mandato dei singoli eletti.
REGOLAMENTO
CONVEGNO DELLE
SEZIONI LOMBARDE
Approvato dal Convegno delle Sezioni Lombarde a
Sondrio il 14 novembre 1992. Approvato dal Consiglio centrale il 24 settembre
1994. Modificato dal Convegno di Carate Brianza del 13 novembre 1994, e
successivamente dal Convegno di Bovegno del 11 aprile 1999.
Art. 1
Le Sezioni del Club
Alpino Italiano della Regione Lombardia costituiscono il Convegno Lombardo.
Il Convegno ha lo scopo di perseguire, in sede locale, le finalità istituzionali del Club Alpino Italiano, nel rispetto delle varie caratteristiche ambientali e sociali, e in armonia con le diverse legislazioni regionali nei settori di competenza.
Art. 2
Sono
organi del Convegno:
a- L'Assemblea del Convegno
b- Il Presidente
c- Il Comitato di Coordinamento
d- Il Collegio dei Revisori dei
Conti
Art. 3 - Costituzione
Partecipano
all'Assemblea, con diritto di voto, le Sezioni e i Consorzi di Sezioni del
Convegno, nonché un rappresentante del Gruppo C.A.A.I. ed un rappresentante del
Comitato A.G.A.I. di appartenenza: questi ultimi possono esprimere un solo voto
ciascuno.
Partecipano
all'Assemblea, inoltre:
-
il Presidente Generale del C.A.I.
- i componenti del Consiglio
Centrale e del Collegio Centrale dei Revisori dei Conti espressi dal Convegno.
-
i componenti del Comitato di Coordinamento.
-
i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
-
i Presidenti degli Organi Tecnici Periferici.
-
il Presidente Regionale e i Capidelegazione del C.N.S.A.S.
L'Assemblea
deve essere indetta dal Comitato di Coordinamento, in seduta ordinaria, almeno
due volte l'anno, rispettivamente entro il 10 aprile e il 30 novembre; in
seduta straordinaria, può essere indetta quando lo ritenga necessario il
Comitato di Coordinamento o ne faccia richiesta motivata un numero di Sezioni
corrispondente ad almeno un terzo del numero dei delegati dell'intero Convegno.
Le
convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, dovranno essere spedite almeno
trenta giorni prima della data fissata.
All'organizzazione
di ciascuna Assemblea provvede una Sezione o Sottosezione del Convegno che ne
abbia fatto richiesta e che sia stata designata dal Comitato di Coordinamento.
L'Assemblea
delle Sezioni è l'organo sovrano a livello di Convegno, nel rispetto della
normativa e delle competenze stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale
del C.A.I., nonché della autonomia delle Sezioni così come garantita dall' art.
12 dello Statuto.
L'Assemblea,
ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Generale:
a- elegge i componenti del
Consiglio Centrale attribuiti al proprio raggruppamento di Sezioni,
b- nomina i componenti del
Comitato Elettorale per l'Assemblea dei Delegati,
c- propone all'Assemblea dei
Delegati per l'elezione: il Presidente Generale, i Vice Presidenti, i
componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri,
d- elegge il Presidente del
Convegno,
e- approva e modifica il
Regolamento del Convegno,
f- elegge i componenti del
Comitato di Coordinamento e il Collegio dei Revisori dei Conti del Convegno,
g- elegge i componenti degli
Organi Tecnici Periferici (O.T.P.) di competenza del Convegno, su proposta del
Comitato di Coordinamento e richiesto il parere delle Sezioni e ai rispettivi
O.T.P. in carica per gli O.T.P.: Scuole di Alpinismo, Scuole di Scialpinismo,
Sci di Fondo Escursionistico, Alpinismo Giovanile, Speleologia, Escursionismo
la elezione viene fatta su designazione dei rispettivi Congressi regionali
degli Istruttori ed Accompagnatori,
h- propone al Consiglio Centrale,
per la loro nomina, i componenti degli Organi Tecnici Centrali (O.T.C.),
i- propone al Consiglio Centrale
argomenti da inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Delegati,
l-
approva i bilanci consuntivi e preventivi, modifica e approva i piani di
attività predisposti dal Comitato di Coordinamento.
