Per inquadrare storicamente il seguente Progetto rimandiamo al saggio di Pierangelo Castagneto Genova e gli Stati Uniti al tempo di Franklin pubblicato su queste stesse pagine (sommario 2003).

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progetto di trattato d’amicizia, commercio, e di navigazione fra la Serenissima Repubblica di Genova e i Stati Uniti dell’America Settentrionale

La Serenissima Repubblica di Genova  e i Tredici Stati Uniti dell’America Settentrionale, cioè New Hampshire, Massachusetts Bay, Rhode Island, Connecticut, New Yorck, New Jersey, Pensylvania, le Contee di New Castle, di Kent, e di Sussex sopra la Delawara, Maryland, Virginia, Carolina Settentrionale, Carolina Meridionale, e Giorgia, desiderando sinceramente di stabilire una amicizia solida e permanente ed una perfetta intelligenza  hanno giudicato necessario per ottenere un fine così desiderabile, di fissare in una maniera stabile ed equa le regole che devono servire di metodo relativamente alla corrispondenza e al commercio che le due parti hanno stimato opportuno di fissare fra i loro rispettivi paesi, stati, sudditi, e abitanti. La Serenissima Repubblica di Genova e i Stati Uniti hanno creduto non poter meglio riempire questo oggetto, che stabilendo per base delle loro misure l’eguaglianza e la reciprocità la più perfetta, evitando tutte le preferenze onerose, le quali sono ordinariamente una sorgente di discussioni, imbarazzi, e di malcontentamenti, e lasciando a ciascuna delle parti la libertà di fare riguardo al commercio e alla navigazione i regolamenti interni che saranno della maggiore sua convenienza.

A tale effetto la Serenissima Repubblica di Genova ha nominato per suo Ministro Plenipotenziario ………………… e i Stati Uniti dell’America Settentrionale hanno per parte loro munito de’ i loro pienpoteri ………………… i quali Plenipotenziarj, dopo essersi communicati i loro pienpoteri, e dopo una matura deliberazione, hanno regolato, conchiuso e sottoscritto gli articoli seguenti.

 

Art. I. Vi sarà per sempre una pace stabile, inviolabile e universale e una amicizia sincera e stretta fra la Se.rma Repubblica di Genova e i Stati Uniti dell’America Settentrionale, ugualmente  che fra i loro stati, provincie, paesi, isole, città e luoghi, popoli, vassalli, e sudditi tanto presenti che futuri di qualunque qualità e condizione che possano essere tanto per mare che per terra, e acque dolci, dimodo che i prefati vassalli e sudditi si trattino favorevolmente gli uni e gli altri si rendino ogni sorte di buoni ufficj d’amicizia e di sincera affezione, e le prefate parti si da esse stesse o per mezzo d’alteri non faranno ne intraprenderanno cosa alcuna che possa arrecare il menomo pregiudizio a i rispettivi loro interessi.

 

Art. II. La Ser.ma Repubblica di Genova e i Stati Uniti promettono vicendevolmente di non accordare all’avvenire a nessuna altra nazione alcun favore particolare relativo al commercio e alla navigazione, che non divenga subito commune all’altra parte, e questa goderà gratuitamente di detto favore se la concessione accordata è gratuita, o accordando l’istesso compenso, se la concessione è condizionale.

 

Art. III. Fra i vassalli, sudditi e abitanti delle due parti si farà un commercio libero tanto per mare che per terra, e acque dolci, e i loro stati, provincie, isole e altre terre, città, villaggi, seni e territori, di modo che i sudditi della Serma Repubblica di Genova possano andare e traficare nelli stati e provincie  sudette de’ i Stati Uniti, e che reciprocamente i sudditi de’ i Stati Uniti possano andare anch’essi a traficare  ne’ i stati della Ser.ma Repubblica. In tempo di pace i sudditi dell’una e dell’altra di dette parti contraenti potranno senza alcun passaporto, ne altra permissione generale o particolare andare, navigare, entrare tanto per mare che per terra, e acque dolci ne’ i stati e provincie sudette, nelle città, villaggi, seni, riviere, rade, e territorj delle medesime, portarvi delle mercanzie non proibite dalle leggi dell’uno o dell’altro paese, vendervi o comprare senza restrizione ne limite, per quanto loro piacerà, come viene praticato verso i sudditi delle nazioni le più favorite a questo riguardo, rissarcirvi e ripararvi i loro bastimenti, fermarvisi, stabilire e farvi il loro negozio secondo la loro comodità; ed il tutto però con conformarsi bene e debitamente alle leggi, ordinanze, e costumi del paese, e de’ i luoghi dove si troveranno. Avranno la stessa libertà di poter partire a loro beneplacito prendendo il loro carico intiero, o parte dello stesso colla loro famiglia, beni, mercanzie ed ogni qualunque altra cosa ad essi spettante, dopo aver solamente pagato i soliti pedaggi, diritti, e dogane secondo la tariffa stabilita dalle ordinanze di ciascun luogo, per farsi noleggiare o andare di colà nel loro proprio paese, o in qualunque altro luogo che giudicheranno a proposito, senza che possa essere loro arrecato alcun disturbo o impedimento. 

 

Art. IV. I sudditi della Ser.ma Repubblica di Genova, e rispettivamente i sudditi ed abitanti de’ i prefati Stati Uniti non pagheranno ne i porti, seni, rade, isole, città, e piazze della dominazione de i due rispettivi stati altri ne maggiori diritti e imposizioni di qualunque natura che possano essere e sotto qualunque denominazione che possano avere, che quelli che le nazioni le più favorite sono o saranno obbligati di pagare e goderanno di tutti i diritti, libertà, privilegj, immunità e esenzioni rispetto al negozio, navigazione e commercio, de’ quali godono o goderanno le prefate nazioni, sia passando da un porto all’altro della dominazione della Ser.ma Repubblica, e rispettivamente de’ i Stati Uniti, sia andadovi o ritornando da qualche parte o per qualche parte del mondo che si sia.

 

Art. V. Ogni negoziante o capitano di vascelli e altri sudditi delle potenze contraenti avranno la libertà di trattare essi stessi i loro affari, o per mezzo della persona di cui avranno fatta la scelta, senza essere obbligati di servirsi d’interpreti, mediatori, o sensali, o altre persone simili stabilite per autorità pubblica, né di loro pagare alcun diritto, ammeno che di loro proprio moto non giudichino a proposito d’impiegarli, nel qual caso saranno obbligati di conformarsi alla tassa de’ i regolamenti, o tariffa, se non sono altrimenti convenuti. Ciononostante se trovansi deì i luoghi ove in qualsivoglia occasione vi siano degli interessi a discutere, o delle contestazioni che sia stabilito per mezzo d’ordinanza, uso, o costume di commercio, che per rendere validi i contratti  e le convenzioni che fanno l’oggetto della contestazioni, si debba produrre in  giustizia gli attestati, o certificato di gente pubblica (volendo contrarre con la stessa buona fede, sicurezza e precauzione, che quelli del paese) si è giudicato che sarà necessario di servirsi delle prefate persone pubbliche, con pagarle secondo gli usi e costumi del paese; se non quando un bastimento sia caricando o scaricando sarà sforzato di fare la quarantena, mentre all’ora abbisognerà che si serva assolutamente delle genti del lazaretto, o che le paghi in conformità e secondo le regole.

