GLI
EFFETTI DEL CONTRATTO
(sono
elementi accidentali del contratto: il termine e la condizione)
Il
termine del contratto
Gli
effetti del contratto possono esaurirsi al momento stesso della sua conclusione,
questo avviene quando il contratto viene eseguito immediatamente e le
obbligazioni che ne sorgono sono adempiute istantaneamente (acquisto di un
giornale). Il termine indica anche i limiti di tempo entro i quali devono essere
eseguiti i contratti che obbligano a prestazioni continuative o periodicamente
ripetute.
Esiste
un termine iniziale, che indica il momento a partire dal quale iniziano a
decorrere gli effetti del contratto.
Il
termine finale, indica invece il momento in cui cessano gli effetti del
contratto.
La
condizione
La
condizione è un evento futuro incerto a partire dal quale iniziano a decorrere
oppure cessano gli effetti del contratto. Esistono diversi tipi di condizioni:
Condizione sospensiva, gli effetti del contratto sono sospesi e inizieranno solo quando si verificherà l’evento. Condizione risolutiva, gli effetti cessano se è quando accadrà un determinato evento. Condizione causale, quando il verificarsi dell’evento può essere indipendente dalla volontà dei contraenti. Condizione potestativa, quando il verificarsi dell’evento può dipendere dalla volontà di una delle due parti, che ha così un peso decisivo sul suo verificarsi. La condizione è impossibile, quando non può verificarsi l’evento posto come condizione nel contratto (art. 1354). Una condizione sospensiva impossibile non produce effetti e rende nullo il contratto. Una condizione risolutiva impossibile è nulla essa stessa, ma non rende nullo il contratto (è come non apposta). Se la condizione è illegale o immorale e contraria, quindi alle norme imperative, la condizione è illecita. C’è l’illecita del nesso tra il fatto posto come condizione e gli effetti del contratto e quindi i contratti sono nulli.
LA
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il
contratto produce effetti solo quando si è concluso e quando le parti eseguono
danno esecuzione al contratto, che generalmente accade quando il contratto è:
-
valido (non è nullo ne annullabile o rescindibile)
-
ha una vita normale.
Un
contratto nullo non produce effetti e non deve essere eseguito, ma se è
annullabile o rescindibile il contraente può evitare di eseguirlo chiedendo
l’annullamento o la rescissione. Un contratto, anche se valido, può non avere
vita normale; cioè quando gli effetti che nascono dal contratto non coincidono
con gli interessi che le parti avevano stabilito con la stipulazione del
contratto (compravendita). Nei contratti o prestazioni corrispettive c’è un
vincolo di corrispettività che lega gli effetti favorevoli a un contraente con
quelli favorevoli all’altro.
Fenomeni
come:
-
l’inadempimento di un’obbligazione
-
l’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore
-
l’eccessiva onerosità sopravvenuta
-
il mancato verificarsi dell’effetto reale, possono alterare il vincolo di
corrispettività e quindi il contratto può essere risolto.
L’inadempimento
di un’obbligazione da parte di un contraente può far si che l’altro
contraente sospenda l’adempimento della propria obbligazione corrispettiva non
ancora adempiuta perché non sia contraria a buona fede e che l’adempimento
dell’altra parte sia di scarsa importanza. Il contraente che subisce
l’inadempimento può:
-
ottenere che l’altro contraente adempia, e può insistere fino a
ottenere che il giudice pronunci una sentenza con la quale lo condanna ad
adempiere esattamente e a risarcire i danni.
-
liberarsi dagli effetti del contratto. Se chiede l’intervento del
giudice, otterrà la pronuncia di una sentenza con la quale il contratto viene risolto
per inadempimento e può ottenere anche il risarcimento dei danni, oppure può
inviare la diffida ad adempiere, che è l’intimazione per scritto alla
controparte di adempiere entro un termine, non inferiore a 15 gg. tenendo conto
che decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà senz’altro
risolto. Se il contraente non adempie, il contratto si risolve di diritto,
cioè automaticamente e senza importanza non può essere risolta. La valutazione
dell’importanza dell’inadempimento va fatta dal giudice, tenendo conto di
tutte le caratteristiche del caso concreto.
La
risoluzione del contratto si prescrive in termine normalmente brevi, indicati
dalla legge (il termine generale è di 10 anni). La risoluzione di un contratto
avviene di diritto anche quando:
-
contiene una clausola risolutiva espressa, cioè quando le parti della
stipulazione del contratto hanno stabilito che esso si sarebbe risolto al
verificarsi di un determinato inadempiente.
-
contiene un termine essenziale, cioè quando il termine stabilito per la
prestazione di una delle parti va considerato essenziale nell’interesse
dell’altra parte, perché un adempimento tardivo sarebbe privo di
significato. Non si risolve se il contraente avverte l’altro entro 3 gg. di
essere ancora interessato alla prestazione. Con la risoluzione il contratto
viene sciolto e le parti non sono più tenute a eseguirlo inoltre se una
parte ha ricevuto una prestazione in esecuzione del contratto, è tenuto a
restituirla alla controparte. La risoluzione non è opponibile ai terzi, cioè
non pregiudica i diritti che i terzi hanno acquistato.
La
risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
Lo
squilibrio di valore tra le prestazioni corrispettive non costituisce un fattore
per turbativo del contratto a meno che non le si sia concluso a condizioni in
stato di pericolo o bisogno (può essere rescisso). Lo squilibrio di valore è
di regola legalmente lecito e quindi un contratto non può essere sciolto solo
perché è nato uno squilibrio di valore tra ciò che le parti si scambiarono. Lo
squilibrio dei valori può sopraggiungere dopo la stipulazione del
contratto, ma prima della sua esecuzione; questo avviene nei contratti a
esecuzione differita o nei contratti a esecuzione continuativa o periodica,
quando lo squilibrio è dovuto a eventi straordinari e imprevedibili. Non può
avvenire automaticamente, ma deve essere decisa dal giudice, mediante sentenza.
Può
essere evitata dalla controparte, se offre di modificare equamente le condizioni
del contratto. Non possono essere risolti per eccessiva onerosità sopravvenuta
i contratti aleatori. I suoi effetti sono simili alla risoluzione per
inadempimento.
La
risoluzione per impossibilità sopravvenuta
L’impossibilità
sopravvenuta non imputabile al debitore di una prestazione produce
automaticamente la risoluzione del contratto; l’altro contraente resta tenuto
a effettuare la controprestazione se si è già verificato l’effetto reale,
altrimenti è liberato.