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Lo
Statuto:
ART. 1 Costituzione e sede
ART. 2 Carattere dell’associazioe
ART. 3 Durata dell’associazione
ART. 4 Scopi dell’associazione
ART. 5 Organi dell’associazione
ART. 6 Requisiti degli associati
ART. 7 Ammissione degli associati
ART. 8 Doveri degli associati
ART. 9 Perdita della qualifica di associato
ART. 10 L’assemblea
ART. 11 Compiti dell’assemblea dei soci
ART. 12 Il Consiglio Direttivo
ART. 13 Compiti del Consiglio Direttivo
ART. 14 Il Presidente
ART. 15 Il patrimonio e le entrate
ART. 16 Esercizi sociali e Bilancio
ART. 17 Scioglimento e liquidazione
ART. 18 Arbitrato
ART. 19 Disposizioni generali
ART.
1 Costituzione e sede
E’
costituita un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale
denominata “Bottega del Sole Onlus”, con sede in via D. Eugenio Loschi 8, : essa è retta dal
presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
L’organizzazione può istituite centri, sedi o uffici nella provincia di
Modena.
ART. 2 Carattere dell’associazione
L’associazione
ha carattere volontario, non è
confessionale né partitica e
non ha scopo di lucro ma persegue il fine della
solidarietà civile,
sociale e culturale
ed i contenuti e
la struttura sono democratici.
I
Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con
gli altri soci che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del
presente STATUTO.
L’associazione
potrà partecipare quale socio
ad altre associazioni aventi scopi analoghi,
nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.
ART.
3 Durata dell’associazione
La
durata dell’associazione è di anni venti e si intende prorogata
automaticamente di anno in anno salvo diversa decisione dell’assemblea degli
associati.
L’associazione
svolgerà l’attività esclusiva di assistenza e cooperazione allo sviluppo, di
diffusione culturale di modelli etici di sviluppo economico. In particolare si
occuperà di:
a) informare
e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni, sia pubbliche che private, su un
diverso rapporto economico con i Paesi Poveri del mondo; un rapporto che abbia
come presupposti la Cooperazione, la Solidarietà ed il Rispetto dei diversi
tempi e modi di sviluppo;
b)
promuovere azioni sociali ed economiche che tendano a
salvaguardare i patrimoni sociali, culturali, ambientali, naturali ed umani di
queste popolazioni nonché ad eliminare tutte le forme di sfruttamento
attualmente esistenti nel rapporto fra paesi ricchi e paesi
poveri;
c)
far crescere, sia a livello locale che internazionale, una cultura ed una
sensibilità che mirino alla salvaguardia della natura e delle sue risorse, alla
difesa della salute e che abbiano come presupposti fondamentali il riciclo ed il
riutilizzo delle materie prime e non il loro esasperato consumo;
d)
sostenere in maniera diretta ed indiretta tutte le iniziative
miranti alla nascita ed alla crescita di iniziative per la valorizzazione e
l’affrancamento delle persone o delle realtà più povere o
svantaggiate dei paesi cosiddetti “sviluppati”;
e)
far conoscere il “risparmio etico”, la possibilità cioè di
indirizzare il risparmio verso una “finanza etica” dove il fine
ultimo non sia più il massimo guadagno ma il corretto uso di questa
risorsa;
f)
promuovere una
cultura di pace.
L’associazione
non potrà svolgere attività diverse da quelle statutarie.
Per
il raggiungimento dei propri scopi e strumentalmente per tali obiettivi
l’associazione promuoverà tutte le iniziative politiche, culturali,
economiche e di cooperazione necessarie, quali:
·
la conoscenza
ed il commercio, al dettaglio ed all’ingrosso, di prodotti alimentari ed
artigianali provenienti dai paesi poveri che rispondano ai seguenti
requisiti: rispetto della salute e dell’ambiente, garanzia che questi vengano
prodotti senza sfruttamento dei lavoratori - produttori;
·
la conoscenza
ed il commercio, al dettaglio ed all’ingrosso,
di prodotti della cooperazione sociale, che rispettino comunque i suddetti
requisiti;
·
la stampa e
divulgazione di materiale informativo, giornali, bollettini, pubblicazioni,
documenti e la produzione di audiovisivi e di tutto quanto concerne gli
scopi dell’associazione;
·
la diffusione
ed il commercio, al dettaglio ed all’ingrosso, di prodotti
provenienti dal riciclaggio delle materie prime o comunque ottenuti con processi
biologici, nonché di tutto il materiale informativo e didattico
riguardante;
·
promuovere e
partecipare a campagne per la crescita della giustizia e della pace;
·
la
cooperazione con altri gruppi, associazioni ed istituzioni sia pubbliche
che private e di qualsiasi nazionalità purché perseguano analoghe finalità o
siano comunque in sintonia con lo spirito dell’associazione;
·
la raccolta
di “risparmio etico” nelle forme e nei modi previsti dalla legge;
·
il servizio
ai soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Non è permessa la tutela o la promozione di interessi
economici, politici, sindacali o di
categorie di fondatori, soci,
amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo
dell’organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto
continuativo di prestazione d’opera retribuita, né di soggetti che effettuano
erogazioni liberali nei confronti dell’organizzazione.