Art. 5 - Rappresentanze Sezionali
- Consorziamento
Le
Sezioni del Convegno partecipano all'Assemblea con le rappresentanze stabilite
dall'art. 17 comma 2 dello Statuto.
Quando
l'Assemblea è chiamata a deliberare sulle materie previste dalle lettere a), b)
e c) dell'articolo precedente, si applicano le limitazioni al diritto di voto
stabilite dall'art.28 comma 1 u.p. del Regolamento Generale. Le Sezioni che
vengono a trovarsi private del diritto di voto, possono consorziarsi, ai fini
dell'esercizio di tale diritto, fino a raggiungere il numero minimo di 250
soci.
Le
Sezioni interessate ad uno stesso Consorzio, dovranno costituirlo mediante
delibera dell'Assemblea dei Soci adottata a maggioranza dei votanti; con la
stessa delibera l'Assemblea dovrà designare il nominativo del delegato che la
rappresenterà, oppure dovrà dare mandato al Presidente della Sezione di scegliere
il delegato di concerto con i Presidenti delle altre Sezioni interessate.
Entro
il 31 marzo di ogni anno, i Presidenti dovranno far pervenire alla Segreteria
Generale e al Comitato di Coordinamento
la comunicazione prevista dall'art. 28 comma 2 u.p. del Regolamento Generale o,
nel caso di Consorzi a durata ultra annuale, la comunicazione del nominativo
del delegato.
In
mancanza di esplicita diversa previsione, i consorziamenti spiegano la loro
validità dalla sucessiva Assemblea dei Delegati e decadono il giorno precedente
all'Assemblea dei Delegati dell'anno seguente.
All'infuori
degli scopi previsti dall'art.28 comma 2 del Regolamento Generale e dal
presente articolo, le Sezioni consorziate conservano la loro individualità e
autonomia.
Art. 6 - Funzionamento
Per ogni Assemblea ha luogo la verifica dei poteri da parte
di una commissione composta da un Revisore dei Conti del Convegno, che la
presiede, e da almeno due Soci della Sezione ospitante, designati dal Consiglio
Direttivo di quest'ultima.
L'Assemblea
elegge un Presidente e, su proposta di questi, un Segretario e almeno tre
Scrutatori.
Ogni
delegato dispone di un voto e può essere portatore di deleghe in numero non
superiore a tre, purché vistate dal Presidente delle rispettive Sezioni.
Le
votazioni si effettuano per alzata di mano o scheda segreta; deve sempre usarsi
la scheda segreta quando le votazioni riguardino le elezioni o designazioni
alle cariche sociali, o comunque comportino giudizi su persone, o quando lo
richieda un numero di delegati non inferiore ad un decimo dei presenti o
rappresentanti.
I
Delegati, nelle votazioni plurime dei componenti di organi del Convegno, non
possono esprimere un numero di voti di preferenza superiore al numero degli
eligendi, diminuito di uno nelle votazioni fino a tre eligendi, diminuito di
due nelle votazioni da quattro a sette eligendi, diminuito di tre nelle
votaziononi con più di sette eligendi.
Le
deliberazioni sono valide qualunque sia il numero delle Sezioni e dei Delegati
presenti, e si ritengono approvate quando abbiano riportato la maggioranza dei
voti espressi.
L'Assemblea
può deliberare solo sugli argomenti inclusi nell'ordine del giorno diramato con
la convocazione.
Le
Sezioni e i Delegati possono segnalare al Comitato argomenti da porre all'ordine
del giorno delle Assemblee.
Art. 7 - Funzioni
Il
Presidente del Convegno, eletto dall'Assemblea delle Sezioni,
-
rappresenta il Convegno
-
presiede e rappresenta il Comitato di Coordinamento
-
convoca l'Assemblea delle Sezioni del Convegno, indetta dal Comitato di
Coordinamento.
