L’OBBLIGAZIONE
L’obbligazione
è un rapporto giuridico, che può derivare da un atto volontario.
I
diritti di obbligazione sono:
-
ATIPICI
-
PERSONALI
-
RELATIVI
-
PATRIMONIALI
-
SONO MEDIATI, cioè non sono immediati
Le
fonti delle obbligazioni sono:
-
il contratto
-
il fatto illecito, cioè il fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto
-
ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento
giuridico (titoli di credito, gestione di fatti altrui)
Il
rapporto di obbligazione nasce tra:
-
un creditore, portatore di un interesse attivo preteso
-
un debitore, portatore di un interesse passivo.
E’
perciò un rapporto giuridico tra due parti che ha per oggetto una
prestazione, che deve essere: possibile, lecita, determinata e
determinabile, e che si trasforma in un comportamento che consiste nel:
dare,
obbligo del debitore di consegnare una cosa al creditore, ha per oggetto la
disponibilità materiale della cosa (es. trasferimento di diritti reali)
fare,
obbligo del debitore di svolgere una certa attività a favore del creditore, ha
per oggetto un servizio (es. incarico una terza persona)
non
fare, obbligo del debitore di astenersi dal compiere una certa attività,
che altrimenti egli potrebbe liberamente compiere, ha per oggetto una certa
conservazione (es. non vendere un certo oggetto ad una certa persona).
Nelle
obbligazioni possono esservi più soggetti, sia creditori che debitori, e si
distinguono in:
obbligazione
semplice (c’è un debitore o un creditore)
obbligazione
solidale
obbligazione
parziale
La
solidarietà passiva (art. 1292), prevede più debitori; il creditore può
ottenere l’intera prestazione da uno qualsiasi dei condebitori, a sua scelta.
Il condebitore solidale che ha adempiuto per intero ha diritto di regresso
nei confronti degli altri condebitori; può cioè ottenere che questi gli
rimborsino la propria parte di prestazione (art. 1299).
L’obbligazione
con più debitori si presume solidale (art. 1294)
La
solidarietà attiva (art. 1292), prevede più creditori; uno qualsiasi
dei creditori può ottenere l’adempimento dell’intera prestazione del
debitore. Gli altri creditori hanno diritto di regresso nei suoi confronti.
L’obbligazione
con più creditori si presume parziale
Parziale,
è quando ci sono più soggetti o più debitori o più creditori) e ad ognuno
compete solo una parte dell’obbligazione; si parla cioè di obbligazione di
quota (es. ripartizione quote spese condominiali).
L’oggetto
della prestazione può essere:
divisibile
indivisibile
(art. 1316), si presenta come un comportamento che non può essere condiviso da
più soggetti. Richiama un contenuto naturale (es. animale vivo) o giuridico
(es. maso chiuso).
La
prestazione può essere:
semplice
molteplice
;un creditore o più debitori e viceversa (contratto di lavoro)
Tra
quelle molteplici troviamo poi quelle:
comulative,
in cui il debitore deve adempiere a tutte le prestazioni
alternative,
(art. 1285) in cui ci sono dei comportamenti principali alternativi tra
loro. Il debitore è libero quando adempie a una delle due prestazioni.
facoltativa,
è quella in cui il debitore è tenuto nei confronti del creditore ad avere un
comportamento principale e uno accessorio. Il debitore è liberato solo
quando adempie alla principale. Se la principale diventa impossibile, il
debitore si libera con quella accessoria, che finisce così per assumere il
valore liberatorio della principale.
L’obbligazione
naturale, non trova giustificazione nell’ambito del diritto, ma
riguarda il sociale. L’obbligazione civile trova giustificazione
nell’ambito del diritto, infatti il giudice obbliga il debitore ad adempiere
il suo debito nei confronti del creditore, tranne quando c’è un incapace. Il
debitore è obbligato a eseguire la prestazione dovuta; eseguendola adempie il
suo obbligo. In questo modo si estingue l’obbligazione e il debitore è
liberato dal suo obbligo.
