TUTELA GIURISDIZIONALE E I PRINCIPI COSTITUZIONALI

 

Un esigenza fondamentale dello Stato contemporaneo e di garantire la certezza del diritto, cioè assicurare che le leggi emanate dal Parlamento siano applicate. La funzione è affidata a un potere costituzionale dove gli viene attribuita la garanzia; tale potere è la MAGISTRATURA, che deve accertare il contenuto delle norme astratte e generali. Secondo l’articolo 104, la magistratura corrisponde a “un ordinamento autonomi e indipendente da ogni altro potere”. 

Tra i vari principi posti dalla Costituzione in base alla funzione giurisdizionale ricordiamo il principio di uguaglianza e il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo. Uno dei più fondamentali è l’articolo 3, dove illustra che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e eguale davanti alla legge, senza distinzione di razza, religione, lingua, sesso e opinioni politiche.

A tutti i cittadini è garantito il diritto alla difesa, nei casi di procedimenti penali è prevista l’assistenza obbligatoria del difensore d’ufficio.

· La giustizia amministrativa in nome del popolo, nei confronti della funzione giurisdizionale, la Costituzione repubblicana riafferma il principio della sovranità del popolo.

· La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, il consiglio superiore della magistratura consegue necessariamente al principio della divisione dei poteri.

· I giudici sono soggetti soltanto alla legge, nell’esercizio della loro funzione, non sottostanno né verso organo di altri poteri né a vincoli di subordinazione gerarchica. Un giudice di grado superiore non può comandare un giudice di grado inferiore.

· La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, è qui sancito il principio della unicità della giurisdizione, per la quale i giudici straordinari e giudici speciali non possono essere istituiti, cioè giudici che vengono chiamati per giudicare una categoria di persone o di rapporto. La Costituzione per questo principio ammette alcune deroghe, prevedendo l’esistenza di magistrati speciali, competenti della materia indicata.

 

Proposte della bicamerale

Nel testo di riforma si ribadisce che “la funzione giurisdizionale è unitaria ed esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituti, regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giuridici. E non possono essere istituiti giudici straordinari e speciali.

Le giurisdizioni speciali, sono organi ausiliari di rilievo costituzionale, e osservano abolire le loro funzioni giurisdizionali. La Commissione Bicamerale ha maturato la convinzione che un giudice svolgano funzioni consultiva e di controllo e non giurisdizionale. E’ il Consiglio di Stato che ha la funzione di consulenza giuridica – amministrativa del Governo; e la Corte di giustizia amministrativa, invece la Corte dei Conti è l’organo di controllo dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa.

 

Principi Costituzionali relativi all’esercizio della funzione giurisdizionale

· Principio di diritto d’accesso alla giustizia, (art. 24 com.1) è il diritto di tutti di agire in giudizio per la loro tutela.

· Principio del diritto alla difesa, (art. 24 com.2) il giudice prima di pronunciare la sentenza, deve sempre ascoltare entrambi le parti del processo, realizzando a sua volta “il principio del contraddittorio”. Inoltre per quelle persone che economicamente non possono procurarsi un avvocato, la legge prevede il patrocinio gratuito.

·  Principio del giudice naturale¸(art.25), il giudice di un processo non può essere scelto arbitrariamente o dopo che il fatto sia successo. (interesse legittimo e sempre la pubblica amministrazione)

· Principio della motivazione, (art. 111 com.1), tutti i provvedimenti devono contenere le motivazioni che hanno fatto in modo che il giudice provveda alla decisione da prendere.

 

Ordinamento giudiziario

La magistratura è una struttura di organi giurisdizionali, cioè una pluralità di gradi di giurisdizione; infatti per questo principio la funzione è divisa da più organi con materie, valore e territorio diverso. La giurisdizione è civile, penale e amministrativa, cioè è di competenza di magistrature speciali consentite dalla Costituzione. Il principio della pluralità dei gradi di giurisdizione, fa si che il giudice in prima istanza, emette delle definizioni, che può presentare alla parte riconosciuta colpevole, e condannata in giudizio (parte soccombente), in seguito un giudice di grado superiore, riesaminando i fatti e le varie applicazioni delle norme giuridiche (legittimità) ed individuando, sempre che ci siano, errori che il giudice precedente ha commesso. In questo caso si può ricorrere ad un terzo giudizio, dove la Corte di cassazione, effettuerà un controllo sulle questioni di diritto; nel caso di affermazione, la sentenza si annulla, rinviandola al giudice di merito. Se i tempi stabiliti dalla legge per proporre ricorso, si lasciano decorrere, la sentenza non può più essere impugnata e acquista valore definitivo, colpendo le situazioni prima della sentenza, dove poi non si può fare più nulla.

