Per inquadrare storicamente il seguente Progetto rimandiamo al
saggio di Pierangelo Castagneto Genova e gli Stati Uniti al tempo di
Franklin pubblicato su queste stesse
pagine (sommario 2003).
(…)
progetto
di trattato d’amicizia, commercio, e di navigazione fra la Serenissima
Repubblica di Genova e i Stati Uniti dell’America Settentrionale
La Serenissima
Repubblica di Genova e i Tredici Stati
Uniti dell’America Settentrionale, cioè New Hampshire, Massachusetts Bay, Rhode
Island, Connecticut, New Yorck, New Jersey, Pensylvania, le Contee di New
Castle, di Kent, e di Sussex sopra la Delawara, Maryland, Virginia, Carolina
Settentrionale, Carolina Meridionale, e Giorgia, desiderando sinceramente di
stabilire una amicizia solida e permanente ed una perfetta intelligenza hanno giudicato necessario per ottenere un
fine così desiderabile, di fissare in una maniera stabile ed equa le regole che
devono servire di metodo relativamente alla corrispondenza e al commercio che
le due parti hanno stimato opportuno di fissare fra i loro rispettivi paesi,
stati, sudditi, e abitanti. La Serenissima Repubblica di Genova e i Stati Uniti
hanno creduto non poter meglio riempire questo oggetto, che stabilendo per base
delle loro misure l’eguaglianza e la reciprocità la più perfetta, evitando
tutte le preferenze onerose, le quali sono ordinariamente una sorgente di
discussioni, imbarazzi, e di malcontentamenti, e lasciando a ciascuna delle
parti la libertà di fare riguardo al commercio e alla navigazione i regolamenti
interni che saranno della maggiore sua convenienza.
A tale effetto la Serenissima Repubblica di Genova ha nominato per suo
Ministro Plenipotenziario ………………… e i Stati Uniti dell’America Settentrionale
hanno per parte loro munito de’ i loro pienpoteri ………………… i quali
Plenipotenziarj, dopo essersi communicati i loro pienpoteri, e dopo una matura
deliberazione, hanno regolato, conchiuso e sottoscritto gli articoli seguenti.
Art. I. Vi sarà per sempre una pace stabile, inviolabile e
universale e una amicizia sincera e stretta fra la Se.rma Repubblica di Genova
e i Stati Uniti dell’America Settentrionale, ugualmente che fra i loro stati, provincie, paesi,
isole, città e luoghi, popoli, vassalli, e sudditi tanto presenti che futuri di
qualunque qualità e condizione che possano essere tanto per mare che per terra,
e acque dolci, dimodo che i prefati vassalli e sudditi si trattino
favorevolmente gli uni e gli altri si rendino ogni sorte di buoni ufficj
d’amicizia e di sincera affezione, e le prefate parti si da esse stesse o per
mezzo d’alteri non faranno ne intraprenderanno cosa alcuna che possa arrecare
il menomo pregiudizio a i rispettivi loro interessi.
Art. II. La Ser.ma Repubblica di Genova e i Stati Uniti
promettono vicendevolmente di non accordare all’avvenire a nessuna altra
nazione alcun favore particolare relativo al commercio e alla navigazione, che
non divenga subito commune all’altra parte, e questa goderà gratuitamente di
detto favore se la concessione accordata è gratuita, o accordando l’istesso
compenso, se la concessione è condizionale.
Art. III. Fra i vassalli, sudditi e abitanti delle due parti si
farà un commercio libero tanto per mare che per terra, e acque dolci, e i loro
stati, provincie, isole e altre terre, città, villaggi, seni e territori, di
modo che i sudditi della Serma Repubblica di Genova possano andare e traficare
nelli stati e provincie sudette de’ i
Stati Uniti, e che reciprocamente i sudditi de’ i Stati Uniti possano andare
anch’essi a traficare ne’ i stati della
Ser.ma Repubblica. In tempo di pace i sudditi dell’una e dell’altra di dette
parti contraenti potranno senza alcun passaporto, ne altra permissione generale
o particolare andare, navigare, entrare tanto per mare che per terra, e acque dolci
ne’ i stati e provincie sudette, nelle città, villaggi, seni, riviere, rade, e
territorj delle medesime, portarvi delle mercanzie non proibite dalle leggi
dell’uno o dell’altro paese, vendervi o comprare senza restrizione ne limite,
per quanto loro piacerà, come viene praticato verso i sudditi delle nazioni le
più favorite a questo riguardo, rissarcirvi e ripararvi i loro bastimenti,
fermarvisi, stabilire e farvi il loro negozio secondo la loro comodità; ed il
tutto però con conformarsi bene e debitamente alle leggi, ordinanze, e costumi
del paese, e de’ i luoghi dove si troveranno. Avranno la stessa libertà di
poter partire a loro beneplacito prendendo il loro carico intiero, o parte
dello stesso colla loro famiglia, beni, mercanzie ed ogni qualunque altra cosa
ad essi spettante, dopo aver solamente pagato i soliti pedaggi, diritti, e
dogane secondo la tariffa stabilita dalle ordinanze di ciascun luogo, per farsi
noleggiare o andare di colà nel loro proprio paese, o in qualunque altro luogo
che giudicheranno a proposito, senza che possa essere loro arrecato alcun
disturbo o impedimento.
Art. IV. I sudditi della Ser.ma Repubblica di Genova, e
rispettivamente i sudditi ed abitanti de’ i prefati Stati Uniti non pagheranno
ne i porti, seni, rade, isole, città, e piazze della dominazione de i due
rispettivi stati altri ne maggiori diritti e imposizioni di qualunque natura
che possano essere e sotto qualunque denominazione che possano avere, che
quelli che le nazioni le più favorite sono o saranno obbligati di pagare e
goderanno di tutti i diritti, libertà, privilegj, immunità e esenzioni rispetto
al negozio, navigazione e commercio, de’ quali godono o goderanno le prefate
nazioni, sia passando da un porto all’altro della dominazione della Ser.ma
Repubblica, e rispettivamente de’ i Stati Uniti, sia andadovi o ritornando da
qualche parte o per qualche parte del mondo che si sia.
Art. V. Ogni negoziante o capitano di vascelli e altri
sudditi delle potenze contraenti avranno la libertà di trattare essi stessi i loro
affari, o per mezzo della persona di cui avranno fatta la scelta, senza essere
obbligati di servirsi d’interpreti, mediatori, o sensali, o altre persone
simili stabilite per autorità pubblica, né di loro pagare alcun diritto, ammeno
che di loro proprio moto non giudichino a proposito d’impiegarli, nel qual caso
saranno obbligati di conformarsi alla tassa de’ i regolamenti, o tariffa, se
non sono altrimenti convenuti. Ciononostante se trovansi deì i luoghi ove in
qualsivoglia occasione vi siano degli interessi a discutere, o delle
contestazioni che sia stabilito per mezzo d’ordinanza, uso, o costume di
commercio, che per rendere validi i contratti
e le convenzioni che fanno l’oggetto della contestazioni, si debba produrre
in giustizia gli attestati, o certificato
di gente pubblica (volendo contrarre con la stessa buona fede, sicurezza e
precauzione, che quelli del paese) si è giudicato che sarà necessario di
servirsi delle prefate persone pubbliche, con pagarle secondo gli usi e costumi
del paese; se non quando un bastimento sia caricando o scaricando sarà sforzato
di fare la quarantena, mentre all’ora abbisognerà che si serva assolutamente
delle genti del lazaretto, o che le paghi in conformità e secondo le regole.