L’ADEMPIMENTO
DELLE OBBLIGAZIONI
L’adempimento
(o pagamento), è l’esatta esecuzione della
prestaZione dovuta, è la causa di estinzione per eccellenza delle obbligazioni.
L’adempimento delle obbligazioni è il comportamento che deve tenere il
debitore per liberarsi del vincolo giuridico. Se invece non si adempie,
l’obbligazione non si estingue e il creditore può ottenere un risarcimento
del danno. L’estinzione dell’obbligazione avviene anche per causa non
imputabile al debitore.
Oppure
si verifica che si estingue per:
compensazione,
quando due persone sono obbligate reciprocamente, i loro due debiti si
estinguono per le quantità corrispondente. La compensazione legale avviene
quando i debiti reciproci sono omogenei, fungibili, esigibili, liquidi. La
compensazione giudiziale avviene durante un processo.
novazione
si rinnova la prestazione che ha però titolo e oggetto diverso dalla
precedente.
remissione
il creditore rinuncia all’adempimento della sua prestazione
confusione
crediti e debiti confluiscono nella stessa persona
prescrizione
Poichè
l’adempimento è un atto dovuto al creditore, è necessario che nel
momento in cui sorge il diritto di obbligazione il debitore abbia la capacità
d’agire, è invece irrilevante se l’incapacità si manifesta successivamente
perché il debitore è tenuto comunque ad adempiere alla sua prestazione.
L’incapacità del debitore fa si che l’obbligazione non sorga. Nel caso in
cui il creditore diviene incapace, il debitore deve comunque adempiere al suo
obbligo, a meno che non dia la prova che la prestazione ricevuta dal creditore
incapace è stata rivolta a suo vantaggio (art. 1190).
L’adempimento
di un terzo. Normalmente l’adempimento viene
effettuato dal debitore, esistono tuttavia delle circostanze in cui
l’adempimento viene fatto da un terzo, e il creditore deve accettarlo. Il
creditore può rifiutare se ha un particolare interesse a che la prestazione sia
fatta direttamente dal debitore (art. 1180 c.1) ad esempio è il caso di prestazione
di fare fungibile. C’è anche l’ipotesi che il terzo effettui la
prestazione autonomamente, cioè in modo indipendente dalla volontà del
debitore (un rapporto di amicizia): in questa situazione è necessario che il
terzo che adempie sia capace d’agire, e nel caso di opposizione del debitore,
il creditore può rifiutare la prestazione (art. 1180 c.2). E’ possibile
inoltre che il terzo esegua la prestazione come ausiliario del debitore e quindi
per ordine di questo (fattorino di un’impresa). Il debitore rimane responsabile
nei confronti del creditore, del comportamento dei terzi suoi ausiliari (art.
1128) nell’adempimento.
Nell’adempimento
a un terzo, il creditore è il destinatario
dell’adempimento, è pero possibile che la prestazione sia ricevuta da una
persona diversa indicata dal creditore al debitore (art.1188c.1). Non si può
adempiere ad un soggetto diverso del creditore. Esistono però due casi
particolari in cui il creditore: ratifica, manifesta cioè la volontà di
fare proprio un atto che di regola non gli spetta. ne approfitta, cioè
se la prestazione entra nel suo patrimonio perché ad esempio il terzo gli e la
trasferisce immediatamente (nel caso dei coniugi).
In
questo caso il debitore è liberato e l’obbligazione si estingue (art. 1188
c.2) C’è anche il caso in cui il terzo sembra avere diritto a ricevere la
prestazione in base a circostanze univoche (cioè senza possibilità di
dubbi), in questo caso il debitore che effettua la prestazione in suo favore è
in buona fede, poichè crede di farla in favore del vero creditore, e allora è
liberato e l’obbligazione si estingue (art. 1189 c.1). Questo però porta al
sorgere di una nuova obbligazione tra il creditore apparente e quello vero.
