COMPOSIZIONE DEL BILANCIO
Il bilancio d’esercizio deve essere redatto dagli
amministratori. Esso è composto da:
-
Stato
patrimoniale
-
Conto
economico
-
Nota
integrativa
Il
bilancio deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta sia
della situazione patrimoniale e finanziaria della società sia
del risultato economico dell’esercizio.
Il
bilancio deve essere redatto in lire.
E’ comunque possibile pubblicare, in aggiunta al bilancio in lire, anche un
bilancio redatto in Ecu sulla base
del tasso di conversione in essere alla data di chiusura dell’esercizio. Il tasso
di conversione utilizzato deve essere indicato in Nota integrativa.
Se
le informazioni richieste dalle norme di legge non sono sufficienti per fornire
una rappresentazione veritiera e corretta è necessario fornire delle notizie
aggiuntive che consentano al lettore del bilancio la comprensione della
reale situazione aziendale.
Ai
fini della redazione del bilancio d’esercizio devono essere rispettati i seguenti principi:
§
La
valutazione delle
voci deve essere fatta secondo prudenza e con la prospettiva della continuazione
dell’attività aziendale;
§
Nel Conto
economico bisogna esporre esclusivamente gli utili effettivamente realizzati
alla data di chiusura dell’esercizio;
§
Ai fini della
determinazione del risultato dell’esercizio occorre tener conto dei proventi e
degli oneri di competenza indipendentemente
dalla data in cui gli stessi vengono incassati o pagati;
§
In sede di
elaborazione del Conto economico occorre tenere conto di tutti gli oneri di competenza
dell’esercizio anche se la conoscenza della loro esistenza è avvenuta in un momento successivo alla data di chiusura dell’esercizio stesso;
§
In sede di valutazione
di una determinata voce di bilancio l’eventuale perdita derivante dalla
valutazione di alcuni elementi non può essere compensata dall’eventuale utile derivante
dall’applicazione del medesimo criterio agli altri elementi appartenenti alla
medesima voce. Per esempio, se si valutano le rimanenze al minor valore tra il
costo di acquisto e quello di realizzo derivante dall’andamento del mercato,
non è possibile omettere la contabilizzazione della perdita relativa a determinati
beni in rimanenza giustificandola con il
fatto che la stessa è compensata
dagli utili che, in conseguenza dell’applicazione del medesimo criterio,
emergono dalla valutazione degli altri beni in rimanenza;
§ I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. In casi eccezionali è possibile derogare a tale principio ed è necessario evidenziarlo nella Nota integrativa.