Lo Statuto:

      

ART. 1 Costituzione e sede

E’ costituita un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata “Bottega del Sole Onlus”, con sede in via D. Eugenio Loschi 8, : essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L’organizzazione può istituite centri, sedi o uffici nella provincia di Modena.

 ART. 2 Carattere dell’associazione

L’associazione ha carattere volontario, non è confessionale né partitica e non ha scopo di lucro ma persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale ed i contenuti e la struttura sono democratici. 

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all’accettazione delle norme del presente STATUTO. 

L’associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari. 

ART. 3 Durata dell’associazione

La durata dell’associazione è di anni venti e si intende prorogata automaticamente di anno in anno salvo diversa decisione dell’assemblea degli associati. 

ART. 4 Scopi dell’associazione

L’associazione svolgerà l’attività esclusiva di assistenza e cooperazione allo sviluppo, di diffusione culturale di modelli etici di sviluppo economico. In particolare si occuperà di: 

a) informare e sensibilizzare i cittadini e le istituzioni, sia pubbliche che private, su un diverso rapporto economico con i Paesi Poveri del mondo; un rapporto che abbia come presupposti la Cooperazione, la Solidarietà ed il Rispetto dei diversi tempi e modi di sviluppo;

b) promuovere azioni sociali ed economiche che tendano a salvaguardare i patrimoni sociali, culturali, ambientali, naturali ed umani di queste popolazioni nonché ad eliminare tutte le forme di sfruttamento attualmente esistenti nel rapporto fra paesi ricchi e paesi poveri;

c)  far crescere, sia a livello locale che internazionale, una cultura ed una sensibilità che mirino alla salvaguardia della natura e delle sue risorse, alla difesa della salute e che abbiano come presupposti fondamentali il riciclo ed il riutilizzo delle materie prime e non il loro esasperato consumo;

d) sostenere in maniera diretta ed indiretta tutte le iniziative miranti alla nascita ed alla crescita di iniziative per la valorizzazione e l’affrancamento delle persone o delle realtà più povere o svantaggiate dei paesi cosiddetti “sviluppati”;

e)  far conoscere il “risparmio etico”, la possibilità cioè di indirizzare il risparmio verso una “finanza etica” dove il fine ultimo non sia più il massimo guadagno ma il corretto uso di questa risorsa;

f)            promuovere una cultura di pace. 

L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle statutarie. 

Per il raggiungimento dei propri scopi e strumentalmente per tali obiettivi l’associazione promuoverà tutte le iniziative politiche, culturali, economiche e di cooperazione necessarie, quali: 

·       la conoscenza ed il commercio, al dettaglio ed all’ingrosso, di prodotti alimentari ed artigianali provenienti dai paesi poveri che rispondano ai seguenti requisiti: rispetto della salute e dell’ambiente, garanzia che questi vengano prodotti senza sfruttamento dei lavoratori - produttori;

·       la conoscenza ed il commercio, al dettaglio ed all’ingrosso,  di prodotti della cooperazione sociale, che rispettino comunque i suddetti requisiti;

·       la stampa e divulgazione di materiale informativo, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti e la produzione di audiovisivi e di tutto quanto concerne gli scopi dell’associazione;

·       la diffusione ed il commercio, al dettaglio ed all’ingrosso, di prodotti provenienti dal riciclaggio delle materie prime o comunque ottenuti con processi biologici, nonché di tutto il materiale informativo e didattico riguardante;

·       promuovere e partecipare a campagne per la crescita della giustizia e della pace;

·            la cooperazione con altri gruppi, associazioni ed istituzioni sia pubbliche che private e di qualsiasi nazionalità purché perseguano analoghe finalità o siano comunque in sintonia con lo spirito dell’associazione;

·            la raccolta di “risparmio etico” nelle forme e nei modi previsti dalla legge;

·            il servizio ai soci nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 

Non è permessa la tutela o la promozione di interessi economici, politici, sindacali  o di categorie di fondatori,  soci, amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell’organizzazione stessa o che sono legati alla stessa da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita, né di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell’organizzazione.

