(9 febbraio 2003) Il
sottoscritto Luigi Botta, consigliere comunale del
«Nuovo gruppo di Centro», sollecitato con
insistenza a prendere visione dei manifesti affissi
abusivamente sui tabelloni delle pubbliche affissioni,
collocati in modo da coprire parzialmente o completamente
altri manifesti, ufficialmente autorizzati e soggetti al
regolare pagamento della tassa comunale per le affissioni ed
al relativo versamento del dovuto alla società
incaricata; constatato che detti manifesti (firmati dal
«Centro Documentazione Autogestito Babylon») sono
numerosissimi, non presentano alcun timbro con data di
scadenza, anzi riportano con evidenza grafica la scritta
«Attacchiamo questo manifesto [...] senza
pagare tasse d'affissione e senza chiedere permessi»;
interroga il Sindaco o l'Assessore delegato per conoscere, a
prescindere dal contenuto degli stessi (tutti, a Savigliano,
comprese le Associazioni di volontariato e gli Enti pubblici
o collegati, pagano la tassa d'affissione, nella misura
totale o ridotta, se consentita), se il Comune intende
avvalersi della facoltà di far rispettare il proprio
«Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni
per l'effettuazione del servizio delle pubbliche
affissioni», ed in particolare gli artt. 25 e 26
(«Obbligo della dichiarazione» e «Casi di
omessa dichiarazione»), l'art. 41 («Sanzioni
tributarie ed interessi»), e l'art. 42 («Sanzioni
amministrative»), che nello specifico al capo 1
sottolinea che «Il Comune è tenuto a vigilare
sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e
regolamentari riguardanti l'effettuazione della
pubblicità», appellandosi alle norme della Legge
24 novembre 1981, n. 689, riferendo in seguito gli importi
relativi alle violazioni commesse e l'obbligo
dell'applicazione di ulteriore sanzione amministrativa, che
in caso di recidività, vale a dire «in presenza
di più violazioni contemporanee» -come nel caso
in questione-, deve essere «espressa al
massimo».
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