Art. VI. I sudditi de’ i Stati Uniti potranno liberamente
portare sopra le loro navi ogni sorte di vettovaglie e mercanzie de’ i loro
prodotti e che nasceranno nel loro paese di qualunque natura siano, viveri ed
altre provvisioni d’ogni sorte, purchè le stesse siano state caricate al di là de’
i limiti prescritti dal regolamento del Porto Franco di Genova, ciochè
s’intende tanto per le mercanzie come per i grani ed altre vettovaglie. Sarà
loro permesso di portare questi viveri e mercanzie in dirittura al porto di
Genova, di scaricarle in tutto o in parte secondo il loro più grande vantaggio,
tenervele o esporle in vendita ne i luoghi o magazeni convenevoli,
conformandosi però in tutto e sottomettendosi a i sudetti regolamenti del Porto
Franco, all’uso e alle leggi del paese come i naturali e le altre nazioni le
più favorite. La Ser.ma Repubblica promettendo che perciò riguarda i magazeni e
altri luoghi dove si mettono e si conservano le mercanzie, quelli ove si
metteranno i grani ed altre vettovaglie, ed in ogni qualunque occasioni i
sudditi de’ i Stati Uniti saranno trattati ugualmente che i naturali del paese,
e i sudditi delle nazioni le più favorite. La Ser.ma Repubblica non permetterà
che sotto qualunque pretesto di polizza o di qualunque altro che si sia,
vengano messi de’ i prezzi limitati alle mercanzie appartenenti a i sudditi de’
i Stati Uniti, ma al contrario sarà loro permesso di venderle secondo il corso
ordinario e la libertà del commercio a riserba della permissione per la vendita
de’ i grani che si costuma ottenere dal Magistrato dell’Abbondanza; libertà di
cui goderanno ugualmente i sudditi nazionali della Ser.ma Re pubblica ne’ i
paesi de’ i Stati Uniti.
Art. VII. Saranno rispettivamente
stabiliti da una parte e dall’altra ne i porti e piazze di commercio le più
considerabili soltanto de i residenti consoli, o vice consoli, i quali non
avranno prerogative, privilegj, e diritti, che in quanto piacerà alle potenze
contraenti di loro accordarle, estenderle e ristringerle come vien praticato
con tutte le nazioni le più favorite a questo riguardo senza che possano in
alcun tempo attribuirsi giurisdizione contenziosa o coattiva. I loro rispettivi
doveri consisteranno a far pacificamente godere i sudditi delle concessioni
accordate e convenute dalle prefate parti, e particolarmente a subito assopire,
se è possibile, tutte le contese e dispute, e di convenire amichevolmente le
contestazioni delle parti che saranno convenute di commune accordo di
rapportarsene al loro arbitrio. Si provederà altresi da una parte e dall’altra
accioché i diritti e gli onorarj di detti residenti consoli, o vice consoli non
divengano eccessivi e perché questi pongano tutta attenzione, circospezione,
giustizia, ed equità affinché i sudditi delle due potenze non si disgustino di
ritornare ne i rispettivi porti e di continuarvi una corrispondenza tanto
desiderata.
Art. VIII. Sarà piena e perfetta
libertà di coscienza a i sudditi e abitanti di ciascuna parte, e niuno de i
prefati sudditi sarà molestato rispetto alla sua religione mediante però
l’obbligo che avrà in quanto alla dimostrazione pubblica di sottomettersi alle
leggi del paese. Sarà innoltre accordata la libertà quando i sudditi ed
abitanti di una parte venissero a morire nel territorio dell’altra d’essere
sepolti in luoghi convenienti e decenti che saranno a tale effetto assenbati e
le due potenze contraenti daranno le provvidenze necessarie perché nelle
rispettive giurisdizioni i loro sudditi e abitanti possano ottenere i
certificati di morte, in caso vengano richiesti.
Art. IX. I sudditi delle potenze
contraenti potranno da una parte e dall’altra ne i paesi e stati rispettivi
disporre de i loro beni per testamento, donazione o altrimenti, e i loro eredi
sudditi d’una delle parti e domiciliati ne i paesi dell’altra o altrove,
riceveranno tali successioni quantunque ab
intestato tanto in persona che per parte del loro procuratore o mandatario,
quando anche non avessero ottenuto le lettere di naturalizzazione. Nel caso che
un suddito d’una delle parti venga a morire negli stati dell’altra senza aver
fatto testamento, ne nominato un esecutore testamentario, il residente console
o vice console della sua nazione o in loro mancanza e nella loro assenza il
giudice del luogo farà fedelmente fare l’inventario di tutti i suoi beni ed
effetti mobili o immobili, per rimetterli a i suoi eredi, senza formalità e
procedura giudiziaria dovendo bastare la sola esibizione de i documenti e
titoli proprj a loro provare il loro diritto di successione; i quali titoli
dovranno essere legalizzati dal ministro residente, console o vice console
della loro nazione a fine di farne constare l’autenticità, senza che possa
venir loro apposto qualche diritti o prerogative di qualche provincia, città o
di particolare. Se gli eredi a i quali
potranno spettare dette successioni fossero minori d’età e che il defunto non
avesse testato oppure testando non avesse nominato alcun tutore o curatore per
testamento, codicillo o altro instrumento legale, il residente console o vice
console della sua nazione. O in loro mancanza o assenza il giudice del luogo,
potranno nominare i tutori o curatori con facoltà d’esercitare tutte le
funzioni che appartengono mediante la disposizione delle leggi a i tutori o
curatori. Nel caso che nasca qualche disputa per l’eredità fra due o più
persone, all’ora i giudici del luogo
decideranno e giudicheranno il processo con una sentenza definitiva; ben inteso
però che se nella successione venga a trovarsi de i beni immobili saranno
questi soggetti a carichi tanto pubblici che particolari, a i quali altri
simili beni sono soggetti. Se però spirato il termine di cinque anni il
residente ne altro pretendente si fossero presentati per dimandare detta
eredità, resterà all’ora devoluta al fisco.
Art. X. Le potenze contraenti
daranno gli ordini i più precisi per impedire che i rispettivi loro sudditi non
vadano a commettere delle frodi e contrabandi ne i loro porti e rispettivi
stati. E se alcuno de i sudditi d’una delle due parti viene ad essere sorpreso
al momento che commetterà il delitto e la contravenzione, che sia severamente
punito secondo le leggi del paese e con l’istesso rigore che un suddito
naturale. A tale effetto il delinquente che per sottrarsi alla giustizia si
sarebbe salvato e rifugiato nel suo bastimento, sarà reso e restituito agli
ufficiali competenti per giudicarlo e farlo punire. E in caso che il
delinquente dopo essere stato giudicato o condannato avesse evitato il castigo
colla fuga o altrimenti, le dette due potenze s’impegneranno reciprocamente e
promettono che al suo ritorno in patria ne verrà fatto esempio e che sarà
punito dal proprio sovrano, e coll’istesso rigore come se avesse fatto il
contrabando ne i suoi stati.