L’affidamento
è tutelato dalla legge.
Le
modalità dell’adempimento,
IL
debitore adempie la sua obbligazione quando esegue il modo esatto la prestazione
dovuta. L’accordo tra le parti supera il vincolo stabilito dalla legge:
nel caso in cui il debitore offra al creditore una prestazione diversa da quella
dovuta e quest’ultimo accetta, allora e solo allora la prestazione diversa ha
l’effetto di un adempimento e prende il nome di prestazione in luogo di
adempimento (art. 1197). Se la fonte da cui nasce l’obbligazione specifica
le conformità dell’adempimento, bisogna eseguirle se invece ci sono degli
aspetti dell’obbligazione che le parti non hanno ritenuto opportuno
disciplinare in modo più esauriente, subentrano le regole suppletive che
completano così l’insieme delle regole contenute nella fonte dalla quale
sorge l’obbligazione.
L’adempimento
riguarda:
- qualità
- quantità
della prestazione
- tempo
- luogo
La
qualità dell’adempimento, riguarda alcune categorie
di prestazione come quella di:
dare,
(art. 1178) il debitore è tenuto a dare cose che devono corrispondere alle
caratteristiche e al livello qualitativo indicati nel titolo
dell’obbligazione. Qualora venissero indicati solo il genere e la quantità,
la quantità non dovrà essere inferiore alla media.
fare,
il debitore è tenuto ad assumere un comportamento corrispondente a quanto
indicato nell’obbligazione; deve inoltre usare la diligenza media (art.
1176 c.1) che ogni persona ha o dovrebbe avere nella propria vita di relazione e
quindi negli aspetti di adempimento delle obbligazioni. Talvolta questa
diligenza non è sufficiente e se una persona deve adempiere ad una prestazione
inerente la propria attività professionale, la legge richiede che la esegua con
un grado di diligenza superiore alla media, cioè con diligenza professionale,
che consiste nell’applicare quelle regole tecniche extra - giuridiche tipiche
di ogni tipo di attività, così da svolgerla a regola d’arte (art. 1176 c.2)
la
quantità dell’adempimento, il debitore deve
eseguire la prestazione interamente, anche se è possibile dividerla
materialmente, perciò il creditore può rifiutare un adempimento parziale della
prestazione dovuta (art. 1181)
Il
termine può essere:
A
favore del debitore, il creditore non può richiedere l’adempimento prima
del termine di scadenza, ma il debitore può adempiere anche prima.
A
favore del creditore, il debitore non può liberarsi
adempiendo prima della scadenza, ma il creditore può richiedere l’adempimento
prima del termine.
A
favore di entrambi, ne il creditore può richiedere prima, ne il debitore può
effettuare l’adempimento prima della scadenza (art. 1185). Se il titolo non
indica un termine, si presume che questo sia a favore del debitore (parte più
debole art. 1184). Il termine può essere indicato con la data, con
l’indicazione di un periodo preciso (art. 2963, 1187).
Il
luogo dell’adempimento E’ generalmente
indicato nel titolo dell’obbligazione, nel caso in cui non ci sia, si
applicano le regole suppletive dettate dalla legge (art. 1182 c.1). Può essere
che il luogo dell’adempimento sia quello in cui è sorta l’obbligazione
(art. 1182 c.2), e che il pagamento debba avvenire al domicilio del creditore
(art. 1182 c.3), mentre tutte le altre prestazioni devono essere effettuate al
domicilio del debitore (art. 1182 c.4)
Nelle
obbligazioni pecuniarie (somma di denaro):
Il
denaro è la misura del valore di scambio dei beni e dei servizi, è il
mezzo per realizzare gli scambi. Il versamento di una somma di denaro si trova
in tutti i contratti a titolo oneroso, in più è il mezzo usato per risarcire i
danni che causiamo ad altre persone con il nostro comportamento. Il denaro può
avere un valore nominale, rappresentato da monete metalliche o cartacee,
costituito dalla quantità di un’unità monetaria. Il potere d’acquisto
è la quantità di beni o servizi che possono essere acquistati attraverso la
quantità di unità monetaria, il valore nominale resta costante mentre
l’acquisto scende per l’effetto dell’inflazione. Le obbligazioni
pecuniarie si adempiono al valore nominale (art. 1277 c.1), e si chiamano debiti
di valuta, le parti possono cautelarsi contro le diminuzioni d’acquisto,
cioè possono stabilire che la somma che il debitore deve pagare sia a
determinati indici (ISTAT, sull’andamento del prezzo, o dollaro). Quando c’è
una clausola del genere la somma da pagare è maggiore rispetto il valore
nominale.