  

ART. 5 Organi dell’associazione

Organi dell’associazione sono: 

·         l’Assemblea dei soci

·         il Consiglio Direttivo

·         il Presidente ed il Vice Presidente 

ART. 6 Requisiti degli associati

Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e  comportamenti democratici che condividono le finalità dell’Ente. Potranno inoltre aderire associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’organizzazione stessa. 

ART. 7 Ammissione degli associati

L’ammissione degli associati avviene mediante domanda degli interessati rivolta al Consiglio Direttivo,  che delibera al riguardo, e mediante il versamento da una quota associativa annua stabilita dallo stesso Consiglio Direttivo. 

Le iscrizioni degli aderenti decorrono dalla data in cui la domanda viene accolta dal Consiglio. 

La domanda di iscrizione deve contenere: nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle finalità dell’organizzazione. 

Le quote sociali non potranno mai essere chieste in restituzione. 

ART. 8  Doveri degli associati

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Gli aderenti prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, e non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata. 

ART. 9  Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi: 

1) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima della data di effetto comunicata;

2) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;

3) per delibera del consiglio direttivo di esclusione per accertati motivi di incompatibilità;  per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto per altri motivi che comportino indegnità o comunque comportamenti che si manifestino contrari alle finalità dell’Ente;

4)  per il mancato versamento della quota annuale entro il 30/09 di ogni anno. 

ART. 10 L’assemblea

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione.

Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti regolarmente iscritti nei libri dell’organizzazione. Tutti gli aderenti hanno diritto ad un solo voto se iscritti ed in regola con il pagamento della quota annuale. 

L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 di aprile per l’approvazione del rendiconto dell’anno precedente e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso.

L’assemblea può inoltre essere convocata sia in sede ordinaria che straordinaria ogni qualvolta Io richieda il Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso, contenente orario, data, luogo ed ordine del giorno, affisso presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data di convocazione. Sono valide tuttavia le assemblee, anche non convocate, quando siano presenti tutti i componenti il Consiglio Direttivo e siano presenti o rappresentati tutti gli associati. 

L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dì almeno la metà più uno degli associati: in seconda convocazione con la presenza di tanti associati rappresentanti almeno due quinti degli aventi diritto. 

L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati. 

Ogni associato può rappresentare mediante delega scritta esclusivamente un solo altro associato. Non potranno essere date deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo. 

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall’assemblea stessa.

L’assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all’assemblea.

L’assemblea straordinaria delibera si in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il voto in assemblea viene espresso da ogni iscritto in modo palese per alzata di mano, anche per le cariche elettive.

Tutte le deliberazioni andranno riportate su un libro apposito. 

ART. 11 Compiti dell’assemblea dei soci

All’assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria                  

a)     discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;

b)     deliberare sulla destinazione degli utili e/o avanzi di gestione;

c)     eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;

d)     deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

e)          deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione  dal consiglio direttivo. 

 In sede straordinaria 

f)  deliberare sullo scioglimento dell’associazione;

g)     deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

f)           h)    deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione  dal consiglio direttivo. 

ART. 12 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da tre a undici membri, compreso il presidente, nominati dall’assemblea.  Tutti gli associati possono essere eletti quali membri del Consiglio Direttivo. 

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. 

I membri del consiglio, compreso il Presidente, non riceveranno alcun remunerazione per la carica ricoperta salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

In caso di riduzione del numero dei membri per dimissioni o decesso il consiglio direttivo stesso ha la facoltà di procedere alla integrazione fino a raggiungere il limite statutario. 

Il  Consiglio si riunisce, sempre  in unica convocazione, ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre componenti. 

Le riunioni del consiglio devono essere convocate con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, con telegramma o a mezzo telefax almeno il giorno prima e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Tuttavia il Consiglio delibera validamente anche senza formalità di convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni vengono fatte per alzata dì mano e richiedono il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. 

