LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Nella s.a.s. i soci ACCOMANDATARI rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci ACCOMANDANTI rispondono limitatamente alla quota conferita. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni (art. 2313). Se non pattuito diversamente, tutti gli accomandatari sono disgiuntamente amministratori.

Gli accomandanti non possono invece mai partecipare alla amministrazione della società (art. 2318).

 

La disciplina della società

Alla s.a.s. si applicano le disposizioni relative alla s.n.c. (art. 2315). La RAGIONE SOCIALE è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l’indicazione di s.a.s. L’accomandante che consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali (art. 2314). Anche l’atto costitutivo della s.a.s. deve essere iscritto nel registro delle imprese. La mancata iscrizione la porta ad essere una s.a.s. irregolare, in cui gli accomandanti non perdono il beneficio della responsabilità limitata (art. 2317) La cessione della quota di un socio accomandatario rimanda alle disposizioni dell’art. 2252. La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota diversa ceduta con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale (art. 2322).

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni speciali: è questo il DIVIETO DI INGERENZA (art. 2320).

I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazione e poteri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società. L’accomandante non è tenuto alla restituzione di eventuali utili fittizi che abbia riscosso in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato (art. 2321). L’accomandante partecipa alla nomina e alla revoca degli amministratori, se la scelta degli amministratori è demandata dall’atto costitutivo a una delibera dei soci. Per la nomina e la revoca degli amministratori sono necessari il consenso dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto (art. 2319).

La società si scioglie, oltre per le cause elencate nell’art. 2308.quando rimangono soltanto soci accomandanti o accomandatoti, sempre ché nel termine di 6 mesi, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per compiere atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario (art.2323)

 

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