STATUTO SOCIALE
    
        

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALPENLAENDISCHE DACHSBRACKE
(E.N.C.I.)

COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1
� costituita la Societ� specializzata denominata Associazione Italiana Alpenlaendische Dachsbracke – A.I.Al.Db. essa mira a svolgere ogni pi� efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza Alpenlaendische Dachsbracke ed a potenziarne la selezione e l’allevamento, senza alcun fine di lucro.

Art. 2
Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Societ�:
a)propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei cani della razza Alpenlaendische Dachsbracke ed assiste, nei limiti delle proprie possibilit�, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b)chiede di essere associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italia (E.N.C.I.) del quale osserva le norme e le direttive, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da essa delegati;
c)organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’E.N.C.I., con le Societ� cinofile da questo riconoscete oppure con altri Enti o Societ� specializzate, anch’essi interessati a tale iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed il riconoscimento dell’E.N.C.I., nel riquadro e con la disciplina da questi stabilite;
d)favorisce attraverso la pubblicazione di studi ed articoli sulle riviste specializzate la preparazione teorica e pratica di quanti si interessano alle razze relativamente agli spetti zootecnici e venatori, all’allevamento ed all’utilizzazione dei Cani della razza Alpenlaendische Dachsbracke.

SOCI
Art. 3
Possono essere soci dell’A.I.Al.Db. tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralit� che abbiano interesse al miglioramento ed alla valorizzazione dei Cani di razza Alpenlaendische Dachsbracke la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto sia stata accettata dal Consiglio
Art. 4
1.I soci dell’A.I.Al.Db. si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti ed i loro doveri nei confronti dell Societ� od in conseguenza della loro appartenenza a questa ultima sono uguali; � diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attivit� del sodalizio. Il Consiglio potr� nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia.
Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. Non hanno diritto di voto i soci di et� inferiore ai diciotto anni.
2.Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’associazione stabilir�, nei limiti delle necessit� e delle possibilit�, senza limiti temporali al fine di garantire la continuit� nel rapporto tra l’Associazione e i propri soci e con l’uguale possibilit� di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

Art. 5
Per far parte in qualit� di Socio della Societ� occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente.
In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente s’impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa nonch� ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda decide il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non � tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Art. 6
1.L’Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla Societ� dai soci.
2.La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non � rivalutabile n� rimborsabile ed � intrasmissibile ai terzi.
Art. 7
L’iscrizione a Socio vale per l’annata in corso e lo vincoler� per l’anno successivo qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.

Art. 8
La qualit� di Socio si perde:
a)per dimissioni presentata nei modi previsti dall’art.7
b)per morosit�. Quando il Socio non provvede al pagamento della propria quota annuale associativa entri il primo semestre
c)per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio.
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualit� di Socio perde ogni diritto relativo, ma non � esonerato dagli impegni assunti.

Art. 9
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. Tutti i soci maggiorenni della Societ� specializzata, in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso e regolarmente iscritti dall’anno precedente dispongono del diritto di voto per la approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della Societ� stessa.

ORGANI SOCIALI
Art. 10
Sono organi della Societ�:
a)l’Assemblea dei Soci;
b)il Consiglio composto dai consiglieri eletti e da un consigliere eletto dall’E.N.C.I.;
c)il Presidente;
d)il Collegio dei Probiviri;
e)il Collegio Sindacale e dei Revisori dei Conti;
f)il Comitato Tecnico;

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art.11
L’Assemblea Generale � composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso che siano soci dell’anno precedente. Ciascun Socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e pu� farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata; sono ammesse tre deleghe per persona. Le deleghe debbono essere depositate dal Socio cui sono state intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni e o cancellazioni sulle deleghe ne � consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Il Socio pu� anche votare a mezzo posta consegnando personalmente la scheda compilata ad un notaio di sua fiducia che provveder� ad inoltrarla al Presidente dell’Associazione presso la sede stessa.

Art.12
L’Assemblea Generale dei soci � presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presidiarla. Essa dovr�, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validit� dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L’Assemblea Generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parit� la decisione � nulla per cui si proceder� ad altra immediata votazione, la quale potr� essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in luogo prescelto dal Consiglio Direttivo entro il mese di marzo per l’approvazione del programma del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attivit� per l’annata in corso. In via straordinaria pu� essere convocata in qualsiasi altra data, allorch� lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione � annunciata da Presidente con tempestiva pubblicazione sull’Organo Ufficiale dell’E.N.C.I. o alternativamente con l’invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la localit� e l’ora della riunione, nonch� l’ordine del giorno da trattare. L’Assemblea � valida in prima convocazione allorch� risulta presente, di persona o per delega, almeno la met� pi� uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’Assemblea � valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza per� diritto di voto.

Art.14
1.L’Assemblea ha il compito di deliberare:
a)sul programma generale della Societ�;
b)sulla elezione delle cariche sociali;
c)sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
d)sulle modifiche dello Statuto;
e)sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei soci prevista nell’art.4;
f)su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale. Spetta inoltre all’Assemblea, eleggere i consiglieri, i probiviri e i sindaci effettivi e supplenti.

IL CONSIGLIO
Art. 15
Il Consiglio � composto di 7 (sette) consiglieri di cui 6 (sei) eletti dall’Assemblea Generale fra i soci e 1 (uno) designato dall’E.N.C.I. I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere rieletti qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o pi� consiglieri questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri cos� eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, pi� della met� dei consiglieri, l’intero Consiglio si intender� decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea Generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art. 16
Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei soci; fra l’altro � responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocinia manifestazioni, nomina e licenzia il personale stabilendone le mansioni e le remunerazioni, ecc.

