L’ORGANIZZAZIONE DELLA S.P.A

In ogni S.p.a devono esistere 3 organi sociali:

1.     L’ASSEMBLEA degli azionisti, che nomina gli altri organi

2.     GLI AMMINISTRATORI, a cui spetta la gestione dell’impresa sociale

3.     I SINDACATI, che hanno il compito di controllare gli amministratori

 

L’assemblea

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria, a seconda dell’oggetto sul quale deve deliberare.

 

L’assemblea ordinaria (art. 2364)

- approva il bilancio e delibera se e quanti utili distribuire

- nomina e revoca gli amministratori e i sindaci, ne determina il compenso.

- delibera sugli oggetti attinenti alla gestione dell’impresa sociale riservati alla sua competenza dell’atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

Deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’atto costitutivo può stabilire un termine maggiore, non superiore ai 6 mesi, quando particolari esigenze la richiedono.

Hanno diritto di voto solo le azioni ordinarie, mentre hanno diritto di partecipare, anche le azioni a voto limitato.

 

L’assemblea straordinaria (art. 2365)Deve essere convocata ogni volta che si deve deliberare su:

- modificazione dell’atto costitutivo

- emissione di obbligazioni

- nomina e poteri dei liquidatori

- propone il concordato preventivo e l’amministrazione controllata della società

 

Hanno diritto di partecipazione e votare sia le azioni ordinarie che quelle a voto limitato.

Gli azionisti assenti o dissenzienti godono del diritto di recesso dalla società, se vengono approvate modifiche nell’atto costitutivo che implicano:

· Il cambiamento dell’oggetto sociale

· Il trasferimento della sede sociale all’estero

· La trasformazione della S.p.a in un altro tipo di società

L’azionista che recede ha diritto di ottenere il rimborso delle proprie azioni (art. 2437)

 

La delibera di aumento del capitale sociale

L’aumento del Capitale Sociale, in quanto modifica dell’atto costitutivo, compete all’assemblea straordinaria, che può tuttavia delegare la decisione agli amministratori, che hanno la facoltà di aumentare di una o più volte il capitale fino a un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 anni (art. 2443).

L’aumento del capitale sociale può essere a pagamento o gratuito.

   

L’aumento di capitale a pagamento (art. 2441) è un mezzo di finanziamento della società e lo si attua tramite l’emissione di nuove azioni, che devono essere offerte in opzioni agli  azionisti, in proporzione che già possiedono. Tuttavia, nei seguenti casi, si può deliberare l’aumento del capitale escludendo o limitando il diritto di opzioni:

· Quando le azioni di nuova emissione devono essere liberate mediante conferimenti in natura

· Quando le azioni di nuova emissione sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società

· Quando l’interesse della società lo esige e la delibera di aumento di capitale è approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

Negli stessi casi di esclusione del diritto di opzione è obbligatorio far pagare ai terzi un sovrapprezzo, cioè c’è un prezzo superiore al valore  nominale dell’azione.

La delibera di aumento di capitale deve determinare il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, considerando per le azioni quotate in borsa, anche l’andamento delle quotazioni nell’ultimo trimestre. I criteri utilizzati per stabilire il prezzo di emissione devono risultare dalla relazione degli amministratori.

 

L’aumento di capitale gratuito (art. 2442), non determina afflusso di denaro fresco nelle casse sociali, e lo si può attuare quando non si sono distribuiti gli utili conseguiti, e si sono accantonate delle riserve. L’assemblea straordinaria può decidere di trasformare tali riserve in capitale (imputare le riserve a capitale). Diventano capitale solo le riserve disponibili, che sono diverse da quelle legale.

Le azioni di nuova emissione sono attribuite gratuitamente agli azionisti.

 

Le regole per la formazione della volontà dell’assemblea

La deliberazione di un’assemblea ordinaria o straordinaria è valida solo se vengono rispettate determinate regole di procedimento, che disciplinano il METODO DELL’ASSEMBLEA ( o metodo collegiale). L’assemblea deve essere convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 gg. prima di quella fissata per la riunione. L’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e sono presenti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale (assemblea totalitaria). Può venire convocata un’assemblea anche su richiesta di una minoranza purché sia almeno il quinto del capitale sociale e siano indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori o i sindaci non provvedono, la convocazione dell’assemblea è ordinata con decreto dal presidente del tribunale, che designa la persona che deve presiederla (art, 2367).

