STATUTO DELLA BIBLIOTECA CIVICA

(allegato alla delibera n° 8 del Consiglio Comunale del 24/03/2003)

 

Cap. I – Organizzazione della Biblioteca

Art. 1    Nel Comune di Brogliano è stata istituita la Biblioteca Pubblica Comunale.

Art. 2    La Biblioteca Comunale ha lo scopo di offrire a tutti i membri della comunità la possibilità di informarsi, di accrescere la propria preparazione culturale e professionale, sviluppare la propria personalità, utilizzare il tempo libero.

Art. 3    Per il raggiungimento di tali fini la Biblioteca Comunale, integrando e continuando nel tempo i fini educativi della Scuola, mette gratuitamente a disposizione di tutti, attraverso la lettura in sede ed il prestito a domicilio, una organica raccolta di libri e di altri materiali d’informazione (periodici, giornali, dischi, films, ecc.); assicura un qualificato servizio di consulenza ai lettori, promuove manifestazioni ed ogni altra iniziativa atta a mantenere il proprio compito di animazione culturale della comunità.

Art. 4    La Biblioteca è amministrata dal Comune. Il Comune assicura alla Biblioteca Pubblica Comunale sede e attrezzature idonee, personale qualificato e un finanziamento annuo, previsto espressamente nelle spese ordinarie di servizio del bilancio comunale, adeguato ai fini istituzionali della Biblioteca pubblica, tenendo conto degli standards nazionali.

Art. 5    La gestione delle attività culturali della Biblioteca è affidata ad un apposito Comitato.

Art. 6    Il Comitato è eletto dal Consiglio Comunale ed è composto:

¨       da cinque membri, di cui uno della minoranza, eletti con voto limitato;

¨       dal bibliotecario, con voto consultivo;

¨       da un rappresentante designato dalle associazioni culturali locali o della scuola, con voto consultivo.

            I membri durano in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale che li ha eletti. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente.

In casi particolari, i membri del Comitato possono essere sostituiti per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno. Il membro che necessitasse di delegare le sue funzioni ad una persona esterna dovrà informare per tempo il Presidente del Comitato e l’Assessore alla Cultura, il quale provvederà a sua volta a ricostituire il numero dei membri previsto con apposita nomina del Consiglio Comunale.

            I membri che ritenessero impossibile continuare il loro servizio devono informare il Presidente del Comitato e presentare le dimissioni all’Assessore alla Cultura, il quale provvederà a sua volta ad informare il Consiglio Comunale e a nominare un sostituto per ricostituire il numero dei membri.

Art. 7    Il Presidente avrà cura di convocare il Comitato di sua iniziativa ogni qualvolta lo reputi opportuno, ed almeno una volta ogni trimestre, oppure su richiesta di almeno tre membri.

            Qualora uno dei membri non potesse partecipare alla seduta del Comitato dovrà informare per tempo il Presidente del Comitato stesso il quale, valutata la disponibilità degli altri membri, deciderà se rimandare la riunione ad un momento successivo. Nel caso in cui ritenesse non indispensabile convocare il Comitato in un’altra data, il Presidente farà riportare sul verbale l’assenza giustificata del membro.

Ogni membro è comunque tenuto a partecipare ad almeno il 70% delle convocazioni del Comitato (così come risultante dal verbale delle sedute), altrimenti il Presidente deferirà il membro all’Assessore alla Cultura che provvederà a richiamarlo o a sostituirlo.

            Il Comitato assicura la gestione delle attività culturali della Biblioteca e ne è moralmente responsabile; propone al Consiglio Comunale per l’approvazione il programma annuale di attività anche al fine delle richieste del contributo regionale; sceglie, d’intesa con il bibliotecario, i libri da acquistare utilizzando sia il fondo stanziato annualmente nel bilancio del Comune, sia i fondi messi a disposizione a tale scopo da altri Enti, Istituti e privati; presenta al Comune, al termine di ogni anno, la relazione sull’attività della Biblioteca e propone provvedimenti e spese inerenti alle sue necessità.