Art. XI. Per prendere vieppiù le
giuste misure rapporto a i rispettivi diritti e per togliere a i negozianti e
capitani delle navi ogni occasione di contrabando, cotanto pregiudizievole al
commercio soprattutto per quelli che traficano con buona fede e che sono
accostumati a pagare esattamente i diritti, è stato convenuto e accordato fra
le potenze contraenti che ogni capitano di bastimento sarà obbligato di dare
fra il termine delle prime ventiquattro ore del suo arrivo nel porto la
dichiarazione o polizza delle mercanzie che avrà al suo bordo e tanto di quelli
che vorrà sbaracare che delle altre che vorrà conservare al suo bordo, per transportarle
altrove senza pagare alcun altro diritto che perciò che sbarcherà
effettivamente, eccettuatone i generi che non godono del beneficio del Porto
Franco come fanno i naturali del paese e le altre nazioni le più favorite. E
nel caso che il capitano del bastimento non sapia scrivere nella lingua del
paese, lo stesso avrà la libertà di fare la sua dichiarazione per mezzo di
quella persona che più le piacerà. Se detto patrone durante la sua dimora nel
porto venga a trovare del suo convegno di negoziare in tutto o in parte le
mercanzie che avrà dichiarate per dover essere transportate altrove, le sarà
permesso di sbarcarle mediante la specificazione che sarà tenuto di farne a
piedi della polizza che avrà già presentata, oppure del libro dove questa polizza
sarà stata transcritta. Fino a che le dette dichiarazione o polizza non siano
date, non sarà permesso di sbarcare alcuna sorte di mercanzia ne parte benché
menoma della medesima. Ciò che avrà ugualmente luogo per i bagagli de
passagieri, quando non contenessero nulla che sia soggetto a diritti i quali
bagagli niente di meno non potranno levarsi dal bordo della nave senza un
ordine per iscritto del direttore delle dogane e senza l’assistenza de commessi
delle medesime.
Art. XII. La dichiarazione per le
mercanzie di peso sarà fatta per numero di balle, tonnellate, casse, mezze
balle, mezze tonnellate e mezze casse. E per le merci di misura ed aunaggio si
farà per mezzo del numero delle pezze ed aunaggio di ciascheduna pezza. Per le guarnizioni ed assortimenti verrà
fatta detta dichiarazione per centinaj e migliaj. Se venga a trovarsi qualche
errore nella dichiarazione, i delinquenti incorreranno le pene imposte da
statuti e regolamenti del paese fatte per i proprj sudditi. Non saranno però
confiscati ne il bastimento, ne i generi in buona e debita forma dichiarati,
ogni qualvolta si troverà per innavertenza un semplice errore nella
dichiarazione. Ma le merci le quali non saranno dichiarate saranno soggette a
confiscazione e quello che avrà commessa la frode sarà innoltre tenuto di
pagare il doppio de i diritti che la tariffa prescrive per le mercanzie. E se
un patrone di bastimento venga a commettere una tale frode ed incorrere le
prefate pene, sarà in quel caso permesso di sequestrare ed arrestare il bastimento
fino a che abbia pagato o data una buona e sufficiente cauzione per la
sicurezza del pagamento. Ma se il patrone del bastimento viene a manifestare e
dichiarare delle mercanzie che avrà ignorato essere proibite e diffese, queste
medesime merci ed effetti non saranno confiscati e le sarà permesso di levarle
dal suo bordo e transportarle altrove senza essere in questo caso soggetto a
alcuna pena mediante però il pagamento de diritti che in questa circostanza si
troverebbero ordinati dalle leggi del paese.
Art. XIII. E’ stato fissato e
stabilito che non saranno fatte che due visite una all’arrivo e l’altra alla
partenza. Si farà quella dell’arrivo avanti o dopo lo sbarco di tutto o di una
parte delle merci, restando questo all’arbitrio del direttore delle dogane, il
quale avrà cura di communicare al visitatore la dichiarazione senza alcun
ritardo affinché si faccia la visita e che si proceda colla maggiore diligenza
allo sbarco delle merci, durante il quale si potrà mettere al bordo fino a tre
soldati per impedire che non venga trafugata qualche mercanzia e per restarci
fino a che la visita sia fatta. Si farà ugualmente la visita della partenza
prima o dopo l’imbarco di tutte o di una parte delle mercanzie a scelta del
direttore delle dogane, il quale non mancherà di subito dichiararlo e colla
maggiore diligenza come è stato qui sopra detto per non ritenere o ritardare il
bastimento. Innoltre le due parti contraenti daranno gli ordini i più precisi e
prenderanno le misure convenevoli affinché queste visite si facciano con ordine
e con una tale celerità ad effetto che le merci non possano soffrire alcun
pregiudizio. Il residente console o vice console o qualcheduno per loro parte
potrà assistere a detta visita senza che possa ritardarla ne cagionare il
minimo ostacolo, non essendovi riguardato che come un semplice testimonio.
Art. XIV. Se le merci portate dai
bastimenti e sudditi della Ser.ma Repubblica di Genova ne i porti de i Stati
Uniti e che resterebbero al bordo per essere transportate in un altro paese sono
del numero di quelle che sono proibite dalle costituzioni dello stato e dalli
ordini del sovrano, il patrone del bastimento sarà obbligato di deporle a sue
proprie spese nei magazeni sottp le chiavi del direttore delle dogane fino al
momento della sua partenza dove le riprenderà senza pagare alcun altro diritto
che l’affitto del magazeno particolare nel quale le mercanzie saranno state
messe in deposito secondo il prezzo convenuto con il proprietario dello stesso
magazeno; oppure si potrà mettere al bordo fino a tre soldati i quali vi
resteranno fino alla partenza del bastimento per impedire ogni sbarco furtivo,
e l’uno e l’altro di detti mezzi sarà alla volontà del direttore delle dogane.
Se queste mercanzie non sono proibite ma soltanto soggette a qualche diritto,
non si potrà obbligare il patrone della nave a depositarle ne i magazeni
pubblici o particolari ma solamente a depositare i diritti per essergli
restituiti alla sua partenza e ricevere i tre soldati al suo bordo: ben’inteso
che questi tre soldati non potranno sotto dette rigorosissime pene ingerirsi in
tutto ciò che si sia relativamente
all’interno del bastimento, ne ricevere delle ricompense o doni sia in denaro o
in mercanzie, ne in alcun genere di commestibili per la loro nudritura alla
quale dovranno provedere a loro proprie spese. Se malgrado l’assistenza di
questi soldati si commette qualche contrabando che non possano impedire,
potranno dimandare del soccorso per rimediarvi prontamente in conformità e
sotto le stesse pene alle quali sarebbero condanati in simile caso quelli della
nazione e quelli delle nazioni le più favorite. Allorquando i sudditi e nazionali genovesi non troveranno del loro
vantaggio di scaricare o vendere in tutto o in parte il loro carico nel luogo o
nella città ove saranno andati volontariamente o dove avranno abbordato a
l’occasione di qualche tempesta, non vi saranno obbligati ed avranno la libertà
di partirsene per andare da per tutto e dove meglio loro piacerà senza pagare
per il carico e per il bastimento alcun pedaggio, dogana, o altro diritto
qualunque, se non per quelle merci che avrebbero giudicato a proposito di
scaricarvi o vendervi. In quanto alle mercanzie che da i bastimenti e sudditi
de i Stati Uniti saranno al di là de i limiti prescritti dal regolamento del
Porto Franco portate in dirittura nel Porto di Genova e si trovassero del
numero di quelle che sono escluse dal beneficio del Porto Franco o soggette a
diritti di transito, si dovrà pagarne i diritti e confermarsi esattamente a i
regolamenti di detto Porto Franco alle leggi ed usi del paese come i naturali e
le nazioni le più favorite.
