PROCURA DELLA REPUBBLICA

Presso il tribunale di Roma

 

ATTO DI DENUNCIA–QUERELA

 CON ISTANZA DI SEQUESTRO 

 

Il sottoscritto Nonno nato nella qualità di presidente dello Spartak Nonno f.c. come da atto notarile autenticatoto dal Dott. Vittorio Vincenzo Venezio Catapano notaio in Roma iscritto nel  collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, dichiara quanto segue.

 

In data 23 Dicembre 2003 il dichiarante apprendeva che sul numero tre anno I della FANTAREPUBBLICA veniva pubblicato, per intero, l’atto di querela sporto dal sig. Gianluca in arte GIANGI, da ora solo GIANGI, con il quale lo stesso chiedeva espressamente la punizione per i reati di cui all’art. 596-bis c.p.

Nell’atto de quo il sig. Giangi rappresentava una situazione dei fatti assolutamente falsa e calunniosa per il dichiarante, affermando che il materiale utilizzato e pubblicato, oltre ad essere di illecita provenienza, è stato utilizzato per fini diffamatori nonché discriminatori della persona del Giangi.

Si vuole quindi evidenziare che il Giangi non si limitava a sporgere querela presso l’Autorità competente, ma rendeva pubblica tale privata iniziativa avvalendosi del suo giornale.

E’ d’uopo osservare la molteplicità degli eventi di rilevanza giuridica sì gravi da far ritenere fondati i motivi in fatto e in diritto della presente querela.

-Per quanto attiene la provenienza del materiale pubblicato sulla rivista OPUS FANTACALCI, è indispensabile far presente al Sig. Giangi che il materiale pubblicato fosse già di pubblica visione e  nella disponibilità di tutti, tanto che, l’articolo scritto dal Picchio edito sul FANTACORRIERE, denunciando la FANTAGAZZETTA, riportava espressamente: “LE FOTO ERANO MIE”.

Tale affermazione lascia chiaramente dedurre che la provenienza del materiale non ha natura clandestina o illecita, bensì assolutamente legale perché pubbliche ed utilizzate senza ledere diritto alcuno.

-Per il fine diffamatorio è opportuno far notare al Giangi che l’immagine è già di per se eloquente ed è obbligo deontologico del giornalista osservare e descrivere la realtà immortalata senza manipolazione alcuna.

-In merito al discriminatorio si noti che, benché l’omosessualità dichiarata del maledetto frocio rientri ormai nel noto, il giornalista si è preoccupato di non ledere in alcun modo l’onore ed il pudore sessuale del Giangi anche se avrebbe potuto, con sincera liceità, insultarlo per la sua deprecabile propensione culattoria e sodomita senza per altro poter essere tacciato di intolleranza.

-Detto questo tanto più grave è il fatto che il Giangi mi ha accusato ingiustamente in quanto nessun rapporto lega il sottoscritto con la rivista OPUS FANTACALCI diretta dal sig. Ugo Foscolo

Per quanto detto si ritengono ravvisabili gli estremi di cui all’art. 368 c.p. nella parte in cui si sanziona la condotta penalmente rilevante di colui che “con denunzia, querela, richiesta o istanza anche se anonimo o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia l’obbligo di riferire, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

La condotta del Giangi rientra pienamente nella fattispecie dall’articolo citato, ritenuto che è pubblica la natura dell’incarico svolto dal dichiarante con piena consapevolezza da parte del Giangi della totale estraneità ai fatti resi da quest’ultimo in querela.

Alla grave condotta sopra esposta, commessa a danno dell’amministrazione della giustizia, il Giangi ha fatto seguire, per come si è anticipato, la pubblicazione della querela sul suo giornale, dando con ciò luogo ad una palese diffamazione a mezzo stampa così per come tipizzato dall’art. 595, III comma, c.p.

La disposizione citata prevede la pena della reclusione o della multa “se l’offesa è recata col mezzo della stampa” sanzionando più rigidamente l’atto diffamatorio perché eseguito con un mezzo di informazione a larga diffusione, sì da estendere notevolmente l’impatto offensivo.

Per tutto quanto sopra esposto il sottoscritto, per come sopra generalizzato, sporge formale

 

QUERELA

 

nei confronti del sig. Giangi, chiedendo espressamente la punizione dei fatti indicati e di tutti quei reati che la S.V. riterrà opportuno ravvisare.

Richiede altresì, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., di essere informato dell’eventuale richiesta di chiusura delle indagini preliminari, nonché dell’eventuale proroga delle indagini stesse ex art. 406 c.p.p.

 

RICHIESTA DI SEQUESTRO

 

Chiarito che la diffamazione è avvenuta a mezzo stampa e che l’Autorità procedente, a i fini dell’accertamento della penale responsabilità del Giangi, necessita della prova dell’avvenuta diffamazione, si richiede il sequestro probatorio, preventivo nonché conservativo di tutto il materiale utilizzato per commettere il reato, considerati i beni di produzione e il prodotto finito.

La polivalente natura del sequestro, per la quale si presenta istanza, necessita per tre esigenze: una probatoria, in quanto il mensile costituisce l’oggetto attraverso il quale il reato è stato commesso e quindi, quale corpus delicti, l’esigenza del sequestro è in re ipsa; un’altra preventiva, in quanto evidente il rischio di reiterazione del reato da parte del Giangi, per mezzo della testata giornalistica FANTAREPUBBLICA.

Infine, si eccepisce l’ulteriore esigenza conservativa del sequestro, visto che il sig. Giangi, dopo questo processo e dopo che gli avrò fatto un culo tanto, avrà solo buffi ai quali, per essere coperti, dovranno far seguito le vendite dei suoi beni tra cui anche la testa per la quale oggi si chiede il sequestro.   

 

RICHIESTA DI RADIAZIONE DALL’A.G.I.

 

In merito a quanto detto e con osservanza alle modalità di pubblicazione della querela sporta dal Giangi si richiede la radiazione dall’AGI della testata FANTAREPUBBLICA per aver violato le basilari norme di correttezza e deontologia etica e professionale dei suoi giornalisti, dei suoi redattori e del suo direttore; inoltre si richiede contestualmente e con effetto immediato la cancellazione e radiazione dall’ albo dei giornalisti di tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno commesso o partecipato al reato sopra citato.