L’OBBLIGAZIONE

 

L’obbligazione è un rapporto giuridico, che può derivare da un atto volontario.

I diritti di obbligazione sono:

- ATIPICI

- PERSONALI

- RELATIVI

- PATRIMONIALI

- SONO MEDIATI, cioè non sono immediati

Le fonti delle obbligazioni sono:

- il contratto

- il fatto illecito, cioè il fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto

- ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico (titoli di credito, gestione di fatti altrui)

Il rapporto di obbligazione nasce tra:

- un creditore, portatore di un interesse attivo preteso

- un debitore, portatore di un interesse passivo.

E’ perciò un rapporto giuridico tra due parti che ha per oggetto una prestazione, che deve essere: possibile, lecita, determinata e determinabile, e che si trasforma in un comportamento che consiste nel:

dare, obbligo del debitore di consegnare una cosa al creditore, ha per oggetto la disponibilità materiale della cosa (es. trasferimento di diritti reali)

fare, obbligo del debitore di svolgere una certa attività a favore del creditore, ha per oggetto un servizio (es. incarico una terza persona)

non fare, obbligo del debitore di astenersi dal compiere una certa attività, che altrimenti egli potrebbe liberamente compiere, ha per oggetto una certa conservazione (es. non vendere un certo oggetto ad una certa persona).

Nelle obbligazioni possono esservi più soggetti, sia creditori che debitori, e si distinguono in:

obbligazione semplice (c’è un debitore o un creditore)

obbligazione solidale

obbligazione parziale

La solidarietà passiva (art. 1292), prevede più debitori; il creditore può ottenere l’intera prestazione da uno qualsiasi dei condebitori, a sua scelta. Il condebitore solidale che ha adempiuto per intero ha diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori; può cioè ottenere che questi gli rimborsino la propria parte di prestazione (art. 1299).

L’obbligazione con più debitori si presume solidale (art. 1294)

La solidarietà attiva (art. 1292), prevede più creditori; uno qualsiasi dei creditori può ottenere l’adempimento dell’intera prestazione del debitore. Gli altri creditori hanno diritto di regresso nei suoi confronti.

L’obbligazione con più creditori si presume parziale

Parziale, è quando ci sono più soggetti o più debitori o più creditori) e ad ognuno compete solo una parte dell’obbligazione; si parla cioè di obbligazione di quota (es. ripartizione quote spese condominiali).

L’oggetto della prestazione può essere:

divisibile

indivisibile (art. 1316), si presenta come un comportamento che non può essere condiviso da più soggetti. Richiama un contenuto naturale (es. animale vivo) o giuridico (es. maso chiuso).

La prestazione può essere:

semplice

molteplice ;un creditore o più debitori e viceversa (contratto di lavoro)

Tra quelle molteplici troviamo poi quelle:

comulative, in cui il debitore deve adempiere a tutte le prestazioni

alternative, (art. 1285) in cui ci sono dei comportamenti principali alternativi tra loro. Il debitore è libero quando adempie a una delle due prestazioni.

facoltativa, è quella in cui il debitore è tenuto nei confronti del creditore ad avere un comportamento principale e uno accessorio. Il debitore è liberato solo quando adempie alla principale. Se la principale diventa impossibile, il debitore si libera con quella accessoria, che finisce così per assumere il valore liberatorio della principale.

L’obbligazione naturale, non trova giustificazione nell’ambito del diritto, ma riguarda il sociale. L’obbligazione civile trova giustificazione nell’ambito del diritto, infatti il giudice obbliga il debitore ad adempiere il suo debito nei confronti del creditore, tranne quando c’è un incapace. Il debitore è obbligato a eseguire la prestazione dovuta; eseguendola adempie il suo obbligo. In questo modo si estingue l’obbligazione e il debitore è liberato dal suo obbligo.

 

 

L’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 

L’adempimento (o pagamento), è l’esatta esecuzione della prestaZione dovuta, è la causa di estinzione per eccellenza delle obbligazioni. L’adempimento delle obbligazioni è il comportamento che deve tenere il debitore per liberarsi del vincolo giuridico. Se invece non si adempie, l’obbligazione non si estingue e il creditore può ottenere un risarcimento del danno. L’estinzione dell’obbligazione avviene anche per causa non imputabile al debitore.

Oppure si verifica che si estingue per:

compensazione, quando due persone sono obbligate reciprocamente, i loro due debiti si estinguono per le quantità corrispondente. La compensazione legale avviene quando i debiti reciproci sono omogenei, fungibili, esigibili, liquidi. La compensazione giudiziale avviene durante un processo.

novazione si rinnova la prestazione che ha però titolo e oggetto diverso dalla precedente.

remissione il creditore rinuncia all’adempimento della sua prestazione

confusione crediti e debiti confluiscono nella stessa persona

prescrizione

Poichè l’adempimento è un atto dovuto al creditore, è necessario che nel momento in cui sorge il diritto di obbligazione il debitore abbia la capacità d’agire, è invece irrilevante se l’incapacità si manifesta successivamente perché il debitore è tenuto comunque ad adempiere alla sua prestazione. L’incapacità del debitore fa si che l’obbligazione non sorga. Nel caso in cui il creditore diviene incapace, il debitore deve comunque adempiere al suo obbligo, a meno che non dia la prova che la prestazione ricevuta dal creditore incapace è stata rivolta a suo vantaggio (art. 1190).