Art. XV. I vascelli di guerra
potranno restare ne i porti rispettivi senza essere visitati, ogni qual volta
però usino di detto permesso colla maggiore discrezione, ma se venissero a
farci il contrabando, e che venissero pertanto fatte delle lagnanze al
Ministero della loro nazione, dovrà questi immediatamente ed effettivamente
rimediare ad un simile abuso con fare subito cessare il contrabando, o facendo
partire i vascelli che lo faranno. Ben’inteso però che questi vascelli di
guerra non potranno fermarsi ne i porti rispettivi che in numero di tre,
saranno innoltre obbligati di dar parte al governatore del motivo del loro
soggiorno e se per cagione di tempesta vi entrano in più gran numero. Saranno
obbligati dopo essersi riparati e provveduti del necessario di subito
ripartire.
Art. XVI. Nelle case, magazeni e
botteghe de negozianti sudditi delle potenze contraenti non sarà permesso di
visitarvi le mercanzie già introdottevi e che sono permesse sotto permesso che
non abbiano pagato i diritti, ne fare pertanto delle perquisizioni, ammesso che
non venisse sorpresa la mercanzia al momento della introduzione che se ne
farebbe nelle case o che si avessero de i forti indizj e sospetti che in una
casa, magazeno o bottega vi siano delle mercanzie proibite o non state
denunciate o introdotte senza pagare i diritti o quando anche le mercanzie non
vi esistessero, se si abbiano delle prove della estrazione o della introduzione
che ne sarebbe stata fatta in contravenzione e frode a quanto prescrivono le
ordinanze dello stato. Per ogn’uno de i detti casi le mercanzie saranno
soggette alla confiscazione, e gli autori o occultatori del contrabando saranno
ugualmente soggetti alle stesse pene che ogni naturale del paese o qualunque
altro suddito della nazione la più favorita che avesse commesso una simile
contravenzione ed in questo caso si potrà fare in ogni tempo la visita e la
perquisizione alla quale però quello in casa di cui verrà fatta potrà farvi
intervenire il residente o console come semplice testimonio senza ritardare la
visita per aspettarlo, o che la sua presenza possa interrompere il corso o
apportarvi alcun impedimento. Resta stabilito che in alcuno de i casi sudetti
non si potrà toccare a i suoi libri o scritture, nemmeno dimandarne a tale
effetto l’esibizione in giustizia ma solamente ne i processi dove potranno fare
fede e quando si tratterà di prendere de i diritti e ciò affine di abbreviare
le contestazioni de i processi e per sminuire le spese. In questo caso dette
scritture e libri non saranno tolti dalle mani de i mercanti che per
riguardarvi puramente e semplicemente ciò che fa l’oggetto della questione.
Sarà pertanto permesso ad ogni negoziante e mercante di tenere i suoi libri e
scritture in quella lingua, idioma, forma e tenuta come meglio le piacerà.
Art. XVII. Sarà permesso a tutti
ed a ciascuno de i sudditi ed abitanti de i stati della Ser.ma Repubblica di
Genova egualmente che a quelli de i Stati Uniti di navigare con i loro
bastimenti con tutta sicurezza e libertà senza distinzione di quelli a quali le
mercanzie ed il loro carico spetteranno. Sarà parimente permesso a i sudditi ed
abitanti de i due stati di navigare e di negoziare con i loro vascelli e
mercanzie e di frequentare colla medesima libertà e sicurezza le piazze, porti,
baije delle potenze nemiche delle due parti contraenti o di una di esse, senza
essere in alcun modo inquietati, ne molestati e di fare il commercio non solo
direttamente dai porti de nemici a un porto neutro, ma altresi da un porto
nemico ad un altro porto nemico sia che si trovi sotto la giurisdizione d’un
stesso o di diversi principi; e siccome resta convenuto col presente trattato
che vascelli liberi renderanno le loro mercanzie libere e che verrà riguardato
come libero tuttociò che si troverà ala bordo delle navi spettanti a i sudditi
dell’una e dell’altra parte contraente quando anche il carico o parte dello
stesso spettasse a nemici d’una delle due parti; ben’inteso però che le mercanzie
di contrabando saranno sempre eccettuate le quali essendo intercettate, si
procederà in conformità dello spirito de i seguenti articoli. Resta ugualmente
convenuto che questa stessa libertà si estenderà alle persone che navigano
sopra un vascello libero, dimodochè quantunque le stesse siano nemiche d’ambe
le parti o d’una delle medesime, non potranno essere ritirate dal vascello
libero, se non fossero genti di guerra
attualmente al servizzio di detti nemici.
Art.
XVIII.
Resterà compreso sotto il nome di mercanzie di contrabando o proibite le armi,
cannoni, palle, archibusi, moschetti, mortari, bombe, petardi, granate,
salciccie, cerchi impeciati, freni, forchette, bandoliere, polvere a cannoni,
meccie, salpetri, solfo, balle, piche, sciable, spade, morioni, elmi, corazze,
alabarde, giavelline, pistole e i loro foderi, bodrieri, bajonette, cavalli con
i loro arnesi e generalmente ogni altra
simile sorte d’armi e d’istrumenti che servono all’uso della guerra. I quali
effetti e mercanzie non saranno pertanto riputati contrabando se non nel caso
che venghino portati in un paese nemico e non altrimenti. Le mercanzie di
contrabando saranno confiscate ma la nave resterà libera con tutte le altre
mercanzie e non sarà permesso di esigere oggetto dal patrone della nave alcuna
contribuzione pecuniaria nemmeno alcuna spesa sotto pretesto di visita o di
processi fatti o sotto qualunque altro pretesto che possa essere.
Art. XIX. Non saranno comprese
nel numero delle mercanzie proibite le seguenti cioè ogni qualità di panni e
tutti gli altri lavori delle manifatture di lana, lino, seta e cottone e di
ogni altra materia. Ogni sorte di vestito colle cose che ordinariamente servono
a sarti, oro, argento conniato e non conniato, ferro, piombo, rame, latone,
carbone a fornetti, grano, orzo e ogni altra sorte di grani e di legumi,
tabacco, ogni sorte d’aromati, carni salate e fumicate, pesci salati, formaggi
e buttiri, birra, oglij, vini, succheri, ogni sorte di sali e di provvisioni
che servono alla nudritura e sussistenza de bovini. Ogni sorte di cottoni,
canape, lini, pece tanto liquida che secca, corde, gomene, vele, tele per le
medesime, ancore e parti delle stesse, alberi di vascelli, tavole, tavoloni,
travi ed ogni sorte d’alberin e cose tutte necessarie per costrurre e risarcire
vascelli. Non saranno neppure riguardate come mercanzie di contrabando quelle
le quali non avranno presa forma di qualche instrumento o attiraglio proprio
all’uso della guerra tanto di mare che di terra e ancor meno quelle mercanzie
che sono preparate o lavorate per tutt’altro uso. Tutte queste cose saranno
riputate mercanzie libere ugualmente che tutte quelle le quali non sono
comprese e specialmente designate nell’articolo precedente, dimodochè le
medesime non potranno sotto alcuna pretesa interpretazione essere comprese
negli effetti proibiti o de contrabando anzi al contrario potranno liberamente
essere transportate da i sudditi della Ser.ma Repubblica e de i Stati Uniti ne
i luoghi nemici eccettuato solamente le piazze assediate, blocate o investite.