Dura
in carica tre anni e può essere rieletto una prima volta consecutivamente; può
essere rieletto dopo almeno un anno di interruzione.
Art. 8 - Istituzione
è composto da
10 membri eletti dall'Assemblea delle Sezioni con i criteri dettatti dagli art.
5 e 6 del presente Regolamento; ciascun componente dura in carica tre anni ed è
rieleggibile consecutivamente per un solo triennio, ma può esserlo ancora dopo
almeno un anno di interruzione.
è presieduto dal
Presidente del Convegno, ed alla prima riunione elegge un Vice Presidente e un
Segretario, quest'ultimo anche al di fuori dei suoi componenti.
Il
Comitato è rappresentato dal suo Presidente e, in sua assenza, dal Vice
Presidente.
Quando
si procede a votazioni, a parità di voti, prevale quello del Presidente. Il
Comitato di Coordinamento si riunisce almeno 4 volte all'anno.
Le
sue riunioni sono valide quando sono presenti almeno 6 componenti.
Art. 9 - Compiti e poteri
Il Comitato mette in esecuzione le deliberazioni
dell'Assemblea delle Sezioni, promuove e favorisce tutte le iniziative utili al
perseguimento degli scopi istituzionali del C.A.I. sul territorio del Convegno.
Più
specificatamente, il Comitato:
a- indice l'Assemblea del
Convegno, di concerto con le Sezioni o Sottosezioni designate a curarne
l'organizzazione e ne redige l'ordine del giorno,
b- predispone i bilanci annuali
consuntivi e preventivi. Gli Organi Tecnici Periferici dovranno pertanto presentare
i loro bilanci rispettivamente entro il 30-9 e il 28-2 di ogni anno,
c- trasmette immediatamente alla
Sede Centrale i risultati delle elezioni e delle designazioni alle varie
cariche sociali,
d- delibera sulle domande di
costituzione di nuove Sezioni, previa acquisizione del parere motivato di tutte
le Sezioni interessate per territorio, determinando la zona sulla quale la
nuova Sezione svolgerà attività stabile e continuativa,
e- approva la costituzione di
nuove Sottosezioni, a condizione che i relativi Regolamenti sezionali ne
prevedano la costituzione e ne disciplinino i rapporti con la Sezione,
f- invia alla Presidenza Generale
del C.A.I. una relazione annuale sull'attività svolta,
g- invia alla Segreteria Generale
entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea delle Sezioni,
per la ratifica da parte del Consiglio Centrale, il Regolamento del proprio
Convegno e le sue modifiche,
h- decide in primo grado sui
ricorsi presentati ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Regolamento Generale,
i- decide definitivamente sui
ricorsi presentati dai Soci avverso provvedimenti disciplinari ai sensi
dell'art. 15 del Regolamento Generale,
l- decide in secondo grado,
inapellabilmente, sui ricorsi presentati, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento
Generale, avverso i provvedimenti di scioglimento di una Sottosezione,
m- esprime il tentativo di
conciliazione nelle controversie deferite al suo giudizio,
n- ratifica i
regolamenti ed i programmi degli O.T.P. costituiti nell'ambito del Convegno,
che già abbiano avuto l'approvazione dei corrispondenti Organi Tecnici
Centrali, e ne autorizza iniziative che coinvolgano il nome del C.A.I. al di
fuori del Sodalizio,
o- interpone in via preventiva i
propri buoni uffici ogni qualvolta si evidenzino, a livello sezionale o locale,
situazioni suscettibili di conseguenze pregiudizievoli per il corpo sociale e
per l'immagine del Club Alpino Italiano.
p- valuta le attività
istituzionali delle Sezioni.
q- il Comitato di Coordinamento
ha anche il compito di mantenere i contatti con le autorità regionali e con gli
altri enti locali, curando gli interessi delle Sezioni, che rappresenta
unitariamente; cura altresì gli interessi di Sezioni non appartenenti alla
regione che siano proprietari di rifugi o opere alpine sul territorio di
competenza, e limitatamente a tutela di dette opere.
