DIRETTIVA 2002/8/CE DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 2003
intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie
Sommario
Preambolo
CAPITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1. Obiettivi e campo di applicazione
Articolo 2. Controversie transfrontaliere
CAPITOLO II
DIRITTO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Articolo 3. Diritto al patrocinio a spese dello Stato
Articolo 4. Non discriminazione
CAPITOLO III
CONDIZIONI E ENTITÀ DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Articolo 5. Condizioni relative alle risorse finanziarie
Articolo 6. Condizioni legate al merito della controversia
Articolo 7. Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia
Articolo 8. Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente è domiciliato o dimora abitualmente
Articolo 9. Continuità del patrocinio a spese dello Stato
Articolo 10. Procedimenti stragiudiziali
Articolo 11. Atti autentici
Articolo 12. Autorità che accorda il patrocinio a spese dello Stato
Articolo 13. Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato
Articolo 14. Autorità competenti e lingue
Articolo 15. Trattamento delle domande
Articolo 16. Formulario uniforme
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17. Comitato
Articolo 18. Informazione
Articolo 19. Disposizioni più favorevoli
Articolo 20. Nesso con altri strumenti
Articolo 21. Recepimento nella legislazione nazionale
Articolo 22. Entrata in vigore
Articolo 23. Destinatari
IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c) e l'articolo 67,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando quanto segue:
(1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di mantenere e
sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
nell'ambito del quale è garantita la libera circolazione
delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la
Comunità deve adottare tra l'altro le misure relative alla
cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni
transfrontaliere, necessarie per il corretto funzionamento
del mercato interno.
(2) L'articolo 65, lettera c), del trattato cita, fra le misure da
adottare a tal fine, quelle che mirano all'eliminazione
degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti
civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle
norme di procedura civile applicabili negli Stati membri.
(3) Il Consiglio europeo, riunito a Tampere il 15 ed il 16
ottobre 1999, ha invitato il Consiglio a stabilire norme
minime che garantiscano un livello adeguato di patrocinio
a spese dello Stato nelle cause transnazionali in
tutta l'Unione.
(4) Tutti gli Stati membri sono parti contraenti della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950. Le
materie contemplate dalla presente direttiva sono trattate
nel rispetto di detta convenzione e in particolare del
principio di eguaglianza delle parti in una controversia.
(5) La presente direttiva mira a promuovere l'applicazione
del principio secondo il quale il patrocinio a spese dello
Stato nelle controversie transfrontaliere deve essere
concesso a tutti coloro che non dispongono di mezzi
sufficienti, qualora ciò sia necessario per assicurare un
accesso effettivo alla giustizia. Il diritto generalmente
riconosciuto di avere accesso alla giustizia è anche ribadito
all'articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea.
(6) Né la mancanza di risorse di una parte in giudizio, attore
o convenuto, né le difficoltà derivanti dal carattere
transfrontaliero di una controversia dovrebbero costituire
ostacoli ad un accesso effettivo alla giustizia.
(7) Poiché gli scopi della presente direttiva non possono
essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri
e possono dunque essere realizzati meglio a livello
comunitario, la Comunità può intervenire in base al
principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato
che istituisce la Comunità europea. La presente
direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire
tali scopi in ottemperanza del principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo.
(8) La presente direttiva è intesa in primo luogo a garantire
un livello adeguato di patrocinio a spese dello Stato nelle
controversie transfrontaliere definendo al riguardo talune
norme minime comuni. Una direttiva del Consiglio è lo
strumento legislativo più idoneo per conseguire tale
obiettivo.
(9) Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle
controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale.
(10) Ciascuna parte in una controversia in materia civile o
commerciale che rientra nel campo d'applicazione della
presente direttiva deve avere la possibilità di far valere i
suoi diritti in giudizio anche se la sua situazione finanziaria
non le consente di sostenere le spese processuali. Il
patrocinio a spese dello Stato è ritenuto adeguato
quando permette al beneficiario un accesso effettivo alla
giustizia alle condizioni stabilite dalla presente direttiva.
