Deroghe
Ecco il testo della legge
Approvata
dalla camera il 17 Settembre 2002-10-27
Art.1
1.
Alla legge 11 febbraio 1992,
n.157, dopo l’articolo 19 è inserito il seguente:
<<Art.19-bis.-
(esercizio delle deroghe previste dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).
–1. Le regioni disciplinano l’esercizio delle deroghe previste dalla
direttiva 79/409/CEE
del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni
dell’articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della
stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2.
Le deroghe, in assenza di altre
soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate
dall’articolo 9, paragrafo1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le
specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i modi di prelievo
autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del
prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel
periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli
organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall’articolo
27, comma
2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni,
d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.
3.
Le deroghe di cui al comma 1
sono applicate per periodi determinati, sentito l’Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non
possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in
grave diminuzione.
4.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo
aver affidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti
in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della
direttiva 79/409/CEE.
5.
Entro il 30 giugno di ogni anno,
ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al
Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali,
al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all’Istituto nazionale per
la fauna selvatica (INFS), una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui
al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti
Commissioni parlamentari. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui
all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE >>.