IL
CONTRATTO
Il
contratto (art. 1321) è l’accordo di due o più
parti, per costituire, regolare ed estinguere tra loro un rapporto giuridico
patrimoniale. Il contratto è perciò la realizzazione di uno scambio.
Il
termine nel contratto è quel lasso di tempo dal quale iniziano a partire
gli effetti del contratto,oppure è il lasso di tempo con cui cessano gli
effetti.
Il
principio dell’autonomia contrattuale stabilisce che i privati sono liberi
di concludere i coontratti che vogliono, con le persone che vogliono,
determinandone liberamente il contenuto (art. 1322). Non si tratta che della
libertà di scambio per cui i privati sono liberi di stipulare i contratti che
più soddisfano i loro interessi, fermo restando che il contratto tra le parti,
ha lo stesso valore cogente della legge e si è quindi obbligati a rispettare ed
eseguirne le disposizioni, tanto che si può ricorrere all’autorità
giudiziaria ed ottenere la condanna per la parte inadempiente. L’autonomia
contrattuale ha tuttavia dei limiti che corrispondono ai limiti che ci sono
nella libertà di scambio in ogni società capitalistica.
Questi
limiti, che variano secondo i tempi e i luoghi, sono posti dal potere pubblico,
con il fine di perseguire diversi obiettivi e la tutela del contraente più
debole. L’autorità pubblica stabilisce in modo autoritario i prezzi di
numerosi beni essenziali e di largo consumo (es. equocanone), ma anche le
tariffe dei servizi pubblici; in altri casi lo scopo è temperare gli effetti
negativi del monopolio, imponendo alle imprese che offrono beni e servizi in
tali condizioni l’obbligo di contrattare con chiunque sia interessato e di
rispettare il principio della parità di trattamento. non tutti i contratti
realizzano ogni scambio, è il caso di quei contratti che danno origine ad
associazioni e a donazioni.
Il
contratto tipico o nominato, si ha quando è disciplinato e previsto
dalla legge.
Il
contratto atipico o innominato, si ha quando non è previsto o
disciplinato dalla legge e deriva da due contratti tipici e devono essere
meritevoli di tutela da parte della legge.
Gli
atti unilaterali sono una manifestazione di volontà di una sola parte, che
producono effetti giuridici. Possono avere contenuto patrimoniale (es. procura)
o contenuto non patrimoniale (es. riconoscimento di un figlio).
Sono
poi recettizi quando sono diretti a una persona determinata e producono i
loro effetti dal momento in cui giungono a destinazione del destinatario (es.
recesso di una parte del contratto).
Sono
non recettizi quando non sono diretti ad alcuna persona determinata, bensì
alla generalità dei terzi (es. il testamento).
I
contratti possono essere:
-
a titolo oneroso, (compravendita), in cui c’è
un sacrificio patrimoniale a cui corrisponde un vantaggio
-
a titolo gratuito (donazione), in cui il sacrificio patrimoniale non ha
alcun vantaggio.
-
sinallagmatici o a prestazione corrispettive, in cui c’è
corrispondenza tra la prestazione a cui è tenuta una parte e la
controprestazione dell’altra parte. Sono contratti a titolo oneroso
(locazione, mandato).
-
unilaterali, in cui solo una delle due parti esegue o si obbliga a
eseguire la prestazione nei confronti dell’altra parte.
-
associativi, in cui le parti conferiscono beni e servizi per raggiungere
uno scopo comune.
-
ad effetti reali (vendite), quando un contratto può far acquistare la
proprietà o un altro diritto reale a uno dei contraenti (A vende a B un
automobile)
-
ad effetti solo obbligatori, quando un contratto fa sorgere
un’obbligazione a carico di una delle parti a favore dell’altra (A da in
locazione a B un suo alloggio; locazione e comando)
In
base al modo in cui si concludono i contratti sono:
-
consensuali, che si concludono con il semplice consenso delle parti che
si obbligano
-
formale o solenni, quando il consenso si manifesta nelle speciali forme
di volta in volta indicate dalla legge.
-
reali, che si concludono mediante la consegna della cosa (pegno, mutuo).
-
non solenni, che non richiedono una certa forma (appalto)
-
aleatorio, che contiene un rischio (contratto con l’assicurazione).
LA
STRUTTURA DEL CONTRATTO
L’accordo
delle parti, si ha quando due o più persone
manifestano reciprocamente le proprie volontà, e queste sono dirette allo
stesso scopo. Con l’accordo il contratto è stipulato o concluso, a meno che
non si tratti di un contratto reale o formale, la cui conclusione è successiva
all’accordo. L’accordo delle parti si forma con una proposta seguita
da una accettazione. Il contratto è concluso nel momento e nel luogo in
cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte
(art. 1326). Questo si verifica nei casi in cui la volontà viene espressa
esplicitamente in una dichiarazione. E’ possibile anche che la parte che ha
ricevuto la proposta dia spontaneamente esecuzione al contratto (comportamento
concludente). Il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui l’esecuzione
ha avuto inizio (art.1327). La proposta contrattuale può essere revocata
prima della conclusione del contratto (art. 1328), salvo che il proponente non
sia obbligato a tenerla ferma per un certo tempo ma riceve una somma come
corrispettivo dell’irrevocabilità (art. 1331). Il contratto può subire però
lunghe e complesse trattative, in questi casi si possono documentare le
fasi di formazione del contratto (minute).
