STATUTO DELLA
BIBLIOTECA CIVICA
(allegato
alla delibera n° 8 del Consiglio Comunale del 24/03/2003)
Cap. I –
Organizzazione della Biblioteca
Art. 1 Nel Comune di Brogliano è stata istituita la
Biblioteca Pubblica Comunale.
Art. 2 La Biblioteca
Comunale ha lo scopo di offrire a tutti i membri della comunità la possibilità
di informarsi, di accrescere la propria preparazione culturale e professionale,
sviluppare la propria personalità, utilizzare il tempo libero.
Art. 3 Per il
raggiungimento di tali fini la Biblioteca Comunale, integrando e continuando
nel tempo i fini educativi della Scuola, mette gratuitamente a disposizione di
tutti, attraverso la lettura in sede ed il prestito a domicilio, una organica
raccolta di libri e di altri materiali d’informazione (periodici, giornali,
dischi, films, ecc.); assicura un qualificato servizio di consulenza ai
lettori, promuove manifestazioni ed ogni altra iniziativa atta a mantenere il
proprio compito di animazione culturale della comunità.
Art. 4 La Biblioteca
è amministrata dal Comune. Il Comune assicura alla Biblioteca Pubblica Comunale
sede e attrezzature idonee, personale qualificato e un finanziamento annuo,
previsto espressamente nelle spese ordinarie di servizio del bilancio comunale,
adeguato ai fini istituzionali della Biblioteca pubblica, tenendo conto degli
standards nazionali.
Art. 5 La gestione
delle attività culturali della Biblioteca è affidata ad un apposito Comitato.
Art. 6 Il Comitato è
eletto dal Consiglio Comunale ed è composto:
¨ da cinque membri, di cui uno della minoranza, eletti con
voto limitato;
¨ dal bibliotecario, con voto consultivo;
¨ da un rappresentante designato dalle associazioni culturali
locali o della scuola, con voto consultivo.
I membri
durano in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale che li ha eletti. Il
Comitato elegge nel suo seno il Presidente.
In
casi particolari, i membri del Comitato possono essere sostituiti per un
periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno. Il membro che
necessitasse di delegare le sue funzioni ad una persona esterna dovrà informare
per tempo il Presidente del Comitato e l’Assessore alla Cultura, il quale
provvederà a sua volta a ricostituire il numero dei membri previsto con
apposita nomina del Consiglio Comunale.
I
membri che ritenessero impossibile continuare il loro servizio devono informare
il Presidente del Comitato e presentare le dimissioni all’Assessore alla
Cultura, il quale provvederà a sua volta ad informare il Consiglio Comunale e a
nominare un sostituto per ricostituire il numero dei membri.
Art. 7 Il Presidente
avrà cura di convocare il Comitato di sua iniziativa ogni qualvolta lo reputi
opportuno, ed almeno una volta ogni trimestre, oppure su richiesta di almeno
tre membri.
Qualora
uno dei membri non potesse partecipare alla seduta del Comitato dovrà informare
per tempo il Presidente del Comitato stesso il quale, valutata la disponibilità
degli altri membri, deciderà se rimandare la riunione ad un momento successivo.
Nel caso in cui ritenesse non indispensabile convocare il Comitato in un’altra
data, il Presidente farà riportare sul verbale l’assenza giustificata del
membro.
Ogni membro è comunque tenuto a partecipare ad
almeno il 70% delle convocazioni del Comitato (così come risultante dal verbale
delle sedute), altrimenti il Presidente deferirà il membro all’Assessore alla
Cultura che provvederà a richiamarlo o a sostituirlo.
Il Comitato
assicura la gestione delle attività culturali della Biblioteca e ne è
moralmente responsabile; propone al Consiglio Comunale per l’approvazione il
programma annuale di attività anche al fine delle richieste del contributo
regionale; sceglie, d’intesa con il bibliotecario, i libri da acquistare
utilizzando sia il fondo stanziato annualmente nel bilancio del Comune, sia i
fondi messi a disposizione a tale scopo da altri Enti, Istituti e privati;
presenta al Comune, al termine di ogni anno, la relazione sull’attività della
Biblioteca e propone provvedimenti e spese inerenti alle sue necessità.
