LA PROPRIETA’

 

La proprietà (art.832), è un’attività reale sulla cosa, e consiste nel potere di goderne in modo pieno ed esclusivo:

La facoltà di godere della cosa, significa che il proprietario può utilizzare la cosa e realizzare il valore d’uso che essa ha ed è libero di decidere se utilizzare o no il nome; la facoltà di disporre della cosa, significa che il proprietario può alienare la cosa e realizzare il valore di scambi, si realizza principalmente attraverso il contratto e il testamento. La proprietà ha anche una funzione sociale (l’esercizio della proprietà non deve essere in contrasto con l’interesse della collettività) e deve essere accessibile a tutti (deve favorire la diffusione della piccola proprietà cos’ che ogni famiglia abbia i beni essenziali per la vita materiale, es. equocanone, case popolari, mutui...).

L’espropriazione (art 42 c 3) è l’azione con cui una persona viene privata della proprietà di un bene, nei casi previsti dalla legge. Si ha espropriazione per pubblica utilità quando il bene (es. terreno) viene espropriato per esigenze di interesse pubblico (es. costruzione strada), mentre l’espropriazione forzata è quando il bene viene venduto al fine di soddisfare, con il ricavo, i diritti dei creditori. L’espropriazione traslativa trasferisce la proprietà da un privato ad un ente pubblico o ad un altro privato che si trova nelle condizioni previste dalla legge.

L’espropriazione non traslativa, non trasferisce ma assegna l’utilizzo di un determinato bene ad un ente pubblico. Ogni espropriazione deve avere un indennizzo, che è la somma versata come risarcimento a che ha subito un danno o un pregiudizio senza colpa, e deve tener conto del valore di mercato del bene.

I modi di acquisto della proprietà possono essere di due tipi:

modi di acquisto a titolo derivativo, sono quelli in cui una persona acquista la proprietà di un bene da un’altra persona che ne era precedentemente proprietario tra essi (il contratto e la successione a causa di morte). Nell’acquisto del bene a titolo derivativo, si trasferisce la situazione attiva o passiva del soggetto che trasmette il bene (ha dei limiti).

modi di acquisto a titolo originario, sono quelli nei quali una persona acquista la proprietà di un bene in maniera autonoma e indipendente rispetto a eventuali diritti di proprietà altrui preesistenti grazie ad un comportamento materiale proprio o ad un evento oggettivo (è libero da pesi) Tra essi:

occupazione, (art. 923) cioè la presa di possesso materiale di una cosa mobile che non sia di proprietà di nessuno.

invenzione (art. 924), cioè il ritrovamento di cose smarrite, se non si conosce il proprietario bisogna consegnare la cosa all’ufficio oggetti smarriti del luogo in cui è stata trovata e il ritrovatore ha diritto a un premio, se invece passa 1 anno senza che il proprietario presenti, il ritrovatore diventa a sua volta proprietario.

accessione (art. 934), il proprietario del suolo acquista la proprietà di qualsiasi bene che sia materialmente unito ad esso, ma deve pagare il valore dei materiali utilizzati a che ne era proprietario, nonché il prezzo della mano d’opera (es. piantagione)

umana e commistione (art. 939), quando più cose mobili appartenenti a diversi proprietari sono state unite così da formare una cosa unica. Il proprietario della cosa principale tra quelle unite diventa proprietario dell’intera cosa ma deve pagare agli altri il valore delle loro cose.

specificazione (art. 940), una persona che costruisce una cosa nuova utilizzando materiale altrui diventa proprietario di essa pagando il prezzo del materiale, a meno che il valore della materia utilizzata non superi notevolmente il valore della mano d’opera.

usocapione (art. 1158 segg.), è un modo d’acquisto della proprietà o di un altro diritto reale mediante il possesso indisturbato della cosa (materiale o immateriale) protratti per un certo periodo di tempo.

possesso vale titolo (art. 1153), significa che il possessore di una cosa mobile ne acquista la proprietà per effetto del possesso immediatamente, purché sia in buona fede, o riceva la consegna in base ad un titolo idoneo all’acquisto della proprietà, (buona fede, possesso, titolo idoneo).

 

Nel diritto nessuno può trasferire ad un altro qualcosa che non possiede

Le azioni che spettano al proprietario per difendere il suo diritto contro le altrui turbative sono dette azioni petitorie e sono:

azioni di rivendicazione (art. 9480 c.3), il proprietario può agire in giudizio contro chiunque possiede o detiene la cosa di sua proprietà senza averne titolo (cioè diritto)

azione negatoria (art. 8), il proprietario può agire in giudizio contro chiunque vanti sulla cosa stessa un diritto reale diverso dalla proprietà

azione di regolamento di confini (art. 950) controversia tra proprietari di terreni vicini per definire il confine che li separa.

azione per opposizione di termini (art. 951), quando si vuole far segnare i confini.

 

 

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