BANDA MUSICALE MEZZOCORONA - 1900

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LO STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

E’ costituita, con sede a Mezzocorona, un’Associazione musicale bandistica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “BANDA MUSICALE MEZZOCORONA”, con annessa una scuola musicale riservata ai Soci effettivi, allievi e/o tutti i soggetti interessati alla formazione musicale.

La durata dell’Associazione è illimitata nel tempo in connessione al perpetrarsi degli scopi, e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

 

Art.  2 - Scopo

L’Associazione è apolitica e non ha fini di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Scopo dell’Associazione è perpetuare e valorizzare le tradizioni bandistiche, contribuire allo sviluppo dell’attività bandistica, diffondere la cultura musicale, organizzare e promuovere le attività necessarie alla formazione musicale rivolte alla collettività locale, con l’impegno solidale dei Soci per il conseguimento delle suddette finalità. L’Associazione non esercita attività commerciale continuativa, ne permanente.

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa e carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonome se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare o specializzare le sue attività.

 

Art.  3

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2, l’Associazione potrà:

a) partecipare od associarsi ad enti, associazioni, organizzazioni aventi analoghe finalità;

b) promuovere e gestire organismi aventi per oggetto diretto o indiretto il conseguimento delle finalità formative, artistiche e promozionali;

c) favorire lo svolgimento di manifestazioni musicali, civili, religiose e concertistiche, nonché socio-culturali, anche nello spirito della solidarietà sociale;

d) svolgere attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro;

e) svolgere ogni altra attività idonea al conseguimento degli scopi sociali.

 

Art.  4 – Soci

I Soci si dividono in Soci attivi (di cui all’art. 5) e Soci Sostenitori (di cui all’art 24). I Soci attivi, nei limiti previsti dall’art. 12, hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo. I Soci Sostenitori non godono dell’elettorato attivo, ma possono essere eletti alle cariche sociali.

Sono Soci attivi dell’Associazione tutti coloro che compongono il corpo bandistico, anche se minorenni, che partecipano alle attività sociali, sia musicali bandistiche che ricreative, previa iscrizione alla stessa. Ad essi appartengono anche gli allievi dei corsi musicali, con oltre 12 mesi di iscrizione alla scuola musicale, previa riconosciuta idoneità da parte del Direttore artistico ed accoglimento della domanda di iscrizione a Socio.

Possono inoltre essere Soci attivi dell’Associazione tutti coloro i quali abbiano scopi e finalità che si armonizzano con quelli dell’Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile.

Gli allievi dei corsi musicali sono considerati Soci Sostenitori.

Viene espressamente escluso ogni limite temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

 

Art.  5

Coloro che intendano ottenere l’iscrizione all’Associazione in qualità di Socio attivo, presenteranno domanda al Consiglio Direttivo.

La validità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.

In caso di domande di ammissione presentate da minorenne le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

 

Art.  6

I Soci attivi hanno l’obbligo:

- di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

- di collaborare al buon andamento dell’Associazione, in special modo con la presenza puntuale e disciplinata alle prove ed ai concerti;

- di partecipare all’Assemblea.

 

Art.  7

I Soci attivi hanno diritto nei limiti previsti dall’art. 12:

- di partecipare alle deliberazioni dell’Assemblea e alle elezioni delle cariche sociali;

- di prendere visione del bilancio annuale, delle delibere del Consiglio Direttivo e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o proposte riferentisi alla gestione sociale.

 

Art.  8

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso o esclusione.

Il Socio che intende recedere dall’Associazione deve farne dichiarazione scritta e comunicarla al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima e comunque partecipando agli impegni già fissati.

L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio che commetta, entro o fuori dell’Associazione, azioni ritenute disonorevoli, che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, che venga meno nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali, che arrechi danno morale o materiale all’Associazione.

Contro la delibera del Consiglio Direttivo il Socio escluso può appellarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione avuta, all’Assemblea, la cui decisione è definitiva.

Il Socio escluso decade alla data del provvedimento dall’esercizio dei suoi diritti.

I Soci che siano receduti o siano esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione,  dovranno consegnare tutto quanto è di proprietà dell’Associazione rispondendone per eventuali danni non dipendenti da una naturale usura.

 

Art.  9 – Organi Sociali

Sono organi sociali:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) i Revisori dei Conti;

 

Art.  10 - Assemblea

L’Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzenti.