(11) Il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe includere la
consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di
giungere ad una soluzione prima di intentare un'azione
legale, l'assistenza legale per adire un tribunale, la
rappresentanza in sede di giudizio, l'esonero totale o
parziale dalle spese processuali.
(12) La legge nazionale dello Stato membro del foro o in cui
si chiede l'esecuzione delle decisioni può prevedere che
nelle spese processuali siano incluse le spese della parte
avversa poste a carico del beneficiario del patrocinio a
spese dello Stato.
(13) Tutti i cittadini dell'Unione, a prescindere dal loro luogo
di domicilio o dimora abituale nel territorio di uno Stato
membro, devono poter beneficiare del patrocinio a spese
dello Stato nelle controversie transfrontaliere se soddisfano
le condizioni previste dalla presente direttiva. Lo
stesso vale per i cittadini di paesi terzi regolarmente e
abitualmente soggiornanti nel territorio di uno Stato
membro.
31.1.2003 L 26/41 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT
(1) GU C 103 E del 30.4.2002, pag. 368.
(2) Parere reso il 25 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella
Gazzetta ufficiale).
(3) GU C 221 del 17.9.2002, pag. 64.
(14) È opportuno che gli Stati membri siano lasciati liberi di
stabilire il limite al di sopra del quale si presume che
una persona sia in grado di sostenere le spese processuali,
alle condizioni previste dalla presente direttiva.
Detti limiti devono essere definiti alla luce di vari fattori
obiettivi, quali il reddito, il patrimonio o la situazione
familiare.
(15) L'obiettivo della presente direttiva non potrebbe tuttavia
essere conseguito se i richiedenti il patrocinio a spese
dello Stato non avessero la facoltà di dimostrare che non
sono in grado di sostenere le spese processuali anche se
dispongono di risorse superiori al limite stabilito dallo
Stato membro del foro. Le autorità dello Stato membro
del foro, all'atto di valutare se il patrocinio a spese dello
Stato deve essere concesso su tale base, tengono conto
delle informazioni sul soddisfacimento o meno, da parte
del richiedente, dei criteri di idoneità al finanziamento
nello Stato membro di domicilio o di dimora abituale.
(16) Gli altri meccanismi che permettono in casi specifici l'accesso
effettivo alla giustizia non sono una forma di
patrocinio a spese dello Stato. Si può tuttavia presumere
che la persona che può far ricorso a tali mezzi possa
sostenere le spese processuali nonostante la sua situazione
finanziaria sfavorevole.
(17) Occorre che gli Stati membri abbiano facoltà di respingere
le domande di patrocinio a spese dello Stato relative
ad azioni giudiziarie manifestamente infondate o per
motivi connessi al merito della causa purché sia fornita
la consulenza legale nella fase precontenziosa e sia
garantito l'accesso alla giustizia. Nel prendere una decisione
sul merito di una domanda gli Stati membri
possono respingere le richieste di patrocinio a spese
dello Stato qualora il richiedente chieda il risarcimento
dei danni alla sua reputazione senza aver subito perdite
materiali o finanziarie o la domanda riguardi una pretesa
derivante direttamente dall'attività autonoma o commerciale
del richiedente.
(18) La complessità e le differenze dei sistemi giuridici degli
Stati membri, così come i costi derivanti dal carattere
transfrontaliero delle controversie, non dovrebbero ostacolare
l'accesso alla giustizia. Occorre pertanto che il
patrocinio a spese dello Stato copra le spese direttamente
collegate al carattere transfrontaliero di una controversia.
(19) Nel considerare se la presenza fisica di una persona sia
richiesta in aula i giudici di uno Stato membro dovrebbero
valutare i vantaggi delle possibilità offerte dal regolamento
(CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio
2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie
degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle
prove in materia civile o commerciale (1).
