I DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU COSA ALTRUI

I diritti reali su cose altrui di dividono in:

diritti reali di godimento                             diritti reali di garanzia

- superficie                                                      - pegno (interessa un bene mobile)

- usufrutto                                                       - ipoteca (interessa un bene immobile)

-uso e abitazione

- enfiteusi

- servitù

 

La superficie (art. 952), consiste nel diritto di proprietà di una costruzione che si trova sdu un terreno altrui ed eventualmente anche nel diritto di edificare su un terreno altrui in sostituzione del proprietario.

L’usufrutto (art.981), consiste nel diritto di utilizzare una cosa di proprietà di un’altra persona (nudo proprietario) e di trarne ogni frutto. Si costituisce per contratto, per testamento, per usucapione e per disposizione di legge (usufrutto legale) ed ha breve durata.

L’uso e l’abitazione (art.1021), sono simili all’usufrutto ma conferiscono poteri più limitati. Il titolare del diritto di uso può servirsi della cosa e percepirne i frutti entro il limite dei bisogni suoi e della sua famiglia. Il diritto di abitazione ha come oggetto solo la casa che il titolare deve abitare entro il limite dei bisogni suoi e della famiglia

L’enfiteusi, consiste nel diritto attribuito a una persona diversa del proprietario, di esercitare poteri di godimento su di un fondo analoghi a quelli che spetterebbero al proprietario, con l’obbligo di apportare miglioramenti al fondo e di pagare al proprietario concedente un canone periodico.

La servitù (art. 1027),è il peso imposto su un fondo (servente) per l’utilità di un altro fondo (dominante) appartenente a un proprietario diverso.

La servitù può essere:

volontaria, se la sua costituzione è effetto di un atto di un’autonomia privata o di un usucapione, coattiva, quando la loro costituzione è imposta per legge. Si costituisce per contratto, per usucapione, per sentenza, e può essere alienata solo insieme con il fondo dominante.

 

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