La circolare sui calibri per la caccia

Il ministero degli Interni ha pubblicato la circolare 6 maggio 1997, n° 559/C-50.065-E-97, che chiarisce l'ambito di applicazione della legge 157/92 sui calibri per armi a canna rigata utilizzabili per caccia. Pubblichiamo integralmente il testo:

Articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

È stato chiesto l'avviso di questo Ministero in merito all'interpretazione dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio, laddove al comma primo testualmente statuisce:
"L'attività venatoria è consentita...(Omissis)...con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40".
In particolare, è stato posto i quesito se entrambi i parametri dimensionali di cui sopra, riferiti al calibro ed alla lunghezza del bossolo delle cartucce camerabili nelle armi con le caratteristiche tecnico-funzionali specificate nella norma, debbano sempre sussistere contestualmente o se sia sufficiente uno solo dei due requisiti affinché dette armi possano essere annoverate fra quelle utilizzabili per l'esercizio dell'attività venatoria.
Al riguardo, si fa presente che la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, nella seduta n. 7/96, ha espresso il parere, condiviso da questo Ministero, che sono da ritenere rientranti tra i mezzi consentiti per l'esercizio dell'attività venatoria:

a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40;

b) i fucili e le carabine delle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40.

Sono escluse dall'attività venatoria le armi che camerano cartucce di calibro inferiore a millimetri 5,6, a prescindere dalla lunghezza a vuoto del bossolo.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

p. il Ministro: Masone

Risultano, quindi, utilizzabili per caccia calibri quali il 7,62x39, il .357 magnum, il .44 magnum, il 7,65 browning eccetera, purché sparati in arma lunga. Ne consegue che, detenendo una carabina camerata per un calibro da pistola utilizzabile per caccia, si potranno acquistare e detenere 1.500 cartucce, invece delle 200 consentite detenendo la sola pistola.