IL CONTRATTO

Il contratto (art. 1321) è l’accordo di due o più parti, per costituire, regolare ed estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il contratto è perciò la realizzazione di uno scambio.

Il termine nel contratto è quel lasso di tempo dal quale iniziano a partire gli effetti del contratto,oppure è il lasso di tempo con cui cessano gli effetti.

Il principio dell’autonomia contrattuale stabilisce che i privati sono liberi di concludere i coontratti che vogliono, con le persone che vogliono, determinandone liberamente il contenuto (art. 1322). Non si tratta che della libertà di scambio per cui i privati sono liberi di stipulare i contratti che più soddisfano i loro interessi, fermo restando che il contratto tra le parti, ha lo stesso valore cogente della legge e si è quindi obbligati a rispettare ed eseguirne le disposizioni, tanto che si può ricorrere all’autorità giudiziaria ed ottenere la condanna per la parte inadempiente. L’autonomia contrattuale ha tuttavia dei limiti che corrispondono ai limiti che ci sono nella libertà di scambio in ogni società capitalistica.

Questi limiti, che variano secondo i tempi e i luoghi, sono posti dal potere pubblico, con il fine di perseguire diversi obiettivi e la tutela del contraente più debole. L’autorità pubblica stabilisce in modo autoritario i prezzi di numerosi beni essenziali e di largo consumo (es. equocanone), ma anche le tariffe dei servizi pubblici; in altri casi lo scopo è temperare gli effetti negativi del monopolio, imponendo alle imprese che offrono beni e servizi in tali condizioni l’obbligo di contrattare con chiunque sia interessato e di rispettare il principio della parità di trattamento. non tutti i contratti realizzano ogni scambio, è il caso di quei contratti che danno origine ad associazioni e a donazioni.

Il contratto tipico o nominato, si ha quando è disciplinato e previsto dalla legge.

Il contratto atipico o innominato, si ha quando non è previsto o disciplinato dalla legge e deriva da due contratti tipici e devono essere meritevoli di tutela da parte della legge.

Gli atti unilaterali sono una manifestazione di volontà di una sola parte, che producono effetti giuridici. Possono avere contenuto patrimoniale (es. procura) o contenuto non patrimoniale (es. riconoscimento di un figlio).

Sono poi recettizi quando sono diretti a una persona determinata e producono i loro effetti dal momento in cui giungono a destinazione del destinatario (es. recesso di una parte del contratto).

Sono non recettizi quando non sono diretti ad alcuna persona determinata, bensì alla generalità dei terzi (es. il testamento).

I contratti possono essere:

 - a titolo oneroso, (compravendita), in cui c’è un sacrificio patrimoniale a cui corrisponde un vantaggio

- a titolo gratuito (donazione), in cui il sacrificio patrimoniale non ha alcun vantaggio.

- sinallagmatici o a prestazione corrispettive, in cui c’è corrispondenza tra la prestazione a cui è tenuta una parte e la controprestazione dell’altra parte. Sono contratti a titolo oneroso (locazione, mandato).

- unilaterali, in cui solo una delle due parti esegue o si obbliga a eseguire la prestazione nei confronti dell’altra parte.

- associativi, in cui le parti conferiscono beni e servizi per raggiungere uno scopo comune.

- ad effetti reali (vendite), quando un contratto può far acquistare la proprietà o un altro diritto reale a uno dei contraenti (A vende a B un automobile)

- ad effetti solo obbligatori, quando un contratto fa sorgere un’obbligazione a carico di una delle parti a favore dell’altra (A da in locazione a B un suo alloggio; locazione e comando)

In base al modo in cui si concludono i contratti sono:

- consensuali, che si concludono con il semplice consenso delle parti che si obbligano

- formale o solenni, quando il consenso si manifesta nelle speciali forme di volta in volta indicate dalla legge.

- reali, che si concludono mediante la consegna della cosa (pegno, mutuo).

- non solenni, che non richiedono una certa forma (appalto)

- aleatorio, che contiene un rischio (contratto con l’assicurazione).

 

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO  

L’accordo delle parti, si ha quando due o più persone manifestano reciprocamente le proprie volontà, e queste sono dirette allo stesso scopo. Con l’accordo il contratto è stipulato o concluso, a meno che non si tratti di un contratto reale o formale, la cui conclusione è successiva all’accordo. L’accordo delle parti si forma con una proposta seguita da una accettazione. Il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326). Questo si verifica nei casi in cui la volontà viene espressa esplicitamente in una dichiarazione. E’ possibile anche che la parte che ha ricevuto la proposta dia spontaneamente esecuzione al contratto (comportamento concludente). Il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui l’esecuzione ha avuto inizio (art.1327). La proposta contrattuale può essere revocata prima della conclusione del contratto (art. 1328), salvo che il proponente non sia obbligato a tenerla ferma per un certo tempo ma riceve una somma come corrispettivo dell’irrevocabilità (art. 1331). Il contratto può subire però lunghe e complesse trattative, in questi casi si possono documentare le fasi di formazione del contratto (minute).

