I
DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI
I
diritti reali su cose altrui di dividono in:
diritti
reali di godimento
diritti reali di garanzia
-
superficie
- pegno (interessa un bene mobile)
-
usufrutto
-
ipoteca (interessa un bene immobile)
-uso
e abitazione
-
enfiteusi
-
servitù
La
superficie (art. 952), consiste nel diritto di
proprietà di una costruzione che si trova sdu un terreno altrui ed
eventualmente anche nel diritto di edificare su un terreno altrui in
sostituzione del proprietario.
L’usufrutto
(art.981), consiste nel diritto di utilizzare una cosa di proprietà di
un’altra persona (nudo proprietario) e di trarne ogni frutto. Si costituisce
per contratto, per testamento, per usucapione e per disposizione di legge
(usufrutto legale) ed ha breve durata.
L’uso
e l’abitazione (art.1021), sono simili
all’usufrutto ma conferiscono poteri più limitati. Il titolare del diritto di
uso può servirsi della cosa e percepirne i frutti entro il limite dei bisogni
suoi e della sua famiglia. Il diritto di abitazione ha come oggetto solo la casa
che il titolare deve abitare entro il limite dei bisogni suoi e della famiglia
L’enfiteusi,
consiste nel diritto attribuito a una persona diversa del proprietario, di
esercitare poteri di godimento su di un fondo analoghi a quelli che
spetterebbero al proprietario, con l’obbligo di apportare miglioramenti al
fondo e di pagare al proprietario concedente un canone periodico.
La
servitù (art. 1027),è il peso imposto su un
fondo (servente) per l’utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a
un proprietario diverso.
La
servitù può essere:
volontaria, se la sua costituzione è effetto di un atto di un’autonomia privata o di un usucapione, coattiva, quando la loro costituzione è imposta per legge. Si costituisce per contratto, per usucapione, per sentenza, e può essere alienata solo insieme con il fondo dominante.