IL POSSESSO

 

La detenzione, è una situazione di fatto, consiste nell’avere la disponibilità materiale di una cosa.

Il possesso (art. 1140 c.1), è pure una situazione di fatto, consiste nella disponobilità concreta di un bene indipendentemente dal fatto di esserne proprietario (il possesso non è un diritto, ma l’esecuzione del diritto).Una persona può essere possessore e detentore insieme, oppure detentore senza possesso (es. io ospito un amico, ne utilizza la casa temporaneamente a titolo di cortesia) oppure possessore non detentore (es. appartamento dato in locazione in cui è detentore e il locatore resta il possessore).

Le regole generali del possesso sono:

- presunzione del possesso

- presunzione sulla durata del possesso

- presunzione di buona fede.

I diritti reali assicurano un diritto sulla cosa e che ne è titolare è il solo indicato a godere i vantaggi, avvalendosi della protezione giuridica per l’esercizio di determinare poteri sulla cosa stessa, ma altro è il diritto di esercitare un potere su un bene, altro è il fatto di esercitarlo effettivamente.

La titolarità del diritto esprime che il diritto appartiene, il possesso esprime che di fatto viene esercitato. E’ nella normalità delle cose che titolarità e possesso vadano congiunti, sicchè nella stessa titolarità si intende compreso il possesso, cioè come diritto di possedere. Ciò non impedisce che l’esercizio del contenuto di un diritto sia effettuato in via di fatto e nel proprio interesse da una persona che non è titolare.

Abbiamo allora il possesso non quale (derivazione del diritto) ius possidenti, ma come factum possessionis, da cui possono derivare diversi effetti (art. 1148 e succ. 1153 e il 1158 e succ.) definiti come esercizio di fatto nel proprio interesse di un contenuto di un diritto reale da parte di un soggetto che non è titolare (art. 1140)

Le azioni possessorie sono:

La reintegrazione (art. 1168) il possessore (e il detentore dell’interesse proprio) che è stato spogliato del possesso di una cosa in modo violento o clandestino può ottenere la restituzione (deve essere chiesta entro 1 anno dallo sbaglio)

La manutenzione (art. 1170) il possessore che è stato disturbato nel suo possesso di un immobile può ottenere la cessione della turbativa (deve essere chiesta entro 1 anno dalla molestia)

La denuncia di nuova opera (art. 1171) la persona che teme di ricevere un danno alla cosa di suo possesso, a causa di una nuova opera che un’altra persona intraprende su un fondo altrui o proprio, può ottenere che il giudice imponga opportune cautele. La denuncia di danno temuto (art. 1172) la persona che teme di ricevere entro breve tempo un danno grave alla cosa in suo possesso, a causa di altri edifici, alberi o altro, può ottenere che il giudice emani un provvedimento urgente per sventare il pericolo.Le azioni possessorie garantiscono al possessore una tutela efficiente in quanto semplice e rapida.

 

 

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