E per tali saranno considerate le piazze o porti maritimi che saranno talmente
chiusi da due navi almeno dalla parte di mare o dalla parte di terra da una
batteria di cannoni che non possa azzardarsene l’entrata senza esporsi a
ricevere de i colpi di cannone.
Art. XX. Per prevenire d’ambe le
parti ogni sorte d’interpretazioni è stato stipolato che in caso d’una
improvisa guerra e non preveduta, allorché i sudditi dell’una o dell’altra
potenza contraente per ignoranza della rottura imbarcheranno ne i vascelli
nemici le loro mercanzie, non saranno soggette a confisca che non hanno potuto ne dovuto incorrere, che
al contrario saranno loro fedelmente rese le mercanzie senza pagare alcuna
imposizione o diritto. Ciò che deve essere inteso ed intendersi per i
bastimenti e beni de propri sudditi quando una delle parti contraenti entri in
guerra contro l’altra, ugualmente che per le mercanzie imbarcate sopra delle
navi d’una terza potenza che divenga nemica d’una delle due parti contraenti e
per togliere a questo riguardo ogni occasione di disputa, si è convenuto di
certe epoche ed intervalli di tempo accordati secondo la distanza de i luoghi;
cioè sei mesi dopo la dichiarazione di guerra per le merci imbarcate nel Mare
del Nord ed in tutti i porti del Mediterraneo, sei mesi ugualmente per le merci
che vengono al di là dello stretto di Gibilterra fino alla linea equinoziale,
ed il termine d’un anno per tutte quelle che sono state imbarcate nello stesso
spazio di tempo al di là di detta linea in qualunque altro porto del mondo che
possa essere. Il tutto a fine che i sudditi rispettivi delle parti contraenti
abbiano un tempo sufficiente per prevenire ogni sorte d’inconvenienti. Ma le
mercanzie che dopo la spirazione de i prefati termini saranno trovate al bordo
de vascelli nemici o sopra delle navi d’una potenza terza che fosse divenuta
nemica d’una delle parti contraenti saranno soggetto a confiscazione
nell’istessa maniera che se le stesse appartenessero a i sudditi medesimi de
nemici.
Art. XXI. Allorché un vascello o
altro bastimento spettante a i sudditi ed abitanti d’una delle due parti
navigando in pieno mare sarà incontrato da un vascello da guerra o armatore
dell’altra, questo vascello o armatore per evitare ogni disordine si terrà
fuori della portata del cannone, ma potrà però sempre mandare il suo schiffo al
bordo della nave mercantile e farvi entrare due o tre uomini a i quali il
patrone o comandante di detta nave mostrando il suo passaporto che faccia
constare la proprietà della nave secondo il formulare annesso a questo
trattato, e dopo che il detto bastimento avrà esibito un tale passaporto,
lettere di mare o altri documenti, sarà in libertà di continuare il suo viaggio
e non sarà permesso di molestarlo ne di cercare in alcuna maniera a darle caccia,
ne a sforzarlo di abbandonare il viaggio che si era proposto; anzi detti
vascello da guerra o armatore uniranno a i buoni ufficcj d’amicizia e di
fraternità tutti i soccorsi di cui detto
bastimento potrebbe avere di bisogno e se fanno l’istesso camino saranno
obbligati di proteggerlo e diffenderlo contro ogni attacco e insulto.
Art. XXII. Ad oggetto
d’allontanare e prevenire da una parte e dall’altra ogni sorte di dispute e
discordie, è stato convenuto che nel caso ove una delle due parti si troverebbe
impegnata in una guerra, i vascelli e bastimenti spettanti a i sudditi o
abitanti dell’altra dovranno essere muniti di lettere di mare o passaporti
che esprimano il nome, la proprietà e la
portata della nave, egualmente che il nome o la dimora del patrone o comandante
di detta nave, affinché apparisse da ciò che la stessa appartiene realmente a i
sudditi dell’una o dell’altra parte. Detto passaporto dovrà essere spedito
secondo la formula che si trova annessa al presente trattato in debita e buona
forma e dovrà parimente essere rinovato tutte le volte che la nave ritorni
nello spazio d’un anno nello suo stato. Resta altresi convenuto che dette navi
dovranno essere munite non solo delle lettere di mare ma di certificati che
contengano il dettaglio del carico, il luogo da dove il vascello è partito e
quello della sua destinazione, i quali certificati e lettere di mare saranno
fatte secondo viene costumato dagli ufficciali del luogo della partenza de
vascelli affinché si possa riconoscere se abbiano al loro bordo delle mercanzie
di contrabando.
Art.
XXIII.
Se nel produrre detti certificati venisse a scoprirsi che la nave portasse
qualched’uno degli effetti dichiarati proibiti o di contrabando che sono
destinati per un porto nemico, non sarà permesso di forzare i boccaporti della
nave ne di aprire qualche cassa, baule, ballotta, barile o altre botti che vi
si troveranno ne di rimuovere il menemo effetto fino a che il carico sia
portato a terra in presenza degli ufficciali preposti a tale effetto e che ne
sia fatto l’inventario. Innoltre non sarà permesso di vendere, cambiare o
alienare il carico o qualche parte dello stesso prima che si abbia proceduto
legalmente riguardo alle mercanzie proibite e che siano state dichiarate
confiscabili per sentenza alla riserva però tanto delle navi stesse che delle
altre mercanzie che vi saranno state trovate e che in virtù del presente
trattato devono essere riputate libere, non potranno essere rittenute sotto
pretesto che sono state caricate con delle merci proibite e ancor meno
confiscate come una presa legitima. E supposto che tali mercanzie di
contrabando non formando che una parte del carico, il patrone del bastimento
gradisse, consentisse e esibisse di darle al vascello che le avrà scoperte. In
questo caso detto bastimento sarà in libertà dopo fatta detta consegna di
proseguire il suo viaggio verso il luogo della sua destinazione. Ogni nave però
presa e condotta in uno de porti delle parti contraenti sotto pretesto di
contrabando che si trovi per la visita fatta non essere che caricata che di
mercanzie dichiarate libere, l’armatore o quello che avrà fatta la presa sarà
obbligato di pagare tutte le spese o danni al patrone della nave rittenuta
ingiustamente.
Art. XXIV. Una delle parti
contraenti essendo in guerra e l’altra osservando la neutralità, se accadesse
che una nave mercantile della potenza neutrale fosse presa dal nemico
dell’altra parte e ripresa in seguito da un vascello o armatore della potenza
che è in guerra, la nave e le mercanzie di qualunque natura che possano essere,
allorché saranno state ritirate dalle mani di qualche pirata o ladro di mare,
saranno condotte in qualche porto dell’uno o dell’altro stato e saranno
consegnate alla guardia degli ufficciali di detto porto per essere intieramente
resi a i veri loro proprietarj, tosto che avranno prodotte delle prove
sufficienti della proprietà.
