IL BILANCIO

 

Al termine di ogni esercizio gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio (art.2423).

· LO STATO PATRIMONIALE fotografa e valuta le componenti del patrimonio societario quali esse si trovano nel momento della chiusura dell’esercizio sociale. Esso è composto da azioni contrapposte: quella dell’ATTIVO e quella del PASSIVO. Nell’attivo vanno elencati e valutati i beni e i crediti della società, secondo lo schema dell’art.2424, che li suddivide in:

-   crediti verso i soci

-   immobilizzazioni

-   attivo circolante

-   ratei e risconti attivi.

Nel passivo vanno elencati e valutati i diritti vantati sul complesso dei beni e dei crediti dell’attivo:

-  diritti dei crediti sociali

-  diritti degli azionisti

Si indicano i debiti della società e il patrimonio netto (capitale sociale, utile d’esercizio, riserve).

 

IL CONTO ECONOMICO ha la funzione di mostrare come si è formato l’utile o la perdita di esercizio.

L’art. 2425 impone  che venga redatto secondo uno schema scalare che suddivide i ricavi e i costi in categorie omogenee.

Il conto economico deve indicare:

-   il valore e i costi della produzione

-   proventi e oneri finanziari

-   rettifiche di valore di attività finanziarie

-   proventi e oneri straordinari

-   utile o perdita di esercizio al netto delle imposte.

LA NOTA INTEGRATIVA è un documento destinato a integrare i dati numerici dello stato patrimoniale e del conto economico con l’indicazione di criteri di valutazione applicati e con le ulteriori notizie richieste dall’art.2425.

 

Il bilancio deve inoltre essere accompagnato da una relazione degli amministratori e dei sindaci e se quotata in borsa, da una relazione della società e revisione.

Le società di minori dimensioni sono ammesse a redigere un bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis) possono farlo quelle società che per due esercizi consecutivi non abbiano superato almeno due dei seguenti limiti:

-    4700 milioni per il totale dell’attivo patrimoniale

-    9500 milioni per i ricavi delle vendite e delle presentazioni

-    50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

 

L’art. 2423 bis stabilisce principi di redazione che devono essere rispettati perché il bilancio risulti chiaro e corretto. I principali sono i seguenti: il principio della COMPETENZA per il quale il bilancio deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento (art. 2423 bis n.3). Il principio della CONTINUITA’ nei criteri di valutazione, per il quale tali criteri non possono essere modificati da un esercizio all’altro (art. 2423 bis n.6)

Il principio della PRUDENZA e della CONTINUAZIONE dell’attività, per il quale la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell’attività (art. 2423 bis n.1).

L’art. 2426 determina criteri di valutazione delle parti che devono essere rispettati perché il bilancio possa dirsi corretto: essi sono ispirati al principio della prudenza e lasciano margini di discrezionalità agli amministratori.

Le società che controllano altre società devono redigere oltre al bilancio di esercizio, il bilancio consolidato che deve rappresentare con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalla controllate.

Il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e deve essere redatto seguendo i principi di consolidamento; gli elementi dell’attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle società controllate devono essere ripresi integralmente, ma devono essere eliminati i dati derivanti da operazioni effettuate tra le società del gruppo.

Il bilancio consolidato ha una funzione essenzialmente informativa: non deve perciò essere approvato dall’assemblea della società che lo redige, ma è sottoposto agli stessi controlli previsti per il bilancio di esercizio di questa società. Il bilancio di esercizio deve essere redatto dagli amministratori alla chiusura dell’esercizio sociale, assieme alla relazione sull’andamento della gestione sociale.

Il bilancio e la relazione devono poi essere trasmessi al collegio sindacale perché svolga la sua relazione. Nelle società quotate in borsa il bilancio, con la relazione degli amministratori e dei sindaci, deve essere trasmesso anche alla Consob e alla società di revisione, perché questa ultima provveda alla sua certificazione. Nei 15 gg. Che precedono l’assemblea, il bilancio e la relazione degli amministratori e dei sindaci devono restare depositati presso la sede della società perché i soci possono prenderne visione. Il bilancio di esercizio viene quindi approvato dall’assemblea ordinaria. Dopo l’approvazione, il bilancio deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese; dell’avvenuto deposito si fa menzione nel Busarl. L’assemblea che approva il bilancio determina la misura degli utili da distribuire agli azionisti: i DIVIDENDI. Possono essere distribuiti soltanto gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato e realmente conseguiti e non gli utili fittivi risultanti da un falso bilancio. Le società quotate in borsa possono distribuire, a determinate condizioni, acconti sui dividendi che devono ancora maturare (art. 2433). Una S.p.a oltre ai libri contabili prescritti dall’art. 2214 deve anche tenere quelli dall’art. 2421, ovvero:

Il libro dei soci

Il libro delle obbligazioni

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti.

 

 

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