 

Art. VI. I sudditi de’ i Stati Uniti potranno liberamente portare sopra le loro navi ogni sorte di vettovaglie e mercanzie de’ i loro prodotti e che nasceranno nel loro paese di qualunque natura siano, viveri ed altre provvisioni d’ogni sorte, purchè le stesse siano state caricate al di là de’ i limiti prescritti dal regolamento del Porto Franco di Genova, ciochè s’intende tanto per le mercanzie come per i grani ed altre vettovaglie. Sarà loro permesso di portare questi viveri e mercanzie in dirittura al porto di Genova, di scaricarle in tutto o in parte secondo il loro più grande vantaggio, tenervele o esporle in vendita ne i luoghi o magazeni convenevoli, conformandosi però in tutto e sottomettendosi a i sudetti regolamenti del Porto Franco, all’uso e alle leggi del paese come i naturali e le altre nazioni le più favorite. La Ser.ma Repubblica promettendo che perciò riguarda i magazeni e altri luoghi dove si mettono e si conservano le mercanzie, quelli ove si metteranno i grani ed altre vettovaglie, ed in ogni qualunque occasioni i sudditi de’ i Stati Uniti saranno trattati ugualmente che i naturali del paese, e i sudditi delle nazioni le più favorite. La Ser.ma Repubblica non permetterà che sotto qualunque pretesto di polizza o di qualunque altro che si sia, vengano messi de’ i prezzi limitati alle mercanzie appartenenti a i sudditi de’ i Stati Uniti, ma al contrario sarà loro permesso di venderle secondo il corso ordinario e la libertà del commercio a riserba della permissione per la vendita de’ i grani che si costuma ottenere dal Magistrato dell’Abbondanza; libertà di cui goderanno ugualmente i sudditi nazionali della Ser.ma Re pubblica ne’ i paesi de’ i Stati Uniti.    

 

Art. VII. Saranno rispettivamente stabiliti da una parte e dall’altra ne i porti e piazze di commercio le più considerabili soltanto de i residenti consoli, o vice consoli, i quali non avranno prerogative, privilegj, e diritti, che in quanto piacerà alle potenze contraenti di loro accordarle, estenderle e ristringerle come vien praticato con tutte le nazioni le più favorite a questo riguardo senza che possano in alcun tempo attribuirsi giurisdizione contenziosa o coattiva. I loro rispettivi doveri consisteranno a far pacificamente godere i sudditi delle concessioni accordate e convenute dalle prefate parti, e particolarmente a subito assopire, se è possibile, tutte le contese e dispute, e di convenire amichevolmente le contestazioni delle parti che saranno convenute di commune accordo di rapportarsene al loro arbitrio. Si provederà altresi da una parte e dall’altra accioché i diritti e gli onorarj di detti residenti consoli, o vice consoli non divengano eccessivi e perché questi pongano tutta attenzione, circospezione, giustizia, ed equità affinché i sudditi delle due potenze non si disgustino di ritornare ne i rispettivi porti e di continuarvi una corrispondenza tanto desiderata.

 

Art. VIII. Sarà piena e perfetta libertà di coscienza a i sudditi e abitanti di ciascuna parte, e niuno de i prefati sudditi sarà molestato rispetto alla sua religione mediante però l’obbligo che avrà in quanto alla dimostrazione pubblica di sottomettersi alle leggi del paese. Sarà innoltre accordata la libertà quando i sudditi ed abitanti di una parte venissero a morire nel territorio dell’altra d’essere sepolti in luoghi convenienti e decenti che saranno a tale effetto assenbati e le due potenze contraenti daranno le provvidenze necessarie perché nelle rispettive giurisdizioni i loro sudditi e abitanti possano ottenere i certificati di morte, in caso vengano richiesti.

 

Art. IX. I sudditi delle potenze contraenti potranno da una parte e dall’altra ne i paesi e stati rispettivi disporre de i loro beni per testamento, donazione o altrimenti, e i loro eredi sudditi d’una delle parti e domiciliati ne i paesi dell’altra o altrove, riceveranno tali successioni quantunque ab intestato tanto in persona che per parte del loro procuratore o mandatario, quando anche non avessero ottenuto le lettere di naturalizzazione. Nel caso che un suddito d’una delle parti venga a morire negli stati dell’altra senza aver fatto testamento, ne nominato un esecutore testamentario, il residente console o vice console della sua nazione o in loro mancanza e nella loro assenza il giudice del luogo farà fedelmente fare l’inventario di tutti i suoi beni ed effetti mobili o immobili, per rimetterli a i suoi eredi, senza formalità e procedura giudiziaria dovendo bastare la sola esibizione de i documenti e titoli proprj a loro provare il loro diritto di successione; i quali titoli dovranno essere legalizzati dal ministro residente, console o vice console della loro nazione a fine di farne constare l’autenticità, senza che possa venir loro apposto qualche diritti o prerogative di qualche provincia, città o di particolare.  Se gli eredi a i quali potranno spettare dette successioni fossero minori d’età e che il defunto non avesse testato oppure testando non avesse nominato alcun tutore o curatore per testamento, codicillo o altro instrumento legale, il residente console o vice console della sua nazione. O in loro mancanza o assenza il giudice del luogo, potranno nominare i tutori o curatori con facoltà d’esercitare tutte le funzioni che appartengono mediante la disposizione delle leggi a i tutori o curatori. Nel caso che nasca qualche disputa per l’eredità fra due o più persone, all’ora i giudici  del luogo decideranno e giudicheranno il processo con una sentenza definitiva; ben inteso però che se nella successione venga a trovarsi de i beni immobili saranno questi soggetti a carichi tanto pubblici che particolari, a i quali altri simili beni sono soggetti. Se però spirato il termine di cinque anni il residente ne altro pretendente si fossero presentati per dimandare detta eredità, resterà all’ora devoluta al fisco.

 

Art. X. Le potenze contraenti daranno gli ordini i più precisi per impedire che i rispettivi loro sudditi non vadano a commettere delle frodi e contrabandi ne i loro porti e rispettivi stati. E se alcuno de i sudditi d’una delle due parti viene ad essere sorpreso al momento che commetterà il delitto e la contravenzione, che sia severamente punito secondo le leggi del paese e con l’istesso rigore che un suddito naturale. A tale effetto il delinquente che per sottrarsi alla giustizia si sarebbe salvato e rifugiato nel suo bastimento, sarà reso e restituito agli ufficiali competenti per giudicarlo e farlo punire. E in caso che il delinquente dopo essere stato giudicato o condannato avesse evitato il castigo colla fuga o altrimenti, le dette due potenze s’impegneranno reciprocamente e promettono che al suo ritorno in patria ne verrà fatto esempio e che sarà punito dal proprio sovrano, e coll’istesso rigore come se avesse fatto il contrabando ne i suoi stati.