L’adempimento di un terzo. Normalmente l’adempimento viene effettuato dal debitore, esistono tuttavia delle circostanze in cui l’adempimento viene fatto da un terzo, e il creditore deve accettarlo. Il creditore può rifiutare se ha un particolare interesse a che la prestazione sia fatta direttamente dal debitore (art. 1180 c.1) ad esempio è il caso di prestazione di fare fungibile. C’è anche l’ipotesi che il terzo effettui la prestazione autonomamente, cioè in modo indipendente dalla volontà del debitore (un rapporto di amicizia): in questa situazione è necessario che il terzo che adempie sia capace d’agire, e nel caso di opposizione del debitore, il creditore può rifiutare la prestazione (art. 1180 c.2). E’ possibile inoltre che il terzo esegua la prestazione come ausiliario del debitore e  quindi per ordine di questo (fattorino di un’impresa). Il debitore rimane responsabile nei confronti del creditore, del comportamento dei terzi suoi ausiliari (art. 1128) nell’adempimento.

Nell’adempimento a un terzo, il creditore è il destinatario dell’adempimento, è pero possibile che la prestazione sia ricevuta da una persona diversa indicata dal creditore al debitore (art.1188c.1). Non si può adempiere ad un soggetto diverso del creditore. Esistono però due casi particolari in cui il creditore: ratifica, manifesta cioè la volontà di fare proprio un atto che di regola non gli spetta. ne approfitta, cioè se la prestazione entra nel suo patrimonio perché ad esempio il terzo gli e la trasferisce immediatamente (nel caso dei coniugi).

In questo caso il debitore è liberato e l’obbligazione si estingue (art. 1188 c.2) C’è anche il caso in cui il terzo sembra avere diritto a ricevere la prestazione in base a circostanze univoche (cioè senza possibilità di dubbi), in questo caso il debitore che effettua la prestazione in suo favore è in buona fede, poichè crede di farla in favore del vero creditore, e allora è liberato e l’obbligazione si estingue (art. 1189 c.1). Questo però porta al sorgere di una nuova obbligazione tra il creditore apparente e quello vero.

L’affidamento è tutelato dalla legge.

Le modalità dell’adempimento,

IL debitore adempie la sua obbligazione quando esegue il modo esatto la prestazione dovuta. L’accordo tra le parti supera il vincolo stabilito dalla legge: nel caso in cui il debitore offra al creditore una prestazione diversa da quella dovuta e quest’ultimo accetta, allora e solo allora la prestazione diversa ha l’effetto di un adempimento e prende il nome di prestazione in luogo di adempimento (art. 1197). Se la fonte da cui nasce l’obbligazione specifica le conformità dell’adempimento, bisogna eseguirle se invece ci sono degli aspetti dell’obbligazione che le parti non hanno ritenuto opportuno disciplinare in modo più esauriente, subentrano le regole suppletive che completano così l’insieme delle regole contenute nella fonte dalla quale sorge l’obbligazione.

L’adempimento riguarda:

- qualità

- quantità                                     della prestazione

- tempo

 - luogo

 

La qualità dell’adempimento, riguarda alcune categorie di prestazione come quella di:

dare, (art. 1178) il debitore è tenuto a dare cose che devono corrispondere alle caratteristiche e al livello qualitativo indicati nel titolo dell’obbligazione. Qualora venissero indicati solo il genere e la quantità, la quantità non dovrà essere inferiore alla media.

fare, il debitore è tenuto ad assumere un comportamento corrispondente a quanto indicato nell’obbligazione; deve inoltre usare la diligenza media (art. 1176 c.1) che ogni persona ha o dovrebbe avere nella propria vita di relazione e quindi negli aspetti di adempimento delle obbligazioni. Talvolta questa diligenza non è sufficiente e se una persona deve adempiere ad una prestazione inerente la propria attività professionale, la legge richiede che la esegua con un grado di diligenza superiore alla media, cioè con diligenza professionale, che consiste nell’applicare quelle regole tecniche extra - giuridiche tipiche di ogni tipo di attività, così da svolgerla a regola d’arte (art. 1176 c.2)

la quantità dell’adempimento, il debitore deve eseguire la prestazione interamente, anche se è possibile dividerla materialmente, perciò il creditore può rifiutare un adempimento parziale della prestazione dovuta (art. 1181)

Il termine può essere:

A favore del debitore, il creditore non può richiedere l’adempimento prima del termine di scadenza, ma il debitore può adempiere anche prima.

A favore del creditore, il debitore non può liberarsi adempiendo prima della scadenza, ma il creditore può richiedere l’adempimento prima del termine.