Art. XXV. E ad oggetto di
procedere più efficacemente alla sicurezza delle due parti contraenti perché
non venga loro fatto alcun pregiudizio da i vascelli da guerra dell’altra parte
o dagli armatori particolari, sarà disteso a tutti i capitani e comandanti de
vascelli della Ser.ma Repubblica e de i Stati Uniti e a tutti i loro sudditi di
fare alcun danno o insulto a quelli dell’altra parte e impedire soprattutto che
non siano forzati a fare delle false dichiarazioni riguardo alla quantità e
qualità de loro equipaggi e carichi dopo averli legitimi mediante i certificati
convenuti. Se però qualched’uno malgrado questi precisi ordini agisse
altrimenti, il capitano del vascello da guerra o l’armatore che avrà ordinato,
commesso o tolerato una simile contravenzione sarà punito della maniera come in
appresso. Il vascello preso sarà subito restituito con tutto il suo carico e
tutte le sue mercanzie di contrabando che potessero esservisi trovate sopra le
quali in simile caso non si avrà nulla a pretendere, ammeno che non si trovino
essere destinate per un porto nemico. Il capitano del vascello da guerra sarà
privato della sua carica e sarà tolto allo armatore la sua commissione, senza che
possa sperare d’armare durante tutto il tempo della guerra. Innoltre il
capitano del vascello da guerra e l’armatore saranno condannati a pagare una
ammenda proporzionata al danno che avranno commesso. E li marinari, i quali si
saranno lasciati impiegare per questa violenza, saranno anche essi castigati
rigorosamente e tutto questo sarà eseguito senza alcuna dilazione ne pretesto.
Art. XXVI. A tale effetto ciascun
particolare volendo armare in corso sarà obbligato prima che di ricevere le
patenti o le commissioni speciali, di dare innanzi un giudice competente una
cauzione di persone solvibili e solidarie per una somma sufficiente e capace di
rispondere di tutti i danni e torti che l’armatore, i suoi ufficciali o altri
al suo servizio potessero fare nelle loro corse contro il tenore del presente
trattato e contro li editti fatti da una parte e dall’altra un virtù dello
stesso trattato fra la Ser.ma Repubblica e fra i Stati uniti.
Art.
XXVII.
Qualunque patrone di bastimento non potrà ricevere al suo bordo alcun
fuggitivo, disertore o altro, colpevole suddito della potenza nel porto della
quale si troverà ancorato, e ancor meno darle alcun asilo. Al contrario, se
qualched’uno viene a rifugiarvesi, il patrone del prefato bastimento sarà
obbligato di scacciarvelo ed anzi di rimetterlo e consegnarlo di buona fede
alla prima richiesta del governo; in mancanza di che e sul di lui rifiuto sarà
permesso di fare tutte le ricerche nel bastimento per ritirarne il fugitivo, disertore
o altro colpevole, mediante il previo avviso datone al residente, console o
vice console della nazione, affinché possa assistere, se lo giudica a
proposito, alla ricerca di detto fugitivo, disertore o altro colpevole, e per
invigilare alla sicurezza del bastimento nel caso che si potesse immaginare che
sotto pretesto di ricercare un fugitivo, disertore o altro colpevole si volesse
commettervi qualche disordine.
Art.
XXVIII.
Se qualche vascello o bastimento spettante a una delle due parti, a i loro sudditi
o abitanti venisse ad investire sopra le coste del territorio dell’altra, a
perdersi o a soffrire qualche altra perdita maritima, sarà dato ogni sorte di
soccorso e d’assistenza amichevole alle persone naufragate o che si troveranno
in pericolo. Spetterà però al residente, console o vice console della sua
nazione privativamente ad ogni altro di raccogliere le mercanzie salvate e di
ricuperare il resto del bastimento, per rendere il tutto al proprietario senza
che alcuno dopo avere riconosciuto il bastimento, possa mettervi la mano,
purché non vi sia chiamato per darvi soccorso o che nel luogo dove è seguito il
naufraggio non vi siano de magroni stabiliti dal pubblico, de i quali in simile
caso si dovrà prevalere. Ben’inteso che se venissero a commettere qualche
eccesso i giudici del luogo a i quali venissero portate delle lagnanze,
dovranno apportarvi riparo e fare indennizzare il patrone del vascello per i
danni e spese non dovute. E nel caso che nel luogo dove sarà accaduto il
naufraggio non vi si trovi un residente, console o vice console, il giudice del
luogo darà al capitano tutti i soccorso necessari. Nell’uno e nell’altro caso
sarà regolato con giustiziala ricompensa dovuta alle genti che avranno
travagliato a salvare le mercanzie o altri effetti del bastimento naufragato e
punire con rigore chiunque avesse cagionato del danno o rubata qualche
mercanzia forestiera che sarebbe stata salvata. Quelle che si volessero vendere
nel paese pagheranno i diritti ordinarj, osservando però secondo tutta giustizia
il guasto o il danno che le stesse hanno sofferto, ma se si vuole transportarle
fuori saranno esenti da ogni diritto. Se sono delle mercanzie che provengano
dallo medesimo stato e che il patrone per ragione d’avaria, guasto o tutt’altro
motivo non giudicasse a proposito di venderle nel caso che i diritti di queste
stesse mercanzie, quando sono vendute nello stato, siano più forti che quelli
che sarebbero stati pagati per l’uscita, all’ora si accrescerà soltanto il
soprapiù a quello che sarà stato già pagato. Ma se queste due sorte di diritti
sono eguali, o che l’ultima sia minore del primo, non si pagherà nulla più. Non
si potrà nemmeno pretendere la restituzione dell’eccedente de i più grandi
diritti che si sarebbero pagati nel sortire dette mercanzie. Si suppone
pertanto che il patrone del vascello naufragato avesse nel tempo del carico
fatto in detto stato, pagato esattamente i diritti, perché altrimenti gli
effetti che si trovassero essere usciti per contrabando sarebbero confiscati ed
anche tutto il bastimento se è salvato e tutto ciò che contiene di resto e
tutto il suo carico, se si può provare che gli effetti sortiti per contrabando
eccedino il resto del carico. Se un vascello o bastimento venga a perire di
maniera che sia affatto sommerso o che il patrone sia stato obbligato di
gettarne il carico in mare, all’ora gli effetti che saranno stati pescati o
quelli che saranno da per loro venuti sopra la riva, non spetteranno per alcun
privilegio a chi che sia del paese dell’una o dell’altro dominio dove sarà
accaduta una tale disgrazia. Ma i
prefati effetti saranno custoditi per autorità pubblica e saranno restituiti a
quelli che li riclameranno legittimamente i quali pagheranno le spese fatte sia
per averli salvati che per averli conservati; e se nello spazio d’un anno da
cominciare dal tempo che è seguito il naufragio nessuno viene a riclamare detti
effetti ogni pretensione cesserà d’aver luogo. Sarà accordato alle persone
salvate dal naufragio de i passaporti per assicurarle il ritorno nella loro patria.
