LA
PROPRIETA’
La
proprietà (art.832), è un’attività reale sulla
cosa, e consiste nel potere di goderne in modo pieno ed esclusivo:
La
facoltà di godere della cosa, significa che il proprietario può utilizzare
la cosa e realizzare il valore d’uso che essa ha ed è libero di decidere se
utilizzare o no il nome; la facoltà di disporre della cosa, significa
che il proprietario può alienare la cosa e realizzare il valore di scambi, si
realizza principalmente attraverso il contratto e il testamento. La proprietà
ha anche una funzione sociale (l’esercizio della proprietà non deve
essere in contrasto con l’interesse della collettività) e deve essere accessibile
a tutti (deve favorire la diffusione della piccola proprietà cos’ che
ogni famiglia abbia i beni essenziali per la vita materiale, es. equocanone,
case popolari, mutui...).
L’espropriazione
(art 42 c 3) è l’azione con cui una persona viene privata della proprietà di
un bene, nei casi previsti dalla legge. Si ha espropriazione per pubblica utilità
quando il bene (es. terreno) viene espropriato per esigenze di interesse
pubblico (es. costruzione strada), mentre l’espropriazione forzata è quando
il bene viene venduto al fine di soddisfare, con il ricavo, i diritti dei
creditori. L’espropriazione traslativa trasferisce la proprietà da un
privato ad un ente pubblico o ad un altro privato che si trova nelle condizioni
previste dalla legge.
L’espropriazione
non traslativa, non trasferisce ma assegna l’utilizzo di un determinato
bene ad un ente pubblico. Ogni espropriazione deve avere un indennizzo,
che è la somma versata come risarcimento a che ha subito un danno o un
pregiudizio senza colpa, e deve tener conto del valore di mercato del bene.
I
modi di acquisto della proprietà possono essere di due tipi:
modi
di acquisto a titolo derivativo, sono quelli in cui una persona acquista
la proprietà di un bene da un’altra persona che ne era precedentemente
proprietario tra essi (il contratto e la successione a causa di morte).
Nell’acquisto del bene a titolo derivativo, si trasferisce la situazione
attiva o passiva del soggetto che trasmette il bene (ha dei limiti).
modi
di acquisto a titolo originario, sono quelli nei quali una persona
acquista la proprietà di un bene in maniera autonoma e indipendente rispetto a
eventuali diritti di proprietà altrui preesistenti grazie ad un comportamento
materiale proprio o ad un evento oggettivo (è libero da pesi) Tra essi:
occupazione,
(art. 923) cioè la presa di possesso materiale di una cosa mobile che non sia
di proprietà di nessuno.
invenzione
(art. 924), cioè il ritrovamento di cose smarrite, se non si conosce il
proprietario bisogna consegnare la cosa all’ufficio oggetti smarriti del luogo
in cui è stata trovata e il ritrovatore ha diritto a un premio, se invece passa
1 anno senza che il proprietario presenti, il ritrovatore diventa a sua volta
proprietario.
accessione
(art. 934), il proprietario del suolo acquista la proprietà di qualsiasi bene
che sia materialmente unito ad esso, ma deve pagare il valore dei materiali
utilizzati a che ne era proprietario, nonché il prezzo della mano d’opera
(es. piantagione)
umana
e commistione (art. 939), quando più cose mobili
appartenenti a diversi proprietari sono state unite così da formare una cosa
unica. Il proprietario della cosa principale tra quelle unite diventa
proprietario dell’intera cosa ma deve pagare agli altri il valore delle loro
cose.
specificazione
(art. 940), una persona che costruisce una cosa nuova utilizzando materiale
altrui diventa proprietario di essa pagando il prezzo del materiale, a meno che
il valore della materia utilizzata non superi notevolmente il valore della mano
d’opera.
usocapione
(art. 1158 segg.), è un modo d’acquisto della proprietà o di un altro
diritto reale mediante il possesso indisturbato della cosa (materiale o
immateriale) protratti per un certo periodo di tempo.
possesso
vale titolo (art. 1153), significa che il possessore di una cosa mobile
ne acquista la proprietà per effetto del possesso immediatamente, purché sia
in buona fede, o riceva la consegna in base ad un titolo idoneo all’acquisto
della proprietà, (buona fede, possesso, titolo idoneo).
Nel
diritto nessuno può trasferire ad un altro qualcosa che non possiede
Le
azioni che spettano al proprietario per difendere il suo diritto contro le
altrui turbative sono dette azioni petitorie e sono:
azioni
di rivendicazione (art. 9480 c.3), il proprietario può agire in giudizio
contro chiunque possiede o detiene la cosa di sua proprietà senza averne titolo
(cioè diritto)
azione
negatoria (art. 8), il proprietario può agire in giudizio contro chiunque
vanti sulla cosa stessa un diritto reale diverso dalla proprietà
azione
di regolamento di confini (art. 950) controversia tra
proprietari di terreni vicini per definire il confine che li separa.
azione
per opposizione di termini (art. 951), quando si vuole far segnare i
confini.