L’ORGANIZZAZIONE DELLA S.P.A
In ogni S.p.a devono esistere 3 organi sociali:
1.
L’ASSEMBLEA degli azionisti, che nomina gli altri organi
2.
GLI AMMINISTRATORI, a cui spetta la gestione dell’impresa sociale
3.
I SINDACATI, che hanno il compito di controllare gli amministratori
L’assemblea
L’assemblea
può essere ordinaria o straordinaria, a seconda dell’oggetto sul quale
deve deliberare.
L’assemblea
ordinaria (art. 2364)
-
approva il bilancio e delibera se e quanti utili distribuire
-
nomina e revoca gli amministratori e i sindaci, ne determina il compenso.
-
delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell’impresa sociale riservati
alla sua competenza dell’atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli
amministratori.
Deve
essere convocata almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale. L’atto costitutivo può stabilire un termine
maggiore, non superiore ai 6 mesi, quando particolari esigenze la richiedono.
Hanno
diritto di voto solo le azioni ordinarie, mentre hanno diritto di partecipare,
anche le azioni a voto limitato.
L’assemblea
straordinaria (art. 2365)Deve
essere convocata ogni volta che si deve deliberare su:
-
modificazione dell’atto costitutivo
-
emissione di obbligazioni
-
nomina e poteri dei liquidatori
-
propone il concordato preventivo e l’amministrazione controllata della società
Hanno
diritto di partecipazione e votare sia le azioni ordinarie che quelle a voto
limitato.
Gli
azionisti assenti o dissenzienti godono del diritto
di recesso dalla società, se vengono approvate modifiche nell’atto
costitutivo che implicano:
·
Il cambiamento
dell’oggetto sociale
· Il trasferimento della
sede sociale all’estero
· La trasformazione della
S.p.a in un altro tipo di società
L’azionista
che recede ha diritto di ottenere il rimborso delle proprie azioni (art. 2437)
L’aumento
del Capitale Sociale, in quanto modifica dell’atto costitutivo, compete
all’assemblea straordinaria, che può tuttavia delegare la decisione agli
amministratori, che hanno la facoltà di aumentare di una o più volte il
capitale fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 anni
(art. 2443).
L’aumento
del capitale sociale può essere a pagamento o gratuito.
L’aumento
di capitale a pagamento (art. 2441)
è un mezzo di finanziamento
della società e lo si attua tramite l’emissione di nuove azioni, che devono
essere offerte in opzioni agli
azionisti, in proporzione che già possiedono. Tuttavia, nei seguenti
casi, si può deliberare l’aumento del capitale escludendo o limitando il
diritto di opzioni:
· Quando le azioni di nuova
emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura
· Quando le azioni di nuova
emissione sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società
· Quando l’interesse
della società lo esige e la delibera di aumento di capitale è approvata da
tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.
Negli
stessi casi di esclusione del diritto di opzione è obbligatorio far pagare ai
terzi un sovrapprezzo, cioè c’è un prezzo superiore al valore
nominale dell’azione.
La
delibera di aumento di capitale deve determinare il prezzo
di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto,
considerando per le azioni quotate in borsa, anche l’andamento delle
quotazioni nell’ultimo trimestre. I criteri utilizzati per stabilire il prezzo
di emissione devono risultare dalla relazione degli amministratori.
L’aumento
di capitale gratuito (art. 2442), non
determina afflusso di denaro fresco nelle casse sociali, e lo si può attuare
quando non si sono distribuiti gli utili conseguiti, e si sono accantonate delle
riserve. L’assemblea straordinaria può decidere di trasformare tali
riserve in capitale (imputare le riserve a capitale). Diventano capitale
solo le riserve disponibili, che sono diverse da quelle legale.
Le
azioni di nuova emissione sono attribuite gratuitamente agli azionisti.
La
deliberazione di un’assemblea ordinaria o straordinaria è valida solo se
vengono rispettate determinate regole di
procedimento, che disciplinano il METODO DELL’ASSEMBLEA ( o metodo
collegiale). L’assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante
avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo
dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso deve essere
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 gg. prima di quella fissata per la
riunione. L’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è
rappresentato l’intero capitale sociale e sono presenti tutti gli
amministratori e i componenti del collegio sindacale (assemblea
totalitaria). Può venire convocata un’assemblea anche su richiesta di una
minoranza purché sia almeno il quinto del capitale sociale e siano
indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori o i sindaci non
provvedono, la convocazione dell’assemblea è ordinata con decreto dal
presidente del tribunale, che designa la persona che deve presiederla (art,
2367).
L’assemblea
si riunisce in prima o seconda convocazione, se i soci intervenuti alla 1°
convocazione non rappresentano la parte del capitale richiesta dall’art. 2368
(“quorum costitutivo”). In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria
delibera validamente qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci
intervenuti. L’assemblea straordinaria, in seconda convocazione, deve invece
sempre deliberare con determinate maggioranze (“quorum deliberativi”), che
sono però più basse di quelle richieste in prima convocazione (art. 2369).