 

Art. XI. Per prendere vieppiù le giuste misure rapporto a i rispettivi diritti e per togliere a i negozianti e capitani delle navi ogni occasione di contrabando, cotanto pregiudizievole al commercio soprattutto per quelli che traficano con buona fede e che sono accostumati a pagare esattamente i diritti, è stato convenuto e accordato fra le potenze contraenti che ogni capitano di bastimento sarà obbligato di dare fra il termine delle prime ventiquattro ore del suo arrivo nel porto la dichiarazione o polizza delle mercanzie che avrà al suo bordo e tanto di quelli che vorrà sbaracare che delle altre che vorrà conservare al suo bordo, per transportarle altrove senza pagare alcun altro diritto che perciò che sbarcherà effettivamente, eccettuatone i generi che non godono del beneficio del Porto Franco come fanno i naturali del paese e le altre nazioni le più favorite. E nel caso che il capitano del bastimento non sapia scrivere nella lingua del paese, lo stesso avrà la libertà di fare la sua dichiarazione per mezzo di quella persona che più le piacerà. Se detto patrone durante la sua dimora nel porto venga a trovare del suo convegno di negoziare in tutto o in parte le mercanzie che avrà dichiarate per dover essere transportate altrove, le sarà permesso di sbarcarle mediante la specificazione che sarà tenuto di farne a piedi della polizza che avrà già presentata, oppure del libro dove questa polizza sarà stata transcritta. Fino a che le dette dichiarazione o polizza non siano date, non sarà permesso di sbarcare alcuna sorte di mercanzia ne parte benché menoma della medesima. Ciò che avrà ugualmente luogo per i bagagli de passagieri, quando non contenessero nulla che sia soggetto a diritti i quali bagagli niente di meno non potranno levarsi dal bordo della nave senza un ordine per iscritto del direttore delle dogane e senza l’assistenza de commessi delle medesime.

 

Art. XII. La dichiarazione per le mercanzie di peso sarà fatta per numero di balle, tonnellate, casse, mezze balle, mezze tonnellate e mezze casse. E per le merci di misura ed aunaggio si farà per mezzo del numero delle pezze ed aunaggio di ciascheduna pezza.  Per le guarnizioni ed assortimenti verrà fatta detta dichiarazione per centinaj e migliaj. Se venga a trovarsi qualche errore nella dichiarazione, i delinquenti incorreranno le pene imposte da statuti e regolamenti del paese fatte per i proprj sudditi. Non saranno però confiscati ne il bastimento, ne i generi in buona e debita forma dichiarati, ogni qualvolta si troverà per innavertenza un semplice errore nella dichiarazione. Ma le merci le quali non saranno dichiarate saranno soggette a confiscazione e quello che avrà commessa la frode sarà innoltre tenuto di pagare il doppio de i diritti che la tariffa prescrive per le mercanzie. E se un patrone di bastimento venga a commettere una tale frode ed incorrere le prefate pene, sarà in quel caso permesso di sequestrare ed arrestare il bastimento fino a che abbia pagato o data una buona e sufficiente cauzione per la sicurezza del pagamento. Ma se il patrone del bastimento viene a manifestare e dichiarare delle mercanzie che avrà ignorato essere proibite e diffese, queste medesime merci ed effetti non saranno confiscati e le sarà permesso di levarle dal suo bordo e transportarle altrove senza essere in questo caso soggetto a alcuna pena mediante però il pagamento de diritti che in questa circostanza si troverebbero ordinati dalle leggi del paese.

 

Art. XIII. E’ stato fissato e stabilito che non saranno fatte che due visite una all’arrivo e l’altra alla partenza. Si farà quella dell’arrivo avanti o dopo lo sbarco di tutto o di una parte delle merci, restando questo all’arbitrio del direttore delle dogane, il quale avrà cura di communicare al visitatore la dichiarazione senza alcun ritardo affinché si faccia la visita e che si proceda colla maggiore diligenza allo sbarco delle merci, durante il quale si potrà mettere al bordo fino a tre soldati per impedire che non venga trafugata qualche mercanzia e per restarci fino a che la visita sia fatta. Si farà ugualmente la visita della partenza prima o dopo l’imbarco di tutte o di una parte delle mercanzie a scelta del direttore delle dogane, il quale non mancherà di subito dichiararlo e colla maggiore diligenza come è stato qui sopra detto per non ritenere o ritardare il bastimento. Innoltre le due parti contraenti daranno gli ordini i più precisi e prenderanno le misure convenevoli affinché queste visite si facciano con ordine e con una tale celerità ad effetto che le merci non possano soffrire alcun pregiudizio. Il residente console o vice console o qualcheduno per loro parte potrà assistere a detta visita senza che possa ritardarla ne cagionare il minimo ostacolo, non essendovi riguardato che come un semplice testimonio.

 

Art. XIV. Se le merci portate dai bastimenti e sudditi della Ser.ma Repubblica di Genova ne i porti de i Stati Uniti e che resterebbero al bordo per essere transportate in un altro paese sono del numero di quelle che sono proibite dalle costituzioni dello stato e dalli ordini del sovrano, il patrone del bastimento sarà obbligato di deporle a sue proprie spese nei magazeni sottp le chiavi del direttore delle dogane fino al momento della sua partenza dove le riprenderà senza pagare alcun altro diritto che l’affitto del magazeno particolare nel quale le mercanzie saranno state messe in deposito secondo il prezzo convenuto con il proprietario dello stesso magazeno; oppure si potrà mettere al bordo fino a tre soldati i quali vi resteranno fino alla partenza del bastimento per impedire ogni sbarco furtivo, e l’uno e l’altro di detti mezzi sarà alla volontà del direttore delle dogane. Se queste mercanzie non sono proibite ma soltanto soggette a qualche diritto, non si potrà obbligare il patrone della nave a depositarle ne i magazeni pubblici o particolari ma solamente a depositare i diritti per essergli restituiti alla sua partenza e ricevere i tre soldati al suo bordo: ben’inteso che questi tre soldati non potranno sotto dette rigorosissime pene ingerirsi in tutto ciò che si sia  relativamente all’interno del bastimento, ne ricevere delle ricompense o doni sia in denaro o in mercanzie, ne in alcun genere di commestibili per la loro nudritura alla quale dovranno provedere a loro proprie spese. Se malgrado l’assistenza di questi soldati si commette qualche contrabando che non possano impedire, potranno dimandare del soccorso per rimediarvi prontamente in conformità e sotto le stesse pene alle quali sarebbero condanati in simile caso quelli della nazione e quelli delle nazioni le più favorite. Allorquando i sudditi e  nazionali genovesi non troveranno del loro vantaggio di scaricare o vendere in tutto o in parte il loro carico nel luogo o nella città ove saranno andati volontariamente o dove avranno abbordato a l’occasione di qualche tempesta, non vi saranno obbligati ed avranno la libertà di partirsene per andare da per tutto e dove meglio loro piacerà senza pagare per il carico e per il bastimento alcun pedaggio, dogana, o altro diritto qualunque, se non per quelle merci che avrebbero giudicato a proposito di scaricarvi o vendervi. In quanto alle mercanzie che da i bastimenti e sudditi de i Stati Uniti saranno al di là de i limiti prescritti dal regolamento del Porto Franco portate in dirittura nel Porto di Genova e si trovassero del numero di quelle che sono escluse dal beneficio del Porto Franco o soggette a diritti di transito, si dovrà pagarne i diritti e confermarsi esattamente a i regolamenti di detto Porto Franco alle leggi ed usi del paese come i naturali e le nazioni le più favorite.