ART.
5 Organi dell’associazione
Organi dell’associazione sono:
·
l’Assemblea
dei soci
·
il Consiglio
Direttivo
·
il Presidente
ed il Vice Presidente
ART.
6
Requisiti degli associati
Possono essere soci dell’associazione cittadini
italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici che condividono le finalità
dell’Ente. Potranno inoltre aderire associazioni e circoli aventi attività e
scopi non in contrasto con quelli dell’organizzazione stessa.
ART.
7 Ammissione degli associati
L’ammissione degli associati avviene
mediante domanda degli interessati rivolta al Consiglio Direttivo, che delibera al riguardo, e mediante il versamento da una
quota associativa annua stabilita dallo stesso Consiglio Direttivo.
Le iscrizioni degli aderenti decorrono
dalla data in cui la domanda viene accolta dal Consiglio.
La domanda di
iscrizione deve contenere: nome, cognome, luogo e data di nascita, professione,
residenza, dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle finalità
dell’organizzazione.
Le quote sociali non potranno mai essere chieste in restituzione.
ART.
8 Doveri
degli associati
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e
volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai
suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Gli aderenti
prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, e non hanno
diritto ad alcun compenso per l’attività prestata.
ART.
9 Perdita
della qualifica di associato
La
qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:
1)
per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima della
data di effetto comunicata;
2)
per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è
avvenuta l’ammissione;
3) per delibera del consiglio direttivo di esclusione per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto per altri motivi che comportino indegnità o comunque comportamenti che si manifestino contrari alle finalità dell’Ente;
4) per
il mancato versamento della quota annuale entro il 30/09 di ogni anno.
L’assemblea
è l’organo sovrano dell’associazione.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea
sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti regolarmente iscritti nei
libri dell’organizzazione. Tutti gli aderenti hanno diritto ad un solo voto se
iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale.
L’assemblea
viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 di
aprile per l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente e per
presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso.
L’assemblea
può inoltre essere convocata sia in sede ordinaria che straordinaria ogni
qualvolta Io richieda il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo o
un terzo dei soci.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate
mediante avviso, contenente orario, data, luogo ed ordine del giorno, affisso
presso la sede sociale almeno 10 giorni
prima della data di convocazione. Sono
valide tuttavia le
assemblee, anche non convocate, quando siano presenti tutti i componenti
il Consiglio Direttivo e siano
presenti o
rappresentati tutti gli associati.
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente
costituita in prima convocazione con la presenza dì almeno la metà più
uno degli associati: in seconda convocazione con la presenza
di tanti associati rappresentanti almeno due quinti degli aventi diritto.
L’assemblea in sede straordinaria è validamente
costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno
due terzi degli associati.
Ogni associato può rappresentare mediante delega scritta
esclusivamente un solo altro associato. Non potranno essere date
deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo.
L’assemblea è presieduta dal Presidente
dell’associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata
dall’assemblea stessa.
L’assemblea ordinaria delibera sia in prima che in
seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti
all’assemblea.
L’assemblea straordinaria delibera si in prima che in
seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto.
Il
voto in
assemblea viene espresso da ogni iscritto in modo palese per alzata di mano, anche per le cariche
elettive.
Tutte
le deliberazioni andranno riportate su un libro apposito.
All’assemblea
dei soci spettano i seguenti compiti:
in
sede ordinaria
a) discutere
e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio
direttivo;
b)
deliberare sulla destinazione degli utili e/o avanzi di gestione;
c)
eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il
Presidente;
d) deliberare
sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da
essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
e)
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla
sua approvazione dal consiglio
direttivo.
In sede straordinaria
f) deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
g) deliberare
sulle proposte di modifica dello statuto;
f)
h) deliberare su
ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua
approvazione dal consiglio
direttivo.
ART.
12 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da tre a undici
membri, compreso il presidente, nominati dall’assemblea.
Tutti gli associati possono essere eletti quali membri del
Consiglio Direttivo.
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque
fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al
termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
I membri del consiglio, compreso il Presidente,
non riceveranno alcun remunerazione per la carica ricoperta salvo il rimborso
delle spese effettivamente sostenute.
In caso di riduzione del numero dei membri
per dimissioni o decesso il consiglio direttivo stesso ha la facoltà
di procedere alla integrazione fino a raggiungere il limite statutario.
Il Consiglio
si riunisce, sempre in unica
convocazione, ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario
o quando lo richiedono almeno tre componenti.
