LO STATO

Lo Stato è l’organizzazione di un popolo sopra un territorio, sotto un unico potere d’imperio (sovranità), per il raggiungimento di fini collettivi.

I tre elementi che “compongono” lo stato sono:

 Il popolo (gruppo sociale organizzato) che è l’elemento personale

Il territorio (luogo in cui si stabilisce il gruppo sociale) che è l’elemento materiale

La sovranità (poter d’imperio a cui sottostà il gruppo sociale) che è l’elemento formale.

IL POPOLO

E’ l’insieme di coloro che hanno la cittadinanza (ovvero l’appartenenza di una persona allo Stato) dello stato e che pertanto godono di diritti e sono soggetti ai doveri legati a tale status. Non fanno parte del popolo gli stranieri , ossia chi ha la cittadinanza di uno stato estero, gli apolidi,sono soggetti senza alcuna cittadinanza.

Secondo le nostre leggi:

- Il cittadino gode di diritti civili che politici.

- Si ha la protezione diplomatica del proprio paese ed eventualmente quella di altri Stati.

- Il cittadino non può essere espulso dal proprio Stato (diritto  incolato).

- In generale, non è ammessa l’estradizione del cittadino (lo straniero solo per reato politici).

I doveri che la cittadinanza comporta sono quelli della fedeltà e dell’obbedienza,l’obbligo militare per la difesa della patria (servizio civile), e quello di contribuire alle spese dello Stato.

 

La popolazione, è l’insieme di tutte le persone, cittadini,stranieri e apolidi, che sono presenti sul territorio.

La nazione, è l’insieme delle persone, appartenenti o meno allo stesso Stato, legate da una comunanza di sangue, di lingua,di religione, di tradizione e di costumi.

Stati uninazionali sono stati dove i cittadini appartengono ad un’unica nazione, dove sono presenti in minoranza, immigrati tedeschi slavi ecc.

La cittadinanza appartenenza di una persona ad uno Stato,con diritti civili e politici, mentre lo straniero gode di diritti civili a condizione di reciprocità al godimento di quelli politici.

 

L’acquisizione della cittadinanza può avvenire:

PER NASCITA (diritto di sangue, diritto di luogo)

PER OPZIONE (Per propria scelta)

PER MATRIMONIO

PER NATURALIZZAZIONE

Per opzione(propria scelta)

1)Lo straniero o apolide discendenti da parte di genitori che sono stati cittadini italiani acquistano la cittadinanza perché dichiara di essere cittadino italiano e presta servizio militare per lo Stato, assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, al raggiungimento della maggiore età.

2)Lo straniero nato in Italia e vissuto legalmente fino alla maggiore età, se dichiara di volere la cittadinanza italiana deve chiederla entro un anno dalla data della maggiore età.

 

Per matrimonio

Il coniuge straniero o apolide acquista la cittadinanza quando risiede da almeno sei mesi in Italia, cioè dopo tre anni di matrimonio; la cittadinanza si acquista con decreto del ministro dell’Interno tramite domanda dell’interessato.

Precludono l’acquisizione della cittadinanza per matrimonio:

-la condanna per delitti contro la personalità dello Stato

-la condanna a una pena detentiva inflitta ad un reato non politico da un’autorità guidiziaria straniera superiore a un anno.

-la condanna a una pena non inferiore a tre anni per delitto non colposo, inflitta all’autorità giudiziaria.

-la sussistenza di comprovati motivi inerente alla sicurezza dello Stato.

 

Per naturalizzazione

Può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del ministro dell’Interno; allo straniero o apolidi che risiedono legalmente in Italia da:

-almeno tre anni con discendenza dai genitori stranieri o che siano stati cittadini Italiani per nascita oppure per straniero nato in Italia.

-almeno quattro anni se si tratta di cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea.

-almeno cinque anni se è apolide

-almeno cinque anni dopo l’adozione per un maggiorenne straniero adottato da un italiano

-almeno dieci anni se è uno straniero

-allo straniero che ha fatto servizio militare per cinque anni alle dipendenze dello stato

 

Può succedere che una persona sia contemporaneamente cittadino di due Stati, ad esempio chi nasce da padre italiano in uno Stato dove la cittadinanza si acquisisce con diritto di sangue e con diritto di luogo, si avrà così la doppia cittadinanza.

La perdita di cittadinanza può avvenire da chi acquisisce la cittadinanza straniera stabilendo all’estero la residenza. Nel caso di perdita di cittadinanza di un cittadino italiano,può riacquistarla attraverso il servizio militare.

 

IL TERRITORIO

E’ lo spazio nel quale lo Stato esercita il suo potere sovrano, e comprende:

La terra ferma e le acque la sovranità vale su terraferma e fiumi, laghi, mari interni, entro limiti detti confini che possono essere naturali (montagne) artificiali (reti metalliche) o geografici ( un paralleli un meridiano).

L’atmosfera sovrastante

Il sottosuolo

Il mare territoriale ovvero, la zona di acqua adiacente alla costa, che è soggetta alla sovranità dello Stato.

Il territorio flottante costituito dalle navi e dagli aerei appartenenti allo Stato (considerato territorio mobile dello Stato.

Ci sono comunque delle eccezioni relative al territorio, ad esempio si ha:

Extraterrotialità  quando una cosa che si trova nel territorio di uno Stato, è considerata giuridicamente come se fosse situata in quello di un alto Stato (consolati ambasciate).

L’immunità quando lo stato limita i suoi poteri nei confronti  di persone o cose che di trovano sul suo territorio.

 

LA SOVRANITA’

E’ il potere d’imperio originario, esclusivo e incondizionato che spetta allo Stato sopra tutti coloro che ne fanno parte.

La sovranità è:

ORIGINARIA sorge con il costituirsi dello Stato

ESLUSIVA  compete solo ed esclusivamente allo Stato

INCONDIZIONATA all’interno dello Stato essa non incontra alcun limite giuridico

Il soggetto della sovranità secondo il diritto è lo Stato concepito come PERSONA GIURIDICA

La sovranità si concretizza in tre poteri o funzioni:

LEGISLATIVO che provvede all’emanazione di norme giuridiche, cioè regole di condotta generale e astratte imposte coattivamente a tutti coloro che sono soggetto alla sovranità dello Stato

AMMINISTRATIVA o ESECUTIVA che provvede ad approvare e far applicare nei casi particolari e concreti le norme generali ed astratte per il conseguimento dei fini dello Stato

GIURISDIZIONALE o GIUDIZIARIO che provvede ad accertare quale sia il contenuto delle norme generali e astratte di fronte ai casi concreti, mediante la risoluzione delle controversie sorte nei rapporti sociali e repressione dei reati La giurisdizione è penale quando tratta i reati e l’applicazione delle pene; civili  quando giudica i rapporti di tipo privato; amministrativo quando giudica rapporti in cui è parte la Pubblica Amministrazione . Le tre funzioni dello Stato, si esplicano attraverso l’emanazione di atti che assumono, per ognuna forma, denominazione ed efficacia giuridica differenti:  

L’atto legislativo     LEGGE

L’atto amministrativo DECRETO

L’atto giurisdizionale SENTENZA

 

 

indice