IL
POSSESSO
La
detenzione, è una situazione di fatto, consiste
nell’avere la disponibilità materiale di una cosa.
Il
possesso (art. 1140 c.1), è pure una situazione di fatto, consiste
nella disponobilità concreta di un bene indipendentemente dal fatto di esserne
proprietario (il possesso non è un diritto, ma l’esecuzione del diritto).Una
persona può essere possessore e detentore insieme, oppure detentore senza
possesso (es. io ospito un amico, ne utilizza la casa temporaneamente a titolo
di cortesia) oppure possessore non detentore (es. appartamento dato in locazione
in cui è detentore e il locatore resta il possessore).
Le
regole generali del possesso sono:
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presunzione del possesso
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presunzione sulla durata del possesso
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presunzione di buona fede.
I
diritti reali assicurano un diritto sulla cosa e che ne è titolare è il
solo indicato a godere i vantaggi, avvalendosi della protezione giuridica per
l’esercizio di determinare poteri sulla cosa stessa, ma altro è il diritto di
esercitare un potere su un bene, altro è il fatto di esercitarlo
effettivamente.
La
titolarità del diritto esprime che il diritto appartiene, il possesso
esprime che di fatto viene esercitato. E’ nella normalità delle cose che
titolarità e possesso vadano congiunti, sicchè nella stessa titolarità si
intende compreso il possesso, cioè come diritto di possedere. Ciò non
impedisce che l’esercizio del contenuto di un diritto sia effettuato in via di
fatto e nel proprio interesse da una persona che non è titolare.
Abbiamo
allora il possesso non quale (derivazione del diritto) ius possidenti, ma come
factum possessionis, da cui possono derivare diversi effetti (art. 1148 e succ.
1153 e il 1158 e succ.) definiti come esercizio di fatto nel proprio interesse
di un contenuto di un diritto reale da parte di un soggetto che non è titolare
(art. 1140)
Le
azioni possessorie sono:
La
reintegrazione (art. 1168) il possessore (e il detentore
dell’interesse proprio) che è stato spogliato del possesso di una cosa in
modo violento o clandestino può ottenere la restituzione (deve essere chiesta
entro 1 anno dallo sbaglio)
La
manutenzione (art. 1170) il possessore che è stato disturbato nel suo
possesso di un immobile può ottenere la cessione della turbativa (deve essere
chiesta entro 1 anno dalla molestia)
La denuncia di nuova opera (art. 1171) la persona che teme di ricevere un danno alla cosa di suo possesso, a causa di una nuova opera che un’altra persona intraprende su un fondo altrui o proprio, può ottenere che il giudice imponga opportune cautele. La denuncia di danno temuto (art. 1172) la persona che teme di ricevere entro breve tempo un danno grave alla cosa in suo possesso, a causa di altri edifici, alberi o altro, può ottenere che il giudice emani un provvedimento urgente per sventare il pericolo.Le azioni possessorie garantiscono al possessore una tutela efficiente in quanto semplice e rapida.