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Articolo 1
È costituita con sede in LATINA l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di LATINA" e sigla "CAI Sezione di LATINA".
L'associazione ha durata illimitata.
L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.
L'associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (CAI) e fa parte del Convegno C.M.I. del CAI. Essa uniforma il proprio statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.
Gli iscritti alla associazione sono di diritto soci del CAI.
Articolo 3
L'associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la tutela del loro ambiente naturale.
L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale, ed è improntata secondo principi di democraticità.
Articolo 4
Per conseguire gli scopi indicati all'Articolo 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Convegno e della Delegazione, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:
È vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.
Articolo 5
Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.
TITOLO III
SOCI
Articolo 6
I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dall'Articolo 7 dello Statuto del CAI.
Articolo 7
Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile.
Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.
Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI, dei quali riceve copia all'atto dell'iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.
Articolo 8
L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.
Articolo 9
Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre le proprie dimissioni per iscritto, o domanda di passaggio ad altra Sezione.
Articolo 10
Il socio è tenuto a versare all'associazione:
Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno. L'Assemblea delibera le sanzioni da applicare in caso di mora.
Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'associazione, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni. Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione.
Articolo 11
I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti negli artt. 8 e 9 dello Statuto del CAI e nel Capo III del Titolo II del Regolamento Generale del CAI.
La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.
Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti.
Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.
Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.
Articolo 12
La qualità del socio cessa nei casi indicati dall'Articolo 10 dello Statuto del CAI e dagli artt. 11 e 19 del Regolamento Generale del CAI, con le modalità ivi stabilite.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberarne la radiazione.
Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso a norma degli artt. 15 e 19 del Regolamento Generale del CAI.
TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 14
Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea dei Soci,
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
Articolo 15
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'associazione da almeno due anni compiuti.
Capo 1°
Assemblea
Articolo 16
L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L'Assemblea:
Articolo 17
L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina delle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno.
L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea, deve essere esposto nella sede sociale, e spedito a ciascun socio avente diritto al voto. Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.
Articolo 18
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea. I minori di età possono assistere all'assemblea. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di persona di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 19
L'Assemblea nomina un presidente, un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità dello svolgimento delle elezioni ed in genere il diritto di partecipare all'Assemblea.
Articolo 20
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità dei voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto.
La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.
Articolo 21
Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello statuto, non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI a norma degli artt. 12 e 27 dello Statuto del CAI.
Capo 2°
Consiglio Direttivo
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di sette membri eletti dall'Assemblea fra i soci.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti: il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo; esso in questo caso non ha diritto di voto.
Articolo 23
Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limitazione di rinnovo. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.
Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.
Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea per la elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Articolo 24
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.
Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.
Articolo 25
Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.
Gli ex Presidenti dell'associazione hanno diritto ad intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 26
Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:
Capo 3°
Presidente
Articolo 27
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.
In caso di impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.
Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.
Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo presidente.
Capo 4°
Tesoriere e Segretario
Articolo 28
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.
Articolo 29
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.
Capo 5°
Collegio dei Revisori dei conti
Articolo 30
Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea per tre anni e nomina fra i suoi componenti un presidente.
Articolo 31
Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.
I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
TITOLO V
COMMISSIONI E GRUPPI
Articolo 32
Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, predisponendone il regolamento.
Articolo 33
Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente statuto.
è vietata la costituzione di gruppi di non soci.
TITOLO VI
SOTTOSEZIONI
Articolo 34
Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Comitato di Coordinamento.
Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell'associazione, e che diviene esecutivo con la ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
TITOLO VII
AMMINISTRAZIONE
Articolo 35
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
Articolo 36
Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.
Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio è reso pubblico mediante l'affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.
Articolo 37
I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.
Articolo 38
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. è vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve.
In caso di scioglimento dell'associazione si applicano i commi 4 e 5 dell'Articolo 14 dello Statuto del CAI e il patrimonio è devoluto per fini di utilità sociale o di pubblica utilità.
E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.
TITOLO VIII
CONTROVERSIE
Articolo 39
Le controversie fra i soci o fra soci e organi dell'associazione, relative alla vita dell'associazione stessa, non possono essere deferite all'autorità giudiziaria né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l'organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.
Organi competenti ad esperire il tentativo sono:
Si applicano le norme procedurali stabilite dall'Articolo 31 del Regolamento Generale del CAI.
Articolo 40
Contro le deliberazioni degli organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma dell'Articolo 14 del Regolamento Generale del CAI.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 41
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI.
Il presente statuto, approvato dalla Assemblea dei soci del 22 aprile 1999 verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo, e ne verrà data comunicazione ai soci.
Il presente statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Centrale del CAI.