L’assemblea si riunisce in prima o seconda convocazione, se i soci intervenuti alla 1° convocazione non rappresentano la parte del capitale richiesta dall’art. 2368 (“quorum costitutivo”). In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria delibera validamente qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. L’assemblea straordinaria, in seconda convocazione, deve invece sempre deliberare con determinate maggioranze (“quorum deliberativi”), che sono però più basse di quelle richieste in prima convocazione (art. 2369). L’art 2369 bis prevede per le S.p.a quotate in borsa, la possibilità di una assemblea straordinaria in terza convocazione, che può deliberare con quorum ancora più bassi di quelli previsti in seconda convocazione. Possono intervenire all’assemblea tutti gli azionisti che depositano i titoli almeno 5 gg. prima della riunione presso la sede sociale o le banche o società finanziarie indicate nell’avviso di convocazione. I soci possono farsi rappresentare conferendo una procura scritta: sono vietate tuttavia le procure alle banche, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società (art. 2372).

L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza, da quella indicata dagli intervenuti (art. 2371). Il presidente, assistito da un segretario, disciplina la discussione e il voto degli azionisti. Le deliberazioni risultano da un verbale, che nelle assemblee straordinarie, è redatto da un notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni (art. 2375).

 

L’invalidità delle delibere assembleari

 Sono invalide le delibere viziate nel loro procedimento formativo per violazione delle regole di procedimento, sia le delibere il cui contenuto è contrario a norme di legge o dell’atto costitutivo. La delibera è annullabile quando può essere annullata con una sentenza del tribunale, su domanda (“impugnazione”) dei soci assenti o dissenzienti o degli amministratori o dei sindaci o del rappresentante comune degli azionisti di risparmio. L’impugnazione deve essere proposta nel breve termine di decadenza di 3 mesi dalla data della deliberazione, trascorso questo termine, l’invalidità è definitivamente sanata (art. 2377). La delibera è nulla quando ha un oggetto impossibile o illecito, la nullità deve essere dichiarata dal tribunale, su istanza non soggetta a prescrizione, di chiunque vi abbia interesse (art. 2379).

 

Il conflitto di interesse e l’abuso del diritto di voto

L’art. 2373 prevede un’ipotesi particolare di annullabilità di una delibera, infatti il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. E’ in conflitto di interessi il socio che, in una delibera, è portatore di due interessi opposti. Il socio che viola, questa osservanza, rende la delibera annullabile a due condizioni:

· Che il voto del socio che avrebbe dovuto astenersi sia stato determinato nella formazione della maggioranza assembleare (prova della resistenza)

· Che la delibera possa recare danno alla società.

Il socio non può esercitare il diritto di voto per perseguire interessi extrasociali, non deve cioè abusare del diritto di voto.

 

Gli amministratori

L’amministrazione di una S.p.a può essere affidata anche a non soci. Se l’amministrazione è affidata ad una sola persona, si parla di amministrazione unico, se invece è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Se l’atto costitutivo non stabilisce il numero degli amministratori, la determinazione spetta all’assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi membri il presidente, se questo non è nominato dall’assemblea (art. 2380). Agli amministratori compete la gestione dell’impresa sociale. Il consiglio di amministrazione, se l’atto costitutivo o l’assemblea lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri (amministratori delegati), determinando i limiti della delega (art. 2381); alcune funzioni tuttavia non possono essere delegare (es. redazioni del bilancio). La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo. La nomina degli amministratori non può essere fatta per un periodo superiore ai 3 anni, ma sono rieleggibili, salvo diversa disposizione, e sono revocabili dall’assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell’atto costituito, salvo il diritto dell’amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Entro 15 gg. dalla loro nomina gli amministratori devono chiederne l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2383). La decisione degli amministratori sono segrete. Gli azionisti non solo non hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sull’andamento degli affari sociali, ma non hanno neppure il diritto di prendere visione del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (art. 2422). Questa disciplina viene giustificata con l’esigenza di tutelare il segreto aziendale

Insider trading, è la speculazione su determinati titoli effettuata utilizzando informazioni riservate ottenute in quanto soci che controllano la società che emette i titoli stessi o in ragione dell’esercizio dio una funzione, professione o ufficio. La speculazione consiste nell’acquistare o vendere titoli per conto proprio, anticipando il rialzo o il ribasso della loro quotazione che si verificherà in borsa per effetto della divulgazione della notizia riservata. Potranno compiere questa speculazione: gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, gli azionisti che controllano la società, ma anche gli altri soggetti che vengono a conoscenza di notizie riservate in ragione della propria professione o del proprio ufficio. L’insider trading è punito come reato con la reclusione e con la multa (vedi art. 2 c.1 e art. 3). Spetta alla Consob accertare la violazione di questo divieto e comunicarla poi alla magistratura perché proceda penalmente nei confronti dei contravventori.

