La circolare sul trasporto delle
armi
Pubblichiamo il testo integrale della circolare
559/C-3159-10100(1) del 14 febbraio 1998 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
n. 48 del 27 febbraio 1998), emanata dal ministero degli Interni e riguardante
le norme per il trasporto delle armi. La presente circolare sancisce la
facoltà, da parte dei titolari di un qualsiasi Porto d'armi, di acquistare e
trasportare non solo le armi oggetto dell'autorizzazione (per esempio, fucili a
canna liscia per il Porto di fucile uso Tiro a volo, pistole e revolver per il
Porto di pistola per difesa personale), ma anche qualsiasi altra. Nonostante
siano passati oltre quattro anni dall'emanazione di questa circolare, ancora
molte stazioni di ps ne ignorano l'esistenza e rendono la vita difficile a
molti appassionati d'armi.
Ecco il testo
integrale:
Sono pervenuti a questo
Ministero quesiti in merito al trasporto delle armi comuni da sparo. È stato
chiesto, in particolare, se al titolare della licenza di porto di fucile per
tiro a volo sia consentito trasportare armi comuni da sparo diverse da quelle
utilizzate per detta attività sportiva.
Premesso che il
trasporto di un'arma ne concretizza il trasferimento da un luogo ad un altro
"come oggetto inerte e non suscettibile d'uso", in assenza quindi
della pronta disponibilità che caratterizza il porto, al fine di definire un
indirizzo univoco su di un argomento che riveste interesse generale, si
forniscono i seguenti chiarimenti.
a) I titolari di
licenza di porto d'armi di cui all'art. 42 TULPS (porto di arma corta per
difesa personale, porto di bastone animato e porto d'armi lunghe da fuoco, ivi
comprese quelle a canna rigata) possono:
- portare il tipo o i
tipi d'armi indicati nell'autorizzazione,
- trasportare e
acquistare tutte le armi comuni da sparo.
Si rammenta che i
titolari di porto di pistola o rivoltella per difesa personale sono legittimati
al porto anche contemporaneo delle armi corte detenute in forza della sola
denuncia, sino al numero massimo (tre) previsto dal 6° comma dell'art. 10 della
L. 110/1975, così come modificato dall'art. 4 L. 21 febbraio 1990 n. 36.
b) I titolari di
licenza di porto d'armi lunghe da fuoco con canna ed anima liscia di cui alla
legge 323/69 (tiro a volo), possono:
- portare il tipo
d'arma oggetto dell'autorizzazione,
- trasportare e
acquisire tutte le armi comuni da sparo.
c) I titolari di
licenza di trasporto delle armi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1986 n.
85 (armi per uso sportivo), possono trasportare esclusivamente le armi da sparo
lunghe e corte classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso
al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
d) I titolari della
carta di riconoscimento di cui all'art. 70 del Regolamento di esecuzione al
TULPS (c. d. carta verde), possono trasportare dal luogo di detenzione alla
sezione (o sezioni) del tiro a segno nazionale cui sono iscritti, tutte le armi
comuni da sparo utilizzabili nella o nelle sezioni di appartenenza.
e) I titolari della
licenza di collezione di cui al terzo comma dell'art. 32 del TULPS possono
trasportare, acquistare e vendere le armi di cui all'art. 1 del DM 14 aprile
1982 (antiche, artistiche o rare d'importanza storica).
f) I titolari di Nulla
Osta all'acquisto ex art. 35 TULPS possono trasportare dall'armeria al luogo di
detenzione l'arma o le armi comuni oggetto del N.O. o, nel caso di cessione tra
privati, trasportare le stesse tra i rispettivi luoghi di detenzione. Di ciò i
sigg. Questori faranno apposita menzione nel N.O. che consegneranno al
richiedente in duplice copia, una delle quali destinata ad accompagnare le armi
durante il trasporto.
g) I titolari di Carta
europea d'arma da fuoco residenti in altro stato della CEE possono:
1. Qualora interessati
all'esercizio dell'attività venatoria in Italia ed autorizzati al medesimo
esercizio nel paese di provenienza:
- introdurre
("trasferire"), trasportare sul territorio nazionale e riesportare
("ritrasferire"), entro un anno, le anni lunghe da fuoco iscritte
nella Carta, considerate mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L.157/92,
nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette);
- portare, nei periodi
e nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale, le armi
suddette -- osservato il disposto dell'art. 12/8° L. 157/92 (polizza
assicurativa per responsabilità civile verso terzi) e dell'art. 12/12°
(tesserino rilasciato dalla Regione prescelta per l'esercizio dell'attività
venatoria) - e gli strumenti di cui al 6° comma dell'art. 16 della legge
citata (utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie);
2. Qualora interessati
all'esercizio di attività sportiva:
- trasferire,
trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire entro un armo le armi da
sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive ed inserite
nell'apposito elenco annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo,
nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce per dette), osservato
il disposto dell'art. 4 del D.M. 5 Giugno 1978 (dichiarazione rilasciata
dall'Unione Italiana Tiro a Segno o della Federazione Italiana Tiro a Volo in
merito alle gare, alle armi ed alle munizioni prescritte), cosi come modificato
dal D.M. 635/96, art. 6, punto 1, lettera b).
- portare le armi
suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva, osservato il
disposto dell'art. 4 del D.M. 5 giugno 1978 e citata modificazione.
3. Qualora interessati
al porto o al trasporto per motivi diversi da quelli sopra indicati:
- trasferire,
trasportare nel territorio nazionale e ritrasferire entro un anno, le armi
comuni da sparo lunghe e corte nel numero massimo consentito (sei armi,
duecento cartucce a palla per armi corte e millecinquecento cartucce da
caccia), osservato il disposto di cui all'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1992. n.
527 (concessione dell'accordo preventivo da parte del Questore e trascrizione
sulla Carta degli estremi dell'autorizzazione emessa dal Capo della Polizia
direttore generale della pubblica sicurezza);
- portare le armi
consentite, ottenuta l'autorizzazione del Capo della Polizia di cui sopra, in
esito alle indicazioni fornite dal richiedente a' sensi del D.M. 30 ottobre
1996 n. 635 (contenuto della domanda e requisiti).
h) I titolari
dell'autorizzazione all'importazione temporanea di armi comuni da sparo e
relative munizioni per l'esercizio dell'attività venatoria o sportiva, ai sensi
del D.M. 5 giugno 1978, possono:
- importare,
trasportare e riesportare entro 90 giorni, armi lunghe da fuoco considerate
mezzi di caccia a mente dell'art. 13 della L. 157/92, nel numero massimo
consentito (due armi e duecento cartucce per dette) dal confine al luogo o ai
luoghi ove intendono svolgere l'attività venatoria;
- importare,
trasportare e riesportare entro 90 giorni armi da sparo lunghe e corte
classificate sportive ed inserite nell'apposito elenco annesso al Catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo nel numero massimo consentito (tre armi e
mille cartucce per dette);
- portare l'arma o le
armi suddette esclusivamente nell'ambito dell'attività sportiva o nei periodi e
nei luoghi in cui la caccia è permessa sul territorio nazionale.
Al di fuori dei casi
anzi elencati, il trasporto deve essere effettuato previo avviso al Questore, a
mente del 2° comma dell'art. 34 del TULPS, osservate le modalità di cui
all'art. 18 L. 110/75 e le condizioni eventualmente imposte ex art. 53 del Reg.
al TULPS.
Qualunque sia il titolo
abilitativo il numero di armi comuni trasportabili per singola movimentazione
non può essere superiore a 6 (sei).
La presente circolare
sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
IL CAPO DELLA POLIZIA