IL BILANCIO
Al
termine di ogni esercizio gli amministratori devono redigere il bilancio di
esercizio, costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota
integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico dell’esercizio (art.2423).
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LO STATO PATRIMONIALE fotografa
e valuta le componenti del patrimonio societario quali esse si trovano nel
momento della chiusura dell’esercizio sociale. Esso è composto da azioni
contrapposte: quella dell’ATTIVO e quella del PASSIVO. Nell’attivo vanno
elencati e valutati i beni e i crediti della società, secondo lo schema
dell’art.2424, che li suddivide in:
- crediti verso i soci
- immobilizzazioni
- attivo circolante
- ratei e risconti attivi.
Nel
passivo vanno elencati e valutati i diritti vantati sul complesso dei beni e dei
crediti dell’attivo:
- diritti dei crediti sociali
- diritti degli azionisti
Si
indicano i debiti della società e il
patrimonio netto (capitale sociale,
utile d’esercizio, riserve).
IL CONTO ECONOMICO ha la
funzione di mostrare come si è formato l’utile o la perdita di esercizio.
L’art.
2425 impone che venga redatto
secondo uno schema scalare che suddivide i ricavi e i costi in categorie
omogenee.
Il
conto economico deve indicare:
- il valore e i costi della produzione
- proventi e oneri finanziari
- rettifiche di valore di attività finanziarie
- proventi e oneri straordinari
- utile o perdita di esercizio al netto delle imposte.
LA NOTA INTEGRATIVA è
un documento destinato a integrare i dati numerici dello stato patrimoniale e
del conto economico con l’indicazione di criteri di valutazione applicati e
con le ulteriori notizie richieste dall’art.2425.
Il
bilancio deve inoltre essere accompagnato da una relazione
degli amministratori e dei sindaci e se quotata in borsa, da una relazione della
società e revisione.
Le
società di minori dimensioni sono ammesse a redigere un bilancio in forma
abbreviata (art. 2435 bis) possono farlo quelle società che per due
esercizi consecutivi non abbiano superato almeno due dei seguenti limiti:
- 4700 milioni per il totale dell’attivo patrimoniale
- 9500 milioni per i ricavi delle vendite e delle presentazioni
-
50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
L’art.
2423 bis stabilisce principi di redazione che devono essere rispettati
perché il bilancio risulti chiaro e corretto. I principali sono i
seguenti:
Il principio della
PRUDENZA e della CONTINUAZIONE dell’attività, per il quale la valutazione
delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di
continuazione dell’attività (art. 2423 bis n.1).
L’art.
2426 determina criteri di valutazione
delle parti che devono essere rispettati perché il bilancio possa dirsi corretto: essi sono ispirati al principio della prudenza e lasciano
margini di discrezionalità agli amministratori.
Le
società che controllano altre società devono redigere oltre al bilancio di
esercizio, il bilancio consolidato che deve rappresentare con chiarezza e in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il
risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla
controllante e dalla controllate.
Il
bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico
e dalla nota integrativa, e deve essere redatto seguendo i principi di
consolidamento; gli elementi dell’attivo e del passivo nonché i proventi
e gli oneri delle società controllate devono essere ripresi integralmente, ma
devono essere eliminati i dati derivanti da operazioni effettuate tra le società
del gruppo.
Il
bilancio consolidato ha una funzione essenzialmente informativa: non deve perciò essere approvato dall’assemblea
della società che lo redige, ma è sottoposto agli stessi controlli previsti per il bilancio di esercizio di questa società.
Il bilancio di esercizio deve essere redatto dagli amministratori alla chiusura
dell’esercizio sociale, assieme alla relazione sull’andamento della gestione
sociale.
Il
bilancio e la relazione devono poi essere trasmessi al collegio sindacale perché
svolga la sua relazione. Nelle società quotate in borsa il bilancio, con la
relazione degli amministratori e dei sindaci, deve essere trasmesso anche alla
Consob e alla società di revisione, perché questa ultima provveda alla sua
certificazione. Nei 15 gg. Che precedono l’assemblea, il bilancio e la
relazione degli amministratori e dei sindaci devono restare depositati presso la
sede della società perché i soci possono prenderne visione. Il bilancio di
esercizio viene quindi approvato dall’assemblea ordinaria.
Il libro dei soci
Il libro delle
obbligazioni
Il libro delle adunanze e
delle deliberazioni delle assemblee
Il libro delle adunanze e
delle deliberazioni del consiglio
Il libro delle adunanze e
delle deliberazioni del collegio sindacale
Il libro delle adunanze e
delle deliberazioni del comitato esecutivo
Il libro delle adunanze e
delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.