 

Art. XV. I vascelli di guerra potranno restare ne i porti rispettivi senza essere visitati, ogni qual volta però usino di detto permesso colla maggiore discrezione, ma se venissero a farci il contrabando, e che venissero pertanto fatte delle lagnanze al Ministero della loro nazione, dovrà questi immediatamente ed effettivamente rimediare ad un simile abuso con fare subito cessare il contrabando, o facendo partire i vascelli che lo faranno. Ben’inteso però che questi vascelli di guerra non potranno fermarsi ne i porti rispettivi che in numero di tre, saranno innoltre obbligati di dar parte al governatore del motivo del loro soggiorno e se per cagione di tempesta vi entrano in più gran numero. Saranno obbligati dopo essersi riparati e provveduti del necessario di subito ripartire.

 

Art. XVI. Nelle case, magazeni e botteghe de negozianti sudditi delle potenze contraenti non sarà permesso di visitarvi le mercanzie già introdottevi e che sono permesse sotto permesso che non abbiano pagato i diritti, ne fare pertanto delle perquisizioni, ammesso che non venisse sorpresa la mercanzia al momento della introduzione che se ne farebbe nelle case o che si avessero de i forti indizj e sospetti che in una casa, magazeno o bottega vi siano delle mercanzie proibite o non state denunciate o introdotte senza pagare i diritti o quando anche le mercanzie non vi esistessero, se si abbiano delle prove della estrazione o della introduzione che ne sarebbe stata fatta in contravenzione e frode a quanto prescrivono le ordinanze dello stato. Per ogn’uno de i detti casi le mercanzie saranno soggette alla confiscazione, e gli autori o occultatori del contrabando saranno ugualmente soggetti alle stesse pene che ogni naturale del paese o qualunque altro suddito della nazione la più favorita che avesse commesso una simile contravenzione ed in questo caso si potrà fare in ogni tempo la visita e la perquisizione alla quale però quello in casa di cui verrà fatta potrà farvi intervenire il residente o console come semplice testimonio senza ritardare la visita per aspettarlo, o che la sua presenza possa interrompere il corso o apportarvi alcun impedimento. Resta stabilito che in alcuno de i casi sudetti non si potrà toccare a i suoi libri o scritture, nemmeno dimandarne a tale effetto l’esibizione in giustizia ma solamente ne i processi dove potranno fare fede e quando si tratterà di prendere de i diritti e ciò affine di abbreviare le contestazioni de i processi e per sminuire le spese. In questo caso dette scritture e libri non saranno tolti dalle mani de i mercanti che per riguardarvi puramente e semplicemente ciò che fa l’oggetto della questione. Sarà pertanto permesso ad ogni negoziante e mercante di tenere i suoi libri e scritture in quella lingua, idioma, forma e tenuta come meglio le piacerà.

 

Art. XVII. Sarà permesso a tutti ed a ciascuno de i sudditi ed abitanti de i stati della Ser.ma Repubblica di Genova egualmente che a quelli de i Stati Uniti di navigare con i loro bastimenti con tutta sicurezza e libertà senza distinzione di quelli a quali le mercanzie ed il loro carico spetteranno. Sarà parimente permesso a i sudditi ed abitanti de i due stati di navigare e di negoziare con i loro vascelli e mercanzie e di frequentare colla medesima libertà e sicurezza le piazze, porti, baije delle potenze nemiche delle due parti contraenti o di una di esse, senza essere in alcun modo inquietati, ne molestati e di fare il commercio non solo direttamente dai porti de nemici a un porto neutro, ma altresi da un porto nemico ad un altro porto nemico sia che si trovi sotto la giurisdizione d’un stesso o di diversi principi; e siccome resta convenuto col presente trattato che vascelli liberi renderanno le loro mercanzie libere e che verrà riguardato come libero tuttociò che si troverà ala bordo delle navi spettanti a i sudditi dell’una e dell’altra parte contraente quando anche il carico o parte dello stesso spettasse a nemici d’una delle due parti; ben’inteso però che le mercanzie di contrabando saranno sempre eccettuate le quali essendo intercettate, si procederà in conformità dello spirito de i seguenti articoli. Resta ugualmente convenuto che questa stessa libertà si estenderà alle persone che navigano sopra un vascello libero, dimodochè quantunque le stesse siano nemiche d’ambe le parti o d’una delle medesime, non potranno essere ritirate dal vascello libero, se  non fossero genti di guerra attualmente al servizzio di detti nemici.

 

Art. XVIII. Resterà compreso sotto il nome di mercanzie di contrabando o proibite le armi, cannoni, palle, archibusi, moschetti, mortari, bombe, petardi, granate, salciccie, cerchi impeciati, freni, forchette, bandoliere, polvere a cannoni, meccie, salpetri, solfo, balle, piche, sciable, spade, morioni, elmi, corazze, alabarde, giavelline, pistole e i loro foderi, bodrieri, bajonette, cavalli con i loro arnesi  e generalmente ogni altra simile sorte d’armi e d’istrumenti che servono all’uso della guerra. I quali effetti e mercanzie non saranno pertanto riputati contrabando se non nel caso che venghino portati in un paese nemico e non altrimenti. Le mercanzie di contrabando saranno confiscate ma la nave resterà libera con tutte le altre mercanzie e non sarà permesso di esigere oggetto dal patrone della nave alcuna contribuzione pecuniaria nemmeno alcuna spesa sotto pretesto di visita o di processi fatti o sotto qualunque altro pretesto che possa essere.

 

Art. XIX. Non saranno comprese nel numero delle mercanzie proibite le seguenti cioè ogni qualità di panni e tutti gli altri lavori delle manifatture di lana, lino, seta e cottone e di ogni altra materia. Ogni sorte di vestito colle cose che ordinariamente servono a sarti, oro, argento conniato e non conniato, ferro, piombo, rame, latone, carbone a fornetti, grano, orzo e ogni altra sorte di grani e di legumi, tabacco, ogni sorte d’aromati, carni salate e fumicate, pesci salati, formaggi e buttiri, birra, oglij, vini, succheri, ogni sorte di sali e di provvisioni che servono alla nudritura e sussistenza de bovini. Ogni sorte di cottoni, canape, lini, pece tanto liquida che secca, corde, gomene, vele, tele per le medesime, ancore e parti delle stesse, alberi di vascelli, tavole, tavoloni, travi ed ogni sorte d’alberin e cose tutte necessarie per costrurre e risarcire vascelli. Non saranno neppure riguardate come mercanzie di contrabando quelle le quali non avranno presa forma di qualche instrumento o attiraglio proprio all’uso della guerra tanto di mare che di terra e ancor meno quelle mercanzie che sono preparate o lavorate per tutt’altro uso. Tutte queste cose saranno riputate mercanzie libere ugualmente che tutte quelle le quali non sono comprese e specialmente designate nell’articolo precedente, dimodochè le medesime non potranno sotto alcuna pretesa interpretazione essere comprese negli effetti proibiti o de contrabando anzi al contrario potranno liberamente essere transportate da i sudditi della Ser.ma Repubblica e de i Stati Uniti ne i luoghi nemici eccettuato solamente le piazze assediate, blocate o investite. E per tali saranno considerate le piazze o porti maritimi che saranno talmente chiusi da due navi almeno dalla parte di mare o dalla parte di terra da una batteria di cannoni che non possa azzardarsene l’entrata senza esporsi a ricevere de i colpi di cannone.

