LO
STATO
Lo
Stato è l’organizzazione di un popolo sopra un territorio, sotto un unico
potere d’imperio (sovranità), per il raggiungimento di fini collettivi.
I
tre elementi che “compongono” lo stato sono:
Il
popolo (gruppo sociale organizzato) che è l’elemento personale
Il
territorio (luogo in cui si stabilisce il gruppo sociale) che è
l’elemento materiale
La
sovranità (poter d’imperio a cui sottostà il gruppo sociale) che è
l’elemento formale.
Secondo
le nostre leggi:
-
Il cittadino gode di diritti civili che politici.
-
Si ha la protezione diplomatica del proprio paese ed eventualmente quella
di altri Stati.
-
Il cittadino non può essere espulso dal proprio Stato (diritto
incolato).
-
In generale, non è ammessa l’estradizione del cittadino (lo
straniero solo per reato politici).
I
doveri che la cittadinanza comporta sono quelli della fedeltà e
dell’obbedienza,l’obbligo militare per la difesa della patria (servizio
civile), e quello di contribuire alle spese dello Stato.
La
popolazione, è l’insieme di tutte le persone, cittadini,stranieri e
apolidi, che sono presenti sul territorio.
La
nazione, è l’insieme delle persone, appartenenti o meno allo stesso
Stato, legate da una comunanza di sangue, di lingua,di religione, di tradizione
e di costumi.
Stati
uninazionali sono stati dove i cittadini appartengono ad un’unica
nazione, dove sono presenti in minoranza, immigrati tedeschi slavi ecc.
La
cittadinanza appartenenza di una persona ad uno Stato,con diritti civili
e politici, mentre lo straniero gode di diritti civili a condizione di
reciprocità al godimento di quelli politici.
L’acquisizione
della cittadinanza può avvenire:
PER
NASCITA (diritto di sangue, diritto di luogo)
PER
OPZIONE (Per propria scelta)
PER
MATRIMONIO
PER
NATURALIZZAZIONE
Per
opzione(propria scelta)
1)Lo
straniero o apolide discendenti da parte di genitori che sono stati cittadini
italiani acquistano la cittadinanza perché dichiara di essere cittadino
italiano e presta servizio militare per lo Stato, assume pubblico impiego alle
dipendenze dello Stato, al raggiungimento della maggiore età.
2)Lo
straniero nato in Italia e vissuto legalmente fino alla maggiore età, se
dichiara di volere la cittadinanza italiana deve chiederla entro un anno dalla
data della maggiore età.
Il
coniuge straniero o apolide acquista la cittadinanza quando risiede da almeno
sei mesi in Italia, cioè dopo tre anni di matrimonio; la cittadinanza si
acquista con decreto del ministro dell’Interno tramite domanda
dell’interessato.
Precludono
l’acquisizione della cittadinanza per matrimonio:
-la
condanna per delitti contro la personalità dello Stato
-la
condanna a una pena detentiva inflitta ad un reato non politico da un’autorità
guidiziaria straniera superiore a un anno.
-la
condanna a una pena non inferiore a tre anni per delitto non colposo, inflitta
all’autorità giudiziaria.
-la
sussistenza di comprovati motivi inerente alla sicurezza dello Stato.
Può
essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato, su proposta del ministro dell’Interno; allo straniero o
apolidi che risiedono legalmente in Italia da:
-almeno
tre anni con discendenza dai genitori stranieri o che siano stati cittadini
Italiani per nascita oppure per straniero nato in Italia.
-almeno
quattro anni se si tratta di cittadino di uno Stato membro dell’Unione
Europea.
-almeno
cinque anni se è apolide
-almeno
cinque anni dopo l’adozione per un maggiorenne straniero adottato da un
italiano
-almeno
dieci anni se è uno straniero
-allo
straniero che ha fatto servizio militare per cinque anni alle dipendenze dello
stato
Può
succedere che una persona sia contemporaneamente cittadino di due Stati, ad
esempio chi nasce da padre italiano in uno Stato dove la cittadinanza si
acquisisce con diritto di sangue e con diritto di luogo, si avrà così la
doppia cittadinanza.
La
perdita di cittadinanza può avvenire da chi acquisisce la cittadinanza
straniera stabilendo all’estero la residenza. Nel caso di perdita di
cittadinanza di un cittadino italiano,può riacquistarla attraverso il servizio
militare.
E’
lo spazio nel quale lo Stato esercita il suo potere sovrano, e comprende:
La
terra ferma e le acque la sovranità vale su terraferma e fiumi, laghi,
mari interni, entro limiti detti confini che possono essere naturali
(montagne) artificiali (reti metalliche) o geografici ( un paralleli un
meridiano).
L’atmosfera
sovrastante
Il
sottosuolo
Il
mare territoriale ovvero, la zona di acqua adiacente alla costa, che è
soggetta alla sovranità dello Stato.
Il
territorio flottante costituito dalle navi e dagli aerei appartenenti
allo Stato (considerato territorio mobile dello Stato.
Ci
sono comunque delle eccezioni relative al territorio, ad esempio si ha:
Extraterrotialità
quando una cosa che si trova nel territorio di uno Stato, è
considerata giuridicamente come se fosse situata in quello di un alto Stato (consolati
ambasciate).
L’immunità
quando lo stato limita i suoi poteri nei confronti
di persone o cose che di trovano sul suo territorio.
La
sovranità è:
ORIGINARIA
sorge con il costituirsi dello Stato
INCONDIZIONATA
all’interno dello Stato essa non incontra alcun limite giuridico
Il
soggetto della sovranità secondo il diritto è lo Stato concepito come
PERSONA GIURIDICA
La
sovranità si concretizza in tre poteri o funzioni:
LEGISLATIVO
che provvede all’emanazione di norme giuridiche, cioè regole di condotta
generale e astratte imposte coattivamente a tutti coloro che sono soggetto alla
sovranità dello Stato
AMMINISTRATIVA
o ESECUTIVA che provvede ad approvare e far applicare nei casi particolari e
concreti le norme generali ed astratte per il conseguimento dei fini dello Stato
GIURISDIZIONALE
o GIUDIZIARIO che provvede ad accertare quale sia il contenuto delle norme
generali e astratte di fronte ai casi concreti, mediante la risoluzione delle
controversie sorte nei rapporti sociali e repressione dei reati
L’atto
legislativo LEGGE
L’atto
amministrativo DECRETO
L’atto giurisdizionale SENTENZA