GLI EFFETTI DEL CONTRATTO

 

(sono elementi accidentali del contratto: il termine e la condizione)

Il termine del contratto

Gli effetti del contratto possono esaurirsi al momento stesso della sua conclusione, questo avviene quando il contratto viene eseguito immediatamente e le obbligazioni che ne sorgono sono adempiute istantaneamente (acquisto di un giornale). Il termine indica anche i limiti di tempo entro i quali devono essere eseguiti i contratti che obbligano a prestazioni continuative o periodicamente ripetute.

Esiste un termine iniziale, che indica il momento a partire dal quale iniziano a decorrere gli effetti del contratto.

Il termine finale, indica invece il momento in cui cessano gli effetti del contratto.

 

La condizione

La condizione è un evento futuro incerto a partire dal quale iniziano a decorrere oppure cessano gli effetti del contratto. Esistono diversi tipi di condizioni:

Condizione sospensiva, gli effetti del contratto sono sospesi e inizieranno solo quando si verificherà l’evento. Condizione risolutiva, gli effetti cessano se è quando accadrà un determinato evento. Condizione causale, quando il verificarsi dell’evento può essere indipendente dalla volontà dei contraenti. Condizione potestativa, quando il verificarsi dell’evento può dipendere dalla volontà di una delle due parti, che ha così un peso decisivo sul suo verificarsi. La condizione è impossibile, quando non può verificarsi l’evento posto come condizione nel contratto (art. 1354). Una condizione sospensiva impossibile non produce effetti e rende nullo il contratto. Una condizione risolutiva impossibile è nulla essa stessa, ma non rende nullo il contratto (è come non apposta). Se la condizione è illegale o immorale e contraria, quindi alle norme imperative, la condizione è illecita. C’è l’illecita del nesso tra il fatto posto come condizione e gli effetti del contratto e quindi i contratti sono nulli.

 

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto produce effetti solo quando si è concluso e quando le parti eseguono danno esecuzione al contratto, che generalmente accade quando il contratto è:

- valido (non è nullo ne annullabile o rescindibile)

- ha una vita normale.

Un contratto nullo non produce effetti e non deve essere eseguito, ma se è annullabile o rescindibile il contraente può evitare di eseguirlo chiedendo l’annullamento o la rescissione. Un contratto, anche se valido, può non avere vita normale; cioè quando gli effetti che nascono dal contratto non coincidono con gli interessi che le parti avevano stabilito con la stipulazione del contratto (compravendita). Nei contratti o prestazioni corrispettive c’è un vincolo di corrispettività che lega gli effetti favorevoli a un contraente con quelli favorevoli all’altro.

Fenomeni come:

- l’inadempimento di un’obbligazione

- l’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore

- l’eccessiva onerosità sopravvenuta

- il mancato verificarsi dell’effetto reale, possono alterare il vincolo di corrispettività e quindi il contratto può essere risolto.

 

L’inadempimento di un’obbligazione da parte di un contraente può far si che l’altro contraente sospenda l’adempimento della propria obbligazione corrispettiva non ancora adempiuta perché non sia contraria a buona fede e che l’adempimento dell’altra parte sia di scarsa importanza. Il contraente che subisce l’inadempimento può:

- ottenere che l’altro contraente adempia, e può insistere fino a ottenere che il giudice pronunci una sentenza con la quale lo condanna ad adempiere esattamente e a risarcire i danni.

- liberarsi dagli effetti del contratto. Se chiede l’intervento del giudice, otterrà la pronuncia di una sentenza con la quale il contratto viene risolto per inadempimento e può ottenere anche il risarcimento dei danni, oppure può inviare la diffida ad adempiere, che è l’intimazione per scritto alla controparte di adempiere entro un termine, non inferiore a 15 gg. tenendo conto che decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà senz’altro risolto. Se il contraente non adempie, il contratto si risolve di diritto, cioè automaticamente e senza importanza non può essere risolta. La valutazione dell’importanza dell’inadempimento va fatta dal giudice, tenendo conto di tutte le caratteristiche del caso concreto.

La risoluzione del contratto si prescrive in termine normalmente brevi, indicati dalla legge (il termine generale è di 10 anni). La risoluzione di un contratto avviene di diritto anche quando:

- contiene una clausola risolutiva espressa, cioè quando le parti della stipulazione del contratto hanno stabilito che esso si sarebbe risolto al verificarsi di un determinato inadempiente.

- contiene un termine essenziale, cioè quando il termine stabilito per la prestazione di una delle parti va considerato essenziale nell’interesse dell’altra parte, perché un adempimento tardivo sarebbe privo di significato. Non si risolve se il contraente avverte l’altro entro 3 gg. di essere ancora interessato alla prestazione. Con la risoluzione il contratto viene sciolto e le parti non sono più tenute a eseguirlo inoltre se una parte ha ricevuto una prestazione in esecuzione del contratto, è tenuto a restituirla alla controparte. La risoluzione non è opponibile ai terzi, cioè non pregiudica i diritti che i terzi hanno acquistato.

 

La risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta

Lo squilibrio di valore tra le prestazioni corrispettive non costituisce un fattore per turbativo del contratto a meno che non le si sia concluso a condizioni in stato di pericolo o bisogno (può essere rescisso). Lo squilibrio di valore è di regola legalmente lecito e quindi un contratto non può essere sciolto solo perché è nato uno squilibrio di valore tra ciò che le parti si scambiarono. Lo  squilibrio dei valori può sopraggiungere dopo la stipulazione del contratto, ma prima della sua esecuzione; questo avviene nei contratti a esecuzione differita o nei contratti a esecuzione continuativa o periodica, quando lo squilibrio è dovuto a eventi straordinari e imprevedibili. Non può avvenire automaticamente, ma deve essere decisa dal giudice, mediante sentenza.

Può essere evitata dalla controparte, se offre di modificare equamente le condizioni del contratto. Non possono essere risolti per eccessiva onerosità sopravvenuta i contratti aleatori. I suoi effetti sono simili alla risoluzione per inadempimento.

La risoluzione per impossibilità sopravvenuta

L’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore di una prestazione produce automaticamente la risoluzione del contratto; l’altro contraente resta tenuto a effettuare la controprestazione se si è già verificato l’effetto reale, altrimenti è liberato.

 

   

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