 

Art. XX. Per prevenire d’ambe le parti ogni sorte d’interpretazioni è stato stipolato che in caso d’una improvisa guerra e non preveduta, allorché i sudditi dell’una o dell’altra potenza contraente per ignoranza della rottura imbarcheranno ne i vascelli nemici le loro mercanzie, non saranno soggette a confisca  che non hanno potuto ne dovuto incorrere, che al contrario saranno loro fedelmente rese le mercanzie senza pagare alcuna imposizione o diritto. Ciò che deve essere inteso ed intendersi per i bastimenti e beni de propri sudditi quando una delle parti contraenti entri in guerra contro l’altra, ugualmente che per le mercanzie imbarcate sopra delle navi d’una terza potenza che divenga nemica d’una delle due parti contraenti e per togliere a questo riguardo ogni occasione di disputa, si è convenuto di certe epoche ed intervalli di tempo accordati secondo la distanza de i luoghi; cioè sei mesi dopo la dichiarazione di guerra per le merci imbarcate nel Mare del Nord ed in tutti i porti del Mediterraneo, sei mesi ugualmente per le merci che vengono al di là dello stretto di Gibilterra fino alla linea equinoziale, ed il termine d’un anno per tutte quelle che sono state imbarcate nello stesso spazio di tempo al di là di detta linea in qualunque altro porto del mondo che possa essere. Il tutto a fine che i sudditi rispettivi delle parti contraenti abbiano un tempo sufficiente per prevenire ogni sorte d’inconvenienti. Ma le mercanzie che dopo la spirazione de i prefati termini saranno trovate al bordo de vascelli nemici o sopra delle navi d’una potenza terza che fosse divenuta nemica d’una delle parti contraenti saranno soggetto a confiscazione nell’istessa maniera che se le stesse appartenessero a i sudditi medesimi de nemici.

 

Art. XXI. Allorché un vascello o altro bastimento spettante a i sudditi ed abitanti d’una delle due parti navigando in pieno mare sarà incontrato da un vascello da guerra o armatore dell’altra, questo vascello o armatore per evitare ogni disordine si terrà fuori della portata del cannone, ma potrà però sempre mandare il suo schiffo al bordo della nave mercantile e farvi entrare due o tre uomini a i quali il patrone o comandante di detta nave mostrando il suo passaporto che faccia constare la proprietà della nave secondo il formulare annesso a questo trattato, e dopo che il detto bastimento avrà esibito un tale passaporto, lettere di mare o altri documenti, sarà in libertà di continuare il suo viaggio e non sarà permesso di molestarlo ne di cercare in alcuna maniera a darle caccia, ne a sforzarlo di abbandonare il viaggio che si era proposto; anzi detti vascello da guerra o armatore uniranno a i buoni ufficcj d’amicizia e di fraternità tutti i soccorsi  di cui detto bastimento potrebbe avere di bisogno e se fanno l’istesso camino saranno obbligati di proteggerlo e diffenderlo contro ogni attacco e insulto.

 

Art. XXII. Ad oggetto d’allontanare e prevenire da una parte e dall’altra ogni sorte di dispute e discordie, è stato convenuto che nel caso ove una delle due parti si troverebbe impegnata in una guerra, i vascelli e bastimenti spettanti a i sudditi o abitanti dell’altra dovranno essere muniti di lettere di mare o passaporti che  esprimano il nome, la proprietà e la portata della nave, egualmente che il nome o la dimora del patrone o comandante di detta nave, affinché apparisse da ciò che la stessa appartiene realmente a i sudditi dell’una o dell’altra parte. Detto passaporto dovrà essere spedito secondo la formula che si trova annessa al presente trattato in debita e buona forma e dovrà parimente essere rinovato tutte le volte che la nave ritorni nello spazio d’un anno nello suo stato. Resta altresi convenuto che dette navi dovranno essere munite non solo delle lettere di mare ma di certificati che contengano il dettaglio del carico, il luogo da dove il vascello è partito e quello della sua destinazione, i quali certificati e lettere di mare saranno fatte secondo viene costumato dagli ufficciali del luogo della partenza de vascelli affinché si possa riconoscere se abbiano al loro bordo delle mercanzie di contrabando.

 

Art. XXIII. Se nel produrre detti certificati venisse a scoprirsi che la nave portasse qualched’uno degli effetti dichiarati proibiti o di contrabando che sono destinati per un porto nemico, non sarà permesso di forzare i boccaporti della nave ne di aprire qualche cassa, baule, ballotta, barile o altre botti che vi si troveranno ne di rimuovere il menemo effetto fino a che il carico sia portato a terra in presenza degli ufficciali preposti a tale effetto e che ne sia fatto l’inventario. Innoltre non sarà permesso di vendere, cambiare o alienare il carico o qualche parte dello stesso prima che si abbia proceduto legalmente riguardo alle mercanzie proibite e che siano state dichiarate confiscabili per sentenza alla riserva però tanto delle navi stesse che delle altre mercanzie che vi saranno state trovate e che in virtù del presente trattato devono essere riputate libere, non potranno essere rittenute sotto pretesto che sono state caricate con delle merci proibite e ancor meno confiscate come una presa legitima. E supposto che tali mercanzie di contrabando non formando che una parte del carico, il patrone del bastimento gradisse, consentisse e esibisse di darle al vascello che le avrà scoperte. In questo caso detto bastimento sarà in libertà dopo fatta detta consegna di proseguire il suo viaggio verso il luogo della sua destinazione. Ogni nave però presa e condotta in uno de porti delle parti contraenti sotto pretesto di contrabando che si trovi per la visita fatta non essere che caricata che di mercanzie dichiarate libere, l’armatore o quello che avrà fatta la presa sarà obbligato di pagare tutte le spese o danni al patrone della nave rittenuta ingiustamente.

 

Art. XXIV. Una delle parti contraenti essendo in guerra e l’altra osservando la neutralità, se accadesse che una nave mercantile della potenza neutrale fosse presa dal nemico dell’altra parte e ripresa in seguito da un vascello o armatore della potenza che è in guerra, la nave e le mercanzie di qualunque natura che possano essere, allorché saranno state ritirate dalle mani di qualche pirata o ladro di mare, saranno condotte in qualche porto dell’uno o dell’altro stato e saranno consegnate alla guardia degli ufficciali di detto porto per essere intieramente resi a i veri loro proprietarj, tosto che avranno prodotte delle prove sufficienti della proprietà.