Art. 8 Al
funzionamento della Biblioteca è addetto un bibliotecario, fornito di diploma
di scuola media superiore e nominato dal Consiglio Comunale secondo le norme
del Regolamento Organico per il personale dipendente del Comune.
Le funzioni
del bibliotecario possono essere affidate, previa apposita convenzione con il
centro del sistema, ad un incaricato messo a disposizione dal centro del
sistema medesimo.
Può essere
conferito l’incarico, con retribuzione forfetaria, a persona di accertata
capacità professionale, che abbia i requisiti richiesti per la nomina a
bibliotecario.
Il
bibliotecario, cui competono la scelta e l’acquisto delle pubblicazioni secondo
le norme fissate dal Comitato di Biblioteca, seguirà nell’ordinamento interno e
nell’uso della Biblioteca, le norme vigenti per le biblioteche pubbliche
statali.
La
formazione e l’aggiornamento del bibliotecario sono attuati mediante seminari e
corsi di lezioni promossi dalla Regione.
Art. 9 Il
bibliotecario, che dirige la Biblioteca, è responsabile della conservazione del
patrimonio bibliografico e delle attrezzature della Biblioteca e del suo
regolare funzionamento; ha inoltre i seguenti compiti:
¨ provvedere alle prescritte operazioni di collocazione e
conservazione dei libri; compilare e tenere aggiornati i prescritti registri,
inventari e cataloghi;
¨ assolvere alle mansioni inerenti ai servizi della lettura in
sede e del prestito dei libri a domicilio; assistere i lettori nella scelta dei
libri, nella consultazione dei repertori e nelle ricerche ai cataloghi;
¨ fungere da segretario, con voto consultivo, del Comitato,
redigere i verbali delle sedute e conservare il carteggio;
¨ coadiuvare il Comitato nella scelta dei libri più adatti da
proporre al Comune per l’acquisto, o nella redazione della relazione annuale al
Comune e al Dipartimento regionale per le Attività Culturali Servizio per Beni
Librari ed Archivistici e nella formulazione delle richieste inerenti alle
necessità della Biblioteca;
¨ provvedere annualmente alla revisione ed al controllo di
tutto il materiale librario e del catalogo alfabetico a schede;
¨ tenersi aggiornato professionalmente e seguire corsi di
formazione e aggiornamento per bibliotecari.
Cap.
II – Ordinamento interno
Art. 10 Tutto il
materiale librario di proprietà della Biblioteca deve portare impresso il bollo della Biblioteca sul verso
del frontespizio e alla fine della parte stampata.
Tale bollo
va apposto anche su una serie di pagine numerate, intervallate da cento a
cento, scelte convenzionalmente.
Lo stesso
timbro va apposto su ciascuna delle tavole fuori testo di ogni opera, con la
premura di non danneggiare la parte illustrata.
Art. 11 Il
bibliotecario è inoltre responsabile della regolare tenuta del registro
generale cronologico d’entrata dove, con l’attribuzione di un numero in unica
serie progressiva e di valore espresso nella
valuta corrente, viene inventariato tutto il materiale bibliografico e
audiovisivo, variamente acquisito dalla Biblioteca.
Tale
materiale comprende:
¨ libri, opuscoli, fogli volanti;
¨ periodici;
¨ manoscritti di ogni tipo;
¨ fotografie, diapositive, pellicole cinematografiche,
videocassette;
¨ incisioni, opere d’arte;
¨ dischi, cassette e nastri di registrazione;
¨ apparecchiature per la proiezione, registrazione e ascolto
del materiale audiovisivo.
Detto
numero deve essere riprodotto, mediante numeratore meccanico a inchiostro
grasso, sul verso del frontespizio ed alla fine della parte stampata, ovvero
prima degli indici e, in ogni annata dei periodici, allo stesso luogo.
Per
quanto si riferisce al materiale non librario, lo stesso timbro deve
caratterizzare ciascun oggetto in modo che la realtà dell’oggetto inventariato
non abbia a patire danno di sorta.
Ogni
oggetto di arredamento, inventariato in apposito registro, deve recare il
numero d’ingresso su speciali listelli autoadesivi, sui quali le singole cifre
saranno state impresse meccanicamente.