L’offerta
al pubblico, è una proposta contrattuale posta a ogni interessato e non
diretta solamente a una determinata persona (merci esposte), in questo caso deve
essere esposto il prezzo.
L’invito
a proporre sono ad esempio gli annunci economici pubblicati sui giornali
(vendesi appartamento), dove il contratto si conclude solo se chi pubblica
l’annuncio accetta la proposta. Entrambi hanno effetti diversi, però
l’invito a proporre può anche non contenere gli estremi del contratto che
sono diretti a concludere.
Il
contratto da persona da nominare (art. 1401/1405). Una
delle parti può concludere il contratto riservandosi la facoltà di nominare
successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi
nascenti dal contratto stesso. La nomina deve essere effettuata entro il termine
d’accordo delle parti, oppure entro tre giorni dalla stipulazione del
contratto, con accompagnamento dell’accettazione della persona nominata. Se la
nomina non viene compiuta, oppure e tardiva o invalida, il contratto produce i
suoi effetti.
Nelle
trattative le parti devono comportare secondo buona fede, cioè in modo corretto
e leale (art. 1337) perciò le parti non devono ingannarsi e devono informare
l’altra parte di una eventuale causa d’invalidità di cui sono a conoscenza
(art. 1338), ne possono troncare ingiustamente le trattative. La violazione di
una parte può provocare all’altro dei danni economici, che comportano la sua
responsabilità a risarcire i danni provocati, per la sua mancata buona fede. Si
tratta della responsabilità precontrattuale.
Nella
conclusione dei contratti che portano obbligazioni per il solo proponente.
(unilaterali),
la proposta una volta giunta al destinatario, è irrevocabile. Inoltre non
occorre che il destinatario espliciti un’accettazione o tenga un comportamento
concludente: è sufficiente che non rifiuta entro il termine richiesto della
natura dell’affare (art. 1333). Questo modo do concludere il contratto non è
valido per concludere una donazione, per la quale è necessario il consenso
esplicito del destinatario.
Nella
struttura del contratto, deve esserci:
-
l’oggetto
-
la causa
-
la forma
L’oggetto
è l’attività o il bene su cui cade l’interesse delle parti, ovvero le
prestazioni alla cui esecuzione le parti si sono obbligate e devono essere patrimoniali,
possibili, lecite, determinate e determinabili (art. 1346-1174). L’oggetto
può anche essere il trasferimento o la costituzione dei diritti reali, oppure
la modificazione o l’estinzione di obbligazioni preesistenti. Un contratto è nullo
quando non produce effetti giuridici, ,mentre è annullabile quando
possiede tutti gli elementi essenziali, ma questi sono viziati (errore, dolo, violenza,
incapacità) e si producono così effetti giuridici.
La
causa è la ragione economica - sociale e non deve
essere contraria alle norme imperative (cioè inderogabili), all’ordine
pubblico o al buon costume, altrimenti la causa è illecita e
il contratto è nullo. La causa si presenta in modo diverso: la causa e il
motivo, acquistando un appartamento, pagando una somma di denaro come
prezzo. Il motivo è la ragione soggettiva per le quali una persona
decide di effettuare una operazione. La causa nel contratto è la sintesi
dei suoi effetti giuridici principali, nel contratto di compravendita è il
trasferimento della proprietà. Gli effetti di un contratto si giustificano
reciprocamente gli uni con gli altri.
Nei
contratti di scambio, la prestazione di una parte corrisponde la
controprestazione dell’altra, infatti se l’obbligazione sorge senza
corrispettivo si dice che è privo di causa, cioè nullo.
Nei
contratti a titolo gratuito non c’è controprestazione, dunque la causa è
lo spirito di liberalità, l’attribuzione patrimoniale trova giustificazione
nella volontà di compiere un atto di liberalità, quando un’attribuzione è
priva di volontà (senza causa) il contratto è nullo.
La
forma (art. 1325 n.4) è libera salvo che la legge
non la prescrive sotto pena di nullità, ed è necessario per la validità del
contratto. La forma prescritta come mezzo di prova è necessaria per dare la
prova del contratto e può anche essere orale.
Le
forme scritte previste dalla legge sono:
scrittura
privata, qualsiasi atto scritto da una persona e firmato a mano dalla
stessa.
scrittura
privata autenticata, è una scrittura privata firmata davanti ad un pubblico
ufficiale, che attesta che la firma è vera.
atto pubblico, è un atto scritto e redatto da un pubblico ufficiale e firmato dallo stesso e dalle parti; egli attesta ciò che le parti gli hanno dichiarato, ma non può confermare che ciò che è stato scritto è veritiero