L’Assemblea è costituita dai Soci attivi della Banda Musicale Mezzocorona. Tanto l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide con la presenza della maggioranza dei Soci attivi e deleghe. L’eventuale seconda convocazione dovrà avvenire 60 minuti dopo l’ora fissata per la prima convocazione e potrà deliberare con la presenza di almeno un terzo dei Soci attivi.

Le modifiche del presente Statuto o l’eventuale scioglimento dell’Associazione potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all’ordine del giorno. Per tali delibere occorrerà il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei Soci attivi.

Alle Assemblee possono partecipare il Direttore artistico (ed eventuali collaboratori) senza diritto di voto.

 

Art.  11

L’Assemblea ordinaria o straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo, ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata, quando ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, dai Revisori dei Conti o da almeno un quarto dei Soci attivi, con l’indicazione degli argomenti da trattare.

L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o comunque in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, mediante comunicazione scritta almeno otto giorni prima della data di convocazione e con affissione di apposito avviso all’albo dell’Associazione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno che sarà trattato.

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria.

L’Assemblea ordinaria stabilisce il limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio Direttivo è autorizzato a contrarre per conto dell’Associazione e delibera sulla compravendita di immobili.

 

Art.  12

Ha diritto di voto ogni Socio attivo maggiorenne che sia iscritto all’Associazione da almeno tre mesi. Il diritto di voto dei Soci minorenni è demandato ad un genitore o a chi ne fa le veci.

Il Socio attivo che per qualsivoglia motivo non può partecipare all’Assemblea, può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta.

Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell’Assemblea e conservate negli atti.

Ciascun Socio può rappresentare soltanto un Socio.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei Soci presenti lo richieda, si procede per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le votazioni del Consiglio Direttivo si fanno per scrutinio segreto.

Nelle votazioni concernenti i conti consuntivi non hanno diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere ed i Revisori dei Conti.

 

Art.  13

L’Assemblea elegge il Presidente d’Assemblea, il Segretario e due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due Scrutatori.

 

Art.  14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) Consiglieri eletti dall’Assemblea tra i Soci che abbiano compiuto il 18° anno di età; nella prima seduta esso provvederà alla nomina del Presidente; successivamente nominerà il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere ed in seguito provvederà all’affidamento degli incarichi specifici che si rendano necessari.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

In ogni caso nel Consiglio Direttivo non potranno essere eletti più di due Soci Sostenitori.

Il Direttore artistico ed eventuali collaboratori alla direzione artistica sono membri aggiunti del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Le cariche sociali (e gli eventuali incarichi e/o mansioni attribuite) sono da intendersi a titolo gratuito.

 

Art.  15

I Consiglieri che recedano o che senza giustificato motivo non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, sono dichiarati decaduti di diritto e vengono surrogati con i primi dei non eletti che però abbiano almeno ricevuto un minimo di tre voti.

Se il numero dei Consiglieri chiamati alla sostituzione non dovesse raggiungere quanto richiesto o se il numero dei Consiglieri sostituiti supera le tre unità, il Consiglio Direttivo decade e si procederà ad una nuova Assemblea straordinaria elettiva da convocarsi entro 90 giorni.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica anche qualora, per dimissioni o per qualsivoglia altra causa, si renda vacante la carica di Presidente. In tal caso il Vicepresidente entro 90 giorni convocherà l’Assemblea per l’elezione dell’intero Consiglio Direttivo. In tutti i precedenti casi esso rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea elettiva biennale.

 

Art.  16

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Tra l’altro spetta ad esso:

- deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei Soci; adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;

- convocare le Assemblee ed eseguirne le delibere;

- formulare i regolamenti interni;

- scegliere e nominare il Direttore artistico di banda ed eventuali collaboratori alla direzione artistica stabilendo condizioni ed accordi;

- conferire procure sia generali che speciali;

- nominare i Soci Onorari;

- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le eventuali quote associative annue;

- compiere tutti gli atti e contratti attinenti all’attività sociale; ogni atto ed operazione nei rapporti con Enti od uffici pubblici;

- deliberare l’adesione dell’Associazione ad organismi federali o consorziali di cui all’art. 3;

- deliberare in materia di acquisti, collaborazioni, consulenze e quant’altro contribuisca all’attuazione del programma annuale;

- comporre in genere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni dello Statuto, siano espressamente riservati all’Assemblea;

 

Art.  17

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, su invito del Presidente o di chi lo sostituisce, almeno quattro volte all’anno, nonchè tutte le volte che il Presidente stesso ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori, senza formalità

Esso delibera validamente con la presenza di almeno quattro membri, compreso il Presidente o suo sostituto, ed a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le delibere del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

 

Art.  18 – Il Presidente

Il Presidente dell’Associazione ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione. Egli adempie alle funzioni demandategli dallo Statuto, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, firma l’ordinaria corrispondenza e cura gli atti dell’amministrazione ordinaria e straordinaria.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, oppure in quelle mansioni in cui venga appositamente delegato.