 

Art. XXV. E ad oggetto di procedere più efficacemente alla sicurezza delle due parti contraenti perché non venga loro fatto alcun pregiudizio da i vascelli da guerra dell’altra parte o dagli armatori particolari, sarà disteso a tutti i capitani e comandanti de vascelli della Ser.ma Repubblica e de i Stati Uniti e a tutti i loro sudditi di fare alcun danno o insulto a quelli dell’altra parte e impedire soprattutto che non siano forzati a fare delle false dichiarazioni riguardo alla quantità e qualità de loro equipaggi e carichi dopo averli legitimi mediante i certificati convenuti. Se però qualched’uno malgrado questi precisi ordini agisse altrimenti, il capitano del vascello da guerra o l’armatore che avrà ordinato, commesso o tolerato una simile contravenzione sarà punito della maniera come in appresso. Il vascello preso sarà subito restituito con tutto il suo carico e tutte le sue mercanzie di contrabando che potessero esservisi trovate sopra le quali in simile caso non si avrà nulla a pretendere, ammeno che non si trovino essere destinate per un porto nemico. Il capitano del vascello da guerra sarà privato della sua carica e sarà tolto allo armatore la sua commissione, senza che possa sperare d’armare durante tutto il tempo della guerra. Innoltre il capitano del vascello da guerra e l’armatore saranno condannati a pagare una ammenda proporzionata al danno che avranno commesso. E li marinari, i quali si saranno lasciati impiegare per questa violenza, saranno anche essi castigati rigorosamente e tutto questo sarà eseguito senza alcuna dilazione ne pretesto.

 

Art. XXVI. A tale effetto ciascun particolare volendo armare in corso sarà obbligato prima che di ricevere le patenti o le commissioni speciali, di dare innanzi un giudice competente una cauzione di persone solvibili e solidarie per una somma sufficiente e capace di rispondere di tutti i danni e torti che l’armatore, i suoi ufficciali o altri al suo servizio potessero fare nelle loro corse contro il tenore del presente trattato e contro li editti fatti da una parte e dall’altra un virtù dello stesso trattato fra la Ser.ma Repubblica e fra i Stati uniti.

 

Art. XXVII. Qualunque patrone di bastimento non potrà ricevere al suo bordo alcun fuggitivo, disertore o altro, colpevole suddito della potenza nel porto della quale si troverà ancorato, e ancor meno darle alcun asilo. Al contrario, se qualched’uno viene a rifugiarvesi, il patrone del prefato bastimento sarà obbligato di scacciarvelo ed anzi di rimetterlo e consegnarlo di buona fede alla prima richiesta del governo; in mancanza di che e sul di lui rifiuto sarà permesso di fare tutte le ricerche nel bastimento per ritirarne il fugitivo, disertore o altro colpevole, mediante il previo avviso datone al residente, console o vice console della nazione, affinché possa assistere, se lo giudica a proposito, alla ricerca di detto fugitivo, disertore o altro colpevole, e per invigilare alla sicurezza del bastimento nel caso che si potesse immaginare che sotto pretesto di ricercare un fugitivo, disertore o altro colpevole si volesse commettervi qualche disordine.

 

Art. XXVIII. Se qualche vascello o bastimento spettante a una delle due parti, a i loro sudditi o abitanti venisse ad investire sopra le coste del territorio dell’altra, a perdersi o a soffrire qualche altra perdita maritima, sarà dato ogni sorte di soccorso e d’assistenza amichevole alle persone naufragate o che si troveranno in pericolo. Spetterà però al residente, console o vice console della sua nazione privativamente ad ogni altro di raccogliere le mercanzie salvate e di ricuperare il resto del bastimento, per rendere il tutto al proprietario senza che alcuno dopo avere riconosciuto il bastimento, possa mettervi la mano, purché non vi sia chiamato per darvi soccorso o che nel luogo dove è seguito il naufraggio non vi siano de magroni stabiliti dal pubblico, de i quali in simile caso si dovrà prevalere. Ben’inteso che se venissero a commettere qualche eccesso i giudici del luogo a i quali venissero portate delle lagnanze, dovranno apportarvi riparo e fare indennizzare il patrone del vascello per i danni e spese non dovute. E nel caso che nel luogo dove sarà accaduto il naufraggio non vi si trovi un residente, console o vice console, il giudice del luogo darà al capitano tutti i soccorso necessari. Nell’uno e nell’altro caso sarà regolato con giustiziala ricompensa dovuta alle genti che avranno travagliato a salvare le mercanzie o altri effetti del bastimento naufragato e punire con rigore chiunque avesse cagionato del danno o rubata qualche mercanzia forestiera che sarebbe stata salvata. Quelle che si volessero vendere nel paese pagheranno i diritti ordinarj, osservando però secondo tutta giustizia il guasto o il danno che le stesse hanno sofferto, ma se si vuole transportarle fuori saranno esenti da ogni diritto. Se sono delle mercanzie che provengano dallo medesimo stato e che il patrone per ragione d’avaria, guasto o tutt’altro motivo non giudicasse a proposito di venderle nel caso che i diritti di queste stesse mercanzie, quando sono vendute nello stato, siano più forti che quelli che sarebbero stati pagati per l’uscita, all’ora si accrescerà soltanto il soprapiù a quello che sarà stato già pagato. Ma se queste due sorte di diritti sono eguali, o che l’ultima sia minore del primo, non si pagherà nulla più. Non si potrà nemmeno pretendere la restituzione dell’eccedente de i più grandi diritti che si sarebbero pagati nel sortire dette mercanzie. Si suppone pertanto che il patrone del vascello naufragato avesse nel tempo del carico fatto in detto stato, pagato esattamente i diritti, perché altrimenti gli effetti che si trovassero essere usciti per contrabando sarebbero confiscati ed anche tutto il bastimento se è salvato e tutto ciò che contiene di resto e tutto il suo carico, se si può provare che gli effetti sortiti per contrabando eccedino il resto del carico. Se un vascello o bastimento venga a perire di maniera che sia affatto sommerso o che il patrone sia stato obbligato di gettarne il carico in mare, all’ora gli effetti che saranno stati pescati o quelli che saranno da per loro venuti sopra la riva, non spetteranno per alcun privilegio a chi che sia del paese dell’una o dell’altro dominio dove sarà accaduta una tale disgrazia.  Ma i prefati effetti saranno custoditi per autorità pubblica e saranno restituiti a quelli che li riclameranno legittimamente i quali pagheranno le spese fatte sia per averli salvati che per averli conservati; e se nello spazio d’un anno da cominciare dal tempo che è seguito il naufragio nessuno viene a riclamare detti effetti ogni pretensione cesserà d’aver luogo. Sarà accordato alle persone salvate dal naufragio de i passaporti per assicurarle il ritorno nella loro patria.

