Governo del
Messico - dicembre 1996
Larticolo 417 stabilisce da 6 mesi
a 6 anni di reclusione e una multa pari ad un salario minimo relativo ad un periodo da 100
a 20.000 giorni lavorativi, a chiunque introduca nel territorio messicano o che faccia
commercio con risorse forestali, fauna e flora viventi, loro prodotti o derivati o resti,
che soffrano o abbiano sofferto di qualsiasi disturbo che potrebbe essere fonte di
contagio per la flora, per la fauna, per le risorse forestali, per gli ecosistemi e per la
salute pubblica.
Inoltre larticolo 420 stabilisce
la medesima pena per chiunque faccia qualsiasi attivitā con fini commerciali con specie
di fauna e flora considerate endemiche, minacciate, in pericolo di estinzione, rare o
soggette a protezione speciale, come pure dei loro prodotti o sottoprodotti e qualsiasi
altra risorsa genetica, senza lautorizzazione o permesso necessario.
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