L’assemblea
è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza, da
quella indicata dagli intervenuti (art. 2371). Il
presidente, assistito da un segretario,
disciplina la discussione e il voto degli azionisti. Le deliberazioni risultano
da un verbale, che nelle assemblee straordinarie, è redatto da un notaio. Nel
verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni
(art. 2375).
Sono
invalide le delibere viziate nel loro procedimento formativo per violazione
delle regole di procedimento, sia le delibere il cui contenuto è contrario a
norme di legge o dell’atto costitutivo. La delibera è annullabile quando può essere annullata con una sentenza del
tribunale, su domanda (“impugnazione”) dei soci assenti o dissenzienti o
degli amministratori o dei sindaci o del rappresentante comune degli azionisti
di risparmio. L’impugnazione deve essere proposta nel breve termine di
decadenza di 3 mesi dalla data della deliberazione, trascorso questo termine,
l’invalidità è definitivamente sanata (art. 2377). La delibera è nulla
quando ha un oggetto impossibile o illecito, la nullità deve essere dichiarata
dal tribunale, su istanza non soggetta a prescrizione, di chiunque vi abbia
interesse (art. 2379).
L’art.
2373 prevede un’ipotesi particolare di annullabilità di una delibera, infatti
il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in
cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello
della società. E’ in conflitto di
interessi il socio che, in una delibera, è portatore di due interessi
opposti. Il socio che viola, questa osservanza, rende la delibera annullabile a
due condizioni:
· Che il voto del socio che
avrebbe dovuto astenersi sia stato determinato nella formazione della
maggioranza assembleare (prova della resistenza)
· Che la delibera possa
recare danno alla società.
Il
socio non può esercitare il diritto di voto per perseguire interessi
extrasociali, non deve cioè abusare del diritto di voto.
L’amministrazione
di una S.p.a può essere affidata anche a non soci. Se l’amministrazione è
affidata ad una sola persona, si parla di amministrazione
unico, se invece è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Se l’atto costitutivo non stabilisce
il numero degli amministratori, la determinazione spetta all’assemblea. Il
consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questo
non è nominato dall’assemblea (art. 2380). Agli amministratori compete la gestione
dell’impresa sociale. Il consiglio di amministrazione, se l’atto
costitutivo o l’assemblea lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni
ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più
dei suoi membri (amministratori delegati), determinando i limiti della delega
(art. 2381); alcune funzioni tuttavia non possono essere delegare (es. redazioni
del bilancio). La nomina degli
amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi
amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo. La nomina degli
amministratori non può essere fatta per un periodo superiore ai 3 anni, ma sono
rieleggibili, salvo diversa disposizione, e sono revocabili
dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costituito,
salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca
avviene senza giusta causa. Entro 15 gg. dalla loro nomina gli amministratori
devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2383). La
decisione degli amministratori sono segrete. Gli azionisti non solo non hanno
diritto di avere dagli amministratori notizie sull’andamento degli affari
sociali, ma non hanno neppure il diritto di prendere visione del libro delle
adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (art. 2422).
Questa disciplina viene giustificata con l’esigenza di tutelare il segreto
aziendale
Insider trading,
è la speculazione su determinati titoli effettuata utilizzando informazioni
riservate ottenute in quanto soci che controllano la società che emette i
titoli stessi o in ragione dell’esercizio dio una funzione, professione o
ufficio. La speculazione consiste nell’acquistare o vendere titoli per
conto proprio, anticipando il rialzo o il ribasso della loro quotazione che si
verificherà in borsa per effetto della divulgazione della notizia riservata.
Potranno compiere questa speculazione: gli amministratori, i sindaci, i
dirigenti, gli azionisti che controllano la società, ma anche gli altri
soggetti che vengono a conoscenza di notizie riservate in ragione della propria
professione o del proprio ufficio. L’insider trading è punito come reato
con la reclusione e con la multa (vedi art. 2 c.1 e art. 3). Spetta alla Consob
accertare la violazione di questo divieto e comunicarla poi alla magistratura
perché proceda penalmente nei confronti dei contravventori.
Gli
amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che
rientrano nell’oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge
o dall’atto costitutivo. Le limitazioni al potere di rappresentanza che
risultano dall’atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono
opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente
agito a danno della società (art. 2384)
L’estraneità
all’oggetto sociale degli
atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere
opposta ai terzi in buona fede (art. 2384 bis).
