DIRITTI DELLA PERSONALITA’

(sono assoluti e non patrimoniali)

   sono                                                         come sono tutelati

- diritti all’integrità fisica                          - risarcimento del danno patrimoniale

- diritto al nome                                        - risarcimento del danno morale

- diritto all’onore                                      - condanna penale

- diritto all’identità personale                    - inibitoria

- diritto alla riservatezza                           - pubblica sentenza d’informazione

 

Ci sono situazioni che diventano soggetto per il diritto (personalità giuridica) come ad esempio le società di capitale che vengono riconosciute giuridicamente dallo stato. Sono perciò soggetto del diritto sia le persone fisiche, giuridiche, pubbliche e private (associazioni riconosciute, in cui l’elemento che prevale è dato dai soci o dalla parte soggettiva; fondazioni come gli ospedali in cui l’elemento che prevale è il patrimonio).

 

IL FATTO GIURIDICO, riguarda qualunque evento naturale considerato e disciplinato dal diritto.

ATTO GIURIDICO, riguarda qualunque evento prodotto in modo consapevoli dall’uomo e considerato disciplinato dal diritto.

I rapporti giuridici si instaurano fra due o più persone e creano diritti e obblighi, ma creano anche una situazione nuova.

Sia gli atti che i fatti giuridici pongono in essere, modificano, e fanno cessare un rapporto già esistente.

 

Gli atti possono essere:

- UNILATERALI, es. testamento

- BILATERALI, contratto fra due persone

- PLURILATERALI, contratto di società

Gli atti giuridici si distinguono poi in NEGOZIO GIURIDICO, che sono qualsiasi manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici rilevanti.

I requisiti essenziale del negozio giuridico sono:

MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’, che deve derivare da un soggetto che ha la capacità d’agire.

LA CAUSA, è la ragione economica sociale e non deve essere contraria alle norme imperative.

L’OGGETTO, è ciò su cui cade l’interesse delle parti, che deve essere, possibile, lecito, determinato o determinabile.

LA FORMA, è libera salvo che la legge non la prescriva sotto pena di nullità.

Può essere scritta oppure orale; la forma è il vicolo della manifestazione di volontà, la si può vedere anche da fatti concludenti.

I DIRITTI E I BENI 

Il diritto soggettivo, è quello che attribuisce ad un soggetto il potere di far valere i propri interessi nell’ambito del diritto stesso. L’aspetto che caratterizza un diritto soggettivo è la legge, che permette al titolare la libertà di esercitare i poteri che ne costituisce il contenuto; e circoscrive un area, dove all’interno il proprietario può agire per il soddisfacimento e all’esterno non può. Può esserci:

diritto patrimoniale, ha come oggetto qualcosa che ha un valore di scambio, ed attribuisce al titolare un’utilità di carattere economico.

diritto non patrimoniale, ha come oggetto qualcosa che non ha valore di scambio, ed attribuisce al titolare un vantaggio di carattere non economico.

diritto assoluto, che fa valere un proprio diritto o interesse nei confronti di chiunque (es. integrità fisica)

diritto relativo, che fa valere un proprio diritto solo nei confronti di uno o più soggetti, che risultano essere i destinatari dei nostri interessi (es. diritto di credito).

diritto reale, ha come oggetto un bene in modo diretto. I beni formano l’oggetto del diritto e sono: mobili, immobili, corporati, scorporati.

diritto di obbligazione, è nella pretesa di esigere certe prestazioni da un determinato individuo. Si associa hai diritti reali ed ha un oggetto, la pretesa di un comportamento che comprende un dare, un fare, e un non fare.

 

La potestà, è l’insieme dei poteri che la legge attribuisce a una persona per proteggere e realizzare un interesse altrui o comunque di carattere generale e superiore. La su azione è sottoposta a controlli esterni indicati dalla legge, in modo di verificare che abbia fatto gli interessi altrui o generali.