Le riunioni del consiglio devono essere convocate con
lettera raccomandata almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con
telegramma o a mezzo telefax almeno il giorno prima e sono valide con la
presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Tuttavia il Consiglio
delibera validamente anche senza formalità di convocazione quando siano
presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni vengono fatte per alzata dì
mano e richiedono il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
ART.
13 Compiti del Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo ha il compito di tutta la
gestione ordinaria e straordinaria dell’organizzazione ad
eccezione di quanto riservato in modo esclusivo all’assemblea. In particolare
sarà compito del Consiglio Direttivo:
a)
deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione
per l’attuazione delle sue finalità e, secondo le direttive dell’assemblea,
assumere tutte le iniziative del caso;
b)
predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre
all’assemblea secondo le proposte della presidenza;
c)
deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che
ecceda l’ordinaria amministrazione;
d)
procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi
dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun
socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
e)
deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;
f)
deliberare l’entità delle quote associative annuali;
g)
nominare il Vice Presidente.
ART.
14 Il
Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la
rappresentanza dell’organizzazione di volontariato dì fronte ai terzi in genere
ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente spettano
al Vice Presidente i poteri di rappresentanza.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali
che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei
terzi.
Il presidente sovrintende in particolare all’attuazione
delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.
Il Presidente può designare un Tesoriere che
gestisca le entrate e le uscite dell’associazione, che si occupi della tenuta
e dell’aggiornamento dei libri contabili e della stesura della bozza di
bilancio.
Il Presidente può designare anche un Segretario con funzioni di tenuta ed aggiornamento del libri sociali dell’ente, che si occupi della convocazione e della verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’assemblea.
Il presidente viene eletto dall’assemblea e dura in
carica un triennio. In caso di dimissioni o di impedimento grave il
consiglio direttivo provvede ad eleggere un presidente fino alla successiva
assemblea ordinaria
Il presidente non potrà essere rieletto per oltre due
trienni.
ART.
15 Il patrimonio e le entrate
Le entrate dell’organizzazione sono costituite:
1)
dai contributi annui ordinari stabiliti annualmente per gli aderenti;
2)
da versamenti volontari degli associati;
3)
da contributi pubblici o privati, da donazioni, lasciti o liberalità;
4)
beni mobili e immobili
acquisiti in proprietà a qualsiasi titolo;
5)
introiti derivanti dalle attività commerciali marginali o strumentali
all’attività dell’Ente.
Gli
utili, avanzi di gestione o fondi non possono in nessun modo
essere distribuiti ai soci, ma devono essere impiegati per il conseguimento
delle finalità istituzionali. L’organizzazione può possedere e può
acquistare beni immobili, mobili registrati e mobili.
ART.
16 Esercizi sociali e Bilancio
L’esercizio sociale dell’organizzazione inizia il 1
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio
chiude il 31/12/1997. Il Bilancio consuntivo e preventivo devono essere
depositati presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell’approvazione e
tutti gli aderenti possono prenderne visione.
Non è possibile corrispondere emolumenti al
Presidente ed al Consiglio Direttivo per prestazioni professionali, né
emolumenti per la collaborazione di terzi per un valore eccedente nel complesso
il 10% dei proventi di ciascun esercizio.
E’ vietato distribuire fondi. riserve e capitali
durante la vita dell’ente ovvero cedere oneri o servizi diversi da quelli
dell’organizzazione a condizioni più favorevoli ai soci, associati, partecipanti
a coloro che operino per l’Ente o ne facciano parte.
ART.
17 Scioglimento e liquidazione
La
scioglimento dell’organizzazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione
l’assemblea designerà, se necessario, il liquidatore determinandone i poteri;
nonché determinerà le modalità di assegnazione del patrimonio residuo a
favore di altre organizzazioni ONLUS con finalità similari.
ART.
18 Arbitrato
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli
associati, tra l’associazione e gli aderenti, i loro eredi ed i liquidatori,
circa l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto saranno decise
da un collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna
delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo ovvero, in caso dì
disaccordo, dal presidente del Tribunale dl Modena su istanza della parte più
diligente.
L’arbitrato sarà attivato media richiesta motivata, spedita da una parte interessate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte contenente la prima nomina.
Qualora la parte convenuta non provveda, entro 30
giorni dall’invio della raccomandata di cui sopra, alla comunicazione
della nomina del proprio arbitro, essa sarà effettuata dal presidente del
Tribunale di Modena, su istanza dell’altra parte.
Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità e
senza formalità di procedura, con lodo inappellabile, nel termine di novanta
giorni decorrente dall’accettazione.
Le parti contendenti si impegnano fin d’ora ad
osservare ed a dare esecuzione alla decisione arbitrale quale
espressione della loro volontà negoziale.
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si
fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali vigenti in
materia.