COMPOSIZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio d’esercizio deve essere redatto dagli amministratori. Esso è composto da:

-   Stato patrimoniale

-   Conto economico

-   Nota integrativa

Il bilancio deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta sia della situazione patrimoniale e finanziaria della società sia del risultato economico dell’esercizio.

Il bilancio deve essere redatto in lire. E’ comunque possibile pubblicare, in aggiunta al bilancio in lire, anche un bilancio redatto in Ecu sulla base del tasso di conversione in essere alla data di chiusura dell’esercizio. Il tasso  di conversione utilizzato deve essere indicato in Nota integrativa.

Se le informazioni richieste dalle norme di legge non sono sufficienti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta è necessario fornire delle notizie aggiuntive che consentano al lettore del bilancio la comprensione della reale situazione aziendale.

PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Ai fini della redazione del bilancio d’esercizio devono essere rispettati i seguenti principi:

§    La  valutazione  delle voci deve essere fatta secondo prudenza e con la prospettiva della continuazione dell’attività aziendale;

§    Nel Conto economico bisogna esporre esclusivamente gli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;

§    Ai fini della determinazione del risultato dell’esercizio occorre tener conto dei proventi e degli oneri di competenza indipendentemente dalla data in cui gli stessi vengono incassati o pagati;

§    In sede di elaborazione del Conto economico occorre tenere conto di tutti gli oneri di competenza dell’esercizio anche se la conoscenza della loro esistenza è avvenuta in un momento successivo alla data di chiusura dell’esercizio stesso;

§    In sede di valutazione di una determinata voce di bilancio l’eventuale perdita derivante dalla valutazione di alcuni elementi  non può essere compensata dall’eventuale utile derivante dall’applicazione del medesimo criterio agli altri elementi appartenenti alla medesima voce. Per esempio, se si valutano le rimanenze al minor valore tra il costo di acquisto e quello di realizzo derivante dall’andamento del mercato, non è  possibile omettere la contabilizzazione della perdita relativa a determinati beni in rimanenza giustificandola con  il fatto che la stessa è compensata dagli utili che, in conseguenza dell’applicazione del medesimo criterio, emergono dalla valutazione degli altri beni in rimanenza;

§         I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. In casi eccezionali è possibile derogare a tale principio ed è necessario evidenziarlo nella Nota integrativa.

 

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