LA
RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE E LA GARANZIA DEL CREDITO
Il
patrimonio e la responsabilità, secondo la
responsabilità patrimoniale, il debitore risponde dell’adempimento delle
obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740). La
responsabilità del debitore è limitata al suo patrimonio, che costituisce per
il creditore la garanzia di poter ottenere una soddisfazione dei propri diritti,
perlomeno in forma di equivalente di denaro. Per contratto si intende
l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi, aventi un contenuto
patrimoniale, che spettano a una persona.
Esso
comprende:
-
i diritti reali sui beni
-
i diritti sui beni immateriali
-
i diritti di credito
-
i debiti.
I
principali mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale sono:
L’azione
surrogatoria, è un’azione attraverso la quale il creditore si sostituisce
al debitore per far entrare nel patrimonio di quest’ultimo quei beni che a
causa di un suo comportamento nella gente potrebbe impoverire il suo patrimonio,
danneggiando così la garanzia del creditore. Mira a ingrandire il patrimonio e
la si può attuare solo quando c’è pregiudizio del creditore.
L’azione
revocatoria ordinaria, è un mezzo che ha il creditore per difendersi contro
atti mediante i quali il debitore dispone del proprio patrimonio (es. vendita di
una casa e donazione a un familiare). Mira alla conservazione del patrimonio, e
tutte le uscite la rendono inefficiente nei confronti del creditore come ad
esempio una persona con debiti vende un bene per ricavarne la somma
all’insaputa del creditore.
I
requisiti indispensabili sono per l’azione revocatoria sono:
-
pregiudizio per il creditore
-
conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecato al creditore, cioè se
l’atto è successivo al sorgere del debito, oppure la preordinata volontà di frodare
il creditore, se l’atto è precedente al sorgere del credito.
-
la conoscenza da parte del terzo, che acquista dal debitore del pregiudizio
arrecato al creditore, oppure la preordinata volontà di collaborare con il
debitore a frodare il creditore. Se l’atto a disposizione del titolo oneroso
del debitore presenta questi tre requisiti, il creditore può impugnarlo e
revocarlo, se l’atto a disposizione è a titolo gratuito, sono sufficienti i
primi due requisiti.
Il
sequestro conservativo, di un bene del debitore, (lo si usa quando c’è
pericolo che il debitore in attesa della sentenza consumi o alieni il bene). Il
creditore può chiedere sequestro conservativo di beni del debitore secondo le
regole stabilite dal codice di procedura.
Viene
nominato un sequestratario, il quale cura l’amministrazione dei beni, cioè
inefficacia nei confronti del creditore sequestrante (art. 2906). Se la domanda
del creditore viene respinta dando ragione al debitore, il sequestro cessa
immediatamente.
Il
diritto di ritenzione, che da diritto al creditore di trattenere una
cosa spettante al debitore che questo non adempie alla sua prestazione.
I
creditori hanno parità di trattamento tra loro salvo le cause di prelazione.
I
privilegi sono particolari qualità stabilite dalla legge di determinati crediti
(privilegio generale sui beni immobili, privilegi speciali su determinati beni)
I
diritti reali di garanzia, sono diritti reali su una cosa altrui, e
sono:
-
accessori al creditore
-
attribuiscono solo il diritto di soddisfarsi sul bene a preferenza degli altri
creditori
-
sono opponibili a terzi.
Tra
i diritti reali troviamo:
il
pegno, ha come beni mobili, titoli di credito etc. Si costituiscono mediante
un contratto in forma scritta tra due soggetti (debitore, creditore), che si
perfeziona con la consegna della cosa. Il creditore pignoratizio non può
utilizzare la cosa ricevuta in pegno ed ha su di essa una prelazione.
l’ipoteca,
ha come oggetto i beni immobili. Si costituisce quando ha un titolo che la
giustifica e l’iscrizione nei registri immobiliari. L’ipoteca può avere
titolo in un contratto (volontario), in una sentenza (giudiziale) o in
situazioni particolari indicate dalla legge (legale). Si perfeziona con
l’iscrizione del titolo nei pubblici registri, i suoi effetti durano 20 anni e
possono essere rinnovati se il titolo originario è ancora efficace. L’ipoteca
si estingue con l’estinguersi del credito garantito e deve essere cancellata
dal registro.
Le
garanzie personali sono:
La
fideiussione, un contratto mediante il quale una persona garantisce al
creditore l’adempimento di un’obbligazione altrui, obbligandosi
personalmente, con tutto il suo patrimonio, nei confronti del creditore (art.
1936)
L’anticresi,
un contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un
immobile al creditore a garanzia del creditore (art. 1962)
Il
negozio giuridico, è una manifestazione di volontà di una o più
persone capaci d’agire, alla quale l’ordinamento giuridico ricollega gli
effetti giuridici voluti da chi le emana. Il negozio giuridico per eccellenza è
il contratto. Un negozio giuridico è invalido se presenta dei vizi in
uno dei suoi requisiti, a secondo del tipo di vizio il negozio è:
nullo,
se presenta vizi tali da renderla contraria agli interessi generali;
annullabile,
quando presenta un vizio particolare che danneggia gli interessi di una singola
persona.
Può
essere:
-
unilaterale, posti in essere da una sola persona (testamento)
-
bilaterale, posti in essere da due persone (contratto compravendita)
-
plurilaterale, posti in essere da più persone (contratto di società)