(20) Se concesso, il patrocinio a spese dello Stato deve
coprire l'intero procedimento, comprese le spese sostenute
affinché una sentenza sia dichiarata esecutiva o sia
eseguita; il beneficiario dovrebbe continuare a ricevere
tale patrocinio anche se una sentenza a lui favorevole è
impugnata oppure se egli propone ricorso, purché le
condizioni relative alle risorse finanziarie e al merito
della controversia continuino ad essere soddisfatte.
(21) Il patrocinio a spese dello Stato dev'essere concesso alle
stesse condizioni, che si tratti di procedimenti giudiziari
tradizionali o di procedimenti stragiudiziali, quali la
mediazione, quando il ricorso a questi ultimi sia imposto
per legge o ordinato dall'organo giurisdizionale.
(22) Il patrocinio a spese dello Stato è concesso per l'esecuzione
di atti autentici in un altro Stato membro alle
condizioni stabilite nella presente direttiva.
(23) Poiché il patrocinio a spese dello Stato è accordato dallo
Stato membro del foro o in cui si chiede l'esecuzione
della sentenza, tranne che per la consulenza legale di un
avvocato locale nella fase precontenziosa quando il
richiedente il patrocinio a spese dello Stato non ha eletto
domicilio o non ha la dimora abituale nello Stato
membro del foro, questo deve applicare la propria legislazione,
nel rispetto dei principi della presente direttiva.
(24) È opportuno che il patrocinio a spese dello Stato sia
concesso o rifiutato dall'autorità competente dello Stato
membro del foro o di esecuzione della sentenza. Ciò è il
caso sia quando il tribunale giudica nel merito che
quando deve prima decidere se è competente o meno.
(25) La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati
membri dovrebbe essere organizzata in modo da favorire
l'informazione del pubblico e degli operatori del diritto,
nonché semplificare e rendere più rapida la trasmissione
delle richieste di patrocinio a spese dello Stato da uno
Stato membro all'altro.
(26) I meccanismi di comunicazione e di trasmissione previsti
dalla direttiva sono desunti direttamente da quelli istituiti
dall'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste di
assistenza giudiziaria gratuita, firmato a Strasburgo il 27
gennaio 1970. Occorre fissare un termine, non previsto
dall'accordo del 1977, per la trasmissione delle domande
di patrocinio a spese dello Stato. Fissare un termine relativamente
breve contribuirebbe al buon funzionamento
della giustizia.
(27) Occorre che i dati trasmessi in forza della presente direttiva
godano di un regime di tutela. Poiché si applicano la
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati (2), e
la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei
dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore
delle telecomunicazioni (3), non si rendono necessarie
disposizioni specifiche sulla protezione dei dati nella
presente direttiva.
31.1.2003 L 26/42 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT
(1) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.
(2) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.
(28) La messa a punto di un formulario uniforme per le
domande di patrocinio a spese dello Stato e per la loro
trasmissione nei casi di controversie transfrontaliere
dovrebbe rendere più facili e rapide le procedure.
(29) Inoltre, tali formulari nonché i formulari di richiesta
nazionali dovrebbero essere messi a disposizione a
livello europeo attraverso il sistema di informazione
della rete giudiziaria europea, istituita ai sensi della decisione
2001/470/CE (1).
(30) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva
sono adottate in conformità della decisione del
Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione (2).
(31) È opportuno precisare che l'introduzione di norme
minime nelle controversie transfrontaliere non osta
all'applicazione, da parte degli Stati membri, di disposizioni
più favorevoli ai richiedenti il patrocinio a spese
dello Stato o ai beneficiari di detto patrocinio.
(32) L'accordo del 1997 e il protocollo addizionale all'accordo
europeo sulla trasmissione delle richieste di assistenza
giudiziaria gratuita, firmato a Mosca nel 2001
rimangono applicabili alle relazioni tra gli Stati membri
e i paesi terzi parti dell'accordo del 1977 o protocollo.
