LUIGI BOTTA PER SAVIGLIANO |
INTERROGAZIONE AL SINDACO DEL COMUNE DI SAVIGLIANO |
(14 dicembre 2002) Il sottoscritto Luigi Botta, consigliere comunale del «Nuovo gruppo di Centro», ha immaginato per un attimo di non essere saviglianese -anzi di essere straniero-, di non conoscere la viabilità della nostra città e di essere rispettoso della segnaletica stradale. Ha immaginato anche di trovarsi a transitare in autovettura in corso Roma, proveniente da piazza del Popolo. Ha immaginato quindi di incontrare il segnale stradale che è stato recentemente collocato sul corso, all'angolo Sud-Est dell'incrocio con via Ferreri, che indica un percorso o un'area riservata ai pedoni o l'inizio di un viale o corso pedonale sul quale è vietato il transito a tutti i veicoli. Senza tanta immaginazione, ma rispettoso dell'indicazione segnaletica (si tratta di un'obbligo imposto da una prescrizione), si è fermato per consentire il diritto pedonale -sancito evidentemente da Ordinanza municipale, anche se non risulta indicata- di usufruire dell'intera carreggiata di corso Roma, da via Ferreri verso Est, sino a nuova indicazione segnaletica (che non si incontra). Si è fermato, unico tra molti, pur mantenendo seri dubbi sulla correttezza della segnalazione in questione; ciò premesso, alla luce di quanto stabilisce la Circolare applicativa del Codice della strada, e più precisamente: art. 81/1 I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali; art. 81/5 L'altezza minima dei segnali laterali è di 60 centimetri e la massima è di 220 centimetri, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre 450 centimetri. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 220 centimetri, ad eccezione delle lanterne semaforiche (il segnale in questione, posto su percorso pedonale, trova collocazione al di sotto di centimetri 150); art. 105/5 Ai segnali di precedenza possono essere abbinati, sullo stesso sostegno, i segnali di direzione obbligatoria che vanno sempre posti al di sotto dei primi (il segnale di percorso pedonale trova collocazione irregolarmente sotto il segnale di precedenza); art. 122/9 I segnali di circolazione riservata a determinata categorie di utenti il cui simbolo è in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa è riservata alla sola categoria di utenti prevista mentre è vietata alle altre; art. 122/9a Il segnale percorso pedonale [...] deve essere posto [a destra, come prevede l'art. 81/1] all'inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni [è] da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale; interroga il Sindaco o l'Assessore delegato per conoscere quando e chi ha deciso di rendere pedonale corso Roma, e per quale motivo la cittadinanza non è stata preventivamente messa al corrente di una così importante ed epocale trasformazione viabile. |
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