MARINA PICCO

Il corso d'acqua

La tutela dei corsi d’acqua : il decreto legislativo 490/1999 e la sua trasposizione in ambito regionale [il Decreto 490/1999 è stato sostituito dal Decreto Legislativo 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio]


La legislazione nazionale, oltre a tutelare i beni paesaggistici ed ambientali individuati specificatamente in appositi elenchi per i loro caratteri estetici o per la loro bellezza naturale (art.139 del Decreto Legislativo n°490/1999 che ha fatto propri i contenuti della Legge n°1497/1939 – ora art. 136 del Decreto Legislativo 42/2004), assoggetta a salvaguardia tutta una serie di beni in ragione del loro potenziale interesse paesaggistico e differenzia tale salvaguardia a seconda del singolo bene (art.146 del Decreto Legislativo n°490/1999 che ha fatto propri i contenuti della cosiddetta legge Galasso – ora art. 142 del Decreto Legislativo 42/2004).

Tra tali beni rientrano i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua, iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
Le misure di tutela applicate non consistono in un vincolo di inedificabilità assoluta in quanto viene invece prescritto che gli interventi da attuarsi siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica per verificarne la compatibilità con la tutela delle acque pubbliche, considerate un bene di rilevanza nazionale.
Prescrizioni relative alle distanze minime da tenersi da parte di costruzioni, pali per condutture elettriche, alberi e siepi vengono comunque dettate o dalla legislazione nazionale o dalla legislazione locale (strumenti urbanistici) o dalle discipline vigenti nelle varie località.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha recepito il Decreto Legislativo n° 490/1999 inserendo nella Legge Urbanistica Regionale(1) gli articoli che vanno dal 130 ter al 140; tali articoli disciplinano l’attribuzione di competenze alla Regione ed ai Comuni, individuano esplicitamente gli interventi non soggetti all’autorizzazione paesaggistica e regolano il funzionamento delle commissioni edilizie, l’annullamento delle autorizzazioni e l’applicazioni delle sanzioni.
Il legislatore ha ritenuto di riservare alla competenza regionale ”le autorizzazioni relative ad opere ed interventi sui corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, ad eccezione di quelle relative agli interventi di cui all’art.72 che rimangono di competenza comunale(2), confermando quindi il principio generale, già espresso a livello nazionale, che le acque debbono essere considerate un bene di rilevanza generale.
La tutela sui corsi d’acqua come abbiamo visto è estesa a tutte le acque pubbliche incluse negli appositi elenchi: è quindi una tutela di tipo preventivo che prescinde da una valutazione, caso per caso, del valore ambientale dei singoli corsi d’acqua.
Tenendo presente la nostra realtà regionale (basta pensare a molti canali della bonifica idraulica della Bassa Friulana), ci rendiamo conto come alcuni corsi d’acqua non presentino alcun valore paesaggistico intrinseco. Al fine di tutelare solamente i beni con caratteristiche di pregio, evitando anche reazioni immotivate da parte di chi si scaglia contro gli “eccessi” di tutela e la sovrabbondanza di adempimenti burocratici, il legislatore regionale, avvalendosi di una possibilità offerta dalla legislazione nazionale, si è assunta l’impegno(3) di determinare quali “corsi d’acqua classificati pubblici….. possano, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte,” dall’applicazione del Decreto Legislativo 490/1999.
D’altro canto alcuni corsi d’acqua che presentano caratteristiche ambientali tali da necessitare di un’azione di tutela, non sono iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; in questo caso il legislatore regionale si è riservato la possibilità di “individuare con indicazioni planimetriche e catastali,.., le aree in cui è vietata, fino all’approvazione del Piano Territoriale Generale ovvero dei Piani Territoriali Regionali Particolareggiati con contenuti paesistici ed ambientali… ogni modificazione dell’assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia”.
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(1) L.R.52/1991 e successive modifiche e integrazioni
(2) Nel caso specifico pertinenze di edifici esistenti, occupazione del suolo mediante deposito di materiali, demolizioni reinterri e scavi che non interessino la coltivazione di cave, linee elettriche con tensione inferiore a 1000 volt e relative opere accessorie, scavi per la posa di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, etc.
(3) Art.139, 2° comma della L.R.52/91