 

DIRITTI REALI                                         DIRITTI DI OBBLIGAZIONE

- tipici                                                           - atipici

- hanno per oggetto un bene o cosa         - personali

- assoluti                                                       - relativi

- patrimoniali                                                - patrimoniali

- diretti e non mediati                                  - sono mediati

 

Esiste una regola generale nel nostro ordinamento che disciplina dei diritti; chi non esercita un proprio diritto per un determinato periodo di tempo lo perde (estinzione del diritto). Il codice stabilisce due modi generali di estinzione dei diritti per inerzia del titolare e decorso del tempo.

 

La prescrizione, (art. 2934) consiste nell’estinzione di un diritto quando il titolare non lo esercita entro un certo periodo di tempo prescritto dalla legge. La prescrizione decorre dalla data in cui il titolare può esercitare il diritto (art. 2935). La durata ordinaria della prescrizione è stabilita in 10 anni (art. 2946), può essere interrotta ogni volta che il titolare del diritto lo esercita con atti materiali o con atti formativi indicati nell’art. 2943, oppure sospesa quando il titolare è in una delle situazioni elencate nell’art. 2941 e 2942 (es.

militare in tempo di guerra e quando debitore e creditore contraggono matrimonio). Alcuni diritti (come quello di proprietà) sono imprescrittibili, cioè non sono soggetti a prescrizioni. La disciplina legale della prescrizione è inderogabile (art. 2936), la prescrizione presuntiva non estingue il diritto, ma inverte l’onere della prova.

 

La decadenza, (art. 2964) per situazioni incerte è la perdita di un diritto per non averlo fatto valere per tempo; il termine di decadenza è in genere breve e può derivare da disposizioni di legge o dal contratto tra le parti. Il decorso del termine di decadenza non può essere sospeso (art. 2964), ne interrotto e la sua disciplina legale può essere modificata dai privati.

I beni, possono formare oggetto di diritto, cioè devono avere un valore d’uso e devono esistere in natura e in quantità limitata. I beni immobili sono tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo, mentre, i beni mobili sono tutti gli altri beni e le energie maturali. Ci sono poi mobili registrati (es. macchine) e le universalità di mobili (collezione francobolli). Ci sono poi beni fungibili (che si possono sostituire tra loro) e infungibili (che non si possono sostituire)., consumabili (un solo utilizzo) e in consumabili (più utilizzi), pertinenze (es. attrezzi per la coltivazione sono pertinenze del campo) e frutti, cioè quei beni prodotti da altri beni che possono essere civili (es. canone di locazione) o naturali (es. prodotti dell’agricoltura).

I diritti della personalità, sono assoluti e non patrimoniali, e consistono nel diritto all’integrità fisica, al nome, all’onore, all’identità personale, alla riservatezza.

IL domicilio (art.43), è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale della sua attività e dei suoi interessi. Per determinare atti o fatti si elegge un domicilio speciale.

La residenza (art.44) è il luogo in cui una persona abitualmente vive, qualora si viva per qualche tempo in un luogo diverso da quello abituale, si parla di dimora.

La morte, la capacità giuridica si estingue con la morte. Con la morte si ha l’apertura della successione, che attribuisce agli eredi la titolarità dei diritti e degli obblighi. Si ha l’estinzione di quei diritti e obblighi che non possono essere trasferiti agli eredi, perché inerenti alla persona che ne è titolare.

La scomparsa (art. 48) quando un individuo è scomparso, il giudice su richiesta di chi vi ha interesse può nominare un curatore per conservare il patrimonio dello scomparso.

L’assenza (art. 49), dopo due anni della sua assenza senza nessuna notizia il giudice può dichiarare l’assenza; e i suoi eredi, se l’assente fosse morto possono prendere possesso temporaneo dei suoi beni, ma non possono disporre se l’assente ritorna, devono restituire il tutto.

La morte presunta (art.58/60), dopo 10 anni dall’ultima notizia, il giudice può dichiarare la sua morte presunta; gli eredi possono disporre liberamente dei suoi beni, se il presunto morto ricompare, recupera i suoi beni nello stato in cui si trovano.

 

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