Telecamere condominiali per la videosorveglianza fra sicurezza e riservatezza: il Garante interviene ribadendo la cogenza del rispetto delle regole tecniche.

- - - - - - - - -

Sebbene il Decreto Legislativo 196 Testo Unico sulla Privacy sia entrato in vigore nel 2003, come tutte le normative va ad incidere su una realtà che cambia quotidianamente soprattutto in quegli ambiti, strettamente legati all’evoluzione tecnologica, in cui si determina la costante diffusione commerciale di mezzi anche a basso costo sempre più dettagliatamente idonei a registrare filmati, foto, suoni inquadrando i più svariati momenti dell’umano vivere, nella stragrande maggioranza dei casi con la non piena consapevolezza degli attori incidentali nelle riprese, per formare volutamente o casualmente oggetto di raccolta, diffusione e utilizzo di dati personali perché, come il Garante stesso ha sottolineato, le immagini rappresentano dati legati alle persone in esse immortalate.

            Da qui scaturisce la preoccupazione del Legislatore di porre, per le predette attività, una regolamentazione con garanzie che possano interpretarsi e adattarsi all’evolversi dei tempi e delle apparecchiature stabilendo principi cardine i quali, di tanto in tanto, vengono precisati in base alle situazioni concrete non solo dalla Giurisprudenza ma anche dall’Autorità Garante per la protezione e la riservatezza dei dati personali, sia in sede consultiva che con specifiche pronunce.

            L’esigenza di garantire sicurezza e incolumità personali può, oggi, essere soddisfatta in maniera relativamente agevole ed economica tramite installazioni di ripresa su aree, più o meno vaste, a seconda delle necessità legate alla salvaguardia degli interessati. Sicuramente non tutti possono controllare tutti, altrimenti vivremmo in uno Stato di Polizia diffusa e generalizzata, tant’è che le attività di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria sono riservate solo alle forze pubbliche con rigorose normative di specie per assicurarne la conformità all’ordinamento democratico e alle libertà alla base della Costituzione statale.

            D’altro canto ognuno deve essere libero di utilizzare la tecnologia per la tutela dei propri beni personali o beni-vita, purché ciò non rechi nocumento o soppressione dei pari diritti altrui. Da qui il basilare principio del contemperamento dimensionale dei mezzi tecnici utilizzati per fini di sicurezza in relazione al rischio concreto, da rapportarsi anche all’esigenza di minima compromissione della riservatezza altrui: alla luce di tale direttiva va inteso l’insieme delle prescrizioni del Testo unico sulla Privacy e delle sue allegate “regole tecniche” scritte per disciplinare l’uso e il proliferare in ogni dove di telecamere, troppo spesso poste in maniera indiscriminata o, quanto meno, superficiale ma non di meno illegittima se non illecita.

            Nel caso di un'emblematica pronuncia del Garante (n.75 del 13/2/2014 Reg.Provv.), conseguente ad un ricorso patrocinato dall'Avv. Marco Barberio del Foro di Taranto, sono stati prescritti a pena di conseguenze penali l’interruzione di un trattamento di immagini/dati ritenuto illecito e l’adeguamento da parte del Titolare alle regole basate sui principi di specificazione ed evidenza in ordine al ruolo dei soggetti responsabili del trattamento dei dati, nonchè di necessità e non eccedenza degli espedienti tecnici predisposti per documentare lo stato dei luoghi, nella specie condominiali: principi già legati al buon senso e alla civile convivenza prima ancora di assurgere a norma cogente. Un precedente provvedimento del Garante reperibile sul sito dell’Authority, concernente fattispecie analoga, non definiva il merito del ricorso in quanto l’atto non risultava preceduto da un valido interpello preventivo rivolto al Titolare dall’Interessato, formalità compiuta che ha invece aperto la strada al ricorso di cui all’ultima pronuncia che, oltre al rispetto delle garanzie tecniche, ha prescritto al Condominio convenuto inottemperante l’esaudimento della richiesta ex interpello e il pagamento delle spese procedurali.

            Avv. Mauro Gaballo