La tutela dei corsi d’acqua : il decreto legislativo 490/1999
e la sua trasposizione in ambito regionale [il
Decreto 490/1999 è stato sostituito dal Decreto Legislativo
42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio]
La legislazione nazionale, oltre a tutelare i beni paesaggistici ed
ambientali individuati specificatamente in appositi elenchi per i
loro caratteri estetici o per la loro bellezza naturale (art.139 del
Decreto Legislativo n°490/1999 che ha fatto propri i contenuti
della Legge n°1497/1939 – ora art. 136 del Decreto Legislativo
42/2004), assoggetta a salvaguardia tutta una serie di beni in ragione
del loro potenziale interesse paesaggistico e differenzia tale salvaguardia
a seconda del singolo bene (art.146 del Decreto Legislativo n°490/1999
che ha fatto propri i contenuti della cosiddetta legge Galasso –
ora art. 142 del Decreto Legislativo 42/2004).
Tra tali beni rientrano i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua,
iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni
di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o
piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
Le misure di tutela applicate non consistono in un vincolo di inedificabilità
assoluta in quanto viene invece prescritto che gli interventi da attuarsi
siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica per verificarne la
compatibilità con la tutela delle acque pubbliche, considerate
un bene di rilevanza nazionale.
Prescrizioni relative alle distanze minime da tenersi da parte di
costruzioni, pali per condutture elettriche, alberi e siepi vengono
comunque dettate o dalla legislazione nazionale o dalla legislazione
locale (strumenti urbanistici) o dalle discipline vigenti nelle varie
località.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha recepito il Decreto Legislativo
n° 490/1999 inserendo nella
Legge Urbanistica Regionale(1)
gli articoli che vanno dal 130 ter al 140; tali articoli disciplinano
l’attribuzione di competenze alla Regione ed ai Comuni, individuano
esplicitamente gli interventi non soggetti all’autorizzazione
paesaggistica e regolano il funzionamento delle commissioni edilizie,
l’annullamento delle autorizzazioni e l’applicazioni delle
sanzioni.
Il legislatore ha ritenuto di riservare alla competenza regionale
”le autorizzazioni relative ad opere ed interventi sui corsi
d’acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre
1933, n.1775, ad
eccezione di quelle relative agli interventi di cui all’art.72
che rimangono di competenza comunale”(2),
confermando quindi il principio generale, già espresso a livello
nazionale, che le acque debbono essere considerate un bene di rilevanza
generale.
La tutela sui corsi d’acqua come abbiamo visto è estesa
a tutte le acque pubbliche incluse negli appositi elenchi: è
quindi una tutela di tipo preventivo che prescinde da una valutazione,
caso per caso, del valore ambientale dei singoli corsi d’acqua.
Tenendo presente la nostra realtà regionale (basta pensare
a molti canali della bonifica idraulica della Bassa Friulana), ci
rendiamo conto come alcuni corsi d’acqua non presentino alcun
valore paesaggistico intrinseco. Al fine di tutelare solamente i beni
con caratteristiche di pregio, evitando anche reazioni immotivate
da parte di chi si scaglia contro gli “eccessi” di tutela
e la sovrabbondanza di adempimenti burocratici, il legislatore regionale,
avvalendosi di una possibilità offerta dalla legislazione nazionale,
si è assunta l’impegno(3)
di determinare quali
“corsi d’acqua classificati pubblici….. possano,
per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi,
in tutto o in parte,” dall’applicazione del Decreto Legislativo
490/1999.
D’altro canto alcuni corsi d’acqua che presentano caratteristiche
ambientali tali da necessitare di un’azione di tutela, non sono
iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; in questo caso il legislatore
regionale si è riservato la possibilità di “individuare
con indicazioni planimetriche e catastali,.., le aree in cui è
vietata, fino all’approvazione del Piano Territoriale Generale
ovvero dei Piani Territoriali Regionali Particolareggiati con contenuti
paesistici ed ambientali… ogni modificazione dell’assetto
del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia”.
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(1) L.R.52/1991
e successive modifiche e integrazioni
(2) Nel caso specifico pertinenze
di edifici esistenti, occupazione del suolo mediante deposito di materiali,
demolizioni reinterri e scavi che non interessino la coltivazione
di cave, linee elettriche con tensione inferiore a 1000 volt e relative
opere accessorie, scavi per la posa di condotte sotterranee lungo
la viabilità esistente, etc.
(3) Art.139, 2° comma della
L.R.52/91