I
debiti di valore, sono quei valori di un bene che il debitore deve dare al
creditore, oppure obbligazioni che non hanno come oggetto una somma di denaro
(risarcimento danno, inadempimento, fatto illecito)
La
surrogazione E’ l’ipotesi della cessione del
creditore ad un altro soggetto. Con la surrogazione il creditore, che riceve il
pagamento da un terzo, gli trasferisce i suoi diritti nei confronti del debitore
(è il caso della surrogazione per volontà del creditore art.1201). Per volontà
del debitore, che surroga nella parte passiva i diritti del creditore (art.
1202), per legge (surrogazione legale) è il caso dell’adempimento da
parte di uno dei condebitori solidali (art. 1203).
La
cooperazione del creditore, (art. 1175) il
creditore è tenuto a comportarsi secondo correttezza, il creditore ha l’onore
di cooperazione all’adempimento, rendendolo con il suo comportamento
possibile e meno gravoso. Il creditore deve cooperare per ottenere
l’adempimento, a meno che abbia un motivo legittimo che giustifichi la sua
mancata cooperazione. L’onere di cooperazione del creditore, in alcune
circostanze può diventare un obbligo. Questo quando il debitore ha un
interesse particolare ad effettuare la prestazione.
La
mora del creditore (art. 1206), quando il
creditore non coopera, incorre in conseguenze disciplinate dal codice. Affinchè
il creditore sia costituito in mora è necessario:
-
che la prestazione offerta dal debitore corrisponda effettivamente a ciò che
gli deve:
-
che il debitore effettui l’offerta formale in base al tipo di
prestazione.
a)
da un ufficiale giudiziario (art. 1208, 1209 c.1) quando si tratta di una
somma di denaro, di titoli di credito o cose mobili da consegnare materialmente
al domicilio del creditore, e deve essere reale.
b)
da un ufficiale giudiziario (art. 1209,c.2. 1216 c.1) se si tratta di
beni mobili o immobili da consegnare in un altro luogo. L’offerta consiste da
un’intimazione al creditore di riceverle o prendere possesso.
c)
fatta nelle forme d’uso (art. 1217) se si tratta di una prestazione di
fare, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di compiere gli atti
che sono necessari per renderla possibile o di ricevere la prestazione. Le
conseguenze dannose per il creditore derivanti dalla mora sono:
-
l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili al
debitore, è a suo carico.
-
se non coopera è tenuto a risarcire i danni al debitore.
-
il debitore non è tenuto a pagare al creditore gli interessi e i frutti della
cosa da consegnare. Se il creditore nonostante l’offerta formale, persiste nel
rifiutare la prestazione il debitore può liberarsi dal debito nei seguenti
modi:
*
se si tratta di denaro o cose mobili (art. 121), può depositarli presso un
istituto di credito a disposizione e a spese del creditore.
* se si tratta di un immobile (art. 1216 c.2) può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario e consegnarlo a quest’ultimo (a spese del creditore). Quando la prestazione si tratta di un fare, il debitore non si può liberare anzi gli resta l’obbligo.