Sia il Presidente che il Vicepresidente sono eletti, secondo quanto previsto all’art. 13, tra i membri del Consiglio Direttivo.

 

Art.  19 – Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed uno supplente eletti dall’Assemblea possibilmente tra persone con esperienza in merito.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere.

I Revisori dei Conti vigilano sulla corretta gestione dell’Associazione, controllano la tenuta della contabilità, dell’amministrazione, dei libri sociali e registri contabili. L’attività dei Revisori dei Conti è regolata dalle norme del Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

 

Art.  20 - Segretario

Il Segretario è’ nominato dal Consiglio Direttivo, provvede a redigere i verbali del Consiglio e li firma assieme al Presidente, tiene il protocollo della posta in arrivo ed in partenza, custodisce tutta la corrispondenza ed i carteggi amministrativi. Provvede alle notifiche della convocazione dell’Assemblea e del Consiglio, alla corrispondenza dell’Associazione ed a tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Provvede ad espletare le pratiche e/o agli obblighi fiscali.

 

Art.  21 - Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, si attiene alle direttive dello stesso, tiene la contabilità ed il conto corrente bancario dell’Associazione; su disposizione del Presidente effettua i pagamenti, provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo ed alla relazione amministrativa annuale da presentare all’Assemblea dei Soci. Custodisce i documenti contabili, fatture estratti conto bancari e tutto quanto attiene alla parte contabile.

 

Art.  22 – Direttore artistico

La direzione artistica dell’Associazione è affidata, secondo le modalità previste dall’art. 16 a un maestro direttore che ha la responsabilità di tutti gli aspetti della programmazione e dell’attività musicale, rispondendone direttamente al Consiglio Direttivo. Con il consenso del Consiglio Direttivo il Direttore artistico può avvalersi di collaboratori tecnici qualificati.

Alla direzione artistica può essere affidata la conduzione della scuola musicale.

 

Art.  23 – Fondo sociale

Il fondo sociale è costituito:

a) dai contributi o elargizioni a titolo di liberalità che potranno essere richieste ad Enti pubblici territoriali (Comune, Provincia, Regione etc.), o ad organizzazioni private;

b) dalle eventuali quote annuali associative;

c) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione.

Il fondo sociale non può essere diviso tra gli associati

Gli strumenti, le divise, le attrezzature tecniche e tutto il materiale di pertinenza sono patrimonio esclusivo dell’Associazione. L’eliminazione di eventuale materiale obsoleto potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

Art.  24 – Sezioni staccate

L’Associazione potrà costituire delle sezioni staccate nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

Art.  25 – Scioglimento dell’Associazione

Nel caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea eleggerà uno o più incaricati che provvederanno ad inventariare tutto il materiale, sia esso in attrezzature che in denaro, a saldare ogni eventuale pendenza verso terzi, ed alla consegna dello stesso nelle mani dell’Amministrazione Comunale che diventerà unico depositario, custode e garante fino alla ricostituzione di analoga associazione.

Dell’atto di consegna verrà redatto verbale, una copia del quale sarà conservata dal Presidente in carica, a dimostrazione dell’avvenuta consegna.

 

Art.  26 – Albo dei Soci Sostenitori e Soci Onorari

Sono iscritti all’Albo dei Soci Sostenitori quelle persone che contribuiscono con congrui versamenti alle finalità dell’Associazione, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Possono essere iscritti all’albo dei Soci Sostenitori sia persone fisiche che giuridiche, enti pubblici e privati.

Sono considerati Soci Onorari gli ex bandisti anziani e le persone che nel passato hanno rivestito cariche sociali nell’Associazione, nonché le persone che dimostrano interessamento per la stessa; questi sono nominati dal Consiglio Direttivo che ne dà notizia con lettera agli interessati. Essi non sono soggetti alle regole del presente Statuto, salvo quanto precedentemente espresso.

 

Art.  27

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti.

Approvato dall’Assemblea Generale della Banda Musicale Mezzocorona.

 

Mezzocorona, 08.05.2007                                                         Firmato: il Presidente Luigi Chini

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