IL
CODICI CIVILE
La
società è un aggregazione di individui che
collaborano e competono al fine di soddisfare comuni bisogni e perseguire fini
comuni, in base a concordate norme di comportamento come quelle consuetudinarie
ed infine quelle giuridiche.
Il
diritto può essere:
OGGETTIVO,
quando considera tutti i comportamenti che si devono mantenere nel rispetto del
diritto
SOGGETTIVO,
quando attribuisce ad un soggetto il potere di far valere un diritto
nell’ambito del diritto stesso.
Inoltre
il diritto si divide in:
PUBBLICO,
che regola l’organizzazione dello stato e i rapporti fra stato e cittadini.
-
diritto costituzionale
-
diritto amministrativo
-
diritto penale
-
diritto processuale
PRIVATO,
che regola i rapporti tra i privati
-
diritto civile
-
diritto commerciale.
E’
oggetto del diritto tutto ciò che è considerato rilevante agli atti del
diritto
Le
norme giuridiche sono espresse in termini:
GENERALI,
quando la regola deve essere rispettata da chiunque si trovi nella situazione
descritta dalla norma,
ASTRATTI,
quando la regola si applica in ogni situazione uguale a quella prevista dalla
norma. Ogni norma presenta le caratteristiche dell’astrattezza, della
bilateralità, della coercibilità. Qualora le norme non vengono rispettate
si applicano delle SANZIONI, cioè delle reazioni di tipo economico e
penale.
La
sanzione può essere:
RIPARATORIA
quando si obbliga il responsabile della violazione a ripristinare l’ordine
giuridico violato.
Le
fonti del diritto sono quegli atti deliberati da
particolari soggetti pubblici, secondo particolari procedure, che producono,
modificano e abrogano norme giuridiche, che si dividono in fonti scritte (leggi
costituzionali e ordinarie) fonti orali (usi e consuetudini Le
fonti del diritto non hanno tutte lo stesso valore e seguono un principio di
gerarchia;
-
costituzioni e leggi costituzionali
-
leggi e altre fonti primarie
-
i regolamenti (fonti secondarie)
Le
leggi sono manifestazioni di un atto che riguarda la volontà individuali o
collegiale e che crea rapporti di diritto – doveri, costituisce la base delle FONTI
PRIMARIE. Fanno parte di queste gli atti aventi forza di legge
come:
DECRETI
LEGGE, che sono provvedimenti che il Governo può adottare per
particolari motivi di necessità o urgenza. Entrano subito in vigore ma devono
essere convertiti in legge entro 60gg., in caso contrario il decreto decade
retroattivamente e perde di efficacia.
DECRETI
LEGISLATIVI, che vengono deliberati dal Governo su delega del
Parlamento stesso. Hanno inoltre valore di legge i codici; una raccolta di norme
omogenee che regolano la stessa materia, e vengono emanati mediante il decreto
legislativo. Il principale codice è quello CIVILE che consta di 6
libri:
I
delle persone e delle famiglie
II
delle successioni
III
della proprietà
IV
delle obbligazioni
V
del lavoro
VI
della tutela dei diritti
In
appendice ci sono leggi speciali.
La
legge e gli atti normativi vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, ed
entrano in vigore dopo 15 gg. dalla sua pubblicazione; il periodo che intercorre
tra questa e la sua entrata in vigore è detto Vacatio Legis.
I
regolamenti, che rappresentano le fonti secondarie, traducono in atto un
regolamento astratto, se non sono conformi alla legge, risultano illegittimi e
perciò annullabili. Oltre alle norme scritte, che sono quelle di maggior valore
troviamo:
LE
CONSUETUDINI O NORME CONSUETUDINARIE, ossia dei comportamenti sociali
che ripetendosi regolarmente nel tempo vengono sentiti come vere e proprie
leggi.
Al
momento della nascita si diventa soggetti del diritto.
Per
soggetto del diritto, si intende l’attitudine del soggetto ad
essere titolare di diritti ed obblighi, ma per esercitare queste manifestazioni
deve possedere due elementi:
-
avere quella mentalità (capacità mentale) che si acquisisce convenziona=
mente
con i 18 anni.
-
possedere la capacità di intendere e volere (capacità d’agire) e quindi
la possibilità di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
(si tratta di un comportamento che incide profondamente sulla situazione
patrimoniale e non).
Esistono
tuttavia delle eccezioni che sono date dai minori che iniziano a lavorare a 15
anni, e dai minori emancipati che sono quelli che si sposano prima di 18 anni,
con il permesso del giudice tutelare e del tribunale dei minori.
Se un soggetto è in una situazione di incapacità assoluta (interdetti), viene affiancato da un’altro soggetto (nominato dal tribunale) che compie per lui atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, e viene detto tutore.
Se
un soggetto è in una situazione di incapacità relativa (inabilitato),
perché affetto da prodigalità o è sotto effetto di stupefacenti o alcolici,
può compiere solo atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli di
straordinaria amministrazione deve essere affiancato da un curatore nominato
dal tribunale.
Il
minore, non può agire, ma in sua vece agiscono i genitori esercenti la
potestà
L’incapace naturale, può soltanto ottenere l’annullamento degli atti che ha compiuto e che gli sono pregiudizievoli.