Le disposizioni della presente direttiva prevalgono
tuttavia su quelle dell'accordo del 1997 e dei protocolli
per quanto riguarda le relazioni tra gli Stati membri.
(33) Il Regno Unito e l'Irlanda, in virtù dell'articolo 3 del
protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda,
allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunità europea, hanno notificato che
desiderano partecipare all'adozione della presente direttiva.
(34) La Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del
protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al
trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce
la Comunità europea, non partecipa all'adozione della
presente direttiva e non è pertanto vincolata dalla stessa
né la applica,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Obiettivi e campo di applicazione
1. La presente direttiva è intesa a migliorare l'accesso alla
giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione
di norme minime comuni relative al patrocinio a spese
dello Stato nelle suddette controversie.
2. Essa si applica nelle controversie trasfrontaliere in materia
civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo
giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la
materia fiscale, doganale e amministrativa.
3. Nella presente direttiva per «Stato membro» si intendono
gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
Articolo 2
Controversie transfrontaliere
1. Ai fini della presente direttiva, per controversia transfrontaliera
si intende una controversia in cui la parte che chiede il
patrocinio a spese dello Stato ai sensi della presente direttiva è
domiciliata o dimora abitualmente in uno Stato membro
diverso da quello del foro o in cui la sentenza deve essere
eseguita.
2. Lo Stato membro in cui una parte è domiciliata è determinato
conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n.
44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (3).
3. La data di riferimento per stabilire se esiste controversia
transfrontaliera è la data di presentazione della domanda, in
conformità della presente direttiva.
CAPITOLO II
DIRITTO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
Articolo 3
Diritto al patrocinio a spese dello Stato
1. La persona fisica, che sia parte in una controversia ai
sensi della presente direttiva, ha diritto a un patrocinio
adeguato a spese dello Stato che le garantisca un accesso effettivo
alla giustizia in conformità delle condizioni stabilite dalla
presente direttiva.
2. Il patrocinio a spese dello Stato è considerato adeguato se
garantisce:
a) la consulenza legale nella fase precontenziosa al fine di giungere
a una soluzione prima di intentare un'azione legale;
b) l'assistenza legale e la rappresentanza in sede di giudizio,
nonché l'esonero totale o parziale dalle spese processuali,
comprese le spese previste all'articolo 7 e gli onorari delle
persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il
procedimento.
Qualora il beneficiario perda la causa in uno Stato membro in
cui la parte soccombente deve rimborsare le spese sostenute
dalla parte avversa, il patrocinio a spese dello Stato copre le
spese sostenute dalla parte avversa se esso copre tali spese nei
casi in cui il beneficiario è domiciliato o dimora abitualmente
nello Stato membro del foro.
31.1.2003 L 26/43 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT
(1) GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.
(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(3) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento
(CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del
22.8.2002, pag. 13).
3. Gli Stati membri non sono obbligati a fornire l'assistenza
legale o la rappresentanza in sede di giudizio nei procedimenti
intesi specificamente a dare alle parti la possibilità di stare
personalmente in giudizio, eccetto quando l'organo giurisdizionale
o qualsiasi altra autorità competente decida altrimenti per
assicurare l'eguaglianza delle parti o alla luce della complessità
della controversia.
4. Gli Stati membri possono chiedere ai beneficiari del
patrocinio a spese dello Stato di corrispondere un contributo
ragionevole a copertura delle spese processuali tenuto conto
delle condizioni previste all'articolo 5.
5. Gli Stati membri possono prevedere che l'autorità competente
abbia la facoltà di decidere che il beneficiario del patrocinio
a spese dello Stato è tenuto al rimborso, parziale o totale,
delle spese sostenute se la sua situazione finanziaria è migliorata
sensibilmente oppure se la decisione di concedere il patrocinio
a spese dello Stato è stata presa sulla base di informazioni
inesatte fornite dal beneficiario.