Art. 12 Tutte le
pubblicazioni di proprietà della Biblioteca devono avere una propria
collocazione, indicata mediante una coerente segnatura, sia sul dorso del libro
sia in basso a sinistra del frontespizio.
Tutto il
materiale di carattere non bibliografico sarà dotato del numero d’ingresso e di
catalogazione indicati mediante una coerente segnatura.
Art. 13 Tutti i libri,
opuscoli e periodici posseduti dalla Biblioteca devono essere iscritti con
esattezza bibliografica nel catalogo alfabetico per autori e per soggetti, a
schede. Le schede devono essere di formato internazionale (cm. 12,5 x 7,5) e
vanno compilate in base alle norme emanate in materia dal Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali per le Biblioteche statali.
Art. 14 Il
bibliotecario è quindi responsabile della perfetta e aggiornata conservazione
dei seguenti registri e cataloghi, sui quali si fonda la ordinata vita della
Biblioteca:
¨ il registro cronologico d’entrata (a volumi);
¨ un catalogo alfabetico per autori e per soggetti (a schede);
¨ il catalogo per titoli (riservato unicamente alla
narrativa);
¨ il catalogo degli iscritti alla Biblioteca, con indicazione
dell’indirizzo e del recapito
telefonico di ciascuno di essi;
¨ un registro dei libri dati al legatore;
¨ un catalogo amministrativo a schede per l’esatta tenuta
delle continuazioni, delle collezioni e dei periodici;
¨ un registro dei prestiti;
¨ un registro per i verbali delle sedute del Comitato.
Cap. III – Uso pubblico: lettura in sede e prestito a
domicilio
Art. 15 La Biblioteca
è aperta al pubblico nei giorni ed ore stabiliti dal Comitato d’intesa con il
bibliotecario, ed il servizio è del tutto gratuito.
Art. 15 bis
Sono ammessi al prestito tutti coloro che, a giudizio del bibliotecario, diano affidamento di servirsene secondo i fini della Biblioteca e che abbiano sottoscritto la relativa domanda destinata al Comitato. Le domande di ammissione, compilate su moduli forniti dalla Biblioteca, devono contenere l’impegno e l’osservanza delle norme generali e specifiche che regolano il prestito.
I minori di anni 18 devono presentare un’apposita malleveria firmata da
uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
Art. 16 I lettori devono
tenere i libri con cura; non devono segnarli né annotarli a matita e tantomeno
a penna; sono tenuti inoltre a
controllare lo stato del libro prima di portarlo a casa, altrimenti sarà
ritenuto responsabile dell’eventuale danno l’ultimo lettore a cui il libro è
stato prestato.
In
Biblioteca i lettori debbono
tenere un contegno decoroso e rispettoso e nella sala di lettura devono
osservare il silenzio.
Chi si
rende colpevole di sottrazioni o danneggiamenti del patrimonio della Biblioteca
viene escluso dalla Biblioteca con decisione del Comitato e dovrà risarcire i
danni arrecati.
Art. 17 E’ fatto
divieto di dare in lettura in sede o a prestito a domicilio libri non ancora
registrati, timbrati, collocati o schedati, ed è pure vietato dare in prestito numeri
sciolti di periodici.
Art. 18 Il
bibliotecario concede il prestito dei libri a domicilio alle persone regolarmente iscritte al prestito. Sono escluse dal prestito tutte le
opere di consultazione, comprese le
opere che per pregio e/o rarità il bibliotecario ritenesse indispensabile
preservare.
Art. 19 Ad ogni
persona possono essere prestati non più di due volumi per volta che non possono inoltre essere trasmessi ad
altri. La durata del prestito è normalmente di un mese ed è prorogabile per un altro mese, a richiesta del lettore e per un massimo di due proroghe consecutive. Non può essere
concessa in prestito un’altra opera se prima non è stata restituita quella
concessa precedentemente.
Art. 20 Se alla
scadenza del termine del prestito, e dopo i reiterati inviti del bibliotecario,
il lettore non restituisce il libro prestato, questo viene deferito al Comitato
che ne pronuncia l’esclusione temporanea o definitiva dal prestito della Biblioteca ed esige la restituzione dell’opera,
oppure, in caso di smarrimento o grave deterioramento, l’acquisto di altro
esemplare identico o il pagamento del suo valore venale.