ART. 13 Compiti del Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo ha il compito di tutta la gestione ordinaria e straordinaria dell’organizzazione ad eccezione di quanto riservato in modo esclusivo all’assemblea. In particolare sarà compito del Consiglio Direttivo:

a)    deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità e, secondo le direttive dell’assemblea, assumere tutte le iniziative del caso;

b)    predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte della presidenza;

c)    deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale o finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;

d)    procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;

e) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci;

f) deliberare l’entità delle quote associative annuali;

g) nominare il Vice Presidente. 

ART. 14  Il Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la rappresentanza dell’organizzazione di volontariato dì fronte ai terzi in genere ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente spettano al Vice Presidente i poteri di rappresentanza. 

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.

Il Presidente può designare un Tesoriere che gestisca le entrate e le uscite dell’associazione, che si occupi della tenuta e dell’aggiornamento dei libri contabili e della stesura della bozza di bilancio.

Il Presidente può designare anche un Segretario con funzioni di tenuta ed aggiornamento del libri sociali dell’ente, che si occupi della convocazione e della verbalizzazione delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’assemblea.

Il presidente viene eletto dall’assemblea e dura in carica un triennio. In caso di dimissioni o di impedimento grave il consiglio direttivo provvede ad eleggere un presidente fino alla successiva assemblea ordinaria

Il presidente non potrà essere rieletto per oltre due trienni. 

ART. 15 Il patrimonio e le entrate

Le entrate dell’organizzazione sono costituite:

1)    dai contributi annui ordinari stabiliti annualmente per gli aderenti;

2)    da versamenti volontari degli associati;

3)   da contributi  pubblici o privati, da donazioni, lasciti o liberalità;

4)   beni mobili  e immobili acquisiti in proprietà a qualsiasi titolo;

5)    introiti derivanti dalle attività commerciali marginali o strumentali all’attività dell’Ente.

Gli utili, avanzi di gestione o fondi non possono in nessun modo essere distribuiti ai soci, ma devono essere impiegati per il conseguimento delle finalità istituzionali. L’organizzazione può possedere e può acquistare beni immobili, mobili registrati e mobili. 

ART. 16 Esercizi sociali e Bilancio

L’esercizio sociale dell’organizzazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiude il 31/12/1997. Il Bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell’approvazione e tutti gli aderenti possono prenderne visione.

Non è possibile corrispondere emolumenti al Presidente ed al Consiglio Direttivo per prestazioni profes­sionali, né emolumenti per la collaborazione di terzi per un valore eccedente nel complesso il 10% dei proventi di ciascun esercizio.

E’ vietato distribuire fondi. riserve e capitali durante la vita dell’ente ovvero cedere oneri o servizi diversi da quelli dell’organizzazione a condizioni più favorevoli ai soci, associati, partecipanti a coloro che operino per l’Ente o ne facciano parte. 

ART. 17 Scioglimento e liquidazione

La scioglimento dell’organizzazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. 

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione l’assemblea designerà, se necessario, il liquidatore determinandone i poteri; nonché determinerà le modalità di assegnazione del patrimonio residuo a favore di altre organizzazioni ONLUS con finalità similari. 

ART. 18 Arbitrato

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli associati, tra l’associazione e gli aderenti, i loro eredi ed i liquidatori, circa l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto saranno decise da un collegio di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo ovvero, in caso dì disaccordo, dal presidente del Tribunale dl Modena su istanza della parte più diligente.

 L’arbitrato sarà attivato media richiesta motivata, spedita da una parte interessate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte contenente la prima nomina.

 Qualora la parte convenuta non provveda, entro 30 giorni dall’invio della raccomandata di cui sopra, alla comunicazione della nomina del proprio arbitro, essa sarà effettuata dal presidente del Tribunale di Modena, su istanza dell’altra parte.

 Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, con lodo inappellabile, nel termine di novanta giorni decorrente dall’accettazione.

 Le parti contendenti si impegnano fin d’ora ad osservare ed a dare esecuzione alla decisione arbitrale quale espressione della loro volontà negoziale.  

ART. 19 Disposizioni generali

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali vigenti in materia.