Articolo 4
Non discriminazione
Gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello Stato,
senza discriminazioni, ai cittadini dell'Unione e ai cittadini di
paesi terzi legalmente soggiornanti in uno degli Stati membri.
CAPITOLO III
CONDIZIONI E ENTITÀ DEL PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO
Articolo 5
Condizioni relative alle risorse finanziarie
1. Gli Stati membri concedono il patrocinio a spese dello
Stato alle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, le quali sono
parzialmente o totalmente incapaci di sostenere le spese processuali
di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a motivo della loro situazione
economica, al fine di assicurare loro un accesso effettivo
alla giustizia.
2. La situazione economica di una persona è valutata dall'autorità
competente dello Stato membro del foro tenendo conto
di diversi elementi oggettivi, quali il reddito, il patrimonio o la
situazione familiare, compresa la valutazione delle risorse delle
persone a carico del richiedente.
3. Gli Stati membri possono fissare dei limiti al di sopra dei
quali si presume che il richiedente il patrocinio a spese dello
Stato possa sostenere, parzialmente o totalmente, le spese
processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Tali limiti sono
determinati in base ai criteri di cui al paragrafo 2 del presente
articolo.
4. I limiti fissati secondo il paragrafo 3 del presente articolo
non ostano a che il patrocinio a spese dello Stato sia accordato
al richiedente che supera il limite se egli dimostra di non poter
sostenere le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2,
a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro
del domicilio o della dimora abituale e quello del foro.
5. Il patrocinio a spese dello Stato non deve necessariamente
essere concesso al richiedente che possa nella fattispecie
disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che
coprono le spese processuali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 6
Condizioni legate al merito della controversia
1. Gli Stati membri possono disporre che le domande di
patrocinio a spese dello Stato relative ad un'azione giudiziaria
che appaia manifestamente infondata possano essere respinte
dalle autorità competenti.
2. Se è fornita consulenza legale nella fase precontenziosa, il
beneficio del successivo patrocinio a spese dello Stato può
essere rifiutato o soppresso per motivi connessi al merito della
causa, purché sia garantito l'accesso alla giustizia.
3. Nel prendere una decisione sul merito di una domanda e
fatto salvo l'articolo 5, gli Stati membri valutano l'importanza
del caso specifico per il richiedente ma possono anche tener
conto della natura della causa quando il richiedente chieda il
risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver sofferto
perdite materiali o finanziarie o quando la domanda riguardi
una pretesa derivante direttamente dall'attività autonoma o
commerciale del richiedente.
Articolo 7
Spese derivanti dal carattere transfrontaliero della controversia
Il patrocinio a spese dello Stato concesso dallo Stato membro
del foro copre le seguenti spese direttamente collegate al carattere
transfrontaliero della controversia:
a) spese di interpretazione;
b) spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione
della controversia richiesti dal giudice o dall'autorità competente
e presentati dal beneficiario; e
c) spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza
fisica in aula delle persone che debbono esporre il caso è
richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato
membro e il giudice decide che non esiste un'altra possibilità
per sentire tali persone in modo appropriato.
Articolo 8
Costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente è
domiciliato o dimora abitualmente
Lo Stato membro in cui il richiedente il patrocinio a spese dello
Stato è domiciliato o dimora abitualmente concede il patrocinio
a spese dello Stato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, necessario
a coprire:
a) le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi
altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale,
sostenute in tale Stato membro finché la domanda di patrocinio
a spese dello Stato non sia pervenuta, ai sensi della
presente direttiva, nello Stato membro del foro;
b) la traduzione della domanda e dei necessari documenti
giustificativi al momento della presentazione della domanda
alle autorità di tale Stato membro.