A favore di entrambi, ne il creditore può richiedere prima, ne il debitore può effettuare l’adempimento prima della scadenza (art. 1185). Se il titolo non indica un termine, si presume che questo sia a favore del debitore (parte più debole art. 1184). Il termine può essere indicato con la data, con l’indicazione di un periodo preciso (art. 2963, 1187).

Il luogo dell’adempimento E’ generalmente indicato nel titolo dell’obbligazione, nel caso in cui non ci sia, si applicano le regole suppletive dettate dalla legge (art. 1182 c.1). Può essere che il luogo dell’adempimento sia quello in cui è sorta l’obbligazione (art. 1182 c.2), e che il pagamento debba avvenire al domicilio del creditore (art. 1182 c.3), mentre tutte le altre prestazioni devono essere effettuate al domicilio del debitore (art. 1182 c.4)

Nelle obbligazioni pecuniarie (somma di denaro):

Il denaro è la misura del valore di scambio dei beni e dei servizi, è il mezzo per realizzare gli scambi. Il versamento di una somma di denaro si trova in tutti i contratti a titolo oneroso, in più è il mezzo usato per risarcire i danni che causiamo ad altre persone con il nostro comportamento. Il denaro può avere un valore nominale, rappresentato da monete metalliche o cartacee, costituito dalla quantità di un’unità monetaria. Il potere d’acquisto è la quantità di beni o servizi che possono essere acquistati attraverso la quantità di unità monetaria, il valore nominale resta costante mentre l’acquisto scende per l’effetto dell’inflazione. Le obbligazioni pecuniarie si adempiono al valore nominale (art. 1277 c.1), e si chiamano debiti di valuta, le parti possono cautelarsi contro le diminuzioni d’acquisto, cioè possono stabilire che la somma che il debitore deve pagare sia a determinati indici (ISTAT, sull’andamento del prezzo, o dollaro). Quando c’è una clausola del genere la somma da pagare è maggiore rispetto il valore nominale.

I debiti di valore, sono quei valori di un bene che il debitore deve dare al creditore, oppure obbligazioni che non hanno come oggetto una somma di denaro (risarcimento danno, inadempimento, fatto illecito)

La surrogazione E’ l’ipotesi della cessione del creditore ad un altro soggetto. Con la surrogazione il creditore, che riceve il pagamento da un terzo, gli trasferisce i suoi diritti nei confronti del debitore (è il caso della surrogazione per volontà del creditore art.1201). Per volontà del debitore, che surroga nella parte passiva i diritti del creditore (art. 1202), per legge (surrogazione legale) è il caso dell’adempimento da parte di uno dei condebitori solidali (art. 1203).

 

La cooperazione del creditore, (art. 1175) il creditore è tenuto a comportarsi secondo correttezza, il creditore ha l’onore di cooperazione all’adempimento, rendendolo con il suo comportamento possibile e meno gravoso. Il creditore deve cooperare per ottenere l’adempimento, a meno che abbia un motivo legittimo che giustifichi la sua mancata cooperazione. L’onere di cooperazione del creditore, in alcune circostanze può diventare un obbligo. Questo quando il debitore ha un interesse particolare ad effettuare la prestazione.

La mora del creditore (art. 1206), quando il creditore non coopera, incorre in conseguenze disciplinate dal codice. Affinchè il creditore sia costituito in mora è necessario:

- che la prestazione offerta dal debitore corrisponda effettivamente a ciò che gli deve:

- che il debitore effettui l’offerta formale in base al tipo di prestazione.

a) da un ufficiale giudiziario (art. 1208, 1209 c.1) quando si tratta di una somma di denaro, di titoli di credito o cose mobili da consegnare materialmente al domicilio del creditore, e deve essere reale.

b) da un ufficiale giudiziario (art. 1209,c.2. 1216 c.1) se si tratta di beni mobili o immobili da consegnare in un altro luogo. L’offerta consiste da un’intimazione al creditore di riceverle o prendere possesso.

c) fatta nelle forme d’uso (art. 1217) se si tratta di una prestazione di fare, l’offerta consiste nell’intimazione al creditore di compiere gli atti che sono necessari per renderla possibile o di ricevere la prestazione. Le conseguenze dannose per il creditore derivanti dalla mora sono:

- l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili al debitore, è a suo carico.

- se non coopera è tenuto a risarcire i danni al debitore.

- il debitore non è tenuto a pagare al creditore gli interessi e i frutti della cosa da consegnare. Se il creditore nonostante l’offerta formale, persiste nel rifiutare la prestazione il debitore può liberarsi dal debito nei seguenti modi:

* se si tratta di denaro o cose mobili (art. 121), può depositarli presso un istituto di credito a disposizione e a spese del creditore.

* se si tratta di un immobile (art. 1216 c.2) può ottenere dal giudice la nomina di un sequestratario e consegnarlo a quest’ultimo (a spese del creditore). Quando la prestazione si tratta di un fare, il debitore non si può liberare anzi gli resta l’obbligo.

 

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