La
responsabilità degli amministratori
Gli
amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e
dall’atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidalmente
responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali
doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di
uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori sono solidalmente
responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se,
essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per
impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La
responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende
a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza
ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio
sindacale (art. 2392). L’azione di responsabilità contro gli amministratori
è promossa in seguito a deliberazione
I
soci di una S.p.a non hanno diritto di avere dagli amministratori notizie
sull’andamento degli affari sociale né possono consultare le scritture
contabili. Queste funzioni di controllo spettano al
collegio sindacale, che è composto da 3 o 5 membri effettivi, soci o non
soci, nominati dall’assemblea. Si nomina anche 2 sindaci supplenti, che
sostituiscano quelli effettivi in caso di morte, rinuncia o decadenza. In ogni
caso, i sindaci vanno scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili istituito presso
il Ministero di grazia e giustizia (art. 2397).
Il collegio sindacale deve controllare l’amministrazione della società, vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanza dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. Almeno ogni trimestre deve anche accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società. In collegio sindacale ha anche la funzione di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo da parte degli altri organi sociali (art. 2403). Il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire la pubblicazione prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli altri amministratori (art. 2406). Per svolgere questi funzioni i sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, tanto collegialmente possono invece chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali.
Il
collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre e i sindaci devono
partecipare alle sedute a pena di decadenza della carica (art. 2404). Sempre a
pena di decadere i sindaci devono anche assistere alle riunioni del consiglio di
amministrazione e alle riunioni del comitato esecutivo (art 24
)
Il
collegio sindacale deve presentare all’assemblea annuale convocata per
l’approvazione del bilancio una relazione sui risultati dell’esercizio sociale e la tenuta della
contabilità, facendo osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua
approvazione (art.2449). Nell’espletamento di specifiche operazioni,
necessarie per il controllo della regolare tenuta tenuta della contabilità e
della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili, i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a
proprie spese, di dipendenti e ausiliari. La società può tuttavia rifiutare a
costoro l’accesso a informazioni riservate (art. 2403 bis).
Se
la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino 1/20 del capitale sociale,
il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e
presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea convocando
immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi è urgente
necessità di provvedere (art. 2408)
I
sindaci sono nominati dall’assemblea
e possono essere revocati
dall’assemblea, prima della scadenza del loro mandato, soltanto per giusta
causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal
tribunale (art. 4200). Anche i sindaci, sono responsabili verso la società e verso i creditori sociale se non
adempiono con diligenza i loro doveri. In particolare, essi rispondono della
verità delle loro attestazioni e sono solidalmente responsabili con gli
amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si
sarebbe prodotto se essi avessero vigilato. Le azioni di responsabilità verso i
sindaci sono regolate dalle stesse norme che disciplinano le azioni di
responsabilità verso gli amministratori (art. 2407).
In
base all’art. 2409 i soci che rappresentano 1/10 del capitale sociale possono
denunciare al tribunale i fatti che giustificano il fondato sospetto di gravi
irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci.
Il
tribunale sentiti gli amministratori e i sindaci, può ordinare l’ispezione
dell’amministrazione della società, e può disporre gli opportuni
provvedimenti cautelari e convocare l’assemblea per le conseguenti
deliberazioni. Nei casi più gravi, il tribunale può revocare gli
amministratori e i sindaci e nominare un amministratore giudiziario.
E’
la commissione nazionale per le società e la borsa .
I
suoi compiti consistono nel:
· Garantire il regolare
funzionamento delle borse valori.
· Controllare le
informazioni fornite dalle società quotate in borsa
· Vigilare sulle
informazioni diffuse da che intende sollecitare il pubblico risparmio
Le
società quotate in borsa hanno l’obbligo di comunicare alla Consob il
bilancio e altri atti sociali, la Consob può imporre alle società di rendere
pubbliche notizie necessarie per l’informazione del pubblico. Chi intende
sollecitare il pubblico risparmio deve comunicare preventivamente alla Consob
l’operazione e rendere pubblico un prospetto informativo redatto secondo le
prescrizioni della stessa Consob; quest’ultima può vietare l’esecuzione
dell’operazione se non vengono osservate le sue prescrizioni.
La società in revisione
La contabilità e il bilancio di una S.p.a quotata in borsa sono assoggettati anche al controllo di una società di revisione, che viene scelta dall’assemblea nell’ambito di quelle iscritte a un albo tenuto dalla Consob. La società di revisione ha compiti che in parte coincidono con quelli dei sindaci. Infatti deve controllare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. Se questi controlli danno esito positivo, la società di revisione rilascia una relazione di certificazione dl bilancio.
La deliberazione dell’assemblea che approva il bilancio certificato può essere impugnata, solo da tanti soci che rappresentino almeno 1/20 del capitale o 100 milioni di lire di capitale nominale se il capitale sociale è superiore ai 2 miliardi. Il singolo azionista che non raggiunga queste percentuali non può dunque impugnare tali delibere, in compenso può essere proposta dalla Consob, entro 6 mesi dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.