IL CODICI CIVILE

 

La società è un aggregazione di individui che collaborano e competono al fine di soddisfare comuni bisogni e perseguire fini comuni, in base a concordate norme di comportamento come quelle consuetudinarie ed infine quelle giuridiche. Tali norme sono regolate dal diritto, che consiste in un insieme di regole, dette appunto norme giuridiche che i membri della società sono obbligati a rispettare. Le norme giuridiche costituiscono un sistema di ordinamento giuridico, che è dato da un insieme di elementi diversi che sono strettamente collegati ed organizzati tra loro.

Il diritto può essere:

OGGETTIVO, quando considera tutti i comportamenti che si devono mantenere nel rispetto del diritto

SOGGETTIVO, quando attribuisce ad un soggetto il potere di far valere un diritto nell’ambito del diritto stesso.

Inoltre il diritto si divide in:

PUBBLICO, che regola l’organizzazione dello stato e i rapporti fra stato e cittadini.

- diritto costituzionale

- diritto amministrativo

- diritto penale

- diritto processuale

PRIVATO, che regola i rapporti tra i privati

- diritto civile

- diritto commerciale.

E’ oggetto del diritto tutto ciò che è considerato rilevante agli atti del diritto

Le norme giuridiche sono espresse in termini:

GENERALI, quando la regola deve essere rispettata da chiunque si trovi nella situazione descritta dalla norma,

ASTRATTI, quando la regola si applica in ogni situazione uguale a quella prevista dalla norma. Ogni norma presenta le caratteristiche dell’astrattezza, della bilateralità, della coercibilità. Qualora le norme non vengono rispettate si applicano delle SANZIONI, cioè delle reazioni di tipo economico e penale.

La sanzione può essere:

PUNITIVA, quando si infligge una pena al responsabile della violazione

RIPARATORIA quando si obbliga il responsabile della violazione a ripristinare l’ordine giuridico violato.

 

Le fonti del diritto sono quegli atti deliberati da particolari soggetti pubblici, secondo particolari procedure, che producono, modificano e abrogano norme giuridiche, che si dividono in fonti scritte (leggi costituzionali e ordinarie) fonti orali (usi e consuetudini Le fonti del diritto non hanno tutte lo stesso valore e seguono un principio di gerarchia;

- costituzioni e leggi costituzionali

- leggi e altre fonti primarie

- i regolamenti (fonti secondarie)

Le leggi sono manifestazioni di un atto che riguarda la volontà individuali o collegiale e che crea rapporti di diritto – doveri, costituisce la base delle FONTI PRIMARIE. Fanno parte di queste gli atti aventi forza di legge come:

DECRETI LEGGE, che sono provvedimenti che il Governo può adottare per particolari motivi di necessità o urgenza. Entrano subito in vigore ma devono essere convertiti in legge entro 60gg., in caso contrario il decreto decade retroattivamente e perde di efficacia.

DECRETI  LEGISLATIVI, che vengono deliberati dal Governo su delega del Parlamento stesso. Hanno inoltre valore di legge i codici; una raccolta di norme omogenee che regolano la stessa materia, e vengono emanati mediante il decreto legislativo. Il principale codice è quello CIVILE che consta di 6 libri:

 

I delle persone e delle famiglie

II delle successioni

III della proprietà

IV delle obbligazioni

V del lavoro

VI della tutela dei diritti

In appendice ci sono leggi speciali.

 

La legge e gli atti normativi vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, ed entrano in vigore dopo 15 gg. dalla sua pubblicazione; il periodo che intercorre tra questa e la sua entrata in vigore è detto Vacatio Legis.

I regolamenti, che rappresentano le fonti secondarie, traducono in atto un regolamento astratto, se non sono conformi alla legge, risultano illegittimi e perciò annullabili. Oltre alle norme scritte, che sono quelle di maggior valore troviamo:

LE CONSUETUDINI O NORME CONSUETUDINARIE, ossia dei comportamenti sociali che ripetendosi regolarmente nel tempo vengono sentiti come vere e proprie leggi.

 

Al momento della nascita si diventa soggetti del diritto.

Per soggetto del diritto, si intende l’attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti ed obblighi, ma per esercitare queste manifestazioni deve possedere due elementi:

- avere quella mentalità (capacità mentale) che si acquisisce convenziona=

mente con i 18 anni.

- possedere la capacità di intendere e volere (capacità d’agire) e quindi la possibilità di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (si tratta di un comportamento che incide profondamente sulla situazione patrimoniale e non).

Esistono tuttavia delle eccezioni che sono date dai minori che iniziano a lavorare a 15 anni, e dai minori emancipati che sono quelli che si sposano prima di 18 anni, con il permesso del giudice tutelare e del tribunale dei minori.

Se un soggetto è in una situazione di incapacità assoluta (interdetti), viene affiancato da un’altro soggetto (nominato dal tribunale) che compie per lui atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, e viene detto tutore.

Se un soggetto è in una situazione di incapacità relativa (inabilitato), perché affetto da prodigalità o è sotto effetto di stupefacenti o alcolici, può compiere solo atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli di straordinaria amministrazione deve essere affiancato da un curatore nominato dal tribunale.

Il minore, non può agire, ma in sua vece agiscono i genitori esercenti la potestà

L’incapace naturale, può soltanto ottenere l’annullamento degli atti che ha compiuto e che gli sono pregiudizievoli.

 

 

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