Art. 8    Al funzionamento della Biblioteca è addetto un bibliotecario, fornito di diploma di scuola media superiore e nominato dal Consiglio Comunale secondo le norme del Regolamento Organico per il personale dipendente del Comune.

            Le funzioni del bibliotecario possono essere affidate, previa apposita convenzione con il centro del sistema, ad un incaricato messo a disposizione dal centro del sistema medesimo.

            Può essere conferito l’incarico, con retribuzione forfetaria, a persona di accertata capacità professionale, che abbia i requisiti richiesti per la nomina a bibliotecario.

            Il bibliotecario, cui competono la scelta e l’acquisto delle pubblicazioni secondo le norme fissate dal Comitato di Biblioteca, seguirà nell’ordinamento interno e nell’uso della Biblioteca, le norme vigenti per le biblioteche pubbliche statali.

            La formazione e l’aggiornamento del bibliotecario sono attuati mediante seminari e corsi di lezioni promossi dalla Regione.

Art. 9    Il bibliotecario, che dirige la Biblioteca, è responsabile della conservazione del patrimonio bibliografico e delle attrezzature della Biblioteca e del suo regolare funzionamento; ha inoltre i seguenti compiti:

¨       provvedere alle prescritte operazioni di collocazione e conservazione dei libri; compilare e tenere aggiornati i prescritti registri, inventari e cataloghi;

¨       assolvere alle mansioni inerenti ai servizi della lettura in sede e del prestito dei libri a domicilio; assistere i lettori nella scelta dei libri, nella consultazione dei repertori e nelle ricerche ai cataloghi;

¨       fungere da segretario, con voto consultivo, del Comitato, redigere i verbali delle sedute e conservare il carteggio;

¨       coadiuvare il Comitato nella scelta dei libri più adatti da proporre al Comune per l’acquisto, o nella redazione della relazione annuale al Comune e al Dipartimento regionale per le Attività Culturali Servizio per Beni Librari ed Archivistici e nella formulazione delle richieste inerenti alle necessità della Biblioteca;

¨       provvedere annualmente alla revisione ed al controllo di tutto il materiale librario e del catalogo alfabetico a schede;

¨       tenersi aggiornato professionalmente e seguire corsi di formazione e aggiornamento per bibliotecari.

 

Cap. II – Ordinamento interno

Art. 10  Tutto il materiale librario di proprietà della Biblioteca deve portare impresso il bollo della Biblioteca sul verso del frontespizio e alla fine della parte stampata.

            Tale bollo va apposto anche su una serie di pagine numerate, intervallate da cento a cento, scelte convenzionalmente.

            Lo stesso timbro va apposto su ciascuna delle tavole fuori testo di ogni opera, con la premura di non danneggiare la parte illustrata.

Art. 11  Il bibliotecario è inoltre responsabile della regolare tenuta del registro generale cronologico d’entrata dove, con l’attribuzione di un numero in unica serie progressiva e di valore espresso nella valuta corrente, viene inventariato tutto il materiale bibliografico e audiovisivo, variamente acquisito dalla Biblioteca.

Tale materiale comprende:

¨       libri, opuscoli, fogli volanti;

¨       periodici;

¨       manoscritti di ogni tipo;

¨       fotografie, diapositive, pellicole cinematografiche, videocassette;

¨       incisioni, opere d’arte;

¨       dischi, cassette e nastri di registrazione;

¨       apparecchiature per la proiezione, registrazione e ascolto del materiale audiovisivo.

Detto numero deve essere riprodotto, mediante numeratore meccanico a inchiostro grasso, sul verso del frontespizio ed alla fine della parte stampata, ovvero prima degli indici e, in ogni annata dei periodici, allo stesso luogo.

Per quanto si riferisce al materiale non librario, lo stesso timbro deve caratterizzare ciascun oggetto in modo che la realtà dell’oggetto inventariato non abbia a patire danno di sorta.

Ogni oggetto di arredamento, inventariato in apposito registro, deve recare il numero d’ingresso su speciali listelli autoadesivi, sui quali le singole cifre saranno state impresse meccanicamente.

