LUIGI BOTTA PER SAVIGLIANO

INTERROGAZIONE AL SINDACO DEL COMUNE DI SAVIGLIANO

(14 settembre 2001) Il sottoscritto Luigi Botta, consigliere comunale del «Nuovo gruppo di Centro», sentite le serie e preoccupate lamentele di coloro che, proprietari o amministratori di condominio, impreparati all'Ordinanza numero 312 del 30 luglio 2001 riguardante l'obbligo di numerazione degli accessi interni agli edifici e la consegna dei dati riguardanti gli occupanti ed i proprietari delle unità immobiliari saviglianesi; preso atto dell'Ordinanza stessa e rilevato che i tempi tecnici di attuazione (tenuto conto del periodo di chiusura estiva degli uffici comunali e della possibilità di presentare ricorso al Tar sino alla data del 30 settembre 2001) sono particolarmente limitati, soprattutto per chi, amministrando non uno, ma molti condomini, deve ricostruire la storia di buona parte degli insediamenti abitativi del centro, con relative autorimesse, mansarde, ecc., tenendo conto tanto della proprietà quanto dell'occupazione; constatato che l'apposizione delle apposite targhette (che possono e debbono essere diverse secondo le prescrizioni che regolamentano le aree di interesse storico-artistico-ambientale) in dipendenza dalla zona sulla quale insiste l'immobile interessato, non può essere ritenuta di facile ed immediata attuazione (anche per la difficoltà nel reperimento delle stesse); sollecitato a segnalare che, alla luce dell'Ordinanza ed in relazione alle norme operative che chiariscono la stessa, non è così comprensbile il dettato del capitolo 9 («Compilazione della scheda del fabbricato e delle unità immobiliari») che segnala che «verranno inviate ai proprietari e/o residenti ed agli amministratori dei condomini alcune schede relative agli edifici ed alle singole unità immobiliari da compilarte a cura degli stessi» e del punto 5 dell'Ordinanza, non comprendendosi se dette schede saranno consegnate agli interessati entro il 15 ottobre o si provvederà successivamente, oltrepassata la scadenza imposta dall'Ordinanza; sollecitato a richiedere se gli amministratori di condomini sono autorizzati a trasmettere, con le finalità chiarite nella premessa dell'Ordinanza (collegate direttamente od indirettamente alle operazioni di Censimento), i dati relativi alla proprietà ed agli occupanti degli immobili, diversamente tutelati dalla legge sulla «privacy»; certo che la confusione riscontrata tra gli interessati non è certamente foriera di una corretta comprensione ed applicazione dell'Ordinanza e pertanto potrebbero verificarsi numerosissimi inadempimenti puniti con sanzione pecuniaria amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 (per unità abitativa? per condominio? per proprietà? per occupazione? per amministratore di condominio?); interroga il Sindaco o l'Assessore delegato per conoscere se non si ritiene opportuno convocare più d'una pubblica riunione sull'argomento ed utilizzare la stampa periodica locale per fare chiarezza, posticipando nel contempo la data di scadenza, affinché siano a tutti chiari (siccome riguarda tutta la popolazione!) gli obblighi che l'Ordinanza impone.

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