La rappresentanza sociale

Gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall’atto costitutivo. Le limitazioni al potere di rappresentanza che risultano dall’atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2384)

L’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede (art. 2384 bis).

 

La responsabilità degli amministratori

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale (art. 2392). L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell’assemblea, anche se la società è in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del  bilancio, anche se non è prevista nell’ordine del giorno. La deliberazione dell’azione di responsabilità importa la revoca dell’ufficio degli amministratori, contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale (art. 2393). Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, l’azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore. La rinunzia all’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi (art. 2394). Tutto questo non pregiudica il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori (art. 2395).

 

Il collegio sindacale

I soci di una S.p.a non hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sull’andamento degli affari sociale né possono consultare le scritture contabili. Queste funzioni di controllo spettano  al collegio sindacale, che è composto da 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci, nominati dall’assemblea. Si nomina anche 2 sindaci supplenti, che sostituiscano quelli effettivi in caso di morte, rinuncia o decadenza. In ogni caso, i sindaci vanno scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia (art. 2397).

Il collegio sindacale deve controllare l’amministrazione della società, vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanza dei libri e delle scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. Almeno ogni trimestre deve anche accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società. In collegio sindacale ha anche la funzione di vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo da parte degli altri organi sociali (art. 2403). Il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire la pubblicazione prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli altri amministratori (art. 2406). Per svolgere questi funzioni i sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, tanto collegialmente possono invece chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre e i sindaci devono partecipare alle sedute a pena di decadenza della carica (art. 2404). Sempre a pena di decadere i sindaci devono anche assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle riunioni del comitato esecutivo (art 24  )

Il collegio sindacale deve presentare all’assemblea annuale convocata per l’approvazione del bilancio una relazione sui risultati dell’esercizio sociale e la tenuta della contabilità, facendo osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione (art.2449). Nell’espletamento di specifiche operazioni, necessarie per il controllo della regolare tenuta tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari. La società può tuttavia rifiutare a costoro l’accesso a informazioni riservate (art. 2403 bis). Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili.

Denunzia al collegio sindacale

Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino 1/20 del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere (art. 2408)

 I sindaci sono  nominati  dall’assemblea e possono essere revocati dall’assemblea, prima della scadenza del loro mandato, soltanto per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale (art. 4200). Anche i sindaci, sono responsabili verso la società e verso i creditori sociale se non adempiono con diligenza i loro doveri. In particolare, essi rispondono della verità delle loro attestazioni e sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato. Le azioni di responsabilità verso i sindaci sono regolate dalle stesse norme che disciplinano le azioni di  responsabilità verso gli amministratori (art. 2407).

 

Il controllo giudiziario sull’amministrazione

In base all’art. 2409 i soci che rappresentano 1/10 del capitale sociale possono denunciare al tribunale i fatti che giustificano il fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci.

Il tribunale sentiti gli amministratori e i sindaci, può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società, e può disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi, il tribunale può revocare gli amministratori e i sindaci e nominare un amministratore giudiziario.

 

La consob

E’ la commissione nazionale per le società e la borsa .

I suoi compiti consistono nel:

· Garantire il regolare funzionamento delle borse valori.

· Controllare le informazioni fornite dalle società quotate in borsa

· Vigilare sulle informazioni diffuse da che intende sollecitare il pubblico risparmio

Le società quotate in borsa hanno l’obbligo di comunicare alla Consob il bilancio e altri atti sociali, la Consob può imporre alle società di rendere pubbliche notizie necessarie per l’informazione del pubblico. Chi intende sollecitare il pubblico risparmio deve comunicare preventivamente alla Consob l’operazione e rendere pubblico un prospetto informativo redatto secondo le prescrizioni della stessa Consob; quest’ultima può vietare l’esecuzione dell’operazione se non vengono osservate le sue prescrizioni.

La società in revisione

La contabilità e il bilancio di una S.p.a quotata in borsa sono assoggettati anche al controllo di una società di revisione, che viene scelta dall’assemblea nell’ambito di quelle iscritte a un albo tenuto dalla Consob. La società di revisione ha compiti che in parte coincidono con quelli dei sindaci. Infatti deve controllare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e l’osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale. Se questi controlli danno esito positivo, la società di revisione rilascia una relazione di certificazione dl bilancio.

La deliberazione dell’assemblea che approva il bilancio certificato può essere impugnata, solo da tanti soci che rappresentino almeno 1/20 del capitale o 100 milioni di lire di capitale nominale se il capitale sociale è superiore ai 2 miliardi. Il singolo azionista che non raggiunga queste percentuali non può dunque impugnare tali delibere, in compenso può essere proposta dalla Consob, entro 6 mesi dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

 

 

 

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