 

Art. XXIX. Allorquando i bastimenti genovesi tanto del pubblico equipaggiati in guerra, o da particolari, che quelli impiegati al commercio saranno costretti da una tempesta, da corsari e da nemici o per qualunque altra necessità urgente di ritirarsi e di entrare in qualcheduna delle riviere, baije, rade o porti de i Stati Uniti, vi saranno ricevuti e trattati con umanità e onestà e goderanno di tutta l’amicizia, protezione ed assistenza. Non saranno obbligati di pagare alcun diritto se non vogliono sbarcare alcuna mercanzia, ma se fossero obbligati di arrestarsi più giorni o che avessero bisogno di riparare i loro vascelli e che per supplire alla loro spesa credessero necessario di sbarcare o vendere una parte delle loro mercanzie saranno obbligati di dare la dichiarazione della quantità di quelle che vorranno sbarcare e di pagarne i diritti. Questo caso avendo luogo sarà messo al loro bordo durante il loro soggiorno delle guardie, e se malgrado questo si sbarcassero più mercanzie che non ne fossero state dichiarate, saranno tenuti di pagare i diritti per tutto il carico. In quanto a i bastimenti de i Stati Uniti tanto del pubblico che de particolari equipaggiati in guerra o impiegati al commercio che passando lungo le coste de i stati della Ser.ma Repubblica di Genova fossero costretti da una tempesta, o da corsari e da nemici o per qualche altro accidente urgente di gettare l’ancora o di far riparare il qualunque parte di detto stato, sarà loro permesso di farlo e goderanno di tutta l’amicizia, protezione ed assistenza. Sarà però loro vietato di farvi delli imbarchi o sbarchi o di travasare alcuna mercanzia.

 

Art. XXX. Se i vascelli de i sudditi e abitanti d’una delle due potenze contraenti vengano ad abordare a una costa della dipendenza dell’altra senza avere intenzione di entrare nel porto o essendovi entrati senza volervi sbarcare in tutto o in parte il loro carico o aumentarlo, non saranno obbligati di pagare alcun diritto di entrata o di uscita ne per il vascello ne per il loro carico. Ma al contrario goderanno di tutte le franchiggie ed esenzioni accordate da i regolamenti che sussistono a questo oggetto.

 

Art. XXXI. Se una delle parti contraenti viene ad entrare in guerra con un’altra potenza, quella che osserverà la neutralità sarà padrona di ricevere o non ricevere ne i suoi porti e di giudicare o non giudicare buone e cattive le prede che si faranno rispettivamente dalle potenze in guerra, senza che quella che sarà in guerra possa obbligarla di procedere piutosto in suo favore che a quello d’ogni altro. La potenza neutrale potrà condursi senza condiscendenza per l’altra e nella maniera ch’essa lo giudicherà convenevole per assicurarsi la sua navigazione, la sicurezza della sua marina, delle sue coste e porti, la tranquillità ed il vantaggio del suo commercio. Le prefate parti contraenti non soffriranno reciprocamente che sopra le coste ne i porti e riviere della loro dipendenza, le navi e mercanzie de i sudditi rispettivi siano prese da vascelli di guerra o altri proveduti di patenti di qualche principe, repubblica o città che possa essere. Ed il caso arrivando l’una e l’altra impiegheranno tutto il loro potere perché il vascello preso sia bene e debitamente restituito ed ogni danno riparato.

 

Art. XXXII. Le potenze contraenti non soffriranno nemmeno che vengano sedotte ed ingaggiate le genti degli equipaggi de i vascelli spettanti a i loro sudditi. Ed il caso arrivando il marinaro che sarà stato sottratto verrà rappresentato e reso alla prima richiesta del residente, console o vice console o dal capitano o da quello che lo reclamerà per parte sua; e gli ufficciali ai quali si avrà ricorso daranno in simili occasioni la più esatta e la più pronta assistenza, anzi sarà fatta giustizia a i sudditi delle due potenze e si estenderà fino a i domestici che venissero a prendere la fuga e che sotto pretesto di qualunque natura che possa essere, rifiuterebbero di continuare il loro servizzio, ammeno che non sia per mottivo di manifesto e cattivo trattamento.

 

Art. XXXIII. I mercanti, patroni e proprietari delle navi, marinari ed altri, vascelli, bastimenti, ed in generale ogni mercanzia, ne alcun effetto di ciascuno degli alleati o de loro sudditi e abitanti non potranno essere soggetti ad alcun sequestro ne ritenzione in alcuno de paesi, territori, isole, città, piazze, riviere o qualunque dominij dell’altro alleato per qualche spedizione militare uso pubblico o particolare di chi si sia, per sequestro, forza o per simile altra maniera. Sarà tantomeno permesso a i sudditi di ciascuna delle parti di prendere o portar via per forza qualche cosa alli sudditi dell’altra parte senza il consenso del proprietario. Ciò che nientedimeno non deve intendersi per i sequestri, dettenzioni, o arresti che si faranno per ordine ed autorità di giustizia e secondo le vie ordinarie per debiti e delitti rispetto a quali dovrà essere proveduto per via di diritto secondo le forme di giustizia.

 

Art. XXXIV. E’ stato ugualmente fissato ed espressamente stipolato che niuno suddito delle potenze contraenti non potrà dimandare ne ricevere alcuna commissione o lettera di marca per armare de i vascelli d’alcun principe o stato nemico dell’una o dell’altra potenza contraente, che non potrà in qualunque maniera far valere simili commissioni i lettere di marca per intorbidare, molestare, attaccare o cagionare del danno a i sudditi rispettivi ne fare tali armamenti e corse sotto pena d’essere puniti come pirati. E se non ostante dette pene qualched’uno de  i sudditi delle due parti venisse a commettere una simile contravenzione, indipendentemente dalle pene corporali che le saranno imposte, sarà innoltre condannato ad indennizare e riparare intieramente il danno fatto a quello o quelli sopra i quali avrà fatto delle prede.

 

Art. XXXV. quantunque i vascelli dell’una e dell’altra parte potranno navigare liberamente e con tutta sicurezza come è stato spiegato all'articolo XVII, saranno nientedimeno obbligati ogni qualvolta verrà loro richiesto di esibire tanto in alto mare che ne i porti i loro passaporti e ceritificati sudetti: e non avendo caricato delle mercanzie d’un porto nemico potranno liberamente e senza impedimento prosseguire il loro viaggio verso il luogo della loro destinazione. Non si avrà però il diritto di dimandare l’esibizione delle carte sudette alle navi mercantili che saranno convoiate da vascelli da guerra, ma si dovrà rapportarsene alla parola dell’ufficciale comandante del convoio.

 

Art. XXXVI. In quanto alla quarantena che in certe occasioni può essere ordinata ne i stati dell’una e dell’altra delle potenze contraenti, si seguirà la maniera praticata da i sudditi naturali e da tutte le altra nazioni.

 

Art. XXXVII. I vascelli, navi, mercanzie ed effetti appartenenti a i sudditi delle parti contraenti non potranno per qualunque siasi motivo essere confiscati ne i stati rispettivi, ammeno che il processo che sarà stato loro fatto non sia nelle regole e secondo le leggi, usi e costumi concernenti le mercanzie proibite o altre convenzioni le quali portino la pena di simile confiscazione e che non sia intervenuta sentenza dell’ammiraglità o del tribunale al quale le leggi del paese ne hanno trasmessa la conoscenza.