Art. 17
Il Consiglio provvede, altres�, alla nomina del Presidente e di due Vice Presidenti della Societ�, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un Cassiere. Il Presidente ed i Vice Presidenti devono essere eletti fra i consiglieri; il/i Segretari ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorch� ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

Art. 18
Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio � presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti o, qualora questi mancassero dal Consigliere pi� anziano di et�. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parit� prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL PRESIDENTE
Art. 19
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Societ� sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perch� siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza pu� agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni cos� adottate dovranno tuttavia essere sottoposte alla approvazione di questo ultimo nella sua prima riunione. Pu� essere nominato dal Consiglio un Presidente onorario anche non consigliere purch� Socio. Il Presidente onorario pu� partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE
Art. 20
Il patrimonio della Societ� � costituito:
a)dai beni mobili ed immobili;
b)dalle somme accantonate;
c)da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della Societ� sono costituite:
a)dalle quote annuali versate dai soci;
b)dagli eventuali contributi concessile da enti o persone;
c)dalle attivit� di gestione;
d)da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

In caso di scioglimento della Societ� il patrimonio dovr� essere destinato a finalit� di utilit� generale.

Art. 21
1.L’esercizio finanziario va dal 1�gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei soci con l’approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale dei soci va trasmessa in copia all’E.N.C.I.
2.Gli utili o gli avanzi di gestione, cos� come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attivit� statutaria no potranno essere in alcun modo distribuiti che indirettamente, tra i Soci, fatta salva la possibilit� di devoluzione o di distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI
Art.22
La sorveglianza amministrativa e contabile � affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre sindaci, eletti dall’Assemblea Generale dei soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L’Assemblea Generale dei soci proceder� anche alla nomina di un Sindaco supplente. I sindaci hanno la facolt� di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati.

SCIOGLIMENTO
Art. 22 bis.
La stessa assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla Legge, dovr� decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sar� destinato esclusivamente a favore di Associazioni con finalit� analoghe, o a fini di pubblica utilit�, salvo diversa devoluzione impostata dalla Legge.

IL COMITATO TECNICO
Art. 23
� costituito da tre membri, nominati dal Consiglio Direttivo e decade automaticamente alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato. I tre membri saranno scelti fra i soci della A.I.A.D.; � per� desiderabile che non pi� di uno dei tre sia membro del Consiglio Direttivo al fine di consentire una pi� autonoma attivit� nei confronti del Consiglio stesso.

Art. 24
Il Comitato Tecnico avr� la funzione consultiva di studiare argomenti zootecnici e tecnico-organizzativi inerenti le razze e di riferire gli esiti dei propri studi al Consiglio Direttivo. Gli specifici argomenti ai quali il Comitato Tecnico dedicher� la sua attivit� potranno essere indicati dal Consiglio Direttivo o autonomamente identificati dal Comitato stesso.

SEZIONE
Art. 25
Il Consiglio pu� anche riconoscere sezioni periferiche (Delegazioni) allorquando ritenga che ci� utile agli scopi della Societ� ed alla valorizzazione delle razze. In tal caso il Consiglio potr� dettare le condizioni che riterr� opportune nell’interesse unitario dell’Associazione.

NORME DISCIPLINARI
Art. 26
Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno alla Societ�, � tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, le regole del buon costume e dell’onore sportivo. Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Societ� � passibile di sanzioni disciplinare che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri. Questo � formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale dei soci, fra i soci che non ricoprano gi� la carica di Consigliere. Uno dei membri effettivi sar� sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, sar� sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verr� sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea che provveder� alla nomina definitiva. Le denuncie a carico di un Socio devono essere avanzate, per iscritto e firmate, al Consiglio che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente della Societ�. In caso di mancanze gravi il Consiglio potr�, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovr� subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio procede all’attuazione dei lodo emesso dai Probiviri che � inappellabile. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri pu� adottare a carico di un Socio della Societ� sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravit� che comportino l’espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzer� la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci, che si pronuncer� in via definitiva. I provvedimenti disciplinari presi dall’E.N.C.I. a carico di un proprio Socio, che sia iscritto alla Societ�, saranno adottati anche da questa.

Art. 27
L’organo ufficiale di stampa della A.I.Al.Db. � la stessa pubblicazione che gi� funge da organo ufficiale dell’E.N.C.I. Su tale pubblicazione, o su edite dall’E.N.C.I., la A.I.Al.Db. potr� dar corso alla stampa di un proprio notiziario periodico (Annuario) che raccolga le informazioni di interesse generale per gli amatori della razza Alpelaendische Dachsbracke e di interesse particolare per il Socio.

VARIE
Art. 28
Tutte le cariche in seno alla Societ� sono gratuite

Art. 29
Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei soci entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potr� essere proposta all’Assemblea Generale se non dal Consiglio della Societ�, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazioni da un’Assemblea Generale in cui siano presenti o rappresentati per delega almeno la met� pi� uno dei soci aventi diritto al voto.

Art. 30
All’E.N.C.I. (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) vengono riconosciuti i poteri di tutela e di vigilanza ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e in caso di mancato funzionamento e di gravi irregolarit�, violazioni statutarie, di nominare un commissario “ad acta”, a sciogliere gli organi sociali e nominare un commissario straordinario con il compito di regolarizzare la situazione nel termine massimo di quattro mesi.

Art. 31
Per quanto no � previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.