Art. XXIX. Allorquando i
bastimenti genovesi tanto del pubblico equipaggiati in guerra, o da
particolari, che quelli impiegati al commercio saranno costretti da una
tempesta, da corsari e da nemici o per qualunque altra necessità urgente di ritirarsi
e di entrare in qualcheduna delle riviere, baije, rade o porti de i Stati
Uniti, vi saranno ricevuti e trattati con umanità e onestà e goderanno di tutta
l’amicizia, protezione ed assistenza. Non saranno obbligati di pagare alcun
diritto se non vogliono sbarcare alcuna mercanzia, ma se fossero obbligati di
arrestarsi più giorni o che avessero bisogno di riparare i loro vascelli e che
per supplire alla loro spesa credessero necessario di sbarcare o vendere una
parte delle loro mercanzie saranno obbligati di dare la dichiarazione della
quantità di quelle che vorranno sbarcare e di pagarne i diritti. Questo caso
avendo luogo sarà messo al loro bordo durante il loro soggiorno delle guardie,
e se malgrado questo si sbarcassero più mercanzie che non ne fossero state
dichiarate, saranno tenuti di pagare i diritti per tutto il carico. In quanto a
i bastimenti de i Stati Uniti tanto del pubblico che de particolari
equipaggiati in guerra o impiegati al commercio che passando lungo le coste de
i stati della Ser.ma Repubblica di Genova fossero costretti da una tempesta, o
da corsari e da nemici o per qualche altro accidente urgente di gettare
l’ancora o di far riparare il qualunque parte di detto stato, sarà loro
permesso di farlo e goderanno di tutta l’amicizia, protezione ed assistenza.
Sarà però loro vietato di farvi delli imbarchi o sbarchi o di travasare alcuna
mercanzia.
Art. XXX. Se i vascelli de i
sudditi e abitanti d’una delle due potenze contraenti vengano ad abordare a una
costa della dipendenza dell’altra senza avere intenzione di entrare nel porto o
essendovi entrati senza volervi sbarcare in tutto o in parte il loro carico o
aumentarlo, non saranno obbligati di pagare alcun diritto di entrata o di
uscita ne per il vascello ne per il loro carico. Ma al contrario goderanno di
tutte le franchiggie ed esenzioni accordate da i regolamenti che sussistono a
questo oggetto.
Art. XXXI. Se una delle parti
contraenti viene ad entrare in guerra con un’altra potenza, quella che
osserverà la neutralità sarà padrona di ricevere o non ricevere ne i suoi porti
e di giudicare o non giudicare buone e cattive le prede che si faranno
rispettivamente dalle potenze in guerra, senza che quella che sarà in guerra
possa obbligarla di procedere piutosto in suo favore che a quello d’ogni altro.
La potenza neutrale potrà condursi senza condiscendenza per l’altra e nella
maniera ch’essa lo giudicherà convenevole per assicurarsi la sua navigazione,
la sicurezza della sua marina, delle sue coste e porti, la tranquillità ed il
vantaggio del suo commercio. Le prefate parti contraenti non soffriranno
reciprocamente che sopra le coste ne i porti e riviere della loro dipendenza,
le navi e mercanzie de i sudditi rispettivi siano prese da vascelli di guerra o
altri proveduti di patenti di qualche principe, repubblica o città che possa
essere. Ed il caso arrivando l’una e l’altra impiegheranno tutto il loro potere
perché il vascello preso sia bene e debitamente restituito ed ogni danno
riparato.
Art.
XXXII.
Le potenze contraenti non soffriranno nemmeno che vengano sedotte ed ingaggiate
le genti degli equipaggi de i vascelli spettanti a i loro sudditi. Ed il caso
arrivando il marinaro che sarà stato sottratto verrà rappresentato e reso alla
prima richiesta del residente, console o vice console o dal capitano o da
quello che lo reclamerà per parte sua; e gli ufficciali ai quali si avrà
ricorso daranno in simili occasioni la più esatta e la più pronta assistenza,
anzi sarà fatta giustizia a i sudditi delle due potenze e si estenderà fino a i
domestici che venissero a prendere la fuga e che sotto pretesto di qualunque
natura che possa essere, rifiuterebbero di continuare il loro servizzio, ammeno
che non sia per mottivo di manifesto e cattivo trattamento.
Art.
XXXIII.
I mercanti, patroni e proprietari delle navi, marinari ed altri, vascelli,
bastimenti, ed in generale ogni mercanzia, ne alcun effetto di ciascuno degli
alleati o de loro sudditi e abitanti non potranno essere soggetti ad alcun
sequestro ne ritenzione in alcuno de paesi, territori, isole, città, piazze,
riviere o qualunque dominij dell’altro alleato per qualche spedizione militare
uso pubblico o particolare di chi si sia, per sequestro, forza o per simile
altra maniera. Sarà tantomeno permesso a i sudditi di ciascuna delle parti di prendere
o portar via per forza qualche cosa alli sudditi dell’altra parte senza il
consenso del proprietario. Ciò che nientedimeno non deve intendersi per i
sequestri, dettenzioni, o arresti che si faranno per ordine ed autorità di
giustizia e secondo le vie ordinarie per debiti e delitti rispetto a quali
dovrà essere proveduto per via di diritto secondo le forme di giustizia.
Art.
XXXIV.
E’ stato ugualmente fissato ed espressamente stipolato che niuno suddito delle
potenze contraenti non potrà dimandare ne ricevere alcuna commissione o lettera
di marca per armare de i vascelli d’alcun principe o stato nemico dell’una o
dell’altra potenza contraente, che non potrà in qualunque maniera far valere
simili commissioni i lettere di marca per intorbidare, molestare, attaccare o
cagionare del danno a i sudditi rispettivi ne fare tali armamenti e corse sotto
pena d’essere puniti come pirati. E se non ostante dette pene qualched’uno
de i sudditi delle due parti venisse a
commettere una simile contravenzione, indipendentemente dalle pene corporali
che le saranno imposte, sarà innoltre condannato ad indennizare e riparare
intieramente il danno fatto a quello o quelli sopra i quali avrà fatto delle
prede.
Art. XXXV. quantunque i vascelli
dell’una e dell’altra parte potranno navigare liberamente e con tutta sicurezza
come è stato spiegato all'articolo XVII, saranno nientedimeno obbligati ogni
qualvolta verrà loro richiesto di esibire tanto in alto mare che ne i porti i
loro passaporti e ceritificati sudetti: e non avendo caricato delle mercanzie
d’un porto nemico potranno liberamente e senza impedimento prosseguire il loro
viaggio verso il luogo della loro destinazione. Non si avrà però il diritto di
dimandare l’esibizione delle carte sudette alle navi mercantili che saranno
convoiate da vascelli da guerra, ma si dovrà rapportarsene alla parola
dell’ufficciale comandante del convoio.
Art.
XXXVI.
In quanto alla quarantena che in certe occasioni può essere ordinata ne i stati
dell’una e dell’altra delle potenze contraenti, si seguirà la maniera praticata
da i sudditi naturali e da tutte le altra nazioni.
Art.
XXXVII.
I vascelli, navi, mercanzie ed effetti appartenenti a i sudditi delle parti
contraenti non potranno per qualunque siasi motivo essere confiscati ne i stati
rispettivi, ammeno che il processo che sarà stato loro fatto non sia nelle
regole e secondo le leggi, usi e costumi concernenti le mercanzie proibite o
altre convenzioni le quali portino la pena di simile confiscazione e che non
sia intervenuta sentenza dell’ammiraglità o del tribunale al quale le leggi del
paese ne hanno trasmessa la conoscenza.
Art.
XXXVIII.