31.1.2003 L 26/44 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT
Articolo 9
Continuità del patrocinio a spese dello Stato
1. Il patrocinio a spese dello Stato è mantenuto, totalmente
o parzialmente, anche per le spese sostenute affinché la
sentenza sia eseguita nello Stato membro del foro.
2. Il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato nello
Stato membro del foro riceve il patrocinio previsto dalla legislazione
dello Stato membro in cui viene chiesto che la sentenza
sia eseguita o dichiarata esecutiva.
3. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, il patrocinio a spese dello
Stato rimane disponibile qualora sia proposta impugnazione da
parte del beneficiario o contro quest'ultimo.
4. Gli Stati membri possono disporre che si proceda ad un
nuovo esame della domanda di patrocinio a spese dello Stato in
qualunque fase del procedimento, per i motivi citati all'articolo
3, paragrafi 3 e 5 e agli articoli 5 e 6, inclusi i procedimenti di
cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo.
Articolo 10
Procedimenti stragiudiziali
Il patrocinio a spese dello Stato è altresì esteso ai procedimenti
stragiudiziali, alle condizioni previste dalla presente direttiva,
qualora l'uso di tali mezzi sia richiesto dalla legge ovvero
qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa.
Articolo 11
Atti autentici
Il patrocinio a spese dello Stato è concesso per l'esecuzione di
atti autentici in un altro Stato membro alle condizioni definite
nella presente direttiva.
CAPITOLO IV
PROCEDURA
Articolo 12
Autorità che accorda il patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato è accordato o rifiutato dall'autorità
competente dello Stato membro del foro, fatto salvo l'articolo
8.
Articolo 13
Presentazione e trasmissione delle domande di patrocinio
a spese dello Stato
1. Le domande di patrocinio a spese dello Stato possono
essere presentate:
a) all'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente
è domiciliato o dimora abitualmente (autorità di
trasmissione); oppure
b) all'autorità competente dello Stato membro del foro o in cui
la decisione deve essere eseguita (autorità di ricezione).
2. Le domande di patrocinio a spese dello Stato sono compilate
e i documenti giustificativi sono tradotti:
a) nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato
membro dell'autorità di ricezione competente che corrisponde
a una delle lingue delle istituzioni della Comunità;
oppure
b) in un'altra lingua che detto Stato membro abbia indicato di
poter accettare in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3.
3. Le autorità di trasmissione competenti possono decidere
di rigettare la richiesta di trasmissione di una domanda qualora
sia manifesto:
a) che essa è infondata, o
b) che essa esula dal campo di applicazione della presente
direttiva.
A tali decisioni si applicano le condizioni di cui all'articolo 15,
paragrafi 2 e 3.
4. L'autorità di trasmissione competente assiste il richiedente
provvedendo affinché la domanda sia corredata di tutti i documenti
giustificativi che a sua conoscenza sono richiesti affinché
la domanda possa essere trattata. Lo assiste inoltre fornendo
qualsiasi traduzione necessaria dei documenti giustificativi, in
conformità dell'articolo 8, lettera b).
L'autorità di trasmissione competente trasmette la domanda
all'autorità di ricezione competente dell'altro Stato membro nel
termine di 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione della
domanda debitamente compilata in una delle lingue di cui al
paragrafo 2 e dei relativi documenti giustificativi, tradotti, ove
necessario, in una di tali lingue.
5. I documenti trasmessi ai sensi della presente direttiva
sono dispensati dall'autenticazione o da qualsiasi formalità
equivalente.
6. Gli Stati membri non possono richiedere alcun pagamento
per i servizi di cui al paragrafo 4. Gli Stati membri in
cui il richiedente il patrocinio a spese dello Stato è domiciliato
o dimora abitualmente possono prevedere che il richiedente
rimborsi le spese di traduzione sostenute dall'autorità di
trasmissione competente se la domanda di patrocinio a spese
dello Stato è respinta dall'autorità competente.