 

Consiglio superiore della magistratura

E’ un organo di autogoverno dei giudici, che si occupa di tutti gli atti relativi alla loro carriera. Il consiglio superiore della magistratura, deliberare su atti gli atti relativi alla carriera dei magistrati. Ai magistrati la legge accorda una particolare garanzia di inamovibilità: essi non possono essere dispensati o sospesi da funzioni, dal servizio ne posti in altre sedi se non in seguito a decisioni del Consiglio superiore della magistratura.

E’ presieduto dal Presidente della Repubblica, e da 33 membri di cui:

· 2 membri di diritto, primo presidente e il procuratore generale della Suprema Corte di cassazione.

· 30 membri elettivi, 2/3 eletti dai magistrati ordinari fra i magistrati medesimi; 1/3 eletto dal Parlamento in seduta comune, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati.

Il Consiglio suprema della magistratura, elegge al proprio interno un vice presidente; i consiglieri stanno in carica 4 anni, e non sono immediatamente rieleggibili. Il Consiglio superiore della magistratura prevede l’istituzione di 2 Consigli; uno per la magistratura ordinaria, che si compone di due sezioni, una per i giudici e l’altra per i magistrati del pubblico ministero; e l’altro per quella amministrativa.

La Corte di giustizia della magistratura ha compiti disciplinari e di tutela in un unico grado:

· Alla corte di giustizia della magistratura formata da 9 membri più il presidente, hanno il compito di provvedere alla disciplina nei riguardi dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.

· La Corte, che è un organo di tutela giurisdizionale in un unico grado, contro i provvedimenti assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.

 

La responsabilità dei giudici

La decisione dei giudici in generale, ma soprattutto di quelli penali, possono comportare delle conseguenze sgradevoli nella vita dei destinatari, può succedere che il giudice compie un errore nalla sanzione che infligge. La questione fu sottoposta a referendum popolare, e si risolse con la cosiddetta responsabilità civile dei magistrati, con questa legge si è cercato di contemperare due opposte esigenze; la prima di garantire un risarcimento alle vittime degli errori giudiziari, la seconda di non intimidire i giudici, demotivandoli dal prendere le spettate decisioni nei casi più rischiosi. Infatti la legge dichiara che il magistrato è chiamato a risarcire i danni causati solo in:

1.caso di diniego di giustizia, cioè omissione, ritardo o rifiuto da parte del giudice nell’emettere un provvedimento entro il termine stabilito dalla legge

2.per dolo, il giudice ha compiuto un atto in giusto con coscienza e volontà, cioè con l’intento di danneggiare il destinatario

3.per colpa grave¸ il giudice a causa di una negligenza, compie una grava violazione della legge, o nega un fatto la cui esistenza è confermata senza ombra di dubbio

Il destinatario, con queste ipotesi può chiedere un risarcimento allo Stato, il quale eserciterà l’azione di rivalsa contro il magistrato interessato (1/3 del suo stipendio)

 

Il tribunale della libertà

Il tribunale della libertà ha sede in ogni capoluogo di Provincia. Ha il compito di esaminare tutti i provvedimenti che limitano la libertà personale, stabilendo se corrispondono o no ai fini di giustizia sia in modo formale che sostanziale, e se necessario abolirli; pronunciandosi entro 10 giorni.Contro la decisione del Tribunale della libertà, l’interessato può ricorrere in Cassazione, contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personali, pronunciati dagli organi ordinari e speciali.

 

L’autorità garante e il difensore civico.

L’autorità garante è un organismo pubblico che ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme di legge relative ai vari settori della vita civile, commerciale e amministrativa e sono:

· garante per la radiodiffusione e l’editoria, cura e sorveglia il rispetto delle norme che regolano la concentrazione delle proprietà dei giornali, delle testate televisive e sulla programmazione radiotelevisiva.

· Autorità garante della concorrenza, vigilare sul rispetto della concorrenza commerciale, evitando la formazione di monopolio e sulla correttezza della pubblicità.

· Autorità garante della privacy, tutela i dati personali nella vita sociale e civile, e all’attività della pubblica amministrazione il compito alla tutela della trattazione dei dati personali garantendo la riservatezza.

· Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione

· Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Il difensore civico

E’ un ufficio pubblico previsto dalla legge per offrire ai cittadini un sevizio di consulenza e per controllare l’attività della pubblica amministrazione. Egli riceve le istanze dai cittadini, mettendosi a loro disposizione, offrendogli chiarimenti, pareri e suggerimenti, offre anche una consulenza legale, rappresentando il diritto di accesso garantito dalla Costituzione. E’ operante nei Comuni, nelle Province (statuti comuni e provinciali) e nelle regioni.

 

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