LA COSTITUZIONE DELL’AZIENDA
Prima di dar vita a una attività aziendale è necessario stabilire:
- gli investimenti da effettuare per l’attuazione dell’attività produttiva.
-i finanziamenti occorrenti
- il luogo in cui svolgere l’attività produttiva.
Gli adempimenti connessi all’inizio dell’attività riguardano:
- l’iscrizione al registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e Agricoltura (c.c.i.a.a)
- la dichiarazione di inizio attività presentata all’ufficio IVA
- l’iscrizione al rec (registro Esercenti il commercio), nel caso di svolgimento da un’attività commerciale.
Le possibili forme di conferimento sono date da:
- denaro (forma di conferimento maggiormente diffusa)
- beni
- azienda in funzionamento
L’insieme
dei conferimenti costituisce il patrimonio
di conferimento.
I beni possono essere disgiunti e congiunti.
I beni disgiunti non sono legati tra loro da vincoli di complementarità e vengono valutati separatamente. I criteri più usati per la valutazione sono:
- costo d’acquisto
- valore corrente
- grado di utilità futura
I beni congiunti riguardano essenzialmente un’azienda già funzionante e la relativa valutazione viene effettuata tenendo conto di:
- esistenza di strutture organizzative e operative già funzionanti
- l’inserimento già avvenuto sul mercato
- la clientela acquistata.
Il
suo valore è solitamente superiore al valore contabile (somma tra
attività e passività), la differenza tra il valore assegnato all’azienda e
il valore contabile, è detto avviamento.
I costi d’impianto sono dati da quei costi necessari per intraprendere l’attività produttiva, sono caratterizzati dal fatto di fornire un’utilità pluriennale, tra essi:
- spese derivanti da obblighi di registrazione
- onorari da corrispondere ad professionisti
- spese relative alla stipulazione di contratti di fornitura di alcuni servizi necessari (telefono, acqua,...)
- spese di varia natura
I costi d’impianto (o di costituzione) sono immobilizzazioni immateriali e devono essere ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni (art. 2426 c.c.). Possono essere o meno soggetti a iva e a ritenuta d’acconto.