Art. 12  Tutte le pubblicazioni di proprietà della Biblioteca devono avere una propria collocazione, indicata mediante una coerente segnatura, sia sul dorso del libro sia in basso a sinistra del frontespizio.

            Tutto il materiale di carattere non bibliografico sarà dotato del numero d’ingresso e di catalogazione indicati mediante una coerente segnatura.

Art. 13  Tutti i libri, opuscoli e periodici posseduti dalla Biblioteca devono essere iscritti con esattezza bibliografica nel catalogo alfabetico per autori e per soggetti, a schede. Le schede devono essere di formato internazionale (cm. 12,5 x 7,5) e vanno compilate in base alle norme emanate in materia dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per le Biblioteche statali.

Art. 14  Il bibliotecario è quindi responsabile della perfetta e aggiornata conservazione dei seguenti registri e cataloghi, sui quali si fonda la ordinata vita della Biblioteca:

¨       il registro cronologico d’entrata (a volumi);

¨       un catalogo alfabetico per autori e per soggetti (a schede);

¨       il catalogo per titoli (riservato unicamente alla narrativa);

¨       il catalogo degli iscritti alla Biblioteca, con indicazione dell’indirizzo e del recapito telefonico di ciascuno di essi;

¨       un registro dei libri dati al legatore;

¨       un catalogo amministrativo a schede per l’esatta tenuta delle continuazioni, delle collezioni e dei periodici;

¨       un registro dei prestiti;

¨       un registro per i verbali delle sedute del Comitato.

 

Cap. III – Uso pubblico: lettura in sede e prestito a domicilio

Art. 15  La Biblioteca è aperta al pubblico nei giorni ed ore stabiliti dal Comitato d’intesa con il bibliotecario, ed il servizio è del tutto gratuito.

Art. 15 bis

            Sono ammessi al prestito tutti coloro che, a giudizio del bibliotecario, diano affidamento di servirsene secondo i fini della Biblioteca e che abbiano sottoscritto la relativa domanda destinata al Comitato. Le domande di ammissione, compilate su moduli forniti dalla Biblioteca, devono contenere l’impegno e l’osservanza delle norme generali e specifiche che regolano il prestito.

I minori di anni 18 devono presentare un’apposita malleveria firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 16  I lettori devono tenere i libri con cura; non devono segnarli né annotarli a matita e tantomeno a penna; sono tenuti inoltre a controllare lo stato del libro prima di portarlo a casa, altrimenti sarà ritenuto responsabile dell’eventuale danno l’ultimo lettore a cui il libro è stato prestato.

In Biblioteca i lettori debbono tenere un contegno decoroso e rispettoso e nella sala di lettura devono osservare il silenzio.

            Chi si rende colpevole di sottrazioni o danneggiamenti del patrimonio della Biblioteca viene escluso dalla Biblioteca con decisione del Comitato e dovrà risarcire i danni arrecati.

Art. 17  E’ fatto divieto di dare in lettura in sede o a prestito a domicilio libri non ancora registrati, timbrati, collocati o schedati, ed è pure vietato dare in prestito numeri sciolti di periodici.

Art. 18  Il bibliotecario concede il prestito dei libri a domicilio alle persone regolarmente iscritte al prestito. Sono escluse dal prestito tutte le opere di consultazione, comprese le opere che per pregio e/o rarità il bibliotecario ritenesse indispensabile preservare.

 Art. 19 Ad ogni persona possono essere prestati non più di due volumi per volta che non possono inoltre essere trasmessi ad altri. La durata del prestito è normalmente di un mese ed è prorogabile per un altro mese, a richiesta del lettore e per un massimo di due proroghe consecutive. Non può essere concessa in prestito un’altra opera se prima non è stata restituita quella concessa precedentemente.

Art. 20  Se alla scadenza del termine del prestito, e dopo i reiterati inviti del bibliotecario, il lettore non restituisce il libro prestato, questo viene deferito al Comitato che ne pronuncia l’esclusione temporanea o definitiva dal prestito della Biblioteca ed esige la restituzione dell’opera, oppure, in caso di smarrimento o grave deterioramento, l’acquisto di altro esemplare identico o il pagamento del suo valore venale.