L’offerta al pubblico, è una proposta contrattuale posta a ogni interessato e non diretta solamente a una determinata persona (merci esposte), in questo caso deve essere esposto il prezzo.

L’invito a proporre sono ad esempio gli annunci economici pubblicati sui giornali (vendesi appartamento), dove il contratto si conclude solo se chi pubblica l’annuncio accetta la proposta. Entrambi hanno effetti diversi, però l’invito a proporre può anche non contenere gli estremi del contratto che sono diretti a concludere.

 

Il contratto da persona da nominare (art. 1401/1405). Una delle parti può concludere il contratto riservandosi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso. La nomina deve essere effettuata entro il termine d’accordo delle parti, oppure entro tre giorni dalla stipulazione del contratto, con accompagnamento dell’accettazione della persona nominata. Se la nomina non viene compiuta, oppure e tardiva o invalida, il contratto produce i suoi effetti.

Nelle trattative le parti devono comportare secondo buona fede, cioè in modo corretto e leale (art. 1337) perciò le parti non devono ingannarsi e devono informare l’altra parte di una eventuale causa d’invalidità di cui sono a conoscenza (art. 1338), ne possono troncare ingiustamente le trattative. La violazione di una parte può provocare all’altro dei danni economici, che comportano la sua responsabilità a risarcire i danni provocati, per la sua mancata buona fede. Si tratta della responsabilità precontrattuale.

 

Nella conclusione dei contratti che portano obbligazioni per il solo proponente.

(unilaterali), la proposta una volta giunta al destinatario, è irrevocabile. Inoltre non occorre che il destinatario espliciti un’accettazione o tenga un comportamento concludente: è sufficiente che non rifiuta entro il termine richiesto della natura dell’affare (art. 1333). Questo modo do concludere il contratto non è valido per concludere una donazione, per la quale è necessario il consenso esplicito del destinatario.

Nella struttura del contratto, deve esserci:

- l’oggetto

- la causa

- la forma

L’oggetto è l’attività o il bene su cui cade l’interesse delle parti, ovvero le prestazioni alla cui esecuzione le parti si sono obbligate e devono essere patrimoniali, possibili, lecite, determinate e determinabili (art. 1346-1174). L’oggetto può anche essere il trasferimento o la costituzione dei diritti reali, oppure la modificazione o l’estinzione di obbligazioni preesistenti. Un contratto è nullo quando non produce effetti giuridici, ,mentre è annullabile quando possiede tutti gli elementi essenziali, ma questi sono viziati (errore, dolo, violenza, incapacità) e si producono così effetti giuridici.

 

La causa è la ragione economica - sociale e non deve essere contraria alle norme imperative (cioè inderogabili), all’ordine pubblico o al buon costume, altrimenti la causa è illecita e il contratto è nullo. La causa si presenta in modo diverso: la causa e il motivo, acquistando un appartamento, pagando una somma di denaro come prezzo. Il motivo è la ragione soggettiva per le quali una persona decide di effettuare una operazione. La causa nel contratto è la sintesi dei suoi effetti giuridici principali, nel contratto di compravendita è il trasferimento della proprietà. Gli effetti di un contratto si giustificano reciprocamente gli uni con gli altri.

Nei contratti di scambio, la prestazione di una parte corrisponde la controprestazione dell’altra, infatti se l’obbligazione sorge senza corrispettivo si dice che è privo di causa, cioè nullo.

Nei contratti a titolo gratuito non c’è controprestazione, dunque la causa è lo spirito di liberalità, l’attribuzione patrimoniale trova giustificazione nella volontà di compiere un atto di liberalità, quando un’attribuzione è priva di volontà (senza causa) il contratto è nullo.

 

La forma (art. 1325 n.4) è libera salvo che la legge non la prescrive sotto pena di nullità, ed è necessario per la validità del contratto. La forma prescritta come mezzo di prova è necessaria per dare la prova del contratto e può anche essere orale.

Le forme scritte previste dalla legge sono:

scrittura privata, qualsiasi atto scritto da una persona e firmato a mano dalla stessa.

scrittura privata autenticata, è una scrittura privata firmata davanti ad un pubblico ufficiale, che attesta che la firma è vera.

atto pubblico, è un atto scritto e redatto da un pubblico ufficiale e firmato dallo stesso e dalle parti; egli attesta ciò che le parti gli hanno dichiarato, ma non può confermare che ciò che è stato scritto è veritiero

 

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