 

Art. XXXVIII. Se accade che per crediti o altre pretensioni legitime contro i sudditi delle due potenze o contro quelli delle altre nazioni straniere stabilite, i sudditi delle due parti contraenti siano obbligati di avere ricorso alla giustizia, i tribunali e magistrati dove gli affari saranno portati, renderanno pronta e breve giustizia a fine di avanzare e di spedire i viaggi de negozianti con tutta la diligenza che esige il commercio. In queste occasioni sarà permesso a i sudditi delle due potenze di mettere i loro interessi nelle mani di quello avvocato o procuratore che loro piacerà; e qualunque si sia non potrà al favore delle cariche, privilegj o dignità sottrarsi dalli processi e azioni legitimamente intentate, ne ottenere alcun respiro pregiudizievole alla parte contraria ne i stati delle due potenze contraenti.

 

Art. XXXIX. I sudditi delle due parti contraenti goderanno reciprocamente nel loro commercio d’una protezione speciale tanto per essi che per i loro domestici, vassalli, mercanzie e loro beni in generale, anche con libertà di tenere i loro registri di corrispondenza, conti ed altri atti concernenti il loro negozio in quella lingua o idioma che loro piacerà; e non saranno obbligati soprattutto i residenti, consoli e vice consoli di produrli contro la loro volontà innanzi qualunque giudice o magistrato che si sia, ne in tutto o in parte tanto in tempo di guerra o di pace e le loro persone, vascelli, bastimenti ed altri effetti, le loro pretensioni con il loro denaro contante non saranno restate o sequestrate per debiti o delitti d’altri, ne a causa delle pretensioni che le parti contraenti potrebbero formare l’una contro l’altra.

 

Art. XL. I sudditi d’una delle due potenze contraenti non saranno altrimenti trattati ne i territori dell’altra, ne più molestati che i sudditi naturali ne i loro contratti e vendite di mercanzie, tanto rapporto al prezzo che per tutt’altra cosa e la condizione de i forestieri e de i sudditi naturali sarà ugualmente simile, di modo ché in tutte le occorrenze sarà loro amministrata la giustizia d’una maniera pronta e imparziale, particolarmente nelle dogane e segretarie dove saranno trattati con dolcezza e pulitezza, spediti e sbarazzati in tutta diligenza, ed in maniera anzi che, avendo pagati a uno de commessi preposti o messo in deposito in un luogo pubblico tutte le tasse che avessero a pagare a più commessi, possano liberamente andarsene senza essere obbligati di aspettare la comodità o la quantità di ciascun commesso in particolare.

 

Art. XLI. I sudditi rispettivi saranno sottomessi a tutti i regolamenti, ordinanze e editti fatti e da farvi dalle due potenze contraenti ne i loro stati per il buon ordine delle dogane, per la conservazione e la riscossione de i loro diritti, ed in caso di contravenzione subiranno le pene portate da dette medesime ordinanze, editti e regolamenti. In conseguenza le due potenze contraenti daranno gli ordini i più precisi e necessarj a i loro sudditi rispettivi.

 

Art. XLII. Ad oggetto di favorire vieppiù il commercio d’ambe le parti, resta convenuto che nel caso che la guerra sopravenisse fra le due potenze contraenti (ciò che a Dio non piaccia) saranno accordati due anni di tempo dopo la dichiarazione della guerra a i mercanti e sudditi rispettivi d’una parte e dell’altra per potersi ritirare con i loro effetti e mobili, li quali potranno trasportare o far vendere dove loro piacerà senza che vi si possa mettere il minimo ostacolo, ne che si possa arrestare gli effetti e ancor meno le persone durante i detti due anni. Ma che al contrario sarà loro dato per i loro vascelli ed effetti che vorranno prendere con essi de i passaporti da valere per il tempo che sarà necessario per il loro ritorno. Ma se viene loro portato via qualche cosa o s’è loro stato fatto qualche ingiuria durante il termine prescritto qui sopra da una delle parti da i loro popoli e sudditi, sarà loro dato a questo riguardo piena ed intiera soddisfazione. I prefati passaporti serviranno ugualmente di salvacondotto contro tutti gli insulti o prede che li armatori potrebbero tentare di fare contro le loro persone  ed i loro effetti.

 

Art. XLIII. Si è ancora convenuto che in tutti i prefati articoli sia per inteso che tutto ciò che vi è stipolato e regolato per i sudditi d’una delle potenze contraenti è ugualmente stipolato e regolato per i sudditi dell’altra, e che debba essere rispettivamente osservato ne i due stati tanto per gli uni che per gli altri un trattamento uguale e reciproco senza che si pretenda e che si possa imporre delle più grandi leggi agli uni più che agli altri; cioè ne i casi non eccettuati o diversamente espressi nel presente trattato e nelle cose che non sono contrarie ne incompatibili con le leggi e costumi de paesi rispettivi.

 

Art. XLIV. Se all’avvenire sopravenisse da una parte e dall’altra, sia per inavvertenza o altrimenti qualche inosservanza al presente trattato, l’amicizia, l’armonia e la buona intelligenza fra le due parti non sarà perciò interrotta, ma il trattato resterà sempre coll’istesso vigore e con l’antico suo effetto. Si procureranno i rimedj convenevoli per togliere gli inconvenienti come ugualmente per far riparare le contravenzioni. E se i sudditi dell’una o dell’altra potenza sono colpevoli saranno puniti soli e castigati severamente.

 

Art. XLV. Il presente trattato sarà ratificato da una parte e dall’altra. Le ratificazioni saranno cambiate fra il termine di otto mesi o piutosto se è possibile a cominciare dal giorno della sottoscrizione. In fede di che noi sottoscritti muniti de i pienpoteri della Ser.ma Repubblica di Genova e de i Stati Uniti dell’America abbiamo sottoscritto il presente trattato e apposto il sigillo delle nostre armi. Fatto

 

Formula de passaporti e lettere che devono essere date a vascelli ed altri bastimenti in conformità dell’articolo XXII del sudetto trattato.

 

A tutti quelli che le presenti verranno sia noto che facoltà permissione è stata accordata a ….. patrone e comandante della nave nominata ….. della città di ….. della portata di ….. tonnellate all’incirca, ritrovandosi presentemente nel porto e seno di ….. e destinata per ….. col carico di ….. che dopo la visita fatta della sua nave e prima della sua partenza presterà giuramento nelle mani degli ufficciali della marina che la detta nave appartiene a uno o più sudditi di ….. il di cui atto sarà apposto alla fine delle presenti. Guarderà innoltre e farà guardare dal suo equipaggio le ordinanze e regolamenti maritimi e rimetterà una lista sottoscritta e affirmata da testimoni contenente i nomi e sopranomi, i luoghi della nascita e dell’abitazione delle persone che compongono l’equipaggio della sua nave e di tutti quelli che vi s’imbarcheranno, le quali persone non potrà ricevere al suo bordo senza la conoscenza ed il permesso degli ufficciali della marina. Ed in ogni porto o seno dove entrerà colla sua nave farà vedere la presente permissione agli ufficciali e giudici della marina e farà loro un rapporto fedele di tutto ciò le sarà accaduto durante il suo viaggio e porterà il padiglione della Ser.ma Repubblica o de i Stati Uniti durante il suo viaggio. In fede di che noi abbiamo sottoscritto le presenti  e le abbiamo fatte sottoscrivere dal ….. e vi abbiamo fatto apporre il sigillo delle nostre armi.

Fatto a ………………..L’anno………………