LA COSTITUZIONE DELL’AZIENDA

 

Prima di dar vita a una attività aziendale è necessario stabilire:

- gli investimenti da effettuare per l’attuazione dell’attività produttiva.

-i finanziamenti occorrenti

- il luogo in cui svolgere l’attività produttiva.

Gli adempimenti connessi all’inizio dell’attività riguardano:

- l’iscrizione al registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e Agricoltura (c.c.i.a.a)

- la dichiarazione di inizio attività presentata all’ufficio IVA

- l’iscrizione al rec (registro Esercenti il commercio), nel caso di svolgimento da un’attività commerciale.

Le possibili forme di conferimento sono date da:

- denaro (forma di conferimento maggiormente diffusa)

- beni

- azienda in funzionamento

L’insieme dei conferimenti costituisce il patrimonio di conferimento.

I beni possono essere disgiunti e congiunti.

I beni disgiunti non sono legati tra loro da vincoli di complementarità e vengono valutati separatamente. I criteri più usati per la valutazione sono:

- costo d’acquisto

- valore corrente

- grado di utilità futura

I beni congiunti riguardano essenzialmente un’azienda già funzionante e la relativa valutazione viene effettuata tenendo conto di:

- esistenza di strutture organizzative e operative già funzionanti

- l’inserimento già avvenuto sul mercato

- la clientela acquistata.

Il suo valore è solitamente superiore al valore contabile (somma tra attività e passività), la differenza tra il valore assegnato all’azienda e il valore contabile, è detto avviamento.

 

I costi d’impianto sono dati da quei costi necessari per intraprendere l’attività produttiva, sono caratterizzati dal fatto di fornire un’utilità pluriennale, tra essi:

- spese derivanti da obblighi di registrazione

- onorari da corrispondere ad professionisti

- spese relative alla stipulazione di contratti di fornitura di alcuni servizi necessari (telefono, acqua,...)

- spese di varia natura

I costi d’impianto (o di costituzione) sono immobilizzazioni immateriali e devono essere ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni (art. 2426 c.c.). Possono essere o meno soggetti a iva e a ritenuta d’acconto.

 

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