r- Nel
rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Centrale, e avvalendosi anche
della consultazione dei competenti O.T.P., il Comitato di Coordinamento
promuoverà rapporti con la Regione e le autorità locali al fine di instaurare
una collaborazione permanente in tema di tutela della montagna e di interventi
riguardanti i rifugi e le opere alpine, secondo le competenze attribuite a
questi Enti dalla Legge 3/12/1971 n. 1102 e dalla successive legislazioni
regionali.
Alle
Sezioni è fatto divieto di inoltrare direttamente alla regione e agli altri
enti locali domande tendenti ad ottenere contributi finanziari per le proprie
iniziative senza aver preventivamente informato il Comitato di Coordinamento.
Le
riunioni del Comitato sono indette dal Presidente, il quale, quando sono in
discussione argomenti di carattere generale e di comune interesse, può invitare
a parteciparvi, con solo voto consultivo, i componenti degli O.T.C. espressi
dal Convegno, i Presidenti degli O.T.P. e delle Commisioni regionali, i
Delegati del C.N.S.A.S.; può invitare altre persone di cui ritenga utile la
presenza per particolari competenze specifiche.
Alle
riunioni del Comitato devono sempre essere invitati il Collegio dei Revisori
dei Conti del Convegno nonché i Consiglieri Centrali e i Revisori dei Conti
Centrali espressi dal Convegno.
Art. 10 - Istituzione e funzione
è costituito da
3 membri, eletti dall'Assemblea delle Sezioni tra i suoi Soci, con gli stessi
criteri e con le stesse limitazioni applicabili alla elezione del Comitato di
Coordinamento.
Elegge
tra i suoi membri il Presidente.
Esercita
il controllo contabile e amministrativo sulla gestione finanziaria ed economica
del Convegno, ne esamina i bilanci e i piani pluriennali di attività,
relazionando per iscritto all'Assemblea delle Sezioni prima delle relative
approvazioni.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal suo Presidente a da chi ne
fa le veci. Nel caso di rinnovo di tale organo, la prima convocazione spetta al
Presidente uscente o a chi ne fa le veci.
Art. 11 - Commissioni regionali
Nell'ambito
del Convegno possono costituirsi Commissioni regionali per i vari settori di
attività; la loro costituzione ed il loro funzionamento sono regolati dall'art.
56 comma 2 del Regolamneto Generale e dalle rispettive norme di attuazione.
Art. 12 - Contributo al Comitato
di Coordinamento
Le Sezioni lombarde contribuiscono alle spese di
funzionamento del Comitato di Coordinamento con un contributo la cui misura
sarà stabilita dall'Assemblea delle Sezioni del Convegno.
Art. 13 - Approvazione e
modifiche del Regolamento
Il
presente Regolamento e le sue eventuali modifiche devono essere approvati da
almeno due terzi dei Delegati votanti, e sono operativi solo dopo la ratifica
da parte del Consiglio Centrale.
Qualora
l'Assemblea dei Delegati approvi modifiche allo Statuto o al Regolamento
Generale del C.A.I. nelle parti relative alla regolamentazione dei Convegni e
delle Delegazioni Regionali, si riterranno automaticamente abrogate tutte le
parti del presente Regolamento in contrasto con la nuova normativa; il
Regolamento dovrà quindi essere integrato e adeguato alla nuova normativa alla
prima Assemblea utile successiva.
Art. 14 - Convocazione degli
Organi Collegiali
Gli
Organi Collegiali vengono convocati dal loro Presidente o da chi ne fa le veci.
Nel
caso di rinnovo di tali Organi, la prima convocazione spetta al Presidente
uscente o a chi ne faceva le veci.
Art. 15 - Rinvio
Per
quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, vigono e verranno
applicate, anche per analogia, le norme dello Statuto e del Regolamento
Generale del Club Alpino Italiano.