Articolo 14
Autorità competenti e lingue
1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti
a trasmettere («autorità di trasmissione») e a ricevere
(«autorità di ricezione») la domanda.
2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione le
seguenti informazioni:
i nominativi e gli indirizzi delle competenti autorità di ricezione
o trasmissione di cui al paragrafo 1,
la rispettiva competenza territoriale,
31.1.2003 L 26/45 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee IT
i mezzi a disposizione per la ricezione delle richieste, e
le lingue che possono essere usate per la compilazione della
domanda.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quali
sono le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea,
diverse dalla o dalle proprie, che l'autorità di ricezione competente
è disposta ad accettare per la compilazione delle domande
di patrocinio a spese dello Stato ad essa trasmesse, in conformità
della presente direttiva.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni
di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 30 novembre 2004.
Le eventuali modifiche successive di tali informazioni sono
notificate alla Commissione almeno due mesi prima dell'entrata
in vigore della modifica nello Stato membro in questione.
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicate
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 15
Trattamento delle domande
1. Le autorità nazionali competenti a statuire sulle domande
di patrocinio a spese dello Stato provvedono affinché il richiedente
sia pienamente informato del trattamento della domanda.
2. Le decisioni sono essere motivate qualora le domande
siano respinte in tutto o in parte.
3. Gli Stati membri garantiscono la possibilità di riesame o
ricorso contro la decisione di rigetto della domanda di patrocinio
a spese dello Stato. Gli Stati membri possono prevedere
un'esclusione per i casi in cui la domanda di patrocinio a spese
dello Stato è respinta da un organo giurisdizionale, contro la
cui decisione sulla fondatezza della pretesa il diritto nazionale
non prevede ricorso giurisdizionale, o da una corte d'appello.
4. Qualora siano di natura amministrativa, i ricorsi contro
una decisione di rifiuto o soppressione del patrocinio a spese
dello Stato in virtù dell'articolo 6 sono sempre sottoposti in
ultima istanza a riesame giudiziario.
Articolo 16
Formulario uniforme
1. Al fine di facilitare la trasmissione, è approntato un
formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese dello
Stato e per la loro trasmissione, in conformità della procedura
di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
2. Il formulario uniforme per la trasmissione delle domande
di patrocinio a spese dello Stato è approntato al più tardi il 30
maggio 2003.
Il formulario uniforme per le domande di patrocinio a spese
dello Stato è approntato al più tardi entro il 30 novembre
2004.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si
applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 18
Informazione
Le autorità nazionali competenti collaborano al fine di assicurare
l'informazione del pubblico e degli operatori del diritto
riguardo ai diversi sistemi di patrocinio a spese dello Stato, in
particolare tramite la rete giudiziaria europea istituita ai sensi
della decisione 2001/470/CE.
Articolo 19
Disposizioni più favorevoli
Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli
Stati membri prevedano disposizioni più favorevoli per i richiedenti
il patrocinio a spese dello Stato e per i beneficiari dello
stesso.
Articolo 20
Nesso con altri strumenti
Nei rapporti tra gli Stati membri e in relazione alle materie alle
quali essa si applica, la presente direttiva prevale sulle disposizioni
contenute in accordi bilaterali o multilaterali conclusi
dagli Stati membri, compresi:
a) l'accordo europeo sulla trasmissione delle richieste d'assistenza
giudiziaria firmato a Strasburgo il 27 gennaio 1977,
modificato dal protocollo addizionale all'accordo europeo
sulla trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria,
firmato a Mosca nel 2001;
b) la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 intesa a facilitare
l'accesso internazionale alla giustizia.
Articolo 21
Recepimento nella legislazione nazionale
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva anteriormente al 30 novembre 2004,
fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), che è recepito
nella legislazione nazionale entro il 30 maggio 2006. Essi ne
informano immediatamente la Commissione.
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Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste
contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate
di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano
nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 22
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore alla data di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 23
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva
conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 2003.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. PAPANDREOU
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