LE RISPOSTE AI PROBLEMI DI CASA
A servizio del piccolo proprietario
del condominio e dell'impresa
Da molto tempo si dibatte in dottrina e giurisprudenza sulla definizione di consumatore, in particolare la domanda che molti operatori del settore si pongono è se il condominio possa essere ricompreso nella nozione di consumatore.
Il problema non è di poco conto se si pensa che l’amministratore conclude molti contratti per conto del condominio di varia natura: contratti di somministrazione, contratti d’opera, contratti di manutenzione etc..
In tutti questi casi sembrerebbe applicabile la disciplina del consumatore, tuttavia prima di giungere a questa conclusione occorre fare alcune premesse.
Il Condominio secondo costante giurisprudenza è definito ente di gestione senza soggettività e senza autonomia patrimoniale mentre il consumatore viene normalmente individuato come persona fisica.
In Giurisprudenza esistono due orientamenti.
Il più estensivo (Sent. Trib. Roma 20/10/07) include tra i consumatori anche il professionista o imprenditore per il quale la conclusione del contratto non sia atto della professione come lo è per la sua controparte .
Il più rigoroso invece (Cass. 14 aprile 2000, n. 4843) ritiene che la qualifica di consumatore dovrebbe essere negata addirittura alla persona che, in vista di intraprendere un’attività imprenditoriale, cioè per uno scopo professionale, acquista gli strumenti indispensabili per l’esercizio di tale attività.
La Suprema Corte ha affrontato l’argomento con la sentenza n. 10086 del 24.7.2001 qualificando il Condominio quale soggetto consumatore e, come tale, legittimato a invocare tutta la normativa a favore dei consumatori prevista dal nostro Codice Civile.
Ma ancora più recentemente il Tribunale di Bologna con sentenza n. 1270/2007 ha nuovamente qualificato il condominio come consumatore in un contenzioso tra lo stesso e una ditta manutentrice di ascensori stabilendo la nullità delle clausole penali aventi natura vessatoria.
In definitiva secondo lo scrivente, essendo i servizi condominiali (manutenzione ascensori, contratti di somministrazione etc.) destinati ai condomini che li utilizzano e consumano, ed essendo essi stessi consumatori, non può che conseguirne la piena applicabilità della tutela offerta dalla legge ai consumatori e la totale inefficacia fra le altre sia della clausola che prevede l'ingiusto vantaggio per il professionista di richiedere l'intero canone per una prestazione fornita solo parzialmente e di quella che prevede per eventuali cause un luogo di svolgimento diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.
Pertanto, in definitiva, si può affermare che il condominio, pur privo di una sua personalità giuridica, è sempre consumatore nella misura in cui lo sono i partecipanti al condominio medesimo.
Genova, 8 luglio 2007.
Avv. Matteo Campora
Vice Presidente del Centro Studi Immobiliari