Se accade che per crediti o altre pretensioni legitime contro i sudditi delle
due potenze o contro quelli delle altre nazioni straniere stabilite, i sudditi
delle due parti contraenti siano obbligati di avere ricorso alla giustizia, i
tribunali e magistrati dove gli affari saranno portati, renderanno pronta e
breve giustizia a fine di avanzare e di spedire i viaggi de negozianti con
tutta la diligenza che esige il commercio. In queste occasioni sarà permesso a
i sudditi delle due potenze di mettere i loro interessi nelle mani di quello
avvocato o procuratore che loro piacerà; e qualunque si sia non potrà al favore
delle cariche, privilegj o dignità sottrarsi dalli processi e azioni
legitimamente intentate, ne ottenere alcun respiro pregiudizievole alla parte
contraria ne i stati delle due potenze contraenti.
Art.
XXXIX.
I sudditi delle due parti contraenti goderanno reciprocamente nel loro
commercio d’una protezione speciale tanto per essi che per i loro domestici,
vassalli, mercanzie e loro beni in generale, anche con libertà di tenere i loro
registri di corrispondenza, conti ed altri atti concernenti il loro negozio in
quella lingua o idioma che loro piacerà; e non saranno obbligati soprattutto i
residenti, consoli e vice consoli di produrli contro la loro volontà innanzi
qualunque giudice o magistrato che si sia, ne in tutto o in parte tanto in
tempo di guerra o di pace e le loro persone, vascelli, bastimenti ed altri
effetti, le loro pretensioni con il loro denaro contante non saranno restate o
sequestrate per debiti o delitti d’altri, ne a causa delle pretensioni che le
parti contraenti potrebbero formare l’una contro l’altra.
Art. XL. I sudditi d’una delle
due potenze contraenti non saranno altrimenti trattati ne i territori
dell’altra, ne più molestati che i sudditi naturali ne i loro contratti e
vendite di mercanzie, tanto rapporto al prezzo che per tutt’altra cosa e la
condizione de i forestieri e de i sudditi naturali sarà ugualmente simile, di
modo ché in tutte le occorrenze sarà loro amministrata la giustizia d’una
maniera pronta e imparziale, particolarmente nelle dogane e segretarie dove
saranno trattati con dolcezza e pulitezza, spediti e sbarazzati in tutta
diligenza, ed in maniera anzi che, avendo pagati a uno de commessi preposti o
messo in deposito in un luogo pubblico tutte le tasse che avessero a pagare a
più commessi, possano liberamente andarsene senza essere obbligati di aspettare
la comodità o la quantità di ciascun commesso in particolare.
Art. XLI. I sudditi rispettivi
saranno sottomessi a tutti i regolamenti, ordinanze e editti fatti e da farvi
dalle due potenze contraenti ne i loro stati per il buon ordine delle dogane,
per la conservazione e la riscossione de i loro diritti, ed in caso di
contravenzione subiranno le pene portate da dette medesime ordinanze, editti e
regolamenti. In conseguenza le due potenze contraenti daranno gli ordini i più
precisi e necessarj a i loro sudditi rispettivi.
Art. XLII. Ad oggetto di favorire
vieppiù il commercio d’ambe le parti, resta convenuto che nel caso che la
guerra sopravenisse fra le due potenze contraenti (ciò che a Dio non piaccia)
saranno accordati due anni di tempo dopo la dichiarazione della guerra a i
mercanti e sudditi rispettivi d’una parte e dell’altra per potersi ritirare con
i loro effetti e mobili, li quali potranno trasportare o far vendere dove loro
piacerà senza che vi si possa mettere il minimo ostacolo, ne che si possa
arrestare gli effetti e ancor meno le persone durante i detti due anni. Ma che
al contrario sarà loro dato per i loro vascelli ed effetti che vorranno
prendere con essi de i passaporti da valere per il tempo che sarà necessario
per il loro ritorno. Ma se viene loro portato via qualche cosa o s’è loro stato
fatto qualche ingiuria durante il termine prescritto qui sopra da una delle
parti da i loro popoli e sudditi, sarà loro dato a questo riguardo piena ed
intiera soddisfazione. I prefati passaporti serviranno ugualmente di
salvacondotto contro tutti gli insulti o prede che li armatori potrebbero
tentare di fare contro le loro persone
ed i loro effetti.
Art.
XLIII.
Si è ancora convenuto che in tutti i prefati articoli sia per inteso che tutto
ciò che vi è stipolato e regolato per i sudditi d’una delle potenze contraenti
è ugualmente stipolato e regolato per i sudditi dell’altra, e che debba essere
rispettivamente osservato ne i due stati tanto per gli uni che per gli altri un
trattamento uguale e reciproco senza che si pretenda e che si possa imporre
delle più grandi leggi agli uni più che agli altri; cioè ne i casi non
eccettuati o diversamente espressi nel presente trattato e nelle cose che non
sono contrarie ne incompatibili con le leggi e costumi de paesi rispettivi.
Art. XLIV. Se all’avvenire
sopravenisse da una parte e dall’altra, sia per inavvertenza o altrimenti
qualche inosservanza al presente trattato, l’amicizia, l’armonia e la buona
intelligenza fra le due parti non sarà perciò interrotta, ma il trattato
resterà sempre coll’istesso vigore e con l’antico suo effetto. Si procureranno
i rimedj convenevoli per togliere gli inconvenienti come ugualmente per far
riparare le contravenzioni. E se i sudditi dell’una o dell’altra potenza sono
colpevoli saranno puniti soli e castigati severamente.
Art. XLV. Il presente trattato
sarà ratificato da una parte e dall’altra. Le ratificazioni saranno cambiate
fra il termine di otto mesi o piutosto se è possibile a cominciare dal giorno
della sottoscrizione. In fede di che noi sottoscritti muniti de i pienpoteri
della Ser.ma Repubblica di Genova e de i Stati Uniti dell’America abbiamo
sottoscritto il presente trattato e apposto il sigillo delle nostre armi. Fatto
Formula de passaporti e
lettere che devono essere date a vascelli ed altri bastimenti in conformità
dell’articolo XXII del sudetto trattato.
A tutti quelli che le
presenti verranno sia noto che facoltà permissione è stata accordata a …..
patrone e comandante della nave nominata ….. della città di ….. della portata
di ….. tonnellate all’incirca, ritrovandosi presentemente nel porto e seno di
….. e destinata per ….. col carico di ….. che dopo la visita fatta della sua
nave e prima della sua partenza presterà giuramento nelle mani degli ufficciali
della marina che la detta nave appartiene a uno o più sudditi di ….. il di cui
atto sarà apposto alla fine delle presenti. Guarderà innoltre e farà guardare
dal suo equipaggio le ordinanze e regolamenti maritimi e rimetterà una lista
sottoscritta e affirmata da testimoni contenente i nomi e sopranomi, i luoghi
della nascita e dell’abitazione delle persone che compongono l’equipaggio della
sua nave e di tutti quelli che vi s’imbarcheranno, le quali persone non potrà
ricevere al suo bordo senza la conoscenza ed il permesso degli ufficciali della
marina. Ed in ogni porto o seno dove entrerà colla sua nave farà vedere la
presente permissione agli ufficciali e giudici della marina e farà loro un
rapporto fedele di tutto ciò le sarà accaduto durante il suo viaggio e porterà
il padiglione della Ser.ma Repubblica o de i Stati Uniti durante il suo
viaggio. In fede di che noi abbiamo sottoscritto le presenti e le abbiamo fatte sottoscrivere dal ….. e vi
abbiamo fatto apporre il sigillo delle nostre armi.
Fatto a ………………..L’anno………………