CONCEZIONE
DELLO STATO NELL’ETA’ MODERNA E CONTEMPORANEA
Lo
Stato patrimoniale
Tipico
dell’epoca feudale, in esso territorio e popolo sono considerati patrimonio
del sovrano. Il territorio è l’elemento più importante della ricchezza e le
persone che vi abitano sono un semplice accessorio del
territorio, cioè semplici sudditi senza diritti pubblici e privati.
Lo
Stato assoluto
Si
afferma nel XV secolo con la formazione dei grandi stati nazionali, il potere si
accentra nel monarca, il quale se ne reputa per volontà divina. Lo Stato e il
sovrano si identificano.
Lo
Stato di polizia
L’evoluzione
nel XVIII secolo il sovrano esercita ancora il potere senza limiti giuridici,
considerandosi organo dello Stato, il quale deve governare per il benessere del
popolo. I singoli vantano diritti privati.
Lo
Stato nell’età moderna contemporanea
A
partire dal XIX secolo prende l’avvento lo Stato moderno dove l’individuo è
titolare sia dei diritti privati che dei diritti pubblici, diritti che vengono
tutelati dalle Carte Costituzionali. Lo Stato si caratterizza come:
STATO
COSTITUZIONALE
Che
si fonde su una Carta Costituzionale, la quale attua la purità degli organi
costituzionali e la divisione dei poteri riconoscendo l’uguaglianza giuridica
dei cittadini e assicurando diritti fondamentali. La Carta Costituzionale è un
documento solenne, dove vengono enunciati diritti e doveri tra cittadini e
Stato.
La
Costituzione può esser:
-OTTRIATA
costituzione che il monarca ha dato al popolo con atto suo (statuto Albertino)
-VOTATA
costituzione che il popolo stesso si è dato tramite un corpo legislativo eletto
da loro (repubblica Italiana)
Si
distinguono in:
-FLESSIBILI
che possono essere modificate tramite la procedura legislativa ordinaria
-RIGIDE
per essere modificate devono seguire procedure particolari.
-LUNGHE
comprende un’ampia parte di contenuto dei diritti e doveri.
-BREVI
dedicano pochi articoli ai diritti e all’adempimento dei doveri dei cittadini.
Principio
della pluralità degli organo costituzionali
Nello
Stato costituzionale troviamo accanto al capo dello Stato altri organi, come
PARLAMENTO GOVERNO CORTE COSTITUZIONALE che hanno parità giuridica. Questo si
identifica nella pluralità degli organi costituzionali, che viene completato
dalla divisione dei poteri, il politico e scrittore francese sostenne che le tre
funzioni dove di esplica la sovranità dello Stato siano affidate a organi
diversi e indipendenti. Questa funzione non è assoluta, essendo irrealizzabile l’integrale attuazione dei
poteri.
Principio
d’ uguaglianza e Riconoscimento dei diritti individuali
Il
riconoscimento dell’eguaglianza giuridica di tutti i cittadini, consiste nel
fatto che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e hanno uguale
diritto e dovere salvo eccezioni stabiliti dalla legge. Possiamo trovare
l’uguaglianza formale (art.3 com.1)
L’eguaglianza
sostanziale art.3 com. 2
Abbiano
l’uguaglianza assoluta tra donna e uomo, dove dice che la donna può accedere
a tutte le cariche e uffici pubblici in parità.
LO
STATO RAPPRESENTATIVO
Gli
Organi rappresentativi del popolo sono espressione dell’interesse di
quest’ultimo:
Rappresentanza
Giuridica dove il rappresentante fa atti in nome e per conto del rappresentato,
entro i limiti dei poteri conferitigli (rapp.di volontà).
LO
STATO DI DIRITTO
Ogni
manifestazione della sovranità dello Stato è regolata da norme giuridiche che
garantiscono ai singoli i mezzi per difendersi contro lo stesso Stato. Si divide
in tre funzioni:
Funzione
giurisdizionale deve farle in base alla legge, se emana una sentenza che
viola il diritto oggettivo, potrà venire impugnata tramite ricorso a un organo
giurisdizionale di grado superiore, e ciò avviene davanti alla Corte di
Cassazione.
Funzione
amministrativa un atto contrario al diritto è illegittimo, cioè invalido;
lo Stato gli accorda un complesso di mezzi che danno la giustizia
amministrativa, in modo che l’interessato mostri tale invalidità.
Funzione
legislativa la funzione legislativa incontra sempre un limite formale
diritto, un più importante limite sostanziale negli Stati, la
Costituzione contiene dei principi dove il legislatore si deve attenere.
Partiti
politici,sindacati
I
partiti politici sono associazioni di individui liberamente organizzate, che
concordano un programma su un governo dello Stato, e mirano alla conquista del
potere per dare al proprio programma una realizzazione. L’azione dei partiti
ha un peso maggiore nella forme di governo parlamentare, la direzione dei
partiti fa si che l’elezione del capo dello Stato, la permanenza in carica
dell’esecutivo, escono spesso mortificati il prestigio degli organi
costituzionali. Infatti lo Stato contemporaneo è stato definito Stato di
partiti o Stato partitocratrico. Al giorno d’oggi il fenomeno dei partiti ha
assunto molta rilevanza, però manca una loro precisa disciplina costituzionale.
La nostra Costituzione proclama che tutti i cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente in partiti. Inoltre gli equilibri politici e parlamentari
sono condizionate dai piccoli partiti e dalle formazioni politiche organizzate.
L’instabilità del sistema delle alleanze politiche non favorisce un’azione
efficace sul piano governativo e parlamentare.
I
sindacati
Sono associazioni professionali dei lavoratori che tutelano l’interesse di comune interessato e mirano a conquistare una maggiore somma di potere.Il sindacati non sono stati ancora riconosciuti come soggetti di diritto, cioè persone giuridiche.